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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/12/2025, n. 2514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2514 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 10/11/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 7098 dell'anno 2023
TRA
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. Ruggiero Parte_1
NN e dall'avv. Luigi Fiorella, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- ricorrente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabiola Leone ed Antonio Bove, giusta procura generale alle liti;
- resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 10/11/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/9/2023 il ricorrente chiedeva la condanna del Fondo di Garanzia gestito dall' al pagamento di una parte del TFR. CP_1
Deduceva a tal fine che aveva lavorato alle dipendenze della ditta con Controparte_2 sede in Barletta dal 2/11/2016 al 18/2/2020, data in cui era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo;
che al momento della cessazione del rapporto di lavoro non gli era stata pagata la busta paga di febbraio 2020, contenente il TFR e gli emolumenti finali;
che con decreto ingiuntivo n.
519/2020, notificato in data 22/9/2020, era stato ingiunto alla datrice di lavoro il pagamento della somma di € 2.050,01 oltre interessi e rivalutazione, nonché spese processuali;
che il decreto
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ingiuntivo era esecutivo;
che era stato notificato atto di precetto in data 25/2/2022 e richiesto pignoramento mobiliare in data 22/3/2022, nonché altro pignoramento mobiliare presso l'abitazione della datrice di lavoro in data 29/4/2022, entrambi con esito negativo;
che la debitrice non possedeva beni immobili;
che in data 22/9/2022 era stata presentata domanda al Fondo di garanzia gestito dall' per il pagamento del TFR, ma l' aveva rigettato la domanda;
che era stato CP_1 CP_1 presentato ricorso amministrativo, sempre con esito negativo.
Argomentava il ricorrente che vi erano tutti i presupposti per l'intervento del Fondo di garanzia e che non vi era alcun obbligo da parte sua di presentare istanza di fallimento della datrice di lavoro prima di poter richiedere il pagamento del TFR.
Costituendosi in giudizio, l' eccepiva in via preliminare la nullità del ricorso per genericità CP_1 della domanda, in quanto era stata richiesta genericamente la condanna a imprecisati “emolumenti di fine rapporto”; eccepiva inoltre l'intervenuta decadenza annuale ex art. 47 del D.P.R. 639/1970; nel merito deduceva che la domanda era inammissibile perché il ricorrente non aveva provato la non assoggettabilità del datore di lavoro a fallimento, considerato che la ditta aveva occupato oltre 3 dipendenti e che dunque aveva presuntivamente debiti superiori ad € 30.000,00
***
Devono essere rigettate le eccezioni preliminari sollevate dall' . CP_1
Per quanto attiene all'eccezione di nullità del ricorso, essa è infondata in quanto dalla lettura complessiva dell'atto si evince che oggetto della domanda è il pagamento del TFR a carico del
Fondo di garanzia;
il fatto che il titolo esecutivo sia rappresentato da un decreto ingiuntivo relativo ad una busta paga contenente non solo il TFR ma anche altri emolumenti attiene al merito della controversia e non impedisce la decisione della causa nel merito, così come il fatto che la parte ricorrente parli nelle conclusioni di emolumenti di fine rapporto di lavoro non impedisce a questo giudice di vagliare la fondatezza della domanda del lavoratore in considerazione degli emolumenti coperti dal Fondo di garanzia.
Anche l'eccezione di decadenza è infondata e dev'essere rigettata.
L'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 così stabilisce: “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta,
a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di scadenza del termine CP_1 stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
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Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute”.
L'art. 38 del D.L. n. 98/2011, convertito nella l. n. 111/2011, ha, tra l'altro, aggiunto un nuovo comma all'art. 47 citato, prevedendo che le decadenze in questione si applichino anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito e che in tal caso il termine di decadenza decorra dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.
In materia di decadenza, la Corte di Cass. Sez. Lav., con la pronuncia n. 7527/2010 ha affermato il seguente principio: “in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali , l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l.
n. 384 del 1992 del convertito, con modificazioni, nella legge n. 438 del 1992), dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge n. 88 del 1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Tale disposizione - per configurarsi quale norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica - deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo o la decisione sul ricorso siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto”; cfr, altresì, Cass. Sez. Lav. n. 8926/2011, così massimata: “in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, la proposizione, in epoca posteriore alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale (nella specie, la rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto) è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione posto che l'istituto mira a tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci, che verrebbe vanificata ove la mera riproposizione della domanda determinasse il venire meno degli effetti decadenziali già verificatisi”).
