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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/10/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. GI AT Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6541/2025 promossa da:
CP_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SIOTTO PINTOR MARIA CLOTILDE C.F._1
e
CP_2
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FANNI RITA C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nella quale hanno esposto:
“PREMESSO CHE
1.= Gli odierni ricorrenti, intrattenevano una relazione sentimentale, more uxorio, conclusasi nel
2024 e dalla predetta unione nasceva in in data 22 maggio 2019 (doc.1); Persona_1
2.= Durante la predetta relazione, dopo un periodo di relativa armonia in cui il nucleo familiare conviveva nell'abitazione in Loc. Su Lianu, la coppia attraversava una forte crisi e nonostante i ripetuti tentativi di risolvere i conflitti, il loro rapporto si è progressivamente deteriorato tanto da essere divenuta intollerabile la convivenza.
3.= Il signor svolge l'attività di ottico, mentre la NO è, allo stato, disoccupata;
CP_2 CP_1
4.= Poiché sono venuti meno i presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia, i ricorrenti hanno deciso di cessare la propria convivenza e, al fine di evitare il degrado della situazione familiare, hanno deciso di regolamentarne congiuntamente la loro condizione per meglio tutelare gli interessi morali e materiali del figlio minore, , al fine di garantirgli una migliore Per_1
crescita, educazione ed inserimento sociale, con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese se non quelle di seguito meglio indicate.
Tanto premesso, gli odierni ricorrenti ut supra rapp.ti e dom.ti
RICORRONO
a Codesto Ill.mo Tribunale affinché, fissata l'udienza, a cui le parti sin d'ora dichiarano di voler rinunciare alla comparizione personale, verificata la rispondenza di legge Voglia disciplinare i rapporti tra gli stessi ed il figlio minorenne accogliendo con decreto le modalità di seguito indicate:
conclusioni congiunte a) affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1
sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso, fissata presso l'abitazione della madre sita in Quartu S. NA Via Leonardo da Vinci n° 243 (Loc. Su Lianu). Per
l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti da assumere nell'interesse del figlio, quali quelle relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, l'eventuale indirizzo religioso,
all'acquisto e all'uso di mezzi di trasporto personale, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, gite e/o viaggi d'istruzione e di svago, le attività sportive e ricreative, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, sempre tenuto conto di quelle che sono le capacità,
le inclinazioni naturali e le aspirazioni del figlio. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
b) nell'ambito dell'esercizio ordinario della loro responsabilità, entrambi i genitori stabiliranno, di comune accordo, le regole comuni da rispettare nell'interesse del minore. A titolo di mero esempio concorderanno la disciplina educativa in relazione all'orario per guardare la televisione, la scelta dei canali adeguati al minore, con limitazioni per controllare gli accessi a contenuti inadeguati per la stessa (quali il "Parental control"), la disciplina dell'uso del telefonino, la partecipazione attiva ai compiti e alle attività ludiche e così via;
c) Gli stessi genitori parteciperanno entrambi agli incontri con gli insegnanti, in occasione dei colloqui ufficiali con le famiglie ed ogni qualvolta lo si riterrà opportuno chiedendo anche colloqui individuali.
d) Il figlio minore dovrà continuare a ricevere dai genitori cura, educazione ed istruzione Per_1
e dovrà mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi, anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. e) I genitori avranno il più ampio diritto di visita reciprocamente nei confronti del minore e pertanto avranno la facoltà di incontrare e tenere con se il figlio con la massima libertà, previo accordo e compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi dello stesso minore. In ogni caso,
anche per ragioni organizzative, concordano che i tempi di permanenza siano individuati sin d'ora in ragione prioritariamente degli impegni e degli interessi del minore nonché degli impegni lavorativi dei genitori. Pertanto, sulla base di tale premessa, allo stato, il padre e la madre, al fine di garantire la continuità dei rapporti con ciascun genitore e di garantire la prosecuzione del quotidiano e consueto rapporto tra gli stessi, concordano i tempi di permanenza con il padre nei seguenti termini:
e.1) nella settimana in cui il minore starà con il padre nel weekend, nella stessa settimana il minore resterà con lui anche nella giornate di mercoledì e di venerdì, ossia dall'uscita di scuola sino all'ora di cena, al termine della quale lo riaccompagnerà presso la madre. Nel fine settimana, invece, in cui dormirà con il padre nella giornata di sabato, il Sig. lo terrà con sé sino Per_1 CP_2 Per_1
alla domenica sera, per poi riaccompagnarlo, dopo cena, nel domicilio materno.
e.2) nella settimana in cui il minore non starà con il padre nel weekend, due giorni a settimana,
individuati nella giornata di mercoledì e di giovedì, il padre lo terrà con sé, anche a dormire,
dall'uscita di scuola del mercoledì per poi riaccompagnarlo a scuola il giovedì mattina e riprenderlo dall'uscita di scuola e tenerlo con se sino all'ora di cena, al termine della quale, lo riaccompagnerà
presso la casa della madre.
e.3) Nel periodo estivo il padre prenderà con sé presso il luogo che verrà indicato dalla Per_1
madre (campus estivo, stabilimento balneare, etc.) e lo terrà con sé fino all'ora di cena (compresa),
ovvero anche sino a più tardi se vi è accordo in tal senso con la madre, per poi riaccompagnarlo al domicilio materno.
