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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 3773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3773 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 330/2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 13/11/2025, la seguente nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 330 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Parte_1 tti APPELLANTE E Controparte_1
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocato Domenico Volante co APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, n. 129/24 pubblicata in data 6/2/2024
Corte di Appello di Roma
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
___________________
1.Con ricorso al Tribunale di Latina in funzione di giudice del lavoro,
[...]
premesso di essere stato assunto in data 18.9.2017 dalla Parte_1 con la qualifica di Controparte_1 autista, agiva per il riconoscimento della responsabilità ex art. 2087 c.c. del datore di lavoro, avendo riscontrato, sin dal momento dell'assunzione, che l'autoarticolato a lui affidato risultava privo di regolare revisione.
In particolare, il giorno 20 settembre 2017, durante l'orario di lavoro (13.55), percorrendo la via Strada Statale del lago di Como e dello Spluga (Raccordo), alla guida dell'autoarticolato di proprietà della datrice di lavoro, composto dal trattore stradale RENAULT/420 targato BP205PF agganciato il semirimorchio TERCAM targato AA51404, il Parte_1 mentre effettuava un'ampia curva volgente a sinistra, si avvedeva che l'impianto frenante del veicolo non rispondeva più; pertanto, perdeva il controllo dello stesso e andava a collidere violentemente contro il guard-rail di margine carreggiata. A seguito del violento sinistro, il riportava Parte_1 importanti ferite – fratture bacino (FE), frattura pilone tibiale a sinistra (FE), frattura piatto tibiale a sinistra (vite), frattura femore sinistro (chiodo), frattura gomito destro (fili di K) – sicché, l' riconosceva allo stesso, ai sensi CP_2 dell'art.13 D.LGS. 38/2000, un danno biologico pari al 40%.
Quindi, il ricorrente concludeva chiedendo: “Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della Controparte_1 in persona dell'omonimo titolare, in ordine alla causazione del sinistro
[...] in oggetto per violazione degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
accertare e dichiarare che il sinistro veniva causato da un “malfunzionamento dell'impianto frenante” dell' autoarticolato, sprovvisto di regolare revisione e messa in sicurezza;
Accertare e dichiarare che a seguito del sinistro di cui è causa il Sig. Parte_1 subiva un danno biologico quantificato nella misura del 40%; Condannare la
[...] in Controparte_1 persona dell'omonimo titolare, al risarcimento del danno differenziale pari ad Euro
210.665,34; Condannare la di DI Controparte_1
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in persona dell'omonimo titolare, al pagamento delle spese, Controparte_1 diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva la che, Controparte_1 Controparte_1 in via preliminare, eccepiva la nullità insanabile del ricorso avversario ex art
414 c.p.c. per la mancata produzione di documenti ivi richiamati;
nel merito, l'infondatezza del ricorso per assenza di responsabilità della società; in via riconvenzionale, chiedeva il risarcimento per i danni arrecati dal ricorrente alla società resistente in occasione del sinistro del 20.09.2017 (domanda nelle more del processo rinunciata).
1.1.Esperita l'attività istruttoria, consistita nell'acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti, nell'acquisizione della CTP per la
[...]
e nell'interrogatorio libero delle Controparte_1 parti, il Tribunale, sulla base delle prove offerte dalla parte resistente, rigettava il ricorso, ritenendo non addebitabile alla datrice di lavoro alcuna violazione in materia di sicurezza e individuando le cause del sinistro nell'eccesso di velocità tenuta dal ricorrente rispetto ad un tratto stradale con pendenza dell'8%, come da verbale della Polizia stradale. In conclusione, compensava integralmente le spese di lite.
2.Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1
che ha contestato: 1) la nullità della sentenza per difetto di
[...] motivazione e/o per motivazione apparente, nella parte in cui il Tribunale ha affermato l'assenza di alcuna allegazione specifica in ordine alle violazioni in materia di sicurezza addebitabili alla datrice di lavoro e l'assenza di motivazione in ordine alle ragioni che hanno portato il giudice a ritenere non fondata, o non provata, la domanda di parte ricorrente;
2) nel merito, la parte della sentenza in cui giudice di prime cure ha attribuito la responsabilità del verificarsi dell'evento dannoso alla condotta gravemente imprudente del lavoratore per superamento dei limiti di velocità consentiti, ritenendo invece l'impianto frenante dell'automezzo pienamente funzionante sulla base della prova frenometrica del 2.9.2017 prodotta dalla società. A tal proposito, ha richiamato il verbale di sommarie informazioni dei testimoni Testimone_1
e di da cui si evincerebbe la rottura dei freni,
[...] Testimone_2 contestando la validità probatoria della prova frenometrica del 2.9.2017 e
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ribadendo l'assenza della revisione del veicolo al momento del sinistro. Ha poi richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui, al contrario, incomberebbe sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie volte ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi.
In via istruttoria, ha riproposto le istanze istruttorie avanzate in primo grado e non accolte dal Tribunale;
inoltre, ha chiesto a codesta Corte di: ordinare l'esibizione, alla società appellata, della ricevuta di trasmissione al Centro Elaborazione Dati (CED) delle risultanze della revisione al fine di accertare la data di avvenuta revisione del veicolo condotto dal al momento Parte_1 del sinistro;
ordinare l'esibizione, alla società appellata, dell'originale dell'allegato nr. 7 alla memoria di costituzione e risposta depositata in data 10.2.2022, relativo alla presunta prova frenometrica del veicolo, al fine di verificarne l'autenticità, la validità e la valenza probatoria. Ha concluso chiedendo: “a) Nel merito, accertare e dichiarare il vizio di motivazione della sentenza appellata per le ragioni di cui in premessa del presente atto;
b) Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della Controparte_1 in persona dell'omonimo titolare, in ordine alla causazione
[...] del sinistro in oggetto per violazione degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
c) Accertare e dichiarare che il sinistro veniva causato da un
“malfunzionamento dell'impianto frenante” dell' autoarticolato, sprovvisto di regolare revisione e messa in sicurezza;
d) Accertare e dichiarare che a seguito del sinistro di cui è causa il Sig. subiva un danno biologico quantificato nella misura del 40% e per Parte_1
l'effetto: e) Condannare la Controparte_1 in persona dell'omonimo titolare, al risarcimento del danno
[...] differenziale pari ad Euro 210.665,34 , così come calcolato in sede di ricorso introduttivo di primo grado;
f) Con vittoria di spese di lite di entrambi i giudizi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
2.1.Si è costituita la Controparte_1 che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi d'appello, essendosi la parte appellante limitata a riproporre le eccezioni già formulate in primo grado;
nel merito, ha contestato per intero la fondatezza del gravame e ne ha chiesto il rigetto;
quanto alle
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richieste istruttorie avanzate dalla parte appellante, ha dedotto l'inammissibilità in appello di nuovi mezzi di prova.
La società appellata ha poi proposto appello incidentale limitatamente al capo della sentenza avente ad oggetto le spese di lite.
