TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 17/12/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 804/2025 R.G. promossa da
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore e Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Morachiello, con domicilio digitale eletto come in atti;
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F./P. IVA: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Zinelli e dall'avv. Paolo
Perfranceschi, con domicilio digitale eletto come in atti;
- resistente -
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note di trattazione scritta dell'udienza del 10.12.2025
Per parte resistente: come da note di trattazione scritta dell'udienza del 10.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma
17, legge 18.6.2009, n. 69.
1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato il 15.5.2025, ha dedotto che la domanda Parte_1 formulata trae origine dalla sentenza n. 18/2025, depositata il 15.1.2025, con cui il Tribunale di Rovigo ha condannato l'odierna resistente al risarcimento per occupazione sine titulo della porzione
1 dell'immobile ad uso di laboratorio artigianale, ubicato in Saletto (PD), via Roma n. 181, con identificazione al catasto di detto comune al foglio 7, mapp. 147, sub 10, di proprietà della ricorrente.
In particolare, nell'ambito del citato processo, parte ricorrente ha allegato: di aver concluso in data
1.3.2018 un contratto di locazione ad uso commerciale con MI S.r.l. Unipersonale, con scadenza il 29.2.2024, a fronte del versamento di un canone stabilito nella somma di 1.000,00 euro mensili per il primo anno e di 1.200,00 euro dal secondo anno in poi;
- che dalla data del 26.9.2018 la società resistente ha omesso di corrispondere il canone locatizio e di liberare l'immobile locato, pur essendosi impegnata a corrispondere sino all'effettivo rilascio un'indennità di occupazione di 3.000,00 euro;
che malgrado i numerosi solleciti trasmessi alla società resistente, costei ha perseguito nell'occupazione abusiva dell'immobile, inibendo di fatto alla proprietaria l'utilizzo del bene.
In conclusione, avendo la sentenza n. 18/2025 accertato la sussistenza di un'occupazione senza titolo, ma non avendo pronunciato la condanna al rilascio non ritenendo formulata specifica domanda, parte ricorrente, stante la perdurante occupazione sine titulo dell'immobile locato da parte della MI
S.r.l., ha chiesto la condanna della conduttrice al rilascio immediato del bene locato, nonché al risarcimento dei danni conseguenti all'illecita occupazione, decorrenti dalla pronuncia della sentenza del Tribunale di Rovigo n. 18/2025 sino alla data di effettivo rilascio.
1.1 Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 29.8.2025, MI S.r.l. ha dedotto di essere disposta al rilascio integrale dell'immobile de quo, ma ha respinto tutti gli addebiti mossi dalla ricorrente in ordine alla mancata liberazione dello stesso.
Sul punto, parte resistente ha eccepito il concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c. rilevando che la ricorrente, che era rientrata nella piena disponibilità dell'immobile già nel 2019 mediante la sostituzione delle serrature, le avrebbe impedito l'accesso allo stesso al fine di operare l'asportazione dei beni ivi contenuti.
Inoltre, la resistente ha lamentato una sostanziale inattività di al fine di evitare il protrarsi Pt_1 dell'occupazione e del danno almeno sino alla lettera di messa in mora trasmessa nell'aprile 2025, sicché la MI si è opposta alla liquidazione di un'indennità risarcitoria posta a suo carico, se non in misura assai contenuta, nonché alla sua determinazione in base al parametro del canone locatizio.
Parte resistente ha anche eccepito l'improcedibilità/inammissibilità delle domande formulate da
[...]
per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, per sussistenza di Pt_1 giudicato esterno ex art. 2902 c.c., nonché per difetto di legittimazione passiva;
nel merito ha chiesto il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate e in subordine l'esclusione o riduzione dell'indennità
2 di occupazione equitativamente liquidata per concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c.; in via ulteriormente subordinata ha invece chiesto la determinazione dell'indennità di occupazione per il solo periodo successivo alla messa in mora (aprile 2025) sino al rilascio.
Con provvedimento del 10.9.2025 è stato disposto il mutamento del rito da locatizio a semplificato di cognizione e sono stati assegnati i termini per le memorie integrative.
Successivamente, è stata fissata udienza ex art.281 sexies c.p.c..
2. In primo luogo occorre esaminare le eccezioni preliminari formulate dalla difesa di MI S.r.l.
Con riferimento al mancato esperimento della mediazione, è sufficiente rilevare che l'oggetto del presente giudizio è l'occupazione senza titolo di immobile, materia non rientrante tra quelle per le quali l'art. 5 D.Lgs 28/2010 prevede l'esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità.
