CA
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 11/11/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 271/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Seconda civile – composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente rel.
2) Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
3) Dott. Giovanni Surdo - Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 271/2024 del Ruolo Generale, promossa da
(p. iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Camilla Fanelli e Antonio Stefano
Palazzo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Taranto, Via Crispi n° 1
APPELLANTE contro
(c.f.: ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._1
Avv.ti Maurizio Salerno e Felice Angelo Grassi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Brindisi al Vico de Moricino n° 3 ed in Mesagne (BR) alla Corte Trieste n°
15
APPELLATO
e
(c.f.: ), in qualità di titolare della ditta PY CP_2 C.F._2
AR, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Celeste, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Fasano (BR) alla via Forcella n° 15
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
nonché contro
(c.f. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Zaccardo, presso il cui studio
è elettivamente domiciliata in Brescia alla Via San Bartolomeo n° 11
APPELLATA
CONCLUSIONI Sulle note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.09.2025 depositate nei termini concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*******
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. previo esperimento del Controparte_1 procedimento di a.t.p. ex art. 696 bis c.p.c., chiedeva di accertare e dichiarare la non conformità al contratto di vendita dell'autocarro tg. FC 000 SK, Controparte_4 acquistato presso la e, per l'effetto, condannare quest'ultima al Parte_1 ripristino senza spese della conformità del bene mediante riparazione o, in subordine, alla sostituzione dell'autovettura con altra di medesima marca e modello, al risarcimento del danni subiti per indisponibilità del veicolo, a ripetere la somma di € 2.096,10 per le competenze del C.T.U. nella procedura di a.t.p.
Regolarmente costituitasi in giudizio, la chiedeva, Parte_1 preliminarmente, di estendere il contraddittorio anche nei confronti di CP_3
– società importatrice esclusiva per l'Europa degli autoveicoli
[...] CP_4
– e di , officina convenzionata che aveva eseguito le Controparte_5 riparazioni sull'autocarro oggetto di compravendita;
nel merito, chiedeva il rigetto delle avverse pretese, rappresentando l'intervenuto decorso del termine previsto per l'attivazione della garanzia legale nonché il mancato rispetto, da parte del , delle CP_1 prescrizioni del programma di manutenzione periodico dell'autocarro previsto dalla casa costruttrice e riportato nel libretto di uso e manutenzione in dotazione all'automezzo.
Costituitesi in giudizio, anche e PY AR sollevavano Controparte_3 eccezioni di prescrizione e decadenza dell'azione ed estinzione da ogni garanzia contrattuale chiedendo, per l'effetto, il rigetto della domanda attorea.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 4196/2024, emessa il 13.02.2024, il Tribunale di Brindisi così statuiva:
“Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del Dott. Antonio
DI definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Controparte_1 con ricorso in data 10.07.2019, nei confronti della in Controparte_6 persona del suo legale rappresentante pro tempore, , nonché sulla chiamata CP_7 in garanzia, da parte di detta società nei confronti della CP_4 CP_3
in persona del suo legale rappresentante pro- tempore
[...] CP_8
e della ditta HAPPY CAR, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore CP_2
, così provvede:
[...] 1) Preliminarmente, in rito, dichiara improcedibile il ricorso per intervenuta prescrizione
e decadenza ex art. 1495 co. 1 e 3 c.c. e ex art. 132, co. IV Codice del Consumo e per avere il ricorrente non osservato, in maniera diligente, le disposizioni in tema di garanzia contrattualmente pattuite.
2) Rigetta ogni altra domanda.
3) Compensa, per intero, tra le parti le spese del presente giudizio.”
Il Tribunale riteneva che il ricorrente avesse inutilmente fatto decorrere il termine di 26 mesi previsto dall'art. 132 co. 4 d.lgs. 206/2005, c.d. Codice del consumo, per denunciare al venditore il difetto di conformità e far valere dunque la relativa garanzia legale;
detto termine, infatti, decorreva dalla data di immatricolazione dell'autoveicolo, risalente al 09.02.2016 con relativa scadenza alla data del 09.04.2018.
