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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 13/06/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. C.C. n. 2369/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Dario Albergo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. C.C. n. 2369/2018, avente ad oggetto: “DIVISIONE DI BENI CADUTI IN SUCCESSIONE”.
TRA
1) , nato a [...] il [...] (C.F. ), e Parte_1 C.F._1 residente in [...];
2) , nata a [...] il [...] (C.F. ), ed ivi CP_1 C.F._2 residente;
3) , nata a [...] il [...] (C.F. ), e Controparte_2 C.F._3 residente in [...]I;
tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Ferdinanda Di Gregorio (C.F. ), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in C.F._4 Caltanissetta, Viale Sicilia n. 87;
ATTORI
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. ), ed ivi CP_3 C.F._5 residente, in Via Abruzzi n. 23, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Baldassarre Brunetto (C.F. ), ed elettivamente domiciliata C.F._6 presso il suo studio, sito in Caltanissetta, Viale della Regione n. 172;
CONVENUTA
***
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte in data 20-28.11.2018 e depositato in data 22.11.2018, e Parte_1 CP_1 Controparte_2 convenivano in giudizio , premettendo: CP_3
1 a) la sussistenza tra le parti in causa, quali fratelli germani, di una comunione ereditaria (con quote uguali per 1/4 ciascuna) su un compendio ereditario di 14 immobili (tra fabbricati e terreni), come elencati in citazione, a seguito della morte: il 13.04.2001, della madre delle parti , che Persona_1 con testamento aveva istituito eredi universali i predetti quattro figli, con legato d'usufrutto generale al marito ); il 07.08.2015, del padre delle parti ( , che aveva redatto Controparte_4 Controparte_4 omologo testamento in favore dei figli e della moglie , con evidente inefficacia Persona_1 dell'ultima disposizione per premorienza di quest'ultima ed espansione delle istituzioni ereditarie alla piena proprietà);
b) che, sin dalla morte del loro padre, la convenuta avrebbe goduto dei terreni in via esclusiva, nonché chiuso a chiave una stanza del fabbricato indicato in citazione ai nn.1-2, ed occupato per uso esclusivo uno dei magazzini del fabbricato stesso;
c) che si erano operati più tentativi di divisione bonaria, tra cui quello in sede di mediazione obbligatoria, ma essi non erano andati a buon fine, asseritamente per un atteggiamento non collaborativo della controparte, che in sede di mediazione aveva altresì dichiarato non intendere perseguire la procedura, non sussistendone le condizioni;
1.2. Pertanto, domandavano: che fosse disposta la divisione dei beni in comunione, in funzione delle rispettive quote, e che la parte convenuta fosse condannata al rendiconto e al versamento agli attori, pro quota, dei frutti e di una indennità per mancato godimento degli immobili indicati al precedente par.
1.1. lett. b). Ed inoltre, che la medesima parte convenuta fosse condannata a quanto previsto dall'art. 8 comma 4-bis D. Lgs. 28/2010. Con vittoria di spese e compensi di lite.
2.1. Costituitasi in giudizio, parte convenuta dichiarava di non essersi mai opposta alla divisione in sé, ma di non averne condiviso il metodo proposto dalle controparti, ed in particolare la formazione dei lotti (che sarebbe stata predisposta esclusivamente dagli attori) da sottoporre a sorteggio, nonché il fatto che alcuni di questi avrebbero visto persistere la comunione tra due delle parti in causa. Negava di avere avuto la disponibilità esclusiva dei terreni agricoli, affermando di aver provveduto solo alla loro manutenzione ordinaria nell'assenza degli attori, residenti in Lombardia. Così come, in relazione alle deduzioni avversarie sulla porzione di fabbricato corrispondente alla casa del padre, affermava che, dopo la morte di quest'ultimo, ella aveva provveduto a consegnare ai fratelli le chiavi del fabbricato, riservando per sé l'uso di una porzione dello stesso nemmeno corrispondente alla porzione a lei spettante.
2.2. Pertanto, domandava anch'essa procedersi a divisione, rigettarsi la domanda di fruttificazioni/indennità di occupazione, nonché di condanna ex art. 8 comma 4-bis D. Lgs. 28/2010. Con spese compensate, o da porsi a carico della massa ereditaria.
3. In sede di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., gli attori precisavano ed integravano la domanda, nel senso che in prima memoria essi chiedevano altresì la divisione dei beni mobili ivi indicati (e situati nell'immobile indicato al n. 2 della citazione), mentre allegavano che l'immobile indicato al n.11 della citazione era già stato oggetto di espropriazione per pubblica utilità, e dunque avrebbe dovuto escludersi dal compendio.
4. Procedutosi, con ordinanza del 15.07.2021, al rigetto dell'istanza di prove orali ed allo svolgimento di CTU per stima beni, progetto divisionale, e valutazione indennità di occupazione, le parti precisavano una prima volta le conclusioni per l'udienza cartolare del 21.12.2022, all'esito della quale la causa veniva posta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
5. Provvedutosi a rimessione sul ruolo con ordinanza del 23.03.2023 per l'emersione di abusi edilizi sull'immobile indicato al n. 2 della citazione, e a conseguenti rinvii per sanatoria/trattative, richiamato ulteriormente il CTU sulle predette sopravvenienze, le parti precisavano nuovamente le conclusioni 2 alla scadenza ex art. 127-ter c.p.c. del 05.03.2025. Quindi, con ordinanza del 06.03.2025 la causa veniva posta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., che venivano a scadere in data 26.05.2025.
§§§
1.1. Il presente giudizio attiene nella sua larga parte alla divisione ereditaria (ex artt. 713 e ss. c.c.), tra quattro fratelli germani, di un compendio immobiliare (nonché, come da precisazione della domanda operata dagli attori nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., seppur in via molto minoritaria, mobiliare) a loro pervenuto a seguito della morte, intervenuta in tempi diversi, dei rispettivi genitori.
1.2. Al riguardo, già in allegato agli atti introduttivi, le parti hanno prodotto documentazione attinente a certificato di morte, verbale di registrazione di testamento pubblico, dichiarazione di successione, nota di trascrizione di accettazione tacita dell'eredità, rispettivamente, della madre , Persona_1 deceduta il 13.04.2001 (cfr. all. 2-4-8 alla citazione, ed all. 3-5-9 alla comparsa di risposta), e del padre (cfr. all. 3-5-9 alla citazione, ed all. 4-6-11 alla comparsa di risposta). Essendo Controparte_4 dunque sufficientemente documentata (e comunque non contestata) la morte di questi ultimi, la delazione in favore delle parti (al riguardo, evidenziandosi che non rilevano le disposizioni di ciascun coniuge in favore dell'altro, in quanto avevano ad oggetto l'usufrutto generale, e dunque per definizione: estinto quello in favore di al momento della sua morte, ed inefficace Controparte_4 quello da questi disposto in favore di , per premorienza di questa), e l'acquisto della Persona_1 qualità di eredi in piena proprietà ad opera delle parti (e non essendovene degli altri), per una quota di 1/4 ciascuno.
2.1. In relazione al modo di procedere con la divisione (come già anticipato nell'ordinanza del 05.10.2020), è fermo l'orientamento giurisprudenziale di legittimità per il quale, in caso di divisioni di beni provenienti “da titoli diversi e, perciò, appartenenti a distinte comunioni, è possibile procedere ad una sola divisione, piuttosto che a tante divisioni per quante sono le masse, solo se tutte le parti vi consentano con un atto che, risolvendosi nel conferimento delle singole comunioni in una comunione unica, non può risultare da manifestazione tacita di volontà o dal mero comportamento negativo di chi non si oppone alla domanda giudiziale di divisione unica di tutti i beni delle diverse masse, ma deve materializzarsi in un negozio specifico che, se ha per oggetto beni immobili, deve rivestire la forma scritta "ad substantiam", perché rientrante tra quelli previsti dall'art. 1350 cod. civ.; […]” (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 5798 del 15/05/1992 (Rv. 477236 - 01)), con insegnamento ribadito nel tempo (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 314 del 09/01/2009 (Rv. 606113 - 01); Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 3029 del 06/02/2009 (Rv. 606503 - 01); Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 25756 del 15/10/2018 (Rv. 650835 - 01); Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 18910 del 11/09/2020 (Rv. 659124 - 01)).
