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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 10/06/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 479/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 479/2021 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 10 giugno 2025 ad ore 10.20 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per 'avv. FUSCO FRANCESCA Parte_1
Nessuno compare per l , contumace Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Fusco si riporta al proprio atto depositato ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate Dopo breve discussione orale, il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 479/2021 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. FUSCO FRANCESCA che Parte_1 C.F._1 lo/a rappresenta giusta delega in atti
ATTORE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 10.06.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato presso gli Uffici del Giudice di Pace di Grosseto il sig. Parte_1 chiedeva l'annullamento, previa sospensiva, dell'ordinanza di ingiunzione n. n. 24/2020 del
[...]
28.01.2020 emessa dal a seguito della violazione Parte_2
contestata con verbale di accertamento n.0011 del 24.06.2019 con cui veniva disposta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.200,00 così come determinato dall'art. 63 c. 1 della L.R. del
19.3.2015 n. 30 e s.m.i. ed il sequestro penale ex art. 354 c.p.p. delle cose che servirono per commettere la violazione nella fattispecie “canna da spinning IW con mulinello AN”.
Il ricorrente sosteneva l'illegittimità del provvedimento in quanto sul verbale di contestazione si è omesso di indicare se il divieto di pesca nella località Bocca d'Ombrone fosse reso noto con adeguata cartellonistica all'uopo predisposta.
Il Giudice di Pace di Grosseto con provvedimento del 7.12.2021 dichiarava la propria incompetenza pagina 2 di 7 per materia in favore del Tribunale di Grosseto.
Con decreto del 27.03.2021 a seguito della riassunzione avanti al Tribunale di Grosseto, il Giudice, previa sospensiva dell'ordinanza impugnata, fissava l'udienza del 2.12.2021.
All'udienza del 1.04.2022, il Giudice rilevava che il decreto di fissazione dell'udienza e il ricorso non risultavano essere stati notificati alla parte resistente, disponeva la notifica del presente verbale e del ricorso a cura della cancelleria e fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 7/06/2022 ore
9.30. Rilevato che anche all'udienza fissata il decreto di fissazione dell'udienza e il ricorso non risultavano essere stati ancora notificati alla parte resistente, disponeva nuova notifica all'Amministrazione resistente e fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 30/09/2022 ore
10.15.
All'udienza del 30.09.2022 verificata la regolarità della comunicazione alla parte resistente, il Giudice dichiarava la contumacia dell' non costituito in Controparte_1
giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 10.06.2025, dopo breve discussione il Giudice alla presenza della sola parte ricorrente dava lettura del dispositivo e della sentenza che veniva allegata al verbale di udienza.
In via preliminare deve darsi atto che con decreto n. 46.22 del 25 maggio 2022 il presente fascicolo è stato assegnato a questo Giudice.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Sosteneva il ricorrente che il giorno 24.6.2019, alle ore 15.40 circa, in località Bocca d'Ombrone nel
Comune di Grosseto, la Polizia Locale Guardaparco dell' aveva Controparte_1
elevato al sig. verbale di accertamento di violazione n. 0011 per la violazione al Parte_1
disposto ex art. 38 del Regolamento del approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. CP_1
17/2016 e Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 31/2016 poiché “il sig. esercitava azione Parte_1 di pesca circa 200 metri all'interno dei punti foranei”, con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1,200 così come determinato dall'art. 63 c. 1 della L.R. del 19.3.2015 n. 30 e s.m.i. ed il sequestro penale ex art. 354 c.p.p. delle cose che servirono per commettere la violazione nella fattispecie “canna da spinning IW con mulinello AN”.
