TRIB
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 22/04/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2517/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2517/2023 R.G. del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 09.04.2025 e promossa da:
(C.F. ), in qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
nata a [...] il [...], residente in Roma e ivi elettivamente domiciliata, in Piazza Mazzini n.
27, presso lo studio dell'avv. Simone Petrucci, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Opponente
contro
(C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 4, ivi elettivamente domiciliata, in
Piazza Bertarelli n. 1, presso lo studio degli avv.ti Alessandra Cardini ed Elisabetta Scotti, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura in atti
Opposta
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. in qualità di erede di (deceduto in data 22.09.2022), Parte_1 Persona_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 610/2023 (R.G. n. 1766/2023), emesso da questo Tribunale in data 25.07.2023 e notificato in data 22.09.2023, con il quale la società
[...]
[..
[...] intimava il pagamento dell'importo di € 14.054,15, oltre accessori, asseritamente CP_2
dovuto a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica risultante da sette fatture, emesse tra il 4 luglio 2022 e il 13 dicembre 2022, senza indicazione dell'utenza servita.
A fondamento dell'opposizione, deduceva che non aveva mai Parte_1 Persona_1
concluso alcun contratto di fornitura di energia elettrica con la e che Controparte_1 quest'ultima non aveva inviato le fatture poste a base del decreto ingiuntivo opposto all'indirizzo di residenza del il quale, peraltro, non aveva più la disponibilità del locale destinatario della Per_1
somministrazione, sito in Roma, Via Vanvitelli n. 16, ove abusivamente esercitava la propria attività la società Parte_2
L'opponente, pertanto, chiedeva, previo accertamento dell'inesistenza del contratto di fornitura di energia elettrica e del credito ex adverso vantato, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna della società al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da Controparte_1 quantificarsi nella somma di € 5.000,00, ovvero nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia.
2. Si costituiva in giudizio la società rilevando che al quale Controparte_1 Persona_1
aveva inviato le fatture al relativo indirizzo di residenza (Roma, Via Della Madonna Del Riposo n.
114/8), aveva compilato un modulo di richiesta di fornitura di energia elettrica, per usi non domestici e in regime di mercato libero, per l'alimentazione dell'utenza “IT002E5217296A”, sita in
Roma, Via Luigi Vanvitelli n. 16; circostanza avvalorata non solo dall'invio della “welcome letter” al stesso e della “bye bye letter” alla società precedente titolare Per_1 Parte_2 dell'utenza de qua, ma anche dalla presentazione di una “domanda di voltura delle utenze di luce e gas uniche per tutto l'immobile”.
Alla luce delle superiori considerazioni, ritenuti insussistenti i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., la in via preliminare, instava per la concessione della provvisoria esecutorietà del Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di € 14.054,15, oltre interessi dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo, da quantificarsi nella misura stabilita dalla delibera n. 200/99 dell'AEEG.
3. Instaurato il contradditorio e rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, con le note scritte di precisazione delle conclusioni l'opposta insisteva nelle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi e all'udienza del 09.04.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
4. L'opposizione è parzialmente fondata.
2 Invero, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, all'interno del quale l'opposto (creditore) assume la posizione sostanziale di attore, per cui deve provare i fatti costitutivi del diritto di credito vantato nei confronti dell'opponente (debitore).
Quest'ultimo, per converso, assume la posizione sostanziale di convenuto, essendo quindi gravato dall'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito vantato dall'opposto (Cass., n. 10712/2024; Cass., n. 5478/2024; Cass., SS.UU., n. 927/2022; Cass., n.
6091/2020; Cass. n. 14640/2018; Cass., n. 21466/2016; Cass., n. 5915/2011; Cass., n. 5071/2009;
Cass., n. 17371/2003).
Pertanto, grava sull'opposto l'onere di dimostrare non solo la fonte del proprio diritto di credito, ma anche l'an (cioè di aver eseguito la prestazione cui, a propria volta, fosse eventualmente tenuto) e il quantum del diritto medesimo, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento dell'opponente.
