TRIB
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/02/2025, n. 2777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2777 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 57207/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Rosa D'Urso, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 57207 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, come da documentazione in atti, dagli Avv.ti Fabio De Parte_1
Stefano e Roberto De Stefano, presso il cui studio sito in Roma, via Aurelia n. 641 è elettivamente domiciliato
Parte attrice
E
la società in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e Controparte_1 difesa, come da documentazione in atti, dall'Avv.to Carlo Gagliardi, nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Tortona n. 25
parte convenuta
E
Controparte_2
Parte convenuta -contumace
Oggetto: risarcimento lesioni personali
Conclusioni come da verbale del 31 luglio 2024
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice ha convenuto in giudizio e Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., al fine di vedersi riconoscere il Controparte_1 risarcimento per le lesioni subite in occasione del sinistro verificatosi in data 19/01/2020. Precisamente: “che il sinistro per cui è causa è esclusivamente imputabile alla circolazione della Microcar 50 cc Aixam tg. X7WNRF di proprietà di , condotta da ed Controparte_2 Parte_2 assicurata per la R.C.A. con;
e per l'effetto condannare in Controparte_1 Controparte_1 solido con al risarcimento integrale in favore del Sig. di tutti i Controparte_2 Parte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali descritti e quantificati in premessa o in quella maggiore o minore misura che risulterà dovuta, e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, come per legge, detratta l'offerta ricevuta ante causam di €. 26.926,00; condannare i convenuti al rimborso delle spese esenti, compensi professionali di avvocato e spese generali del presente giudizio, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti Avv.ti Fabio e Roberto De Stefano, procuratori antistatari ex art 93 cpc che le hanno interamente anticipate senza ottenere rimborsi”
Espone parte attrice che “…il giorno 19/01/2020, alle ore 18.05 circa, l'attore alla guida del proprio motociclo Suzuki tg. CW57382, con casco regolarmente indossato, percorreva ad una velocità di 43 km/h viale di Focene con direzione Fiumicino, nel tratto compreso tra via Acque
Basse e Via dei Polpi, dove la carreggiata è unica, larga 6 m, divisa in due corsie, una per ogni senso di marcia, ciascuna larga 3 m;
poco prima di giungere all'altezza del civico n. 342 una Microcar che lo precedeva, e precisamente la Microcar 50 cc Aixam rg X7WNRF di proprietà di
, rallentava la marcia fino ad assumere una andatura “a passo d'uomo”; a quel Controparte_2 punto l'attore, vedendo spazio libero in corsia, proseguiva la marcia per superare la CP_3 procedendo in prossimità della mezzeria ed all'interno della propria corsia;
tuttavia quando il motociclo attoreo era giunto a pochi metri dalla Microcar, questa, senza inserire l'indicatore direzionale, svoltava improvvisamente e repentinamente verso sinistra dirigendosi verso la propria abitazione posta sul lato opposto della carreggiata;
per l'effetto la si poneva di traverso CP_3 obliquamente alla corsia e sbarrava la strada alla moto dell'attore che sopraggiungeva da tergo;
a quel punto l'attore frenava e sterzava verso sinistra per evitare l'impatto ma ciò nonostante andava ad urtare la …a seguito del sinistro per cui è causa l'attore (56 anni) veniva sbalzato CP_3 violentemente in terra nell'opposta corsia e riportava gravi lesioni fisiche;
veniva soccorso e portato tramite pubblica autoambulanza 118 all'ospedale G.B. Grassi di Ostia… veniva dimesso contro il parere dei medici con diagnosi: rima di frattura branca ischio pubica sn, rottura tendine estensore I dito mano dx con prognosi di 30 gg clin. s.c…seguirono ulteriori accertamenti e visite mediche.”.
Si è costituita la in persona del legale rappresentante p.t, la quale, Controparte_1 conclude “…respingere in toto le domande formulate da parte attrice;
…in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avversarie, graduare e ridurre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa e tenuto conto di quanto già corrisposto da in sede stragiudiziale;
In Controparte_1 ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. nelle misure di legge.”.
Contumace . Controparte_2
Il giudizio veniva istruito con la produzione dei documenti, l'escussione testimoniale e l'espletamento della CTU medico-legale.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 1 agosto 2024, sulle conclusioni delle parti, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Dall'esame della documentazione e dalle risultanze istruttorie, si ritiene che entrambe le condotte possono considerarsi causa dell'evento. La domanda va dunque parzialmente accolta in quanto esiste un concorso di colpa nella verificazione dell'evento.
