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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 26/03/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1107/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 25/03/2025, sono presenti:
per , l'avv. Marco Campa in sostituzione dell'avv. Massimo Campa e Parte_1
dell'avv. Daniela Spandri;
per , l'avv. Ambra Pacitti e l'avv. Giacomo Bertelli, Controparte_1
quest'ultimo in sostituzione dell'avv. Massimiliano Masnada.
L'avv. Campa precisa le conclusioni riportandosi all'apposito foglio depositato telematicamente.
Discute la causa precisando che la giurisdizione italiana trova fondamento nella qualità di consumatore del ricorrente, in quanto deve applicarsi il foro speciale. Precisa altresì che il contratto è stato stipulato nel 2007, quando lo era giovane, con lo scopo di utilizzare Pt_1
l'account per contattare amici e parenti. Osserva, inoltre, che la stipula del contratto non fu ai tempi atto della professione ed esplicazione dell'attività professionale dello , ma lo stesso si Pt_1
è semplicemente avvalso in seguito dell'account già esistente. Osserva poi che il contratto ha avuto esecuzione in Italia, come da ultimo documentato, atteso che l'esperienza in Thailandia è durata pochi mesi e lo è tornato in Italia nel 2020 nel periodo Covid, ben due anni prima Pt_1
della chiusura dell'account, per poi tornare in seguito in Thailandia. Precisa poi che la responsabilità è invocata a titolo extracontrattuale, sicché la giurisdizione italiana si radica in quanto il danno si è verificato allorché lo era in Italia. Sul merito si riporta ai propri scritti Pt_1 difensivi, precisando che non vi è prova che i contenuti rinvenuti sul profilo dell'attore fossero effettivamente di carattere illecito;
l'accertamento è avvenuto tramite controlli automatizzati e successivi controlli umani, sottratti al contraddittorio con l'attore e quindi lesivi del suo diritto pagina 1 di 15 di difesa. Contesta il report depositato da controparte, dal quale si evince in ogni caso che la documentazione rinvenuta sul profilo dello Stix risulta alterata ed è stata quindi oggetto di un'attività di hackeraggio. Osserva poi che a distanza di anni, sia la denuncia presentata dallo
, sia quella sporta da non hanno avuto conseguenze di sorta a carico dell'attore. Pt_1 CP_1
Precisa, ulteriormente, che la disciplina sovranazionale in materia di trattamento dei dati personali non obbliga la cancellazione dei contenuti, come effettuato dalla controparte in violazione dei diritti del ricorrente. Deduce l'abuso del diritto ad opera della controparte, che ben avrebbe potuto mettere a disposizione dell'attore gli altri contenuti non oggetto di accertamento da parte di Infine, sul danno osserva che lo stesso ha carattere immateriale, come CP_1
riconosciuto dal GDPR, e va riconosciuto in re ipsa e liquidato in via equitativa. Insiste per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni, riportandosi per quanto non indicato alle note depositate in vista dell'odierna udienza.
I procuratori di parte convenuta si riportano alle note conclusive e ai precedenti scritti difensivi.
Sull'eccezione di difetto di giurisdizione, l'avv. Pacitti osserva che la residenza del ricorrente è indicata in Thailandia nello stesso ricorso e contesta che una semplice visita medica, come risulta dalla documentazione in atti, possa valere a radicare la giurisdizione in capo allo Stato italiano.
Si riporta dunque ai propri atti. Sul merito della causa, osserva che il report depositato da parte convenuta non parla affatto di hackeraggio, bensì dell'alterazione grafica di alcuni dei contenuti in modo tali da renderli di carattere pedopornografico. Osserva inoltre che i contenuti pedopornografici non sono stati identificati solo per il tramite di procedure informatizzate, ma anche all'esito di controlli umani, che sono stati seguiti dalla segnalazione alle autorità italiane.
Precisa, peraltro, che i controlli sono stati gestiti anche da un soggetto terzo e imparziale, diverso da né si può imputare a l'eventuale inerzia delle autorità italiane. Rileva infine CP_1 CP_1
che il contratto prevede l'interruzione del servizio e la cancellazione dell'account, non solo dei contenuti sospetti, a differenza di quanto ex adverso dedotto. Lo era stato avvisato Pt_1 dell'imminente disattivazione dell'account e lo stesso si è attivato solo in data 29.03.2024 per introdurre il presente giudizio. L'avv. Bertelli precisa che il diritto alla portabilità, pure invocato da controparte nei suoi scritti conclusivi, non possiede carattere assoluto ma va contemperato con altre esigenze come quelle legate al contrasto della pedopornografia;
quanto al risarcimento pagina 2 di 15 del danno, precisa che lo stesso non è in re ipsa ma va provato con allegazioni specifiche.
Evidenzia la tardività dei nuovi profili evidenziati da controparte solo con le note conclusive, in violazione della natura semplificata del presente procedimento. Chiede concedersi termine per replicare per iscritto alle note di controparte in quanto le note depositate per l'odierna udienza sono lunghe oltre 22 pagine e vi è il rischio di una lesione del contraddittorio e del diritto di difesa della convenuta, in contrasto con l'art. 101, secondo comma, c.p.c.
L'avv. Campa si oppone perché non ha senso richiamare il carattere semplificato del procedimento e poi chiedere termine per memorie che non sono ammissibili e comunque in linea con la disciplina del codice di rito, attinente al rito prescelto.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 3 di 15 R.G. N. 1107/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha emesso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G.N. 1107/2024 vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Como, Parte_1 C.F._1 via Napo Torriani n. 17/A, presso lo studio dell'avv. Massimo Campa e dell'avv. Daniela
Spandri, che lo rappresentano e difendono come da procura allegata al ricorso ex art. 281- undecies c.p.c.;
- Ricorrente –
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, via Santa Maria alla Porta n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Berliri e dall'avv. Massimiliano Masnada, nonché dall'avv. Michele
Traversa e dall'avv. Ambra Pacitti, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Resistente –
Conclusioni delle parti:
pagina 4 di 15 Per il ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: - accertata e dichiarata, per le ragioni di cui in narrativa, la fondatezza della pretesa del ricorrente, disporre l'immediato rispristino dell'account gmail
” consentendo l'accesso, al ricorrente, alla documentazione ivi Email_1
contenuta da parte di;
- gradatamente, ordinare a Controparte_1 Controparte_1
di trasmettere e/o consegnare, al ricorrente, copia di tutta la documentazione connessa
[...]
e/o contenuta nell'account gmail “ ”; - in ogni caso, condannare, per le Email_1
ragioni di cui in narrativa, al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente Controparte_1
quantificabili, in via equitativa, nella misura di Euro 56.160,00 ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre all'ulteriore importo di Euro 120,00 per ogni giorno successivo alla data di deposito del presente ricorso sino all'effettiva consegna e/o al ricorrente, di tutta la documentazione contenuta nell'account gmail “ ”, Email_1
con interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al soddisfo;
- gradatamente, nella denegata ipotesi di mancata restituzione, da parte di , dei file, immagini, contatti Controparte_1
e documenti contenuti nell'account per cui è causa, condannare, per le ragioni di cui in narrativa, parte resistente al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente quantificabili, in via equitativa, nella misura di Euro 200.000,00 ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al soddisfo;
- con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge. In via istruttoria, si deferisce interrogatorio formale al legale rappresentante p.t. di
sui seguenti capitoli di prova: 1) “vero che, nel corso del 2007, il signor Controparte_1
attivava l'account di posta elettronica ”; 2) “vero che Parte_1 Email_1 nel servizio offerto da era ricompresa la piattaforma Google Drive”; 3) “vero che la CP_1
piattaforma Google Drive consente all'utilizzatore il salvataggio di files di diverso genere ad es. documenti e fotografie”; 4) “vero che il Signor ha utilizzato la piattaforma Parte_1
Google Drive per salvare i propri documenti”; 5) “vero che, a far data dal 2007, il Signor
[...]