Spetterà a quest'ultimo allegare, a propria volta, l'inadempimento dell'opposto (art. 1460 c.c.) ovvero allegare e provare fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del credito (i.e. di aver adempiuto alla propria obbligazione ovvero di non aver potuto adempiere per impossibilità della prestazione derivante da una causa a lui non imputabile, ex art. 1218 c.c.) (Cass., SS.UU., sent. n.
13533/2001).
In tale contesto, la granitica giurisprudenza di legittimità ritiene che la fattura sia titolo idoneo all'emissione di un decreto ingiuntivo, mentre non costituisce prova né della fonte, né dell'an, né del quantum del diritto di credito nel successivo ed eventuale giudizio di opposizione, in quanto documento di provenienza unilaterale (cfr., ex plurimis, Cass., n. 29635/2023; Cass., n. 17050/2011;
Cass., n. 5071/2009; Cass., n. 8549/2008; Cass., n. 10830/2004; Cass., n. 17371/2003; Cass., n.
9685/2000; Cass., n. 5573/1997).
Occorre tenere a mente, inoltre, il “principio di contestazione”, in forza del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione non solo i fatti allegati e provati dalle parti, ma anche quei fatti che non siano contestati - oppure siano “avversati” da contestazioni non incompatibili con gli stessi
- dalla parte contro cui è proposta la domanda (o è sollevata l'eccezione), che su quei medesimi fatti si fondi (art. 115 c.p.c.): in tali ipotesi, difatti, la parte è sollevata dall'onere di provare i fatti che pone a fondamento della domanda o dell'eccezione, perché si tratta di fatti “pacifici”.
In particolare, il convenuto deve, nella comparsa di costituzione e risposta, proporre tutte le sue difese, prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda (art. 167 c.p.c.).
La giurisprudenza ha precisato in proposito che a) se l'allegazione attorea è specifica e il convenuto non la contesta ovvero la contesta genericamente ovvero deduce circostanze non incompatibili con i fatti allegati dall'attore, allora quest'ultimo è sollevato dall'onere di provare i fatti allegati;
b) se
3 l'allegazione attorea è specifica e la contestazione del convenuto è altrettanto specifica, l'attore ha l'onere di provare i fatti allegati;
c) se l'allegazione attorea è generica e la contestazione del convenuto è altrettanto generica, l'attore ha l'onere di provare i fatti allegati;
d) se l'allegazione attorea è generica e la contestazione del convenuto è specifica, allora l'attore ha non solo l'onere di provare i fatti allegati, ma - prima ancora - quello di contestare analiticamente i fatti dedotti dal convenuto, che altrimenti dovranno darsi per ammessi (Cass., n. 8376/2020).
Infine, è necessario valutare il complessivo comportamento processuale tenuto dalla parte nei cui confronti è proposta la domanda o è sollevata l'eccezione (art 116 c.p.c.).
Ebbene, nel caso in scrutinio risulta che e la società hanno Persona_1 Controparte_1
concluso un contratto di fornitura di energia elettrica, sussumibile nella fattispecie della somministrazione (artt. 1559 e ss. c.c.).
La somministrazione, infatti, è il contratto in forza del quale una parte si obbliga ad eseguire una prestazione a carattere periodico o continuativo di cose in favore di un'altra parte, tenuta al pagamento del corrispettivo (art. 1559 c.c.).
Il contratto di somministrazione, inoltre, non richiede la forma scritta ad substantiam e si sostanzia in plurime vendite di beni mobili (artt. 1470 e 1570 c.c.), per cui ben può essere concluso (in ossequio al principio di libertà delle forme) attraverso comportamenti concludenti oppure in forza del meccanismo “proposta - esecuzione”, in ragione della natura dell'affare ed essendo consentito secondo gli usi (art. 1327 c.c.): il potenziale accettante può dare inizio all'esecuzione del contratto anche prima della conclusione del contratto stesso e in tal caso il negozio si intenderà stipulato nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione.
Ora, l'opponente (ex moglie di ) non ha affatto contestato, neppure genericamente, Persona_1 né che l'opposta avesse rifornito di energia elettrica l'utenza “IT002E5217296A”, relativa all'attività di panificazione di sita in Roma, Via Vanvitelli n. 16, né il quantum Persona_1
debeatur.