Affermava, inoltre, il Tribunale che, anche a voler ritenere che il ricorrente avesse agito sulla base delle norme che il codice civile riserva al contratto di compravendita, era maturata la prescrizione ai sensi dell'art. 1495 co. 1 e 3 c.c., essendo inutilmente decorsi i termini ivi previsti.
Precisava, altresì, il primo giudice che l'azione proposta dal ricorrente risultava prescritta anche nel caso in cui si volesse far decorrere il relativo termine dal momento della consegna dell'autoveicolo, intervenuta in data 23.03.2016; difatti, risultava documentalmente che il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. era stato depositato solo in data
04.09.2018, mentre l'unico precedente atto scritto era rappresentato dalla missiva dell'avv. Maurizio Salerno datata 04.07.2018 e spedita in data 09.07.2018, dovendosi pertanto ritenere anche in tal caso spirati i termini per la proposizione dell'azione volta a far valere la garanzia per i vizi del bene oggetto del contratto di compravendita.
Avverso l'ordinanza proponeva appello con atto del 12.03.2024 Parte_1 limitatamente alla disposta compensazione delle spese di lite.
Ritualmente costituitosi in giudizio, contestava l'ex adverso dedotto Controparte_1 ed eccepito, concludendo per il rigetto dell'appello.
Con comparsa depositata in data 14.06.2024 si costituiva , in qualità di CP_2 titolare della ditta PY AR, chiedendo il rigetto dell'appello e contestualmente proponendo appello incidentale, censurando la statuizione della decisione di primo grado di compensazione delle spese processuali.
Con comparsa depositata in data 16.09.2024 si costituiva Controparte_3 concludendo per il rigetto di qualsivoglia pretesa avanzata nei confronti di essa appellata. Sulle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 16.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo d'appello la lamenta l'illegittimità della Parte_1 compensazione delle spese legali disposta con l'ordinanza impugnata.
In particolare, l'appellante evidenzia la contraddittorietà e l'illogicità della decisione del primo giudice nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite nonostante la riconosciuta soccombenza, anche nel merito, della controparte, in violazione dei principi e canoni di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.
Nello specifico, sottolinea l'appellante che il Tribunale non solo ha ritenuto prescritto il diritto di di far valere la garanzia per i vizi dell'automezzo acquistato Controparte_1
– e ciò sia in base alla disciplina consumeristica sia in base alla disciplina generale prevista dal codice civile – ma ha anche riconosciuto l'infondatezza nel merito delle pretese di parte ricorrente, sottolineando la colpa del nel non essersi attenuto CP_1 alle prescrizioni del produttore in relazione alla corretta manutenzione del veicolo. Il giudice di prime cure ha illogicamente proceduto alla compensazione delle spese di lite, nonostante la riconosciuta esclusiva responsabilità del ricorrente nella causazione del danno;
si tratterebbe, secondo l'appellante, di una mera motivazione apparente, nella parte in cui il Tribunale si è limitato a giustificare la compensazione delle spese sulla base della generica peculiarità delle questioni trattate, nonché tenendo conto degli interessi coinvolti e della assenza di recente consolidata giurisprudenza in relazione all'art. 132 co. 4 d.lgs. 206/2005.
Nessuna delle predette ipotesi, peraltro, rientrerebbe nei casi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o, infine, nelle analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, dopo l'intervento della Corte costituzionale, legittimano la compensazione delle spese legali.
2. Con l'appello incidentale proposto, censura la decisione di primo grado CP_2 nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti, in difetto dei requisiti previsti dalla legge. Posto che la domanda di garanzia era rimasta assorbita a seguito del rigetto della domanda principale, chiede la condanna del chiamante o del soccombente al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.
3. L'appello proposto dalla è fondato. Parte_1
Il primo giudice, pur avendo in toto disatteso la domanda proposta da , Controparte_1 ha così motivato la statuizione impugnata: «Tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate, degli interessi coinvolti e dell'assenza di recente consolidata giurisprudenza in ordine alla normativa richiamata (Codice del consumatore), le spese del presente giudizio possono essere, interamente, compensate tra le parti».