Nondimeno, assume particolare rilevanza l'accertamento contenuto nella sentenza del Tribunale di
Rovigo n. 18/2025 allegata in atti, intervenuta tra le medesime parti oggi in causa e passata in giudicato, in ordine alla nullità del contratto di locazione concluso fra le parti l'1.3.2018, essendo la registrazione dello stesso intervenuta allorquando il contratto locatizio doveva ritenersi già risolto (Cfr. doc.1 fasc. parte attrice).
Pertanto, non risulta controversa, né può porsi in dubbio in quanto in conflitto con il giudicato, la circostanza che il presente giudizio abbia ad oggetto l'accertamento dell'occupazione senza titolo di immobile;
al contempo, del tutto irrilevante risulta l'esistenza, a monte del rapporto, di un contratto di locazione, in quanto, come detto, dichiarato nullo da sentenza passata in giudicato.
Di conseguenza l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione risulta infondata.
2.1. In ordine all'eccezione di giudicato esterno ex art. 2909 c.c., si rileva che a mente di quanto statuito dalla Suprema Corte “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause (o costituente indispensabile premessa logica della statuizione in giudicato) preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo” (Cfr. Cass. Civ. ord. n. 32370 del 21.11.2023).
Sul punto, è stato ulteriormente affermato che “l'autorità del giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte
3 valere in giudizio (giudicato esplicito) ma anche tutte le altre proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali sebbene non specificatamente dedotte costituiscono tuttavia precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia (giudicato implicito)” (Cfr. Cass. Civ. sent. n. 375 del
14.1.2000).
Ebbene, deve osservarsi che le domande formulate da nel presente giudizio non Parte_1 implicano un riesame delle questioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione passata in giudicato;
al contrario, si fondano proprio su di esse.
In particolare, si rileva che la condanna al rilascio dell'immobile occupato risulta essere una mera conseguenza dell'accertamento dell'occupazione sine titulo effettuato con la citata sentenza;
rilascio rispetto al quale il giudice ha ritenuto di non potersi pronunciare in assenza di specifica domanda.
Pertanto, non è revocabile in dubbio che parte attrice possa spiegare domanda al fine di conseguire la condanna al rilascio dell'immobile, non essendosi formato alcun giudicato sostanziale preclusivo sul punto.
Se, infatti, risulta non più censurabile l'accertamento dell'abusiva occupazione dei locali da parte dell'odierna convenuta, da tanto non consegue alcuna preclusione in ordine alla condanna della stessa al rilascio dell'immobile, non costituendo tale statuizione un antecedente logico all'illegittima occupazione bensì una sua conseguenza.
Parimenti, la liquidazione del danno da occupazione senza titolo deve essere commisurata al periodo di effettiva durata dell'illecito, sicché, con tutta evidenza, l'accertamento di tale violazione nell'arco temporale successivo a quello oggetto della citata sentenza, giustifica l'ulteriore quantificazione (e liquidazione) del danno.
Sul punto, prive di pregio e finanche pretestuose risultano le difese svolte dalla resistente.
D'altronde, con la sentenza n. 18/2025 il danno patito dalla ricorrente per l'occupazione senza titolo è stato liquidato sino al momento della pronuncia, né potrebbe essere altrimenti, posto che è impedito al giudice operare condanne di danno pro futuro, non ancora realizzatosi, se non nei casi espressamente previsti dalla legge (a titolo esemplificativo art. 664 c.p.c. e 1591 c.c., non applicabili al caso di specie trattandosi di occupazione senza titolo).
2.2. E ancora, è infondata l'eccezione del difetto di legittimazione passiva, atteso che risulta non controverso, in quanto circostanza ammessa dalla stessa convenuta, l'utilizzo dell'immobile per cui è causa quale deposito di beni appartenenti alla MI, tanto che quest'ultima ha allegato di aver
4 diligentemente proposto un incontro alla controparte per procedere alla liberazione degli spazi (Cfr. doc. 1 fasc. parte convenuta).
Pertanto, non residuano dubbi circa la sussistenza della legittimazione, rectius titolarità, passiva in capo alla attesa la partecipazione della stessa al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Pt_2
3. Nel merito si osserva quanto segue.
La presente vicenda trae origine, come detto, dai fatti esaminati dalla sentenza n. 18/2025, emessa dal
Tribunale di Rovigo a definizione del procedimento iscritto al n. 1197/2024 R.G, in forza della quale la
(odierna convenuta) è stata condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma di Pt_2
35.000,00 euro a titolo di risarcimento da occupazione senza titolo dell'immobile, già oggetto del contratto di locazione stipulato dalle parti l'1.3.2018 e dichiarato nullo.
3.1. Nel presente giudizio, parte attrice ha chiesto l'accertamento del perdurare dell'occupazione senza titolo da parte di anche per il periodo successivo al deposito della predetta sentenza, la Pt_2 condanna della controparte all'immediata liberazione dell'immobile, nonché il risarcimento dei danni da illecita occupazione maturati dalla pregressa sentenza alla data di effettivo rilascio.
