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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
PROC. n. 3510/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenZIsi sotto il numero d'ordine
3510 dell'anno 2020 vertente tra
(c.f. (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
(c.f. ), (c.f. ), Pt_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 Pt_5
(c.f. ), tutte in proprio e in qualità di eredi di (deceduto il
[...] C.F._5 Persona_1
07.08.2008), rappresentate e difese dall'avv. Luigi Pagano.
-APPELLANTI-
e
(c.f. rappresentato e difeso dagli avvocati Sabato Perna e Rita Parte_6 C.F._6
Scopa.
-APPELLATO–
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n.1087/2020 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata il 20.7.2020, in tema di aZIne di rilascio di bene immobile;
usucapione”.
CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattaZIne scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., il 31.10.2024 dalla difesa di , , , , (tutte in proprio Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e nella qualità di eredi di ) e il 5.11.2024 dalla difesa di . Persona_1 Parte_6
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 9 , , , e , tutte in proprio e in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 qualità di eredi di , hanno convenuto in giudiZI, dinanzi a questa Corte, con atto di citaZIne Persona_1 notificato (a mezzo PEC) il 14.10.2020, , proponendo appello avverso la sentenza n.1087/2020 Parte_6 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata il 20.7.2020.
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudiZI, dinanzi al Tribunale di Nola, con atto di citaZIne Parte_6 notificato il 27.4.2013, , , , e , Parte_1 Parte_5 Parte_4 Parte_2 Parte_3 tutte in proprio e in qualità di eredi di , deceduto in data 7.8.2008, chiedendo la condanna Persona_1 delle convenute: 1) al rilascio immediato, in suo favore, di un posto auto meglio descritto in citaZIne e alla rimoZIne del paletto installato nonché di ogni altra opera abusiva che impedisse il parcheggio, da parte sua
(dell'attore, si intende), nonché all'immediato rilascio dell'area di parcheggio occupata, contrassegnata nelle planimetrie dal n. 7 identificata come penultima a destra rispetto all'ingresso del cortile di Piazza Garibaldi 32, in
San Giuseppe VI, in favore dell'istante, libera e vuota da persone e cose;
2) nell'ipotesi di ritenuta occupaZIne sine titulo, al risarcimento del danno da mancato godimento del bene, da liquidarsi in separato giudiZI;
3) al pagamento delle spese, diritti e onorari del porre sente giudiZI.
A fondamento delle domande proposte aveva dedotto: Parte_6
Di avere acquistato da , con atto notarile del 29.4.1993, l'immobile ubicato in Piazza Persona_2
Garibaldi, a San Giuseppe VI (composto da locale seminterrato di mq. 85 e locale cantinato di mq.620, riportato in catasto al foglio 15, particelle 585 sub 8 e 9, nonché 171 e 882 del foglio 18); che nell'atto di compravendita era stato espressamente compreso anche il diritto di parcheggiare due autoveicoli nelle aree scoperte del cortile del detto fabbricato civico 32 di Piazza Garibaldi, di proprietà esclusiva del venditore, indicate nella planimetria allegata all'atto notarile con i numeri 7 e 8; che, tuttavia, il posto auto contrassegnato dal n. 7 nelle planimetrie catastali risultava attualmente occupato dagli aventi causa di;
di avere Persona_1 comunicato, con raccomandata del 26 ottobre 2012, che non intendeva più consentire il parcheggio nell'area suddetta;
che a tale raccomandata avevano risposto e , Parte_1 Parte_5 Parte_4 sostenendo che l'area di parcheggio ubicata nel cortile condominiale di S. Giuseppe VI, in Piazza
Garibaldi 17, ex 32, contraddistinta dal n.7, fosse stata concessa da , visti i rapporti di stima e Persona_2 di fiducia, a nel momento in cui quest'ultimo aveva acquistato l'appartamento all'interno del parco;
Persona_1 che le occupanti avevano, anzi, installato un paletto in ferro innanzi all'accesso del posto auto, inibendo la possibilità di parcheggiare auto diverse, ed eseguito opere da rimuovere a loro spese;
che sia che l'utilizzo del posto auto, contrassegnato con il n. 7 nelle planimetrie catastali allegate al titolo di proprietà, fosse stato concesso in comodato ad uso gratuito, sia che, invece, fosse stato effettuato sine titulo, egli (l'attore, si intende), avente pagina 2 di 9 causa di , ed attuale proprietario e/o titolare del diritto di parcheggio, avesse diritto di ottenerne Persona_2 il rilascio con (in via subordinata) il risarcimento di ogni danno subìto e subendo.
Costituitesi in giudiZI (tutte in proprio e in qualità di eredi di ) con comparsa depositata il Persona_1
12.7.2013, , , , e , avevano Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4 Parte_5 contestando la fondatezza dell'avversa domanda, ritenendo di avere usucapito l'area scoperta del cortile del fabbricato in questione, adibita a parcheggio e contrassegnata con il numero 7, per averla posseduta, in maniera pacifica, pubblica e continuativa (prima i coniugi e e poi quest'ultima e le altre Persona_1 Parte_1 eredi del primo), da oltre 34 anni (dal 1979) – avendo anche provveduto a chiuderne l'ingresso apponendo una catena con lucchetto e poi un paletto in ferro con il lucchetto – e chiedendo, pertanto, in via riconvenZInale,
l'accertamento e la declaratoria dell'avvenuto acquisto, da parte loro, per usucapione, della detta area scoperta, con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite, con attribuZIne.