2.2. Al riguardo, a seguito della predetta ordinanza, le parti hanno fatto tutte pervenire dichiarazione sottoscritta (con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale) con cui, in modo pienamente convergente, esse hanno richiesto la divisione unitaria (cfr. depositi del 27.12.2020 e 31.12.2020), evitandosi dunque le complicazioni di una duplice divisione successiva. Ciò che peraltro, a rigore, avrebbe potuto anche non essere strettamente necessario, almeno secondo quanto espresso nel corpo della motivazione di Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 17576 del 05/09/2016, pagg. 11-12, nella quale si spiega che l'unificazione del progetto divisionale può anche derivare dall'iniziativa del giudice, qualora in ciascuna massa ereditaria i coeredi abbiano quote identiche (esattamente come nel caso di specie, in cui gli eredi sono sempre e solo tutte le parti in causa, nella quota di 1/4 ciascuna) e tale modalità non determini pregiudizio ad alcuno di essi.
3 3. Per realizzare la divisione, si è proceduto a nomina di CTU (ordinanze del 15.07.2021 e 05.09.2021, con relazione depositata il 20.01.2022), al quale è stato anche dato mandato (visto che le parti non contestavano di procedere a divisione) di procedere al reperimento della documentazione necessaria eventualmente mancante. Egli è stato successivamente due volte destinatario di richiami e/o di mandati integrativi (cfr. ordinanza del 14.05.2022 con successivo deposito del 14.09.2022; ordinanza del 31.10.2024 con successivo deposito del 22.12.2024). L'apporto del consulente, la cui approfondita consulenza appare caratterizzata da completezza, coerenza metodologica, ed assenza di vizi logici, costituisce per il giudice adeguato ausilio alla decisione.
3.1. Si procede sommariamente ad una ricognizione dell'attività del consulente sulla divisione.
3.1.1. Anzitutto il consulente ha provveduto ad adeguata ricognizione del compendio immobiliare (quesito n.1, pp. 6-13), individuato in n. 14 immobili, di cui: nn.
1-2 fabbricati;
nn.
3-10 fondi rustici in Caltanissetta, insieme a due fabbricati rurali;
nn. 11-14 fondi rustici in MM;
con la precisazione, già risultante dalla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice, che il n. 11 sarebbe stato escluso dalla massa, in quanto già sede stradale oggetto di espropriazione per pubblica utilità, di cui era solo mancata la volturazione (con valutazione che si condivide). Pertanto, per semplicità e completezza, anche ai fini del riporto dei dati dei singoli immobili, si trascrive analiticamente il compendio immobiliare per come indicato in consulenza (con evidenziazione in neretto del n. 11, che deve considerarsi escluso dal riparto):
“ IMMOBILE n. 1: locale deposito sito in MM, via di Campagna nn.1-3: fabbricato distinto in catasto foglio n. 5 particella n. 5ll, sub l, adibito a locale deposito categoria C/2 classe 2 consistenza mq. 62 – Superficie catastale mq 81 rendita € 80,05 […];
IMMOBILE n. 2: fabbricato sito in MM, via di Campagna n.7 distinto in catasto foglio n. 5, Particella n. 511 sub 2, adibito ad abitazione categoria A/3 classe 2, consistenza vani 10, Superficie catastale mq 213, escluse aree scoperte mq 207, rendita €. 271,14 […];
IMMOBILE n. 3: Fondo rustico in agro Caltanissetta c.da Marcatobianco distinto in catasto nel foglio n. 290 particella n. 9 – Porz. AA qualità Uliveto, Classe 2 – Superficie ha 00, are 64, ca 00; Reddito Dominicale euro 36,36, Agrario euro 23,14 - Porz. AB qualità Chiusa, Classe 3 – Superficie ha 00, are 05, ca 70 ; Reddito Dominicale euro 1,77, Agrario euro 1,03 […];
IMMOBILE n. 4: Fondo rustico in agro Caltanissetta c.da Marcatobianco distinto in catasto nel foglio n. 290 particella n. 88 - Porz. AA qualità Uliveto, Classe 2 – Superficie ha 00, are 10, ca 00; Reddito Dominicale euro 5,68, Agrario euro 3,62 - Porz. AB qualità Seminativo, Classe 3 – Superficie ha 00, are 07, ca 80 ; Reddito Dominicale euro 2,42, Agrario euro 1,01 […];
IMMOBILE n. 5: Fondo rustico in agro Caltanissetta c.da Marcatobianco distinto in catasto nel foglio n. 290 particella n. 91- Porz. AA qualità Uliveto, Classe 2 – Superficie ha 00, are 08, ca 00; Reddito Dominicale euro 4,54, Agrario euro 2,89 - Porz. AB qualità Seminativo, Classe 3 – Superficie ha 00, are 20, ca 30 ; Reddito Dominicale euro 6,26, Agrario euro 2,61 […];
IMMOBILE n. 6: Fondo rustico in agro Caltanissetta c.da Marcatobianco distinto in catasto nel foglio n. 290 particella n. 92 - Porz. qualità Uliveto, Classe 2 – Superficie ha 00, are 06, ca 30; Reddito Dominicale euro 3,58, Agrario euro 2,28 […];
IMMOBILE n. 7: Fondo rustico in agro Caltanissetta c.da Marcatobianco distinto in catasto nel foglio n. 290 particella n.219 - Porz. qualità Seminativo, Classe 4 – Superficie ha 1, are 29, ca 80; Reddito Dominicale euro 18,72, Agrario euro 4,99 […];
4 IMMOBILE 8 – Fondo rustico in agro di Caltanissetta c.da Marcatobianco, distinto in catasto al foglio 290, p.lla 104 - Porz. AA qualità Uliveto, Classe 2 – Superficie ha 00, are 21, ca 08; Reddito Dominicale euro 11,98, Agrario euro 7,62 - Porz. AB qualità Mandorleto, Classe 2 – Superficie ha 00, are 02, ca 92 ; Reddito Dominicale euro 2,26, Agrario euro 1,13 […];
IMMOBILE 9 – Fabbricato rurale diruto in agro di Caltanissetta c.da Marcatobianco, distinto in catasto al foglio 290, p.lla 8 sub 3, Fabbricato Diruto – Superficie ha 00, are 00, ca 00 – Annotazioni: immobile con diritto allo abbeveratoio num. 6 del foglio 290 dichiarato in dipendenza della segnalazione di incoerenza prot. n. 126348 del 2008 a seguito di pubblicazione fabbricati ex rurali ai sensi del comma 36 art. 2 ex D.L. 262 del 2066 […];
IMMOBILE 10 – Fabbricato rurale diruto in agro di Caltanissetta c.da Marcatobianco, distinto in catasto al foglio 290, p.lla 8, sub 13, Fabbricato – Superficie ha 00, are 00, ca 00 CP_5
[…];
IMMOBILE 11 – Fondo rustico in agro di MM, oggi sede stradale già espropriata e non volturata catastalmente, distinto in catasto al foglio 4, p.lla 459, qualità Seminativo, Classe 2 – Superficie ha 00, are 03, ca 50; Reddito Dominicale euro 1,54, Agrario euro 0,54[…];
IMMOBILE 12 – Fondo rustico in agro di MM c/da Cozzo Cicero, distinto in catasto al foglio 4, p.lla 461, qualità Seminativo, Classe 2 – Superficie ha 00, are 32, ca 90; Reddito Dominicale euro 14,44, Agrario euro 5,10 […];
IMMOBILE 13 – Fondo rustico in agro di MM c/da Lago Montagna, distinto in catasto al foglio 19, p.lla 62, qualità Seminativo, Classe 2 – Superficie ha 00, are 32, ca 10; Reddito Dominicale euro 14,09, Agrario euro 4,97 […];
IMMOBILE 14 – Fondo rustico in agro di MM c/da Lago Montagna, distinto in catasto al foglio 19, p.lla 120, qualità Seminativo, Classe 4 – Superficie ha 00, are 30, ca 70; Reddito Dominicale euro 4,76, Agrario euro 1,27 […];”
3.1.2. Poi (quesito n. 2, pp. 13-21) ne ha effettuato descrizione, verificato la corrispondenza con la documentazione in atti e con le risultanze catastali (essendo risultate delle difformità catastali nel fabbricato n.2), ed altresì individuato i beni mobili interni ai fabbricati (in particolare, tutti all'interno del fabbricato n. 2).
