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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 28/10/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1849/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione Collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento n. r.g. 1849/2024, iscritto nel Registro Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto “RICORSO PER LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCORDATARIO”, promosso da:
nata a [...] il [...] ), residente in [...] C.F._1
6, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Diana ( ), elettivamente domiciliata C.F._2 presso lo studio del difensore, in Tempio Pausania, Via Fertilia nr. 7;
ricorrente
contro pagina 1 di 6 nato a [...] il [...] ( ), residente in CP_1 C.F._3
Luras, Via Mazzini nr. 6, domiciliato in Luras, Via Venezia nr. 8/A, rappresentato e difeso dall'Avv.
IN VA ( ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in C.F._4
Tempio Pausania, Via Empoli nr. 11;
resistente
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 22 ottobre 2025;
per il PM: “Visto”.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre
1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto in Luras tra la Sig.ra
e il Sig. trascritto nei registri di stato civile del Comune di Luras Parte_1 CP_1 all'anno 1992, Atto n. 11, Parte II, Serie A, Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) fermo restando invariati i relativi diritti di proprietà del Sig. e della Sig.ra , confermare l'assegnazione della casa CP_1 Parte_1 coniugale, sita in Luras, Via Mazzini n. 6, in comproprietà tra i comparenti, alla Sig.ra Parte_1 che ivi risiederà assieme la figlio in quanto nel frattempo l'altro figlio Persona_1 Persona_2
ha contratto matrimonio e risiede altrove;
c) confermare che ciascun coniuge provvederà
[...] autonomamente al proprio mantenimento con le proprie entrate, con esplicita riserva di modificare detto accordo in considerazione di eventuali mutamenti in peius delle loro personali condizioni economiche”.
Si costituiva parte resistente, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “In via principale e nel merito, accogliere la domanda e, per l'effetto, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Luras il 17.10.1992 tra e CP_1 Parte_1 trascritto nei registri di stato civile del Comune di Luras all'anno 1992, Atto n. 11, Parte II, Serie A,
Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente le annotazioni di legge. Mutare la tipologia del rito da giudiziale in consensuale e dare atto e confermare le seguenti condizioni concordate tra le parti: Assegnazione della casa coniugale: confermare l'assegnazione, in favore della
Sig.ra della casa coniugale sita in Luras, Via Mazzini n. 6, di proprietà di entrambi i Parte_1 coniugi, a condizione che la stessa continui a risiedervi unitamente al figlio , fermi Persona_1 restando i rispettivi diritti di proprietà. Mantenimento: statuire che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, con le proprie entrate, rinunciando reciprocamente e sin da ora a qualsiasi pretesa a titolo di assegno divorzile”.
All'udienza calendarizzata per la comparizione delle parti si presentavano entrambi i coniugi, che confermavano di non volersi riconciliare, dando atto di vivere separati ormai da data antecedente al decreto di omologa della separazione.
pagina 3 di 6 Dichiaravano, tuttavia, di avere raggiunto un accordo in merito alle condizioni della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, richiamandosi alle medesime condizioni di cui all'omologa della separazione, e precisando che l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente doveva essere condizionata alla protrazione della coabitazione con il figlio delle parti, , Persona_1 maggiorenne, non economicamente indipendente.
Pertanto, chiedevano di trattenere la causa in decisione, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis 28
c.p.c..
Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirla al Collegio.
*****
Preliminarmente, il Collegio prende atto del mutamento della natura della controversia, da giudiziale, a consensuale.
Nel merito, il Collegio ritiene che la domanda proposta dalle parti sia fondata e che meriti, pertanto, accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b), L.
1.12.70 nr. 898, e successive modificazioni, ai sensi del quale “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi (…) 2) nei casi in cui: (…) b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.
pagina 4 di 6 Nella specie, dunque, è decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, ritiene il Collegio doversi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti.
Le condizioni rassegnate dalle parti in via congiunta possono essere integralmente recepite nel dispositivo della presente sentenza, non essendovi contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico,
e risultando le stesse conformi all'interesse della prole.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, vista la definizione del procedimento in via consensuale, e considerati altresì i rapporti tra le parti, e la natura familiare della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Luras, il 17 ottobre 1992, tra nato a [...] il [...], e nata a [...] CP_1 Parte_1 il 14/06/1974, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Luras al nr. 11, Parte II,
Serie A, Ufficio 1, anno 1992;
CONFERMA le condizioni di cui al decreto di omologa della separazione (decreto del Tribunale di
Tempio Pausania, nr. 4/2017, n.r.g. 1650/2016);
l'assegnazione della casa familiare alla parte ricorrente resterà condizionata alla convivenza della stessa presso il predetto immobile insieme al figlio, ; Persona_1
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui pagina 5 di 6 al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, e successive modificazioni;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 22 ottobre 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione Collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento n. r.g. 1849/2024, iscritto nel Registro Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto “RICORSO PER LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCORDATARIO”, promosso da:
nata a [...] il [...] ), residente in [...] C.F._1
6, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Diana ( ), elettivamente domiciliata C.F._2 presso lo studio del difensore, in Tempio Pausania, Via Fertilia nr. 7;
ricorrente
contro pagina 1 di 6 nato a [...] il [...] ( ), residente in CP_1 C.F._3
Luras, Via Mazzini nr. 6, domiciliato in Luras, Via Venezia nr. 8/A, rappresentato e difeso dall'Avv.