Ebbene, sul punto si osserva che dalla documentazione versata in atti dall'attrice è possibile ritenere comprovata l'illegittima detenzione dell'immobile catastalmente censito come da contratto di locazione stipulato l'1.3.2018 (Cfr. doc. 3 fasc. parte attrice).
Anzitutto, è opportuno richiamare la sentenza n. 18/2025 emessa dal Tribunale di Rovigo in data
15.1.2025 e passata in giudicato il 18.2.2025 (Cfr. doc. 8 fasc. parte ricorrente), con cui l'intestato
Tribunale ha accertato la nullità del contratto di locazione stipulato fra le parti nel 2018, sul rilievo che al momento della sua registrazione, avvenuta solo in data 8.10.2019, esso doveva essere considerato fattivamente risolto, atteso l'impegno assunto dalla MI a liberare l'immobile entro la fine del
2018.
Inoltre, è stata accertata l'occupazione dell'immobile da parte della convenuta in assenza di un titolo contrattuale valido a far data dal 31.12.2018, con la conseguenza che la è stata condannata al Pt_2 pagamento della somma di 35.000,00 euro, a titolo di risarcimento del danno.
Tale somma è stata liquidata in base al canone di locazione originariamente concordato dalle parti, con riduzione della metà a decorrere dall'1 gennaio del 2020, in quanto la ricorrente ha sostituito le serrature senza opposizione della resistente.
Tanto premesso, nel presente giudizio l'attrice ha chiesto l'accertamento del protarsi dell'illecita occupazione da parte della dopo il deposito della decisione emessa nel precedente giudizio. Pt_2
5 Tale domanda risulta fondata.
In particolare, si osserva che è la stessa convenuta ad avere dato atto, nella propria memoria difensiva, la permanenza del deposito di beni a lei appartenenti presso i locali dell'immobile originariamente concesso in locazione.
Secondo la prospettazione della resistente, tale illecita occupazione si sarebbe protratta a causa del comportamento ostruzionistico posto in essere da tanto da ritenere configurabile l'applicazione Pt_1 della disciplina sul concorso del fatto colposo da parte del creditore ex art. 1227 c.c.
Ciò premesso, le contestazioni mosse dalla convenuta alla condotta tenuta da risultano del tutto Pt_1 generiche e sfornite di prova.
A ben vedere, l'unico documento prodotto dalla stessa al fine di provare la condotta ostruzionistica di parte attrice (Cfr. doc. 1, fasc. convenuta) è riferibile al periodo temporale 2022 e 2023, e pertanto alcun valore probatorio può assumere in ordine al contegno della convenuta tenuto nei mesi successivi al deposito della sentenza emessa nel precedente giudizio (gennaio 2025).
In ogni caso, non risulta in alcun modo accertato l'incidenza causale del comportamento della ricorrente nella produzione dell'evento di danno.
Inoltre, ha provato di aver intimato la controparte a liberare l'immobile e a risarcire i Parte_1 danni liquidati nella sentenza passata in giudicato a mezzo messaggio di posta elettronica certificata trasmesso il 12.4.2025 (Cfr. doc. 9, fasc. parte attrice); né è dirimente il momento in cui tale missiva è stata recapitata alla resistente, la quale era certamente consapevole dell'illiceità della propria condotta, accertata nella sentenza n. 18/2025.
3.2 Nondimeno, neppure può dirsi venuto meno l'inadempimento della convenuta in ragione dell'appartenenza di una parte del compendio immobiliare depositato nei locali dell'immobile de quo a società terze, una delle quali soggetta a procedura fallimentare.
Tale rilievo, infatti, non esclude la responsabilità della in relazione ai beni di sua proprietà od Pt_2 alla stessa riferibili per altra ragione.
Infatti, non è controversa l'appartenenza di almeno una parte dei beni occupanti i locali commerciali alla società convenuta nell'odierno giudizio, come da espresso riconoscimento da parte del legale rappresentante della nella comunicazione mail trasmessa al procuratore della ricorrente il Pt_2
10.11.2023 (Cfr. doc. 7, fasc. parte attrice).
6 Sulla scorta di tutti gli elementi sopra richiamati, deve ritenersi accertato il protarsi dell'occupazione senza titolo da parte di MI, con la conseguenza che quest'ultima deve essere condannata alla liberazione immediata dell'immobile sito in Saletto (PD), via Roma n. 181.
3.3 Parte convenuta deve essere altresì condannata al risarcimento dei danni patiti da in ragione Pt_1 dell'occupazione senza titolo.
Ebbene, la Suprema Corte a Sezioni Unite, dirimendo un annoso contrasto interpretativo, ha, in funzione nomofilattica, espresso i seguenti principi: “"nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta";"nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato";"nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato"”(Cfr. Cassazione civile sez. un., 15/11/2022, , n.33645).