Il Tribunale di Nola, all'esito dell'espletata istruttoria, con la sentenza n.1087/2020 impugnata in questa sede ha:
1) Accolto la domanda attore, condannando le convenute all'immediato rilascio, in favore dell'attore, della detta area di parcheggio contrassegnata dal n.7, nonché alla rimoZIne del paletto installato dinanzi a tale area di parcheggio;
2) rigettato la domanda riconvenZInale delle convenute, condannandole al pagamento delle spese di lite in favore di . Parte_6
Il Tribunale di Nola ha deciso la controversia nei detti termini ritenendo, in sintesi, che, premessi la non contestaZIne, da parte delle convenute, della proprietà del posto auto in questione in capo all'attore ed al suo dante causa, ed il riconoscimento, da parte delle stesse convenute, che l'utilizzo del posto auto da parte del proprio dante causa ( ) fosse avvenuto con il consenso del proprietario dello stesso e non uti Persona_1 dominus, fosse mancata la prova di un atto di interversione del possesso idoneo a mutare la detenZIne (per comodato gratuito) di - e, poi, delle convenute, dopo il decesso del primo – possesso utile Persona_1 ai fini dell'usucapione.
****
2. IL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO.
, , , e , tutte in proprio e in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 qualità di eredi di , hanno censurato la sentenza n.1087/2020 impugnata in questa sede Persona_1 sulla base di un unico, articolato, motivo, lamentando l'erronea valutaZIne delle risultanze istruttorie (la documentaZIne agli atti nonché le dichiaraZIni testimoniali) e l'erronea applicaZIne di norme di diritto da parte del Tribunale di Nola.
Secondo le appellanti, in particolare, il giudice di prime cure:
a) avrebbe considerato immotivatamente generica la testimonianza di , avendo, invece, Testimone_1 quest'ultimo riferito: “Il numero 7 dello spaZI di parcheggio veniva utilizzato quasi sempre dalla Sig.ra Pt_1
pagina 3 di 9 Per altrimenti da mio ZI . Questo dal 1979 ad oggi. I miei zii avevano le chiavi di un lucchetto che chiudeva la catenella che delimitava lo spaZI n. 7”;
b) avrebbe erroneamente ritenuto che esse convenute non avessero contestato il titolo di proprietà dell' , posto che, invece, nei due atti notarili di compravendita (datati 8.2.1979 e 15.4.1980), il venditore, Pt_6
, dante causa dell'attore/appellato, nel vendere i beni immobili meglio descritti in atti in favore Persona_2 dei coniugi , in regime di comunione legale, non si era mai riservato la piena Controparte_1 proprietà e/o il diritto di parcheggiare nell'area scoperta e contraddistinta dal numero 7.;
c) non avesse erroneamente considerato, quanto al dato dell'apposiZIne del paletto, che non solo il teste avesse riferito che il paletto fosse stato apposto dal , ma che tutti i testi avessero Testimone_2 Per_1 confermato, poi, tale circostanza;
d) non avere rilevato l'inattendibilità e le contraddiZIni in cui sarebbe incorso il teste , prima Testimone_2 tra tutte quella secondo cui , già nel 1980, ossia tredici anni prima della stipula dell'atto di Parte_6 compravendita con cui sarebbe divenuto proprietario del posto auto n.7, parcheggiasse l'auto quando trovava lo libero;
e) avesse erroneamente considerato le deposiZIni rese dai testi indicati dalla parte convenuta del tutto generiche e non contestualizzate temporalmente, senza chiarire né chi fosse stato ad apporre il paletto né a quando sarebbe risalita tale circostanza;
ad avviso delle appellanti quest'ultima affermaZIne sarebbe stata in contrasto con quella riportata a pagina 8 della motivaZIne, secondo cui sarebbe stata raggiunta la prova della presenza del paletto innanzi all'area di parcheggio in questione e della sua apposiZIne ad opera di parte convenuta e, accertato e riconosciuto che il paletto sarebbe stato apposto dal , il giudice di prime cure Persona_1 avrebbe dovuto rilevare che dalle dichiaraZIni testimoniali fosse emerso univocamente che i CP_2 erano stati gli unici a possederne le chiavi dal 1979;
Gli appellanti hanno sostenuto, infine, che, anche laddove l'area di parcheggio in questione fosse stata concessa, a titolo gratuito, da al , al momento dell'acquisto del primo appartamento, Persona_2 Per_1 avvenuto nel 1979, il , successivamente, avesse posseduto uti dominus il posto auto, essendosi la Per_1 detenZIne trasformata in possesso con un atto di interversione, consistente nell'aver chiuso il posto auto con catene e lucchetto e poi con paletto in ferro.
E, alla luce di quanto esposto, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “1- in via preliminare accogliere l'istanza di C sospensiva totale riforma della erronea ed ingiusta sentenza n. 1087/2020, resa dal Tribunale di Nola, nel procedimento R.G.
