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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 02/04/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G.1293/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
KUSTURIN PIERLUIGI
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA e CP_1 P.IVA_1 dell'avv.COLLERONE FLORIANA VALERIA MARIA
PARTE RESISTENTE
O
Oggi 02/04/2025 ad ore 12.10 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Cecilia Valli in sostituzione dell'avv. KUSTURIN PIERLUIGI per parte resistente l'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Accertare la sussistenza dei requisiti assicurativi e contributivi utili per ottenere l'applicazione della deroga prevista dall'art. 2, comma 3 lett. b) del D. Lgs. 503/1992; B. Per l'effetto, dichiarare il diritto della ricorrente alla pensione di vecchiaia ex art. 2, comma 3, lett. b) del CP_ d.lgs. n. 503 del 1992, a decorrere dal 01.02.2017; C. Condannare l' convenuto al pagamento della pensione di vecchiaia a favore della ricorrente da calcolarsi come per legge, oltre la rivalutazione monetaria e interessi dal sorgere del diritto al saldo;
D. L'Istante chiede, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, che venga manlevata da una eventuale condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio, trovandosi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nelle condizioni indicate dall'art. 42, co. 11, D.L. n. 269/2003, convertito nella L. 326/2003, in quanto la ricorrente stessa – consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai senso del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 – ha dichiarato con l'allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione e contenuta nelle conclusioni del presente ricorso e, quindi facente parte integrante dello stesso ricorso che nell'anno precedente all'instaurazione del presente giudizio risulta essere titolare di un reddito familiare imponibile Irpef, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76, commi da 1 a 3, e 77 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al D.P.R. 115/02
e si impegna a comunicare, fino alla definizione del processo, le eventuali variazioni rilevanti dei limiti di reddito che dovessero verificarsi nell'anno precedente (cfr.
1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi con carta d'identità). E. Condannare di conseguenza l' in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente procedimento, con la prevista maggiorazione ai sensi dell'art. 4, co 1 bis del D.M.
55/14, in presenza di atto redatto con le tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione, oltre al rimborso forfettario, all'I.V.A. ed al C.A.P. come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari;
In via istruttoria: Salvezze istruttorie tutte anche all'esito dell'avverso comportamento processuale.
PARTE RESISTENTE
Voglia il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro: - rigettare il ricorso perché infondato e/o inammissibile, condannando altresì la parte ricorrente alla rifusione delle spese e competenze in favore di . Si depositano: ricorso in riassunzione notificato;
comparsa di CP_1 costituzione e risposta;
procura alle liti nonché a) ordinanza dichiarativa dell'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano;
b) ricorso Trib. Milano RG. 6807/24; c) memoria difensiva e procura alle liti nella causa Trib. Milano Rg. 6807/24; d) documenti CP_1
depositati da nella causa Trib. Milano RG. 6807/24 e attestazione di conformità. Si CP_1
allegano i documenti già prodotti avanti al Tribunale di Milano numerandoli: 1) domanda amministrativa del 17.05.2023; 2) provvedimento di rigetto della domanda amministrativa del
11.08.2023; 3) ricorso amministrativo;
4) scheda istruttoria;
5) delibera rigetto ricorso amministrativo;
6) tessera;
7) estratto conto previdenziale;
8) calcolo capienza anno 2009; 9) conto individuale 2009; 10) calcolo Unicarpe. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429/437 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1293/2024 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
KUSTURIN PIERLUIGI
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA CP_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha agito in giudizio rassegnando le conclusioni dianzi Parte_1
evidenziate allegando:
- di essere iscritta alla gestione lavoratori dipendenti;
- di ave presentato in data 17 maggio 2023 domanda di pensione di vecchiaia;
- di avere diritto al riconoscimento della deroga di cui all'art. 2 comma tre lettera B del D.lgs.
n. 503 del 1992 avendo 15 anni di contribuzione da lavoro subordinato, un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni, il requisito anagrafico e “nonché un'occupazione nell'arco della sua carriera lavorativa di 10 anni di contributi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare”
- che dall'estratto conto previdenziale, si evince che, ai fini dell'applicazione della deroga di cui all'art. 2, co. 3, lett. b) del d. lgs 30 dicembre 1992 n. 503, sono computabili i seguenti anni: 1968, 1972, 1973, 1974, 1984, 1986, 1989, 1993, 1996 e 2004. CP_
1.1. Si è costituito in giudizio l' chiedendo in via principale il rigetto della domanda.
2. Venendo al quadro normativo di riferimento si osserva che l'art. 2 del d.lgs. n. 503 del 1992 recante la disciplina dei “Requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia” ha stabilito: “1. Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti.