L'opponente, infatti, ha contestato soltanto che il avesse concluso un contratto di fornitura di Per_1
energia elettrica con la società avesse ricevuto le fatture al proprio indirizzo di Controparte_1
residenza; fosse riuscito a rientrare nella disponibilità della sua attività, in ipotesi detenuta abusivamente dalla società Parte_2
La prima doglianza dell'opponente non coglie nel segno, in quanto il contratto di fornitura di energia elettrica è stato concluso ai sensi dell'art. 1327 c.c. o, comunque, per fatti concludenti: non solo risulta che l'opposta ha somministrato energia elettrica alla società gestita dal sita in Via Per_1
Vanvitelli n. 16, alimentando l'utenza “IT002E5217296A” (specificamente indicata), ma dalla fattura datata 4 luglio 2022 (all. 1 della comparsa di costituzione e risposta) emerge la regolarità del
4 pagamento dell'importo ivi indicato pari ad euro 2.056,00 (su tale circostanza si tornerà infra, ad altri fini).
In ogni caso, vi è in atti una richiesta di fornitura la cui provenienza dal Passi l'opponente non ha posto minimamente in discussione (all. 5 della comparsa di costituzione e risposta dell'opposta).
Peraltro, l'opponente non ha contestato né che la società di cui è Parte_2 amministratrice e rappresentante legale (cfr. visura di cui all'allegato n. 9 della comparsa di costituzione e risposta), avesse ricevuto la “bye bye letter” del 17.05.2022, contenente l'avviso della cessazione dell'utenza “IT002E5217296A” - della quale era in precedenza titolare, circostanza parimenti pacifica -, in considerazione di una richiesta di voltura presentata in data 16.05.2022 (cfr. all. 3 dell'atto di opposizione e all. 7 della comparsa di costituzione e risposta); né che
[...]
avesse ricevuto al proprio indirizzo di residenza (Roma, Via della Madonna del Riposo n. Per_1
114/8) la “welcome letter” del 17.05.2022, avente ad oggetto “MODIFICA TITOLARITA' DEL
PUNTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, POD: IT002E5217296A, Indirizzo: VIA
LUIGI VANVITELLI 16 00153 ROMA RM” (all. 6 della comparsa di costituzione e risposta).
L'opponente, comunque, ha allegato il certificato di residenza di a una “memoria” Persona_1
depositata soltanto in data 06.03.2024: oltre il termine massimo di 20 giorni antecedenti la prima udienza di comparizione, differita, ex art. 171 bis, c. 3, c.p.c., al 14.03.2024; termine ultimo entro il quale l'opponente avrebbe dovuto depositare, per non incorrere nella decadenza derivante dal maturare di una preclusione processuale, la memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c., unitamente ad eventuali documenti. Tale certificato, pertanto, non può essere preso in considerazione ai fini della decisione.
Quanto alla mancata ricezione delle fatture poste a base del decreto ingiuntivo opposto, è vero che l'opposta non ha provato che prima, e poi, le avessero Persona_1 Parte_1 ricevute. L'allegato n. 8 della comparsa di costituzione e risposta, infatti, non è sufficiente a tal fine: quanto al perché non vi è indicato il contenuto delle singole “spedizioni postali” e, Per_1
comunque, non dimostra la ricezione delle fatture;
quanto alla poiché alcune fatture Pt_1 sarebbero state inviate al medesimo indirizzo “Roma, Via della Madonna del Risposo n. 114/8”, ove non risiede, anche dopo il decesso di Tuttavia, la mancata ricezione delle Persona_1
fatture influisce soltanto sulla decorrenza degli interessi moratori dovuti sulla sorte capitale, ma non incide sulla quantificazione del dovuto (che l'opponente avrebbe potuto corrispondere in seno al presente giudizio).