Va rammentato che, a mente dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., «Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero». La Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del
2018, ha dichiarato l'illegittimità dell'anzidetta disposizione nella parte in cui non prevede che le spese del giudizio possano essere compensate tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle espressamente previste dalla norma.
Orbene, ritiene il Collegio che nella fattispecie in esame non ricorra alcuna delle ipotesi che consentono di derogare alla regola della soccombenza.
Posto che l'attore è del tutto soccombente, va rilevato come le questioni affrontate dal primo giudice non presentino alcun profilo di novità, trattandosi di un ordinario giudizio risarcitorio in materia disciplinata dal codice del consumo, né è dato registrare su tali questioni un mutamento della giurisprudenza. Il , del resto, costituendosi nel CP_1 presente giudizio, si è limitato a dedurre circostanze attinenti al merito della vicenda, già affrontate e definitivamente risolte dal Tribunale, non avendo egli proposto appello incidentale.
Non ricorrono neppure, nella specie, le altre “analoghe” gravi ed eccezionali ragioni introdotte nell'art. 92, secondo comma, c.p.c. a seguito dell'intervento “additivo” della
Corte costituzionale (sent. n. 77 del 2018). Tali ragioni possono essere individuate in analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'articolo 92, secondo comma, c.p.c. (cfr. Cass. n.
4696/2019).
Le ragioni di compensazione indicate dal primo giudice (peculiarità delle questioni trattate e degli interessi coinvolti) si risolvono, invece, in una formula generica, si presentano sganciate da specifiche circostanze o aspetti della controversia (cfr. Cass. n.
24178/2022) e non possono, dunque, integrare gravi ed eccezionali ragioni idonee a derogare al principio di soccombenza e, quindi, al diritto della parte vittoriosa ad ottenere il rimborso delle spese del giudizio.
4. Sulla base delle medesime argomentazioni va accolto anche l'appello incidentale proposto da , terzo chiamato in causa. Le spese del giudizio di primo grado CP_2 vanno poste a carico del , parte soccombente che ha determinato la chiamata CP_1 in causa del terzo (cfr. Cass. n. 2492/2016).
5. In conclusione, in accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale,
va condannato al pagamento delle spese del procedimento di Controparte_1 istruzione preventiva e del primo grado di giudizio in favore di e Parte_1 delle spese del primo grado di giudizio in favore di , tenuto conto del valore CP_2 della controversia compreso tra € 26.001 ed € 52.000 e degli onorari calcolati in misura prossima ai valori minimi. Non spetta l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, D.M. n.
55/2014, non avendo il difensore assistito più soggetti.
Segnatamente:
- in favore di € 2.000 per il procedimento di istruzione preventiva Parte_1 ed € 4.500 per il giudizio di primo grado, il tutto oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- in favore di : € 4.000 per il giudizio di primo grado, oltre rimborso CP_2 forfetario, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
6. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
In considerazione della posizione processuale di le spese Controparte_3 del giudizio nei riguardi della stessa sono compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto del 12.03.2024 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 [...]
e , in qualità di titolare della ditta PY AR, nonché Controparte_3 CP_2 sull'appello incidentale spiegato da quest'ultimo, avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Brindisi n. 4196/2024 del 13.02.2024, così provvede:
1) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, condanna al pagamento Controparte_1 in favore di delle spese del procedimento di istruzione preventiva Parte_1
e del primo grado di giudizio, liquidate, rispettivamente, in € 2.000 per il primo e in €
4.500 per il secondo, il tutto oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
2) accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento in favore di , in qualità di titolare della ditta PY AR, delle CP_2 spese del primo grado di giudizio, liquidate in € 4.000, oltre rimborso forfetario, IVA e
CAP come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
3) condanna al pagamento in favore di e di Controparte_1 Parte_1
, in qualità di titolare della ditta PY AR, delle spese del presente grado CP_2 di giudizio, liquidate - per ciascuno di essi - in € 2.500, oltre rimborso forfetario, IVA e
CAP come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari;
4) compensa le spese del giudizio nei riguardi di Controparte_3
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 7.10.2025.
Il Presidente est.
dott. Antonio Francesco Esposito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Seconda civile – composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente rel.
2) Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
3) Dott. Giovanni Surdo - Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 271/2024 del Ruolo Generale, promossa da
(p. iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Camilla Fanelli e Antonio Stefano
Palazzo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Taranto, Via Crispi n° 1
APPELLANTE contro
(c.f.: ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._1
Avv.ti Maurizio Salerno e Felice Angelo Grassi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Brindisi al Vico de Moricino n° 3 ed in Mesagne (BR) alla Corte Trieste n°
15
APPELLATO
e
(c.f.: ), in qualità di titolare della ditta PY CP_2 C.F._2
AR, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Celeste, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Fasano (BR) alla via Forcella n° 15
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
nonché contro
(c.f. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Zaccardo, presso il cui studio
è elettivamente domiciliata in Brescia alla Via San Bartolomeo n° 11
APPELLATA
CONCLUSIONI Sulle note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.09.2025 depositate nei termini concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*******
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. previo esperimento del Controparte_1 procedimento di a.t.p. ex art. 696 bis c.p.c., chiedeva di accertare e dichiarare la non conformità al contratto di vendita dell'autocarro tg. FC 000 SK, Controparte_4 acquistato presso la e, per l'effetto, condannare quest'ultima al Parte_1 ripristino senza spese della conformità del bene mediante riparazione o, in subordine, alla sostituzione dell'autovettura con altra di medesima marca e modello, al risarcimento del danni subiti per indisponibilità del veicolo, a ripetere la somma di € 2.096,10 per le competenze del C.T.U. nella procedura di a.t.p.
Regolarmente costituitasi in giudizio, la chiedeva, Parte_1 preliminarmente, di estendere il contraddittorio anche nei confronti di CP_3
– società importatrice esclusiva per l'Europa degli autoveicoli
[...] CP_4
– e di , officina convenzionata che aveva eseguito le Controparte_5 riparazioni sull'autocarro oggetto di compravendita;
nel merito, chiedeva il rigetto delle avverse pretese, rappresentando l'intervenuto decorso del termine previsto per l'attivazione della garanzia legale nonché il mancato rispetto, da parte del , delle CP_1 prescrizioni del programma di manutenzione periodico dell'autocarro previsto dalla casa costruttrice e riportato nel libretto di uso e manutenzione in dotazione all'automezzo.
Costituitesi in giudizio, anche e PY AR sollevavano Controparte_3 eccezioni di prescrizione e decadenza dell'azione ed estinzione da ogni garanzia contrattuale chiedendo, per l'effetto, il rigetto della domanda attorea.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 4196/2024, emessa il 13.02.2024, il Tribunale di Brindisi così statuiva:
“Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del Dott. Antonio
DI definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Controparte_1 con ricorso in data 10.07.2019, nei confronti della in Controparte_6 persona del suo legale rappresentante pro tempore, , nonché sulla chiamata CP_7 in garanzia, da parte di detta società nei confronti della CP_4 CP_3
in persona del suo legale rappresentante pro- tempore
[...] CP_8
e della ditta HAPPY CAR, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore CP_2
, così provvede:
[...] 1) Preliminarmente, in rito, dichiara improcedibile il ricorso per intervenuta prescrizione
e decadenza ex art. 1495 co. 1 e 3 c.c. e ex art. 132, co. IV Codice del Consumo e per avere il ricorrente non osservato, in maniera diligente, le disposizioni in tema di garanzia contrattualmente pattuite.
2) Rigetta ogni altra domanda.
3) Compensa, per intero, tra le parti le spese del presente giudizio.”
Il Tribunale riteneva che il ricorrente avesse inutilmente fatto decorrere il termine di 26 mesi previsto dall'art. 132 co. 4 d.lgs. 206/2005, c.d. Codice del consumo, per denunciare al venditore il difetto di conformità e far valere dunque la relativa garanzia legale;
detto termine, infatti, decorreva dalla data di immatricolazione dell'autoveicolo, risalente al 09.02.2016 con relativa scadenza alla data del 09.04.2018.