Tanto premesso in ordine all'an, occorre procedere alla quantificazione del danno patito.
Come detto, la Suprema Corte ha chiarito che il danno in questione va liquidato in via equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Va ulteriormente precisato che, in applicazione dei principi generali in tema di responsabilità per fatto illecito il risarcimento del danno spettante al proprietario di un fondo occupato senza titolo, per l'illegittimo protrarsi dell'occupazione stessa, integra un debito di valore e non di valuta. La relativa quantificazione pecuniaria, pertanto, è soggetta a rivalutazione per effetto e nella misura della perdita di valore della moneta nel periodo compreso tra la data dell'illecito e quello della sentenza di condanna, con l'aggiunta degli interessi, che hanno funzione compensativa e che vanno poi calcolati, nella misura legale, anno per anno, sulle somme via via rivalutate (Cassazione civile sez. I, 11/07/2013, n.17201;
Cass. 16894/2010; 16637/2008; 7891/2007; sez. un. 1712/1995).
Sulla scorta di quanto sopra esaminato, si ritiene che, nel caso di specie, la quantificazione del risarcimento possa essere operata in conformità ai parametri individuati nella sentenza emessa dal
7 Tribunale di Rovigo nell'antecedente procedimento, con riferimento al canone di locazione mensile originariamente concordato dalle parti (euro 1.000,00) e riduzione dello stesso al 50 % a far data dal
1.1.2020.
Da quanto detto consegue la condanna della convenuta al pagamento della somma di 5.500,00 euro
(euro 500,00 per i mesi da febbraio a dicembre) rivalutata all'attualità, a titolo di risarcimento derivante dall'occupazione senza titolo, con decorrenza dal febbraio 2025, sino alla data di deposito della presente decisione, comprensiva di interessi e rivalutazione.
Infatti, giova ribadire, in tale materia, di tipo risarcitorio, non è possibile adottare condanne in futuro, per cui la liquidazione della indennità va effettuata alla data della presente decisione.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle singole somme sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c..
4. Tenuto conto delle argomentazioni sopra espresse, il Tribunale reputa sussistenti i presupposti per la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Infatti, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cfr. Cassazione civile, sez. VI, 24/09/2020, n. 20018). Ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata non richiede né la domanda di parte né la prova del danno (Cfr. Corte appello Genova, sez. I, 24/06/2020, n. 554, in www.dejure.it).
Inoltre, giova precisare che “agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione;
e comunque senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta” (cfr. in motivazione Sez. U - , Ordinanza n. 32001 del 28/10/2022).
Nel caso di specie, questo giudicante reputa che MI S.r.l. abbia agito con mala fede e colpa grave, in quanto, nonostante la piena consapevolezza dell'occupazione senza titolo, ormai accertata da una
8 sentenza passata in giudicato, non solo ha determinato la necessità per la ricorrente di attivarsi in sede giudiziale, ma ha anche svolto difese in palese contrasto con quanto già accertato dall'intestato
Tribunale, non provvedendo allo spontaneo rilascio dell'immobile.
Nondimeno, la temerarietà dell'azione è ulteriormente confermata dal contegno processuale della resistente, che ha anche formulato eccezioni in rito meramente dilatorie e volte all'appesantimento del processo, a fronte di una domanda manifestamente fondata della ricorrente.
Ai fini della liquidazione del danno da responsabilità aggravata, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo e ben può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su di un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. civ., Sez. VI, 30 novembre 2012, n.
21570).
Considerati complessivamente tutti gli elementi nel caso di specie, la condanna ex art. 96, comma 3,
c.p.c. può essere quantificata nella misura di 1/2 dell'importo delle spese processuali che, per le ragioni di seguito esposte, vanno poste a carico della resistente.
Inoltre, ai sensi dell'art. 96, ult. comma, c.p.c., la MI S.r.l. va condannata al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma pari ad euro 1.000,00.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M.
n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa, dell'attività in concreto svolta e delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, nel procedimento n. 804/2025 R.G. così provvede: accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la società convenuta al rilascio immediato, in favore di parte ricorrente dell'immobile sito in Saletto – Borgo Veneto, NCEU Comune di Saletto, Via Roma 181, Foglio 7, Mapp., Sub 10, Cat. D/1, Rendita catastale Euro 4.948,00, come meglio identificato nel ricorso introduttivo;
condanna la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 5.500,00, rivalutata all'attualità, comprensiva di interessi e rivalutazione, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c. sull'importo totale così risultante dalla sentenza sino al saldo;
condanna la resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in euro
2.999,00, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, I.V.A. e C.p.A. come per legge;
9 condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, dell'ulteriore importo di euro 1.500,00 e al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 1.000,00 euro.