Ambito della responsabilità e del risarcimento
Al fine di accertare il grado di responsabilità di ciascun conducente è necessario muovere dall'art. 2054 2° comma c.c., secondo cui, nel caso di scontro fra veicoli, “si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. La costante giurisprudenza della Suprema Corte chiarisce la portata di questa norma precisando che “l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente”. La previsione del codice civile, in buona sostanza, rende indispensabile la prova liberatoria per esonerare una delle parti coinvolte dal sinistro dalla sua percentuale di responsabilità al 50%. Se tale prova manca, invece, ognuno risarcirà l'altro per la metà.
In ogni caso, come chiarito anche dalla giurisprudenza, l'articolo 2054 c.c. non grava il conducente di una responsabilità oggettiva, ma solo di una responsabilità presunta della quale egli può liberarsi non tanto dimostrando l'impossibilità di evitare il danno o la diligenza massima, quanto provando di aver osservato un comportamento che, nei limiti della normale diligenza, sia esente da colpa e conforme alle norme del codice della strada (cfr. Cass. n. 10031/2006). La presunzione di pari responsabilità stabilita dal comma 2 dell'art. 2054 c.c. ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro anche se solo uno di essi abbia riportato danni (Cassazione civile sez. III, 04/04/2019, n.9353). In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto. (Cassazione civile sez. III, 30/11/2018, n.31009). Si ha concorso di colpa dei conducenti coinvolti nel sinistro, qualora entrambi non offrano la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, come nel caso in cui un motociclo, in fase di sorpasso all'altezza di un incrocio, venga urtato da una autovettura che si trovi a svoltare a sinistra senza azionare l'indicatore di direzione, in quanto sia la velocità dei veicoli sia la distanza di sicurezza (anche laterale in occasione di eventuali manovre di sorpasso) dagli altri veicoli deve sempre essere commisurata alle condizioni del traffico ed a quelle di visibilità in modo tale da consentire in ogni caso la normale manovra di arresto così da evitare lo scontro con eventuali ostacoli esistenti sulla carreggiata (Tribunale Bari sez. III, 27/09/2012).
Per quanto riguarda poi la valutazione delle quote di responsabilità attribuibili ai diversi soggetti coinvolti in un incidente stradale, in caso di concorso di colpa, non è agevole né predeterminata. La determinazione del grado di responsabilità, infatti, è strettamente connessa al caso concreto e non può prescindere da una puntuale e attenta disamina della ricostruzione dei fatti e di quanto il comportamento dei diversi conducenti abbia effettivamente inciso nella causazione del sinistro.
Nel nostro caso entrambe le condotte dei conducenti quindi, si ribadisce hanno contribuito alla causazione dell'evento.
Il teste di parte attrice, sig.ra dichiara “…ero con la moto dietro la moto del sig. Tes_1 [...]
, sul tratto di strada, sulla destra parcheggiate auto e sulla sinistra no…procedevamo ad Pt_1 andatura normale, da città …ricordo che l'auto che precedeva la moto del sig. , Parte_1 all'improvviso, senza indicatore di direzione ha svoltato verso sinistra, tra la mia moto e quella del sig. vi erano circa 5/6 metri. Non ricordo se l'auto rallentava, io ho visto solo questa Parte_1 svolta brusca... non ricordo se stesse superando…al momento della svolta, la moto del sig.
[...]
non ha frenato, forse rallentato ed ha urtato l'auto nella parte anteriore sinistra e la moto è Pt_1 rimbalzata…”
Dall'esame della documentazione e dalle risultanze istruttorie, se pur l'auto ha svoltato a sinistra, è pur vero che dal punto d'urto, risulta che questo è avvenuto, come da parte attrice dichiarato, nella fiancata sinistra dell'auto, altezza sportello guidatore, quindi a manovra quasi totalmente avvenuta.
Passando ad esaminare come funziona la responsabilità di chi sorpassa un'auto che sta per svoltare a sinistra, analizzando un caso concreto. Il caso è piuttosto tipico: un conducente tenta di superare un'altra auto in prossimità di un incrocio quando quest'ultima, però, sta già invadendo la carreggiata di sinistra per svoltare lungo la perpendicolare. La giurisprudenza, d'accordo con quanto afferma la legge, dice che il conducente che, a un incrocio, debba svoltare a sinistra, ha l'obbligo di dare la precedenza prima ai veicoli provenienti da destra (ossia quelli dal lato opposto della strada) ed ha altresì l'obbligo, che deriva dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopraggiungano veicoli da dietro, ai quali spetta al pari la precedenza, anche se si trovano in una illegittima fase di sorpasso. In conclusione, se si sta per svoltare a sinistra, per prima cosa bisogna verificare che, alla propria destra, non vi siano altre vetture e poi, spiando attraverso lo specchietto retrovisore, bisogna accertarsi che non vi siano altri m ezzi che provengono da dietro, in fase di sorpasso o che stiano anch'essi svoltando a sinistra, e ciò vale anche se la strada non consente il sorpasso. Anche la Corte di Cassazione ha più volte ribadito il principio secondo il quale chi effettua questa manovra ha l'obbligo di adottare tutte le prudenze necessarie e la massima attenzione per non creare intralci o rischi agli altri conducenti, non solo prima di compierla, ma anche durante la sua esecuzione. A questo punto va però fatta una precisazione: l'obbligo di ispezionare la strada da dietro, per assicurarsi che non sopraggiungano veicoli in fase di sorpasso, vale solo fino a quando non è stata ancora iniziata la manovra di svolta a sinistra;
al contrario, nella fase di esecuzione della svolta, il conducente del veicolo che piega non può distrarre l'attenzione dal suo normale campo visivo e, pertanto, non è più tenuto a controllare che da tergo non sopraggiungano altri veicoli.