3.1.3. Ha inoltre (quesiti nn. 3-4, pp. 21-38) spiegato l'indivisibilità degli immobili, per ragioni urbanistiche, nonché di comodità strutturale (spec. per il fabbricato n. 2), ed ha provveduto alle relative analitiche stime, spiegandone il metodo, ed ha pure provveduto (per quanto possibile) ad una difficoltosa stima del compendio mobiliare (€ 720,00 tenendo però anche conto del fatto che molti cespiti sono risultati di valore indeterminabile), individuando come “più probabile prezzo di mercato la cifra approssimata di € 140.779,50”. Si riporta, sempre per semplicità e completezza, l'elenco del compendio mobiliare come da consulenza.
5 6 3.1.4. Tale cifra di € 140.779,50 è stata però sostanzialmente e condivisibilmente dimezzata a seguito dell'accoglimento delle osservazioni delle parti, in relazione all'effettivo livello qualitativo dei beni, che suggeriva una stima ai valori minimi, con la conseguenza che, in risposta alle osservazioni (pp.
1-17 delle valutazioni delle osservazioni delle parti), il valore complessivo è stato ribassato ad € 77.937,56.
7 3.1.5. A seguito del richiamo del 14.05.2022, occasionato dalla necessità di indagare meglio degli emersi fenomeni di abusivismo edilizio sul fabbricato n.2, con deposito del 14.09.2022 si provvedeva all'evidenziazione analitica delle problematiche edilizie sullo stesso, alla stima dei costi da impiegare per la sanatoria (€ 8.492,74), con conseguente riduzione del valore del suddetto fabbricato da € 43.937,40 ad € 35.444,66; ciò che ha determinato una nuova valutazione del compendio (stavolta,
dei mobili) in € 60.544,72. Pt_2
3.1.6. Ancora (quesito n. 5, pp. 38-40), ha attestato la regolarità urbanistica e la commerciabilità degli immobili (salvo quanto poi si evidenzierà nel primo richiamo, come da superiore par. 3.1.5.).
3.1.7. Nella consulenza di primo richiamo ha allora poi provveduto alla stesura di un progetto divisionale per gli immobili, sulla base del riferimento centrale al valore della singola quota (ossia € 15.316,18, quale 1/4 di € 60.544,72), distinguendo i seguenti quattro lotti, da assegnare tramite sorteggio (e che si riportano per comodità operativa):
“LOTTO N.
1 - EREDE N. 1
Primo piano Immobile n° 2 - fabbricato sito in MM, via di Campagna n.7 distinto in catasto foglio n. 5, Particella n. 511 sub 2 + ½ parti comuni (sottotetto, terrazza, scale, cucino piano terra) Totale quota € 17.722,33;
LOTTO N.
2 - EREDE N. 2
Secondo piano Immobile n° 2 - fabbricato sito in MM, via di Campagna n.7 distinto in catasto foglio n. 5, Particella n. 511 sub 2 + ½ parti comuni (sottotetto, terrazza, cucino piano terra, scale) Totale quota € 17.722,33;
LOTTO N.
3 - EREDE N. 3
Immobile n°1 locale deposito sito in MM, via di Campagna nn.1-3: fabbricato distinto in catasto foglio n. 5 particella n. 5ll, sub l, categoria C/2, con ingressi su Via di Campagna e Via Luigi Rizzo. Totale quota €. 14.570,00 + una corrispondente somma di danaro di €. 566,18 (conguaglio) da dividere tra i coeredi n. 1 e n.2;
LOTTO N.
4 - EREDE N. 4
Immobili (terreni) di cui ai nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ricadenti nel territorio del Comune d Caltanissetta e n. 11, 12, 13 e 14 ricadenti nel territorio del Comune di MM - Totale quota €. 10.530,86 + una corrispondente somma di danaro di €. 4.785,32 (conguaglio) da dividere tra i coeredi n.1 e n.2.”
3.1.8. Sempre nella stessa, ha sommariamente affermato (dato anche il valore ridotto ed il livello qualitativo mediocre) che andrebbe diviso e sorteggiato anche il compendio mobiliare.
3.1.9. Infine, dopo il richiamo del 31.10.2024, con successivo deposito del 22.12.2024, a seguito delle operazioni di sanatoria operate dalle parti sul fabbricato n. 2, il CTU ne ha affermato la piena regolarità tecnica, anche ai fini della divisibilità secondo quanto prescritto dalle rigorose statuizioni di Cass. Civ. SSUU 25021/2019 (che, volendo sintetizzare, non ammette la divisibilità, anche giudiziale, degli immobili in tutto o in parte abusivi o non conformi).
3.2.1 Al riguardo, si ritiene di accogliere il progetto divisionale formulato dal CTU. Esso, infatti, sebbene sia caratterizzato per una disomogeneità qualitativa nella formazione dei lotti (in quanto è vero che si è creato un lotto unico n. 4 di soli fondi rustici, un lotto unico n. 3 di solo box, ed una suddistinzione tra i due piani dell'appartamento per i lotti nn.1-2), si rileva che tale disomogeneità è
8 inevitabile, in ragione della composizione eterogenea degli immobili in gioco, nonché dell'ampio numero (4) di condividenti di cui tener conto. Peraltro, appare intrinsecamente razionale, in quanto obiettivamente gioca su un elemento di semplicità e certezza proprio nella sua distinzione qualitativa (rispetto alla soluzione prospettata dalle parti di distribuire tra i lotti 3 e 4 parte dei fondi rustici e smezzare i box), nonché sulla (con ogni probabilità) migliore composizione possibile delle oscillazioni dei valori in gioco rispetto alla quota astratta spettante a ciascuno (sul punto, il maggior conguaglio dovuto, ossia quello che i lotti nn.
1-2 devono al n. 4, di € 4.785,32, va appunto diviso per due, per cui obiettivamente non si configura come un così alto sacrificio economico per le parti che lo devono), e comunque ogni altra soluzione appare di più problematica attuazione.
3.2.2. Quanto all'attribuzione dei lotti, non essendosi raggiunto tra le parti un accordo, dovrà trovare applicazione il criterio di cui all'art. 729 c.c., per cui l'assegnazione di porzioni eguali va fatta mediante estrazione a sorte, dal momento che tale modalità sottrae l'assegnazione alla discrezionalità del decidente, rendendola immune da contestazioni, affidandola ad un criterio in cui tutte le parti sono sullo stesso piano rispetto al mero caso. Ma alle materiali operazioni di sorteggio potrà però procedersi soltanto una volta che la sentenza sia passata in giudicato, in conformità con quanto si trae dall'art. 791 ultimo comma c.p.c., mediante apposita istanza ad opera della parte più diligente. Ciò che è altresì coerente con una visione globale e complessiva dell'esito del giudizio, in quanto non avrebbe senso procedere ad un sorteggio di quote finché ancora il sostrato della loro formazione sia non irrevocabilmente consolidato.
3.3. Quanto ai beni mobili, avendo sostanzialmente il CTU effettuato una stima parziale all'impronta degli stessi in € 720,00 €, e non essendo riuscito a stimarne il resto, ritiene questo giudice, in ragione di una considerazione equitativa dei presumibile valore dei cespiti non stimati (che costituiscono più di un terzo del totale, e sono costituiti da beni di caratteristiche eterogenee), di valutarli complessivamente in € 1.100,00 (dunque attribuendo al non stimato un valore forfettario di € 380,00). Inoltre, ritenuto sia arbitrario operare una suddivisione in lotti di tali beni, e d'altronde apparendo anche antieconomico procedere ad operazioni di vendita del compendio mobiliare, in ragione delle lunghezze procedurali che ciò comporta e dei costi delle operazioni stesse rispetto al presumibile valore di realizzo dei beni (considerato anche il livello qualitativo mediocre), ritiene l'opportunità che essi siano attribuiti in blocco ad una delle parti. In particolare, ritiene dunque l'opportunità di formare un lotto unico mobiliare (di valore stimato € 1.100,00), da estrarre esso stesso a sorteggio, con obbligo per la parte che ne sarà attributaria di corrispondere a ciascuna delle altre l'importo di € 275,00 (quale conguaglio pari ad 1/4 del valore stimato), e rimando alle altre considerazioni sopra svolte al par.
3.2.2. quanto a sorteggio e relative modalità e tempi.
4.1.1. Quanto alla domanda, rivolta dagli attori alla convenuta, di pagamento di somme in ragione del godimento esclusivo di alcuni cespiti, come già da ordinanza del 15.07.2021, si rileva che essi, in relazione ai fondi caduti in successione, non hanno formulato alcuna istanza di prova diretta a dimostrarne il possesso esclusivo da parte della convenuta. La quale, a sua volta, ha sin dalla comparsa di risposta contestato la circostanza, in quanto ha affermato di aver solo provveduto ad ordinarissimi interventi di manutenzione dei detti terreni (essenzialmente anche al fine di impedirne l'occupazione ad opera di terzi). Per cui, data la contestazione, ed in mancanza di prova, il cui onere spetta a chi ha formulato la domanda ex art. 2697 c.c., sul punto nulla sarà dovuto.