ha implementato il servizio Google Drive pagando il relativo corrispettivo d'uso (doc. Parte_1
1)”; 6) “vero che il servizio Google Drive è stato utilizzato dal Signor anche Parte_1
per salvare la documentazione e i files utilizzati nell'ambito della propria attività lavorativa”; pagina 5 di 15 Pt_ 7) “vero che, a titolo esemplificativo, il Signor ha salvato tramite Google Drive il materiale di un corso MBA presso la HEC Paris e la documentazione relativa ai “certificates” ottenuti dal medesimo presso la Columbia Business School di NY”; 8) “vero che in data 16 dicembre 2022 il Signor riceveva una comunicazione da Google con la quale veniva lamentata Parte_1 la violazione delle condizioni di contratto”; 9) “vero che, a fronte della comunicazione CP_1
del 16 dicembre 2022, il Signor adiva la procedura interna di riattivazione Parte_1 dell'account”; 10) “vero che, in data 19 dicembre 2022, veniva inoltrata, da al CP_1
ricorrente, una comunicazione con cui veniva contestata, dal Provider, l'intervenuta violazione dei Termini di Servizio della Piattaforma con conseguente mancata reintegrazione dell'account”; 11) “vero che, nonostante la procedura di riattivazione dell'account predisposta da Google, quest'ultimo ometteva la riattivazione dell'account in precedenza in uso al ricorrente”; 12) “vero che, nonostante le ulteriori procedure per la riattivazione dell'account
Google attivate dal sig. (ovvero ricorso presentato al Garante della privacy e Parte_1 segnalazione all'AGCOM), ometteva la riattivazione dell'account in precedenza in uso CP_1
Pt_ al ricorrente”; 13) “vero che al signor è stato impedito l'accesso al proprio account gmail
a far data dal 16 dicembre 2022 a tutt'oggi”; 14) “vero che, a far data dal 16 dicembre 2022 a Pt_ tutt'oggi, al Signor è stato impedito l'accesso a Drive”; 15) “vero che, a far data CP_1
Pt_ dal 16 dicembre 2022 a tutt'oggi, al Signor è stato impedito l'accesso alla documentazione contenuta in Google Drive e nel proprio account gmail”. All'esito, chiede ammettersi prova per testi sopra i capitoli dinanzi formulati, epurati da eventuali giudizi e/o valutazioni, con la sig.ra
; Controparte_2
Per la resistente: “Voglia codesto Tribunale, respinta ogni istanza contraria, In via preliminare
e pregiudiziale, accertare e dichiarare la propria carenza di giurisdizione in favore dei Tribunali irlandesi o, a fronte della qualifica dell'attore quale consumatore, thailandesi;
In subordine, nel merito, rigettare le domande avversarie poiché inammissibili o infondate in fatto e in diritto per
i motivi espressi in narrativa. Con vittoria di spese e onorari del giudizio”.
Oggetto: Difetto di giurisdizione pagina 6 di 15 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. del 29.03.2024, adiva l'intestato Parte_1
Ufficio rappresentando di aver attivato, nell'anno 2007, allorché era ancora residente e domiciliato in Italia, un account “Gmail”, servizio di posta elettronica fornito dalla piattaforma
Google, abbinato all'indirizzo e-mail “ ”; unitamente al servizio di posta Email_1
elettronica ordinaria, esso ricorrente aveva inoltre iniziato ad avvalersi anche del servizio di memorizzazione e archiviazione dei file, denominato “Google Drive”, tramite il quale gli utenti possono caricare sul “cloud storage” contenuti digitali, condividerli con altri utenti e accedervi da qualsiasi computer, tablet o smartphone e modificarli tramite ogni dispositivo elettronico.
Inizialmente, lo aveva usufruito del servizio gratuito ma, in seguito, necessitando di un Pt_1
ampliamento dello spazio in memoria, aveva optato per il servizio a pagamento di archiviazione, al costo annuale di € 29,99.
Aggiungeva tuttavia il ricorrente che, inaspettatamente, a far data dal 16.12.2022, il provider gli aveva impedito di accedere al suo account di posta elettronica e, con esso, a tutti i servizi offerti dalla piattaforma Google, incluso quello di “Google Drive”; il citato account era stato, infatti, disattivato a causa di una “grave violazione delle norme di Google”, giustificata dal presunto trattamento di contenuti digitali relativi a sfruttamento e abusi su minori.
Premessa la falsità degli addebiti a lui mossi dalla controparte e che a nulla erano valsi i numerosi tentativi di rientrare in possesso dell'account e dei dati archiviati sulla piattaforma, domandava all'intestato Tribunale la condanna della convenuta all'immediato ripristino del servizio, consentendogli di accedere a tutta documentazione archiviata in rete, o comunque di condannare a riconsegnare la citata documentazione. Controparte_1
Deduceva, infatti, che il recesso esercitato dalla controparte era illegittimo sia perché disposto unilateralmente da e non supportato da alcun elemento di fatto, sia perché eseguito in CP_1
violazione dell'art. 22 GDPR, in applicazione del quale l'interessato dal trattamento ha diritto a non essere sottoposto a decisioni basate solo su procedure automatizzate.
pagina 7 di 15 Chiedeva, inoltre, la condanna della controparte al risarcimento del danno non patrimoniale da lui subito, stante la responsabilità contrattuale o extracontrattuale della convenuta e considerata, altresì, la lesione da lui riportata ad un interesse costituzionalmente rilevante della persona, rappresentato dalla propria vita di relazione, risarcimento da liquidarsi in via equitativa nella misura di € 56.160,00 e con l'aggiunta dell'ulteriore somma giornaliera di € 120,00 “per ogni giorno successivo alla data di deposito del presente ricorso sino all'effettiva consegna e/o trasmissione, al ricorrente, di tutta la documentazione contenuta nell'account gmail”, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al soddisfo.
Infine, in estremo subordine e per l'ipotesi in cui non fosse stato possibile ottenere il ripristino dell'account o la restituzione dei propri contenuti digitali, chiedeva la condanna di al CP_1
risarcimento del danno di € 200.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
Quanto alla giurisdizione, rappresentava in particolare lo di aver stipulato il contratto di Pt_1
servizi digitali in qualità di consumatore e di essere pertanto legittimato ad agire giudizialmente in Italia, quale luogo di residenza dello stesso al momento della conclusione del contratto;
fondava, inoltre, la giurisdizione italiana sul foro speciale di cui all'art. 7 Reg. UE n. 1215/2012, quale luogo di esecuzione del contratto, giacché il servizio era stato reso al ricorrente allorché lo stesso era ancora residente e domiciliato in Italia.