Con l'odierno ricorso, tuttavia, il sig. specificava che sul verbale di contestazione Parte_1 si è omesso di indicare se il divieto di pesca nella località Bocca d'Ombrone fosse reso noto con pagina 3 di 7 adeguata cartellonistica all'uopo predisposta. A seguito di una conversazione telefonica lo stesso agente verbalizzante , precisava che in passato erano presenti in loco numerosi cartelli Testimone_1
che erano stati vandalizzati e resi oggetto di furto, tanto che il immessosi lungo il corso Parte_1 dell'Ombrone proveniente dalla spiaggia non ha incontrato alcun cartello di divieto. A tal fine specificava che si stava dirigendo nel tratto dell'Ombrone dove la pesca è consentita e che aveva provveduto ad effettuare alcuni lanci di prova per valutare il fondo, la corrente e la piombatura della lenza ed aveva poi provveduto a riporre l'attrezzatura tanto che, al momento dell'accertamento della presunta violazione la lenza è stata trovata priva di qualsiasi tipo di esca sia naturale che artificiale. Il precisava inoltre che non era stato trovato in possesso di nessun tipo di pastura e che oggetto Parte_1
di sequestro erano stati la sola canna da spinning IW ed il relativo mulinello AN. Le esche artificiali di cui il era dotato non sono state oggetto di sequestro in quanto non attaccate alla Parte_1 lenza;
pertanto, il non si trovava in “azione di pesca” ma stava svolgendo azione tecnica Parte_1 propedeutica alla pesca ritenendo di poterlo fare in tale tratto dell'Ombrone in quanto non aveva trovato cartellonistica di divieto sul suo percorso di accesso dalla spiaggia.
Dal medesimo fatto, nei confronti del ricorrente, traeva origine anche un procedimento penale che si concludeva con una sentenza assolutoria per il ricorrente, infatti, con deposito telematico del
24.11.2023 il depositava altresì sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Grosseto, sez. Parte_1
Penale, Giudice Dott. Stramenga n. 157/2023 del 2.05.2023, con cui il veniva assolto “perché Parte_1 il fatto non costituisce reato”, dal reato di cui all'art. 11 co. 3 lett. a) ed f) legge 394/1991 e sanzionato dall'art. 30 co. 1 e 8 stessa legge per essersi introdotto, senza autorizzazione all'interno dell'
[...]
in area definita come riserva integrale nel piano per il parco classificato Controparte_1
come area protetta di notevole interesse pubblico esercitando azione di pesca con la tecnica dello spinning con canna e mulinello in prossimità della foce del fiume Ombrone, circa 200 mt all'interno dei punti foranei, delimitate dalle apposite tabelle.
Va rilevato preliminarmente che ai sensi del d.lgs. n.150/2001, i giudizi di opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni di cui all'art. 22 della Legge n. 689/1981 sono regolati dal rito del lavoro. Al caso di specie, dunque, si applica l'art. 416 c.p.c, a norma del quale, il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito.
Inoltre, nella memoria difensiva con cui il convenuto avrebbe dovuto costituirsi in giudizio, avrebbe dovuto prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto e pagina 4 di 7 indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.
Infatti il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria, e investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione.
All'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice, incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa;
all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.
Alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A.
Con l'ordinanza n. 1921/2019 la Suprema Corte precisa che «consegue che alla P.A., incombe – ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore – sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria.».
Non essendosi costituito in giudizio l' ha omesso di assolvere Controparte_1 all'onere probatorio che su di essa incombe, rinunciando a fornire “fatti costituitivi” in grado di pagina 5 di 7 confermare la pretesa punitiva messa in dubbio dall'opponente e quindi la prova di quanto valutato e riportato nel verbale di ingiunzione impugnato.
Da ciò consegue che l'adito Giudicante, dovendo decidere sulla base degli atti disponibili ed in considerazione che l'opposta Pubblica Amministrazione risulti non costituita o comunque irregolarmente costituita, non può che limitarsi a valutare i fatti per come esposti dal ricorrente.
Va poi considerato che la Corte Suprema, con sentenze numero 7296/96 e 373/98, ha ancora stabilito che “nella circostanza in cui l'opponente può dimostrare le proprie eccezioni soltanto sulla base degli atti a disposizione ed in possesso della Pubblica Amministrazione, la loro mancata produzione da parte dell'Autorità opposta non può non costituire un decisivo elemento di giudizio idoneo a suffragare presuntivamente la sussistenza delle ragioni dell'opponente stesso”.
Ebbene dalla documentazione prodotta e valutando i fatti per come esposti dal solo ricorrente risulta evidente che nessun cartello indicante il divieto di pesca era presente lungo il percorso effettivamente seguito dal Sig. che si è immesso nel tratto del fiume Ombrone provenendo dalla spiaggia. Il Parte_1 verbalizzante, agente , ha confermato, nell'immediatezza del fatto, di fronte a persona Testimone_1
di fiducia del ricorrente, che i cartelli erano stati vandalizzati o rubati. Pertanto, in assenza di idonea segnaletica, non può ritenersi integrata una consapevole condotta di violazione del divieto contestato. A ciò si aggiunga che il resistente non ha provato che il ricorrente era impegnato in pesca attiva essendo invece impegnato a svolgere semplici lanci di prova a fini esplorativi, privi di finalità predatoria. Infine, al momento del controllo, la lenza era priva di esca ed il ricorrente era privo di pasture o di altri strumenti normalmente usati per la pesca. Le esche artificiali non erano collegate alla lenza. Si desume quindi che dette circostanze sono incompatibili con l'accertamento di una condotta illecita ascritta al ricorrente.
Premesso ciò all'esito della valutazione degli atti resi disponibili dal solo ricorrente e letta la sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Grosseto, sez. Penale, Giudice Dott. Stramenga n. 157/2023 del
2.05.2023 da cui si possono evincere ulteriori elementi a discolpa del è di tutta evidenza Parte_1
l'illegittimità della sanzione emessa e della conseguente ordinanza.
L'opposizione deve essere accolta e per l'effetto annullato il provvedimento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai minimi tariffari stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni pagina 6 di 7 contraria istanza ed eccezione:
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza di ingiunzione n. 24/2020 del 28.01.2020 emessa dall' Controparte_1
Condanna l' al rimborso delle spese di lite in favore del Controparte_1 ricorrente che liquida in complessivi € 1.278,00, oltre ad € 70,00 per spese non imponibili ed oltre rimborso forfettario, IVA e cpa.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 10 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 479/2021 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 10 giugno 2025 ad ore 10.20 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per 'avv. FUSCO FRANCESCA Parte_1
Nessuno compare per l , contumace Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Fusco si riporta al proprio atto depositato ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate Dopo breve discussione orale, il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 479/2021 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. FUSCO FRANCESCA che Parte_1 C.F._1 lo/a rappresenta giusta delega in atti
ATTORE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 10.06.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato presso gli Uffici del Giudice di Pace di Grosseto il sig. Parte_1 chiedeva l'annullamento, previa sospensiva, dell'ordinanza di ingiunzione n. n. 24/2020 del
[...]
28.01.2020 emessa dal a seguito della violazione Parte_2
contestata con verbale di accertamento n.0011 del 24.06.2019 con cui veniva disposta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.200,00 così come determinato dall'art. 63 c. 1 della L.R. del
19.3.2015 n. 30 e s.m.i. ed il sequestro penale ex art. 354 c.p.p. delle cose che servirono per commettere la violazione nella fattispecie “canna da spinning IW con mulinello AN”.
Il ricorrente sosteneva l'illegittimità del provvedimento in quanto sul verbale di contestazione si è omesso di indicare se il divieto di pesca nella località Bocca d'Ombrone fosse reso noto con adeguata cartellonistica all'uopo predisposta.
Il Giudice di Pace di Grosseto con provvedimento del 7.12.2021 dichiarava la propria incompetenza pagina 2 di 7 per materia in favore del Tribunale di Grosseto.
Con decreto del 27.03.2021 a seguito della riassunzione avanti al Tribunale di Grosseto, il Giudice, previa sospensiva dell'ordinanza impugnata, fissava l'udienza del 2.12.2021.
All'udienza del 1.04.2022, il Giudice rilevava che il decreto di fissazione dell'udienza e il ricorso non risultavano essere stati notificati alla parte resistente, disponeva la notifica del presente verbale e del ricorso a cura della cancelleria e fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 7/06/2022 ore
9.30. Rilevato che anche all'udienza fissata il decreto di fissazione dell'udienza e il ricorso non risultavano essere stati ancora notificati alla parte resistente, disponeva nuova notifica all'Amministrazione resistente e fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 30/09/2022 ore
10.15.