L'asserita impossibilità del di rientrare nella disponibilità della propria attività di Per_1
panificazione, invece, si risolve in una deduzione non incompatibile con la somministrazione di energia elettrica e, comunque, non comporta l'impossibilità, derivante da causa a lui non
5 imputabile, di pagare il corrispettivo. Trattasi, peraltro, di circostanza estranea al thema decidendum del presente giudizio, in quanto coinvolge la posizione di un soggetto terzo rispetto alle parti in causa.
In definitiva, risultano la fonte, l'an e il quantum del diritto di credito vantato dall'opposta; per contro, l'opponente non ha provato né di aver adempiuto, né di non aver potuto adempiere per impossibilità della prestazione derivante da causa a lei non imputabile.
Ne discende l'infondatezza dell'opposizione in parte qua, avuto riguardo ai motivi di opposizione formulati dall'opponente.
Tuttavia, siccome il giudice adito in opposizione a decreto ingiuntivo non deve limitarsi all'accertamento della validità del provvedimento monitorio, ma deve valutare la fondatezza della pretesa vantata dall'opposto (Cass., n. 24482/2022; Cass., n. 27234/2017; Cass., SS.UU., n.
7448/1993), è d'uopo rilevare che la fattura datata 4 luglio 2022 risulta saldata (vi è riportata la dicitura “lo stato dei tuoi pagamenti è regolare”): l'importo di € 2.056,00 ivi indicato deve essere decurtato dall'importo complessivo pari ad € 14.054,15, residuando la somma di € 12.000,00.
Gli interessi moratori, invece, sono dovuti nella misura legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c..
Infatti, l'opposta ha fornito energia elettrica in regime di “mercato libero” (lo ha affermato l'opposta stessa nella comparsa di costituzione e risposta), mentre il tasso maggiorato è previsto dalla delibera AEEG n. 200/99 (all. 4 della comparsa di costituzione e risposta dell'opposta), applicabile soltanto a ritardi nel pagamento di forniture di energia elettrica eseguite nell'ambito del mercato c.d. “vincolato” (senza considerare che il tasso ultralegale deve essere pattuito espressamente e in modo univoco per iscritto, ex art. 1284, c. 3, c.c.).
In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e l'opponente deve essere condannata al pagamento dell'importo di € 12.000,00, oltre interessi moratori al tasso legale, ai sensi degli artt. 1224 e 1284, comma 1, c.c., dal 15.05.2023 (quando l'opponente riceveva dall'opposta l'atto di costituzione in mora ex art. 1219 c.c.) sino al soddisfo.
In considerazione dell'esito del giudizio, la domanda formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 96
c.p.c. deve essere rigettata, in quanto tale disposizione presuppone la totale soccombenza della parte nei cui confronti la domanda di condanna per lite temeraria viene proposta (Cass., n. 4202/2022).
5. Le spese di lite, poste a carico dell'opponente in ossequio al principio di causalità/soccombenza
(art. 91 c.p.c.) e avuto riguardo all'esito complessivo del procedimento che si dipana dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo sino alla definizione del giudizio di opposizione (Cass, SS.UU., n.
927/2022; Cass., n. 24482/2022; Cass., n. 27234/2017), sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), ai valori medi e muovendo dallo
6 scaglione di valore “da € 5.201,00 ad € 26.000,00”, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria che non ha avuto luogo, con la precisazione che nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato (art. 8 D.M. 55/2014) e tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, della quantità/qualità delle questioni trattate, nonché della complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice Dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta all'R.G. n. 2517/2023, vertente tra e Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 610/2023 (R.G. n. 1766/2023) emesso da questo Tribunale in data
25.07.2023;
2) Condanna in qualità di erede di , al pagamento in favore di Parte_1 Persona_1 dell'importo di € 12.000,00, oltre interessi moratori in misura legale dal Controparte_1
15.05.2023 sino al soddisfo;
3) Rigetta l'opposizione per il resto, nei sensi di cui in motivazione;
4) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opponente;
5) Condanna in qualità di erede di , alla rifusione in favore di Parte_1 Persona_1 delle spese di lite, che liquida nella somma di € 3.400,00, oltre accessori di Controparte_1
legge.