Fissata la prima udienza e notificato il ricorso, si costituiva tempestivamente in giudizio
[...]
con comparsa di risposta del 5.07.2024. Controparte_1
In via pregiudiziale, la resistente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano a favore dell'autorità giudiziaria irlandese, da ritenere competente in base al foro generale del convenuto di cui all'art. 4 Reg. UE n. 1215/2012; contestava, inoltre, l'applicazione della disciplina a tutela del consumatore, giacché l'attore medesimo aveva ammesso di aver usato l'account per finalità attinenti all'esercizio della professione e contestava in ogni caso che, alla data della sospensione dell'account, egli fosse residente in Italia, producendo un articolo di giornale e il curriculum vitae dell'istante, che davano atto del suo trasferimento in Thailandia per ragioni concernenti la professione, avvenuto negli anni 2019 e 2020.
Nel merito, concludeva quindi per il rigetto della domanda attorea. Rappresentava, infatti, che la disattivazione dell'account doveva inquadrarsi nell'ambito delle attività di contrasto della pagina 8 di 15 diffusione in rete di materiale pedopornografico, giacché nove contenuti di tal fatta erano stati rinvenuti nella piattaforma in uso al ricorrente, all'esito dei controlli automatici, e ciò aveva trovato conferma a seguito della revisione umana effettuata dai Team competenti.
La controparte si era, quindi, resa responsabile di una violazione dei “Termini di Servizio Google
Drive” e, in particolare, delle “Norme in materia di abusi” che vietavano, tra l'altro, la diffusione e la conservazione di contenuti relativi all'abuso e allo sfruttamento sessuale di minori, di materiale sessualmente esplicito e di immagini di minorenni non autorizzate;
per tale ragione, essa convenuta aveva contestato al ricorrente quanto accaduto, disattivato l'account ed effettuato la tempestiva segnalazione alle autorità italiane.
Da ultimo, a decorrere dal 16.12.2023, l'account in uso allo era stato definitivamente Pt_1
rimosso, determinando la perdita dei contenuti archiviati sulla piattaforma.
Contestava, infine, che la controparte avesse subito una qualche forma di danno risarcibile, non potendo, le carenze assertive e probatorie imputabili all'attore, essere colmate attraverso la liquidazione equitativa del risarcimento.
All'esito della prima udienza, venivano respinte le istanze istruttorie avanzate da parte ricorrente e la causa subiva rinvio all'odierna udienza per precisazione delle conclusioni con discussione orale, al termine della quale viene pronunciata la presente sentenza contestuale.
2. Tutto ciò premesso, va in primo luogo ritenuta l'inutilizzabilità dei nuovi documenti depositati da parte attrice in allegato alle note conclusive, siccome tardivi.
Al riguardo, si osserva infatti che il rito semplificato di cognizione, introdotto con d.lgs. n.
149/2022 di riforma del processo civile e disciplinato dagli artt. 281-decies ss. c.p.c., integra un rito speciale totalmente alternativo a quello ordinario, comunque ispirato al principio di preclusione, che se ne differenzia non per la natura “sommaria” della fase istruttoria, ma per le forme semplificate dell'atto introduttivo, per il ridotto termine a comparire e per l'oralità della fase di trattazione, in opposizione alla trattazione scritta, prevista per il rito ordinario di cognizione (art. 171-ter c.p.c.), che precede oggi la prima udienza.
Ciò implica che, nel rito semplificato, le preclusioni (assertive ed istruttorie) si riconnettono alla prima udienza, che precede la rimessione della causa in decisione, da effettuarsi nelle forme di cui all'art. 281-sexies c.p.c., salva la facoltà di ricorrere alla parentesi emendativa scritta di cui pagina 9 di 15 all'art. 281-duodecies, quarto comma, c.p.c.; se richiesto e la relativa esigenza sorge dalle difese dell'altra parte, il giudice può assegnare alle parti un termine perentorio non superiore a giorni venti per precisare e modificare domande, eccezioni e conclusioni, per indicare i mezzi di prova e per produrre nuovi documenti, nonché un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e avanzare le proprie richieste di prova contraria.
Nel caso di specie, alcuna richiesta in tal senso è stata avanzata dalle parti in occasione della prima udienza, essendosi le stesse limitate a riportarsi ai rispettivi scritti difensivi.
Respinte, quindi, le istanze istruttorie avanzate dalle stesse, la causa è transitata alla fase decisoria con l'invito alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa, da effettuarsi all'odierna udienza, e con l'assegnazione di un mero termine per il deposito di note conclusive e riepilogative delle rispettive argomentazioni in fatto e diritto.
Se ne ricava che tutte le attività emendative, le richieste di prova orale e le produzioni documentali, effettuate in tale sede, non possono che ritenersi precluse.
Né, infine, vi è l'obbligo per il giudice di disporre il mutamento del rito: eventualità, che viene espressamente circoscritta dall'art. 281-duodecies, primo comma, c.p.c., al solo caso in cui difettino ab origine i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 281-decies c.p.c., con riferimento alla domanda principale o a quella riconvenzionale, o al diverso caso in cui il giudice ritenga, con valutazione evidentemente discrezionale, che la causa presenti elementi di complessità tali da giustificarne la trattazione nelle forme del rito ordinario, con il deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c.
3. Ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata da parte convenuta in comparsa, sia fondata e meriti di essere accolta.
Sul punto, occorre innanzitutto premettere che la resistente ha la sede legale in Irlanda e non risulta avere altro domicilio nel territorio italiano, nel senso previsto dall'art. 63 Reg. UE n.
1215/2012, sicché la giurisdizione italiana non può certamente fondarsi sul criterio di cui all'art. 4 Reg. UE n. 1215/2012, ai sensi del quale “le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro” e che stabilisce, pertanto, quale criterio generale della competenza giurisdizionale, quello del domicilio del convenuto.
pagina 10 di 15 Né la giurisdizione italiana può fondarsi sull'art. 18 Reg. cit., che detta una disciplina di maggior favore per il contraente-consumatore, prevedendo che “l'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliata tale parte o, indipendentemente dal domicilio dell'altra parte, davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore” (art. 18, par. 2).
Lo stesso ricorrente ha ammesso, infatti, che il contratto di prestazione dei servizi digitali serviva a finalità parzialmente attinenti all'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, Pt_ laddove nel ricorso ha esposto che “il Signor (...) ha perso definitivamente tutta la propria documentazione, sia di carattere lavorativo che di carattere personale” (cfr. ricorso ex art. 281- undecies c.p.c., pag. 5), precisando altresì, in sede di capitolazione della prova orale, che “il servizio Google Drive è stato utilizzato dal Signor anche per salvare la Parte_1 documentazione e i files utilizzati nell'ambito della propria attività lavorativa” (cfr. cap. 6).
Lo stesso ricorrente ha, in altri termini, riconosciuto che il contratto serviva ad una finalità promiscua, in parte connessa alla professione e in parte ad essa estranea.