Affermava, inoltre, il Tribunale che, anche a voler ritenere che il ricorrente avesse agito sulla base delle norme che il codice civile riserva al contratto di compravendita, era maturata la prescrizione ai sensi dell'art. 1495 co. 1 e 3 c.c., essendo inutilmente decorsi i termini ivi previsti.
Precisava, altresì, il primo giudice che l'azione proposta dal ricorrente risultava prescritta anche nel caso in cui si volesse far decorrere il relativo termine dal momento della consegna dell'autoveicolo, intervenuta in data 23.03.2016; difatti, risultava documentalmente che il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. era stato depositato solo in data
04.09.2018, mentre l'unico precedente atto scritto era rappresentato dalla missiva dell'avv. Maurizio Salerno datata 04.07.2018 e spedita in data 09.07.2018, dovendosi pertanto ritenere anche in tal caso spirati i termini per la proposizione dell'azione volta a far valere la garanzia per i vizi del bene oggetto del contratto di compravendita.
Avverso l'ordinanza proponeva appello con atto del 12.03.2024 Parte_1 limitatamente alla disposta compensazione delle spese di lite.
Ritualmente costituitosi in giudizio, contestava l'ex adverso dedotto Controparte_1 ed eccepito, concludendo per il rigetto dell'appello.
Con comparsa depositata in data 14.06.2024 si costituiva , in qualità di CP_2 titolare della ditta PY AR, chiedendo il rigetto dell'appello e contestualmente proponendo appello incidentale, censurando la statuizione della decisione di primo grado di compensazione delle spese processuali.
Con comparsa depositata in data 16.09.2024 si costituiva Controparte_3 concludendo per il rigetto di qualsivoglia pretesa avanzata nei confronti di essa appellata. Sulle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 16.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo d'appello la lamenta l'illegittimità della Parte_1 compensazione delle spese legali disposta con l'ordinanza impugnata.
In particolare, l'appellante evidenzia la contraddittorietà e l'illogicità della decisione del primo giudice nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite nonostante la riconosciuta soccombenza, anche nel merito, della controparte, in violazione dei principi e canoni di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.
Nello specifico, sottolinea l'appellante che il Tribunale non solo ha ritenuto prescritto il diritto di di far valere la garanzia per i vizi dell'automezzo acquistato Controparte_1
– e ciò sia in base alla disciplina consumeristica sia in base alla disciplina generale prevista dal codice civile – ma ha anche riconosciuto l'infondatezza nel merito delle pretese di parte ricorrente, sottolineando la colpa del nel non essersi attenuto CP_1 alle prescrizioni del produttore in relazione alla corretta manutenzione del veicolo. Il giudice di prime cure ha illogicamente proceduto alla compensazione delle spese di lite, nonostante la riconosciuta esclusiva responsabilità del ricorrente nella causazione del danno;
si tratterebbe, secondo l'appellante, di una mera motivazione apparente, nella parte in cui il Tribunale si è limitato a giustificare la compensazione delle spese sulla base della generica peculiarità delle questioni trattate, nonché tenendo conto degli interessi coinvolti e della assenza di recente consolidata giurisprudenza in relazione all'art. 132 co. 4 d.lgs. 206/2005.
Nessuna delle predette ipotesi, peraltro, rientrerebbe nei casi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o, infine, nelle analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, dopo l'intervento della Corte costituzionale, legittimano la compensazione delle spese legali.
2. Con l'appello incidentale proposto, censura la decisione di primo grado CP_2 nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti, in difetto dei requisiti previsti dalla legge. Posto che la domanda di garanzia era rimasta assorbita a seguito del rigetto della domanda principale, chiede la condanna del chiamante o del soccombente al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.
3. L'appello proposto dalla è fondato. Parte_1
Il primo giudice, pur avendo in toto disatteso la domanda proposta da , Controparte_1 ha così motivato la statuizione impugnata: «Tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate, degli interessi coinvolti e dell'assenza di recente consolidata giurisprudenza in ordine alla normativa richiamata (Codice del consumatore), le spese del presente giudizio possono essere, interamente, compensate tra le parti».