Così deciso in Viterbo, il 22.04.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2517/2023 R.G. del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 09.04.2025 e promossa da:
(C.F. ), in qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
nata a [...] il [...], residente in Roma e ivi elettivamente domiciliata, in Piazza Mazzini n.
27, presso lo studio dell'avv. Simone Petrucci, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Opponente
contro
(C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 4, ivi elettivamente domiciliata, in
Piazza Bertarelli n. 1, presso lo studio degli avv.ti Alessandra Cardini ed Elisabetta Scotti, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura in atti
Opposta
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. in qualità di erede di (deceduto in data 22.09.2022), Parte_1 Persona_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 610/2023 (R.G. n. 1766/2023), emesso da questo Tribunale in data 25.07.2023 e notificato in data 22.09.2023, con il quale la società
[...]
[..
[...] intimava il pagamento dell'importo di € 14.054,15, oltre accessori, asseritamente CP_2
dovuto a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica risultante da sette fatture, emesse tra il 4 luglio 2022 e il 13 dicembre 2022, senza indicazione dell'utenza servita.
A fondamento dell'opposizione, deduceva che non aveva mai Parte_1 Persona_1
concluso alcun contratto di fornitura di energia elettrica con la e che Controparte_1 quest'ultima non aveva inviato le fatture poste a base del decreto ingiuntivo opposto all'indirizzo di residenza del il quale, peraltro, non aveva più la disponibilità del locale destinatario della Per_1
somministrazione, sito in Roma, Via Vanvitelli n. 16, ove abusivamente esercitava la propria attività la società Parte_2
L'opponente, pertanto, chiedeva, previo accertamento dell'inesistenza del contratto di fornitura di energia elettrica e del credito ex adverso vantato, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna della società al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da Controparte_1 quantificarsi nella somma di € 5.000,00, ovvero nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia.
2. Si costituiva in giudizio la società rilevando che al quale Controparte_1 Persona_1
aveva inviato le fatture al relativo indirizzo di residenza (Roma, Via Della Madonna Del Riposo n.
114/8), aveva compilato un modulo di richiesta di fornitura di energia elettrica, per usi non domestici e in regime di mercato libero, per l'alimentazione dell'utenza “IT002E5217296A”, sita in
Roma, Via Luigi Vanvitelli n. 16; circostanza avvalorata non solo dall'invio della “welcome letter” al stesso e della “bye bye letter” alla società precedente titolare Per_1 Parte_2 dell'utenza de qua, ma anche dalla presentazione di una “domanda di voltura delle utenze di luce e gas uniche per tutto l'immobile”.
Alla luce delle superiori considerazioni, ritenuti insussistenti i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., la in via preliminare, instava per la concessione della provvisoria esecutorietà del Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di € 14.054,15, oltre interessi dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo, da quantificarsi nella misura stabilita dalla delibera n. 200/99 dell'AEEG.
3. Instaurato il contradditorio e rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, con le note scritte di precisazione delle conclusioni l'opposta insisteva nelle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi e all'udienza del 09.04.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
4. L'opposizione è parzialmente fondata.
2 Invero, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, all'interno del quale l'opposto (creditore) assume la posizione sostanziale di attore, per cui deve provare i fatti costitutivi del diritto di credito vantato nei confronti dell'opponente (debitore).
Quest'ultimo, per converso, assume la posizione sostanziale di convenuto, essendo quindi gravato dall'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito vantato dall'opposto (Cass., n. 10712/2024; Cass., n. 5478/2024; Cass., SS.UU., n. 927/2022; Cass., n.
6091/2020; Cass. n. 14640/2018; Cass., n. 21466/2016; Cass., n. 5915/2011; Cass., n. 5071/2009;
Cass., n. 17371/2003).
Pertanto, grava sull'opposto l'onere di dimostrare non solo la fonte del proprio diritto di credito, ma anche l'an (cioè di aver eseguito la prestazione cui, a propria volta, fosse eventualmente tenuto) e il quantum del diritto medesimo, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento dell'opponente.