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Nel caso di specie deve trovare applicazione l'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970. Il termine di decadenza da considerare è quello annuale, che si applica alle prestazioni erogate dalla “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti”, istituita dall'art. 24 della L. n. 88/1989, che ha sostituito le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il
Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'art. 74 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extra-comunitari istituito dall'art. 13 della legge
30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni (la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12073 del 2003, ha evidenziato che “Posto che l'assegno per il nucleo familiare costituisce una prestazione a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ad esso si applica il termine di decadenza annuale di cui all'art. 47, comma terzo, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 4 del D.L. 19 settembre
1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438….”).
Tornando al caso in esame, il ricorrente ha presentato la domanda amministrativa all' in data CP_1
22/9/2022; l' ha rigettato la domanda in data 18/1/2023, nel termine di 120 giorni;
avverso il CP_1 diniego, è stato presentato ricorso amministrativo tempestivamente, in data 16/2/2023; il ricorso è stato respinto in data 17/7/2023; il ricorso giudiziario è stato depositato il 28/9/2023, entro l'anno dalla conclusione del procedimento amministrativo e comunque entro un anno e trecento giorni dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Per tali ragioni l'eccezione di decadenza dell' dev'essere rigettata. CP_1
Ciò detto, passando al merito della controversia, la domanda è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
L'art. 2 della L. n. 297/1982 ha istituito un Fondo di Garanzia gestito dall' , che ha lo scopo di CP_1 sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
Il pagamento del TFR a carico del Fondo è stato previsto sia quando il datore di lavoro sia soggetto a fallimento sia quando il datore di lavoro, pur non soggetto a fallimento, non adempia alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale (in tal caso la domanda al
Fondo di Garanzia può essere proposta a seguito dell'infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito).
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La giurisprudenza ormai consolidata interpreta la norma nel senso che debba essere valutata l'assoggettabilità a fallimento dell'impresa non in astratto, ma in concreto, ritenendo ad esempio ammissibile l'intervento del Fondo di Garanzia: 1) in caso di insolvenza del datore di lavoro, ove quest'ultimo, pur assoggettabile al fallimento, non possa in concreto essere dichiarato fallito per aver cessato l'attività da oltre un anno, purché il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione forzata, salvo che risulti l'esistenza di altri beni aggredibili con l'azione esecutiva (cfr. Cass. n. 15662/2010); 2) nel caso in cui il datore di lavoro, sebbene assoggettabile a fallimento, non sia dichiarabile fallito per la esiguità del credito azionato (cfr. Cass. n. 7585/2011).
Ancora più di recente la Corte di Cassazione ha precisato che “Ai fini della tutela di cui all'art. 2, quinto comma, della legge n. 297 del 1982 in favore del lavoratore per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l' alle condizioni previste dal comma stesso, ogniqualvolta il datore CP_1 di lavoro non sia assoggettato in concreto a fallimento, sia per condizioni soggettive sia per ragioni oggettive, essendo sufficiente, in particolare, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva” (cfr., in termini, Cass. n. 8529/2012; cfr., più di recente, Cass. n. 1607/2015).
Nel caso in esame l' ha eccepito che il ricorrente non abbia fornito la prova della non CP_1 assoggettabilità a fallimento della ditta datrice di lavoro, non avendo neppure tentato di presentare istanza di fallimento. Ritiene questo giudice, in conformità con l'orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato, che la non assoggettabilità a fallimento possa essere desunta dall'esiguità del credito azionato (non potendosi richiedere al ricorrente di mettersi alla ricerca di eventuali altri creditori per ottenere una sentenza dichiarativa di fallimento né potendosi richiedere al ricorrente che impegni risorse economiche per presentare un'istanza di fallimento pur sapendo che la stessa verrà rigettata per esiguità del credito azionato). Poiché l'art. 15, comma 9, del R.D. n. 267/1942 stabilisce che non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è inferiore ad € 30.000,00, nel caso in esame il ricorrente, a meno che non vi fossero altri creditori, non avrebbe mai avuto chances che la sua istanza di fallimento fosse accolta.
Per tale motivo si ritiene che nel caso concreto la ditta datrice di lavoro debba considerarsi “non assoggettabile a fallimento”, con diritto del ricorrente a chiedere l'intervento del Fondo di garanzia sulla base di una infruttuosa procedura esecutiva.
Questo giudice è consapevole che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21734/2018, ha ritenuto che “In tema di intervento del Fondo di garanzia gestito dall la verifica da parte del CP_1
Tribunale fallimentare della non fallibilità dell'imprenditore, ex art. 15, ultimo comma, del r.d. n.