3208/2013, accogliere integralmente la domanda degli appellanti e per l'effetto:
3- accertato il possesso pieno, pacifico, pubblico, indisturbato e continuato per oltre venti anni da parte delle Sigg.re , e , Parte_1 Parte_5 Controparte_4 Pt_2 Persona_
e , in proprio e n.q. di eredi di , dichiarare, in favore delle medesime, l'usucapione dell'area del cortile
[...] Parte_3 del fabbricato civico n. 17, ex 32, di Piazza Garibaldi in San Giuseppe VI adibita a parcheggio e contrassegnata col n. 7, con gli incombenti formali di trascriZIne rimessi dall'On.le giudicante al conservatore dei registri immobiliari con esenZIne di responsabilità per
pagina 4 di 9 il medesimo;
4- condannare l'appellato al pagamento delle spese, compensi del doppio grado di giudiZI, con attribuZIne all'Avv. Luigi
Pagano, per fattone anticipo. In via istruttoria si chiede, ex art. 257 c.p.c., di chiamare i testi escussi nel giudiZI di primo grado, a rendere gli opportuni chiarimenti su qualsiasi circostanza rilevante ai fini della riforma della sentenza impugnata.”.
Iscritta la causa al n. 3510/2020 del Ruolo Generale ed acquisito, in data 27.10.2020 (come da annotaZIne telematica della cancelleria) il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, si è costituito in giudiZI, con comparsa depositata il 25.1.2021, , che ha contestato l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e la Parte_6 fondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) - preliminarmente respingere l'istanza inibitoria, infondata in fatto ed in diritto, condannando le appellanti, con ogni conseguenza di legge;
2) - nel merito, rigettare l'appello siccome infondato in fatto ed in diritto, dichiarando inammissibile, improcedibile, improponibile e, comunque, rigettando, per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, ogni domanda formulata dall'appellante, e confermare la sentenza di primo grado, n. 1087/2020 del
Tribunale di Nola, e per l'effetto condannare le appellanti “all'immediato rilascio, in favore di , dell'area di parcheggio Parte_6 contrassegnata dal n. 7, identificata come penultima a destra rispetto all'ingresso del cortile di Piazza Garibaldi, civico 32, in San
Giuseppe VI, nonché alla rimoZIne del paletto installato innanzi a tale area di parcheggio”; oltre condanna alle spese processuali per il primo grado di giudiZI, come liquidate nella sentenza;
3) in subordine, nell'ipotesi di ritenuta occupaZIne sine titulo, (in ragione delle difese spiegate nel presente giudiZI), come da richiesta subordinata, formulata nel primo grado di giudiZI, che qui si reitera, condannare le appellanti “al risarcimento del danno da mancato godimento del bene, da liquidarsi in separato giudiZI”; 4) condannare in ogni caso l'appellante alle spese e compensi del presente grado di giudiZI, da liquidarsi ai sensi dell'art. 96 cpc.”.
Con ordinanza del 16.2.2021 è stata rigettata l'istanza delle appellanti volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e la causa è stata rinviata per la precisaZIne delle conclusioni al
24.5.2022 (poi rinviata nuovamente all'udienza del 7.2.2023 con ordinanza del 24.5.2022).
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale depositato in data 16.10.2024 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattaZIne della controversia, per l'udienza del 12.11.2024, si svolgesse mediante la c.d. trattaZIne “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattaZIne scritta (il 31.10.2024 dalla difesa di , , Parte_1 Parte_2
, , , tutte in proprio e nella qualità di eredi di Parte_3 Parte_4 Parte_5 Persona_1
, e il 5.11.2024 dalla difesa di ), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza
[...] Parte_6 depositata il 12.11.2024, con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. dei termini di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'ecceZIne, sollevata dall'appellato, volta ad ottenere la declaratoria di inammissibilità dell'avverso gravame, lamentando la violaZIne dell'art. 342 c.p.c.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale,
pagina 5 di 9 onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condiZIni richieste dalla citata disposiZIne del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposiZIne delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condiZIne (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnaZIne deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuaZIne delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redaZIne di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudiZI di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnaZIni a critica vincolata (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord., 03/07/2024, n.
18220).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposiZIne delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettaZIne delle medesime ragioni addotte nel giudiZI di primo grado, non essendo necessaria l'allegaZIne di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuiZIni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
****
Ciò posto, l'appello proposto da , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
è infondato e, pertanto, non merita accoglimento, sebbene in base ad una motivaZIne Parte_5 parzialmente diversa da quella del giudice di prime cure (ciò per l'effetto devolutivo dell'appello che consente, per l'appunto, al giudice del gravame, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, di confermare la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/09/2023, n. 26098; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/09/2024, n. 24738;
Sez. III, Ord., 12/03/2024, n. 6533).
Va precisato, nel delineare il thema decidendum, in relaZIne ai petita e alle causae petendi sottesi alle rispettive domande delle parti e riguardanti, entrambe, il posto auto n.7 della suddetta area scoperta:
a) Che l'attore, nel chiederne la condanna delle convenute al rilascio, aveva dedotto di esserne (cfr. la seconda pagina dell'atto di citaZIne introduttivo del primo grado, ridepositato dall'appellato, telematicamente, il 25.1.2021,
pagina 6 di 9 anche in questo grado) l'“attuale proprietario e/o titolare del diritto di parcheggio” (invocando, dunque, o la proprietà o un altro diritto in base al quale utilizzare il detto posto auto);
b) che le convenute, nel formulare la domanda riconvenZInale, avevano invocato espressamente l'acquisto della “proprietà” (non di altro diritto reale di godimento) del bene a titolo originario per intervenuta usucapione
(cfr. la settima pagina della comparsa di risposta in primo grado, ridepositato dalle appellanti, telematicamente, il
15.10.2020, anche in questo grado).