Spetterà a quest'ultimo allegare, a propria volta, l'inadempimento dell'opposto (art. 1460 c.c.) ovvero allegare e provare fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del credito (i.e. di aver adempiuto alla propria obbligazione ovvero di non aver potuto adempiere per impossibilità della prestazione derivante da una causa a lui non imputabile, ex art. 1218 c.c.) (Cass., SS.UU., sent. n.
13533/2001).
In tale contesto, la granitica giurisprudenza di legittimità ritiene che la fattura sia titolo idoneo all'emissione di un decreto ingiuntivo, mentre non costituisce prova né della fonte, né dell'an, né del quantum del diritto di credito nel successivo ed eventuale giudizio di opposizione, in quanto documento di provenienza unilaterale (cfr., ex plurimis, Cass., n. 29635/2023; Cass., n. 17050/2011;
Cass., n. 5071/2009; Cass., n. 8549/2008; Cass., n. 10830/2004; Cass., n. 17371/2003; Cass., n.
9685/2000; Cass., n. 5573/1997).
Occorre tenere a mente, inoltre, il “principio di contestazione”, in forza del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione non solo i fatti allegati e provati dalle parti, ma anche quei fatti che non siano contestati - oppure siano “avversati” da contestazioni non incompatibili con gli stessi
- dalla parte contro cui è proposta la domanda (o è sollevata l'eccezione), che su quei medesimi fatti si fondi (art. 115 c.p.c.): in tali ipotesi, difatti, la parte è sollevata dall'onere di provare i fatti che pone a fondamento della domanda o dell'eccezione, perché si tratta di fatti “pacifici”.
In particolare, il convenuto deve, nella comparsa di costituzione e risposta, proporre tutte le sue difese, prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda (art. 167 c.p.c.).
La giurisprudenza ha precisato in proposito che a) se l'allegazione attorea è specifica e il convenuto non la contesta ovvero la contesta genericamente ovvero deduce circostanze non incompatibili con i fatti allegati dall'attore, allora quest'ultimo è sollevato dall'onere di provare i fatti allegati;
b) se
3 l'allegazione attorea è specifica e la contestazione del convenuto è altrettanto specifica, l'attore ha l'onere di provare i fatti allegati;
c) se l'allegazione attorea è generica e la contestazione del convenuto è altrettanto generica, l'attore ha l'onere di provare i fatti allegati;
d) se l'allegazione attorea è generica e la contestazione del convenuto è specifica, allora l'attore ha non solo l'onere di provare i fatti allegati, ma - prima ancora - quello di contestare analiticamente i fatti dedotti dal convenuto, che altrimenti dovranno darsi per ammessi (Cass., n. 8376/2020).
Infine, è necessario valutare il complessivo comportamento processuale tenuto dalla parte nei cui confronti è proposta la domanda o è sollevata l'eccezione (art 116 c.p.c.).
Ebbene, nel caso in scrutinio risulta che e la società hanno Persona_1 Controparte_1
concluso un contratto di fornitura di energia elettrica, sussumibile nella fattispecie della somministrazione (artt. 1559 e ss. c.c.).
La somministrazione, infatti, è il contratto in forza del quale una parte si obbliga ad eseguire una prestazione a carattere periodico o continuativo di cose in favore di un'altra parte, tenuta al pagamento del corrispettivo (art. 1559 c.c.).
Il contratto di somministrazione, inoltre, non richiede la forma scritta ad substantiam e si sostanzia in plurime vendite di beni mobili (artt. 1470 e 1570 c.c.), per cui ben può essere concluso (in ossequio al principio di libertà delle forme) attraverso comportamenti concludenti oppure in forza del meccanismo “proposta - esecuzione”, in ragione della natura dell'affare ed essendo consentito secondo gli usi (art. 1327 c.c.): il potenziale accettante può dare inizio all'esecuzione del contratto anche prima della conclusione del contratto stesso e in tal caso il negozio si intenderà stipulato nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione.
Ora, l'opponente (ex moglie di ) non ha affatto contestato, neppure genericamente, Persona_1 né che l'opposta avesse rifornito di energia elettrica l'utenza “IT002E5217296A”, relativa all'attività di panificazione di sita in Roma, Via Vanvitelli n. 16, né il quantum Persona_1
debeatur.