Ed ancora, il principio dell'affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova opportuno temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità (Cassazione penale sez. IV, 06/12/2017, n.7664).
Per quanto riguarda l'offerta di risarcimento, in linea generale, non si configura come un'ammissione di colpa per il fatto che potrebbe scaturire dalla semplice volontà di evitare un processo e, quindi, di subire i costi e i fastidi che il tribunale implica inesorabilmente, anche per chi ha ragione. Dunque, l'offerta si paleserebbe come un semplice “atto di transazione”, ossia l'offerta di un accordo per prevenire o evitare una lite. Il che significa che non assumerebbe alcun ulteriore significato. Ed infatti, il più delle volte, proprio per evitare equivoci, quando si invia un'offerta di risarcimento si inserisce la postilla “la presente offerta non costituisce ammissione di responsabilità, ma solo una proposta ai fini transattivi per evitare il giudizio”. Sul punto, è intervenuta anche la Cassazione che, con riferimento all'offerta di risarcimento avanzata dall'assicurazione a seguito di un incidente stradale, ha escluso che la stessa possa configurarsi un'ammissione di responsabilità. Secondo la Corte, l'offerta risarcitoria formulata dall'assicuratore per la responsabilità civile dell'automobilista non configura una dichiarazione confessoria, né un riconoscimento del debito risarcitorio. Spesso infatti avviene che, nell'ambito delle procedure stragiudiziali di infortunistica stradale, le compagnie assicuratrici inviino al danneggiato un assegno con un importo a titolo di risarcimento. Questo importo serve anche a disincentivare l'avvio di ulteriori azioni giudiziali volte al recupero delle ulteriori somme pretese. Proprio da questa consapevolezza, la Corte ha desunto che il pagamento della somma a titolo di indennizzo, da parte della compagnia assicuratrice, non esonera il danneggiato che agisca in giudizio, dall'onere di dover provare il proprio diritto.
Quanto alla richiesta del pagamento delle spese della fase stragiudiziale, si osserva quanto segue. Secondo la Suprema Corte (Cass. SS.UU. 2697/08), esiste il diritto inviolabile per il danneggiato, peraltro, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, pertanto, anche in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali. Chiarisce altresì che al contrario, se la pretesa viene avanzata nel successivo giudizio risarcitorio, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali (Cfr.:
Cass. civ. Sez. III, 02-02-2006, n. 2275; Cass. civ. Sez. III, 31-05-2005, n. 11606: “se la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio ove il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente l'instaurazione del giudizio diventano una componente del danno emergente da liquidare come spese vive”). Mancando ogni prova che l'attore, cui la relativa domanda compete, abbia sostenuto spese (peraltro necessarie e giustificate) nella fase stragiudiziale la richiesta, alla rifusione delle spese sia del giudizio che stragiudiziali , va rigettata.
Il lasso di tempo intercorso tra l'evento e la sentenza, non permette una valutazione sul lucro cessante.