Fatta questa necessaria premessa, la Corte rileva che, come si desume dagli atti di provenienza prodotti dalle parti (cfr. gli atti di vendita del 1979 e del 1980 ridepositati telematicamente dalle appellanti, in questo grado, in data 21.10.2020, e l'atto di vendita del 29.4.1993, nonché l'atto di divisione del 1930 e l'atto di vendita del 1976, nonchè la planimetria allegata agli atti notarili, ridepositati dall'appellato, telematicamente, in questo grado, il
25.1.2021):
a) Il posto auto in questione (il n.7) era stato concesso in uso (non attribuito in proprietà) ad Parte_6
– come si desume chiaramente dall'espressione utilizzata, “diritto di parcheggiare”- con l'atto del 29.4.1993, dal venditore, , costruttore del fabbricato (di cui facevano parte gli immobili delle parti in causa), Persona_2 realizzato su suolo edificatorio da lui acquistato nel 1976 (fabbricato “ultimato e rifinito” nel mese di novembre dell'anno 1978), comprensivo, evidentemente, anche dell'area scoperta del cortile nella quale era compreso anche detto posto auto (così come gli altri riportati in planimetria) per cui è causa;
b) anche il dante causa delle convenute appellanti e, cioè, (unitamente alla moglie Persona_1 [...]
) aveva acquistato da , originario costruttore del fabbricato e proprietario esclusivo Parte_1 Persona_2 della detta area, la proprietà di un appartamento al secondo piano (con atto notarile dell'8.2.1979, per poi acquistare, con atto del 15.4.1980, anche la proprietà della porZIne di terrazzo sovrastante l'appartamento) e “il diritto di parcheggiare un autoveicolo nell'area scoperta indicata nella planimetria … con coloraZIne rossa e con il numero sei”, riservandosi il venditore, espressamente, tra l'altro, la proprietà dell'area scoperta.
Dunque, evidentemente, il costruttore – venditore, consapevole del vincolo di destinaZIne impresso dall'art. 41-sexies della l. n. 1150 del 1942 (come introdotto dall'art. 18 della l. n. 765 del 1967) agli spazi destinati a parcheggio, si era riservato la proprietà esclusiva della detta area scoperta (di cui i posti auto facevano parte), ma consentendo (per rispettare tale vincolo) agli acquirenti dei singoli immobili di utilizzare, per il parcheggio, per l'appunto, i detti posti auto.
Stando così le cose, è allora corretta la decisione del giudice di prime cure sia di ordinare alle convenute, in accoglimento della domanda attore, il rilascio del posto auto n. 7 ad - avendone, quest'ultimo, il Parte_6 diritto di utilizzarlo in base al proprio atto di acquisto (ed in conformità, peraltro, si ribadisce, di tale vincolo di destinaZIne di natura pubblicistica) - sia di rigettare la domanda riconvenZInale delle stesse convenute.
pagina 7 di 9 In ordine a tale ultimo profilo la Corte rileva, infatti, che, avendo , , Parte_1 Parte_2 [...]
, e chiesto espressamente, in via riconvenZInale, come detto, il Pt_3 Parte_4 Parte_5 riconoscimento, ex art. 1158 c.c., in loro favore, dell'acquisto, a titolo originario, per usucapione, del diritto di proprietà (e non di altro diritto reale di godimento), avrebbero dovuto proporre tale domanda (essendo in astratto ammissibile l'acquisito per usucapione ordinaria della proprietà delle aree interne o circostanti ai fabbricati di nuova costruZIne, su cui gravi il vincolo pubblicistico di destinaZIne a parcheggio, non comportandone tale vincolo indisponibilità, inalienabilità e incommerciabilità; cfr. Cass. civ., Sez. II, 24/05/2013, n. 12996; Sez. II,
15/11/2002, n. 16053) nei confronti del legittimo proprietario dell'area scoperta di cui faceva parte il posto auto n. 7 in questione, ossia nei confronti di o, in caso di morte di quest'ultimo, dei suoi eredi (o, ancora, Persona_2 in ultima analisi, in caso di successivi trasferimenti per atti inter vivos, nei confronti di eventuali successivi acquirenti della proprietà della detta area).
Non sussisteva, dunque, al riguardo, la legittimaZIne passiva di , avendo quest'ultimo, Parte_6 acquistato, come detto, nel 1993, il semplice diritto di utilizzare, per il parcheggio, tale posto auto, ma non anche la proprietà dello stesso (né essendo stato minimamente dedotto che fosse erede dell'originario proprietario, ove deceduto).
Ed invero, la domanda riconvenZInale di usucapione deve essere proposta nei confronti del titolare del diritto reale oggetto di usucapione.
Ragion per cui, se viene promossa contro un soggetto privo di legittimaZIne passiva, il giudice deve respingere la domanda senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'effettivo titolare del diritto (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 24/01/2025, n. 1725).
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Al rigetto dell'appello segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna delle appellanti al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite del presente grado di giudiZI in favore dell'appellato vittorioso.
In particolare, i compensi professionali spettanti all'appellato vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulaZIne, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse dell'appellato vittorioso stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro
26.000,01 ad euro 52.000,00, in base al valore (indeterminabile, ex art. 5, co.6, del detto decreto) della controversia.
pagina 8 di 9 ****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnaZIne, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnaZIne, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ seZIne civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3510/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
avverso la sentenza n.1087/2020 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata il 20.7.2020. Parte_5
2. Dichiara tenute e condanna , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, al pagamento, in solido tra loro e in favore di , dei compensi professionali del Parte_5 Parte_6 secondo grado di giudiZI, liquidati complessivamente in euro 4.995,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico delle appellanti, di un ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 18.2.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenZIsi sotto il numero d'ordine
3510 dell'anno 2020 vertente tra
(c.f. (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
(c.f. ), (c.f. ), Pt_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 Pt_5
(c.f. ), tutte in proprio e in qualità di eredi di (deceduto il
[...] C.F._5 Persona_1
07.08.2008), rappresentate e difese dall'avv. Luigi Pagano.
