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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/01/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4947/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
28.10.2024, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 cod.proc.civ., ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica, avente ad oggetto: responsabilità professionale tra
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Rota Greca alla Via della Vittoria n. 34, elettivamente domiciliato in Corigliano Rossano alla Via Nazionale n. 103, presso lo studio dell'Avv. Natale E. Morrone, dal quale è rappresentato e difeso per mandato in atti;
attore
Avv. (C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. Rodolfo Folliero, del Foro di Cosenza, con studio in Cosenza al Corso
Luigi Fera n. 115, per mandato in atti;
convenuto
, già , già in persona del suo Controparte_2 CP_3 Controparte_4
legale rappresentante pro – tempore, Sig. Dott. che agisce in virtù dei Parte_2
poteri conferitigli con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15/11/2018, con sede in Roma, Viale Guglielmo Marconi, 25 P Iva , rappresentata e difesa, in virtù P.IVA_1
di procura in atti dall' avv. Paolino Rizzuti;
terza chiamata
CONCLUSIONI
Come in atti, verbali e note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1
l'Avv. , onde ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“… Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione reietta, così provvedere:
Nel merito: - previa declaratoria di responsabilità in capo al convenuto Sig. Avv. CP_1 con studio legale in Viale Cosmai –Condominio Rochdale 87100 Cosenza, CP_1 condannarlo al pagamento, in favore dell'istante, Sig. , a titolo di Parte_3 risarcimento per la causale di cui in premessa, della somma di € 231.279,94, ovvero in quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà equa in corso di causa, aumentata degli interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla data della pubblicazione della sentenza n.
2220/2021 - proc. civ. n. 1322/2015 RGAC - Tribunale di Cosenza – Dott.ssa Erminia Ceci (
24/11/2021) sino alla data dell'effettivo soddisfo. - condannare, altresì, il convenuto, al pagamento delle spese e compenso di causa oltre rimborso forf., IVA e CAP, come per legge …”.
A sostegno dell'istanza risarcitoria, ha invocato la responsabilità professionale del legale nell'ambito dell'assistenza resa nel corso del proc. civ. n. 1322/2015 RG, definito con sentenza n. 2220/2021 emessa dal Tribunale di Cosenza, per avere compromesso negativamente l'esito del procedimento civile sopra specificato in conseguenza dell'omesso invio della bozza di relazione a firma del dott. al consulente Persona_1
di parte, dott. , con la conseguente impossibilità di formulare note critiche Persona_2
alle valutazioni espresse dall'ausiliario circa i postumi permanenti da cui era rimasto attinto nel sinistro stradale di cui si discuteva, in quanto sottostimati rispetto alla reale entità del danno biologico riportato.
Ha chiesto, quindi, la corresponsione della somma di euro € 276.831,16, corrispondente monetario del danno biologico del 52%, percentuale che gli sarebbe stata a suo dire riconosciuta, ove fosse stato consentito al ct di parte di formulare note critiche e, quindi, all'ausiliario di rivedere il giudizio espresso in bozza (che aveva determinato la limitazione del pregiudizio alla salute nel 43% di danno biologico).
Nel costituirsi, l'avv. – che ha formulato contestuale istanza di chiamata in CP_1
causa della propria compagnia assicuratrice onde essere manlevato delle conseguenze richieste risarcitorie dell'ipotizzata responsabilità professionale - ha contestato la domanda attorea, deducendo di avere inviato al proprio tecnico la bozza di relazione, come dichiarato dal dott. in una dichiarazione sottoscritta dal medico legale e Per_2
documentato dall'invio della mail in data 5.11.2017, e che, in ogni caso, la determinazione di non formulare rilievi critici non costituiva causa petendi della pretesa risarcitoria e che, comunque.
Ha evidenziato, ancora, l'irrilevanza dell'addebito sul piano concreto, atteso che la consulenza tecnica era stata comunque contestata nel prosieguo del giudizio, tanto che il giudice istruttore aveva sentito il dott. a chiarimenti sui rilievi formulati dal Per_1 procuratore di parte attrice e che, nondimeno, il Tribunale aveva ritenuto logicamente e congruamente motivate le valutazioni espresse dal tecnico, cui aveva aderito.
Si è costituita in giudizio la , contestando la domanda proposta dal Controparte_2
e chiedendone il rigetto, sulla scorta di eccezioni sostanzialmente sovrapponibili Pt_1
a quelle articolate dalla difesa del convenuto, ed aggiungendo che la decisione del
Tribunale era stata impugnata e contestata nella parte in cui il giudice aveva fatto proprie le valutazioni operate dal CTU omettendo qualsivoglia altra considerazione/contestazione e che ivi alcun riferimento alla presunta negligenza del professionista era stata sollevata.
Espletata prova orale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'articolo
190 c.p.c..
La causa può essere decisa allo stato degli atti, senza ulteriore istruzione.
Sia consentito rimandare, all'uopo, all'ordinanza resa all'udienza del 19.2.2024 di conferma dell'ordinanza reiettiva della prova orale articolata da parte attrice, ove si è chiarito, per un verso, che la circostanza compendiata nel capitolo 1 della memoria istruttoria di parte attrice deve ritenersi irrilevante, in quanto relativa ad una circostanza pacifica, quella del mancato invio della bozza di CTU del dott. al dott. a Per_1 Per_2
mezzo pec o raccomandata e che in ogni caso che la circostanza relativa al capitolo 2 deve ritenersi volta a provare un fatto pure pacifico ovvero la mancata sottoscrizione di accordo tra CTP e CTU.
Ciò posto, occorre premettere che, in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, la
Corte di legittimità si è espressa più volte affermando che: "ai fini della configurabilità del diritto del cliente al risarcimento del danno è necessario per l'attore non soltanto provare il comportamento imperito, negligente o imprudente del professionista e il suo rapporto causale con
l'esisto favorevole del giudizio ma anche che, qualora l'azione giudiziaria fosse stata diligentemente intrapresa o coltivata, avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento sulla base di una valutazione ex ante ed applicando la regola probatoria del più probabile che non" (cfr. da ultimo sentenza n. 24007 del 6 settembre 2024)
La valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantirne l'esito favorevole (viene di frequente richiamata, al riguardo, l'antica e ormai superata distinzione tra obbligazioni di mezzo e obbligazioni di risultato).
L'inadempimento del suddetto professionista non può essere desunto, invero, dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata, ragion per cui l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo (così Cass. n. 16846 del 2005).
Questo principio è stato affermato per lo più in relazione alla responsabilità omissiva, cioè quando si deve valutare la conseguenza dannosa, per il cliente, derivante da un'attività processuale che poteva essere compiuta e non è stata compiuta (v., tra le altre, la sentenza
24 ottobre 2017, n. 25112, e le recenti ordinanze 19 gennaio 2024, n. 2109, e 6 settembre
2024, n. 24007).
Tale giudizio si svolge, seguendo le regole causali in materia di responsabilità civile, secondo il principio del più probabile che non, in base al quale può ritenersi, in assenza di fattori alternativi, che l'omissione da parte del difensore abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno.
Si è detto, in particolare, che in questa materia occorre "distinguere fra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio. In entrambi casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile, ma nella prima ipotesi l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione; nell'altra, il danno (che, se patrimoniale, sarebbe da lucro cessante) deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato" (così la citata sentenza n. 25112 del 2017, testualmente ripresa dalla successiva ordinanza 30 aprile 2018, n. 10320).
Pertanto, onde fondare il diritto risarcitorio del cliente non è sufficiente che questi fornisca la sola prova della negligenza del professionista, dovendo egli provare anche il danno che in concreto gli è derivato e la sua riconducibilità causale alla condotta dell'avvocato (cfr.
Cass. sentenza n. 7064 del 12.03.2021).
Tanto più che, come confermato da costante giurisprudenza, la sola perdita di una chance favorevole non costituisce danno in re ipsa, dovendo il cliente provare la certezza o comunque l'elevata probabilità di conseguire il risultato prefissatosi.
Per converso, a carico del professionista convenuto incombe l'onere di provare che l'iniziativa giudiziaria o la difesa, anche se regolarmente intrapresa e coltivata diligentemente, non avrebbe avuto realistiche probabilità di successo.
Difatti, la regola del "più probabile che non" si applica anche per l'accertamento del nesso di causalità fra l'omesso svolgimento da parte dell'avvocato di un'attività (da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio per il proprio cliente) e le conseguenze negative (in concreto conseguite) secondo un giudizio prognostico dell'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa se fosse stata diligentemente compiuta.
Infatti, il giudizio controfattuale conduce a comparare il caso reale (l'avvocato ha dimenticato di inoltrare al tecnico di parte la bozza) con quello ipotetico (cosa sarebbe successo se invece avesse inoltrato la bozza), nel quale le circostanze, senza il fattore considerato, conducono al risultato il più probabile vicino al corso normale delle cose. Se questo risultato è analogo all'effetto reale, il fatto considerato (la negligenza del difensore) non ha alcuna incidenza causale.
Se invece diverge (inviando la bozza si sarebbe avuto un esito diverso) si potrà ritenere l'efficacia causale del fatto considerato (l'omissione da parte del difensore) nella misura della differenza tra il risultato controfattuale e il risultato reale.