Nello specifico, ha lamentato il difetto di motivazione della sentenza in ordine alla sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni tali da poter procedere alla compensazione delle spese processuali. Ha concluso chiedendo: “in via preliminare, dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal Sig.
[...] per tutti i motivi ex ante rappresentati;
- rigettare, nel merito, l'appello Parte_1 proposto da controparte perché infondato in fatto ed in diritto e, quindi, confermare integralmente i capi e/o i punti ex adverso impugnati della sentenza di primo grado n.
129/2024, emessa dal Tribunale Ordinario di Latina – Sezione Lavoro in data 06 febbraio 2024, resa a definizione della causa civile di primo grado iscritta al Ruolo
Generale n. 37/2021; - in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla
[...]
”, in parziale riforma della sentenza n. Controparte_1 Controparte_1
129/2024, emessa in data 06 febbraio 2024 e, più segnatamente, del capo della sentenza in commento ove viene disposta l'integrale compensazione delle spese di lite, condannare il
Sig. al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Parte_1 [...] di € C. relative al primo grado di giudizio. Controparte_1 Controparte_1
Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. anche del presente giudizio di appello”.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa come da dispositivo.
3.In via preliminare, l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi di appello è infondata. L'appellante, infatti, non si è limitato a richiamare il contenuto degli scritti difensivi di primo grado, ma ha individuato con precisione i capi della sentenza oggetto di censura e li ha confutati, sia pure richiamando gli argomenti illustrati nelle difese articolate in corso di causa, a suo dire erroneamente disattese dal Tribunale.
L'appello non può comunque trovare accoglimento per i motivi che seguono.
3.1 Deve essere respinto il primo motivo d'appello in ordine al difetto di motivazione. È noto che, ai sensi dell'articolo 132, n. 4 del c.p.c., il difetto del
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requisito della motivazione si configura, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum; infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili;
in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un'eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima, rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie
(Cassazione civile sez. III, 05/11/2024, n.28453).
Ebbene, nel caso di specie, la motivazione dell'impugnata sentenza, dichiaratamente redatta con motivazione limitata ad una succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, non presente il vizio contestato.
In particolare, seppure sinteticamente, la motivazione permette di ripercorrere l'iter logico giuridico che ha determinato la decisione del giudice di prime cure che, inoltre, non presenta alcuna contraddizione con le prove dallo stesso valorizzate.
3.2. Anche il secondo motivo di gravame risulta privo di fondatezza.
Nella ricostruzione della violazione addebitata all'odierna appellata e del nesso causale con l'evento dannoso occorre preliminarmente dare atto che, secondo costante giurisprudenza di legittimità nel rapporto di lavoro dipendente, in caso di danno biologico occorso al lavoratore, questi deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno e il nesso causale
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tra quest'ultimo e la prestazione. Il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza imposto dall'art. 2087 c.c. e, quindi, di aver apprestato tutte le misure per evitare il danno medesimo. Si tratta infatti di responsabilità contrattuale, ed il riparto dell'onere probatorio è regolato dall'art. 1218 c.c. sull'inadempimento delle obbligazioni. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. - la quale non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva - al lavoratore che lamenti di aver subito a causa dell'attività lavorativa svolta un danno alla salute, incombe l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze,
l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (tra le altre Cass. 13860/2014 e Cass. 3786/2009). L'art. 2087 c.c. non configura una forma di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, non potendosi automaticamente desumere dal mero verificarsi del danno l'inadeguatezza delle misure di protezione adottate: la responsabilità datoriale va infatti collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle migliori conoscenze sperimentali o tecniche del momento al fine di prevenire infortuni sul lavoro e di assicurare la salubrità e, in senso lato, la sicurezza in correlazione all'ambiente in cui l'attività lavorativa viene prestata, onde in tanto può essere affermata in quanto la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto (cfr. tra le tante Cass. nn. 8381 del 2001, 3234 del
1999, 5035 del 1998). Si tratta, in altri termini, di un'obbligazione assimilabile a quelle tradizionalmente definite "di mezzi", in cui la diligenza, oltre a costituire il criterio per valutare l'esattezza dell'adempimento, esaurisce l'oggetto stesso dell'obbligazione, traducendosi nel dovere di conoscere quei saperi e di adottare quelle tecniche considerate più attendibili nell'ottica di perseguire il fine indicato dall'art. 2087 cit., e in cui il mancato conseguimento di tale fine
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rileva solo in quanto sussista un nesso di causalità (non solo in senso materiale, ma anche normativo) tra la condotta che detto obbligo di diligenza abbia violato e l'evento dannoso in concreto verificatosi. Vale a dire che l'art. 2087 c.c., nella misura in cui costruisce quale oggetto dell'obbligazione datoriale un facere consistente nell'adozione delle "misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità dei prestatori di lavoro", permette di imputare al datore di lavoro non qualsiasi evento lesivo della salute dei propri dipendenti, ma solo quello che concretizzi le astratte qualifiche di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, dovendo per contro escludersi la responsabilità datoriale ogni qualvolta la condotta sia stata diligente ovvero non sia stata negligente (imprudente, imperita, ecc.) in ordine allo specifico pericolo di cagionare proprio quell'evento concreto che in fatto si è cagionato, cioè quando la regola cautelare violata non aveva come scopo anche quello di prevenire quel particolare tipo di evento concreto che si è effettivamente verificato (o almeno un evento normativamente equivalente ad esso) (vd. Cass. n. 12347/2016).
È dunque incontrovertibile che l'obbligazione di sicurezza integra gli obblighi datoriali e si inserisce a pieno titolo nel rapporto contrattuale di lavoro, giammai al di fuori di esso. Il comportamento illecito del datore di lavoro che, in violazione degli obblighi contrattuali, abbia generato un danno al dipendente legittima una azione risarcitoria secondo gli ordinari criteri della responsabilità contrattuale.
3.2.1 Ciò posto, l'odierno appellante agiva in primo grado per il riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro imputandogli il verificarsi dell'incidente stradale: in quanto l'autoarticolato su cui viaggiava risultava munito di revisione scaduta.
Ora, le risultanze istruttorie, così come emerse in primo grado, non hanno permesso di accertare la sussistenza del nesso causale tra la violazione dell'obbligo di revisionare il veicolo, quale unica contestazione mossa al datore di lavoro, e il verificarsi dell'evento dannoso.
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In particolare, il Tribunale ha invece addebitato il verificarsi dell'evento lesivo al superamento dei limiti di velocità previsti per quel tratto stradale (di 70 km/h): infatti, sulla base del cronotachigrafo allegato dalla parte resistente (cfr. allegato n. 4 di parte resistente) e del verbale di eccesso di velocità redatto dalla polizia stradale (cfr. allegato n. 6 di parte resistente) è emerso che il lavoratore, proprio al momento dell'impatto, viaggiasse ad una velocità di circa 80 km/h. Sebbene l'odierno appellante abbia posto in evidenza che il superamento dei limiti di velocità è circoscritto proprio al momento del sinistro, verificatosi alle ore 13.55, deducendone verosimilmente che il superamento dei limiti sia addebitabile proprio alla rottura dell'impianto frenante e, quindi, alla perdita di controllo dell'automezzo, vi sono altri elementi del compendio probatorio di cui deve darsi debitamente conto.