Rovigo, 17.12.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Del Vecchio
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 804/2025 R.G. promossa da
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore e Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Morachiello, con domicilio digitale eletto come in atti;
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F./P. IVA: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Zinelli e dall'avv. Paolo
Perfranceschi, con domicilio digitale eletto come in atti;
- resistente -
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note di trattazione scritta dell'udienza del 10.12.2025
Per parte resistente: come da note di trattazione scritta dell'udienza del 10.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma
17, legge 18.6.2009, n. 69.
1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato il 15.5.2025, ha dedotto che la domanda Parte_1 formulata trae origine dalla sentenza n. 18/2025, depositata il 15.1.2025, con cui il Tribunale di Rovigo ha condannato l'odierna resistente al risarcimento per occupazione sine titulo della porzione
1 dell'immobile ad uso di laboratorio artigianale, ubicato in Saletto (PD), via Roma n. 181, con identificazione al catasto di detto comune al foglio 7, mapp. 147, sub 10, di proprietà della ricorrente.
In particolare, nell'ambito del citato processo, parte ricorrente ha allegato: di aver concluso in data
1.3.2018 un contratto di locazione ad uso commerciale con MI S.r.l. Unipersonale, con scadenza il 29.2.2024, a fronte del versamento di un canone stabilito nella somma di 1.000,00 euro mensili per il primo anno e di 1.200,00 euro dal secondo anno in poi;
- che dalla data del 26.9.2018 la società resistente ha omesso di corrispondere il canone locatizio e di liberare l'immobile locato, pur essendosi impegnata a corrispondere sino all'effettivo rilascio un'indennità di occupazione di 3.000,00 euro;
che malgrado i numerosi solleciti trasmessi alla società resistente, costei ha perseguito nell'occupazione abusiva dell'immobile, inibendo di fatto alla proprietaria l'utilizzo del bene.
In conclusione, avendo la sentenza n. 18/2025 accertato la sussistenza di un'occupazione senza titolo, ma non avendo pronunciato la condanna al rilascio non ritenendo formulata specifica domanda, parte ricorrente, stante la perdurante occupazione sine titulo dell'immobile locato da parte della MI
S.r.l., ha chiesto la condanna della conduttrice al rilascio immediato del bene locato, nonché al risarcimento dei danni conseguenti all'illecita occupazione, decorrenti dalla pronuncia della sentenza del Tribunale di Rovigo n. 18/2025 sino alla data di effettivo rilascio.
1.1 Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 29.8.2025, MI S.r.l. ha dedotto di essere disposta al rilascio integrale dell'immobile de quo, ma ha respinto tutti gli addebiti mossi dalla ricorrente in ordine alla mancata liberazione dello stesso.
Sul punto, parte resistente ha eccepito il concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c. rilevando che la ricorrente, che era rientrata nella piena disponibilità dell'immobile già nel 2019 mediante la sostituzione delle serrature, le avrebbe impedito l'accesso allo stesso al fine di operare l'asportazione dei beni ivi contenuti.
Inoltre, la resistente ha lamentato una sostanziale inattività di al fine di evitare il protrarsi Pt_1 dell'occupazione e del danno almeno sino alla lettera di messa in mora trasmessa nell'aprile 2025, sicché la MI si è opposta alla liquidazione di un'indennità risarcitoria posta a suo carico, se non in misura assai contenuta, nonché alla sua determinazione in base al parametro del canone locatizio.
Parte resistente ha anche eccepito l'improcedibilità/inammissibilità delle domande formulate da
[...]
per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, per sussistenza di Pt_1 giudicato esterno ex art. 2902 c.c., nonché per difetto di legittimazione passiva;
nel merito ha chiesto il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate e in subordine l'esclusione o riduzione dell'indennità
2 di occupazione equitativamente liquidata per concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c.; in via ulteriormente subordinata ha invece chiesto la determinazione dell'indennità di occupazione per il solo periodo successivo alla messa in mora (aprile 2025) sino al rilascio.
Con provvedimento del 10.9.2025 è stato disposto il mutamento del rito da locatizio a semplificato di cognizione e sono stati assegnati i termini per le memorie integrative.
Successivamente, è stata fissata udienza ex art.281 sexies c.p.c..
2. In primo luogo occorre esaminare le eccezioni preliminari formulate dalla difesa di MI S.r.l.
Con riferimento al mancato esperimento della mediazione, è sufficiente rilevare che l'oggetto del presente giudizio è l'occupazione senza titolo di immobile, materia non rientrante tra quelle per le quali l'art. 5 D.Lgs 28/2010 prevede l'esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità.
Nondimeno, assume particolare rilevanza l'accertamento contenuto nella sentenza del Tribunale di
Rovigo n. 18/2025 allegata in atti, intervenuta tra le medesime parti oggi in causa e passata in giudicato, in ordine alla nullità del contratto di locazione concluso fra le parti l'1.3.2018, essendo la registrazione dello stesso intervenuta allorquando il contratto locatizio doveva ritenersi già risolto (Cfr. doc.1 fasc. parte attrice).