Ciò posto, va evidenziato ulteriormente che, sul tema dei contratti stipulati con scopo promiscuo, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato quanto segue, che “la nozione di
«consumatore» ai sensi degli articoli 17 e 18 del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretata restrittivamente, facendo riferimento alla posizione di tale persona in un contratto determinato, in relazione alla natura e alla finalità di quest'ultimo, e non alla situazione soggettiva di tale persona, dato che la stessa persona può essere considerata un consumatore nell'ambito di talune operazioni e un operatore economico nell'ambito di altre (v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2018, Schrems, C‑498/16, EU:C:2018:37, punto 29 e giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, solo i contratti conclusi al di fuori e indipendentemente da qualsiasi attività o finalità di natura professionale, con l'unico scopo di soddisfare le proprie necessità di consumo privato da parte di un individuo, rientrano nel particolare regime previsto da tale regolamento in materia di protezione del consumatore in quanto parte ritenuta debole, protezione che non è invece giustificata in caso di contratto avente come finalità un'attività professionale (sentenza del 25 gennaio 2018, Schrems, C‑498/16, EU:C:2018:37, punto 30 e giurisprudenza ivi citata)” (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 14 febbraio 2019, , C- Persona_1
pagina 11 di 15 630/17, punti 88 e 89). Si è, dunque, concluso che “per quanto riguarda, più in particolare, una persona che conclude un contratto per un duplice uso che si riferisca in parte alla sua attività professionale e in parte a fini privati, (…) tale persona potrebbe avvalersi di dette disposizioni solo nell'ipotesi in cui il collegamento di siffatto contratto con l'attività professionale della persona medesima sia talmente tenue da divenire marginale e abbia, pertanto, solo un ruolo trascurabile nel contesto dell'operazione per la quale il contratto è stato stipulato, considerata nel suo complesso (sentenza del 25 gennaio 2018, C‑498/16, EU:C:2018:37, punto 32 Per_2
e giurisprudenza ivi citata)” (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 14 febbraio 2019, cit.).
In altri termini, ai fini della disciplina di cui agli artt. 17 e 18 Reg. UE n. 1215/2012, una persona può dirsi consumatore solo se la conclusione del contratto è estranea all'attività professionale oppure, in caso di contratto con duplice finalità, in parte professionale e in parte privata, se l'uso professionale risulta trascurabile nel contesto dell'operazione economica considerata nel suo complesso, in modo tale da apparire irrilevante (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 9 marzo 2023,
, C-177/22, punto 27). Controparte_3
Nel caso di specie, non vi è prova di ciò che la destinazione professionale del servizio di archiviazione in cloud, prestato da a favore dell'attore, fosse talmente irrisoria o CP_1
trascurabile, da attribuire comunque allo lo stato di consumatore, in deroga alle previsioni Pt_1
generali in materia di competenza giurisdizionale.
In ogni caso, anche a voler considerare il ricorrente quale consumatore, l'applicazione dell'art. 18 Reg. UE n. 1215/2012 non potrebbe comunque alla giurisdizione italiana.
A norma dell'art. 5 c.p.c., infatti, “la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo”
(c.d. perpetuatio iurisdictionis ac competentiae). È inoltre pacifico che, alla data del deposito del ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., rilevante ai fini della litispendenza ex art. 39, terzo comma,
c.p.c., l'attore fosse già residente e domiciliato in Thailandia, come risulta dal certificato di residenza versato in atti (cfr. all. 13 al ricorso).
Se ne ricava che, anche a voler considerare l'attore un consumatore, non sarebbe comunque competente il giudice italiano, a norma dell'art. 18 Reg. cit.
pagina 12 di 15 Infine, non conduce alla giurisdizione italiana l'applicazione del foro speciale di cui all'art. 7
Reg. UE n. 1215/2012 in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, in base al quale la giurisdizione si radica in capo al giudice dello Stato membro in cui la prestazione è stata o doveva essere eseguita in base al contratto, tale essendo, in materia di prestazione di servizi, “il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto” (art. 7, n. 1, primo trattino).
Risulta, infatti, dalla documentazione in atti e, in particolare, dall'articolo di giornale e dal curriculum vitae dell'attore, depositati entrambi da parte convenuta, che il ricorrente si era trasferito in Thailandia per ragioni di lavoro a partire dal 2019, per ivi svolgere l'attività di “Vice-
President of Sales & Marketing – Residences for Minor Hotels” (cfr. all. 1, 2 e 3 alla comparsa di costituzione e risposta); vi è quindi prova documentale che il servizio di cloud storage venisse prestato da non già Italia, bensì in Thailandia. CP_1
Né rileva che, fino al 2023, lo fosse formalmente residente in Italia. Pt_1
A prescindere dal fatto che le certificazioni anagrafiche indicano un dato esclusivamente formale e possiedono un valore meramente presuntivo, che può essere superato da qualsiasi elemento di prova contraria (cfr., in materia di determinazione del luogo di residenza o dimora del destinatario della notificazione, ex plurimis, Cass., sez. I, 18 maggio 2016, n. 10170), occorre infatti rammentare che il locus destinatae solutionis, cui si correla l'individuazione del giudice competente, è quello di effettiva prestazione del servizio (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, sent. 9 luglio 2009, Reher c. Air Baltic Corporation, C- 204/08).
Qualora, dunque, i servizi siano resi in più Stati, competente è il giudice del luogo in cui il convenuto abbia svolto il servizio “in misura prevalente” (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, sent. 10 settembre 2015, , C-47/14, punto 65). Parte_2
Dato allora per assodato che lo non abbia interrotto ogni legame con il suo Paese d'origine Pt_1
fino al 2023, quando lo stesso ha ufficialmente trasferito la propria residenza in Thailandia, egli non avrebbe comunque dovuto limitarsi a dedurre di essere ancora parzialmente operativo sul territorio italiano, alla data della cessazione del rapporto contrattuale con ma avrebbe CP_1
piuttosto dovuto dimostrare che il servizio di cloud storage era effettuato dalla convenuta, in via prevalente, allorché esso attore si trovava in Italia.
pagina 13 di 15 Avrebbe, in altri termini, dovuto dimostrare che, nonostante il trasferimento in Thailandia, il luogo effettivo di adempimento dell'obbligazione contrattuale era rimasto in Italia, non essendo venuto meno ogni forma di collegamento tra il rapporto contrattuale dedotto in giudizio e la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 7 Reg. cit.
In mancanza di ciò, occorre necessariamente declinare la giurisdizione a favore del giudice irlandese, oppure a favore di quello della Thailandia.
Né si potrebbe giungere a conclusioni difformi sulla base di una differente qualificazione giuridica della domanda, in termini di responsabilità extracontrattuale, o sulla base della documentazione prodotta in allegato alle note conclusionali.
Sotto il primo aspetto, va detto infatti che non vi è alcuna prova che l'evento dannoso si sia realizzato in Italia, così come richiesto dall'art. 7, par. 2, Reg. UE n. 1215/2012, e comunque la riqualificazione della fattispecie non può essere invocata, in chiave abusiva, al solo scopo di eludere le norme determinative della giurisdizione.
Dal tenore delle allegazioni svolte nel ricorso, si evince infatti chiaramente che l'attore ha dedotto una responsabilità della convenuta da inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto, non già una violazione del generale principio del neminem laedere.
Quanto invece ai nuovi documenti, occorre ribadire la loro inutilizzabilità ai fini della decisione, essendo stati gli stessi depositati oltre lo spirare delle preclusioni istruttorie.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del processo, considerato sia l'accoglimento della questione pregiudiziale di difetto di giurisdizione, che la natura documentale della causa, tenuto conto del valore della domanda dichiarato dall'attore nel ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano adito a favore dell'autorità giudiziaria dell'Irlanda o, in alternativa, della Thailandia;
pagina 14 di 15 2) Condanna alla refusione delle spese processuali a favore della Parte_1
convenuta, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Como, all'udienza del 25 marzo 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 15 di 15
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 25/03/2025, sono presenti:
per , l'avv. Marco Campa in sostituzione dell'avv. Massimo Campa e Parte_1
dell'avv. Daniela Spandri;
per , l'avv. Ambra Pacitti e l'avv. Giacomo Bertelli, Controparte_1
quest'ultimo in sostituzione dell'avv. Massimiliano Masnada.