4.1.2. Così come, melius in re perpensa rispetto all'ordinanza del 15.07.2021, non essendovi stata prova di una occupazione esclusiva né di una qualunque formale gestione, si ritiene non sussistano i presupposti per obbligare parte convenuta a presentare un qualunque rendiconto ex artt. 263 e ss.
9 c.p.c. (cfr. ad es. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 12463 del 10/11/1999 (Rv. 531001 - 01); Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 17283 del 23/07/2010 (Rv. 614140 - 01)).
4.2.1. Invece, parte convenuta non ha mai invece specificamente contestato di avere posseduto in via esclusiva uno dei garage caduti in successione (essendosi sempre invece riferita alla porzione di appartamento, su cui però sia le deduzioni delle parti, sia la carenza di mezzi istruttori offerti da parte attrice ne hanno reso impossibile ogni delineazione). Pertanto, determinando, dall'apertura della successione, vulnus all'eguale ius possidendi proprio degli altri coeredi. E senza che abbia alcun pregio giuridico la difesa di parte convenuta che pretenderebbe una qualche compensazione con analoghe somme che gli attori dovrebbero a lei per il godimento delle altre parti del compendio immobiliare (per la considerazione elementare per cui gli attori non si sono mai riservati godimento esclusivo su alcuno di essi).
4.2.2. Pertanto, in ragione di ciò, sarà dovuta al complesso degli attori una somma corrispondente a tale indebito sacrificio patito, la cui stima è stata rimessa al CTU al quesito n. 6 del mandato (cfr. la consulenza alle pp. da 40 a 45). Questi, ha condivisibilmente stimato, sulla base del canone locativo, il valore del godimento del suddetto immobile dalla data di apertura della successione di CP_4
(07.08.2015) fino al sopralluogo effettuato (08.10.2021, in cui si constatava “che il locale
[...] deposito/Box, individuato con la lettera “A” nella planimetria sotto riportata, era sgombro e inutilizzato dalla convenuta”, e d'altronde essendo stato comunicato dalla convenuta che il locale era stato liberato e posto a disposizione da fine settembre 2021) in € 2.983,90. Con la conseguenza che saranno dalla stessa dovuti solidalmente agli attori i 3/4 di tale importo, ossia € 2.237,93. A tale somma non dovranno aggiungersi interessi né rivalutazione, in quanto non oggetto di specifica domanda.
5. Nulla andrà statuito sull'impropria “domanda” di pagamento di un importo pari del contributo unificato ex art. 8 comma 4-bis del D. Lgs. 28/2010 (nella versione applicabile ratione temporis), anzitutto perché tale statuizione non corrisponde ad un interesse della parte, in quanto semmai si tratta di statuizione da disporsi d'ufficio dal giudice in favore (non della parte ma) “all'entrata del bilancio dello Stato”, e dunque non può essere oggetto di una domanda di parte in senso proprio. In ogni caso, nel merito, non ci sono i presupposti per la detta pronuncia, in quanto essa può aversi solo avverso
“la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo […]”, mentre nel caso di specie la parte convenuta (per stessa affermazione di parte attrice in citazione, ma cfr. anche all. 13 alla stessa, ed all. 14 alla comparsa di risposta, recante il verbale) ha partecipato alla mediazione ed ha anche interloquito sulle ragioni per le quali ha ritenuto di non condividere alcuni profili per procedervi (in particolare, sul sorteggio, o su una diversa configurazione dei lotti), e dunque avendo affermato non esservi le condizioni per andare avanti. Non essendo convincente l'equiparazione proposta dagli attori (e sostenuta da parte della giurisprudenza di merito) tra la mancata partecipazione, ed una determinazione contraria allo svolgimento concreto di una mediazione tra le parti. Non può essere infatti equiparata alla mancanza di fairness verso l'istituto (che si ha nella mancata comparizione) l'ipotesi in cui semplicemente anche solo si manifesti in quella sede la volontà di non procedere alla mediazione, ritenendo non sussistenti i presupposti per procedervi (qui peraltro essendosi anche avute, invece, delle precise argomentazioni, per cui, anche fosse, nel caso di specie, comunque, vi è stata una motivata, seppur sinteticamente, interlocuzione).
6. Le spese per le operazioni di sanatoria in corso di causa dell'immobile n. 2 sono state già regolate tra tutte le parti, e dunque nulla si avrà a statuire sulle stesse.
10 7.1. Quanto alle spese di giudizio, si ritiene di dovere operare una compensazione tra le parti dei compensi in ordine alla divisione, in quanto, sin dagli atti introduttivi, anche parte convenuta ha convergentemente chiesto la stessa, e dunque (quantomeno ex C. Cost. 77/2018) devono ritenersi dei presupposti di corretta equità per tale statuizione. Le spese vive vanno invece poste a carico di parte convenuta solo per la metà, in quanto la stessa ha pure beneficiato delle medesime, mentre invece rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate le rispettive spese di mediazione.
7.2. Si ha invece soccombenza di parte convenuta in ordine alla condanna alla corresponsione di somme per il godimento esclusivo.
7.3. Per cui, in definitiva, si avrà una pronuncia complessiva di soccombenza (con i correttivi sopra spiegati), ma con riferimento ad un decisum parametrato al valore solo di quest'ultimo profilo, e che comunque però tenga conto dell'obiettiva lunghezza e media complessità di tutta la causa.
7.4. Per i costi della CTU (per come liquidati nei decreti del 19.03.2022, 18.12.2023 e 15.03.2025), di base andrebbero ripartiti a metà tra il complesso degli attori e la parte convenuta, ma bisogna tenere conto che la consulenza, oltre ai profili comuni di divisione, ha riguardato anche il quesito n. 6 correlato alla domanda di indennità (su cui parte convenuta è stata soccombente): pertanto si ritiene equa una ripartizione al 60 % a carico della convenuta ed al 40 % a carico del complesso degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento iscritto al R.G.C.C. n. 2369/2018, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
1) DICHIARA lo scioglimento della comunione ereditaria instauratasi tra le parti a seguito delle successioni di e;
Persona_1 Controparte_4
2) DISPONE l'attribuzione: a) a seguito di sorteggio (da disporsi a seguito di istanza della parte più diligente, proposta dopo il passaggio in giudicato della sentenza), a ciascuno dei quattro coeredi in causa, in relazione al compendio immobiliare di cui al par.
3.1.1. della parte motiva (con la relativa precisazione di esclusione dell'immobile n. 11), di uno dei n. 4 lotti immobiliari indicati al par.
3.1.7. della parte motiva, comprensivo delle corrispondenti previsioni sui conguagli in favore degli altri coeredi ivi indicati;
b) al coerede che se lo aggiudicherà tramite sorteggio (da disporsi a seguito di istanza della parte più diligente, proposta dopo il passaggio in giudicato della sentenza), del lotto unico mobiliare indicato al par.
3.1.3. della parte motiva, comprensivo delle precisazioni sul valore di stima e delle corrispondenti previsioni sui conguagli in favore degli altri coeredi, come indicati al par.
3.3. della parte motiva;
3) CONDANNA la parte convenuta ( ) al pagamento in favore del complesso CP_3 delle parti attrici ( , e ) Parte_1 CP_1 Controparte_2 di un'indennità di occupazione, per come spiegato in parte motiva, di importo pari complessivamente ad € 2.237,93;
4) CONDANNA parte convenuta ( ) al pagamento in favore delle parti attrici CP_6
( e ), delle spese Parte_1 CP_1 Controparte_2 processuali, che si liquidano (alla luce di quanto spiegato in parte motiva) in € 408,95 per esborsi ed € 2.552,00 per compensi (procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale,
11 scaglione da € 1.100,00 ad € 5.200,00, tutte e quattro le fasi, valori medi), oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, ove dovute;
5) RIPARTISCE le spese di CTU (come liquidate nei decreti del 19.03.2022, 18.12.2023 e 15.03.2025) rispettivamente al 60% a carico della parte convenuta, ed al 40% a carico del complesso delle parti attrici;
6) ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio di provvedere alla trascrizione della presente sentenza ed alle conseguenti formalità pubblicitarie;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 13.06.2025
Il Giudice Dario Albergo
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Dario Albergo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. C.C. n. 2369/2018, avente ad oggetto: “DIVISIONE DI BENI CADUTI IN SUCCESSIONE”.