IN VA ( ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in C.F._4
Tempio Pausania, Via Empoli nr. 11;
resistente
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 22 ottobre 2025;
per il PM: “Visto”.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre
1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto in Luras tra la Sig.ra
e il Sig. trascritto nei registri di stato civile del Comune di Luras Parte_1 CP_1 all'anno 1992, Atto n. 11, Parte II, Serie A, Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) fermo restando invariati i relativi diritti di proprietà del Sig. e della Sig.ra , confermare l'assegnazione della casa CP_1 Parte_1 coniugale, sita in Luras, Via Mazzini n. 6, in comproprietà tra i comparenti, alla Sig.ra Parte_1 che ivi risiederà assieme la figlio in quanto nel frattempo l'altro figlio Persona_1 Persona_2
ha contratto matrimonio e risiede altrove;
c) confermare che ciascun coniuge provvederà
[...] autonomamente al proprio mantenimento con le proprie entrate, con esplicita riserva di modificare detto accordo in considerazione di eventuali mutamenti in peius delle loro personali condizioni economiche”.
Si costituiva parte resistente, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “In via principale e nel merito, accogliere la domanda e, per l'effetto, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Luras il 17.10.1992 tra e CP_1 Parte_1 trascritto nei registri di stato civile del Comune di Luras all'anno 1992, Atto n. 11, Parte II, Serie A,
Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente le annotazioni di legge. Mutare la tipologia del rito da giudiziale in consensuale e dare atto e confermare le seguenti condizioni concordate tra le parti: Assegnazione della casa coniugale: confermare l'assegnazione, in favore della
Sig.ra della casa coniugale sita in Luras, Via Mazzini n. 6, di proprietà di entrambi i Parte_1 coniugi, a condizione che la stessa continui a risiedervi unitamente al figlio , fermi Persona_1 restando i rispettivi diritti di proprietà. Mantenimento: statuire che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, con le proprie entrate, rinunciando reciprocamente e sin da ora a qualsiasi pretesa a titolo di assegno divorzile”.
All'udienza calendarizzata per la comparizione delle parti si presentavano entrambi i coniugi, che confermavano di non volersi riconciliare, dando atto di vivere separati ormai da data antecedente al decreto di omologa della separazione.
pagina 3 di 6 Dichiaravano, tuttavia, di avere raggiunto un accordo in merito alle condizioni della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, richiamandosi alle medesime condizioni di cui all'omologa della separazione, e precisando che l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente doveva essere condizionata alla protrazione della coabitazione con il figlio delle parti, , Persona_1 maggiorenne, non economicamente indipendente.
Pertanto, chiedevano di trattenere la causa in decisione, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis 28
c.p.c..
Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirla al Collegio.
*****
Preliminarmente, il Collegio prende atto del mutamento della natura della controversia, da giudiziale, a consensuale.
Nel merito, il Collegio ritiene che la domanda proposta dalle parti sia fondata e che meriti, pertanto, accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b), L.
1.12.70 nr. 898, e successive modificazioni, ai sensi del quale “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi (…) 2) nei casi in cui: (…) b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.
pagina 4 di 6 Nella specie, dunque, è decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, ritiene il Collegio doversi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti.
Le condizioni rassegnate dalle parti in via congiunta possono essere integralmente recepite nel dispositivo della presente sentenza, non essendovi contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico,
e risultando le stesse conformi all'interesse della prole.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, vista la definizione del procedimento in via consensuale, e considerati altresì i rapporti tra le parti, e la natura familiare della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Luras, il 17 ottobre 1992, tra nato a [...] il [...], e nata a [...] CP_1 Parte_1 il 14/06/1974, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Luras al nr. 11, Parte II,
Serie A, Ufficio 1, anno 1992;
CONFERMA le condizioni di cui al decreto di omologa della separazione (decreto del Tribunale di
Tempio Pausania, nr. 4/2017, n.r.g. 1650/2016);
l'assegnazione della casa familiare alla parte ricorrente resterà condizionata alla convivenza della stessa presso il predetto immobile insieme al figlio, ; Persona_1
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui pagina 5 di 6 al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, e successive modificazioni;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 22 ottobre 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
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