267 del 1942, costituisce presupposto, unitamente alla insufficienza delle garanzie patrimoniali a
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seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata, per l'accesso alle prestazioni del Fondo per il pagamento del TFR e dei crediti di lavoro di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992”; tuttavia, si evidenzia che la stessa Corte di Cassazione, in consapevole contrasto con detta pronuncia, ha successivamente ritenuto che “In tema di intervento del Fondo di garanzia gestito dall' il CP_1 presupposto della non assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore, sia in astratto che in concreto, costituisce una tipica questione pregiudiziale in senso logico rispetto alla domanda giudiziale concernente la prestazione previdenziale, che può essere accertata dal giudice adito in via incidentale, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., senza che sia necessaria una preventiva verifica da parte del Tribunale fallimentare con il concorso degli altri creditori” (cfr, in termini, Cass. n. 1887/2020, confermata successivamente anche da Cass. n. 11531/2020).
Aderendo a questo orientamento ultimo della Corte di Cassazione, si ritiene che sia compito di questo giudice accertare in via incidentale la concreta assoggettabilità del datore di lavoro al fallimento, con efficacia inter partes: ebbene, non vi è nemmeno un elemento da cui possa emergere che la ditta sia in concreto fallibile;
anzi, l'esiguità del credito del ricorrente, l'assenza di beni immobili di proprietà della datrice di lavoro e l'esito dei verbali di pignoramento mobiliare
(negativi) sono tutti elementi che inducono questo giudice a ritenere non fallibile in concreto la datrice di lavoro. Per tali ragioni, si ritiene che il ricorrente abbia adempiuto agli obblighi di legge per l'intervento del Fondo di garanzia e che la sua domanda debba essere accolta.
Per quanto riguarda l'entità della somma spettante al ricorrente, occorre compiere alcune precisazioni.
Il ricorrente ha chiesto ed ottenuto il D.I. n. 519/2020 emesso dal Tribunale di Trani per il pagamento di € 2.056,01 a titolo di saldo della busta paga di febbraio 2020, relativa al TFR e agli emolumenti di fine rapporto. Nel ricorso monitorio ha dedotto di aver ricevuto un acconto di €
750,00 sull'importo complessivo riportato in busta paga.
Ebbene, la busta paga in questione riporta un credito del lavoratore pari ad € 3.429,86 lordi ovvero
€ 2.806,01 netti. Di queste somme, l'ammontare lordo del TFR corrisponde ad € 2.389,12.
Ebbene, poiché il TFR è il credito più garantito rispetto agli altri crediti riportati in busta paga, in assenza di imputazione del pagamento da parte del debitore e considerate le richieste del creditore, la somma di € 750,00 erogata dalla datrice di lavoro deve imputarsi ai crediti diversi dal TFR, con la conseguenza che la somma riportata nel titolo esecutivo e non pagata dalla datrice di lavoro può imputarsi a TFR, nei limiti comunque della somma lorda di € 2.389,12.
Pertanto la domanda del ricorrente deve essere accolta e, per l'effetto, l' in qualità di Gestore CP_1 del Fondo di garanzia deve essere condannato al pagamento del TFR spettante al ricorrente, nella misura di € 2.056,01 netti e comunque non oltre la somma lorda di € 2.389,12, oltre accessori come per legge.
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In relazione alla liquidazioni delle somme al lordo o al netto delle ritenute fiscali, si richiama l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 8406/2023, secondo cui “In tema di prestazioni previdenziali a carico del Fondo di garanzia dell anche ove il lavoratore abbia ottenuto CP_1 ingiunzione di pagamento nei confronti del datore di lavoro per somme nette, il calcolo delle somme dovute al lavoratore per differenze retributive e trattamento di fine rapporto deve avvenire sempre al lordo e, pertanto, l' nel liquidare i relativi importi, deve provvedere alla CP_1 conversione al lordo, per poi operare in qualità di sostituto d'imposta, trattenendo l'importo dovuto per le imposte erariali, sempreché non dimostri che le ritenute siano state già operate e versate all'erario”.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , nella misura CP_1 liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
28/9/2023 da nei confronti dell' , rigettata ogni diversa istanza, così provvede: Parte_1 CP_1
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' , quale gestore del Fondo di Garanzia, CP_1 al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 2.056,01 netti e comunque non oltre la somma lorda di € 2.389,12, oltre accessori come per legge.
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali del ricorrente, che liquida in favore CP_1 dei procuratori dichiaratisi antistatari in € 950,00 per compensi, oltre RSG CAP e IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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