All'udienza del 30.09.2022 verificata la regolarità della comunicazione alla parte resistente, il Giudice dichiarava la contumacia dell' non costituito in Controparte_1
giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 10.06.2025, dopo breve discussione il Giudice alla presenza della sola parte ricorrente dava lettura del dispositivo e della sentenza che veniva allegata al verbale di udienza.
In via preliminare deve darsi atto che con decreto n. 46.22 del 25 maggio 2022 il presente fascicolo è stato assegnato a questo Giudice.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Sosteneva il ricorrente che il giorno 24.6.2019, alle ore 15.40 circa, in località Bocca d'Ombrone nel
Comune di Grosseto, la Polizia Locale Guardaparco dell' aveva Controparte_1
elevato al sig. verbale di accertamento di violazione n. 0011 per la violazione al Parte_1
disposto ex art. 38 del Regolamento del approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. CP_1
17/2016 e Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 31/2016 poiché “il sig. esercitava azione Parte_1 di pesca circa 200 metri all'interno dei punti foranei”, con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1,200 così come determinato dall'art. 63 c. 1 della L.R. del 19.3.2015 n. 30 e s.m.i. ed il sequestro penale ex art. 354 c.p.p. delle cose che servirono per commettere la violazione nella fattispecie “canna da spinning IW con mulinello AN”.
Con l'odierno ricorso, tuttavia, il sig. specificava che sul verbale di contestazione Parte_1 si è omesso di indicare se il divieto di pesca nella località Bocca d'Ombrone fosse reso noto con pagina 3 di 7 adeguata cartellonistica all'uopo predisposta. A seguito di una conversazione telefonica lo stesso agente verbalizzante , precisava che in passato erano presenti in loco numerosi cartelli Testimone_1
che erano stati vandalizzati e resi oggetto di furto, tanto che il immessosi lungo il corso Parte_1 dell'Ombrone proveniente dalla spiaggia non ha incontrato alcun cartello di divieto. A tal fine specificava che si stava dirigendo nel tratto dell'Ombrone dove la pesca è consentita e che aveva provveduto ad effettuare alcuni lanci di prova per valutare il fondo, la corrente e la piombatura della lenza ed aveva poi provveduto a riporre l'attrezzatura tanto che, al momento dell'accertamento della presunta violazione la lenza è stata trovata priva di qualsiasi tipo di esca sia naturale che artificiale. Il precisava inoltre che non era stato trovato in possesso di nessun tipo di pastura e che oggetto Parte_1
di sequestro erano stati la sola canna da spinning IW ed il relativo mulinello AN. Le esche artificiali di cui il era dotato non sono state oggetto di sequestro in quanto non attaccate alla Parte_1 lenza;
pertanto, il non si trovava in “azione di pesca” ma stava svolgendo azione tecnica Parte_1 propedeutica alla pesca ritenendo di poterlo fare in tale tratto dell'Ombrone in quanto non aveva trovato cartellonistica di divieto sul suo percorso di accesso dalla spiaggia.
Dal medesimo fatto, nei confronti del ricorrente, traeva origine anche un procedimento penale che si concludeva con una sentenza assolutoria per il ricorrente, infatti, con deposito telematico del
24.11.2023 il depositava altresì sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Grosseto, sez. Parte_1
Penale, Giudice Dott. Stramenga n. 157/2023 del 2.05.2023, con cui il veniva assolto “perché Parte_1 il fatto non costituisce reato”, dal reato di cui all'art. 11 co. 3 lett. a) ed f) legge 394/1991 e sanzionato dall'art. 30 co. 1 e 8 stessa legge per essersi introdotto, senza autorizzazione all'interno dell'
[...]
in area definita come riserva integrale nel piano per il parco classificato Controparte_1
come area protetta di notevole interesse pubblico esercitando azione di pesca con la tecnica dello spinning con canna e mulinello in prossimità della foce del fiume Ombrone, circa 200 mt all'interno dei punti foranei, delimitate dalle apposite tabelle.