2. In fase di prima applicazione i requisiti di cui al comma 1 sono stabiliti in base alla tabella B allegata.
3. In deroga ai commi
1 e 2: a) continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente normativa nei confronti dei soggetti che li abbiano maturati alla data del 31 dicembre 1992, ovvero che anteriormente a tale data siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) per i lavoratori subordinati che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, è fatto salvo il requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa;
c) nei casi di lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31 dicembre 1992 una anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti di cui ai commi 1 e 2, questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo previsto dalla previgente normativa.”
La domanda non può essere accolta perché difetta il requisito del possesso di 10 anni con contribuzione inferiore a 52 settimane rispetto alle annualità espressamente indicate dalla ricorrente.
In particolare, in relazione all'anno 1973, come si evince dall'estratto contributivo prodotto dalla stessa parte (cfr. doc. n. 6 fascicolo parte ricorrente) la ricorrente risulta essere stata impiegata per l'intero anno solare di modo che la stessa risulta titolare per questa annualità di un numero di settimane contributive superiore a 52. Ne consegue che le annualità rimanenti (1968, 1972, 1974, 1984, 1986, 1989, 1993, 1996 e 2004), essendo inferiori a 10, non sono utili per il raggiungimento del requisito indicato.
3. Alla soccombenza di parte ricorrente non segue la sua condanna alle spese di lite in quanto la parte ha dichiarato la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 152 disp. att. al cod. proc. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla sulle spese.
Pavia, 2 aprile 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
KUSTURIN PIERLUIGI
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA e CP_1 P.IVA_1 dell'avv.COLLERONE FLORIANA VALERIA MARIA
PARTE RESISTENTE
O
Oggi 02/04/2025 ad ore 12.10 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Cecilia Valli in sostituzione dell'avv. KUSTURIN PIERLUIGI per parte resistente l'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Accertare la sussistenza dei requisiti assicurativi e contributivi utili per ottenere l'applicazione della deroga prevista dall'art. 2, comma 3 lett. b) del D. Lgs. 503/1992; B. Per l'effetto, dichiarare il diritto della ricorrente alla pensione di vecchiaia ex art. 2, comma 3, lett. b) del CP_ d.lgs. n. 503 del 1992, a decorrere dal 01.02.2017; C. Condannare l' convenuto al pagamento della pensione di vecchiaia a favore della ricorrente da calcolarsi come per legge, oltre la rivalutazione monetaria e interessi dal sorgere del diritto al saldo;
D. L'Istante chiede, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, che venga manlevata da una eventuale condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio, trovandosi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nelle condizioni indicate dall'art. 42, co. 11, D.L. n. 269/2003, convertito nella L. 326/2003, in quanto la ricorrente stessa – consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai senso del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 – ha dichiarato con l'allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione e contenuta nelle conclusioni del presente ricorso e, quindi facente parte integrante dello stesso ricorso che nell'anno precedente all'instaurazione del presente giudizio risulta essere titolare di un reddito familiare imponibile Irpef, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76, commi da 1 a 3, e 77 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al D.P.R. 115/02
e si impegna a comunicare, fino alla definizione del processo, le eventuali variazioni rilevanti dei limiti di reddito che dovessero verificarsi nell'anno precedente (cfr.
1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi con carta d'identità). E. Condannare di conseguenza l' in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente procedimento, con la prevista maggiorazione ai sensi dell'art. 4, co 1 bis del D.M.