La consulenza tecnica di ufficio
La consulenza tecnica di ufficio, medico-legale, espletata in giudizio, dal Dott. ha Persona_1 consentito di accertare l'idoneità causale del sinistro in oggetto con le lesioni riportate e conseguentemente si è appurato che in occasione del sinistro per cui è causa, la persona ha subito un danno di tipo biologico che “…con lievissima incidenza sulla cenestesi lavorativa specifica”.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio è risultato quanto segue:
- Inabilità temporanea assoluta - giorni 60 € 7.684,20
- Inabilità temporanea parziale 50%-giorni 60 € 3.842,10
- Inabilità permanente-21% (ventuno per cento) € 58.800,02
- Spese mediche documentate € 670,01
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., congruamente motivate, prive di vizi logici, coerenti e compatibili con la documentazione prodotta in atti, sono pienamente condivise da questo Giudice Tra i possibili criteri di liquidazione utilizzati in giurisprudenza, si ritiene di applicare quello risultante dalle tabelle del Tribunale di Roma di più recente pubblicazione, basato sulla attribuzione di un importo predeterminato per ogni punto di invalidità permanente. Per determinare il valore da attribuire a ciascun punto di invalidità, si è tenuto conto, contemporaneamente, della percentuale di invalidità riconosciuta e dell'età del danneggiato al momento del sinistro. La scienza medica, infatti, ha messo in evidenza che l'entità concreta delle limitazioni imposte all'esplicazione della vitalità dì un individuo nel campo lavorativo, dei rapporti sociali ed affettivi, delle attività culturali, di svago e sportive, cresce in misura più che proporzionale rispetto al crescere della misura dell'invalidità permanente. Va, poi, considerato che l'organismo di un individuo giovane se, da un lato, ha maggiori capacità di sviluppare attitudini in grado di compensare le funzioni perse o mortificate, dall'altro, deve sopportare per un periodo più lungo di tempo le conseguenze permanenti delle lesioni subite, arco di tempo nel quale, oltretutto, è compresa la parte della vita che, di solito, è la più ricca e dinamica.
Per quanto attiene al danno morale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.
26792/2008, hanno stabilito che il ristoro del danno morale (o ulteriore danno non patrimoniale) compete: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, potendo, in questo caso, essere oggetto di risarcimento qualsiasi danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, indipendentemente da una sua rilevanza costituzionale;
b) quando sia la legge stessa a prevedere espressamente il ristoro del danno, limitatamente si soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto;
e) quando il fatto illecito abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale e non predeterminati, dovendo, volta a volta, essere allegati dalla parte e valutati caso per caso dal giudice (cfr., anche, ad esempio: Cass. sez. III, 25 settembre 2009 n. 20684).
Sotto questo aspetto, si è ben consci del fatto che, secondo la Suprema Corte, nella quantificazione del danno morale, la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto (che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190), si deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute (cfr. Cass., sez. III, sentenza 10 marzo 2010 n. 5770).
Di conseguenza, il meccanismo individuato non determina l'attribuzione di un risarcimento proporzionale al danno alla salute, ma si è, comunque, ritenuto di dover individuare un parametro di riferimento generale al fine di consentire un adeguato esercizio del potere equitativo di determinazione dell'importo. Non vi è dubbio, infatti, che il risarcimento non è collegato al Giudice, ma alla situazione concreta sussistente, di guisa che è interesse della giustizia determinare le condizioni affinché, da un lato, ciascun danneggiato si veda liquidare il danno sulla base di parametri omogenei rispetto agli altri danneggiati, dall'altro sia possibile ricostruire l'iter logico valutativo in base al quale il giudice di fronte ad una determinata situazione — spesso assai simile nel caso di valutazione del danno non patrimoniale sulla base di presunzione — ha attribuito un determinato risarcimento.
Sotto questo aspetto, l'indicazione, come valore di riferimento, di un importo che, ordinariamente, va dal 5% al 60% di quanto liquidato a titolo di danno biologico, serve solo a stabilire un primo parametro omogeneo, destinato ad essere ulteriormente affinato sulla base delle circostanze del caso concreto, tenuto conto che detto parametro è destinato a trovare applicazione nel contenzioso in cui sia presente una lesione della integrità psicofisica, non trovando certamente applicazione negli altri casi - quale il pregiudizio all'onore - in cui, non essendovi un danno biologico, non è neppure astrattamente ipotizzabile tale parametro.
Sulla base di queste considerazioni viene liquidata la somma di € 10.510,50 riferito al danno morale e pari al 17,875% - tabelle di Roma 2023- valore medio -, di quanto liquidato a titolo di danno biologico.
Questo Tribunale sulla base delle argomentazioni svolte non ritiene quindi, che il sinistro per cui è causa si sia verificato per esclusiva colpa di una sola delle parti in causa, ma ritiene dover riconoscere un concorso di colpa tra la condotta dell'attore e quella del convenuto nella misura rispettivamente del 50%.
Il notevole divario fra petitum e decisum giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite, fatta eccezione per le spese di c.t.u., che pone definitivamente e solidalmente a carico delle parti del processo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa :
1. accoglie parzialmente la domanda del sig. e per l' effetto Parte_1 condanna i convenuti in solido al risarcimento in favore di parte attrice della somma, detratto l'acconto, di € 27.290,42, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
2. compensa le spese di lite tra le parti
3. Pone definitivamente e solidalmente a carico delle parti le spese di ctu .
Ai sensi del T.U. – Imposte di Registro – artt. 59 e 60 D.P.R. 131/86, la sentenza è a debito.
