Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 14/05/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14 maggio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3975/2024 promossa da
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Testasecca, giusta procura in atti,
-opponente-
contro
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Controparte_1 C.F._1
Virga, giusta procura in atti,
-opposto-
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 12.12.2024, l'odierna ricorrente propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 191/2024, chiedendone la revoca;
in subordine, chiede rideterminarsi la somma dovuta in quella minore pari a 391,82 euro. Con condanna alle spese.
Si è costituito in giudizio odierno opposto, chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo qui impugnato. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
Va premesso che il presente giudizio trae origine dal ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n.
191/2024 con cui era stato intimato alla parte opponente il pagamento, in favore dell'odierna opposta, dell'importo pari a 9.917,00 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere al soddisfo, a titolo di crediti retributivi.
Tanto premesso, occorre, in primo luogo, rilevare come non risulti meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione formulata dalla parte opponente, atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 6 settembre 2022, n. 26246), a seguito delle modifiche apportate dalla legge n.
92/2012 e dal d.lgs. n. 23/2015 con le quali è venuta meno progressivamente la stabilità nel posto di lavoro a seguito di licenziamento illegittimo, il termine di prescrizione quinquennale dei diritti di credito decorre, non più in costanza di rapporto di lavoro, ma soltanto dal momento della cessazione dello stesso;
ne consegue che, nel caso di specie, a fronte del licenziamento intervenuto in data
16.12.2016, il termine di prescrizione quinquennale può ritenersi ritualmente interrotto dalla diffida inviata in data 15.12.2020 e, successivamente, dalla notifica del decreto ingiuntivo qui opposto.
Ciò detto, va ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve valutare la sussistenza e la validità del credito posto a fondamento della domanda di ingiunzione;
in particolare, l'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo segue il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., in quanto per giurisprudenza pacifica (ex multis, Cassazione 27 giugno 2000 n. 8718; Cassazione 7 giugno 2013
n. 14444), nel procedimento di ingiunzione, in cui il contraddittorio è solo eventuale e posticipato instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti poiché ciascuna di esse assume la propria effettiva e naturale posizione, nel senso che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
Segnatamente, secondo il costante orientamento giurisprudenziale in materia di onere della prova
(ex multis, Cass. S.U. 30 ottobre 2001 n. 13533), al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Pertanto, in base alla regola di allocazione dell'onere probatorio - che impone che, a fronte dell'allegazione dell'altrui inadempimento, è il debitore ad essere gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento - incombeva sulla parte opponente l'onere di provare l'avvenuto adempimento dell'obbligo di corresponsione delle somme ingiunte a titolo di crediti retributivi, ovvero la dimostrazione della sussistenza di un idoneo fatto estintivo della dedotta obbligazione retributiva.
Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, giova evidenziarsi che se da un lato la pretesa creditoria azionata dal lavoratore trova riscontro nelle buste paga versate in atti, dall'altro la parte opponente – sulla quale, come detto, gravava l'onere di provare l'avvenuto adempimento o l'impossibilità di adempiere per cause non imputabili (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 13553/2001) – non ha dimostrato in giudizio di aver adempiuto l'obbligazione sulla stessa gravante.
Sul punto, va altresì precisato che alcuna valenza probatoria può essere attribuita alla dichiarazione di compensazione prodotta in giudizio dalla società opponente, atteso che la stessa – oltre ad essere priva di data certa – non contiene alcuna specificazione in ordine alle mensilità di riferimento.
Per le suesposte ragioni, l'opposizione va quindi rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo qui opposto, del quale si dichiara altresì la definitiva esecutività ai sensi dell'art. 654
c.p.c.
Il peso delle spese segue la soccombenza, con distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta l'opposizione, dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo n. 191/2024;
condanna parte opponente al pagamento, in favore di , delle spese processuali Controparte_1
che si liquidano in complessivi 2.200,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al
15% come per legge, e ne dispone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento, il 14 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo