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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 01/07/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 868/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Riccardo Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 868 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(già , in persona del Parte_1 Parte_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Grammatico Pietro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– appellante –
CONTRO
cod. fisc. , nato a [...] il CP_1 C.F._1
25.05.1983, elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti. Di Lorenzo
Mario e Castellano Giuseppina Concetta, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
– appellato –
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Corleone n. 135/2019
(depositata il 2.10.2019).
Pag. 1 di 11 R.G. n. 868/2020
Conclusioni delle parti: Come precisate nelle note di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 13.02.2025.
FATTO
Il presente giudizio trae origine dall'opposizione proposta da CP_1
dinnanzi al Giudice di Pace di Corleone, avverso la cartella di pagamento n.
29620180001880000000, emessa da e notificata a mezzo Parte_2
pec il 6.03.2018, limitatamente al verbale di contravvenzione per violazione del
Codice della Strada n. 69 REG 316 del 29.07.2015, notificato il 24.08.2015.
In particolare, con l'opposizione proposta in primo grado (con atto di citazione notificato alla controparte l'11.07.2019), l'odierno appellato, contestando l'intervenuta prescrizione del credito, nonché l'omessa indicazione nella cartella delle modalità di calcolo degli interessi, chiedeva l'annullamento parziale della cartella di pagamento impugnata, con condanna di controparte alle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'odierna appellante che — sostenendo la correttezza del proprio operato e dunque l'infondatezza delle pretese avversarie — domandava, in via preliminare, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e invocando, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Con note allegate al verbale dell'udienza del 26.09.2019 l'opponente eccepiva, altresì, l'irregolarità della notifica della cartella esattoriale a mezzo pec, nonché
l'omessa sottoscrizione della cartella con firma digitale CADES.
Con la sentenza gravata (n. 135/2019 depositata il 2.10.2019, R.G. n. 210/2019) il
CP_ Giudice di Pace di Corleone, in accoglimento della domanda proposta da
Pag. 2 di 11 R.G. n. 868/2020
Giovanni, ha dichiarato la nullità della notifica della cartella di pagamento n.
29620180001880000000 emessa da limitatamente al Parte_2
verbale di contravvenzione per violazione del Codice della Strada n. 69 REG 316 del 29.07.2015, notificato il 24.08.2015, condannando l'Agente della riscossione al pagamento delle spese di lite dell'importo complessivo di € 225,00, da distrarsi in favore del procuratore di parte opponente.
In particolare, il Giudice di prime cure ha ritenuto assorbente la censura relativa all'irregolarità della notifica della predetta cartella di pagamento (eseguita a mezzo pec), giacché il file ivi contenuto, avendo un'estensione “pdf” anziché “p7m”, era privo di idonee garanzie in ordine all'identificabilità del suo autore, all'immodificabilità ed integrità del documento.
Contro la suddetta sentenza, con atto di citazione tempestivamente notificato, ha proposto appello l' (già Parte_1 Parte_2
, sulla base dei tre motivi di censura, di seguito sinteticamente riassunti.
[...]
Con il primo motivo l' ha dedotto l'erroneità della sentenza Parte_3
gravata nella parte in cui il Giudice di Pace di Corleone ha accolto l'opposizione avverso la cartella di pagamento impugnata in considerazione della sua notifica a mezzo pec e del formato della stessa (pdf anziché p7m).
Con il secondo motivo l'appellante, eccependo la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., ha chiesto la riforma del capo relativo alle spese di lite e la condanna dell'appellato alle spese di entrambi i giudizi.
Con il terzo e ultimo motivo, infine, l' ha dedotto il vizio Parte_3
di omessa motivazione del Giudice di Pace sulle sue eccezioni sollevate in primo grado.
Con comparsa depositata il 20.07.2020 si è costituito in giudizio il CP_1
Pag. 3 di 11 R.G. n. 868/2020
quale ha chiesto la reiezione del gravame sia perché inammissibile, a norma degli artt. 342 c.p.c. e 345 c.p.c., sia perché infondato nel merito. Ha dedotto, altresì, che nel presente giudizio l'ente appellante ha domandato per la prima volta la condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado, e introdotto dei documenti nuovi, ossia due precedenti giurisprudenziali della
Commissione Tributaria Provinciale di Bolzano e di Benevento.
Assegnata la causa ad altro Giudice, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni mediante il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13.02.2025; sicché, con ordinanza del 10.03.2025 la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
DIRITTO
Preliminarmente occorre disattendere l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'odierno appellato.
Priva di pregio, infatti, è l'eccezione secondo cui l' Parte_3
affronterebbe temi non trattati in primo grado (ossia le disposizioni normative che regolano le notificazioni a mezzo pec nell'ambito del procedimento di riscossione esattoriale), giacché essa si palesa erronea in punto di diritto, dal momento che il divieto dei motivi nuovi (art. 345, comma 1, c.p.c.) concerne esclusivamente i motivi sollevati da chi introduce il giudizio di primo grado, mentre il divieto delle nuove eccezioni (art. 345, comma 2, c.p.c.), non si applica alle mere difese, che sono sempre esaminabili, anche per la prima volta, in grado di appello. Le mere difese, volte a contrastare genericamente le avverse pretese senza tradursi nell'allegazione di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo rispetto alle stesse, com'è noto, non sono mai precluse in appello, ancorché “nuove”, poiché esse non
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rientrano nel campo di applicazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c. che vieta espressamente la proposizione delle sole nuove eccezioni in senso proprio, ossia quelle non rilevabili d'ufficio, e non indistintamente tutte le difese comunque svolte dalle parti (cfr., ex multis, Cass., Sez. VI, 01.10.2018, n. 23796/2018).
Nel caso in esame, è di tutta evidenza che l'appellante non ha introdotto domande o eccezioni nuove in violazione del divieto di cui all'art. 345 c.p.c., bensì ha riportato e sviluppato mere argomentazioni giuridiche con cui si è limitata a negare e contestare la fondatezza delle pretese avversarie fatte proprie dal Giudice di Pace.
Quanto, poi, alla richiesta di condanna alle spese del primo grado di giudizio formulata dall'odierna appellante, quest'ultima non è da considerarsi una domanda nuova, posto che, com'è noto, il regime delle spese ex art. 91 c.p.c. — che è
conseguenziale ed accessorio rispetto alla pronuncia sul merito della lite — rientra nei poteri officiosi del Giudice il quale, salvo espressa rinuncia della parte, statuisce sulle spese processuali indipendentemente dalla formulazione di un'apposita domanda.
Stessa sorte, inoltre, merita la censura in ordine all'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per violazione dell'obbligo di specificazione, chiarezza e concretezza dei motivi, dal momento che il gravame proposto presenta senz'altro i requisiti di forma e sostanza oggi richiesti dalla legge, indicando in modo preciso le parti della sentenza ritenute errate, rivolgendo specifiche censure all'applicazione delle norme di diritto e formulando una proposta di soluzione alternativa della controversia alla luce dei vizi evidenziati.
Ciò chiarito, nel merito l'appello è fondato e va accolto, sulla scorta delle seguenti assorbenti considerazioni.
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Il Giudice di Pace, nella sentenza oggetto di gravame, ha accolto l'opposizione per l'assorbente considerazione che solo l'estensione del file “p7m” è in grado di garantire l'integrità, l'immodificabilità e la paternità dell'atto notificato e che “In
difetto di detta estensione del file la notifica a mezzo pec non è valida con conseguente annullamento della cartella notificata”.
Tale prospettazione è erronea e smentita dalla costante giurisprudenza che, ai fini della notifica degli atti (anche tributari) via pec, ha ritenuto equipollenti le firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo “PAdES”, sia pure con le differenti estensioni
“p7m” e “pdf”, essendo tra loro pienamente fungibili quoad effectum (v., in particolare, Cass., Sez. Un., 21.04.2018, n. 10266; v. anche Cons. Stato, Sez. V,
4.12.2020, n. 7691).
Chiarito tale aspetto, non può neppure accogliersi l'argomentazione di parte appellata secondo cui la cartella di pagamento è nulla in quanto priva di firma digitale (sia di tipo “CAdES” che di tipo “PAdES”) ovvero di attestazione di conformità all'originale.
La tesi non persuade in quanto non può seriamente dubitarsi che una cartella esattoriale (ovvero la sua immagine scansionata dell'atto originale cartaceo),
ancorché priva della firma digitale, costituisca comunque documento autentico riferibile al soggetto che l'ha formato qualora la sua notificazione sia stata effettuata da un soggetto pubblico (quale è tramite pec proveniente Parte_2 Parte_2
dal suo indirizzo istituzionale (cfr. Cons. St., Sez. III, 18.12.2020, n. 8148).
La provenienza dell'atto dall'indirizzo pec istituzionale dell'Amministrazione, invero, rende inequivoca la provenienza dell'atto e la riconducibilità dello stesso al soggetto pubblico mittente. Né l'appellato ha offerto elementi tali da farne dubitare la veridicità e l'autenticità.
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In altre parole, in caso di notifica della cartella di pagamento a mezzo posta elettronica certificata da parte dell' dal suo indirizzo Parte_3
istituzionale, non è necessaria la sottoscrizione con firma digitale della cartella (sia essa un file nativo digitale sia essa una copia informatica per immagine), atteso che la riferibilità della cartella all' non dipende dalla sua Parte_3
sottoscrizione, quanto dal fatto che tale atto sia chiaramente attribuibile all'organo titolare del potere di emetterlo. Si tratta, dunque, di una presunzione iuris tantum,
incombendo sul destinatario che contesti la validità della notificazione, la falsità della cartella o la sua emissione da parte di un soggetto non legittimato, l'onere di fornire la prova contraria.
Né può esigersi, inoltre, l'evocata attestazione di conformità posto che, nel caso di specie, la cartella di pagamento nasce come documento informatico (“nativo digitale”) e, come tale, è stata trasmessa via pec all'appellato, non rinvenendosi,
dunque, un originale cartaceo cui parametrare la conformità.
Può soggiungersi, per completezza, che ai sensi dell'art. 22, comma 3, CAD —
come modificato dal D.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 1 — “Le
copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in
origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa
efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta”. Sicché, in tesi, quandanche esistesse un originale cartaceo (circostanza non emersa nel presente procedimento),
non potrebbe comunque negarsi efficacia probatoria alla copia notificata poiché
l'appellato avrebbe dovuto disconoscere espressamente e puntualmente la conformità della copia informatica allegata alla pec all'originale cartaceo in possesso dell' . Parte_3
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In conclusione, pertanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “si tratti di invio di copia digitale di originale analogico, ovvero di invio (dell'unico)
originale digitale, comunque trasmessi in formato "pdf", ciò non muta i termini
della questione: la cartella allegata al messaggio PEC in formato “pdf” non deve essere né firmata, né se ne deve attestare la conformità all'originale” (così Cass.,
Sez. VI, 11.11.2022, n. 33384).
Va infine condiviso l'indirizzo della giurisprudenza più recente che considera comunque applicabile la sanatoria del vizio dell'atto per il raggiungimento del suo scopo prevista dall'art. 156 c.p.c. in ragione del rinvio operato dall'art. 26, quinto comma, del d.P.R. n. 602/1973 all'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rimanda alle norme sulle notificazioni nel processo civile, con la conseguenza che, in caso di nullità
della notificazione della cartella di pagamento, trova applicazione l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c. (ex plurimis, v.
Cass., Sez. VI, 05.03.2019, n. 6417; Cass., Sez. Trib., 12.01.2023, n. 801; v. anche,
sul tema, Cass., Sez. Un., 28.09.2018, n. 23620).
Da ultimo, priva di fondamento è anche la doglianza inerente all'irregolarità della notifica della cartella di pagamento perché effettuata da un indirizzo pec non presente nei pubblici registri, essendo chiaramente evincibile il mittente.
Sul punto, basta richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione
(v. Cass., Sez. Un., n. 15979/2022), ove è stato osservato che la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale, ancorché non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto.
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È evidente poi che, se ai sensi dell'art. 26, secondo comma, del D.P.R. n. 602/1973 la notifica della cartella di pagamento può essere “eseguita a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata”, nulla è espressamente previsto in merito all'indirizzo pec dell'ente emittente, al quale nessuna disposizione impone,
a pena di nullità, che la notificazione provenga da un indirizzo pec risultante dai pubblici registri. Una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è infatti richiesta solo per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente della propria casella di posta,
ma non anche del mittente.
Restano assorbiti gli altri motivi di appello.
Alla riforma della sentenza impugnata consegue il rigetto dell'opposizione proposta in primo grado;
non essendo state riproposte in questa sede le domande sulle quali il primo giudice non si è espressamente pronunciato, esse devono conseguentemente ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c..
Per tutto quanto illustrato, risulta ampiamente giustificata la condanna di parte appellata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (valori medi dello scaglione di riferimento), nonché al pagamento delle spese prenotate a debito.
Non può disporsi, invece in questa sede la condanna dell'appellato al pagamento in favore della parte appellante delle spese di lite da quest'ultima sostenute in primo grado, poiché l'agente della riscossione era difeso da un proprio dipendente e non da un avvocato, non avendo neppure affrontato spese vive (cfr. Cass., n. 11389 del
2011, n. 11389; Cass., n. 2872 del 2007; Cass., n. 12232 del 2003; Cass., n. 7597
Pag. 9 di 11 R.G. n. 868/2020
del 2001; Cass., n. 6898 del 1998, Cass., n. 9365 del 1997; Cass., n. 8678 del 1993;
Cass. 29 novembre 2013 n. 26855).
Né può farsi applicazione della normativa speciale relativa al processo tributario (v.
art. 15, comma 2-sexies, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), trattandosi di una norma speciale relativa a quel determinato processo, ed essendo “evidente che, in materia
tributaria, il processo ha una sua autonomia, non solo per specifiche disposizioni
normative, ma anche, evidentemente, per la gestione del processo stesso, che, al di
là di quello che avviene nel contesto di altri procedimenti, richiede una particolare
competenza nella trattazione, sia che ci si trovi in presenza di difesa tecnica, sia
che questa difesa, sulla base delle stesse norme procedurali, sia svolta da un funzionario o dipendente all'uopo delegato” (Cass., Sez. VI, 16.01.2023, n. 1027).
Ai fini della liquidazione delle spese vive, che rappresentano qualcosa di diverso dalle spese generali di organizzazione del servizio per la difesa della singola amministrazione, è necessario che le stesse siano indicate in una apposita nota da parte dell'Ente che ne chiede la liquidazione. Nel caso di specie, tuttavia, nessuna nota risulta prodotta in giudizio per le spese ed esborsi relativi al primo grado.
In considerazione dell'esito del processo, rimane comunque fermo, in capo all'appellato, l'obbligo alla restituzione delle eventuali somme già percepite per le spese e competenze del primo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
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ACCOGLIE integralmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta in primo grado da avverso CP_1
la cartella di pagamento n. 29620180001880000000;
CONDANNA alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio, CP_1
nei confronti dell' (già , Controparte_2 Parte_2
che liquida in complessivi € 662,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre al pagamento delle spese prenotate a debito;
NULLA sulle spese del primo grado, rimanendo comunque fermo, in capo a
[...]
l'obbligo alla restituzione delle eventuali somme già percepite — anche CP_1
indirettamente a mezzo del procuratore distrattario — per le spese e competenze relative a quel giudizio.
Così deciso in Termini Imerese, in data 1/07/2025.
Il Giudice
Riccardo Pappalardo
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Riccardo
Pappalardo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Riccardo Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 868 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(già , in persona del Parte_1 Parte_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Grammatico Pietro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– appellante –
CONTRO
cod. fisc. , nato a [...] il CP_1 C.F._1
25.05.1983, elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti. Di Lorenzo
Mario e Castellano Giuseppina Concetta, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
– appellato –
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Corleone n. 135/2019
(depositata il 2.10.2019).
Pag. 1 di 11 R.G. n. 868/2020
Conclusioni delle parti: Come precisate nelle note di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 13.02.2025.
FATTO
Il presente giudizio trae origine dall'opposizione proposta da CP_1
dinnanzi al Giudice di Pace di Corleone, avverso la cartella di pagamento n.
29620180001880000000, emessa da e notificata a mezzo Parte_2
pec il 6.03.2018, limitatamente al verbale di contravvenzione per violazione del
Codice della Strada n. 69 REG 316 del 29.07.2015, notificato il 24.08.2015.
In particolare, con l'opposizione proposta in primo grado (con atto di citazione notificato alla controparte l'11.07.2019), l'odierno appellato, contestando l'intervenuta prescrizione del credito, nonché l'omessa indicazione nella cartella delle modalità di calcolo degli interessi, chiedeva l'annullamento parziale della cartella di pagamento impugnata, con condanna di controparte alle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'odierna appellante che — sostenendo la correttezza del proprio operato e dunque l'infondatezza delle pretese avversarie — domandava, in via preliminare, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e invocando, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Con note allegate al verbale dell'udienza del 26.09.2019 l'opponente eccepiva, altresì, l'irregolarità della notifica della cartella esattoriale a mezzo pec, nonché
l'omessa sottoscrizione della cartella con firma digitale CADES.
Con la sentenza gravata (n. 135/2019 depositata il 2.10.2019, R.G. n. 210/2019) il
CP_ Giudice di Pace di Corleone, in accoglimento della domanda proposta da
Pag. 2 di 11 R.G. n. 868/2020
Giovanni, ha dichiarato la nullità della notifica della cartella di pagamento n.
29620180001880000000 emessa da limitatamente al Parte_2
verbale di contravvenzione per violazione del Codice della Strada n. 69 REG 316 del 29.07.2015, notificato il 24.08.2015, condannando l'Agente della riscossione al pagamento delle spese di lite dell'importo complessivo di € 225,00, da distrarsi in favore del procuratore di parte opponente.
In particolare, il Giudice di prime cure ha ritenuto assorbente la censura relativa all'irregolarità della notifica della predetta cartella di pagamento (eseguita a mezzo pec), giacché il file ivi contenuto, avendo un'estensione “pdf” anziché “p7m”, era privo di idonee garanzie in ordine all'identificabilità del suo autore, all'immodificabilità ed integrità del documento.
Contro la suddetta sentenza, con atto di citazione tempestivamente notificato, ha proposto appello l' (già Parte_1 Parte_2
, sulla base dei tre motivi di censura, di seguito sinteticamente riassunti.
[...]
Con il primo motivo l' ha dedotto l'erroneità della sentenza Parte_3
gravata nella parte in cui il Giudice di Pace di Corleone ha accolto l'opposizione avverso la cartella di pagamento impugnata in considerazione della sua notifica a mezzo pec e del formato della stessa (pdf anziché p7m).
Con il secondo motivo l'appellante, eccependo la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., ha chiesto la riforma del capo relativo alle spese di lite e la condanna dell'appellato alle spese di entrambi i giudizi.
Con il terzo e ultimo motivo, infine, l' ha dedotto il vizio Parte_3
di omessa motivazione del Giudice di Pace sulle sue eccezioni sollevate in primo grado.
Con comparsa depositata il 20.07.2020 si è costituito in giudizio il CP_1
Pag. 3 di 11 R.G. n. 868/2020
quale ha chiesto la reiezione del gravame sia perché inammissibile, a norma degli artt. 342 c.p.c. e 345 c.p.c., sia perché infondato nel merito. Ha dedotto, altresì, che nel presente giudizio l'ente appellante ha domandato per la prima volta la condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado, e introdotto dei documenti nuovi, ossia due precedenti giurisprudenziali della
Commissione Tributaria Provinciale di Bolzano e di Benevento.
Assegnata la causa ad altro Giudice, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni mediante il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13.02.2025; sicché, con ordinanza del 10.03.2025 la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
DIRITTO
Preliminarmente occorre disattendere l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'odierno appellato.
Priva di pregio, infatti, è l'eccezione secondo cui l' Parte_3
affronterebbe temi non trattati in primo grado (ossia le disposizioni normative che regolano le notificazioni a mezzo pec nell'ambito del procedimento di riscossione esattoriale), giacché essa si palesa erronea in punto di diritto, dal momento che il divieto dei motivi nuovi (art. 345, comma 1, c.p.c.) concerne esclusivamente i motivi sollevati da chi introduce il giudizio di primo grado, mentre il divieto delle nuove eccezioni (art. 345, comma 2, c.p.c.), non si applica alle mere difese, che sono sempre esaminabili, anche per la prima volta, in grado di appello. Le mere difese, volte a contrastare genericamente le avverse pretese senza tradursi nell'allegazione di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo rispetto alle stesse, com'è noto, non sono mai precluse in appello, ancorché “nuove”, poiché esse non
Pag. 4 di 11 R.G. n. 868/2020
rientrano nel campo di applicazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c. che vieta espressamente la proposizione delle sole nuove eccezioni in senso proprio, ossia quelle non rilevabili d'ufficio, e non indistintamente tutte le difese comunque svolte dalle parti (cfr., ex multis, Cass., Sez. VI, 01.10.2018, n. 23796/2018).
Nel caso in esame, è di tutta evidenza che l'appellante non ha introdotto domande o eccezioni nuove in violazione del divieto di cui all'art. 345 c.p.c., bensì ha riportato e sviluppato mere argomentazioni giuridiche con cui si è limitata a negare e contestare la fondatezza delle pretese avversarie fatte proprie dal Giudice di Pace.
Quanto, poi, alla richiesta di condanna alle spese del primo grado di giudizio formulata dall'odierna appellante, quest'ultima non è da considerarsi una domanda nuova, posto che, com'è noto, il regime delle spese ex art. 91 c.p.c. — che è
conseguenziale ed accessorio rispetto alla pronuncia sul merito della lite — rientra nei poteri officiosi del Giudice il quale, salvo espressa rinuncia della parte, statuisce sulle spese processuali indipendentemente dalla formulazione di un'apposita domanda.
Stessa sorte, inoltre, merita la censura in ordine all'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per violazione dell'obbligo di specificazione, chiarezza e concretezza dei motivi, dal momento che il gravame proposto presenta senz'altro i requisiti di forma e sostanza oggi richiesti dalla legge, indicando in modo preciso le parti della sentenza ritenute errate, rivolgendo specifiche censure all'applicazione delle norme di diritto e formulando una proposta di soluzione alternativa della controversia alla luce dei vizi evidenziati.
Ciò chiarito, nel merito l'appello è fondato e va accolto, sulla scorta delle seguenti assorbenti considerazioni.
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Il Giudice di Pace, nella sentenza oggetto di gravame, ha accolto l'opposizione per l'assorbente considerazione che solo l'estensione del file “p7m” è in grado di garantire l'integrità, l'immodificabilità e la paternità dell'atto notificato e che “In
difetto di detta estensione del file la notifica a mezzo pec non è valida con conseguente annullamento della cartella notificata”.
Tale prospettazione è erronea e smentita dalla costante giurisprudenza che, ai fini della notifica degli atti (anche tributari) via pec, ha ritenuto equipollenti le firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo “PAdES”, sia pure con le differenti estensioni
“p7m” e “pdf”, essendo tra loro pienamente fungibili quoad effectum (v., in particolare, Cass., Sez. Un., 21.04.2018, n. 10266; v. anche Cons. Stato, Sez. V,
4.12.2020, n. 7691).
Chiarito tale aspetto, non può neppure accogliersi l'argomentazione di parte appellata secondo cui la cartella di pagamento è nulla in quanto priva di firma digitale (sia di tipo “CAdES” che di tipo “PAdES”) ovvero di attestazione di conformità all'originale.
La tesi non persuade in quanto non può seriamente dubitarsi che una cartella esattoriale (ovvero la sua immagine scansionata dell'atto originale cartaceo),
ancorché priva della firma digitale, costituisca comunque documento autentico riferibile al soggetto che l'ha formato qualora la sua notificazione sia stata effettuata da un soggetto pubblico (quale è tramite pec proveniente Parte_2 Parte_2
dal suo indirizzo istituzionale (cfr. Cons. St., Sez. III, 18.12.2020, n. 8148).
La provenienza dell'atto dall'indirizzo pec istituzionale dell'Amministrazione, invero, rende inequivoca la provenienza dell'atto e la riconducibilità dello stesso al soggetto pubblico mittente. Né l'appellato ha offerto elementi tali da farne dubitare la veridicità e l'autenticità.
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In altre parole, in caso di notifica della cartella di pagamento a mezzo posta elettronica certificata da parte dell' dal suo indirizzo Parte_3
istituzionale, non è necessaria la sottoscrizione con firma digitale della cartella (sia essa un file nativo digitale sia essa una copia informatica per immagine), atteso che la riferibilità della cartella all' non dipende dalla sua Parte_3
sottoscrizione, quanto dal fatto che tale atto sia chiaramente attribuibile all'organo titolare del potere di emetterlo. Si tratta, dunque, di una presunzione iuris tantum,
incombendo sul destinatario che contesti la validità della notificazione, la falsità della cartella o la sua emissione da parte di un soggetto non legittimato, l'onere di fornire la prova contraria.
Né può esigersi, inoltre, l'evocata attestazione di conformità posto che, nel caso di specie, la cartella di pagamento nasce come documento informatico (“nativo digitale”) e, come tale, è stata trasmessa via pec all'appellato, non rinvenendosi,
dunque, un originale cartaceo cui parametrare la conformità.
Può soggiungersi, per completezza, che ai sensi dell'art. 22, comma 3, CAD —
come modificato dal D.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 1 — “Le
copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in
origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa
efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta”. Sicché, in tesi, quandanche esistesse un originale cartaceo (circostanza non emersa nel presente procedimento),
non potrebbe comunque negarsi efficacia probatoria alla copia notificata poiché
l'appellato avrebbe dovuto disconoscere espressamente e puntualmente la conformità della copia informatica allegata alla pec all'originale cartaceo in possesso dell' . Parte_3
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In conclusione, pertanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “si tratti di invio di copia digitale di originale analogico, ovvero di invio (dell'unico)
originale digitale, comunque trasmessi in formato "pdf", ciò non muta i termini
della questione: la cartella allegata al messaggio PEC in formato “pdf” non deve essere né firmata, né se ne deve attestare la conformità all'originale” (così Cass.,
Sez. VI, 11.11.2022, n. 33384).
Va infine condiviso l'indirizzo della giurisprudenza più recente che considera comunque applicabile la sanatoria del vizio dell'atto per il raggiungimento del suo scopo prevista dall'art. 156 c.p.c. in ragione del rinvio operato dall'art. 26, quinto comma, del d.P.R. n. 602/1973 all'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rimanda alle norme sulle notificazioni nel processo civile, con la conseguenza che, in caso di nullità
della notificazione della cartella di pagamento, trova applicazione l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c. (ex plurimis, v.
Cass., Sez. VI, 05.03.2019, n. 6417; Cass., Sez. Trib., 12.01.2023, n. 801; v. anche,
sul tema, Cass., Sez. Un., 28.09.2018, n. 23620).
Da ultimo, priva di fondamento è anche la doglianza inerente all'irregolarità della notifica della cartella di pagamento perché effettuata da un indirizzo pec non presente nei pubblici registri, essendo chiaramente evincibile il mittente.
Sul punto, basta richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione
(v. Cass., Sez. Un., n. 15979/2022), ove è stato osservato che la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale, ancorché non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto.
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È evidente poi che, se ai sensi dell'art. 26, secondo comma, del D.P.R. n. 602/1973 la notifica della cartella di pagamento può essere “eseguita a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata”, nulla è espressamente previsto in merito all'indirizzo pec dell'ente emittente, al quale nessuna disposizione impone,
a pena di nullità, che la notificazione provenga da un indirizzo pec risultante dai pubblici registri. Una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è infatti richiesta solo per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente della propria casella di posta,
ma non anche del mittente.
Restano assorbiti gli altri motivi di appello.
Alla riforma della sentenza impugnata consegue il rigetto dell'opposizione proposta in primo grado;
non essendo state riproposte in questa sede le domande sulle quali il primo giudice non si è espressamente pronunciato, esse devono conseguentemente ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c..
Per tutto quanto illustrato, risulta ampiamente giustificata la condanna di parte appellata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (valori medi dello scaglione di riferimento), nonché al pagamento delle spese prenotate a debito.
Non può disporsi, invece in questa sede la condanna dell'appellato al pagamento in favore della parte appellante delle spese di lite da quest'ultima sostenute in primo grado, poiché l'agente della riscossione era difeso da un proprio dipendente e non da un avvocato, non avendo neppure affrontato spese vive (cfr. Cass., n. 11389 del
2011, n. 11389; Cass., n. 2872 del 2007; Cass., n. 12232 del 2003; Cass., n. 7597
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del 2001; Cass., n. 6898 del 1998, Cass., n. 9365 del 1997; Cass., n. 8678 del 1993;
Cass. 29 novembre 2013 n. 26855).
Né può farsi applicazione della normativa speciale relativa al processo tributario (v.
art. 15, comma 2-sexies, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), trattandosi di una norma speciale relativa a quel determinato processo, ed essendo “evidente che, in materia
tributaria, il processo ha una sua autonomia, non solo per specifiche disposizioni
normative, ma anche, evidentemente, per la gestione del processo stesso, che, al di
là di quello che avviene nel contesto di altri procedimenti, richiede una particolare
competenza nella trattazione, sia che ci si trovi in presenza di difesa tecnica, sia
che questa difesa, sulla base delle stesse norme procedurali, sia svolta da un funzionario o dipendente all'uopo delegato” (Cass., Sez. VI, 16.01.2023, n. 1027).
Ai fini della liquidazione delle spese vive, che rappresentano qualcosa di diverso dalle spese generali di organizzazione del servizio per la difesa della singola amministrazione, è necessario che le stesse siano indicate in una apposita nota da parte dell'Ente che ne chiede la liquidazione. Nel caso di specie, tuttavia, nessuna nota risulta prodotta in giudizio per le spese ed esborsi relativi al primo grado.
In considerazione dell'esito del processo, rimane comunque fermo, in capo all'appellato, l'obbligo alla restituzione delle eventuali somme già percepite per le spese e competenze del primo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
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ACCOGLIE integralmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta in primo grado da avverso CP_1
la cartella di pagamento n. 29620180001880000000;
CONDANNA alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio, CP_1
nei confronti dell' (già , Controparte_2 Parte_2
che liquida in complessivi € 662,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre al pagamento delle spese prenotate a debito;
NULLA sulle spese del primo grado, rimanendo comunque fermo, in capo a
[...]
l'obbligo alla restituzione delle eventuali somme già percepite — anche CP_1
indirettamente a mezzo del procuratore distrattario — per le spese e competenze relative a quel giudizio.
Così deciso in Termini Imerese, in data 1/07/2025.
Il Giudice
Riccardo Pappalardo
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Riccardo
Pappalardo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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