TRIB
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/02/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1118/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1118 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024
promossa da nato a [...] il [...] CF Parte_1
residente in [...], elettivamente domiciliato C.F._1
in Cagliari in Largo Gennari n. 10 presso lo studio dell'avv. Loredana Caadducciu, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;
Ricorrente
1 contro
, nato a [...], il [...], CF , residente in Controparte_1 C.F._2
Cagliari, alla via Calamosca n. 31, ed elettivamente domiciliato in Cagliari, al viale Regina
Margherita n. 26, presso lo studio dell'avv. Marinella Collu, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile e fonte di grave pregiudizio per la prole.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi Parte_2
.
[...] Controparte_1
Il giudizio deve invece proseguire in relazione alle ulteriori domande formulate.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia opportuno pronunciare sentenza non definitiva, in linea con quanto disposto dall'art.709 bis c.p.c. e sussistendo al riguardo un apprezzabile interesse dei coniugi, né ricorrendo, in ordine a tale domanda, la necessità di un'ulteriore istruzione.
Per l'effetto la causa deve essere rinviata con separata ordinanza al Giudice Istruttore per l'ulteriore corso dell'istruzione, sospesa la regolamentazione sulle spese.
P.Q.M.
2 Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente decidendo:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nato a [...] il [...], e nata a [...] il Controparte_1
10/06/1963, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza;
2) provvede per l'ulteriore istruzione della causa come da separata ordinanza.
3) rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari in data 21.1.2025 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
Dott. Mario Farina
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al n. 1118 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno ….
promossa da nato a [...] il [...] CF Parte_1
residente in [...], elettivamente domiciliato C.F._1
in Cagliari in Largo Gennari n. 10 presso lo studio dell'avv. Loredana Caadducciu, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;
Ricorrente
contro
, nato a [...], il [...], CF , residente in Controparte_1 C.F._2
Cagliari, alla via Calamosca n. 31, ed elettivamente domiciliato in Cagliari, al viale Regina
Margherita n. 26, presso lo studio dell'avv. Marinella Collu, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge
4 Vista la sentenza parziale in pari data, con la quale nella causa tra le suddette parti, pronunciata la separazione personale tra i coniugi, si sospende di provvedere sulle ulteriori domande formulate dalle parti;
Visti gli artt. 279 e 280 c.p.c.;
P.Q.M.
Rimette la causa sul ruolo e rinvia per i provvedimenti conseguenti all'udienza del
17.2.2025 ore 11,30 davanti al giudice istruttore dott. Mario Farina cui rimette la causa per la prosecuzione,
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
Così deciso in Cagliari in data 21.1.2025 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1118 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024
promossa da nato a [...] il [...] CF Parte_1
residente in [...], elettivamente domiciliato C.F._1
in Cagliari in Largo Gennari n. 10 presso lo studio dell'avv. Loredana Caadducciu, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;
Ricorrente
1 contro
, nato a [...], il [...], CF , residente in Controparte_1 C.F._2
Cagliari, alla via Calamosca n. 31, ed elettivamente domiciliato in Cagliari, al viale Regina
Margherita n. 26, presso lo studio dell'avv. Marinella Collu, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile e fonte di grave pregiudizio per la prole.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi Parte_2
.
[...] Controparte_1
Il giudizio deve invece proseguire in relazione alle ulteriori domande formulate.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia opportuno pronunciare sentenza non definitiva, in linea con quanto disposto dall'art.709 bis c.p.c. e sussistendo al riguardo un apprezzabile interesse dei coniugi, né ricorrendo, in ordine a tale domanda, la necessità di un'ulteriore istruzione.
Per l'effetto la causa deve essere rinviata con separata ordinanza al Giudice Istruttore per l'ulteriore corso dell'istruzione, sospesa la regolamentazione sulle spese.
P.Q.M.
2 Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente decidendo:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nato a [...] il [...], e nata a [...] il Controparte_1
10/06/1963, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza;
2) provvede per l'ulteriore istruzione della causa come da separata ordinanza.
3) rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari in data 21.1.2025 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
Dott. Mario Farina
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al n. 1118 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno ….
promossa da nato a [...] il [...] CF Parte_1
residente in [...], elettivamente domiciliato C.F._1
in Cagliari in Largo Gennari n. 10 presso lo studio dell'avv. Loredana Caadducciu, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;
Ricorrente
contro
, nato a [...], il [...], CF , residente in Controparte_1 C.F._2
Cagliari, alla via Calamosca n. 31, ed elettivamente domiciliato in Cagliari, al viale Regina
Margherita n. 26, presso lo studio dell'avv. Marinella Collu, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge
4 Vista la sentenza parziale in pari data, con la quale nella causa tra le suddette parti, pronunciata la separazione personale tra i coniugi, si sospende di provvedere sulle ulteriori domande formulate dalle parti;
Visti gli artt. 279 e 280 c.p.c.;
P.Q.M.
Rimette la causa sul ruolo e rinvia per i provvedimenti conseguenti all'udienza del
17.2.2025 ore 11,30 davanti al giudice istruttore dott. Mario Farina cui rimette la causa per la prosecuzione,
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
Così deciso in Cagliari in data 21.1.2025 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti
5