TRA
1) , nato a [...] il [...] (C.F. ), e Parte_1 C.F._1 residente in [...];
2) , nata a [...] il [...] (C.F. ), ed ivi CP_1 C.F._2 residente;
3) , nata a [...] il [...] (C.F. ), e Controparte_2 C.F._3 residente in [...]I;
tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Ferdinanda Di Gregorio (C.F. ), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in C.F._4 Caltanissetta, Viale Sicilia n. 87;
ATTORI
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. ), ed ivi CP_3 C.F._5 residente, in Via Abruzzi n. 23, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Baldassarre Brunetto (C.F. ), ed elettivamente domiciliata C.F._6 presso il suo studio, sito in Caltanissetta, Viale della Regione n. 172;
CONVENUTA
***
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte in data 20-28.11.2018 e depositato in data 22.11.2018, e Parte_1 CP_1 Controparte_2 convenivano in giudizio , premettendo: CP_3
1 a) la sussistenza tra le parti in causa, quali fratelli germani, di una comunione ereditaria (con quote uguali per 1/4 ciascuna) su un compendio ereditario di 14 immobili (tra fabbricati e terreni), come elencati in citazione, a seguito della morte: il 13.04.2001, della madre delle parti , che Persona_1 con testamento aveva istituito eredi universali i predetti quattro figli, con legato d'usufrutto generale al marito ); il 07.08.2015, del padre delle parti ( , che aveva redatto Controparte_4 Controparte_4 omologo testamento in favore dei figli e della moglie , con evidente inefficacia Persona_1 dell'ultima disposizione per premorienza di quest'ultima ed espansione delle istituzioni ereditarie alla piena proprietà);
b) che, sin dalla morte del loro padre, la convenuta avrebbe goduto dei terreni in via esclusiva, nonché chiuso a chiave una stanza del fabbricato indicato in citazione ai nn.1-2, ed occupato per uso esclusivo uno dei magazzini del fabbricato stesso;
c) che si erano operati più tentativi di divisione bonaria, tra cui quello in sede di mediazione obbligatoria, ma essi non erano andati a buon fine, asseritamente per un atteggiamento non collaborativo della controparte, che in sede di mediazione aveva altresì dichiarato non intendere perseguire la procedura, non sussistendone le condizioni;
1.2. Pertanto, domandavano: che fosse disposta la divisione dei beni in comunione, in funzione delle rispettive quote, e che la parte convenuta fosse condannata al rendiconto e al versamento agli attori, pro quota, dei frutti e di una indennità per mancato godimento degli immobili indicati al precedente par.
1.1. lett. b). Ed inoltre, che la medesima parte convenuta fosse condannata a quanto previsto dall'art. 8 comma 4-bis D. Lgs. 28/2010. Con vittoria di spese e compensi di lite.
2.1. Costituitasi in giudizio, parte convenuta dichiarava di non essersi mai opposta alla divisione in sé, ma di non averne condiviso il metodo proposto dalle controparti, ed in particolare la formazione dei lotti (che sarebbe stata predisposta esclusivamente dagli attori) da sottoporre a sorteggio, nonché il fatto che alcuni di questi avrebbero visto persistere la comunione tra due delle parti in causa. Negava di avere avuto la disponibilità esclusiva dei terreni agricoli, affermando di aver provveduto solo alla loro manutenzione ordinaria nell'assenza degli attori, residenti in Lombardia. Così come, in relazione alle deduzioni avversarie sulla porzione di fabbricato corrispondente alla casa del padre, affermava che, dopo la morte di quest'ultimo, ella aveva provveduto a consegnare ai fratelli le chiavi del fabbricato, riservando per sé l'uso di una porzione dello stesso nemmeno corrispondente alla porzione a lei spettante.
2.2. Pertanto, domandava anch'essa procedersi a divisione, rigettarsi la domanda di fruttificazioni/indennità di occupazione, nonché di condanna ex art. 8 comma 4-bis D. Lgs. 28/2010. Con spese compensate, o da porsi a carico della massa ereditaria.
3. In sede di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., gli attori precisavano ed integravano la domanda, nel senso che in prima memoria essi chiedevano altresì la divisione dei beni mobili ivi indicati (e situati nell'immobile indicato al n. 2 della citazione), mentre allegavano che l'immobile indicato al n.11 della citazione era già stato oggetto di espropriazione per pubblica utilità, e dunque avrebbe dovuto escludersi dal compendio.
4. Procedutosi, con ordinanza del 15.07.2021, al rigetto dell'istanza di prove orali ed allo svolgimento di CTU per stima beni, progetto divisionale, e valutazione indennità di occupazione, le parti precisavano una prima volta le conclusioni per l'udienza cartolare del 21.12.2022, all'esito della quale la causa veniva posta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
5. Provvedutosi a rimessione sul ruolo con ordinanza del 23.03.2023 per l'emersione di abusi edilizi sull'immobile indicato al n. 2 della citazione, e a conseguenti rinvii per sanatoria/trattative, richiamato ulteriormente il CTU sulle predette sopravvenienze, le parti precisavano nuovamente le conclusioni 2 alla scadenza ex art. 127-ter c.p.c. del 05.03.2025. Quindi, con ordinanza del 06.03.2025 la causa veniva posta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., che venivano a scadere in data 26.05.2025.
§§§
1.1. Il presente giudizio attiene nella sua larga parte alla divisione ereditaria (ex artt. 713 e ss. c.c.), tra quattro fratelli germani, di un compendio immobiliare (nonché, come da precisazione della domanda operata dagli attori nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., seppur in via molto minoritaria, mobiliare) a loro pervenuto a seguito della morte, intervenuta in tempi diversi, dei rispettivi genitori.
1.2. Al riguardo, già in allegato agli atti introduttivi, le parti hanno prodotto documentazione attinente a certificato di morte, verbale di registrazione di testamento pubblico, dichiarazione di successione, nota di trascrizione di accettazione tacita dell'eredità, rispettivamente, della madre , Persona_1 deceduta il 13.04.2001 (cfr. all. 2-4-8 alla citazione, ed all. 3-5-9 alla comparsa di risposta), e del padre (cfr. all. 3-5-9 alla citazione, ed all. 4-6-11 alla comparsa di risposta). Essendo Controparte_4 dunque sufficientemente documentata (e comunque non contestata) la morte di questi ultimi, la delazione in favore delle parti (al riguardo, evidenziandosi che non rilevano le disposizioni di ciascun coniuge in favore dell'altro, in quanto avevano ad oggetto l'usufrutto generale, e dunque per definizione: estinto quello in favore di al momento della sua morte, ed inefficace Controparte_4 quello da questi disposto in favore di , per premorienza di questa), e l'acquisto della Persona_1 qualità di eredi in piena proprietà ad opera delle parti (e non essendovene degli altri), per una quota di 1/4 ciascuno.
2.1. In relazione al modo di procedere con la divisione (come già anticipato nell'ordinanza del 05.10.2020), è fermo l'orientamento giurisprudenziale di legittimità per il quale, in caso di divisioni di beni provenienti “da titoli diversi e, perciò, appartenenti a distinte comunioni, è possibile procedere ad una sola divisione, piuttosto che a tante divisioni per quante sono le masse, solo se tutte le parti vi consentano con un atto che, risolvendosi nel conferimento delle singole comunioni in una comunione unica, non può risultare da manifestazione tacita di volontà o dal mero comportamento negativo di chi non si oppone alla domanda giudiziale di divisione unica di tutti i beni delle diverse masse, ma deve materializzarsi in un negozio specifico che, se ha per oggetto beni immobili, deve rivestire la forma scritta "ad substantiam", perché rientrante tra quelli previsti dall'art. 1350 cod. civ.; […]” (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 5798 del 15/05/1992 (Rv. 477236 - 01)), con insegnamento ribadito nel tempo (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 314 del 09/01/2009 (Rv. 606113 - 01); Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 3029 del 06/02/2009 (Rv. 606503 - 01); Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 25756 del 15/10/2018 (Rv. 650835 - 01); Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 18910 del 11/09/2020 (Rv. 659124 - 01)).