e.4) Relativamente alle vacanze estive, il minore potrà trascorrere 15 giorni non consecutivi ad anni alterni ovvero consecutivi, qualora la natura della vacanza li richieda tali, con ciascun genitore. Le
parti si dovranno fare reciproca comunicazione delle proprie ferie estive con preavviso minimo, in modo da evitare eventuali sovrapposizioni temporali, oltre ad indicare i luoghi degli eventuali spostamenti con il minore. Durante il periodo feriale continuativo presso un genitore, dovrà essere consentito al minore di poter sentire almeno una volta al giorno l'altro genitore tramite telefonata o video telefonata. Detto contatto telefonico dovrà essere favorito dal genitore presso il quale il bambino si trova, avendo cura di predisporre le migliori modalità e condizioni in modo da garantire al figlio un contatto intimo e significativo con l'altro genitore, preferibilmente con ausilio di auricolari e comunque senza uso del vivavoce.
e.5) per quanto concerne le festività natalizie, salvo diversi accordi da raggiungersi entro congruo termine, il minore trascorrerà 7 giorni con il padre e 7 giorni con la madre e, alternativamente, con un genitore dal 23 al 30 dicembre mattino e con l'altro dal 30 dicembre al 6 gennaio successivo,
fermo restando che trascorrerà alternativamente con ogni genitore il 24 o il 25 dicembre, Per_1
stesso criterio dell'alternanza annuale per le vacanze pasquali, quindi pasqua e pasquetta ovvero un anno il minore le trascorrerà con il padre e un anno con la madre;
e.6) I genitori si obbligano a preventive comunicazioni di eventuali deroghe con congruo preavviso da comunicarsi anche con messaggio scritto;
f) il Sig. si obbliga a corrispondere per il mantenimento del minore, entro il 5 di ogni mese, CP_2
un assegno mensile, pari ad € 800,00, a mezzo bonifico sul conto corrente postale intestato alla
NO . Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo indice ISTAT, come per legge. CP_1
g) Il rinuncia alla propria quota dell'assegno unico erogato dall'INPS in favore del minore CP_2
e pertanto lo stesso sarà versato interamente, in via esclusiva, a favore della;
CP_1
h) Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse del figlio CP_2
minore, fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e non sarà economicamente indipendente.
i) Qualora la Signora dovesse reperire una attività lavorativa, l'assegno di mantenimento, CP_1
fissato a carico del Signor per il minore, verrà ridotto proporzionalmente alle rispettive CP_2 capacità reddituali, nonché alle esigenze del minore e ai tempi di permanenza dello stesso presso ciascun genitore.
j) Entrambi i genitori, concordemente, stabiliscono che per quanto attiene il pagamento delle spese straordinarie, da individuarsi secondo le Linee Guida del CNF del 2017, saranno a carico del CP_2
al 100%. Tale percentuale sarà modificata proporzionalmente con separato accordo, a seguito del mutare delle capacità reddituali delle parti quali il reperimento di nuove attività lavorativa.
k) la pratica di uno sport, che sin d'ora i genitori concordano, verrà garantito, sempre tenuto conto delle attitudini e delle esigenze di . Per_1
l) la retta della scuola primaria “UP SCHOOL” e il relativo corredo scolastico, in uso presso detta scuola, sarà sempre e comunque a carico esclusivo del , fino alla conclusione dei cinque anni CP_2
di percorso scolastico, salvo imprevisti che non consentano al medesimo la prosecuzione del pagamento della retta.
m) Le ulteriori spese scolastiche ricreative e sportive, dovranno essere concordate preventivamente,
tranne quelle imprevedibili ed urgenti, necessarie per lo sviluppo e l'educazione del minore;
n) Ciascun genitore, in caso di malattie e/o emergenze che riguardino , si obbliga ad Per_1
informare immediatamente, con ogni mezzo possibile, l'altro genitore.
o) Nel giorno del compleanno di ciascun genitore lo terrà con se, ad anni alterni, così come Per_1
nel giorno del compleanno di ciascun genitore, a prescindere dalle turnazioni ordinarie, con orari che verranno stabiliti in accordo tra le parti, con un margine di preavviso di almeno una settimana.
p) Le parti presteranno particolare cura ed attenzione a tutto ciò che attiene l'igiene personale del minore, la pulizia e l'idoneità dei luoghi, delle situazioni e persone che intendono far frequentare al figlio durante l'esercizio dei turni di visita e permanenza, oltre alla cura del vestiario.
q) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di civile comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del minore. Allo stesso modo i genitori avranno cura di vigilare affinché il rispetto del proprio ruolo e della propria persona venga osservato anche da terze persone che dovessero entrare in contatto con il minore figlio.
r) Tale vigilanza dovrà essere garantita anche con il diniego alla pubblicazione delle foto del minore sui social network o sui siti internet di qualsivoglia genere;
s) Le parti dichiarano di prestare il reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o altro documento valido per l'espatrio, impegnandosi sin d'ora a recarsi negli appositi uffici per l'eventuale sottoscrizione, ove necessario, su semplice richiesta verbale dell'altro genitore.
t) In ipotesi di vendita della casa familiare sita in Via Leonardo da Vinci 243 (Loc. Su Lianu) Quartu
S.NA (CA), il si riserva il diritto di prelazione al prezzo di acquisto (€ 65.000,00) CP_2
aggiornato”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa
è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra e CP_2
CP_1
Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati non essendo in CP_2 CP_1
contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 10.10.2025
Il Presidente GI AT