L'avv. Campa precisa le conclusioni riportandosi all'apposito foglio depositato telematicamente.
Discute la causa precisando che la giurisdizione italiana trova fondamento nella qualità di consumatore del ricorrente, in quanto deve applicarsi il foro speciale. Precisa altresì che il contratto è stato stipulato nel 2007, quando lo era giovane, con lo scopo di utilizzare Pt_1
l'account per contattare amici e parenti. Osserva, inoltre, che la stipula del contratto non fu ai tempi atto della professione ed esplicazione dell'attività professionale dello , ma lo stesso si Pt_1
è semplicemente avvalso in seguito dell'account già esistente. Osserva poi che il contratto ha avuto esecuzione in Italia, come da ultimo documentato, atteso che l'esperienza in Thailandia è durata pochi mesi e lo è tornato in Italia nel 2020 nel periodo Covid, ben due anni prima Pt_1
della chiusura dell'account, per poi tornare in seguito in Thailandia. Precisa poi che la responsabilità è invocata a titolo extracontrattuale, sicché la giurisdizione italiana si radica in quanto il danno si è verificato allorché lo era in Italia. Sul merito si riporta ai propri scritti Pt_1 difensivi, precisando che non vi è prova che i contenuti rinvenuti sul profilo dell'attore fossero effettivamente di carattere illecito;
l'accertamento è avvenuto tramite controlli automatizzati e successivi controlli umani, sottratti al contraddittorio con l'attore e quindi lesivi del suo diritto pagina 1 di 15 di difesa. Contesta il report depositato da controparte, dal quale si evince in ogni caso che la documentazione rinvenuta sul profilo dello Stix risulta alterata ed è stata quindi oggetto di un'attività di hackeraggio. Osserva poi che a distanza di anni, sia la denuncia presentata dallo
, sia quella sporta da non hanno avuto conseguenze di sorta a carico dell'attore. Pt_1 CP_1
Precisa, ulteriormente, che la disciplina sovranazionale in materia di trattamento dei dati personali non obbliga la cancellazione dei contenuti, come effettuato dalla controparte in violazione dei diritti del ricorrente. Deduce l'abuso del diritto ad opera della controparte, che ben avrebbe potuto mettere a disposizione dell'attore gli altri contenuti non oggetto di accertamento da parte di Infine, sul danno osserva che lo stesso ha carattere immateriale, come CP_1
riconosciuto dal GDPR, e va riconosciuto in re ipsa e liquidato in via equitativa. Insiste per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni, riportandosi per quanto non indicato alle note depositate in vista dell'odierna udienza.
I procuratori di parte convenuta si riportano alle note conclusive e ai precedenti scritti difensivi.
Sull'eccezione di difetto di giurisdizione, l'avv. Pacitti osserva che la residenza del ricorrente è indicata in Thailandia nello stesso ricorso e contesta che una semplice visita medica, come risulta dalla documentazione in atti, possa valere a radicare la giurisdizione in capo allo Stato italiano.
Si riporta dunque ai propri atti. Sul merito della causa, osserva che il report depositato da parte convenuta non parla affatto di hackeraggio, bensì dell'alterazione grafica di alcuni dei contenuti in modo tali da renderli di carattere pedopornografico. Osserva inoltre che i contenuti pedopornografici non sono stati identificati solo per il tramite di procedure informatizzate, ma anche all'esito di controlli umani, che sono stati seguiti dalla segnalazione alle autorità italiane.
Precisa, peraltro, che i controlli sono stati gestiti anche da un soggetto terzo e imparziale, diverso da né si può imputare a l'eventuale inerzia delle autorità italiane. Rileva infine CP_1 CP_1
che il contratto prevede l'interruzione del servizio e la cancellazione dell'account, non solo dei contenuti sospetti, a differenza di quanto ex adverso dedotto. Lo era stato avvisato Pt_1 dell'imminente disattivazione dell'account e lo stesso si è attivato solo in data 29.03.2024 per introdurre il presente giudizio. L'avv. Bertelli precisa che il diritto alla portabilità, pure invocato da controparte nei suoi scritti conclusivi, non possiede carattere assoluto ma va contemperato con altre esigenze come quelle legate al contrasto della pedopornografia;
quanto al risarcimento pagina 2 di 15 del danno, precisa che lo stesso non è in re ipsa ma va provato con allegazioni specifiche.
Evidenzia la tardività dei nuovi profili evidenziati da controparte solo con le note conclusive, in violazione della natura semplificata del presente procedimento. Chiede concedersi termine per replicare per iscritto alle note di controparte in quanto le note depositate per l'odierna udienza sono lunghe oltre 22 pagine e vi è il rischio di una lesione del contraddittorio e del diritto di difesa della convenuta, in contrasto con l'art. 101, secondo comma, c.p.c.
L'avv. Campa si oppone perché non ha senso richiamare il carattere semplificato del procedimento e poi chiedere termine per memorie che non sono ammissibili e comunque in linea con la disciplina del codice di rito, attinente al rito prescelto.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 3 di 15 R.G. N. 1107/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha emesso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G.N. 1107/2024 vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Como, Parte_1 C.F._1 via Napo Torriani n. 17/A, presso lo studio dell'avv. Massimo Campa e dell'avv. Daniela
Spandri, che lo rappresentano e difendono come da procura allegata al ricorso ex art. 281- undecies c.p.c.;
- Ricorrente –
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, via Santa Maria alla Porta n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Berliri e dall'avv. Massimiliano Masnada, nonché dall'avv. Michele
Traversa e dall'avv. Ambra Pacitti, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Resistente –
Conclusioni delle parti:
pagina 4 di 15 Per il ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: - accertata e dichiarata, per le ragioni di cui in narrativa, la fondatezza della pretesa del ricorrente, disporre l'immediato rispristino dell'account gmail
” consentendo l'accesso, al ricorrente, alla documentazione ivi Email_1
contenuta da parte di;
- gradatamente, ordinare a Controparte_1 Controparte_1
di trasmettere e/o consegnare, al ricorrente, copia di tutta la documentazione connessa
[...]
e/o contenuta nell'account gmail “ ”; - in ogni caso, condannare, per le Email_1
ragioni di cui in narrativa, al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente Controparte_1
quantificabili, in via equitativa, nella misura di Euro 56.160,00 ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre all'ulteriore importo di Euro 120,00 per ogni giorno successivo alla data di deposito del presente ricorso sino all'effettiva consegna e/o al ricorrente, di tutta la documentazione contenuta nell'account gmail “ ”, Email_1
con interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al soddisfo;
- gradatamente, nella denegata ipotesi di mancata restituzione, da parte di , dei file, immagini, contatti Controparte_1
e documenti contenuti nell'account per cui è causa, condannare, per le ragioni di cui in narrativa, parte resistente al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente quantificabili, in via equitativa, nella misura di Euro 200.000,00 ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al soddisfo;
- con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge. In via istruttoria, si deferisce interrogatorio formale al legale rappresentante p.t. di
sui seguenti capitoli di prova: 1) “vero che, nel corso del 2007, il signor Controparte_1
attivava l'account di posta elettronica ”; 2) “vero che Parte_1 Email_1 nel servizio offerto da era ricompresa la piattaforma Google Drive”; 3) “vero che la CP_1
piattaforma Google Drive consente all'utilizzatore il salvataggio di files di diverso genere ad es. documenti e fotografie”; 4) “vero che il Signor ha utilizzato la piattaforma Parte_1
Google Drive per salvare i propri documenti”; 5) “vero che, a far data dal 2007, il Signor
[...]