-APPELLANTI-
e
(c.f. rappresentato e difeso dagli avvocati Sabato Perna e Rita Parte_6 C.F._6
Scopa.
-APPELLATO–
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n.1087/2020 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata il 20.7.2020, in tema di aZIne di rilascio di bene immobile;
usucapione”.
CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattaZIne scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., il 31.10.2024 dalla difesa di , , , , (tutte in proprio Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e nella qualità di eredi di ) e il 5.11.2024 dalla difesa di . Persona_1 Parte_6
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 9 , , , e , tutte in proprio e in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 qualità di eredi di , hanno convenuto in giudiZI, dinanzi a questa Corte, con atto di citaZIne Persona_1 notificato (a mezzo PEC) il 14.10.2020, , proponendo appello avverso la sentenza n.1087/2020 Parte_6 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata il 20.7.2020.
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1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudiZI, dinanzi al Tribunale di Nola, con atto di citaZIne Parte_6 notificato il 27.4.2013, , , , e , Parte_1 Parte_5 Parte_4 Parte_2 Parte_3 tutte in proprio e in qualità di eredi di , deceduto in data 7.8.2008, chiedendo la condanna Persona_1 delle convenute: 1) al rilascio immediato, in suo favore, di un posto auto meglio descritto in citaZIne e alla rimoZIne del paletto installato nonché di ogni altra opera abusiva che impedisse il parcheggio, da parte sua
(dell'attore, si intende), nonché all'immediato rilascio dell'area di parcheggio occupata, contrassegnata nelle planimetrie dal n. 7 identificata come penultima a destra rispetto all'ingresso del cortile di Piazza Garibaldi 32, in
San Giuseppe VI, in favore dell'istante, libera e vuota da persone e cose;
2) nell'ipotesi di ritenuta occupaZIne sine titulo, al risarcimento del danno da mancato godimento del bene, da liquidarsi in separato giudiZI;
3) al pagamento delle spese, diritti e onorari del porre sente giudiZI.
A fondamento delle domande proposte aveva dedotto: Parte_6
Di avere acquistato da , con atto notarile del 29.4.1993, l'immobile ubicato in Piazza Persona_2
Garibaldi, a San Giuseppe VI (composto da locale seminterrato di mq. 85 e locale cantinato di mq.620, riportato in catasto al foglio 15, particelle 585 sub 8 e 9, nonché 171 e 882 del foglio 18); che nell'atto di compravendita era stato espressamente compreso anche il diritto di parcheggiare due autoveicoli nelle aree scoperte del cortile del detto fabbricato civico 32 di Piazza Garibaldi, di proprietà esclusiva del venditore, indicate nella planimetria allegata all'atto notarile con i numeri 7 e 8; che, tuttavia, il posto auto contrassegnato dal n. 7 nelle planimetrie catastali risultava attualmente occupato dagli aventi causa di;
di avere Persona_1 comunicato, con raccomandata del 26 ottobre 2012, che non intendeva più consentire il parcheggio nell'area suddetta;
che a tale raccomandata avevano risposto e , Parte_1 Parte_5 Parte_4 sostenendo che l'area di parcheggio ubicata nel cortile condominiale di S. Giuseppe VI, in Piazza
Garibaldi 17, ex 32, contraddistinta dal n.7, fosse stata concessa da , visti i rapporti di stima e Persona_2 di fiducia, a nel momento in cui quest'ultimo aveva acquistato l'appartamento all'interno del parco;
Persona_1 che le occupanti avevano, anzi, installato un paletto in ferro innanzi all'accesso del posto auto, inibendo la possibilità di parcheggiare auto diverse, ed eseguito opere da rimuovere a loro spese;
che sia che l'utilizzo del posto auto, contrassegnato con il n. 7 nelle planimetrie catastali allegate al titolo di proprietà, fosse stato concesso in comodato ad uso gratuito, sia che, invece, fosse stato effettuato sine titulo, egli (l'attore, si intende), avente pagina 2 di 9 causa di , ed attuale proprietario e/o titolare del diritto di parcheggio, avesse diritto di ottenerne Persona_2 il rilascio con (in via subordinata) il risarcimento di ogni danno subìto e subendo.
Costituitesi in giudiZI (tutte in proprio e in qualità di eredi di ) con comparsa depositata il Persona_1
12.7.2013, , , , e , avevano Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4 Parte_5 contestando la fondatezza dell'avversa domanda, ritenendo di avere usucapito l'area scoperta del cortile del fabbricato in questione, adibita a parcheggio e contrassegnata con il numero 7, per averla posseduta, in maniera pacifica, pubblica e continuativa (prima i coniugi e e poi quest'ultima e le altre Persona_1 Parte_1 eredi del primo), da oltre 34 anni (dal 1979) – avendo anche provveduto a chiuderne l'ingresso apponendo una catena con lucchetto e poi un paletto in ferro con il lucchetto – e chiedendo, pertanto, in via riconvenZInale,
l'accertamento e la declaratoria dell'avvenuto acquisto, da parte loro, per usucapione, della detta area scoperta, con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite, con attribuZIne.