Pertanto, non risulta controversa, né può porsi in dubbio in quanto in conflitto con il giudicato, la circostanza che il presente giudizio abbia ad oggetto l'accertamento dell'occupazione senza titolo di immobile;
al contempo, del tutto irrilevante risulta l'esistenza, a monte del rapporto, di un contratto di locazione, in quanto, come detto, dichiarato nullo da sentenza passata in giudicato.
Di conseguenza l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione risulta infondata.
2.1. In ordine all'eccezione di giudicato esterno ex art. 2909 c.c., si rileva che a mente di quanto statuito dalla Suprema Corte “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause (o costituente indispensabile premessa logica della statuizione in giudicato) preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo” (Cfr. Cass. Civ. ord. n. 32370 del 21.11.2023).
Sul punto, è stato ulteriormente affermato che “l'autorità del giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte
3 valere in giudizio (giudicato esplicito) ma anche tutte le altre proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali sebbene non specificatamente dedotte costituiscono tuttavia precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia (giudicato implicito)” (Cfr. Cass. Civ. sent. n. 375 del
14.1.2000).
Ebbene, deve osservarsi che le domande formulate da nel presente giudizio non Parte_1 implicano un riesame delle questioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione passata in giudicato;
al contrario, si fondano proprio su di esse.
In particolare, si rileva che la condanna al rilascio dell'immobile occupato risulta essere una mera conseguenza dell'accertamento dell'occupazione sine titulo effettuato con la citata sentenza;
rilascio rispetto al quale il giudice ha ritenuto di non potersi pronunciare in assenza di specifica domanda.
Pertanto, non è revocabile in dubbio che parte attrice possa spiegare domanda al fine di conseguire la condanna al rilascio dell'immobile, non essendosi formato alcun giudicato sostanziale preclusivo sul punto.
Se, infatti, risulta non più censurabile l'accertamento dell'abusiva occupazione dei locali da parte dell'odierna convenuta, da tanto non consegue alcuna preclusione in ordine alla condanna della stessa al rilascio dell'immobile, non costituendo tale statuizione un antecedente logico all'illegittima occupazione bensì una sua conseguenza.
Parimenti, la liquidazione del danno da occupazione senza titolo deve essere commisurata al periodo di effettiva durata dell'illecito, sicché, con tutta evidenza, l'accertamento di tale violazione nell'arco temporale successivo a quello oggetto della citata sentenza, giustifica l'ulteriore quantificazione (e liquidazione) del danno.
Sul punto, prive di pregio e finanche pretestuose risultano le difese svolte dalla resistente.
D'altronde, con la sentenza n. 18/2025 il danno patito dalla ricorrente per l'occupazione senza titolo è stato liquidato sino al momento della pronuncia, né potrebbe essere altrimenti, posto che è impedito al giudice operare condanne di danno pro futuro, non ancora realizzatosi, se non nei casi espressamente previsti dalla legge (a titolo esemplificativo art. 664 c.p.c. e 1591 c.c., non applicabili al caso di specie trattandosi di occupazione senza titolo).
2.2. E ancora, è infondata l'eccezione del difetto di legittimazione passiva, atteso che risulta non controverso, in quanto circostanza ammessa dalla stessa convenuta, l'utilizzo dell'immobile per cui è causa quale deposito di beni appartenenti alla MI, tanto che quest'ultima ha allegato di aver
4 diligentemente proposto un incontro alla controparte per procedere alla liberazione degli spazi (Cfr. doc. 1 fasc. parte convenuta).
Pertanto, non residuano dubbi circa la sussistenza della legittimazione, rectius titolarità, passiva in capo alla attesa la partecipazione della stessa al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Pt_2
3. Nel merito si osserva quanto segue.
La presente vicenda trae origine, come detto, dai fatti esaminati dalla sentenza n. 18/2025, emessa dal
Tribunale di Rovigo a definizione del procedimento iscritto al n. 1197/2024 R.G, in forza della quale la
(odierna convenuta) è stata condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma di Pt_2
35.000,00 euro a titolo di risarcimento da occupazione senza titolo dell'immobile, già oggetto del contratto di locazione stipulato dalle parti l'1.3.2018 e dichiarato nullo.
3.1. Nel presente giudizio, parte attrice ha chiesto l'accertamento del perdurare dell'occupazione senza titolo da parte di anche per il periodo successivo al deposito della predetta sentenza, la Pt_2 condanna della controparte all'immediata liberazione dell'immobile, nonché il risarcimento dei danni da illecita occupazione maturati dalla pregressa sentenza alla data di effettivo rilascio.
