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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/03/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 1719/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto solo danni a cose e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Severino Pierluigi, elettiva- Parte_1
mente domiciliata come in atti;
- APPELLANTE -
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1
dagli avv.ti Maurizio Hazan e Marco Rodolfi, elettivamente domiciliata come in atti;
- APPELLATO –
, CP_2
- APPELLATO CONTUMACE -
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 570/21 del Giudice di Pace di
Mercato San Severino, pubblicata in data 15/10/2021.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indica-
1 zioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n.
69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportu- no precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
gli odierni appellati, al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 21 settembre 2020 in
Baronissi (SA).
L'attore precisava che, nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, si trovava, in qualità di conducente, a bordo del proprio motociclo modello Honda, (tg EG69025), allorquando il ciclomotore modello Piaggio, (tg. X8C7MM), di proprietà della sig.ra e condotto nell'occasione dal sig. , il quale CP_2 Persona_1
provenendo da una traversa non si fermava allo stop ivi imposto, ma proseguendo dritto urtava il ciclomotore attoreo facendolo cadere a terra sul lato destro. L'attore precisava altresì che il motociclo di sua proprietà riportava danni alla parte sinistra e al lato destro in seguito alla caduta addebitabili al conducente del ciclomotore model- lo Piaggio, di proprietà della sig.ra CP_2
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva la convenuta , CP_1
la quale contestava integralmente le avverse pretese ed eccepiva in via preliminare la carenza di allegazione dei fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria svolta dall'attore; quindi, l'infondatezza delle domande così come ex adverso formulate.
La causa veniva istruita mediante escussione dell'unico teste di parte attrice e rinviata per le conclusioni.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impugnata, con la quale il
Giudice di Pace accoglieva parzialmente la domanda attorea e per l'effetto condanna- va le convenute, in solido, a pagare in favore di la somma di € Parte_1
1.000,00 all'attualità, oltre gli interessi al tasso legale dalla sentenza.
2 Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, , proponeva Parte_1
gravame avverso tale sentenza. I motivi dell'appello possono essere esposti nei termini qui di seguito specificati: 1) sulla corresponsabilità ex art. 2054 II comma cc;
2) riforma del quantum.
, costituitasi in giudizio, chiedeva in via preliminare l'inammissibilità CP_1
dell'appello ex art. 348 – bis del Codice di procedura civile per palese insussistenza di qualsivoglia ragionevole probabilità di accoglimento;
nel merito chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato, sia in fatto che in diritto. rimaneva CP_2
contumace.
Successivamente i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di la quale, benché CP_2
regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva.
Sempre preliminarmente, deve innanzitutto riconoscersi l'ammissibilità del proposto gravame in quanto conforme ai requisiti di cui agli art. 342 cpc e 348 bis cpc.
Secondo Cassazione SS.UU, ordinanza n. 8845/2017, Terza Sezione Civile “Gli artt.
342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle que- stioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazio- ne della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
3 Ed ancora secondo Cass. civ. Sez. II, 19 marzo 2019, n. 7675 (…non può considerar- si aspecifico il motivo d'appello il quale esponga il punto sottoposto al riesame in maniera tale che il giudice d'appello sia posto in condizione (senza la necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, la congerie delle vicende processua- li) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno riporti, analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata…).
In relazione al caso che ci occupa, può pacificamente ritenersi che il proposto grava- me superi la soglia della specificità.
Venendo al merito della vicenda l'appello non può ritenersi fondato e, quindi, va rigettato per quanto di seguito esposto.
Risulta condivisibile quanto evidenziato dal primo giudice sulla scorta delle risultan- ze probatorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado.
Invero, il teste di parte attrice, , escusso in qualità di terzo trasporta- Testimone_1
to, si limitava a confermare genericamente la dinamica del sinistro senza fornire ulteriori dettagli rispetto a quanto prospettato dall'attore nell'atto introduttivo.
Risulta, dunque, condivisibile quanto evidenziato dal primo giudice, sulla scorta di quanto emerso nel corso del giudizio ed in particolare dell'appena riportato tenore del contributo testimoniale acquisito nel corso del giudizio di primo grado.
In conclusione, gli elementi acquisiti nel giudizio portano a ritenere che non sia stata sufficientemente raggiunta la prova in ordine al fatto storico dell'incidente per cui è causa.
Di conseguenza, la sentenza di primo grado va confermata in quanto la domanda svolta dall'appellante è infondata.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sino ad ora esposto.
Le spese di lite relative al giudizio di gravame, in applicazione del principio della soccombenza, si pongono a carico dell'appellante e si liquidano come da dispositivo
4 secondo i parametri minimi del DM 55/2014 in ragione della semplicità delle que- stioni trattate.
Nulla sulle spese tra la parte soccombente e in ragione della contu- CP_2
macia di quest'ultima.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato. L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n.228, nell'introdurre in seno all'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo comma l quater, ha infatti previsto che:
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o e dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulterio- re importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugna- zione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”. In queste ipotesi, “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorgo al momento del deposito dello stesso”.
Quanto al regime temporale della novella, le nuove disposizioni “si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge” (art. 1, co. 18, l. n. 223/2012). Ne consegue che, stante la pubblicazione sulla G.U. 29 dicembre 2012 n. 302 e l'entrata in vigore alla data del 1° gennaio 2013,
l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, è norma cogente per i procedimenti, come quello in oggetto, iniziati successivamente al 31 gennaio 2013.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di CP_2
a) Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
b) Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore di parte appellata, liquidate in euro 2.000,00 per compenso profes- sionale, oltre accessori come per legge;
5 c) Nulla sulle spese nei confronti di CP_2
c) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 17/03/2025 Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 1719/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto solo danni a cose e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Severino Pierluigi, elettiva- Parte_1
mente domiciliata come in atti;
- APPELLANTE -
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1
dagli avv.ti Maurizio Hazan e Marco Rodolfi, elettivamente domiciliata come in atti;
- APPELLATO –
, CP_2
- APPELLATO CONTUMACE -
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 570/21 del Giudice di Pace di
Mercato San Severino, pubblicata in data 15/10/2021.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indica-
1 zioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n.