2.2. Al riguardo, a seguito della predetta ordinanza, le parti hanno fatto tutte pervenire dichiarazione sottoscritta (con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale) con cui, in modo pienamente convergente, esse hanno richiesto la divisione unitaria (cfr. depositi del 27.12.2020 e 31.12.2020), evitandosi dunque le complicazioni di una duplice divisione successiva. Ciò che peraltro, a rigore, avrebbe potuto anche non essere strettamente necessario, almeno secondo quanto espresso nel corpo della motivazione di Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 17576 del 05/09/2016, pagg. 11-12, nella quale si spiega che l'unificazione del progetto divisionale può anche derivare dall'iniziativa del giudice, qualora in ciascuna massa ereditaria i coeredi abbiano quote identiche (esattamente come nel caso di specie, in cui gli eredi sono sempre e solo tutte le parti in causa, nella quota di 1/4 ciascuna) e tale modalità non determini pregiudizio ad alcuno di essi.
3 3. Per realizzare la divisione, si è proceduto a nomina di CTU (ordinanze del 15.07.2021 e 05.09.2021, con relazione depositata il 20.01.2022), al quale è stato anche dato mandato (visto che le parti non contestavano di procedere a divisione) di procedere al reperimento della documentazione necessaria eventualmente mancante. Egli è stato successivamente due volte destinatario di richiami e/o di mandati integrativi (cfr. ordinanza del 14.05.2022 con successivo deposito del 14.09.2022; ordinanza del 31.10.2024 con successivo deposito del 22.12.2024). L'apporto del consulente, la cui approfondita consulenza appare caratterizzata da completezza, coerenza metodologica, ed assenza di vizi logici, costituisce per il giudice adeguato ausilio alla decisione.
3.1. Si procede sommariamente ad una ricognizione dell'attività del consulente sulla divisione.
3.1.1. Anzitutto il consulente ha provveduto ad adeguata ricognizione del compendio immobiliare (quesito n.1, pp. 6-13), individuato in n. 14 immobili, di cui: nn.
1-2 fabbricati;
nn.
3-10 fondi rustici in Caltanissetta, insieme a due fabbricati rurali;
nn. 11-14 fondi rustici in MM;
con la precisazione, già risultante dalla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice, che il n. 11 sarebbe stato escluso dalla massa, in quanto già sede stradale oggetto di espropriazione per pubblica utilità, di cui era solo mancata la volturazione (con valutazione che si condivide). Pertanto, per semplicità e completezza, anche ai fini del riporto dei dati dei singoli immobili, si trascrive analiticamente il compendio immobiliare per come indicato in consulenza (con evidenziazione in neretto del n. 11, che deve considerarsi escluso dal riparto):
“ IMMOBILE n. 1: locale deposito sito in MM, via di Campagna nn.1-3: fabbricato distinto in catasto foglio n. 5 particella n. 5ll, sub l, adibito a locale deposito categoria C/2 classe 2 consistenza mq. 62 – Superficie catastale mq 81 rendita € 80,05 […];
IMMOBILE n. 2: fabbricato sito in MM, via di Campagna n.7 distinto in catasto foglio n. 5, Particella n. 511 sub 2, adibito ad abitazione categoria A/3 classe 2, consistenza vani 10, Superficie catastale mq 213, escluse aree scoperte mq 207, rendita €. 271,14 […];
IMMOBILE n. 3: Fondo rustico in agro Caltanissetta c.da Marcatobianco distinto in catasto nel foglio n. 290 particella n. 9 – Porz. AA qualità Uliveto, Classe 2 – Superficie ha 00, are 64, ca 00; Reddito Dominicale euro 36,36, Agrario euro 23,14 - Porz. AB qualità Chiusa, Classe 3 – Superficie ha 00, are 05, ca 70 ; Reddito Dominicale euro 1,77, Agrario euro 1,03 […];
IMMOBILE n. 4: Fondo rustico in agro Caltanissetta c.da Marcatobianco distinto in catasto nel foglio n. 290 particella n. 88 - Porz. AA qualità Uliveto, Classe 2 – Superficie ha 00, are 10, ca 00; Reddito Dominicale euro 5,68, Agrario euro 3,62 - Porz. AB qualità Seminativo, Classe 3 – Superficie ha 00, are 07, ca 80 ; Reddito Dominicale euro 2,42, Agrario euro 1,01 […];
IMMOBILE n. 5: Fondo rustico in agro Caltanissetta c.da Marcatobianco distinto in catasto nel foglio n. 290 particella n. 91- Porz. AA qualità Uliveto, Classe 2 – Superficie ha 00, are 08, ca 00; Reddito Dominicale euro 4,54, Agrario euro 2,89 - Porz. AB qualità Seminativo, Classe 3 – Superficie ha 00, are 20, ca 30 ; Reddito Dominicale euro 6,26, Agrario euro 2,61 […];
IMMOBILE n. 6: Fondo rustico in agro Caltanissetta c.da Marcatobianco distinto in catasto nel foglio n. 290 particella n. 92 - Porz. qualità Uliveto, Classe 2 – Superficie ha 00, are 06, ca 30; Reddito Dominicale euro 3,58, Agrario euro 2,28 […];
IMMOBILE n. 7: Fondo rustico in agro Caltanissetta c.da Marcatobianco distinto in catasto nel foglio n. 290 particella n.219 - Porz. qualità Seminativo, Classe 4 – Superficie ha 1, are 29, ca 80; Reddito Dominicale euro 18,72, Agrario euro 4,99 […];
4 IMMOBILE 8 – Fondo rustico in agro di Caltanissetta c.da Marcatobianco, distinto in catasto al foglio 290, p.lla 104 - Porz. AA qualità Uliveto, Classe 2 – Superficie ha 00, are 21, ca 08; Reddito Dominicale euro 11,98, Agrario euro 7,62 - Porz. AB qualità Mandorleto, Classe 2 – Superficie ha 00, are 02, ca 92 ; Reddito Dominicale euro 2,26, Agrario euro 1,13 […];
IMMOBILE 9 – Fabbricato rurale diruto in agro di Caltanissetta c.da Marcatobianco, distinto in catasto al foglio 290, p.lla 8 sub 3, Fabbricato Diruto – Superficie ha 00, are 00, ca 00 – Annotazioni: immobile con diritto allo abbeveratoio num. 6 del foglio 290 dichiarato in dipendenza della segnalazione di incoerenza prot. n. 126348 del 2008 a seguito di pubblicazione fabbricati ex rurali ai sensi del comma 36 art. 2 ex D.L. 262 del 2066 […];
IMMOBILE 10 – Fabbricato rurale diruto in agro di Caltanissetta c.da Marcatobianco, distinto in catasto al foglio 290, p.lla 8, sub 13, Fabbricato – Superficie ha 00, are 00, ca 00 CP_5
[…];
IMMOBILE 11 – Fondo rustico in agro di MM, oggi sede stradale già espropriata e non volturata catastalmente, distinto in catasto al foglio 4, p.lla 459, qualità Seminativo, Classe 2 – Superficie ha 00, are 03, ca 50; Reddito Dominicale euro 1,54, Agrario euro 0,54[…];
IMMOBILE 12 – Fondo rustico in agro di MM c/da Cozzo Cicero, distinto in catasto al foglio 4, p.lla 461, qualità Seminativo, Classe 2 – Superficie ha 00, are 32, ca 90; Reddito Dominicale euro 14,44, Agrario euro 5,10 […];
IMMOBILE 13 – Fondo rustico in agro di MM c/da Lago Montagna, distinto in catasto al foglio 19, p.lla 62, qualità Seminativo, Classe 2 – Superficie ha 00, are 32, ca 10; Reddito Dominicale euro 14,09, Agrario euro 4,97 […];
IMMOBILE 14 – Fondo rustico in agro di MM c/da Lago Montagna, distinto in catasto al foglio 19, p.lla 120, qualità Seminativo, Classe 4 – Superficie ha 00, are 30, ca 70; Reddito Dominicale euro 4,76, Agrario euro 1,27 […];”
3.1.2. Poi (quesito n. 2, pp. 13-21) ne ha effettuato descrizione, verificato la corrispondenza con la documentazione in atti e con le risultanze catastali (essendo risultate delle difformità catastali nel fabbricato n.2), ed altresì individuato i beni mobili interni ai fabbricati (in particolare, tutti all'interno del fabbricato n. 2).