Invero, il Tribunale ha dato preponderante peso ad un documento prodotto dall'odierna appellata: ovverosia la prova frenometrica a cui lo stesso veicolo veniva sottoposto in data 2.9.2017 dalla Officine Pasetto s.r.l., quindi, solo poco settimane prima del verificarsi dell'incidente (cfr. allegato nr. 7 della costituzione di parte resistente). Dal citato documento in atti emerge che, sia il trattore stradale 420 targato BP205PF sia semirimochio Tercam CP_3 targato AA51404, venivano sottoposti a controllo dell'impianto frenante ed entrambi superavano la prova con esito regolare, non riportando discostamenti dai parametri di legge. In presenza di tale controllo, correttamente, il giudice di prime cure ne ha desunto che, pur volendo considerare pacifico che al momento dell'incidente l'autoarticolato era in attesa di revisione, non potesse affermarsi la sussistenza del nesso eziologico tra questa circostanza, dedotta come l'unica violazione imputata al datore di lavoro, e il verificarsi dell'evento.
Giova ricordare che, in tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il nesso di causa è provato quando la tesi a favore (del fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria (che quell'evento non sia causa dell'altro).
Non è richiesta né la certezza né una elevata probabilità, bensì una valutazione
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delle ipotesi alternative e la scelta di quella più probabile, anche se di poco, rispetto alle altre, che non necessariamente si ponga come di elevata probabilità. Quindi, nella relativa valutazione il giudice del merito non deve invero limitarsi ad un esame isolato di singoli elementi o degli elementi
(indiziari o presuntivi) al riguardo rilevanti, ciascuno insufficiente a fornire ragionevole certezza su una determinata situazione di fatto, ma deve compierne una complessiva ed organica valutazione nel quadro unitario dell'indagine probatoria e il suo ragionamento non deve risultare viziato da illogicità o da errori giuridici, quale appunto è l'esame isolato dei singoli elementi della c.d. catena causale. (Cassazione civile sez. III, 07/11/2024, n.28722).
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha ritenuto più probabile che il verificarsi dell'evento fosse addebitabile ad una condotta negligente del lavoratore stesso, principalmente sulla base del cronotachigrafo e del verbale per eccesso di velocità, essendo del tutto incontestata la prova frenometrica prodotta dalla parte resistente. Ebbene, sul punto questo Collegio pone in evidenza come le contestazioni sulla validità e la portata probatoria di tale documento sono ormai del tutto tardive.
Occorre premettere che nel rito del lavoro “l'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost..
Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata” (Cass. 12636/2005).
Va poi ricordato che in tema di prova documentale l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale della scrittura e la copia fotostatica prodotta in
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giudizio, imposto alla parte dall'art. 2719 c.c., deve essere assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, con la conseguenza che la copia prodotta deve ritenersi conforme all'originale se la parte contro la quale è stata prodotta non la disconosce nella prima udienza e nella prima risposta successiva alla produzione (Cass. Sez. 3, 13.5.14, n. 10326).
Nello specifico, la società produceva il documento in questione con l'atto di costituzione al fine di provare di aver adempiuto compiutamente all'obbligo di sicurezza imposto dall'art. 2087 c.c.; alla prima udienza seguiva un tentativo di conciliazione, non accolto dalla società resistente. Ebbene, nelle note di udienza a trattazione scritta del 21.4.2022, il lavoratore ricorrente accettava la proposta transattiva e, nell'ipotesi in cui, invece, la controparte non avesse aderito, si riportava al proprio atto introduttivo e chiedeva l'ammissione dei mezzi istruttori così come articolati in ricorso, senza fare alcun cenno e alcuna contestazione in ordine al documento attinente alla prova frenometrica e alla consulenza tecnica di parte.
Né sollevava contestazione alcuna in relazione a tale documentazione alla successiva udienza del 28.3.2023 in cui veniva esperito il libero interrogatorio delle parti.
La prima contestazione effettuata dall'odierna parte appellante, e riproposta in questa sede, si ha solo con le note conclusionali per l'udienza del 6.2.2024, talché deve ritenersi del tutto tardiva e il giudice di prime cure, correttamente, ha posto a fondamento della sua decisione anche il citato documento. Inoltre, l'odierno appellante per la prima volta nel grado disconosce la conformità tra l'originale della scrittura e la copia fotostatica prodotta in giudizio, chiedendone solo ora l'esibizione. A tal proposito, deve accogliersi l'eccezione sollevata da parte appellata: in ordine al divieto di nuovi mezzi prova in appello ex art. 345 c.p.c, tanto più se, come in questo caso, la domanda è collegata ad una eccezione tardiva.
3.2.2. Tutto ciò premesso, come già evidenziato, nell'accertamento del nesso causale il giudice del merito non deve limitarsi ad un esame isolato di singoli elementi o degli elementi (indiziari o presuntivi) al riguardo rilevanti, ciascuno insufficiente a fornire ragionevole certezza su una determinata situazione di
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fatto, ma deve compierne una complessiva ed organica valutazione nel quadro unitario dell'indagine probatoria.
Nel caso di specie, l'unico elemento emerso ed allegato da parte ricorrente in ordine ad una possibile violazione delle norme in materia di sicurezza è la circostanza che il veicolo al momento del sinistro fosse provvisto di revisione scaduta. Visto quanto affermato dalla stressa CT di parte, la circostanza che il veicolo non fosse regolarmente revisionato può ritenersi pacifica (cfr. pag. 56:
“E' opportuno evidenziare che al veicolo in oggetto era scaduta la revisione annuale nello stesso mese del sinistro stradale. A tal proposito è opportuno evidenziare che la revisione annuale era stata prenotata presso gli organi competenti in data 25/09/2017.”). Ciononostante, deve ritenersi che non vi sia nesso di causalità tra l'evento dannoso e la violazione dedotta dalla parte ricorrente. Invero, la revisione è sicuramente un controllo obbligatorio previsto per legge, che ha come fine quello di verificare lo stato e l'efficienza generale del veicolo, tra cui anche quella dell'impianto frenante. Deve però ricordarsi che l'evento deve anche essere la concretizzazione della violazione di una misura di sicurezza che si contesta al datore di lavoro: quindi, nel caso di specie, che l'omessa tempestiva revisione abbia determinato la rottura dell'impianto frenante e, conseguentemente, il verificarsi dell'evento dannoso.
Ebbene, essendo anche incontestata la CTP, possiamo affermare che la revisione era scaduta proprio nello stesso mese dell'incidente e che, nei pochi giorni successivi, sarebbe stata rinnovata. Nel frattempo, l'impianto frenante del veicolo era stato separatamente e appositamente controllato solo poche settimane prima dal verificarsi dell'evento, risultando del tutto funzionante. Il citato documento, da ritenersi incontestato per le ragioni di cui sopra, può ragionevolmente permettere di affermare che, anche in presenza di una revisione in attesa di rinnovo, l'impianto frenante era pienamente funzionante e che, comunque, anche l'effettuazione della revisione non avrebbe impedito il verificarsi della rottura in quanto più verosimilmente collegata alla velocità sostenuta a cui viaggiava il nonostante si trattasse di Parte_1 un tratto di strada in forte pendenza e in curva e viaggiasse a pieno carico;
o, ancora, ad una rottura accidentale non prevedibile e non evitabile.
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La piena funzionalità dei freni il giorno dell'impatto è comprovata dalla prova frenometrica supportata anche da altri elementi fattuali. In particolare, dal cronotachigrafo e dai dati telematici del sistema satellitare Viasat, si accertava che il conducente nella fase pre-urto effettuava ben due soste interposte e diverse frenate, con ciò comprovando che l'impianto era pienamente funzionante e potendosi anche dedurre ragionevolmente che, in caso contrario, il non avrebbe ripreso la corsa (cfr. CTP Parte_1 pag. 52 e seguenti).
Quanto alle dichiarazioni raccolte dagli operanti della polizia stradale, queste non possono dirsi tali da smentire l'ipotesi accolta dal giudice di prime cure e condivisa da questo Collegio, ovverosia che al momento dell'incidente l'impianto frenante fosse pienamente funzionante. Invero, in sede di sommarie informazioni, il solo ha riferito che, dopo aver visto Testimone_2 sbandare l'autoarticolato, sentiva un forte odore: “ tipico di pastiglie dei freni che si bloccano, seguito da un fumo proveniente dall'impianto frenante”.
Le citate dichiarazioni possono al massimo comprovare che, imprevedibilmente, in quel momento l'impianto frenante, vuoi per l'eccessiva velocità, vuoi per il carico importante dell'autoarticolato unito alle caratteristiche del tratto stradale, vuoi per cause del tutto fortuite, non riusciva ad arrestare la corsa del veicolo.
In ogni caso, il ricorrente non ha offerto sufficienti elementi probatori che permettano di ritenere che la rottura dell'impianto frenante possa addebitarsi a colpa del datore di lavoro né che, invece, l'effettuazione della revisione avrebbe impedito il verificarsi dell'evento. Al contrario, la società, provando di aver sottoposto ad una prova specifica i freni dell'intero autoarticolato, ha dimostrato di aver comunque adempiuto ai doveri derivanti dall'art 2087 c.c.; con ciò potendosi desumere che l'effettuazione tempestiva della revisione, quale controllo ancora più generico di quello effettuato nel caso di specie, non avrebbe evitato il verificarsi dell'evento dannoso.
In definitiva, l'appello deve essere integralmente respinto, avendo il datore di lavoro dato prova dell'adempimento dei doveri su lui gravanti in materia di sicurezza e, in ogni caso, sulla base del criterio del “più probabile che non”, il
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compendio probatorio non permette di affermare che l'effettuazione tempestiva della revisione avrebbe impedito il verificarsi dell'evento.
4. Venendo ora all'appello incidentale proposto dalla
[...] in ordine alla compensazione totale delle Controparte_1 spese operata dal giudice di primo grado, anche questo non può trovare accoglimento.
Occorre ricordare che la possibilità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite tra le parti è disciplinata dal 2° comma dell'art. 92 c.p.c. che – nel testo applicabile ratione temporis alla controversia in esame (quello, cioè, successivo alla modifica apportata a decorrere dal 1° marzo 2006 dall'art. 2 della legge 28.12.2005 n. 263 e succ. modif. ex art. 45, co. 11, l. 18 giugno 2009, n. 69 e nel testo novellato dall'art. 13, comma 1, del citato d.l. n. 132 del 2014, quale convertito in legge, e da ultimo ricondotto a legittimità costituzionale dalla sentenza della Corte cost. n. 77/2018) – attribuisce tale facoltà al giudice se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata ovvero di mutamento della giurisprudenza rispetti alle questioni dirimenti ovvero ancora allorquando concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione.
Riguardo all'interpretazione della norma, è utile richiamare l'orientamento di gran lunga prevalente nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo introdotto dall'art. 2 della l. 28 dicembre 2005, n.
263, disponeva che il giudice potesse compensare le spese, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca ovvero nel concorso di altre "gravi ed eccezionali ragioni", esplicitamente indicate nella motivazione. La compensazione delle spese è dunque subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni e tale esigenza non è soddisfatta quando il giudice abbia compensato le spese "per motivi di equità", non altrimenti specificati (Cass.
n.21521/2010).
Peraltro, si è chiarito che l'art. 92 cit. costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico - sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa
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da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass. n.2883/2014), pure aggiungendosi che le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (cfr. Cass. n.16037/2014; Cass. n. 14546/2015).
Da ultimo, la stessa Corte cost. – nel sancire l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni – ha ritenuto che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma,
Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti (Corte. cost. n.77/2018).
La giurisprudenza poi ha individuato alcune ipotesi in cui è possibile individuare le “gravi ed eccezionali ragioni” da sottendere ad un provvedimento di compensazione delle spese di lite, quali la mancata opposizione alla domanda, oggettive difficoltà degli accertamenti in fatto
(idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti), una palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali (ipotesi passate in rassegna da Cass. n.15712/2019).
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Corte di Appello di Roma
Tanto precisato, osserva il Collegio che, nel caso di specie, il Tribunale ha compensato le spese di lite in quanto ha ritenuto l'infortunio sul lavoro una valida ragione eccezionale ex art. 91 c.p.c.
L'assunto è sicuramente condivisibile;
ad integrazione, comunque, questo
Collegio pone in evidenza che, nel caso di specie, l'assenza di una regolare revisione può dirsi una circostanza tale da indurre il lavoratore a chiedere un accertamento della responsabilità del datore di lavoro per il riconoscimento del danno differenziale, anche considerando le rilevanti lesioni che ne sono discese. In definitiva, la circostanza che, prima facie, il ricorso poteva apparire fondato, unitamente alla complessità dell'accertamento del nesso causale e alla sussistenza di un documento fondamentale di cui certamente il Parte_1 non poteva essere a conoscenza prima dell'instaurazione del
[...] giudizio, possono giustificare, quali eccezionali ragioni, la compensazione totale delle spese.