ha implementato il servizio Google Drive pagando il relativo corrispettivo d'uso (doc. Parte_1
1)”; 6) “vero che il servizio Google Drive è stato utilizzato dal Signor anche Parte_1
per salvare la documentazione e i files utilizzati nell'ambito della propria attività lavorativa”; pagina 5 di 15 Pt_ 7) “vero che, a titolo esemplificativo, il Signor ha salvato tramite Google Drive il materiale di un corso MBA presso la HEC Paris e la documentazione relativa ai “certificates” ottenuti dal medesimo presso la Columbia Business School di NY”; 8) “vero che in data 16 dicembre 2022 il Signor riceveva una comunicazione da Google con la quale veniva lamentata Parte_1 la violazione delle condizioni di contratto”; 9) “vero che, a fronte della comunicazione CP_1
del 16 dicembre 2022, il Signor adiva la procedura interna di riattivazione Parte_1 dell'account”; 10) “vero che, in data 19 dicembre 2022, veniva inoltrata, da al CP_1
ricorrente, una comunicazione con cui veniva contestata, dal Provider, l'intervenuta violazione dei Termini di Servizio della Piattaforma con conseguente mancata reintegrazione dell'account”; 11) “vero che, nonostante la procedura di riattivazione dell'account predisposta da Google, quest'ultimo ometteva la riattivazione dell'account in precedenza in uso al ricorrente”; 12) “vero che, nonostante le ulteriori procedure per la riattivazione dell'account
Google attivate dal sig. (ovvero ricorso presentato al Garante della privacy e Parte_1 segnalazione all'AGCOM), ometteva la riattivazione dell'account in precedenza in uso CP_1
Pt_ al ricorrente”; 13) “vero che al signor è stato impedito l'accesso al proprio account gmail
a far data dal 16 dicembre 2022 a tutt'oggi”; 14) “vero che, a far data dal 16 dicembre 2022 a Pt_ tutt'oggi, al Signor è stato impedito l'accesso a Drive”; 15) “vero che, a far data CP_1
Pt_ dal 16 dicembre 2022 a tutt'oggi, al Signor è stato impedito l'accesso alla documentazione contenuta in Google Drive e nel proprio account gmail”. All'esito, chiede ammettersi prova per testi sopra i capitoli dinanzi formulati, epurati da eventuali giudizi e/o valutazioni, con la sig.ra
; Controparte_2
Per la resistente: “Voglia codesto Tribunale, respinta ogni istanza contraria, In via preliminare
e pregiudiziale, accertare e dichiarare la propria carenza di giurisdizione in favore dei Tribunali irlandesi o, a fronte della qualifica dell'attore quale consumatore, thailandesi;
In subordine, nel merito, rigettare le domande avversarie poiché inammissibili o infondate in fatto e in diritto per
i motivi espressi in narrativa. Con vittoria di spese e onorari del giudizio”.
Oggetto: Difetto di giurisdizione pagina 6 di 15 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. del 29.03.2024, adiva l'intestato Parte_1
Ufficio rappresentando di aver attivato, nell'anno 2007, allorché era ancora residente e domiciliato in Italia, un account “Gmail”, servizio di posta elettronica fornito dalla piattaforma
Google, abbinato all'indirizzo e-mail “ ”; unitamente al servizio di posta Email_1
elettronica ordinaria, esso ricorrente aveva inoltre iniziato ad avvalersi anche del servizio di memorizzazione e archiviazione dei file, denominato “Google Drive”, tramite il quale gli utenti possono caricare sul “cloud storage” contenuti digitali, condividerli con altri utenti e accedervi da qualsiasi computer, tablet o smartphone e modificarli tramite ogni dispositivo elettronico.
Inizialmente, lo aveva usufruito del servizio gratuito ma, in seguito, necessitando di un Pt_1
ampliamento dello spazio in memoria, aveva optato per il servizio a pagamento di archiviazione, al costo annuale di € 29,99.
Aggiungeva tuttavia il ricorrente che, inaspettatamente, a far data dal 16.12.2022, il provider gli aveva impedito di accedere al suo account di posta elettronica e, con esso, a tutti i servizi offerti dalla piattaforma Google, incluso quello di “Google Drive”; il citato account era stato, infatti, disattivato a causa di una “grave violazione delle norme di Google”, giustificata dal presunto trattamento di contenuti digitali relativi a sfruttamento e abusi su minori.
Premessa la falsità degli addebiti a lui mossi dalla controparte e che a nulla erano valsi i numerosi tentativi di rientrare in possesso dell'account e dei dati archiviati sulla piattaforma, domandava all'intestato Tribunale la condanna della convenuta all'immediato ripristino del servizio, consentendogli di accedere a tutta documentazione archiviata in rete, o comunque di condannare a riconsegnare la citata documentazione. Controparte_1
Deduceva, infatti, che il recesso esercitato dalla controparte era illegittimo sia perché disposto unilateralmente da e non supportato da alcun elemento di fatto, sia perché eseguito in CP_1
violazione dell'art. 22 GDPR, in applicazione del quale l'interessato dal trattamento ha diritto a non essere sottoposto a decisioni basate solo su procedure automatizzate.
pagina 7 di 15 Chiedeva, inoltre, la condanna della controparte al risarcimento del danno non patrimoniale da lui subito, stante la responsabilità contrattuale o extracontrattuale della convenuta e considerata, altresì, la lesione da lui riportata ad un interesse costituzionalmente rilevante della persona, rappresentato dalla propria vita di relazione, risarcimento da liquidarsi in via equitativa nella misura di € 56.160,00 e con l'aggiunta dell'ulteriore somma giornaliera di € 120,00 “per ogni giorno successivo alla data di deposito del presente ricorso sino all'effettiva consegna e/o trasmissione, al ricorrente, di tutta la documentazione contenuta nell'account gmail”, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al soddisfo.
Infine, in estremo subordine e per l'ipotesi in cui non fosse stato possibile ottenere il ripristino dell'account o la restituzione dei propri contenuti digitali, chiedeva la condanna di al CP_1
risarcimento del danno di € 200.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
Quanto alla giurisdizione, rappresentava in particolare lo di aver stipulato il contratto di Pt_1
servizi digitali in qualità di consumatore e di essere pertanto legittimato ad agire giudizialmente in Italia, quale luogo di residenza dello stesso al momento della conclusione del contratto;
fondava, inoltre, la giurisdizione italiana sul foro speciale di cui all'art. 7 Reg. UE n. 1215/2012, quale luogo di esecuzione del contratto, giacché il servizio era stato reso al ricorrente allorché lo stesso era ancora residente e domiciliato in Italia.