Ebbene, sul punto si osserva che dalla documentazione versata in atti dall'attrice è possibile ritenere comprovata l'illegittima detenzione dell'immobile catastalmente censito come da contratto di locazione stipulato l'1.3.2018 (Cfr. doc. 3 fasc. parte attrice).
Anzitutto, è opportuno richiamare la sentenza n. 18/2025 emessa dal Tribunale di Rovigo in data
15.1.2025 e passata in giudicato il 18.2.2025 (Cfr. doc. 8 fasc. parte ricorrente), con cui l'intestato
Tribunale ha accertato la nullità del contratto di locazione stipulato fra le parti nel 2018, sul rilievo che al momento della sua registrazione, avvenuta solo in data 8.10.2019, esso doveva essere considerato fattivamente risolto, atteso l'impegno assunto dalla MI a liberare l'immobile entro la fine del
2018.
Inoltre, è stata accertata l'occupazione dell'immobile da parte della convenuta in assenza di un titolo contrattuale valido a far data dal 31.12.2018, con la conseguenza che la è stata condannata al Pt_2 pagamento della somma di 35.000,00 euro, a titolo di risarcimento del danno.
Tale somma è stata liquidata in base al canone di locazione originariamente concordato dalle parti, con riduzione della metà a decorrere dall'1 gennaio del 2020, in quanto la ricorrente ha sostituito le serrature senza opposizione della resistente.
Tanto premesso, nel presente giudizio l'attrice ha chiesto l'accertamento del protarsi dell'illecita occupazione da parte della dopo il deposito della decisione emessa nel precedente giudizio. Pt_2
5 Tale domanda risulta fondata.
In particolare, si osserva che è la stessa convenuta ad avere dato atto, nella propria memoria difensiva, la permanenza del deposito di beni a lei appartenenti presso i locali dell'immobile originariamente concesso in locazione.
Secondo la prospettazione della resistente, tale illecita occupazione si sarebbe protratta a causa del comportamento ostruzionistico posto in essere da tanto da ritenere configurabile l'applicazione Pt_1 della disciplina sul concorso del fatto colposo da parte del creditore ex art. 1227 c.c.
Ciò premesso, le contestazioni mosse dalla convenuta alla condotta tenuta da risultano del tutto Pt_1 generiche e sfornite di prova.
A ben vedere, l'unico documento prodotto dalla stessa al fine di provare la condotta ostruzionistica di parte attrice (Cfr. doc. 1, fasc. convenuta) è riferibile al periodo temporale 2022 e 2023, e pertanto alcun valore probatorio può assumere in ordine al contegno della convenuta tenuto nei mesi successivi al deposito della sentenza emessa nel precedente giudizio (gennaio 2025).
In ogni caso, non risulta in alcun modo accertato l'incidenza causale del comportamento della ricorrente nella produzione dell'evento di danno.
Inoltre, ha provato di aver intimato la controparte a liberare l'immobile e a risarcire i Parte_1 danni liquidati nella sentenza passata in giudicato a mezzo messaggio di posta elettronica certificata trasmesso il 12.4.2025 (Cfr. doc. 9, fasc. parte attrice); né è dirimente il momento in cui tale missiva è stata recapitata alla resistente, la quale era certamente consapevole dell'illiceità della propria condotta, accertata nella sentenza n. 18/2025.
3.2 Nondimeno, neppure può dirsi venuto meno l'inadempimento della convenuta in ragione dell'appartenenza di una parte del compendio immobiliare depositato nei locali dell'immobile de quo a società terze, una delle quali soggetta a procedura fallimentare.
Tale rilievo, infatti, non esclude la responsabilità della in relazione ai beni di sua proprietà od Pt_2 alla stessa riferibili per altra ragione.
Infatti, non è controversa l'appartenenza di almeno una parte dei beni occupanti i locali commerciali alla società convenuta nell'odierno giudizio, come da espresso riconoscimento da parte del legale rappresentante della nella comunicazione mail trasmessa al procuratore della ricorrente il Pt_2
10.11.2023 (Cfr. doc. 7, fasc. parte attrice).
6 Sulla scorta di tutti gli elementi sopra richiamati, deve ritenersi accertato il protarsi dell'occupazione senza titolo da parte di MI, con la conseguenza che quest'ultima deve essere condannata alla liberazione immediata dell'immobile sito in Saletto (PD), via Roma n. 181.
3.3 Parte convenuta deve essere altresì condannata al risarcimento dei danni patiti da in ragione Pt_1 dell'occupazione senza titolo.
Ebbene, la Suprema Corte a Sezioni Unite, dirimendo un annoso contrasto interpretativo, ha, in funzione nomofilattica, espresso i seguenti principi: “"nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta";"nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato";"nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato"”(Cfr. Cassazione civile sez. un., 15/11/2022, , n.33645).