Il Tribunale di Nola, all'esito dell'espletata istruttoria, con la sentenza n.1087/2020 impugnata in questa sede ha:
1) Accolto la domanda attore, condannando le convenute all'immediato rilascio, in favore dell'attore, della detta area di parcheggio contrassegnata dal n.7, nonché alla rimoZIne del paletto installato dinanzi a tale area di parcheggio;
2) rigettato la domanda riconvenZInale delle convenute, condannandole al pagamento delle spese di lite in favore di . Parte_6
Il Tribunale di Nola ha deciso la controversia nei detti termini ritenendo, in sintesi, che, premessi la non contestaZIne, da parte delle convenute, della proprietà del posto auto in questione in capo all'attore ed al suo dante causa, ed il riconoscimento, da parte delle stesse convenute, che l'utilizzo del posto auto da parte del proprio dante causa ( ) fosse avvenuto con il consenso del proprietario dello stesso e non uti Persona_1 dominus, fosse mancata la prova di un atto di interversione del possesso idoneo a mutare la detenZIne (per comodato gratuito) di - e, poi, delle convenute, dopo il decesso del primo – possesso utile Persona_1 ai fini dell'usucapione.
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2. IL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO.
, , , e , tutte in proprio e in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 qualità di eredi di , hanno censurato la sentenza n.1087/2020 impugnata in questa sede Persona_1 sulla base di un unico, articolato, motivo, lamentando l'erronea valutaZIne delle risultanze istruttorie (la documentaZIne agli atti nonché le dichiaraZIni testimoniali) e l'erronea applicaZIne di norme di diritto da parte del Tribunale di Nola.
Secondo le appellanti, in particolare, il giudice di prime cure:
a) avrebbe considerato immotivatamente generica la testimonianza di , avendo, invece, Testimone_1 quest'ultimo riferito: “Il numero 7 dello spaZI di parcheggio veniva utilizzato quasi sempre dalla Sig.ra Pt_1
pagina 3 di 9 Per altrimenti da mio ZI . Questo dal 1979 ad oggi. I miei zii avevano le chiavi di un lucchetto che chiudeva la catenella che delimitava lo spaZI n. 7”;
b) avrebbe erroneamente ritenuto che esse convenute non avessero contestato il titolo di proprietà dell' , posto che, invece, nei due atti notarili di compravendita (datati 8.2.1979 e 15.4.1980), il venditore, Pt_6
, dante causa dell'attore/appellato, nel vendere i beni immobili meglio descritti in atti in favore Persona_2 dei coniugi , in regime di comunione legale, non si era mai riservato la piena Controparte_1 proprietà e/o il diritto di parcheggiare nell'area scoperta e contraddistinta dal numero 7.;
c) non avesse erroneamente considerato, quanto al dato dell'apposiZIne del paletto, che non solo il teste avesse riferito che il paletto fosse stato apposto dal , ma che tutti i testi avessero Testimone_2 Per_1 confermato, poi, tale circostanza;
d) non avere rilevato l'inattendibilità e le contraddiZIni in cui sarebbe incorso il teste , prima Testimone_2 tra tutte quella secondo cui , già nel 1980, ossia tredici anni prima della stipula dell'atto di Parte_6 compravendita con cui sarebbe divenuto proprietario del posto auto n.7, parcheggiasse l'auto quando trovava lo libero;
e) avesse erroneamente considerato le deposiZIni rese dai testi indicati dalla parte convenuta del tutto generiche e non contestualizzate temporalmente, senza chiarire né chi fosse stato ad apporre il paletto né a quando sarebbe risalita tale circostanza;
ad avviso delle appellanti quest'ultima affermaZIne sarebbe stata in contrasto con quella riportata a pagina 8 della motivaZIne, secondo cui sarebbe stata raggiunta la prova della presenza del paletto innanzi all'area di parcheggio in questione e della sua apposiZIne ad opera di parte convenuta e, accertato e riconosciuto che il paletto sarebbe stato apposto dal , il giudice di prime cure Persona_1 avrebbe dovuto rilevare che dalle dichiaraZIni testimoniali fosse emerso univocamente che i CP_2 erano stati gli unici a possederne le chiavi dal 1979;
Gli appellanti hanno sostenuto, infine, che, anche laddove l'area di parcheggio in questione fosse stata concessa, a titolo gratuito, da al , al momento dell'acquisto del primo appartamento, Persona_2 Per_1 avvenuto nel 1979, il , successivamente, avesse posseduto uti dominus il posto auto, essendosi la Per_1 detenZIne trasformata in possesso con un atto di interversione, consistente nell'aver chiuso il posto auto con catene e lucchetto e poi con paletto in ferro.
E, alla luce di quanto esposto, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “1- in via preliminare accogliere l'istanza di C sospensiva totale riforma della erronea ed ingiusta sentenza n. 1087/2020, resa dal Tribunale di Nola, nel procedimento R.G.