3.1.3. Ha inoltre (quesiti nn. 3-4, pp. 21-38) spiegato l'indivisibilità degli immobili, per ragioni urbanistiche, nonché di comodità strutturale (spec. per il fabbricato n. 2), ed ha provveduto alle relative analitiche stime, spiegandone il metodo, ed ha pure provveduto (per quanto possibile) ad una difficoltosa stima del compendio mobiliare (€ 720,00 tenendo però anche conto del fatto che molti cespiti sono risultati di valore indeterminabile), individuando come “più probabile prezzo di mercato la cifra approssimata di € 140.779,50”. Si riporta, sempre per semplicità e completezza, l'elenco del compendio mobiliare come da consulenza.
5 6 3.1.4. Tale cifra di € 140.779,50 è stata però sostanzialmente e condivisibilmente dimezzata a seguito dell'accoglimento delle osservazioni delle parti, in relazione all'effettivo livello qualitativo dei beni, che suggeriva una stima ai valori minimi, con la conseguenza che, in risposta alle osservazioni (pp.
1-17 delle valutazioni delle osservazioni delle parti), il valore complessivo è stato ribassato ad € 77.937,56.
7 3.1.5. A seguito del richiamo del 14.05.2022, occasionato dalla necessità di indagare meglio degli emersi fenomeni di abusivismo edilizio sul fabbricato n.2, con deposito del 14.09.2022 si provvedeva all'evidenziazione analitica delle problematiche edilizie sullo stesso, alla stima dei costi da impiegare per la sanatoria (€ 8.492,74), con conseguente riduzione del valore del suddetto fabbricato da € 43.937,40 ad € 35.444,66; ciò che ha determinato una nuova valutazione del compendio (stavolta,
dei mobili) in € 60.544,72. Pt_2
3.1.6. Ancora (quesito n. 5, pp. 38-40), ha attestato la regolarità urbanistica e la commerciabilità degli immobili (salvo quanto poi si evidenzierà nel primo richiamo, come da superiore par. 3.1.5.).
3.1.7. Nella consulenza di primo richiamo ha allora poi provveduto alla stesura di un progetto divisionale per gli immobili, sulla base del riferimento centrale al valore della singola quota (ossia € 15.316,18, quale 1/4 di € 60.544,72), distinguendo i seguenti quattro lotti, da assegnare tramite sorteggio (e che si riportano per comodità operativa):
“LOTTO N.
1 - EREDE N. 1
Primo piano Immobile n° 2 - fabbricato sito in MM, via di Campagna n.7 distinto in catasto foglio n. 5, Particella n. 511 sub 2 + ½ parti comuni (sottotetto, terrazza, scale, cucino piano terra) Totale quota € 17.722,33;
LOTTO N.
2 - EREDE N. 2
Secondo piano Immobile n° 2 - fabbricato sito in MM, via di Campagna n.7 distinto in catasto foglio n. 5, Particella n. 511 sub 2 + ½ parti comuni (sottotetto, terrazza, cucino piano terra, scale) Totale quota € 17.722,33;
LOTTO N.
3 - EREDE N. 3
Immobile n°1 locale deposito sito in MM, via di Campagna nn.1-3: fabbricato distinto in catasto foglio n. 5 particella n. 5ll, sub l, categoria C/2, con ingressi su Via di Campagna e Via Luigi Rizzo. Totale quota €. 14.570,00 + una corrispondente somma di danaro di €. 566,18 (conguaglio) da dividere tra i coeredi n. 1 e n.2;
LOTTO N.
4 - EREDE N. 4
Immobili (terreni) di cui ai nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ricadenti nel territorio del Comune d Caltanissetta e n. 11, 12, 13 e 14 ricadenti nel territorio del Comune di MM - Totale quota €. 10.530,86 + una corrispondente somma di danaro di €. 4.785,32 (conguaglio) da dividere tra i coeredi n.1 e n.2.”
3.1.8. Sempre nella stessa, ha sommariamente affermato (dato anche il valore ridotto ed il livello qualitativo mediocre) che andrebbe diviso e sorteggiato anche il compendio mobiliare.
3.1.9. Infine, dopo il richiamo del 31.10.2024, con successivo deposito del 22.12.2024, a seguito delle operazioni di sanatoria operate dalle parti sul fabbricato n. 2, il CTU ne ha affermato la piena regolarità tecnica, anche ai fini della divisibilità secondo quanto prescritto dalle rigorose statuizioni di Cass. Civ. SSUU 25021/2019 (che, volendo sintetizzare, non ammette la divisibilità, anche giudiziale, degli immobili in tutto o in parte abusivi o non conformi).
3.2.1 Al riguardo, si ritiene di accogliere il progetto divisionale formulato dal CTU. Esso, infatti, sebbene sia caratterizzato per una disomogeneità qualitativa nella formazione dei lotti (in quanto è vero che si è creato un lotto unico n. 4 di soli fondi rustici, un lotto unico n. 3 di solo box, ed una suddistinzione tra i due piani dell'appartamento per i lotti nn.1-2), si rileva che tale disomogeneità è
8 inevitabile, in ragione della composizione eterogenea degli immobili in gioco, nonché dell'ampio numero (4) di condividenti di cui tener conto. Peraltro, appare intrinsecamente razionale, in quanto obiettivamente gioca su un elemento di semplicità e certezza proprio nella sua distinzione qualitativa (rispetto alla soluzione prospettata dalle parti di distribuire tra i lotti 3 e 4 parte dei fondi rustici e smezzare i box), nonché sulla (con ogni probabilità) migliore composizione possibile delle oscillazioni dei valori in gioco rispetto alla quota astratta spettante a ciascuno (sul punto, il maggior conguaglio dovuto, ossia quello che i lotti nn.
1-2 devono al n. 4, di € 4.785,32, va appunto diviso per due, per cui obiettivamente non si configura come un così alto sacrificio economico per le parti che lo devono), e comunque ogni altra soluzione appare di più problematica attuazione.
3.2.2. Quanto all'attribuzione dei lotti, non essendosi raggiunto tra le parti un accordo, dovrà trovare applicazione il criterio di cui all'art. 729 c.c., per cui l'assegnazione di porzioni eguali va fatta mediante estrazione a sorte, dal momento che tale modalità sottrae l'assegnazione alla discrezionalità del decidente, rendendola immune da contestazioni, affidandola ad un criterio in cui tutte le parti sono sullo stesso piano rispetto al mero caso. Ma alle materiali operazioni di sorteggio potrà però procedersi soltanto una volta che la sentenza sia passata in giudicato, in conformità con quanto si trae dall'art. 791 ultimo comma c.p.c., mediante apposita istanza ad opera della parte più diligente. Ciò che è altresì coerente con una visione globale e complessiva dell'esito del giudizio, in quanto non avrebbe senso procedere ad un sorteggio di quote finché ancora il sostrato della loro formazione sia non irrevocabilmente consolidato.
3.3. Quanto ai beni mobili, avendo sostanzialmente il CTU effettuato una stima parziale all'impronta degli stessi in € 720,00 €, e non essendo riuscito a stimarne il resto, ritiene questo giudice, in ragione di una considerazione equitativa dei presumibile valore dei cespiti non stimati (che costituiscono più di un terzo del totale, e sono costituiti da beni di caratteristiche eterogenee), di valutarli complessivamente in € 1.100,00 (dunque attribuendo al non stimato un valore forfettario di € 380,00). Inoltre, ritenuto sia arbitrario operare una suddivisione in lotti di tali beni, e d'altronde apparendo anche antieconomico procedere ad operazioni di vendita del compendio mobiliare, in ragione delle lunghezze procedurali che ciò comporta e dei costi delle operazioni stesse rispetto al presumibile valore di realizzo dei beni (considerato anche il livello qualitativo mediocre), ritiene l'opportunità che essi siano attribuiti in blocco ad una delle parti. In particolare, ritiene dunque l'opportunità di formare un lotto unico mobiliare (di valore stimato € 1.100,00), da estrarre esso stesso a sorteggio, con obbligo per la parte che ne sarà attributaria di corrispondere a ciascuna delle altre l'importo di € 275,00 (quale conguaglio pari ad 1/4 del valore stimato), e rimando alle altre considerazioni sopra svolte al par.
3.2.2. quanto a sorteggio e relative modalità e tempi.
4.1.1. Quanto alla domanda, rivolta dagli attori alla convenuta, di pagamento di somme in ragione del godimento esclusivo di alcuni cespiti, come già da ordinanza del 15.07.2021, si rileva che essi, in relazione ai fondi caduti in successione, non hanno formulato alcuna istanza di prova diretta a dimostrarne il possesso esclusivo da parte della convenuta. La quale, a sua volta, ha sin dalla comparsa di risposta contestato la circostanza, in quanto ha affermato di aver solo provveduto ad ordinarissimi interventi di manutenzione dei detti terreni (essenzialmente anche al fine di impedirne l'occupazione ad opera di terzi). Per cui, data la contestazione, ed in mancanza di prova, il cui onere spetta a chi ha formulato la domanda ex art. 2697 c.c., sul punto nulla sarà dovuto.
4.1.2. Così come, melius in re perpensa rispetto all'ordinanza del 15.07.2021, non essendovi stata prova di una occupazione esclusiva né di una qualunque formale gestione, si ritiene non sussistano i presupposti per obbligare parte convenuta a presentare un qualunque rendiconto ex artt. 263 e ss.
9 c.p.c. (cfr. ad es. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 12463 del 10/11/1999 (Rv. 531001 - 01); Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 17283 del 23/07/2010 (Rv. 614140 - 01)).
4.2.1. Invece, parte convenuta non ha mai invece specificamente contestato di avere posseduto in via esclusiva uno dei garage caduti in successione (essendosi sempre invece riferita alla porzione di appartamento, su cui però sia le deduzioni delle parti, sia la carenza di mezzi istruttori offerti da parte attrice ne hanno reso impossibile ogni delineazione). Pertanto, determinando, dall'apertura della successione, vulnus all'eguale ius possidendi proprio degli altri coeredi. E senza che abbia alcun pregio giuridico la difesa di parte convenuta che pretenderebbe una qualche compensazione con analoghe somme che gli attori dovrebbero a lei per il godimento delle altre parti del compendio immobiliare (per la considerazione elementare per cui gli attori non si sono mai riservati godimento esclusivo su alcuno di essi).
4.2.2. Pertanto, in ragione di ciò, sarà dovuta al complesso degli attori una somma corrispondente a tale indebito sacrificio patito, la cui stima è stata rimessa al CTU al quesito n. 6 del mandato (cfr. la consulenza alle pp. da 40 a 45). Questi, ha condivisibilmente stimato, sulla base del canone locativo, il valore del godimento del suddetto immobile dalla data di apertura della successione di CP_4
(07.08.2015) fino al sopralluogo effettuato (08.10.2021, in cui si constatava “che il locale
[...] deposito/Box, individuato con la lettera “A” nella planimetria sotto riportata, era sgombro e inutilizzato dalla convenuta”, e d'altronde essendo stato comunicato dalla convenuta che il locale era stato liberato e posto a disposizione da fine settembre 2021) in € 2.983,90. Con la conseguenza che saranno dalla stessa dovuti solidalmente agli attori i 3/4 di tale importo, ossia € 2.237,93. A tale somma non dovranno aggiungersi interessi né rivalutazione, in quanto non oggetto di specifica domanda.
5. Nulla andrà statuito sull'impropria “domanda” di pagamento di un importo pari del contributo unificato ex art. 8 comma 4-bis del D. Lgs. 28/2010 (nella versione applicabile ratione temporis), anzitutto perché tale statuizione non corrisponde ad un interesse della parte, in quanto semmai si tratta di statuizione da disporsi d'ufficio dal giudice in favore (non della parte ma) “all'entrata del bilancio dello Stato”, e dunque non può essere oggetto di una domanda di parte in senso proprio. In ogni caso, nel merito, non ci sono i presupposti per la detta pronuncia, in quanto essa può aversi solo avverso
“la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo […]”, mentre nel caso di specie la parte convenuta (per stessa affermazione di parte attrice in citazione, ma cfr. anche all. 13 alla stessa, ed all. 14 alla comparsa di risposta, recante il verbale) ha partecipato alla mediazione ed ha anche interloquito sulle ragioni per le quali ha ritenuto di non condividere alcuni profili per procedervi (in particolare, sul sorteggio, o su una diversa configurazione dei lotti), e dunque avendo affermato non esservi le condizioni per andare avanti. Non essendo convincente l'equiparazione proposta dagli attori (e sostenuta da parte della giurisprudenza di merito) tra la mancata partecipazione, ed una determinazione contraria allo svolgimento concreto di una mediazione tra le parti. Non può essere infatti equiparata alla mancanza di fairness verso l'istituto (che si ha nella mancata comparizione) l'ipotesi in cui semplicemente anche solo si manifesti in quella sede la volontà di non procedere alla mediazione, ritenendo non sussistenti i presupposti per procedervi (qui peraltro essendosi anche avute, invece, delle precise argomentazioni, per cui, anche fosse, nel caso di specie, comunque, vi è stata una motivata, seppur sinteticamente, interlocuzione).
6. Le spese per le operazioni di sanatoria in corso di causa dell'immobile n. 2 sono state già regolate tra tutte le parti, e dunque nulla si avrà a statuire sulle stesse.
10 7.1. Quanto alle spese di giudizio, si ritiene di dovere operare una compensazione tra le parti dei compensi in ordine alla divisione, in quanto, sin dagli atti introduttivi, anche parte convenuta ha convergentemente chiesto la stessa, e dunque (quantomeno ex C. Cost. 77/2018) devono ritenersi dei presupposti di corretta equità per tale statuizione. Le spese vive vanno invece poste a carico di parte convenuta solo per la metà, in quanto la stessa ha pure beneficiato delle medesime, mentre invece rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate le rispettive spese di mediazione.
7.2. Si ha invece soccombenza di parte convenuta in ordine alla condanna alla corresponsione di somme per il godimento esclusivo.
7.3. Per cui, in definitiva, si avrà una pronuncia complessiva di soccombenza (con i correttivi sopra spiegati), ma con riferimento ad un decisum parametrato al valore solo di quest'ultimo profilo, e che comunque però tenga conto dell'obiettiva lunghezza e media complessità di tutta la causa.
7.4. Per i costi della CTU (per come liquidati nei decreti del 19.03.2022, 18.12.2023 e 15.03.2025), di base andrebbero ripartiti a metà tra il complesso degli attori e la parte convenuta, ma bisogna tenere conto che la consulenza, oltre ai profili comuni di divisione, ha riguardato anche il quesito n. 6 correlato alla domanda di indennità (su cui parte convenuta è stata soccombente): pertanto si ritiene equa una ripartizione al 60 % a carico della convenuta ed al 40 % a carico del complesso degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento iscritto al R.G.C.C. n. 2369/2018, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
1) DICHIARA lo scioglimento della comunione ereditaria instauratasi tra le parti a seguito delle successioni di e;
Persona_1 Controparte_4
2) DISPONE l'attribuzione: a) a seguito di sorteggio (da disporsi a seguito di istanza della parte più diligente, proposta dopo il passaggio in giudicato della sentenza), a ciascuno dei quattro coeredi in causa, in relazione al compendio immobiliare di cui al par.
3.1.1. della parte motiva (con la relativa precisazione di esclusione dell'immobile n. 11), di uno dei n. 4 lotti immobiliari indicati al par.
3.1.7. della parte motiva, comprensivo delle corrispondenti previsioni sui conguagli in favore degli altri coeredi ivi indicati;
b) al coerede che se lo aggiudicherà tramite sorteggio (da disporsi a seguito di istanza della parte più diligente, proposta dopo il passaggio in giudicato della sentenza), del lotto unico mobiliare indicato al par.
3.1.3. della parte motiva, comprensivo delle precisazioni sul valore di stima e delle corrispondenti previsioni sui conguagli in favore degli altri coeredi, come indicati al par.
3.3. della parte motiva;
3) CONDANNA la parte convenuta ( ) al pagamento in favore del complesso CP_3 delle parti attrici ( , e ) Parte_1 CP_1 Controparte_2 di un'indennità di occupazione, per come spiegato in parte motiva, di importo pari complessivamente ad € 2.237,93;
4) CONDANNA parte convenuta ( ) al pagamento in favore delle parti attrici CP_6
( e ), delle spese Parte_1 CP_1 Controparte_2 processuali, che si liquidano (alla luce di quanto spiegato in parte motiva) in € 408,95 per esborsi ed € 2.552,00 per compensi (procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale,
11 scaglione da € 1.100,00 ad € 5.200,00, tutte e quattro le fasi, valori medi), oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, ove dovute;
5) RIPARTISCE le spese di CTU (come liquidate nei decreti del 19.03.2022, 18.12.2023 e 15.03.2025) rispettivamente al 60% a carico della parte convenuta, ed al 40% a carico del complesso delle parti attrici;
6) ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio di provvedere alla trascrizione della presente sentenza ed alle conseguenti formalità pubblicitarie;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 13.06.2025
Il Giudice Dario Albergo
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