5. La reciproca soccombenza consente di disporre l'integrale compensazione anche delle spese del grado.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge l'appello principale e quello incidentale;
compensa integralmente fra le parti le spese del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante principale e di quello incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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Così deciso in Roma, il 13/11/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA AN RE
( F.to dig.te)
Sentenza redatta con la collaborazione della M.O.T. dott.ssa Roberta Zeppieri
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Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 13/11/2025, la seguente nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 330 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Parte_1 tti APPELLANTE E Controparte_1
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocato Domenico Volante co APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, n. 129/24 pubblicata in data 6/2/2024
Corte di Appello di Roma
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
___________________
1.Con ricorso al Tribunale di Latina in funzione di giudice del lavoro,
[...]
premesso di essere stato assunto in data 18.9.2017 dalla Parte_1 con la qualifica di Controparte_1 autista, agiva per il riconoscimento della responsabilità ex art. 2087 c.c. del datore di lavoro, avendo riscontrato, sin dal momento dell'assunzione, che l'autoarticolato a lui affidato risultava privo di regolare revisione.
In particolare, il giorno 20 settembre 2017, durante l'orario di lavoro (13.55), percorrendo la via Strada Statale del lago di Como e dello Spluga (Raccordo), alla guida dell'autoarticolato di proprietà della datrice di lavoro, composto dal trattore stradale RENAULT/420 targato BP205PF agganciato il semirimorchio TERCAM targato AA51404, il Parte_1 mentre effettuava un'ampia curva volgente a sinistra, si avvedeva che l'impianto frenante del veicolo non rispondeva più; pertanto, perdeva il controllo dello stesso e andava a collidere violentemente contro il guard-rail di margine carreggiata. A seguito del violento sinistro, il riportava Parte_1 importanti ferite – fratture bacino (FE), frattura pilone tibiale a sinistra (FE), frattura piatto tibiale a sinistra (vite), frattura femore sinistro (chiodo), frattura gomito destro (fili di K) – sicché, l' riconosceva allo stesso, ai sensi CP_2 dell'art.13 D.LGS. 38/2000, un danno biologico pari al 40%.
Quindi, il ricorrente concludeva chiedendo: “Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della Controparte_1 in persona dell'omonimo titolare, in ordine alla causazione del sinistro
[...] in oggetto per violazione degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
accertare e dichiarare che il sinistro veniva causato da un “malfunzionamento dell'impianto frenante” dell' autoarticolato, sprovvisto di regolare revisione e messa in sicurezza;
Accertare e dichiarare che a seguito del sinistro di cui è causa il Sig. Parte_1 subiva un danno biologico quantificato nella misura del 40%; Condannare la
[...] in Controparte_1 persona dell'omonimo titolare, al risarcimento del danno differenziale pari ad Euro
210.665,34; Condannare la di DI Controparte_1
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in persona dell'omonimo titolare, al pagamento delle spese, Controparte_1 diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva la che, Controparte_1 Controparte_1 in via preliminare, eccepiva la nullità insanabile del ricorso avversario ex art
414 c.p.c. per la mancata produzione di documenti ivi richiamati;
nel merito, l'infondatezza del ricorso per assenza di responsabilità della società; in via riconvenzionale, chiedeva il risarcimento per i danni arrecati dal ricorrente alla società resistente in occasione del sinistro del 20.09.2017 (domanda nelle more del processo rinunciata).
1.1.Esperita l'attività istruttoria, consistita nell'acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti, nell'acquisizione della CTP per la
[...]
e nell'interrogatorio libero delle Controparte_1 parti, il Tribunale, sulla base delle prove offerte dalla parte resistente, rigettava il ricorso, ritenendo non addebitabile alla datrice di lavoro alcuna violazione in materia di sicurezza e individuando le cause del sinistro nell'eccesso di velocità tenuta dal ricorrente rispetto ad un tratto stradale con pendenza dell'8%, come da verbale della Polizia stradale. In conclusione, compensava integralmente le spese di lite.
2.Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1
che ha contestato: 1) la nullità della sentenza per difetto di
[...] motivazione e/o per motivazione apparente, nella parte in cui il Tribunale ha affermato l'assenza di alcuna allegazione specifica in ordine alle violazioni in materia di sicurezza addebitabili alla datrice di lavoro e l'assenza di motivazione in ordine alle ragioni che hanno portato il giudice a ritenere non fondata, o non provata, la domanda di parte ricorrente;
2) nel merito, la parte della sentenza in cui giudice di prime cure ha attribuito la responsabilità del verificarsi dell'evento dannoso alla condotta gravemente imprudente del lavoratore per superamento dei limiti di velocità consentiti, ritenendo invece l'impianto frenante dell'automezzo pienamente funzionante sulla base della prova frenometrica del 2.9.2017 prodotta dalla società. A tal proposito, ha richiamato il verbale di sommarie informazioni dei testimoni Testimone_1
e di da cui si evincerebbe la rottura dei freni,
[...] Testimone_2 contestando la validità probatoria della prova frenometrica del 2.9.2017 e
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ribadendo l'assenza della revisione del veicolo al momento del sinistro. Ha poi richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui, al contrario, incomberebbe sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie volte ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi.
In via istruttoria, ha riproposto le istanze istruttorie avanzate in primo grado e non accolte dal Tribunale;
inoltre, ha chiesto a codesta Corte di: ordinare l'esibizione, alla società appellata, della ricevuta di trasmissione al Centro Elaborazione Dati (CED) delle risultanze della revisione al fine di accertare la data di avvenuta revisione del veicolo condotto dal al momento Parte_1 del sinistro;
ordinare l'esibizione, alla società appellata, dell'originale dell'allegato nr. 7 alla memoria di costituzione e risposta depositata in data 10.2.2022, relativo alla presunta prova frenometrica del veicolo, al fine di verificarne l'autenticità, la validità e la valenza probatoria. Ha concluso chiedendo: “a) Nel merito, accertare e dichiarare il vizio di motivazione della sentenza appellata per le ragioni di cui in premessa del presente atto;
b) Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della Controparte_1 in persona dell'omonimo titolare, in ordine alla causazione
[...] del sinistro in oggetto per violazione degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
c) Accertare e dichiarare che il sinistro veniva causato da un
“malfunzionamento dell'impianto frenante” dell' autoarticolato, sprovvisto di regolare revisione e messa in sicurezza;
d) Accertare e dichiarare che a seguito del sinistro di cui è causa il Sig. subiva un danno biologico quantificato nella misura del 40% e per Parte_1
l'effetto: e) Condannare la Controparte_1 in persona dell'omonimo titolare, al risarcimento del danno
[...] differenziale pari ad Euro 210.665,34 , così come calcolato in sede di ricorso introduttivo di primo grado;
f) Con vittoria di spese di lite di entrambi i giudizi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
2.1.Si è costituita la Controparte_1 che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi d'appello, essendosi la parte appellante limitata a riproporre le eccezioni già formulate in primo grado;
nel merito, ha contestato per intero la fondatezza del gravame e ne ha chiesto il rigetto;
quanto alle
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richieste istruttorie avanzate dalla parte appellante, ha dedotto l'inammissibilità in appello di nuovi mezzi di prova.
La società appellata ha poi proposto appello incidentale limitatamente al capo della sentenza avente ad oggetto le spese di lite.