L'opponente, infatti, ha contestato soltanto che il avesse concluso un contratto di fornitura di Per_1
energia elettrica con la società avesse ricevuto le fatture al proprio indirizzo di Controparte_1
residenza; fosse riuscito a rientrare nella disponibilità della sua attività, in ipotesi detenuta abusivamente dalla società Parte_2
La prima doglianza dell'opponente non coglie nel segno, in quanto il contratto di fornitura di energia elettrica è stato concluso ai sensi dell'art. 1327 c.c. o, comunque, per fatti concludenti: non solo risulta che l'opposta ha somministrato energia elettrica alla società gestita dal sita in Via Per_1
Vanvitelli n. 16, alimentando l'utenza “IT002E5217296A” (specificamente indicata), ma dalla fattura datata 4 luglio 2022 (all. 1 della comparsa di costituzione e risposta) emerge la regolarità del
4 pagamento dell'importo ivi indicato pari ad euro 2.056,00 (su tale circostanza si tornerà infra, ad altri fini).
In ogni caso, vi è in atti una richiesta di fornitura la cui provenienza dal Passi l'opponente non ha posto minimamente in discussione (all. 5 della comparsa di costituzione e risposta dell'opposta).
Peraltro, l'opponente non ha contestato né che la società di cui è Parte_2 amministratrice e rappresentante legale (cfr. visura di cui all'allegato n. 9 della comparsa di costituzione e risposta), avesse ricevuto la “bye bye letter” del 17.05.2022, contenente l'avviso della cessazione dell'utenza “IT002E5217296A” - della quale era in precedenza titolare, circostanza parimenti pacifica -, in considerazione di una richiesta di voltura presentata in data 16.05.2022 (cfr. all. 3 dell'atto di opposizione e all. 7 della comparsa di costituzione e risposta); né che
[...]
avesse ricevuto al proprio indirizzo di residenza (Roma, Via della Madonna del Riposo n. Per_1
114/8) la “welcome letter” del 17.05.2022, avente ad oggetto “MODIFICA TITOLARITA' DEL
PUNTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, POD: IT002E5217296A, Indirizzo: VIA
LUIGI VANVITELLI 16 00153 ROMA RM” (all. 6 della comparsa di costituzione e risposta).
L'opponente, comunque, ha allegato il certificato di residenza di a una “memoria” Persona_1
depositata soltanto in data 06.03.2024: oltre il termine massimo di 20 giorni antecedenti la prima udienza di comparizione, differita, ex art. 171 bis, c. 3, c.p.c., al 14.03.2024; termine ultimo entro il quale l'opponente avrebbe dovuto depositare, per non incorrere nella decadenza derivante dal maturare di una preclusione processuale, la memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c., unitamente ad eventuali documenti. Tale certificato, pertanto, non può essere preso in considerazione ai fini della decisione.
Quanto alla mancata ricezione delle fatture poste a base del decreto ingiuntivo opposto, è vero che l'opposta non ha provato che prima, e poi, le avessero Persona_1 Parte_1 ricevute. L'allegato n. 8 della comparsa di costituzione e risposta, infatti, non è sufficiente a tal fine: quanto al perché non vi è indicato il contenuto delle singole “spedizioni postali” e, Per_1
comunque, non dimostra la ricezione delle fatture;
quanto alla poiché alcune fatture Pt_1 sarebbero state inviate al medesimo indirizzo “Roma, Via della Madonna del Risposo n. 114/8”, ove non risiede, anche dopo il decesso di Tuttavia, la mancata ricezione delle Persona_1
fatture influisce soltanto sulla decorrenza degli interessi moratori dovuti sulla sorte capitale, ma non incide sulla quantificazione del dovuto (che l'opponente avrebbe potuto corrispondere in seno al presente giudizio).