Così deciso in Roma in data 21 febbraio 2025
Il Giudice Dott.ssa Rosa D'Urso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Rosa D'Urso, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 57207 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, come da documentazione in atti, dagli Avv.ti Fabio De Parte_1
Stefano e Roberto De Stefano, presso il cui studio sito in Roma, via Aurelia n. 641 è elettivamente domiciliato
Parte attrice
E
la società in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e Controparte_1 difesa, come da documentazione in atti, dall'Avv.to Carlo Gagliardi, nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Tortona n. 25
parte convenuta
E
Controparte_2
Parte convenuta -contumace
Oggetto: risarcimento lesioni personali
Conclusioni come da verbale del 31 luglio 2024
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice ha convenuto in giudizio e Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., al fine di vedersi riconoscere il Controparte_1 risarcimento per le lesioni subite in occasione del sinistro verificatosi in data 19/01/2020. Precisamente: “che il sinistro per cui è causa è esclusivamente imputabile alla circolazione della Microcar 50 cc Aixam tg. X7WNRF di proprietà di , condotta da ed Controparte_2 Parte_2 assicurata per la R.C.A. con;
e per l'effetto condannare in Controparte_1 Controparte_1 solido con al risarcimento integrale in favore del Sig. di tutti i Controparte_2 Parte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali descritti e quantificati in premessa o in quella maggiore o minore misura che risulterà dovuta, e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, come per legge, detratta l'offerta ricevuta ante causam di €. 26.926,00; condannare i convenuti al rimborso delle spese esenti, compensi professionali di avvocato e spese generali del presente giudizio, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti Avv.ti Fabio e Roberto De Stefano, procuratori antistatari ex art 93 cpc che le hanno interamente anticipate senza ottenere rimborsi”
Espone parte attrice che “…il giorno 19/01/2020, alle ore 18.05 circa, l'attore alla guida del proprio motociclo Suzuki tg. CW57382, con casco regolarmente indossato, percorreva ad una velocità di 43 km/h viale di Focene con direzione Fiumicino, nel tratto compreso tra via Acque
Basse e Via dei Polpi, dove la carreggiata è unica, larga 6 m, divisa in due corsie, una per ogni senso di marcia, ciascuna larga 3 m;
poco prima di giungere all'altezza del civico n. 342 una Microcar che lo precedeva, e precisamente la Microcar 50 cc Aixam rg X7WNRF di proprietà di
, rallentava la marcia fino ad assumere una andatura “a passo d'uomo”; a quel Controparte_2 punto l'attore, vedendo spazio libero in corsia, proseguiva la marcia per superare la CP_3 procedendo in prossimità della mezzeria ed all'interno della propria corsia;
tuttavia quando il motociclo attoreo era giunto a pochi metri dalla Microcar, questa, senza inserire l'indicatore direzionale, svoltava improvvisamente e repentinamente verso sinistra dirigendosi verso la propria abitazione posta sul lato opposto della carreggiata;
per l'effetto la si poneva di traverso CP_3 obliquamente alla corsia e sbarrava la strada alla moto dell'attore che sopraggiungeva da tergo;
a quel punto l'attore frenava e sterzava verso sinistra per evitare l'impatto ma ciò nonostante andava ad urtare la …a seguito del sinistro per cui è causa l'attore (56 anni) veniva sbalzato CP_3 violentemente in terra nell'opposta corsia e riportava gravi lesioni fisiche;
veniva soccorso e portato tramite pubblica autoambulanza 118 all'ospedale G.B. Grassi di Ostia… veniva dimesso contro il parere dei medici con diagnosi: rima di frattura branca ischio pubica sn, rottura tendine estensore I dito mano dx con prognosi di 30 gg clin. s.c…seguirono ulteriori accertamenti e visite mediche.”.
Si è costituita la in persona del legale rappresentante p.t, la quale, Controparte_1 conclude “…respingere in toto le domande formulate da parte attrice;
…in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avversarie, graduare e ridurre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa e tenuto conto di quanto già corrisposto da in sede stragiudiziale;
In Controparte_1 ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. nelle misure di legge.”.
Contumace . Controparte_2
Il giudizio veniva istruito con la produzione dei documenti, l'escussione testimoniale e l'espletamento della CTU medico-legale.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 1 agosto 2024, sulle conclusioni delle parti, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Dall'esame della documentazione e dalle risultanze istruttorie, si ritiene che entrambe le condotte possono considerarsi causa dell'evento. La domanda va dunque parzialmente accolta in quanto esiste un concorso di colpa nella verificazione dell'evento.