Fissata la prima udienza e notificato il ricorso, si costituiva tempestivamente in giudizio
[...]
con comparsa di risposta del 5.07.2024. Controparte_1
In via pregiudiziale, la resistente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano a favore dell'autorità giudiziaria irlandese, da ritenere competente in base al foro generale del convenuto di cui all'art. 4 Reg. UE n. 1215/2012; contestava, inoltre, l'applicazione della disciplina a tutela del consumatore, giacché l'attore medesimo aveva ammesso di aver usato l'account per finalità attinenti all'esercizio della professione e contestava in ogni caso che, alla data della sospensione dell'account, egli fosse residente in Italia, producendo un articolo di giornale e il curriculum vitae dell'istante, che davano atto del suo trasferimento in Thailandia per ragioni concernenti la professione, avvenuto negli anni 2019 e 2020.
Nel merito, concludeva quindi per il rigetto della domanda attorea. Rappresentava, infatti, che la disattivazione dell'account doveva inquadrarsi nell'ambito delle attività di contrasto della pagina 8 di 15 diffusione in rete di materiale pedopornografico, giacché nove contenuti di tal fatta erano stati rinvenuti nella piattaforma in uso al ricorrente, all'esito dei controlli automatici, e ciò aveva trovato conferma a seguito della revisione umana effettuata dai Team competenti.
La controparte si era, quindi, resa responsabile di una violazione dei “Termini di Servizio Google
Drive” e, in particolare, delle “Norme in materia di abusi” che vietavano, tra l'altro, la diffusione e la conservazione di contenuti relativi all'abuso e allo sfruttamento sessuale di minori, di materiale sessualmente esplicito e di immagini di minorenni non autorizzate;
per tale ragione, essa convenuta aveva contestato al ricorrente quanto accaduto, disattivato l'account ed effettuato la tempestiva segnalazione alle autorità italiane.
Da ultimo, a decorrere dal 16.12.2023, l'account in uso allo era stato definitivamente Pt_1
rimosso, determinando la perdita dei contenuti archiviati sulla piattaforma.
Contestava, infine, che la controparte avesse subito una qualche forma di danno risarcibile, non potendo, le carenze assertive e probatorie imputabili all'attore, essere colmate attraverso la liquidazione equitativa del risarcimento.
All'esito della prima udienza, venivano respinte le istanze istruttorie avanzate da parte ricorrente e la causa subiva rinvio all'odierna udienza per precisazione delle conclusioni con discussione orale, al termine della quale viene pronunciata la presente sentenza contestuale.
2. Tutto ciò premesso, va in primo luogo ritenuta l'inutilizzabilità dei nuovi documenti depositati da parte attrice in allegato alle note conclusive, siccome tardivi.
Al riguardo, si osserva infatti che il rito semplificato di cognizione, introdotto con d.lgs. n.
149/2022 di riforma del processo civile e disciplinato dagli artt. 281-decies ss. c.p.c., integra un rito speciale totalmente alternativo a quello ordinario, comunque ispirato al principio di preclusione, che se ne differenzia non per la natura “sommaria” della fase istruttoria, ma per le forme semplificate dell'atto introduttivo, per il ridotto termine a comparire e per l'oralità della fase di trattazione, in opposizione alla trattazione scritta, prevista per il rito ordinario di cognizione (art. 171-ter c.p.c.), che precede oggi la prima udienza.
Ciò implica che, nel rito semplificato, le preclusioni (assertive ed istruttorie) si riconnettono alla prima udienza, che precede la rimessione della causa in decisione, da effettuarsi nelle forme di cui all'art. 281-sexies c.p.c., salva la facoltà di ricorrere alla parentesi emendativa scritta di cui pagina 9 di 15 all'art. 281-duodecies, quarto comma, c.p.c.; se richiesto e la relativa esigenza sorge dalle difese dell'altra parte, il giudice può assegnare alle parti un termine perentorio non superiore a giorni venti per precisare e modificare domande, eccezioni e conclusioni, per indicare i mezzi di prova e per produrre nuovi documenti, nonché un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e avanzare le proprie richieste di prova contraria.
Nel caso di specie, alcuna richiesta in tal senso è stata avanzata dalle parti in occasione della prima udienza, essendosi le stesse limitate a riportarsi ai rispettivi scritti difensivi.
Respinte, quindi, le istanze istruttorie avanzate dalle stesse, la causa è transitata alla fase decisoria con l'invito alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa, da effettuarsi all'odierna udienza, e con l'assegnazione di un mero termine per il deposito di note conclusive e riepilogative delle rispettive argomentazioni in fatto e diritto.
Se ne ricava che tutte le attività emendative, le richieste di prova orale e le produzioni documentali, effettuate in tale sede, non possono che ritenersi precluse.
Né, infine, vi è l'obbligo per il giudice di disporre il mutamento del rito: eventualità, che viene espressamente circoscritta dall'art. 281-duodecies, primo comma, c.p.c., al solo caso in cui difettino ab origine i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 281-decies c.p.c., con riferimento alla domanda principale o a quella riconvenzionale, o al diverso caso in cui il giudice ritenga, con valutazione evidentemente discrezionale, che la causa presenti elementi di complessità tali da giustificarne la trattazione nelle forme del rito ordinario, con il deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c.
3. Ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata da parte convenuta in comparsa, sia fondata e meriti di essere accolta.
Sul punto, occorre innanzitutto premettere che la resistente ha la sede legale in Irlanda e non risulta avere altro domicilio nel territorio italiano, nel senso previsto dall'art. 63 Reg. UE n.
1215/2012, sicché la giurisdizione italiana non può certamente fondarsi sul criterio di cui all'art. 4 Reg. UE n. 1215/2012, ai sensi del quale “le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro” e che stabilisce, pertanto, quale criterio generale della competenza giurisdizionale, quello del domicilio del convenuto.
pagina 10 di 15 Né la giurisdizione italiana può fondarsi sull'art. 18 Reg. cit., che detta una disciplina di maggior favore per il contraente-consumatore, prevedendo che “l'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliata tale parte o, indipendentemente dal domicilio dell'altra parte, davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore” (art. 18, par. 2).
Lo stesso ricorrente ha ammesso, infatti, che il contratto di prestazione dei servizi digitali serviva a finalità parzialmente attinenti all'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, Pt_ laddove nel ricorso ha esposto che “il Signor (...) ha perso definitivamente tutta la propria documentazione, sia di carattere lavorativo che di carattere personale” (cfr. ricorso ex art. 281- undecies c.p.c., pag. 5), precisando altresì, in sede di capitolazione della prova orale, che “il servizio Google Drive è stato utilizzato dal Signor anche per salvare la Parte_1 documentazione e i files utilizzati nell'ambito della propria attività lavorativa” (cfr. cap. 6).
Lo stesso ricorrente ha, in altri termini, riconosciuto che il contratto serviva ad una finalità promiscua, in parte connessa alla professione e in parte ad essa estranea.