Nello specifico, ha lamentato il difetto di motivazione della sentenza in ordine alla sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni tali da poter procedere alla compensazione delle spese processuali. Ha concluso chiedendo: “in via preliminare, dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal Sig.
[...] per tutti i motivi ex ante rappresentati;
- rigettare, nel merito, l'appello Parte_1 proposto da controparte perché infondato in fatto ed in diritto e, quindi, confermare integralmente i capi e/o i punti ex adverso impugnati della sentenza di primo grado n.
129/2024, emessa dal Tribunale Ordinario di Latina – Sezione Lavoro in data 06 febbraio 2024, resa a definizione della causa civile di primo grado iscritta al Ruolo
Generale n. 37/2021; - in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla
[...]
”, in parziale riforma della sentenza n. Controparte_1 Controparte_1
129/2024, emessa in data 06 febbraio 2024 e, più segnatamente, del capo della sentenza in commento ove viene disposta l'integrale compensazione delle spese di lite, condannare il
Sig. al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Parte_1 [...] di € C. relative al primo grado di giudizio. Controparte_1 Controparte_1
Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. anche del presente giudizio di appello”.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa come da dispositivo.
3.In via preliminare, l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi di appello è infondata. L'appellante, infatti, non si è limitato a richiamare il contenuto degli scritti difensivi di primo grado, ma ha individuato con precisione i capi della sentenza oggetto di censura e li ha confutati, sia pure richiamando gli argomenti illustrati nelle difese articolate in corso di causa, a suo dire erroneamente disattese dal Tribunale.
L'appello non può comunque trovare accoglimento per i motivi che seguono.
3.1 Deve essere respinto il primo motivo d'appello in ordine al difetto di motivazione. È noto che, ai sensi dell'articolo 132, n. 4 del c.p.c., il difetto del
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requisito della motivazione si configura, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum; infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili;
in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un'eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima, rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie
(Cassazione civile sez. III, 05/11/2024, n.28453).
Ebbene, nel caso di specie, la motivazione dell'impugnata sentenza, dichiaratamente redatta con motivazione limitata ad una succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, non presente il vizio contestato.
In particolare, seppure sinteticamente, la motivazione permette di ripercorrere l'iter logico giuridico che ha determinato la decisione del giudice di prime cure che, inoltre, non presenta alcuna contraddizione con le prove dallo stesso valorizzate.
3.2. Anche il secondo motivo di gravame risulta privo di fondatezza.
Nella ricostruzione della violazione addebitata all'odierna appellata e del nesso causale con l'evento dannoso occorre preliminarmente dare atto che, secondo costante giurisprudenza di legittimità nel rapporto di lavoro dipendente, in caso di danno biologico occorso al lavoratore, questi deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno e il nesso causale
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tra quest'ultimo e la prestazione. Il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza imposto dall'art. 2087 c.c. e, quindi, di aver apprestato tutte le misure per evitare il danno medesimo. Si tratta infatti di responsabilità contrattuale, ed il riparto dell'onere probatorio è regolato dall'art. 1218 c.c. sull'inadempimento delle obbligazioni. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. - la quale non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva - al lavoratore che lamenti di aver subito a causa dell'attività lavorativa svolta un danno alla salute, incombe l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze,
l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (tra le altre Cass. 13860/2014 e Cass. 3786/2009). L'art. 2087 c.c. non configura una forma di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, non potendosi automaticamente desumere dal mero verificarsi del danno l'inadeguatezza delle misure di protezione adottate: la responsabilità datoriale va infatti collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle migliori conoscenze sperimentali o tecniche del momento al fine di prevenire infortuni sul lavoro e di assicurare la salubrità e, in senso lato, la sicurezza in correlazione all'ambiente in cui l'attività lavorativa viene prestata, onde in tanto può essere affermata in quanto la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto (cfr. tra le tante Cass. nn. 8381 del 2001, 3234 del
1999, 5035 del 1998). Si tratta, in altri termini, di un'obbligazione assimilabile a quelle tradizionalmente definite "di mezzi", in cui la diligenza, oltre a costituire il criterio per valutare l'esattezza dell'adempimento, esaurisce l'oggetto stesso dell'obbligazione, traducendosi nel dovere di conoscere quei saperi e di adottare quelle tecniche considerate più attendibili nell'ottica di perseguire il fine indicato dall'art. 2087 cit., e in cui il mancato conseguimento di tale fine
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rileva solo in quanto sussista un nesso di causalità (non solo in senso materiale, ma anche normativo) tra la condotta che detto obbligo di diligenza abbia violato e l'evento dannoso in concreto verificatosi. Vale a dire che l'art. 2087 c.c., nella misura in cui costruisce quale oggetto dell'obbligazione datoriale un facere consistente nell'adozione delle "misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità dei prestatori di lavoro", permette di imputare al datore di lavoro non qualsiasi evento lesivo della salute dei propri dipendenti, ma solo quello che concretizzi le astratte qualifiche di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, dovendo per contro escludersi la responsabilità datoriale ogni qualvolta la condotta sia stata diligente ovvero non sia stata negligente (imprudente, imperita, ecc.) in ordine allo specifico pericolo di cagionare proprio quell'evento concreto che in fatto si è cagionato, cioè quando la regola cautelare violata non aveva come scopo anche quello di prevenire quel particolare tipo di evento concreto che si è effettivamente verificato (o almeno un evento normativamente equivalente ad esso) (vd. Cass. n. 12347/2016).
È dunque incontrovertibile che l'obbligazione di sicurezza integra gli obblighi datoriali e si inserisce a pieno titolo nel rapporto contrattuale di lavoro, giammai al di fuori di esso. Il comportamento illecito del datore di lavoro che, in violazione degli obblighi contrattuali, abbia generato un danno al dipendente legittima una azione risarcitoria secondo gli ordinari criteri della responsabilità contrattuale.
3.2.1 Ciò posto, l'odierno appellante agiva in primo grado per il riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro imputandogli il verificarsi dell'incidente stradale: in quanto l'autoarticolato su cui viaggiava risultava munito di revisione scaduta.
Ora, le risultanze istruttorie, così come emerse in primo grado, non hanno permesso di accertare la sussistenza del nesso causale tra la violazione dell'obbligo di revisionare il veicolo, quale unica contestazione mossa al datore di lavoro, e il verificarsi dell'evento dannoso.
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In particolare, il Tribunale ha invece addebitato il verificarsi dell'evento lesivo al superamento dei limiti di velocità previsti per quel tratto stradale (di 70 km/h): infatti, sulla base del cronotachigrafo allegato dalla parte resistente (cfr. allegato n. 4 di parte resistente) e del verbale di eccesso di velocità redatto dalla polizia stradale (cfr. allegato n. 6 di parte resistente) è emerso che il lavoratore, proprio al momento dell'impatto, viaggiasse ad una velocità di circa 80 km/h. Sebbene l'odierno appellante abbia posto in evidenza che il superamento dei limiti di velocità è circoscritto proprio al momento del sinistro, verificatosi alle ore 13.55, deducendone verosimilmente che il superamento dei limiti sia addebitabile proprio alla rottura dell'impianto frenante e, quindi, alla perdita di controllo dell'automezzo, vi sono altri elementi del compendio probatorio di cui deve darsi debitamente conto.