69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportu- no precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
gli odierni appellati, al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 21 settembre 2020 in
Baronissi (SA).
L'attore precisava che, nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, si trovava, in qualità di conducente, a bordo del proprio motociclo modello Honda, (tg EG69025), allorquando il ciclomotore modello Piaggio, (tg. X8C7MM), di proprietà della sig.ra e condotto nell'occasione dal sig. , il quale CP_2 Persona_1
provenendo da una traversa non si fermava allo stop ivi imposto, ma proseguendo dritto urtava il ciclomotore attoreo facendolo cadere a terra sul lato destro. L'attore precisava altresì che il motociclo di sua proprietà riportava danni alla parte sinistra e al lato destro in seguito alla caduta addebitabili al conducente del ciclomotore model- lo Piaggio, di proprietà della sig.ra CP_2
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva la convenuta , CP_1
la quale contestava integralmente le avverse pretese ed eccepiva in via preliminare la carenza di allegazione dei fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria svolta dall'attore; quindi, l'infondatezza delle domande così come ex adverso formulate.
La causa veniva istruita mediante escussione dell'unico teste di parte attrice e rinviata per le conclusioni.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impugnata, con la quale il
Giudice di Pace accoglieva parzialmente la domanda attorea e per l'effetto condanna- va le convenute, in solido, a pagare in favore di la somma di € Parte_1
1.000,00 all'attualità, oltre gli interessi al tasso legale dalla sentenza.
2 Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, , proponeva Parte_1
gravame avverso tale sentenza. I motivi dell'appello possono essere esposti nei termini qui di seguito specificati: 1) sulla corresponsabilità ex art. 2054 II comma cc;
2) riforma del quantum.
, costituitasi in giudizio, chiedeva in via preliminare l'inammissibilità CP_1
dell'appello ex art. 348 – bis del Codice di procedura civile per palese insussistenza di qualsivoglia ragionevole probabilità di accoglimento;
nel merito chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato, sia in fatto che in diritto. rimaneva CP_2
contumace.
Successivamente i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di la quale, benché CP_2
regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva.
Sempre preliminarmente, deve innanzitutto riconoscersi l'ammissibilità del proposto gravame in quanto conforme ai requisiti di cui agli art. 342 cpc e 348 bis cpc.
Secondo Cassazione SS.UU, ordinanza n. 8845/2017, Terza Sezione Civile “Gli artt.
342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle que- stioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazio- ne della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
3 Ed ancora secondo Cass. civ. Sez. II, 19 marzo 2019, n. 7675 (…non può considerar- si aspecifico il motivo d'appello il quale esponga il punto sottoposto al riesame in maniera tale che il giudice d'appello sia posto in condizione (senza la necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, la congerie delle vicende processua- li) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno riporti, analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata…).
In relazione al caso che ci occupa, può pacificamente ritenersi che il proposto grava- me superi la soglia della specificità.
Venendo al merito della vicenda l'appello non può ritenersi fondato e, quindi, va rigettato per quanto di seguito esposto.
Risulta condivisibile quanto evidenziato dal primo giudice sulla scorta delle risultan- ze probatorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado.
Invero, il teste di parte attrice, , escusso in qualità di terzo trasporta- Testimone_1
to, si limitava a confermare genericamente la dinamica del sinistro senza fornire ulteriori dettagli rispetto a quanto prospettato dall'attore nell'atto introduttivo.
Risulta, dunque, condivisibile quanto evidenziato dal primo giudice, sulla scorta di quanto emerso nel corso del giudizio ed in particolare dell'appena riportato tenore del contributo testimoniale acquisito nel corso del giudizio di primo grado.
In conclusione, gli elementi acquisiti nel giudizio portano a ritenere che non sia stata sufficientemente raggiunta la prova in ordine al fatto storico dell'incidente per cui è causa.
Di conseguenza, la sentenza di primo grado va confermata in quanto la domanda svolta dall'appellante è infondata.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sino ad ora esposto.
Le spese di lite relative al giudizio di gravame, in applicazione del principio della soccombenza, si pongono a carico dell'appellante e si liquidano come da dispositivo
4 secondo i parametri minimi del DM 55/2014 in ragione della semplicità delle que- stioni trattate.
Nulla sulle spese tra la parte soccombente e in ragione della contu- CP_2
macia di quest'ultima.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato. L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n.228, nell'introdurre in seno all'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo comma l quater, ha infatti previsto che:
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o e dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulterio- re importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugna- zione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”. In queste ipotesi, “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorgo al momento del deposito dello stesso”.
Quanto al regime temporale della novella, le nuove disposizioni “si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge” (art. 1, co. 18, l. n. 223/2012). Ne consegue che, stante la pubblicazione sulla G.U. 29 dicembre 2012 n. 302 e l'entrata in vigore alla data del 1° gennaio 2013,
l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, è norma cogente per i procedimenti, come quello in oggetto, iniziati successivamente al 31 gennaio 2013.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di CP_2
a) Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
b) Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore di parte appellata, liquidate in euro 2.000,00 per compenso profes- sionale, oltre accessori come per legge;
5 c) Nulla sulle spese nei confronti di CP_2
c) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 17/03/2025 Il Giudice
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