55/14, in presenza di atto redatto con le tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione, oltre al rimborso forfettario, all'I.V.A. ed al C.A.P. come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari;
In via istruttoria: Salvezze istruttorie tutte anche all'esito dell'avverso comportamento processuale.
PARTE RESISTENTE
Voglia il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro: - rigettare il ricorso perché infondato e/o inammissibile, condannando altresì la parte ricorrente alla rifusione delle spese e competenze in favore di . Si depositano: ricorso in riassunzione notificato;
comparsa di CP_1 costituzione e risposta;
procura alle liti nonché a) ordinanza dichiarativa dell'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano;
b) ricorso Trib. Milano RG. 6807/24; c) memoria difensiva e procura alle liti nella causa Trib. Milano Rg. 6807/24; d) documenti CP_1
depositati da nella causa Trib. Milano RG. 6807/24 e attestazione di conformità. Si CP_1
allegano i documenti già prodotti avanti al Tribunale di Milano numerandoli: 1) domanda amministrativa del 17.05.2023; 2) provvedimento di rigetto della domanda amministrativa del
11.08.2023; 3) ricorso amministrativo;
4) scheda istruttoria;
5) delibera rigetto ricorso amministrativo;
6) tessera;
7) estratto conto previdenziale;
8) calcolo capienza anno 2009; 9) conto individuale 2009; 10) calcolo Unicarpe. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429/437 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1293/2024 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
KUSTURIN PIERLUIGI
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA CP_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha agito in giudizio rassegnando le conclusioni dianzi Parte_1
evidenziate allegando:
- di essere iscritta alla gestione lavoratori dipendenti;
- di ave presentato in data 17 maggio 2023 domanda di pensione di vecchiaia;
- di avere diritto al riconoscimento della deroga di cui all'art. 2 comma tre lettera B del D.lgs.
n. 503 del 1992 avendo 15 anni di contribuzione da lavoro subordinato, un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni, il requisito anagrafico e “nonché un'occupazione nell'arco della sua carriera lavorativa di 10 anni di contributi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare”
- che dall'estratto conto previdenziale, si evince che, ai fini dell'applicazione della deroga di cui all'art. 2, co. 3, lett. b) del d. lgs 30 dicembre 1992 n. 503, sono computabili i seguenti anni: 1968, 1972, 1973, 1974, 1984, 1986, 1989, 1993, 1996 e 2004. CP_
1.1. Si è costituito in giudizio l' chiedendo in via principale il rigetto della domanda.
2. Venendo al quadro normativo di riferimento si osserva che l'art. 2 del d.lgs. n. 503 del 1992 recante la disciplina dei “Requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia” ha stabilito: “1. Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti.
2. In fase di prima applicazione i requisiti di cui al comma 1 sono stabiliti in base alla tabella B allegata.
3. In deroga ai commi
1 e 2: a) continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente normativa nei confronti dei soggetti che li abbiano maturati alla data del 31 dicembre 1992, ovvero che anteriormente a tale data siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) per i lavoratori subordinati che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, è fatto salvo il requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa;
c) nei casi di lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31 dicembre 1992 una anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti di cui ai commi 1 e 2, questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo previsto dalla previgente normativa.”
La domanda non può essere accolta perché difetta il requisito del possesso di 10 anni con contribuzione inferiore a 52 settimane rispetto alle annualità espressamente indicate dalla ricorrente.
In particolare, in relazione all'anno 1973, come si evince dall'estratto contributivo prodotto dalla stessa parte (cfr. doc. n. 6 fascicolo parte ricorrente) la ricorrente risulta essere stata impiegata per l'intero anno solare di modo che la stessa risulta titolare per questa annualità di un numero di settimane contributive superiore a 52. Ne consegue che le annualità rimanenti (1968, 1972, 1974, 1984, 1986, 1989, 1993, 1996 e 2004), essendo inferiori a 10, non sono utili per il raggiungimento del requisito indicato.
3. Alla soccombenza di parte ricorrente non segue la sua condanna alle spese di lite in quanto la parte ha dichiarato la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 152 disp. att. al cod. proc. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla sulle spese.
Pavia, 2 aprile 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina