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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/10/2025, n. 2063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2063 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4305 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2016, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
TRA
rappresentato e difeso da sé medesimo nonché dall'avv. Parte_1
IT OS, giusta procura in calce all'atto di costituzione del difensore aggiunto, presso il quale elettivamente domicilia ricorrente
CONTRO
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dagli avv.tti CP_1
ZZ DR e LL TA, presso i quali elettivamente domicilia resistente con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11/10/2016 , premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio il 17/04/2003 in Conca dei Marini (SA) con , dalla cui CP_1 unione sono nati i figli AR (11/11/1998) e (7/3/2002) e riferendo che tra le parti, in Per_1 seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro in data 10/06/2014, era intervenuta separazione in forza di sentenza n. 1509/2015, chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Deducendo di aver incardinato altro giudizio con medesimo oggetto, da dichiararsi improcedibile per erronea interpretazione della legge sul divorzio, formulava le seguenti conclusioni:
“che, previa fissazione dell'udienza delle parti innanzi al Sig. Presidente, esperito il tentativo di conciliazione, e previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, il Tribunale adito
Voglia:
1) Pronunciare ai sensi dell'art.
3. N. 2), lett. B, L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto in data 17/4/2003 a Conca dei Marini (SA) tra il Sig. Parte_1
e la Sig.ra e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
[...] CP_1
LI AR Anno 2003 Trascriz. N. 2 p. 2 s. c come da certificazione che si deposita in uno alle altre anagrafiche rituali.;
2) Quanto ai provvedimenti interinali:
- Confermarsi la misura della contribuzione per il mantenimento per ogni figlio coabitante in euro
200,00 mensili a carico del coniuge non collocatario, fermo l'eventuale rimborso del 50% delle spese straordinarie se previamente concordate tra i coniugi;
- Disporsi, quanto al diritto di visita del minore , che lo stesso possa vedere e stare con il Per_1 padre tutte le volte che lo vorrà, senza alcun limite di tempo o orari, a semplice sua richiesta, anche con pernottamento presso il padre.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio nel caso di opposizione e con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio.”
Con comparsa del 31/01/2017 si costituiva in giudizio la quale, seppur aderendo CP_1 alla domandata pronuncia, deduceva la necessità di regolamentare specificatamente il diritto di visita padre/figlio, attesa l'alta conflittualità tra i coniugi, e aumentare l'assegno di mantenimento in favore dei ragazzi, in ragione delle accresciute esigenze e così concludeva:
“Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale, contrariis reiectis - così provvedere:
1. Pronunciare ai sensi della L. 1970 n.898 la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto in Conca dei Marini (SA) in data 17.04.2003 tra i Sig.ri e Parte_1 [...]
trascritto negli atti di matrimonio del Comune di LI AR e, conseguentemente CP_1 ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 n.1238 e successive modificazioni;
2. In ordine all'affidamento del minore , disporre l'affido condiviso dello stesso ad Per_1 entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso il domicilio materno e diritto di visita del padre nei termini e modi indicati al punto 2 della narrativa;
in ogni caso disciplinare in maniera
2 dettagliata il diritto di visita del padre, nonché i tempi di permanenza del minore presso il domicilio paterno;
3. Disporre a carico dell'Avv. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli AR, Pt_1 oggi maggiorenne, e , minorenne, tramite la corresponsione di un assegno di Per_1 mantenimento pari ad € 700,00, ovvero € 350,00 per ciascun figlio, da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre all'obbligo di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse dei figli, previamente concordate e successivamente documentate, salvo ragioni
d'urgenza;
4. Disporre a carico dell'Avv. e a favore della Sig.ra il pagamento di un Pt_1 CP_1 assegno di mantenimento nella misura di € 300,00, al fine di consentire alla stessa di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”
Comparsi i coniugi dinnanzi al Presidente, sentito anche il figlio , in ordine al diritto di Per_1 visita, venivano emanati i provvedimenti provvisori e urgenti, con cui si confermava l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della prole e si regolamentava in modo più specifico il diritto di visita.
Trattenuta la causa per la decisione parziale veniva emessa sentenza sullo status in data 30 novembre 2017 e disposta la prosecuzione dell'istruttoria, con concessione dei termini per le memorie ex art. 183 comma 6 cpc, accertamenti della Guardi di Finanza sui redditi dell'attore.
Rinviata per la precisazione delle conclusioni e sospeso il giudizio a seguito di istanza di ricusazione del Giudice precedente, la causa veniva riassunta dall'odierna resistente e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza dell'8/10/2024, con ordinanza del 19/11/2024 che concedeva i termini di cui all'art. 190 cpc, di cui solo profittava. CP_1
Sull'assegno di mantenimento in favore della prole
Va premesso che, durante il giudizio, è divenuto maggiorenne anche , pertanto, ogni Per_1 istanza e provvedimento in ordine all'affido e alla collocazione dello stesso deve ritenersi tacitamente caducato.
3 È fatto incontestato che la primogenita AR abbia raggiunto una indipendenza economica, circostanza che di per sé fa venir meno l'obbligo del mantenimento in suo favore e a carico del genitore non collocatario, stante anche la rinuncia della domanda in tal senso da parte della sig.ra la quale ha dichiarato nei propri atti l'autosufficienza economica della figlia. CP_1
Inammissibile è , invece, la domanda proposta dalla resistente in ordine all'aumento dell'assegno di mantenimento di AR a carico del padre, da considerarsi nel periodo compreso tra la data di costituzione di nell'odierno giudizio e la data di rinuncia alla medesima domanda, CP_1 atteso che la stessa ha comunque un titolo da far valere laddove volesse recuperare coattivamente le somme pregresse e atteso che il raggiungimento dell'indipendenza economica di AR fa decadere ogni diritto della stessa al mantenimento.
Resta invece, da determinare l'assegno di mantenimento nei confronti del figlio , divenuto Per_1 maggiorenne nelle more del giudizio e studente universitario, nei cui confronti il ricorrente ha l'onere di versare € 200,00 mensili, per come statuito dal Presidente del Tribunale.
Tanto premesso, essendo pacifico che non abbia ancora raggiunto una indipendenza Per_1 economica, e che lo stesso non conviva più con la madre, in quanto trasferitosi a Roma per gli studi, va riconosciuto l'obbligo per entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dello stesso.
Va evidenziato che in virtù dell'art.337 septies c.c. “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
La giurisprudenza ha ulteriormente approfondito il regime dell'obbligazione dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni secondo le regole dell'art. 148 c.c. nella nuova formulazione secondo cui “i coniugi devono adempiere l'obbligazione di cui all'articolo
147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis c.c.”: si prevede che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarne profitto, per inescusabile
4 trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
Configurandosi quest'ultima quale fatto estintivo di una obbligazione "ex lege", spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione, fornire la prova di uno "status" di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato;
ovvero che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 407/2007; 15756/2006; 8221/2006);
Ciò premesso, non sussistendo nel caso in esame contestazione alcuna in ordine alla non autosufficienza economica di , occorre soffermarsi in ordine alla misura del contributo dei Per_1 genitori al mantenimento del figlio. Sul punto soccorrono i criteri contenuti nel novellato art. 337 ter c.c., In virtù di tali norme, per determinare il mantenimento, in primo luogo va tenuto conto dell'età dei ragazzi, degli impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055). La madre, nel presente giudizio, chiede che venga corrisposto a a titolo di mantenimento la somma di Per_1 euro 500,00 (somma rideterminata in sede di comparsa conclusionali).
Considerate le argomentazioni finora esposte e alla stregua delle emergenze processuali, rilevato che in sede presidenziale il mantenimento in favore dei ragazzi, di cui uno ancora minorenne, era stato fissato nella somma di euro 400,00 complessivi,( 200,00 per ciascun ragazzo), considerata le dichiarazioni dei redditi presentate dalle parti, considerata l'indagine patrimoniale svolta nei confronti del considerato che rispetto all'ordinanza presidenziale la primogenita è divenuta Pt_1 indipendente economicamente, considerate le accresciute e sopravvenute esigenze di , Per_1 studente fuori sede e non più convivente con la madre, il Tribunale, sussistendo l'obbligo di mantenimento in capo ad entrambi i genitori ed in favore del figlio, ritiene congrua con decorrenza dalla domanda, quale contributo al mantenimento del figlio , la somma mensile di € Per_1
600,00 somma da versare direttamente allo stesso, di cui 450,00 a carico del padre e 150,00 a carico della madre. I suddetti importi, secondo le modalità sopra indicate, dovranno essere corrisposte entro e non oltre, il giorno 5 di ogni mese e rivalutati annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat.
5 Va, altresì, posto a carico delle parti l'obbligo di corrispondere le spese straordinarie nell'interesse di , che stante la differenza reddituale vanno poste nella misura dell'80% in capo al Per_1
e per la restante parte in capo a purché previamente concordate e documentate. Pt_1 CP_1
Sull'assegno divorzile
Quanto alla domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente, non appare superfluo rammentare preliminarmente che l'art. 5, comma 6, L. 898/70 statuisce che “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
La norma deve essere letta ed interpretata alla luce della giurisprudenza e, in particolare, della sentenza resa a Sezioni Unite dalla Suprema Corte n. 18287 dell'11 luglio 2018 che, con un radicale cambio di rotta, ha rivoluzionato l'interpretazione della norma in esame fino ad allora imperante.