3208/2013, accogliere integralmente la domanda degli appellanti e per l'effetto:
3- accertato il possesso pieno, pacifico, pubblico, indisturbato e continuato per oltre venti anni da parte delle Sigg.re , e , Parte_1 Parte_5 Controparte_4 Pt_2 Persona_
e , in proprio e n.q. di eredi di , dichiarare, in favore delle medesime, l'usucapione dell'area del cortile
[...] Parte_3 del fabbricato civico n. 17, ex 32, di Piazza Garibaldi in San Giuseppe VI adibita a parcheggio e contrassegnata col n. 7, con gli incombenti formali di trascriZIne rimessi dall'On.le giudicante al conservatore dei registri immobiliari con esenZIne di responsabilità per
pagina 4 di 9 il medesimo;
4- condannare l'appellato al pagamento delle spese, compensi del doppio grado di giudiZI, con attribuZIne all'Avv. Luigi
Pagano, per fattone anticipo. In via istruttoria si chiede, ex art. 257 c.p.c., di chiamare i testi escussi nel giudiZI di primo grado, a rendere gli opportuni chiarimenti su qualsiasi circostanza rilevante ai fini della riforma della sentenza impugnata.”.
Iscritta la causa al n. 3510/2020 del Ruolo Generale ed acquisito, in data 27.10.2020 (come da annotaZIne telematica della cancelleria) il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, si è costituito in giudiZI, con comparsa depositata il 25.1.2021, , che ha contestato l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e la Parte_6 fondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) - preliminarmente respingere l'istanza inibitoria, infondata in fatto ed in diritto, condannando le appellanti, con ogni conseguenza di legge;
2) - nel merito, rigettare l'appello siccome infondato in fatto ed in diritto, dichiarando inammissibile, improcedibile, improponibile e, comunque, rigettando, per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, ogni domanda formulata dall'appellante, e confermare la sentenza di primo grado, n. 1087/2020 del
Tribunale di Nola, e per l'effetto condannare le appellanti “all'immediato rilascio, in favore di , dell'area di parcheggio Parte_6 contrassegnata dal n. 7, identificata come penultima a destra rispetto all'ingresso del cortile di Piazza Garibaldi, civico 32, in San
Giuseppe VI, nonché alla rimoZIne del paletto installato innanzi a tale area di parcheggio”; oltre condanna alle spese processuali per il primo grado di giudiZI, come liquidate nella sentenza;
3) in subordine, nell'ipotesi di ritenuta occupaZIne sine titulo, (in ragione delle difese spiegate nel presente giudiZI), come da richiesta subordinata, formulata nel primo grado di giudiZI, che qui si reitera, condannare le appellanti “al risarcimento del danno da mancato godimento del bene, da liquidarsi in separato giudiZI”; 4) condannare in ogni caso l'appellante alle spese e compensi del presente grado di giudiZI, da liquidarsi ai sensi dell'art. 96 cpc.”.
Con ordinanza del 16.2.2021 è stata rigettata l'istanza delle appellanti volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e la causa è stata rinviata per la precisaZIne delle conclusioni al
24.5.2022 (poi rinviata nuovamente all'udienza del 7.2.2023 con ordinanza del 24.5.2022).
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale depositato in data 16.10.2024 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattaZIne della controversia, per l'udienza del 12.11.2024, si svolgesse mediante la c.d. trattaZIne “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattaZIne scritta (il 31.10.2024 dalla difesa di , , Parte_1 Parte_2
, , , tutte in proprio e nella qualità di eredi di Parte_3 Parte_4 Parte_5 Persona_1
, e il 5.11.2024 dalla difesa di ), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza
[...] Parte_6 depositata il 12.11.2024, con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. dei termini di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'ecceZIne, sollevata dall'appellato, volta ad ottenere la declaratoria di inammissibilità dell'avverso gravame, lamentando la violaZIne dell'art. 342 c.p.c.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale,
pagina 5 di 9 onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condiZIni richieste dalla citata disposiZIne del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposiZIne delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condiZIne (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnaZIne deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuaZIne delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redaZIne di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudiZI di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnaZIni a critica vincolata (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord., 03/07/2024, n.
18220).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposiZIne delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettaZIne delle medesime ragioni addotte nel giudiZI di primo grado, non essendo necessaria l'allegaZIne di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuiZIni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
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Ciò posto, l'appello proposto da , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
è infondato e, pertanto, non merita accoglimento, sebbene in base ad una motivaZIne Parte_5 parzialmente diversa da quella del giudice di prime cure (ciò per l'effetto devolutivo dell'appello che consente, per l'appunto, al giudice del gravame, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, di confermare la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/09/2023, n. 26098; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/09/2024, n. 24738;
Sez. III, Ord., 12/03/2024, n. 6533).
Va precisato, nel delineare il thema decidendum, in relaZIne ai petita e alle causae petendi sottesi alle rispettive domande delle parti e riguardanti, entrambe, il posto auto n.7 della suddetta area scoperta:
a) Che l'attore, nel chiederne la condanna delle convenute al rilascio, aveva dedotto di esserne (cfr. la seconda pagina dell'atto di citaZIne introduttivo del primo grado, ridepositato dall'appellato, telematicamente, il 25.1.2021,
pagina 6 di 9 anche in questo grado) l'“attuale proprietario e/o titolare del diritto di parcheggio” (invocando, dunque, o la proprietà o un altro diritto in base al quale utilizzare il detto posto auto);
b) che le convenute, nel formulare la domanda riconvenZInale, avevano invocato espressamente l'acquisto della “proprietà” (non di altro diritto reale di godimento) del bene a titolo originario per intervenuta usucapione
(cfr. la settima pagina della comparsa di risposta in primo grado, ridepositato dalle appellanti, telematicamente, il
15.10.2020, anche in questo grado).