Ambito della responsabilità e del risarcimento
Al fine di accertare il grado di responsabilità di ciascun conducente è necessario muovere dall'art. 2054 2° comma c.c., secondo cui, nel caso di scontro fra veicoli, “si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. La costante giurisprudenza della Suprema Corte chiarisce la portata di questa norma precisando che “l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente”. La previsione del codice civile, in buona sostanza, rende indispensabile la prova liberatoria per esonerare una delle parti coinvolte dal sinistro dalla sua percentuale di responsabilità al 50%. Se tale prova manca, invece, ognuno risarcirà l'altro per la metà.
In ogni caso, come chiarito anche dalla giurisprudenza, l'articolo 2054 c.c. non grava il conducente di una responsabilità oggettiva, ma solo di una responsabilità presunta della quale egli può liberarsi non tanto dimostrando l'impossibilità di evitare il danno o la diligenza massima, quanto provando di aver osservato un comportamento che, nei limiti della normale diligenza, sia esente da colpa e conforme alle norme del codice della strada (cfr. Cass. n. 10031/2006). La presunzione di pari responsabilità stabilita dal comma 2 dell'art. 2054 c.c. ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro anche se solo uno di essi abbia riportato danni (Cassazione civile sez. III, 04/04/2019, n.9353). In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto. (Cassazione civile sez. III, 30/11/2018, n.31009). Si ha concorso di colpa dei conducenti coinvolti nel sinistro, qualora entrambi non offrano la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, come nel caso in cui un motociclo, in fase di sorpasso all'altezza di un incrocio, venga urtato da una autovettura che si trovi a svoltare a sinistra senza azionare l'indicatore di direzione, in quanto sia la velocità dei veicoli sia la distanza di sicurezza (anche laterale in occasione di eventuali manovre di sorpasso) dagli altri veicoli deve sempre essere commisurata alle condizioni del traffico ed a quelle di visibilità in modo tale da consentire in ogni caso la normale manovra di arresto così da evitare lo scontro con eventuali ostacoli esistenti sulla carreggiata (Tribunale Bari sez. III, 27/09/2012).
Per quanto riguarda poi la valutazione delle quote di responsabilità attribuibili ai diversi soggetti coinvolti in un incidente stradale, in caso di concorso di colpa, non è agevole né predeterminata. La determinazione del grado di responsabilità, infatti, è strettamente connessa al caso concreto e non può prescindere da una puntuale e attenta disamina della ricostruzione dei fatti e di quanto il comportamento dei diversi conducenti abbia effettivamente inciso nella causazione del sinistro.
Nel nostro caso entrambe le condotte dei conducenti quindi, si ribadisce hanno contribuito alla causazione dell'evento.
Il teste di parte attrice, sig.ra dichiara “…ero con la moto dietro la moto del sig. Tes_1 [...]
, sul tratto di strada, sulla destra parcheggiate auto e sulla sinistra no…procedevamo ad Pt_1 andatura normale, da città …ricordo che l'auto che precedeva la moto del sig. , Parte_1 all'improvviso, senza indicatore di direzione ha svoltato verso sinistra, tra la mia moto e quella del sig. vi erano circa 5/6 metri. Non ricordo se l'auto rallentava, io ho visto solo questa Parte_1 svolta brusca... non ricordo se stesse superando…al momento della svolta, la moto del sig.
[...]
non ha frenato, forse rallentato ed ha urtato l'auto nella parte anteriore sinistra e la moto è Pt_1 rimbalzata…”
Dall'esame della documentazione e dalle risultanze istruttorie, se pur l'auto ha svoltato a sinistra, è pur vero che dal punto d'urto, risulta che questo è avvenuto, come da parte attrice dichiarato, nella fiancata sinistra dell'auto, altezza sportello guidatore, quindi a manovra quasi totalmente avvenuta.
Passando ad esaminare come funziona la responsabilità di chi sorpassa un'auto che sta per svoltare a sinistra, analizzando un caso concreto. Il caso è piuttosto tipico: un conducente tenta di superare un'altra auto in prossimità di un incrocio quando quest'ultima, però, sta già invadendo la carreggiata di sinistra per svoltare lungo la perpendicolare. La giurisprudenza, d'accordo con quanto afferma la legge, dice che il conducente che, a un incrocio, debba svoltare a sinistra, ha l'obbligo di dare la precedenza prima ai veicoli provenienti da destra (ossia quelli dal lato opposto della strada) ed ha altresì l'obbligo, che deriva dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopraggiungano veicoli da dietro, ai quali spetta al pari la precedenza, anche se si trovano in una illegittima fase di sorpasso. In conclusione, se si sta per svoltare a sinistra, per prima cosa bisogna verificare che, alla propria destra, non vi siano altre vetture e poi, spiando attraverso lo specchietto retrovisore, bisogna accertarsi che non vi siano altri m ezzi che provengono da dietro, in fase di sorpasso o che stiano anch'essi svoltando a sinistra, e ciò vale anche se la strada non consente il sorpasso. Anche la Corte di Cassazione ha più volte ribadito il principio secondo il quale chi effettua questa manovra ha l'obbligo di adottare tutte le prudenze necessarie e la massima attenzione per non creare intralci o rischi agli altri conducenti, non solo prima di compierla, ma anche durante la sua esecuzione. A questo punto va però fatta una precisazione: l'obbligo di ispezionare la strada da dietro, per assicurarsi che non sopraggiungano veicoli in fase di sorpasso, vale solo fino a quando non è stata ancora iniziata la manovra di svolta a sinistra;
al contrario, nella fase di esecuzione della svolta, il conducente del veicolo che piega non può distrarre l'attenzione dal suo normale campo visivo e, pertanto, non è più tenuto a controllare che da tergo non sopraggiungano altri veicoli.
Ed ancora, il principio dell'affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova opportuno temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità (Cassazione penale sez. IV, 06/12/2017, n.7664).
Per quanto riguarda l'offerta di risarcimento, in linea generale, non si configura come un'ammissione di colpa per il fatto che potrebbe scaturire dalla semplice volontà di evitare un processo e, quindi, di subire i costi e i fastidi che il tribunale implica inesorabilmente, anche per chi ha ragione. Dunque, l'offerta si paleserebbe come un semplice “atto di transazione”, ossia l'offerta di un accordo per prevenire o evitare una lite. Il che significa che non assumerebbe alcun ulteriore significato. Ed infatti, il più delle volte, proprio per evitare equivoci, quando si invia un'offerta di risarcimento si inserisce la postilla “la presente offerta non costituisce ammissione di responsabilità, ma solo una proposta ai fini transattivi per evitare il giudizio”. Sul punto, è intervenuta anche la Cassazione che, con riferimento all'offerta di risarcimento avanzata dall'assicurazione a seguito di un incidente stradale, ha escluso che la stessa possa configurarsi un'ammissione di responsabilità. Secondo la Corte, l'offerta risarcitoria formulata dall'assicuratore per la responsabilità civile dell'automobilista non configura una dichiarazione confessoria, né un riconoscimento del debito risarcitorio. Spesso infatti avviene che, nell'ambito delle procedure stragiudiziali di infortunistica stradale, le compagnie assicuratrici inviino al danneggiato un assegno con un importo a titolo di risarcimento. Questo importo serve anche a disincentivare l'avvio di ulteriori azioni giudiziali volte al recupero delle ulteriori somme pretese. Proprio da questa consapevolezza, la Corte ha desunto che il pagamento della somma a titolo di indennizzo, da parte della compagnia assicuratrice, non esonera il danneggiato che agisca in giudizio, dall'onere di dover provare il proprio diritto.
Quanto alla richiesta del pagamento delle spese della fase stragiudiziale, si osserva quanto segue. Secondo la Suprema Corte (Cass. SS.UU. 2697/08), esiste il diritto inviolabile per il danneggiato, peraltro, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, pertanto, anche in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali. Chiarisce altresì che al contrario, se la pretesa viene avanzata nel successivo giudizio risarcitorio, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali (Cfr.:
Cass. civ. Sez. III, 02-02-2006, n. 2275; Cass. civ. Sez. III, 31-05-2005, n. 11606: “se la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio ove il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente l'instaurazione del giudizio diventano una componente del danno emergente da liquidare come spese vive”). Mancando ogni prova che l'attore, cui la relativa domanda compete, abbia sostenuto spese (peraltro necessarie e giustificate) nella fase stragiudiziale la richiesta, alla rifusione delle spese sia del giudizio che stragiudiziali , va rigettata.
Il lasso di tempo intercorso tra l'evento e la sentenza, non permette una valutazione sul lucro cessante.
La consulenza tecnica di ufficio
La consulenza tecnica di ufficio, medico-legale, espletata in giudizio, dal Dott. ha Persona_1 consentito di accertare l'idoneità causale del sinistro in oggetto con le lesioni riportate e conseguentemente si è appurato che in occasione del sinistro per cui è causa, la persona ha subito un danno di tipo biologico che “…con lievissima incidenza sulla cenestesi lavorativa specifica”.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio è risultato quanto segue:
- Inabilità temporanea assoluta - giorni 60 € 7.684,20
- Inabilità temporanea parziale 50%-giorni 60 € 3.842,10
- Inabilità permanente-21% (ventuno per cento) € 58.800,02
- Spese mediche documentate € 670,01
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., congruamente motivate, prive di vizi logici, coerenti e compatibili con la documentazione prodotta in atti, sono pienamente condivise da questo Giudice Tra i possibili criteri di liquidazione utilizzati in giurisprudenza, si ritiene di applicare quello risultante dalle tabelle del Tribunale di Roma di più recente pubblicazione, basato sulla attribuzione di un importo predeterminato per ogni punto di invalidità permanente. Per determinare il valore da attribuire a ciascun punto di invalidità, si è tenuto conto, contemporaneamente, della percentuale di invalidità riconosciuta e dell'età del danneggiato al momento del sinistro. La scienza medica, infatti, ha messo in evidenza che l'entità concreta delle limitazioni imposte all'esplicazione della vitalità dì un individuo nel campo lavorativo, dei rapporti sociali ed affettivi, delle attività culturali, di svago e sportive, cresce in misura più che proporzionale rispetto al crescere della misura dell'invalidità permanente. Va, poi, considerato che l'organismo di un individuo giovane se, da un lato, ha maggiori capacità di sviluppare attitudini in grado di compensare le funzioni perse o mortificate, dall'altro, deve sopportare per un periodo più lungo di tempo le conseguenze permanenti delle lesioni subite, arco di tempo nel quale, oltretutto, è compresa la parte della vita che, di solito, è la più ricca e dinamica.
Per quanto attiene al danno morale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.
26792/2008, hanno stabilito che il ristoro del danno morale (o ulteriore danno non patrimoniale) compete: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, potendo, in questo caso, essere oggetto di risarcimento qualsiasi danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, indipendentemente da una sua rilevanza costituzionale;
b) quando sia la legge stessa a prevedere espressamente il ristoro del danno, limitatamente si soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto;
e) quando il fatto illecito abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale e non predeterminati, dovendo, volta a volta, essere allegati dalla parte e valutati caso per caso dal giudice (cfr., anche, ad esempio: Cass. sez. III, 25 settembre 2009 n. 20684).
Sotto questo aspetto, si è ben consci del fatto che, secondo la Suprema Corte, nella quantificazione del danno morale, la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto (che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190), si deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute (cfr. Cass., sez. III, sentenza 10 marzo 2010 n. 5770).
Di conseguenza, il meccanismo individuato non determina l'attribuzione di un risarcimento proporzionale al danno alla salute, ma si è, comunque, ritenuto di dover individuare un parametro di riferimento generale al fine di consentire un adeguato esercizio del potere equitativo di determinazione dell'importo. Non vi è dubbio, infatti, che il risarcimento non è collegato al Giudice, ma alla situazione concreta sussistente, di guisa che è interesse della giustizia determinare le condizioni affinché, da un lato, ciascun danneggiato si veda liquidare il danno sulla base di parametri omogenei rispetto agli altri danneggiati, dall'altro sia possibile ricostruire l'iter logico valutativo in base al quale il giudice di fronte ad una determinata situazione — spesso assai simile nel caso di valutazione del danno non patrimoniale sulla base di presunzione — ha attribuito un determinato risarcimento.
Sotto questo aspetto, l'indicazione, come valore di riferimento, di un importo che, ordinariamente, va dal 5% al 60% di quanto liquidato a titolo di danno biologico, serve solo a stabilire un primo parametro omogeneo, destinato ad essere ulteriormente affinato sulla base delle circostanze del caso concreto, tenuto conto che detto parametro è destinato a trovare applicazione nel contenzioso in cui sia presente una lesione della integrità psicofisica, non trovando certamente applicazione negli altri casi - quale il pregiudizio all'onore - in cui, non essendovi un danno biologico, non è neppure astrattamente ipotizzabile tale parametro.
Sulla base di queste considerazioni viene liquidata la somma di € 10.510,50 riferito al danno morale e pari al 17,875% - tabelle di Roma 2023- valore medio -, di quanto liquidato a titolo di danno biologico.
Questo Tribunale sulla base delle argomentazioni svolte non ritiene quindi, che il sinistro per cui è causa si sia verificato per esclusiva colpa di una sola delle parti in causa, ma ritiene dover riconoscere un concorso di colpa tra la condotta dell'attore e quella del convenuto nella misura rispettivamente del 50%.
Il notevole divario fra petitum e decisum giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite, fatta eccezione per le spese di c.t.u., che pone definitivamente e solidalmente a carico delle parti del processo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa :
1. accoglie parzialmente la domanda del sig. e per l' effetto Parte_1 condanna i convenuti in solido al risarcimento in favore di parte attrice della somma, detratto l'acconto, di € 27.290,42, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
2. compensa le spese di lite tra le parti
3. Pone definitivamente e solidalmente a carico delle parti le spese di ctu .
Ai sensi del T.U. – Imposte di Registro – artt. 59 e 60 D.P.R. 131/86, la sentenza è a debito.
Così deciso in Roma in data 21 febbraio 2025
Il Giudice Dott.ssa Rosa D'Urso