Va rilevato preliminarmente che ai sensi del d.lgs. n.150/2001, i giudizi di opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni di cui all'art. 22 della Legge n. 689/1981 sono regolati dal rito del lavoro. Al caso di specie, dunque, si applica l'art. 416 c.p.c, a norma del quale, il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito.
Inoltre, nella memoria difensiva con cui il convenuto avrebbe dovuto costituirsi in giudizio, avrebbe dovuto prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto e pagina 4 di 7 indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.
Infatti il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria, e investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione.
All'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice, incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa;
all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.
Alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A.
Con l'ordinanza n. 1921/2019 la Suprema Corte precisa che «consegue che alla P.A., incombe – ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore – sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria.».
Non essendosi costituito in giudizio l' ha omesso di assolvere Controparte_1 all'onere probatorio che su di essa incombe, rinunciando a fornire “fatti costituitivi” in grado di pagina 5 di 7 confermare la pretesa punitiva messa in dubbio dall'opponente e quindi la prova di quanto valutato e riportato nel verbale di ingiunzione impugnato.
Da ciò consegue che l'adito Giudicante, dovendo decidere sulla base degli atti disponibili ed in considerazione che l'opposta Pubblica Amministrazione risulti non costituita o comunque irregolarmente costituita, non può che limitarsi a valutare i fatti per come esposti dal ricorrente.
Va poi considerato che la Corte Suprema, con sentenze numero 7296/96 e 373/98, ha ancora stabilito che “nella circostanza in cui l'opponente può dimostrare le proprie eccezioni soltanto sulla base degli atti a disposizione ed in possesso della Pubblica Amministrazione, la loro mancata produzione da parte dell'Autorità opposta non può non costituire un decisivo elemento di giudizio idoneo a suffragare presuntivamente la sussistenza delle ragioni dell'opponente stesso”.
Ebbene dalla documentazione prodotta e valutando i fatti per come esposti dal solo ricorrente risulta evidente che nessun cartello indicante il divieto di pesca era presente lungo il percorso effettivamente seguito dal Sig. che si è immesso nel tratto del fiume Ombrone provenendo dalla spiaggia. Il Parte_1 verbalizzante, agente , ha confermato, nell'immediatezza del fatto, di fronte a persona Testimone_1
di fiducia del ricorrente, che i cartelli erano stati vandalizzati o rubati. Pertanto, in assenza di idonea segnaletica, non può ritenersi integrata una consapevole condotta di violazione del divieto contestato. A ciò si aggiunga che il resistente non ha provato che il ricorrente era impegnato in pesca attiva essendo invece impegnato a svolgere semplici lanci di prova a fini esplorativi, privi di finalità predatoria. Infine, al momento del controllo, la lenza era priva di esca ed il ricorrente era privo di pasture o di altri strumenti normalmente usati per la pesca. Le esche artificiali non erano collegate alla lenza. Si desume quindi che dette circostanze sono incompatibili con l'accertamento di una condotta illecita ascritta al ricorrente.
Premesso ciò all'esito della valutazione degli atti resi disponibili dal solo ricorrente e letta la sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Grosseto, sez. Penale, Giudice Dott. Stramenga n. 157/2023 del
2.05.2023 da cui si possono evincere ulteriori elementi a discolpa del è di tutta evidenza Parte_1
l'illegittimità della sanzione emessa e della conseguente ordinanza.
L'opposizione deve essere accolta e per l'effetto annullato il provvedimento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai minimi tariffari stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni pagina 6 di 7 contraria istanza ed eccezione:
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza di ingiunzione n. 24/2020 del 28.01.2020 emessa dall' Controparte_1
Condanna l' al rimborso delle spese di lite in favore del Controparte_1 ricorrente che liquida in complessivi € 1.278,00, oltre ad € 70,00 per spese non imponibili ed oltre rimborso forfettario, IVA e cpa.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 10 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Bechi
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