Invero, il Tribunale ha dato preponderante peso ad un documento prodotto dall'odierna appellata: ovverosia la prova frenometrica a cui lo stesso veicolo veniva sottoposto in data 2.9.2017 dalla Officine Pasetto s.r.l., quindi, solo poco settimane prima del verificarsi dell'incidente (cfr. allegato nr. 7 della costituzione di parte resistente). Dal citato documento in atti emerge che, sia il trattore stradale 420 targato BP205PF sia semirimochio Tercam CP_3 targato AA51404, venivano sottoposti a controllo dell'impianto frenante ed entrambi superavano la prova con esito regolare, non riportando discostamenti dai parametri di legge. In presenza di tale controllo, correttamente, il giudice di prime cure ne ha desunto che, pur volendo considerare pacifico che al momento dell'incidente l'autoarticolato era in attesa di revisione, non potesse affermarsi la sussistenza del nesso eziologico tra questa circostanza, dedotta come l'unica violazione imputata al datore di lavoro, e il verificarsi dell'evento.
Giova ricordare che, in tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il nesso di causa è provato quando la tesi a favore (del fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria (che quell'evento non sia causa dell'altro).
Non è richiesta né la certezza né una elevata probabilità, bensì una valutazione
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delle ipotesi alternative e la scelta di quella più probabile, anche se di poco, rispetto alle altre, che non necessariamente si ponga come di elevata probabilità. Quindi, nella relativa valutazione il giudice del merito non deve invero limitarsi ad un esame isolato di singoli elementi o degli elementi
(indiziari o presuntivi) al riguardo rilevanti, ciascuno insufficiente a fornire ragionevole certezza su una determinata situazione di fatto, ma deve compierne una complessiva ed organica valutazione nel quadro unitario dell'indagine probatoria e il suo ragionamento non deve risultare viziato da illogicità o da errori giuridici, quale appunto è l'esame isolato dei singoli elementi della c.d. catena causale. (Cassazione civile sez. III, 07/11/2024, n.28722).
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha ritenuto più probabile che il verificarsi dell'evento fosse addebitabile ad una condotta negligente del lavoratore stesso, principalmente sulla base del cronotachigrafo e del verbale per eccesso di velocità, essendo del tutto incontestata la prova frenometrica prodotta dalla parte resistente. Ebbene, sul punto questo Collegio pone in evidenza come le contestazioni sulla validità e la portata probatoria di tale documento sono ormai del tutto tardive.
Occorre premettere che nel rito del lavoro “l'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost..
Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata” (Cass. 12636/2005).
Va poi ricordato che in tema di prova documentale l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale della scrittura e la copia fotostatica prodotta in
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giudizio, imposto alla parte dall'art. 2719 c.c., deve essere assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, con la conseguenza che la copia prodotta deve ritenersi conforme all'originale se la parte contro la quale è stata prodotta non la disconosce nella prima udienza e nella prima risposta successiva alla produzione (Cass. Sez. 3, 13.5.14, n. 10326).
Nello specifico, la società produceva il documento in questione con l'atto di costituzione al fine di provare di aver adempiuto compiutamente all'obbligo di sicurezza imposto dall'art. 2087 c.c.; alla prima udienza seguiva un tentativo di conciliazione, non accolto dalla società resistente. Ebbene, nelle note di udienza a trattazione scritta del 21.4.2022, il lavoratore ricorrente accettava la proposta transattiva e, nell'ipotesi in cui, invece, la controparte non avesse aderito, si riportava al proprio atto introduttivo e chiedeva l'ammissione dei mezzi istruttori così come articolati in ricorso, senza fare alcun cenno e alcuna contestazione in ordine al documento attinente alla prova frenometrica e alla consulenza tecnica di parte.
Né sollevava contestazione alcuna in relazione a tale documentazione alla successiva udienza del 28.3.2023 in cui veniva esperito il libero interrogatorio delle parti.
La prima contestazione effettuata dall'odierna parte appellante, e riproposta in questa sede, si ha solo con le note conclusionali per l'udienza del 6.2.2024, talché deve ritenersi del tutto tardiva e il giudice di prime cure, correttamente, ha posto a fondamento della sua decisione anche il citato documento. Inoltre, l'odierno appellante per la prima volta nel grado disconosce la conformità tra l'originale della scrittura e la copia fotostatica prodotta in giudizio, chiedendone solo ora l'esibizione. A tal proposito, deve accogliersi l'eccezione sollevata da parte appellata: in ordine al divieto di nuovi mezzi prova in appello ex art. 345 c.p.c, tanto più se, come in questo caso, la domanda è collegata ad una eccezione tardiva.
3.2.2. Tutto ciò premesso, come già evidenziato, nell'accertamento del nesso causale il giudice del merito non deve limitarsi ad un esame isolato di singoli elementi o degli elementi (indiziari o presuntivi) al riguardo rilevanti, ciascuno insufficiente a fornire ragionevole certezza su una determinata situazione di
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fatto, ma deve compierne una complessiva ed organica valutazione nel quadro unitario dell'indagine probatoria.
Nel caso di specie, l'unico elemento emerso ed allegato da parte ricorrente in ordine ad una possibile violazione delle norme in materia di sicurezza è la circostanza che il veicolo al momento del sinistro fosse provvisto di revisione scaduta. Visto quanto affermato dalla stressa CT di parte, la circostanza che il veicolo non fosse regolarmente revisionato può ritenersi pacifica (cfr. pag. 56:
“E' opportuno evidenziare che al veicolo in oggetto era scaduta la revisione annuale nello stesso mese del sinistro stradale. A tal proposito è opportuno evidenziare che la revisione annuale era stata prenotata presso gli organi competenti in data 25/09/2017.”). Ciononostante, deve ritenersi che non vi sia nesso di causalità tra l'evento dannoso e la violazione dedotta dalla parte ricorrente. Invero, la revisione è sicuramente un controllo obbligatorio previsto per legge, che ha come fine quello di verificare lo stato e l'efficienza generale del veicolo, tra cui anche quella dell'impianto frenante. Deve però ricordarsi che l'evento deve anche essere la concretizzazione della violazione di una misura di sicurezza che si contesta al datore di lavoro: quindi, nel caso di specie, che l'omessa tempestiva revisione abbia determinato la rottura dell'impianto frenante e, conseguentemente, il verificarsi dell'evento dannoso.