Ciò posto, va evidenziato ulteriormente che, sul tema dei contratti stipulati con scopo promiscuo, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato quanto segue, che “la nozione di
«consumatore» ai sensi degli articoli 17 e 18 del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretata restrittivamente, facendo riferimento alla posizione di tale persona in un contratto determinato, in relazione alla natura e alla finalità di quest'ultimo, e non alla situazione soggettiva di tale persona, dato che la stessa persona può essere considerata un consumatore nell'ambito di talune operazioni e un operatore economico nell'ambito di altre (v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2018, Schrems, C‑498/16, EU:C:2018:37, punto 29 e giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, solo i contratti conclusi al di fuori e indipendentemente da qualsiasi attività o finalità di natura professionale, con l'unico scopo di soddisfare le proprie necessità di consumo privato da parte di un individuo, rientrano nel particolare regime previsto da tale regolamento in materia di protezione del consumatore in quanto parte ritenuta debole, protezione che non è invece giustificata in caso di contratto avente come finalità un'attività professionale (sentenza del 25 gennaio 2018, Schrems, C‑498/16, EU:C:2018:37, punto 30 e giurisprudenza ivi citata)” (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 14 febbraio 2019, , C- Persona_1
pagina 11 di 15 630/17, punti 88 e 89). Si è, dunque, concluso che “per quanto riguarda, più in particolare, una persona che conclude un contratto per un duplice uso che si riferisca in parte alla sua attività professionale e in parte a fini privati, (…) tale persona potrebbe avvalersi di dette disposizioni solo nell'ipotesi in cui il collegamento di siffatto contratto con l'attività professionale della persona medesima sia talmente tenue da divenire marginale e abbia, pertanto, solo un ruolo trascurabile nel contesto dell'operazione per la quale il contratto è stato stipulato, considerata nel suo complesso (sentenza del 25 gennaio 2018, C‑498/16, EU:C:2018:37, punto 32 Per_2
e giurisprudenza ivi citata)” (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 14 febbraio 2019, cit.).
In altri termini, ai fini della disciplina di cui agli artt. 17 e 18 Reg. UE n. 1215/2012, una persona può dirsi consumatore solo se la conclusione del contratto è estranea all'attività professionale oppure, in caso di contratto con duplice finalità, in parte professionale e in parte privata, se l'uso professionale risulta trascurabile nel contesto dell'operazione economica considerata nel suo complesso, in modo tale da apparire irrilevante (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 9 marzo 2023,
, C-177/22, punto 27). Controparte_3
Nel caso di specie, non vi è prova di ciò che la destinazione professionale del servizio di archiviazione in cloud, prestato da a favore dell'attore, fosse talmente irrisoria o CP_1
trascurabile, da attribuire comunque allo lo stato di consumatore, in deroga alle previsioni Pt_1
generali in materia di competenza giurisdizionale.
In ogni caso, anche a voler considerare il ricorrente quale consumatore, l'applicazione dell'art. 18 Reg. UE n. 1215/2012 non potrebbe comunque alla giurisdizione italiana.
A norma dell'art. 5 c.p.c., infatti, “la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo”
(c.d. perpetuatio iurisdictionis ac competentiae). È inoltre pacifico che, alla data del deposito del ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., rilevante ai fini della litispendenza ex art. 39, terzo comma,
c.p.c., l'attore fosse già residente e domiciliato in Thailandia, come risulta dal certificato di residenza versato in atti (cfr. all. 13 al ricorso).
Se ne ricava che, anche a voler considerare l'attore un consumatore, non sarebbe comunque competente il giudice italiano, a norma dell'art. 18 Reg. cit.
pagina 12 di 15 Infine, non conduce alla giurisdizione italiana l'applicazione del foro speciale di cui all'art. 7
Reg. UE n. 1215/2012 in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, in base al quale la giurisdizione si radica in capo al giudice dello Stato membro in cui la prestazione è stata o doveva essere eseguita in base al contratto, tale essendo, in materia di prestazione di servizi, “il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto” (art. 7, n. 1, primo trattino).
Risulta, infatti, dalla documentazione in atti e, in particolare, dall'articolo di giornale e dal curriculum vitae dell'attore, depositati entrambi da parte convenuta, che il ricorrente si era trasferito in Thailandia per ragioni di lavoro a partire dal 2019, per ivi svolgere l'attività di “Vice-
President of Sales & Marketing – Residences for Minor Hotels” (cfr. all. 1, 2 e 3 alla comparsa di costituzione e risposta); vi è quindi prova documentale che il servizio di cloud storage venisse prestato da non già Italia, bensì in Thailandia. CP_1
Né rileva che, fino al 2023, lo fosse formalmente residente in Italia. Pt_1
A prescindere dal fatto che le certificazioni anagrafiche indicano un dato esclusivamente formale e possiedono un valore meramente presuntivo, che può essere superato da qualsiasi elemento di prova contraria (cfr., in materia di determinazione del luogo di residenza o dimora del destinatario della notificazione, ex plurimis, Cass., sez. I, 18 maggio 2016, n. 10170), occorre infatti rammentare che il locus destinatae solutionis, cui si correla l'individuazione del giudice competente, è quello di effettiva prestazione del servizio (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, sent. 9 luglio 2009, Reher c. Air Baltic Corporation, C- 204/08).
Qualora, dunque, i servizi siano resi in più Stati, competente è il giudice del luogo in cui il convenuto abbia svolto il servizio “in misura prevalente” (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, sent. 10 settembre 2015, , C-47/14, punto 65). Parte_2
Dato allora per assodato che lo non abbia interrotto ogni legame con il suo Paese d'origine Pt_1
fino al 2023, quando lo stesso ha ufficialmente trasferito la propria residenza in Thailandia, egli non avrebbe comunque dovuto limitarsi a dedurre di essere ancora parzialmente operativo sul territorio italiano, alla data della cessazione del rapporto contrattuale con ma avrebbe CP_1
piuttosto dovuto dimostrare che il servizio di cloud storage era effettuato dalla convenuta, in via prevalente, allorché esso attore si trovava in Italia.
pagina 13 di 15 Avrebbe, in altri termini, dovuto dimostrare che, nonostante il trasferimento in Thailandia, il luogo effettivo di adempimento dell'obbligazione contrattuale era rimasto in Italia, non essendo venuto meno ogni forma di collegamento tra il rapporto contrattuale dedotto in giudizio e la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 7 Reg. cit.
In mancanza di ciò, occorre necessariamente declinare la giurisdizione a favore del giudice irlandese, oppure a favore di quello della Thailandia.
Né si potrebbe giungere a conclusioni difformi sulla base di una differente qualificazione giuridica della domanda, in termini di responsabilità extracontrattuale, o sulla base della documentazione prodotta in allegato alle note conclusionali.
Sotto il primo aspetto, va detto infatti che non vi è alcuna prova che l'evento dannoso si sia realizzato in Italia, così come richiesto dall'art. 7, par. 2, Reg. UE n. 1215/2012, e comunque la riqualificazione della fattispecie non può essere invocata, in chiave abusiva, al solo scopo di eludere le norme determinative della giurisdizione.
Dal tenore delle allegazioni svolte nel ricorso, si evince infatti chiaramente che l'attore ha dedotto una responsabilità della convenuta da inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto, non già una violazione del generale principio del neminem laedere.
Quanto invece ai nuovi documenti, occorre ribadire la loro inutilizzabilità ai fini della decisione, essendo stati gli stessi depositati oltre lo spirare delle preclusioni istruttorie.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del processo, considerato sia l'accoglimento della questione pregiudiziale di difetto di giurisdizione, che la natura documentale della causa, tenuto conto del valore della domanda dichiarato dall'attore nel ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano adito a favore dell'autorità giudiziaria dell'Irlanda o, in alternativa, della Thailandia;
pagina 14 di 15 2) Condanna alla refusione delle spese processuali a favore della Parte_1
convenuta, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Como, all'udienza del 25 marzo 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
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