L'asserita impossibilità del di rientrare nella disponibilità della propria attività di Per_1
panificazione, invece, si risolve in una deduzione non incompatibile con la somministrazione di energia elettrica e, comunque, non comporta l'impossibilità, derivante da causa a lui non
5 imputabile, di pagare il corrispettivo. Trattasi, peraltro, di circostanza estranea al thema decidendum del presente giudizio, in quanto coinvolge la posizione di un soggetto terzo rispetto alle parti in causa.
In definitiva, risultano la fonte, l'an e il quantum del diritto di credito vantato dall'opposta; per contro, l'opponente non ha provato né di aver adempiuto, né di non aver potuto adempiere per impossibilità della prestazione derivante da causa a lei non imputabile.
Ne discende l'infondatezza dell'opposizione in parte qua, avuto riguardo ai motivi di opposizione formulati dall'opponente.
Tuttavia, siccome il giudice adito in opposizione a decreto ingiuntivo non deve limitarsi all'accertamento della validità del provvedimento monitorio, ma deve valutare la fondatezza della pretesa vantata dall'opposto (Cass., n. 24482/2022; Cass., n. 27234/2017; Cass., SS.UU., n.
7448/1993), è d'uopo rilevare che la fattura datata 4 luglio 2022 risulta saldata (vi è riportata la dicitura “lo stato dei tuoi pagamenti è regolare”): l'importo di € 2.056,00 ivi indicato deve essere decurtato dall'importo complessivo pari ad € 14.054,15, residuando la somma di € 12.000,00.
Gli interessi moratori, invece, sono dovuti nella misura legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c..
Infatti, l'opposta ha fornito energia elettrica in regime di “mercato libero” (lo ha affermato l'opposta stessa nella comparsa di costituzione e risposta), mentre il tasso maggiorato è previsto dalla delibera AEEG n. 200/99 (all. 4 della comparsa di costituzione e risposta dell'opposta), applicabile soltanto a ritardi nel pagamento di forniture di energia elettrica eseguite nell'ambito del mercato c.d. “vincolato” (senza considerare che il tasso ultralegale deve essere pattuito espressamente e in modo univoco per iscritto, ex art. 1284, c. 3, c.c.).
In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e l'opponente deve essere condannata al pagamento dell'importo di € 12.000,00, oltre interessi moratori al tasso legale, ai sensi degli artt. 1224 e 1284, comma 1, c.c., dal 15.05.2023 (quando l'opponente riceveva dall'opposta l'atto di costituzione in mora ex art. 1219 c.c.) sino al soddisfo.
In considerazione dell'esito del giudizio, la domanda formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 96
c.p.c. deve essere rigettata, in quanto tale disposizione presuppone la totale soccombenza della parte nei cui confronti la domanda di condanna per lite temeraria viene proposta (Cass., n. 4202/2022).
5. Le spese di lite, poste a carico dell'opponente in ossequio al principio di causalità/soccombenza
(art. 91 c.p.c.) e avuto riguardo all'esito complessivo del procedimento che si dipana dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo sino alla definizione del giudizio di opposizione (Cass, SS.UU., n.
927/2022; Cass., n. 24482/2022; Cass., n. 27234/2017), sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), ai valori medi e muovendo dallo
6 scaglione di valore “da € 5.201,00 ad € 26.000,00”, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria che non ha avuto luogo, con la precisazione che nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato (art. 8 D.M. 55/2014) e tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, della quantità/qualità delle questioni trattate, nonché della complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice Dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta all'R.G. n. 2517/2023, vertente tra e Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 610/2023 (R.G. n. 1766/2023) emesso da questo Tribunale in data
25.07.2023;
2) Condanna in qualità di erede di , al pagamento in favore di Parte_1 Persona_1 dell'importo di € 12.000,00, oltre interessi moratori in misura legale dal Controparte_1
15.05.2023 sino al soddisfo;
3) Rigetta l'opposizione per il resto, nei sensi di cui in motivazione;
4) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opponente;
5) Condanna in qualità di erede di , alla rifusione in favore di Parte_1 Persona_1 delle spese di lite, che liquida nella somma di € 3.400,00, oltre accessori di Controparte_1
legge.
Così deciso in Viterbo, il 22.04.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
7