Fatta questa necessaria premessa, la Corte rileva che, come si desume dagli atti di provenienza prodotti dalle parti (cfr. gli atti di vendita del 1979 e del 1980 ridepositati telematicamente dalle appellanti, in questo grado, in data 21.10.2020, e l'atto di vendita del 29.4.1993, nonché l'atto di divisione del 1930 e l'atto di vendita del 1976, nonchè la planimetria allegata agli atti notarili, ridepositati dall'appellato, telematicamente, in questo grado, il
25.1.2021):
a) Il posto auto in questione (il n.7) era stato concesso in uso (non attribuito in proprietà) ad Parte_6
– come si desume chiaramente dall'espressione utilizzata, “diritto di parcheggiare”- con l'atto del 29.4.1993, dal venditore, , costruttore del fabbricato (di cui facevano parte gli immobili delle parti in causa), Persona_2 realizzato su suolo edificatorio da lui acquistato nel 1976 (fabbricato “ultimato e rifinito” nel mese di novembre dell'anno 1978), comprensivo, evidentemente, anche dell'area scoperta del cortile nella quale era compreso anche detto posto auto (così come gli altri riportati in planimetria) per cui è causa;
b) anche il dante causa delle convenute appellanti e, cioè, (unitamente alla moglie Persona_1 [...]
) aveva acquistato da , originario costruttore del fabbricato e proprietario esclusivo Parte_1 Persona_2 della detta area, la proprietà di un appartamento al secondo piano (con atto notarile dell'8.2.1979, per poi acquistare, con atto del 15.4.1980, anche la proprietà della porZIne di terrazzo sovrastante l'appartamento) e “il diritto di parcheggiare un autoveicolo nell'area scoperta indicata nella planimetria … con coloraZIne rossa e con il numero sei”, riservandosi il venditore, espressamente, tra l'altro, la proprietà dell'area scoperta.
Dunque, evidentemente, il costruttore – venditore, consapevole del vincolo di destinaZIne impresso dall'art. 41-sexies della l. n. 1150 del 1942 (come introdotto dall'art. 18 della l. n. 765 del 1967) agli spazi destinati a parcheggio, si era riservato la proprietà esclusiva della detta area scoperta (di cui i posti auto facevano parte), ma consentendo (per rispettare tale vincolo) agli acquirenti dei singoli immobili di utilizzare, per il parcheggio, per l'appunto, i detti posti auto.
Stando così le cose, è allora corretta la decisione del giudice di prime cure sia di ordinare alle convenute, in accoglimento della domanda attore, il rilascio del posto auto n. 7 ad - avendone, quest'ultimo, il Parte_6 diritto di utilizzarlo in base al proprio atto di acquisto (ed in conformità, peraltro, si ribadisce, di tale vincolo di destinaZIne di natura pubblicistica) - sia di rigettare la domanda riconvenZInale delle stesse convenute.
pagina 7 di 9 In ordine a tale ultimo profilo la Corte rileva, infatti, che, avendo , , Parte_1 Parte_2 [...]
, e chiesto espressamente, in via riconvenZInale, come detto, il Pt_3 Parte_4 Parte_5 riconoscimento, ex art. 1158 c.c., in loro favore, dell'acquisto, a titolo originario, per usucapione, del diritto di proprietà (e non di altro diritto reale di godimento), avrebbero dovuto proporre tale domanda (essendo in astratto ammissibile l'acquisito per usucapione ordinaria della proprietà delle aree interne o circostanti ai fabbricati di nuova costruZIne, su cui gravi il vincolo pubblicistico di destinaZIne a parcheggio, non comportandone tale vincolo indisponibilità, inalienabilità e incommerciabilità; cfr. Cass. civ., Sez. II, 24/05/2013, n. 12996; Sez. II,
15/11/2002, n. 16053) nei confronti del legittimo proprietario dell'area scoperta di cui faceva parte il posto auto n. 7 in questione, ossia nei confronti di o, in caso di morte di quest'ultimo, dei suoi eredi (o, ancora, Persona_2 in ultima analisi, in caso di successivi trasferimenti per atti inter vivos, nei confronti di eventuali successivi acquirenti della proprietà della detta area).
Non sussisteva, dunque, al riguardo, la legittimaZIne passiva di , avendo quest'ultimo, Parte_6 acquistato, come detto, nel 1993, il semplice diritto di utilizzare, per il parcheggio, tale posto auto, ma non anche la proprietà dello stesso (né essendo stato minimamente dedotto che fosse erede dell'originario proprietario, ove deceduto).
Ed invero, la domanda riconvenZInale di usucapione deve essere proposta nei confronti del titolare del diritto reale oggetto di usucapione.
Ragion per cui, se viene promossa contro un soggetto privo di legittimaZIne passiva, il giudice deve respingere la domanda senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'effettivo titolare del diritto (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 24/01/2025, n. 1725).
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Al rigetto dell'appello segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna delle appellanti al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite del presente grado di giudiZI in favore dell'appellato vittorioso.
In particolare, i compensi professionali spettanti all'appellato vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulaZIne, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse dell'appellato vittorioso stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro
26.000,01 ad euro 52.000,00, in base al valore (indeterminabile, ex art. 5, co.6, del detto decreto) della controversia.
pagina 8 di 9 ****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnaZIne, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnaZIne, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ seZIne civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3510/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
avverso la sentenza n.1087/2020 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata il 20.7.2020. Parte_5
2. Dichiara tenute e condanna , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, al pagamento, in solido tra loro e in favore di , dei compensi professionali del Parte_5 Parte_6 secondo grado di giudiZI, liquidati complessivamente in euro 4.995,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico delle appellanti, di un ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 18.2.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 9 di 9