Il controfattuale, è intuitivo, non mira a stabilire la percentuale di probabilità di vincere la causa da parte del cliente (chance), ma mira a stabilire il corso ipotetico degli eventi in presenza della condotta doverosa, e dunque il nesso di causa tra la condotta alternativa lecita e l'evento (Cass. 5641/2018).
Infatti, il ragionamento controfattuale permette, nello stesso tempo in cui stabilisce una linea causale, di determinare gli effetti corrispondenti alla condizione considerata. Venendo all'applicazione pedissequa dei principi appena esposti, deve evidenziarsi quanto segue.
L'istante assume che la responsabilità del procuratore scaturisca dall'omessa trasmissione al consulente tecnico di parte della bozza di relazione trasmessa dall'ausiliario del
Giudice, dott. condotta che avrebbe impedito al dott. la Persona_1 Per_2 formulazione di rilievi critici alla relazione e, quindi, determinato il Giudice ad aderire alle valutazioni espresse dal tecnico, stante l'irricevibilità di eventuali contestazioni all'elaborato in ordine alla quantificazione dei postumi permanenti da cui era rimasto attinto l'attore.
L'omissione avrebbe, in conclusione, indotto il Giudice a ridurre in termini consistenti la somma riconosciuta al danneggiato, di talchè il danno patrimoniale asseritamente subito consisterebbe nella differenza tra quanto effettivamente liquidato ed il maggior importo richiesto in citazione.
Occorre, quindi, verificare prioritariamente la sussistenza della negligenza contestata onde poter effettuare, solo in caso di riscontro dell'omissione, il giudizio prognostico indicato dalla condivisa giurisprudenza di legittimità sulla rilevanza della condotta negligente sull'esito del giudizio risarcitorio.
Il convenuto, al fine di provare l'adempimento dell'obbligo di comunicare al consulente di parte l'elaborato, ha prodotto screenshot di una mail contenente la bozza di relazione al dott. , nonché messaggistica istantanea che avvertiva il medico legale circa Per_2
l'avvenuta trasmissione.
Deve chiarirsi che i messaggi whatsapp e gli "sms" conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di whatsapp mediante copia dei relativi "screenshot", tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi. Ne consegue che il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) - e così i messaggi whatsapp - costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma,
«rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime. (cfr.
Cassazione civile sez. II, 17/01/2025, n.1254).
In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c. il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. 2 settembre 2016, n. 17526; Cass. 17 febbraio 2015, n. 3122).
Nella specie, l'attore ha contestato l'utilizzabilità di tali produzioni, stante l'impossibilità di acquisire anche il supporto informatico su cui era stata memorizzata la corrispondenza telematica.
E' stata, quindi, ammessa la prova orale richiesta dal convenuto sulla circostanza.
Il dott. , escusso all'udienza del 19.02.2024, ha confermato di aver ricevuto Persona_2
la bozza di perizia rimessagli dall'avv. – non ricordando specificamente se via CP_1
mail, whatsapp o messaggio - e di aver concordato con lo stesso, dopo lunga discussione, di non formulare osservazioni, tenuto conto della peculiarità del danno biologico subito dall'attore e del margine di discrezionalità riservato all'ausiliario nella determinazione della percentuale di invalidità permanente, non efficacemente contestabile sul piano tecnico ( cfr. dichiarazioni rese su domanda del Giudice: “Ho ritenuto che la valutazione fosse plausibile perché nel macrodanno c'è un margine più ampio perché si tratta di più lesioni concorrenti e concomitanti per cui i 10 punti in meno riconosciuti non rappresentano un punteggio clamorosamente inferiore tenuto conto che nella valutazione si dovevano valutare lesioni in diversi distretti ed ognuna di queste lesioni può essere valutata in maniera non tassativa. In ogni caso la mia valutazione iniziale essendo di parte era per così dire gonfiata al fine di poter garantire un margine di trattative più ampio in sede di contraddittorio tecnico).
Non sono state neppure prospettate circostanze di natura soggettiva o oggettiva da cui desumere l'inattendibilità ed inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dal teste, di talchè, in assenza di elementi obiettivi di riscontro in ordine ad una eventuale manipolazione del contenuto della messaggistica istantanea prodotta da parte convenuta, la richiesta di consulenza tecnica forense non è stata accolta, in quanto evidentemente di natura esplorativa.
La negligenza contestata al difensore non può ritenersi, quindi, provata. Anche a voler considerare rilevante l'irritualità della trasmissione della bozza, sia consentito evidenziare in termini trancianti che parte attrice neppure ha prospettato argomenti, in fatto ed in diritto, che consentano di ritenere che la tempestiva formulazione di rilievi critici avrebbe garantito, con ragionevole certezza o con elevata probabilità,
l'accoglimento della pretesa, essendosi limitato ad invocare la propria consulenza di parte che aveva quantificato in misura maggiore il danno biologico complessivamente riportato, alla quale, proprio in virtù di quanto dichiarato dal dott. , non può però assegnarsi Per_2 decisiva rilevanza.
Ed ancora, in termini parimenti decisivi, deve escludersi che dal tenore della decisione della dott.ssa Ceci emerga che l'adesione alle risultanze peritali sia stata determinata dal fatto che non fossero pervenute tempestive osservazioni all'ausiliario del Giudice e, quindi, che sia stato conseguentemente sanzionato l'omesso espletamento del contraddittorio tecnico demandato al consulente.
Ciò trova ulteriore conferma nel fatto che, in sede di gravame, il ha censurato la Pt_1
decisione del giudice di prime cure esclusivamente quanto all'acritica e non sufficientemente motivata adesione alle valutazioni di ordine tecnico espresse dall'ausiliario.
Ad ogni modo, l'irrilevanza causale dell'ipotizzata omissione è incontestabile sul piano storico prima ancora che causale, atteso che l'attore ebbe a formulare comunque rilievi critici nel procedimento, e che questi hanno costituito oggetto di una udienza di chiarimenti alla ctu ad hoc fissata dall'istruttore e, quindi, sono stati sottoposti a rinnovata valutazione dell'ausiliario nel contraddittorio delle parti e del Giudice, all'udienza del
3.2.2021.
In definitiva, esclusa l'ipotizzata omissione, tenuto conto che v'è stata ampia discussione tra le parti, i rispettivi consulenti e l'ausiliario del Giudice, l'ipotizzata omissione, anche ove dimostrata, non può ritenersi abbia inciso sull'esito del giudizio.
Detto altrimenti, appare ininfluente l'invio della bozza anche sul piano astratto, atteso che il giudice di quel giudizio ha depositato la decisione all'esito del contraddittorio tecnico di tutte le parti, differito in apposita udienza, il che esclude in radice che la condotta alternativa lecita (invio tempestivo della bozza), avrebbe consentito un esito
(maggiormente) favorevole. Sono evidentemente irricevibili, in quanto tardive, le contestazioni articolate dall'attrice nella conclusionale in ordine al fatto che l'errore del legale fosse consistito nella omessa redazione di puntuali osservazioni alla bozza di CTU stessa, trattandosi di una nuova censura, integrante mutatio libelli non consentita dall'ormai intervenuta scadenza del termine per le preclusioni assertive.
La domanda attorea non è, quindi, meritevole di accoglimento.
Nel rigetto dell'istanza risarcitoria deve ritenersi assorbita la domanda di garanzia impropria svolta dal convenuto principale ed ogni questione ad essa relativa.
Quanto alla domanda di risarcimento danni ex articolo 96 comma 1 cpc, svolta dal convenuto , deve evidenziarsi che, ai fini della responsabilità in parola, occorre CP_1 la prova della mala fede o della colpa grave.
Occorre altresì la prova di un danno subito a causa della condotta temeraria della controparte, diverso e ulteriore rispetto alla necessità di doversi difendere in giudizio, atteso che la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare
(almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. 21798/2015; Cass., sez. un., 7583/2004).
Infatti, se è vero che, in caso di domanda di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ai fini della liquidazione dei danni la norma reca in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi direttamente discendenti dalla condotta dell'altra parte, è anche vero che presuppone comunque la necessità di una, sia pur generica, allegazione della “direzione” dei supposti danni, dovendosi, in difetto, respingere la domanda.
Nella specie, ritiene il giudicante che difetti qualsivoglia deduzione e illustrazione in merito al danno subito, che deve essere ulteriore e diverso rispetto alla necessità di difendersi in giudizio, il che rende superfluo l'esame del requisito della mala fede o della colpa grave.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, sulla scorta del valore della causa (da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00), ai minimi tabellari, tenuto conto del limitato perimetro delle questioni trattate.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI COSENZA – SEZIONE SECONDA CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ Rigetta la domanda attorea;
➢ Dichiara assorbita la domanda di garanzia impropria articolata dal convenuto nei confronti della compagnia;
Controparte_5
➢ Condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti, liquidandole, per ciascuno, in complessivi euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori nella misura di legge, che, quanto alla difesa del convenuto , devono distrarsi in favore dell'avv. Rodolfo CP_1
Folliero, dichiaratosene antistatario.
Cosenza, 28.1.2025 Il Giudice
Dott.ssa Germana Maffei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4947/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
28.10.2024, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 cod.proc.civ., ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica, avente ad oggetto: responsabilità professionale tra
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Rota Greca alla Via della Vittoria n. 34, elettivamente domiciliato in Corigliano Rossano alla Via Nazionale n. 103, presso lo studio dell'Avv. Natale E. Morrone, dal quale è rappresentato e difeso per mandato in atti;
attore
Avv. (C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. Rodolfo Folliero, del Foro di Cosenza, con studio in Cosenza al Corso
Luigi Fera n. 115, per mandato in atti;
convenuto
, già , già in persona del suo Controparte_2 CP_3 Controparte_4
legale rappresentante pro – tempore, Sig. Dott. che agisce in virtù dei Parte_2
poteri conferitigli con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15/11/2018, con sede in Roma, Viale Guglielmo Marconi, 25 P Iva , rappresentata e difesa, in virtù P.IVA_1
di procura in atti dall' avv. Paolino Rizzuti;
terza chiamata
CONCLUSIONI
Come in atti, verbali e note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1
l'Avv. , onde ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“… Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione reietta, così provvedere:
Nel merito: - previa declaratoria di responsabilità in capo al convenuto Sig. Avv. CP_1 con studio legale in Viale Cosmai –Condominio Rochdale 87100 Cosenza, CP_1 condannarlo al pagamento, in favore dell'istante, Sig. , a titolo di Parte_3 risarcimento per la causale di cui in premessa, della somma di € 231.279,94, ovvero in quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà equa in corso di causa, aumentata degli interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla data della pubblicazione della sentenza n.
2220/2021 - proc. civ. n. 1322/2015 RGAC - Tribunale di Cosenza – Dott.ssa Erminia Ceci (
24/11/2021) sino alla data dell'effettivo soddisfo. - condannare, altresì, il convenuto, al pagamento delle spese e compenso di causa oltre rimborso forf., IVA e CAP, come per legge …”.
A sostegno dell'istanza risarcitoria, ha invocato la responsabilità professionale del legale nell'ambito dell'assistenza resa nel corso del proc. civ. n. 1322/2015 RG, definito con sentenza n. 2220/2021 emessa dal Tribunale di Cosenza, per avere compromesso negativamente l'esito del procedimento civile sopra specificato in conseguenza dell'omesso invio della bozza di relazione a firma del dott. al consulente Persona_1
di parte, dott. , con la conseguente impossibilità di formulare note critiche Persona_2
alle valutazioni espresse dall'ausiliario circa i postumi permanenti da cui era rimasto attinto nel sinistro stradale di cui si discuteva, in quanto sottostimati rispetto alla reale entità del danno biologico riportato.
Ha chiesto, quindi, la corresponsione della somma di euro € 276.831,16, corrispondente monetario del danno biologico del 52%, percentuale che gli sarebbe stata a suo dire riconosciuta, ove fosse stato consentito al ct di parte di formulare note critiche e, quindi, all'ausiliario di rivedere il giudizio espresso in bozza (che aveva determinato la limitazione del pregiudizio alla salute nel 43% di danno biologico).
Nel costituirsi, l'avv. – che ha formulato contestuale istanza di chiamata in CP_1
causa della propria compagnia assicuratrice onde essere manlevato delle conseguenze richieste risarcitorie dell'ipotizzata responsabilità professionale - ha contestato la domanda attorea, deducendo di avere inviato al proprio tecnico la bozza di relazione, come dichiarato dal dott. in una dichiarazione sottoscritta dal medico legale e Per_2
documentato dall'invio della mail in data 5.11.2017, e che, in ogni caso, la determinazione di non formulare rilievi critici non costituiva causa petendi della pretesa risarcitoria e che, comunque.
Ha evidenziato, ancora, l'irrilevanza dell'addebito sul piano concreto, atteso che la consulenza tecnica era stata comunque contestata nel prosieguo del giudizio, tanto che il giudice istruttore aveva sentito il dott. a chiarimenti sui rilievi formulati dal Per_1 procuratore di parte attrice e che, nondimeno, il Tribunale aveva ritenuto logicamente e congruamente motivate le valutazioni espresse dal tecnico, cui aveva aderito.
Si è costituita in giudizio la , contestando la domanda proposta dal Controparte_2
e chiedendone il rigetto, sulla scorta di eccezioni sostanzialmente sovrapponibili Pt_1
a quelle articolate dalla difesa del convenuto, ed aggiungendo che la decisione del
Tribunale era stata impugnata e contestata nella parte in cui il giudice aveva fatto proprie le valutazioni operate dal CTU omettendo qualsivoglia altra considerazione/contestazione e che ivi alcun riferimento alla presunta negligenza del professionista era stata sollevata.
Espletata prova orale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'articolo
190 c.p.c..
La causa può essere decisa allo stato degli atti, senza ulteriore istruzione.
Sia consentito rimandare, all'uopo, all'ordinanza resa all'udienza del 19.2.2024 di conferma dell'ordinanza reiettiva della prova orale articolata da parte attrice, ove si è chiarito, per un verso, che la circostanza compendiata nel capitolo 1 della memoria istruttoria di parte attrice deve ritenersi irrilevante, in quanto relativa ad una circostanza pacifica, quella del mancato invio della bozza di CTU del dott. al dott. a Per_1 Per_2
mezzo pec o raccomandata e che in ogni caso che la circostanza relativa al capitolo 2 deve ritenersi volta a provare un fatto pure pacifico ovvero la mancata sottoscrizione di accordo tra CTP e CTU.
Ciò posto, occorre premettere che, in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, la
Corte di legittimità si è espressa più volte affermando che: "ai fini della configurabilità del diritto del cliente al risarcimento del danno è necessario per l'attore non soltanto provare il comportamento imperito, negligente o imprudente del professionista e il suo rapporto causale con
l'esisto favorevole del giudizio ma anche che, qualora l'azione giudiziaria fosse stata diligentemente intrapresa o coltivata, avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento sulla base di una valutazione ex ante ed applicando la regola probatoria del più probabile che non" (cfr. da ultimo sentenza n. 24007 del 6 settembre 2024)
La valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantirne l'esito favorevole (viene di frequente richiamata, al riguardo, l'antica e ormai superata distinzione tra obbligazioni di mezzo e obbligazioni di risultato).
L'inadempimento del suddetto professionista non può essere desunto, invero, dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata, ragion per cui l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo (così Cass. n. 16846 del 2005).
Questo principio è stato affermato per lo più in relazione alla responsabilità omissiva, cioè quando si deve valutare la conseguenza dannosa, per il cliente, derivante da un'attività processuale che poteva essere compiuta e non è stata compiuta (v., tra le altre, la sentenza
24 ottobre 2017, n. 25112, e le recenti ordinanze 19 gennaio 2024, n. 2109, e 6 settembre
2024, n. 24007).
Tale giudizio si svolge, seguendo le regole causali in materia di responsabilità civile, secondo il principio del più probabile che non, in base al quale può ritenersi, in assenza di fattori alternativi, che l'omissione da parte del difensore abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno.
Si è detto, in particolare, che in questa materia occorre "distinguere fra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio. In entrambi casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile, ma nella prima ipotesi l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione; nell'altra, il danno (che, se patrimoniale, sarebbe da lucro cessante) deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato" (così la citata sentenza n. 25112 del 2017, testualmente ripresa dalla successiva ordinanza 30 aprile 2018, n. 10320).
Pertanto, onde fondare il diritto risarcitorio del cliente non è sufficiente che questi fornisca la sola prova della negligenza del professionista, dovendo egli provare anche il danno che in concreto gli è derivato e la sua riconducibilità causale alla condotta dell'avvocato (cfr.
Cass. sentenza n. 7064 del 12.03.2021).
Tanto più che, come confermato da costante giurisprudenza, la sola perdita di una chance favorevole non costituisce danno in re ipsa, dovendo il cliente provare la certezza o comunque l'elevata probabilità di conseguire il risultato prefissatosi.
Per converso, a carico del professionista convenuto incombe l'onere di provare che l'iniziativa giudiziaria o la difesa, anche se regolarmente intrapresa e coltivata diligentemente, non avrebbe avuto realistiche probabilità di successo.
Difatti, la regola del "più probabile che non" si applica anche per l'accertamento del nesso di causalità fra l'omesso svolgimento da parte dell'avvocato di un'attività (da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio per il proprio cliente) e le conseguenze negative (in concreto conseguite) secondo un giudizio prognostico dell'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa se fosse stata diligentemente compiuta.
Infatti, il giudizio controfattuale conduce a comparare il caso reale (l'avvocato ha dimenticato di inoltrare al tecnico di parte la bozza) con quello ipotetico (cosa sarebbe successo se invece avesse inoltrato la bozza), nel quale le circostanze, senza il fattore considerato, conducono al risultato il più probabile vicino al corso normale delle cose. Se questo risultato è analogo all'effetto reale, il fatto considerato (la negligenza del difensore) non ha alcuna incidenza causale.
Se invece diverge (inviando la bozza si sarebbe avuto un esito diverso) si potrà ritenere l'efficacia causale del fatto considerato (l'omissione da parte del difensore) nella misura della differenza tra il risultato controfattuale e il risultato reale.
Il controfattuale, è intuitivo, non mira a stabilire la percentuale di probabilità di vincere la causa da parte del cliente (chance), ma mira a stabilire il corso ipotetico degli eventi in presenza della condotta doverosa, e dunque il nesso di causa tra la condotta alternativa lecita e l'evento (Cass. 5641/2018).
Infatti, il ragionamento controfattuale permette, nello stesso tempo in cui stabilisce una linea causale, di determinare gli effetti corrispondenti alla condizione considerata. Venendo all'applicazione pedissequa dei principi appena esposti, deve evidenziarsi quanto segue.
L'istante assume che la responsabilità del procuratore scaturisca dall'omessa trasmissione al consulente tecnico di parte della bozza di relazione trasmessa dall'ausiliario del
Giudice, dott. condotta che avrebbe impedito al dott. la Persona_1 Per_2 formulazione di rilievi critici alla relazione e, quindi, determinato il Giudice ad aderire alle valutazioni espresse dal tecnico, stante l'irricevibilità di eventuali contestazioni all'elaborato in ordine alla quantificazione dei postumi permanenti da cui era rimasto attinto l'attore.
L'omissione avrebbe, in conclusione, indotto il Giudice a ridurre in termini consistenti la somma riconosciuta al danneggiato, di talchè il danno patrimoniale asseritamente subito consisterebbe nella differenza tra quanto effettivamente liquidato ed il maggior importo richiesto in citazione.
Occorre, quindi, verificare prioritariamente la sussistenza della negligenza contestata onde poter effettuare, solo in caso di riscontro dell'omissione, il giudizio prognostico indicato dalla condivisa giurisprudenza di legittimità sulla rilevanza della condotta negligente sull'esito del giudizio risarcitorio.
Il convenuto, al fine di provare l'adempimento dell'obbligo di comunicare al consulente di parte l'elaborato, ha prodotto screenshot di una mail contenente la bozza di relazione al dott. , nonché messaggistica istantanea che avvertiva il medico legale circa Per_2
l'avvenuta trasmissione.
Deve chiarirsi che i messaggi whatsapp e gli "sms" conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di whatsapp mediante copia dei relativi "screenshot", tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi. Ne consegue che il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) - e così i messaggi whatsapp - costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma,
«rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime. (cfr.
Cassazione civile sez. II, 17/01/2025, n.1254).
In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c. il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. 2 settembre 2016, n. 17526; Cass. 17 febbraio 2015, n. 3122).
Nella specie, l'attore ha contestato l'utilizzabilità di tali produzioni, stante l'impossibilità di acquisire anche il supporto informatico su cui era stata memorizzata la corrispondenza telematica.
E' stata, quindi, ammessa la prova orale richiesta dal convenuto sulla circostanza.
Il dott. , escusso all'udienza del 19.02.2024, ha confermato di aver ricevuto Persona_2
la bozza di perizia rimessagli dall'avv. – non ricordando specificamente se via CP_1
mail, whatsapp o messaggio - e di aver concordato con lo stesso, dopo lunga discussione, di non formulare osservazioni, tenuto conto della peculiarità del danno biologico subito dall'attore e del margine di discrezionalità riservato all'ausiliario nella determinazione della percentuale di invalidità permanente, non efficacemente contestabile sul piano tecnico ( cfr. dichiarazioni rese su domanda del Giudice: “Ho ritenuto che la valutazione fosse plausibile perché nel macrodanno c'è un margine più ampio perché si tratta di più lesioni concorrenti e concomitanti per cui i 10 punti in meno riconosciuti non rappresentano un punteggio clamorosamente inferiore tenuto conto che nella valutazione si dovevano valutare lesioni in diversi distretti ed ognuna di queste lesioni può essere valutata in maniera non tassativa. In ogni caso la mia valutazione iniziale essendo di parte era per così dire gonfiata al fine di poter garantire un margine di trattative più ampio in sede di contraddittorio tecnico).
Non sono state neppure prospettate circostanze di natura soggettiva o oggettiva da cui desumere l'inattendibilità ed inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dal teste, di talchè, in assenza di elementi obiettivi di riscontro in ordine ad una eventuale manipolazione del contenuto della messaggistica istantanea prodotta da parte convenuta, la richiesta di consulenza tecnica forense non è stata accolta, in quanto evidentemente di natura esplorativa.
La negligenza contestata al difensore non può ritenersi, quindi, provata. Anche a voler considerare rilevante l'irritualità della trasmissione della bozza, sia consentito evidenziare in termini trancianti che parte attrice neppure ha prospettato argomenti, in fatto ed in diritto, che consentano di ritenere che la tempestiva formulazione di rilievi critici avrebbe garantito, con ragionevole certezza o con elevata probabilità,
l'accoglimento della pretesa, essendosi limitato ad invocare la propria consulenza di parte che aveva quantificato in misura maggiore il danno biologico complessivamente riportato, alla quale, proprio in virtù di quanto dichiarato dal dott. , non può però assegnarsi Per_2 decisiva rilevanza.
Ed ancora, in termini parimenti decisivi, deve escludersi che dal tenore della decisione della dott.ssa Ceci emerga che l'adesione alle risultanze peritali sia stata determinata dal fatto che non fossero pervenute tempestive osservazioni all'ausiliario del Giudice e, quindi, che sia stato conseguentemente sanzionato l'omesso espletamento del contraddittorio tecnico demandato al consulente.
Ciò trova ulteriore conferma nel fatto che, in sede di gravame, il ha censurato la Pt_1
decisione del giudice di prime cure esclusivamente quanto all'acritica e non sufficientemente motivata adesione alle valutazioni di ordine tecnico espresse dall'ausiliario.
Ad ogni modo, l'irrilevanza causale dell'ipotizzata omissione è incontestabile sul piano storico prima ancora che causale, atteso che l'attore ebbe a formulare comunque rilievi critici nel procedimento, e che questi hanno costituito oggetto di una udienza di chiarimenti alla ctu ad hoc fissata dall'istruttore e, quindi, sono stati sottoposti a rinnovata valutazione dell'ausiliario nel contraddittorio delle parti e del Giudice, all'udienza del
3.2.2021.
In definitiva, esclusa l'ipotizzata omissione, tenuto conto che v'è stata ampia discussione tra le parti, i rispettivi consulenti e l'ausiliario del Giudice, l'ipotizzata omissione, anche ove dimostrata, non può ritenersi abbia inciso sull'esito del giudizio.
Detto altrimenti, appare ininfluente l'invio della bozza anche sul piano astratto, atteso che il giudice di quel giudizio ha depositato la decisione all'esito del contraddittorio tecnico di tutte le parti, differito in apposita udienza, il che esclude in radice che la condotta alternativa lecita (invio tempestivo della bozza), avrebbe consentito un esito
(maggiormente) favorevole. Sono evidentemente irricevibili, in quanto tardive, le contestazioni articolate dall'attrice nella conclusionale in ordine al fatto che l'errore del legale fosse consistito nella omessa redazione di puntuali osservazioni alla bozza di CTU stessa, trattandosi di una nuova censura, integrante mutatio libelli non consentita dall'ormai intervenuta scadenza del termine per le preclusioni assertive.
La domanda attorea non è, quindi, meritevole di accoglimento.
Nel rigetto dell'istanza risarcitoria deve ritenersi assorbita la domanda di garanzia impropria svolta dal convenuto principale ed ogni questione ad essa relativa.
Quanto alla domanda di risarcimento danni ex articolo 96 comma 1 cpc, svolta dal convenuto , deve evidenziarsi che, ai fini della responsabilità in parola, occorre CP_1 la prova della mala fede o della colpa grave.
Occorre altresì la prova di un danno subito a causa della condotta temeraria della controparte, diverso e ulteriore rispetto alla necessità di doversi difendere in giudizio, atteso che la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare
(almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. 21798/2015; Cass., sez. un., 7583/2004).
Infatti, se è vero che, in caso di domanda di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ai fini della liquidazione dei danni la norma reca in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi direttamente discendenti dalla condotta dell'altra parte, è anche vero che presuppone comunque la necessità di una, sia pur generica, allegazione della “direzione” dei supposti danni, dovendosi, in difetto, respingere la domanda.
Nella specie, ritiene il giudicante che difetti qualsivoglia deduzione e illustrazione in merito al danno subito, che deve essere ulteriore e diverso rispetto alla necessità di difendersi in giudizio, il che rende superfluo l'esame del requisito della mala fede o della colpa grave.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, sulla scorta del valore della causa (da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00), ai minimi tabellari, tenuto conto del limitato perimetro delle questioni trattate.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI COSENZA – SEZIONE SECONDA CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ Rigetta la domanda attorea;
➢ Dichiara assorbita la domanda di garanzia impropria articolata dal convenuto nei confronti della compagnia;
Controparte_5
➢ Condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti, liquidandole, per ciascuno, in complessivi euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori nella misura di legge, che, quanto alla difesa del convenuto , devono distrarsi in favore dell'avv. Rodolfo CP_1
Folliero, dichiaratosene antistatario.
Cosenza, 28.1.2025 Il Giudice
Dott.ssa Germana Maffei