Va rammentato che, a mente dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., «Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero». La Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del
2018, ha dichiarato l'illegittimità dell'anzidetta disposizione nella parte in cui non prevede che le spese del giudizio possano essere compensate tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle espressamente previste dalla norma.
Orbene, ritiene il Collegio che nella fattispecie in esame non ricorra alcuna delle ipotesi che consentono di derogare alla regola della soccombenza.
Posto che l'attore è del tutto soccombente, va rilevato come le questioni affrontate dal primo giudice non presentino alcun profilo di novità, trattandosi di un ordinario giudizio risarcitorio in materia disciplinata dal codice del consumo, né è dato registrare su tali questioni un mutamento della giurisprudenza. Il , del resto, costituendosi nel CP_1 presente giudizio, si è limitato a dedurre circostanze attinenti al merito della vicenda, già affrontate e definitivamente risolte dal Tribunale, non avendo egli proposto appello incidentale.
Non ricorrono neppure, nella specie, le altre “analoghe” gravi ed eccezionali ragioni introdotte nell'art. 92, secondo comma, c.p.c. a seguito dell'intervento “additivo” della
Corte costituzionale (sent. n. 77 del 2018). Tali ragioni possono essere individuate in analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'articolo 92, secondo comma, c.p.c. (cfr. Cass. n.
4696/2019).
Le ragioni di compensazione indicate dal primo giudice (peculiarità delle questioni trattate e degli interessi coinvolti) si risolvono, invece, in una formula generica, si presentano sganciate da specifiche circostanze o aspetti della controversia (cfr. Cass. n.
24178/2022) e non possono, dunque, integrare gravi ed eccezionali ragioni idonee a derogare al principio di soccombenza e, quindi, al diritto della parte vittoriosa ad ottenere il rimborso delle spese del giudizio.
4. Sulla base delle medesime argomentazioni va accolto anche l'appello incidentale proposto da , terzo chiamato in causa. Le spese del giudizio di primo grado CP_2 vanno poste a carico del , parte soccombente che ha determinato la chiamata CP_1 in causa del terzo (cfr. Cass. n. 2492/2016).
5. In conclusione, in accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale,
va condannato al pagamento delle spese del procedimento di Controparte_1 istruzione preventiva e del primo grado di giudizio in favore di e Parte_1 delle spese del primo grado di giudizio in favore di , tenuto conto del valore CP_2 della controversia compreso tra € 26.001 ed € 52.000 e degli onorari calcolati in misura prossima ai valori minimi. Non spetta l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, D.M. n.
55/2014, non avendo il difensore assistito più soggetti.
Segnatamente:
- in favore di € 2.000 per il procedimento di istruzione preventiva Parte_1 ed € 4.500 per il giudizio di primo grado, il tutto oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- in favore di : € 4.000 per il giudizio di primo grado, oltre rimborso CP_2 forfetario, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
6. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
In considerazione della posizione processuale di le spese Controparte_3 del giudizio nei riguardi della stessa sono compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto del 12.03.2024 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 [...]
e , in qualità di titolare della ditta PY AR, nonché Controparte_3 CP_2 sull'appello incidentale spiegato da quest'ultimo, avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Brindisi n. 4196/2024 del 13.02.2024, così provvede:
1) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, condanna al pagamento Controparte_1 in favore di delle spese del procedimento di istruzione preventiva Parte_1
e del primo grado di giudizio, liquidate, rispettivamente, in € 2.000 per il primo e in €
4.500 per il secondo, il tutto oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
2) accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento in favore di , in qualità di titolare della ditta PY AR, delle CP_2 spese del primo grado di giudizio, liquidate in € 4.000, oltre rimborso forfetario, IVA e
CAP come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
3) condanna al pagamento in favore di e di Controparte_1 Parte_1
, in qualità di titolare della ditta PY AR, delle spese del presente grado CP_2 di giudizio, liquidate - per ciascuno di essi - in € 2.500, oltre rimborso forfetario, IVA e
CAP come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari;
4) compensa le spese del giudizio nei riguardi di Controparte_3
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 7.10.2025.
Il Presidente est.
dott. Antonio Francesco Esposito