Ebbene, essendo anche incontestata la CTP, possiamo affermare che la revisione era scaduta proprio nello stesso mese dell'incidente e che, nei pochi giorni successivi, sarebbe stata rinnovata. Nel frattempo, l'impianto frenante del veicolo era stato separatamente e appositamente controllato solo poche settimane prima dal verificarsi dell'evento, risultando del tutto funzionante. Il citato documento, da ritenersi incontestato per le ragioni di cui sopra, può ragionevolmente permettere di affermare che, anche in presenza di una revisione in attesa di rinnovo, l'impianto frenante era pienamente funzionante e che, comunque, anche l'effettuazione della revisione non avrebbe impedito il verificarsi della rottura in quanto più verosimilmente collegata alla velocità sostenuta a cui viaggiava il nonostante si trattasse di Parte_1 un tratto di strada in forte pendenza e in curva e viaggiasse a pieno carico;
o, ancora, ad una rottura accidentale non prevedibile e non evitabile.
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La piena funzionalità dei freni il giorno dell'impatto è comprovata dalla prova frenometrica supportata anche da altri elementi fattuali. In particolare, dal cronotachigrafo e dai dati telematici del sistema satellitare Viasat, si accertava che il conducente nella fase pre-urto effettuava ben due soste interposte e diverse frenate, con ciò comprovando che l'impianto era pienamente funzionante e potendosi anche dedurre ragionevolmente che, in caso contrario, il non avrebbe ripreso la corsa (cfr. CTP Parte_1 pag. 52 e seguenti).
Quanto alle dichiarazioni raccolte dagli operanti della polizia stradale, queste non possono dirsi tali da smentire l'ipotesi accolta dal giudice di prime cure e condivisa da questo Collegio, ovverosia che al momento dell'incidente l'impianto frenante fosse pienamente funzionante. Invero, in sede di sommarie informazioni, il solo ha riferito che, dopo aver visto Testimone_2 sbandare l'autoarticolato, sentiva un forte odore: “ tipico di pastiglie dei freni che si bloccano, seguito da un fumo proveniente dall'impianto frenante”.
Le citate dichiarazioni possono al massimo comprovare che, imprevedibilmente, in quel momento l'impianto frenante, vuoi per l'eccessiva velocità, vuoi per il carico importante dell'autoarticolato unito alle caratteristiche del tratto stradale, vuoi per cause del tutto fortuite, non riusciva ad arrestare la corsa del veicolo.
In ogni caso, il ricorrente non ha offerto sufficienti elementi probatori che permettano di ritenere che la rottura dell'impianto frenante possa addebitarsi a colpa del datore di lavoro né che, invece, l'effettuazione della revisione avrebbe impedito il verificarsi dell'evento. Al contrario, la società, provando di aver sottoposto ad una prova specifica i freni dell'intero autoarticolato, ha dimostrato di aver comunque adempiuto ai doveri derivanti dall'art 2087 c.c.; con ciò potendosi desumere che l'effettuazione tempestiva della revisione, quale controllo ancora più generico di quello effettuato nel caso di specie, non avrebbe evitato il verificarsi dell'evento dannoso.
In definitiva, l'appello deve essere integralmente respinto, avendo il datore di lavoro dato prova dell'adempimento dei doveri su lui gravanti in materia di sicurezza e, in ogni caso, sulla base del criterio del “più probabile che non”, il
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compendio probatorio non permette di affermare che l'effettuazione tempestiva della revisione avrebbe impedito il verificarsi dell'evento.
4. Venendo ora all'appello incidentale proposto dalla
[...] in ordine alla compensazione totale delle Controparte_1 spese operata dal giudice di primo grado, anche questo non può trovare accoglimento.
Occorre ricordare che la possibilità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite tra le parti è disciplinata dal 2° comma dell'art. 92 c.p.c. che – nel testo applicabile ratione temporis alla controversia in esame (quello, cioè, successivo alla modifica apportata a decorrere dal 1° marzo 2006 dall'art. 2 della legge 28.12.2005 n. 263 e succ. modif. ex art. 45, co. 11, l. 18 giugno 2009, n. 69 e nel testo novellato dall'art. 13, comma 1, del citato d.l. n. 132 del 2014, quale convertito in legge, e da ultimo ricondotto a legittimità costituzionale dalla sentenza della Corte cost. n. 77/2018) – attribuisce tale facoltà al giudice se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata ovvero di mutamento della giurisprudenza rispetti alle questioni dirimenti ovvero ancora allorquando concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione.
Riguardo all'interpretazione della norma, è utile richiamare l'orientamento di gran lunga prevalente nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo introdotto dall'art. 2 della l. 28 dicembre 2005, n.
263, disponeva che il giudice potesse compensare le spese, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca ovvero nel concorso di altre "gravi ed eccezionali ragioni", esplicitamente indicate nella motivazione. La compensazione delle spese è dunque subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni e tale esigenza non è soddisfatta quando il giudice abbia compensato le spese "per motivi di equità", non altrimenti specificati (Cass.
n.21521/2010).
Peraltro, si è chiarito che l'art. 92 cit. costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico - sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa
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da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass. n.2883/2014), pure aggiungendosi che le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (cfr. Cass. n.16037/2014; Cass. n. 14546/2015).
Da ultimo, la stessa Corte cost. – nel sancire l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni – ha ritenuto che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma,
Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti (Corte. cost. n.77/2018).
La giurisprudenza poi ha individuato alcune ipotesi in cui è possibile individuare le “gravi ed eccezionali ragioni” da sottendere ad un provvedimento di compensazione delle spese di lite, quali la mancata opposizione alla domanda, oggettive difficoltà degli accertamenti in fatto
(idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti), una palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali (ipotesi passate in rassegna da Cass. n.15712/2019).
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Tanto precisato, osserva il Collegio che, nel caso di specie, il Tribunale ha compensato le spese di lite in quanto ha ritenuto l'infortunio sul lavoro una valida ragione eccezionale ex art. 91 c.p.c.
L'assunto è sicuramente condivisibile;
ad integrazione, comunque, questo
Collegio pone in evidenza che, nel caso di specie, l'assenza di una regolare revisione può dirsi una circostanza tale da indurre il lavoratore a chiedere un accertamento della responsabilità del datore di lavoro per il riconoscimento del danno differenziale, anche considerando le rilevanti lesioni che ne sono discese. In definitiva, la circostanza che, prima facie, il ricorso poteva apparire fondato, unitamente alla complessità dell'accertamento del nesso causale e alla sussistenza di un documento fondamentale di cui certamente il Parte_1 non poteva essere a conoscenza prima dell'instaurazione del
[...] giudizio, possono giustificare, quali eccezionali ragioni, la compensazione totale delle spese.
5. La reciproca soccombenza consente di disporre l'integrale compensazione anche delle spese del grado.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge l'appello principale e quello incidentale;
compensa integralmente fra le parti le spese del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante principale e di quello incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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Così deciso in Roma, il 13/11/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA AN RE
( F.to dig.te)
Sentenza redatta con la collaborazione della M.O.T. dott.ssa Roberta Zeppieri
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