Ed invero, se per circa trent'anni l'orientamento unanime della giurisprudenza, inaugurato con le
Sezioni Unite n. 11490 del 29 novembre 1990 e consolidatosi con le pronunce successive, ha attribuito all'assegno divorzile la funzione di consentire al coniuge - privo di mezzi e nell'impossibilità di procurarseli – di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, con una prima pronuncia risalente al 2017 (n. 11504 del 10 maggio 2017) e poi con la rivoluzionaria sentenza resa a Sezioni Unite nel 2018, il Supremo Collegio afferma la natura assistenziale e perequativa-compensativa dell'assegno divorzile, “che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà”.
Nella citata sentenza si affermano, infatti, i seguenti principi di diritto:
a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo- compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito
6 nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della I. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante,
e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Dunque, alla luce dei richiamati principi di diritto il Giudice, una volta accertata l'inadeguatezza dei mezzi e l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive da parte del coniuge richiedente, dovrà tenere conto di tutti i criteri dettati dall'art. 5 L.898/70 - quali le condizioni dei coniugi (età, stato di salute), il contributo personale ed economico fornito da ognuno di essi alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o di ciascuno, la situazione economico-reddituale di entrambi, l'inadeguatezza di mezzi propri del richiedente e dell'impossibilità a procurarseli per ragioni oggettive, valutandoli - non già alla luce del criterio del mantenimento del medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio - ma della funzione assistenziale, compensativa-perequativa e riequilibratorie dell'assegno medesimo.
Trattasi di principi recentemente confermati dalla Suprema Corte, la quale ribadisce quanto segue:
“Secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. 18287/2019 e, tra le tante successive conformi, da ultimo Cass. n. 9144/2023), la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi,
7 oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. Inoltre, il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi- ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”
(Cassazione civile sez. I, n.5148 del 27/02/2024).
Ed ancora, il Supremo Collegio precisa che “in definitiva, occorre un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno "perequativo", cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non può procurarseli per ragioni oggettive. L'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato, in particolare, a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.
8 Sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, ma tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso
l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa”. (Cass. Cassazione civile sez.
I, n. 35434 del 19/12/2023).
Per quel che concerne, in particolare, il presupposto dell'inidoneità dei mezzi e delle risorse economiche del richiedente nonché dell'impossibilità per lo stesso di procurarseli, la Cassazione in una recente pronuncia precisa, altresì, che il giudice del merito, “deve tenere conto, utilizzando i criteri di cui all'articolo 5, comma 6, della legge n. 898 del 1979, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo, sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale ma è oramai irrilevante, ai fini della determinazione dell'assegno e l'entità del reddito e/o del patrimonio dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione alle sue sostanze.” (Cass. civile sez. I, 04/05/2022, n.14160).
In altri termini, “il riconoscimento dell'assegno divorzile richiede una valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti, che tenga conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. Si è, quindi, precisato che il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo - compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente. Ciò presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale, perché, in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la
9 quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.” (Cass. Cassazione civile sez. I, 24/11/2023, n.32669).
Compiute tali doverose precisazioni e sulla scorta degli invocati principi di diritto, il Tribunale ritiene che la domanda di riconoscimento del diritto alla percezione dell'assegno divorzile avanzata dalla resistente non trovi margini di accoglimento sotto il profilo assistenziale, atteso che dall'esame della documentazione reddituale di emerge che la stessa dispone di un reddito CP_1 proprio in grado di assicurarle l'autosufficienza economica.
In conseguenza di quanto sopra, deve pertanto escludersi la componente assistenziale dell'assegno divorzile richiesto, essendo carente il presupposto dell'inidoneità dei mezzi e delle risorse economiche della richiedente nonché dell'impossibilità per la stessa di procurarseli.
Né può riconoscersi il diritto alla percezione del suddetto assegno in funzione perequativa e riequilibratrice, quale coniuge economicamente più debole, in quanto dagli atti non emerge alcuna prova sotto il profilo di rinuncia a occasioni professionali-reddituali in favore del sostegno alla professione del coniuge, o in ordine all'esclusivo contributo dato alla famiglia e alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, né può dirsi evidente la sperequazione economica tra le parti in causa, se non solo negli anni 2017 e 2018.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Attesa la parziale soccombenza delle parti, sussistono ragioni per compensare le spese dell'odierno giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla resistente, entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , un assegno di € Per_1
450,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre l'80% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate;
• Pone a carico di l'obbligo di corrispondere al figlio , Controparte_2 Per_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dello stesso, un assegno di €
150,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 20% delle spese straordinarie
10 previamente concordate e documentate;
• Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla resistente in ordine all'assegno divorzile;
• Compensa tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 01/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
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