Tanto premesso in ordine all'an, occorre procedere alla quantificazione del danno patito.
Come detto, la Suprema Corte ha chiarito che il danno in questione va liquidato in via equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Va ulteriormente precisato che, in applicazione dei principi generali in tema di responsabilità per fatto illecito il risarcimento del danno spettante al proprietario di un fondo occupato senza titolo, per l'illegittimo protrarsi dell'occupazione stessa, integra un debito di valore e non di valuta. La relativa quantificazione pecuniaria, pertanto, è soggetta a rivalutazione per effetto e nella misura della perdita di valore della moneta nel periodo compreso tra la data dell'illecito e quello della sentenza di condanna, con l'aggiunta degli interessi, che hanno funzione compensativa e che vanno poi calcolati, nella misura legale, anno per anno, sulle somme via via rivalutate (Cassazione civile sez. I, 11/07/2013, n.17201;
Cass. 16894/2010; 16637/2008; 7891/2007; sez. un. 1712/1995).
Sulla scorta di quanto sopra esaminato, si ritiene che, nel caso di specie, la quantificazione del risarcimento possa essere operata in conformità ai parametri individuati nella sentenza emessa dal
7 Tribunale di Rovigo nell'antecedente procedimento, con riferimento al canone di locazione mensile originariamente concordato dalle parti (euro 1.000,00) e riduzione dello stesso al 50 % a far data dal
1.1.2020.
Da quanto detto consegue la condanna della convenuta al pagamento della somma di 5.500,00 euro
(euro 500,00 per i mesi da febbraio a dicembre) rivalutata all'attualità, a titolo di risarcimento derivante dall'occupazione senza titolo, con decorrenza dal febbraio 2025, sino alla data di deposito della presente decisione, comprensiva di interessi e rivalutazione.
Infatti, giova ribadire, in tale materia, di tipo risarcitorio, non è possibile adottare condanne in futuro, per cui la liquidazione della indennità va effettuata alla data della presente decisione.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle singole somme sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c..
4. Tenuto conto delle argomentazioni sopra espresse, il Tribunale reputa sussistenti i presupposti per la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Infatti, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cfr. Cassazione civile, sez. VI, 24/09/2020, n. 20018). Ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata non richiede né la domanda di parte né la prova del danno (Cfr. Corte appello Genova, sez. I, 24/06/2020, n. 554, in www.dejure.it).
Inoltre, giova precisare che “agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione;
e comunque senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta” (cfr. in motivazione Sez. U - , Ordinanza n. 32001 del 28/10/2022).
Nel caso di specie, questo giudicante reputa che MI S.r.l. abbia agito con mala fede e colpa grave, in quanto, nonostante la piena consapevolezza dell'occupazione senza titolo, ormai accertata da una
8 sentenza passata in giudicato, non solo ha determinato la necessità per la ricorrente di attivarsi in sede giudiziale, ma ha anche svolto difese in palese contrasto con quanto già accertato dall'intestato
Tribunale, non provvedendo allo spontaneo rilascio dell'immobile.
Nondimeno, la temerarietà dell'azione è ulteriormente confermata dal contegno processuale della resistente, che ha anche formulato eccezioni in rito meramente dilatorie e volte all'appesantimento del processo, a fronte di una domanda manifestamente fondata della ricorrente.
Ai fini della liquidazione del danno da responsabilità aggravata, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo e ben può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su di un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. civ., Sez. VI, 30 novembre 2012, n.
21570).
Considerati complessivamente tutti gli elementi nel caso di specie, la condanna ex art. 96, comma 3,
c.p.c. può essere quantificata nella misura di 1/2 dell'importo delle spese processuali che, per le ragioni di seguito esposte, vanno poste a carico della resistente.
Inoltre, ai sensi dell'art. 96, ult. comma, c.p.c., la MI S.r.l. va condannata al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma pari ad euro 1.000,00.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M.
n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa, dell'attività in concreto svolta e delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, nel procedimento n. 804/2025 R.G. così provvede: accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la società convenuta al rilascio immediato, in favore di parte ricorrente dell'immobile sito in Saletto – Borgo Veneto, NCEU Comune di Saletto, Via Roma 181, Foglio 7, Mapp., Sub 10, Cat. D/1, Rendita catastale Euro 4.948,00, come meglio identificato nel ricorso introduttivo;
condanna la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 5.500,00, rivalutata all'attualità, comprensiva di interessi e rivalutazione, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c. sull'importo totale così risultante dalla sentenza sino al saldo;
condanna la resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in euro
2.999,00, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, I.V.A. e C.p.A. come per legge;
9 condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, dell'ulteriore importo di euro 1.500,00 e al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 1.000,00 euro.
Rovigo, 17.12.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Del Vecchio
10