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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 17/10/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 628/2022 R. G. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 628/2022 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno 24.2.2025 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
nonché dei Parte_1 soci illimitatamente responsabili della medesima, in persona del curatore (dott.
[...]
) quale legale rappresentante pro tempore; CP_1 parte rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. AN PASSARO del Foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale sito in Messina (via Romagnosi, 42); pec: ; Email_1
APPELLANTE–RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
, n.q. di procuratrice generale di;
CP_2 Controparte_3
; CP_4
; CP_5
Controparte_6 gli altri tre n.q. di eredi di (deceduto in data 17.12.2011); Persona_1
APPELLATI–GIÀ APPELLANTI INCIDENTALI
NONCHÉ
; Controparte_7 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Giuseppe SAITTA del Foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale sito in Messina (Via Risorgimento
n. 165); pec: ; Email_2
APPELLATO E
, quale avente causa ex art. 111 C.P.C. da ; CP_8 Controparte_3 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2 parte rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Francesco CELONA del Foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale sito in Messina (via Mamertini,
17); pec: ; Email_3
INTERVENIENTE
avente ad oggetto: azione revocatoria (art. 2901 C.C.) – giudizio di rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A fini di miglior intellezione dell'odierna vicenda processuale, gioverà rilevare quanto appresso.
In prime cure:
con atto di citazione notificato, rispettivamente, in data 1.6.2000, 5.6.2000 e 2.6.2000, nel procedimento iscritto al n. 745/2009, il dott. (curatore del fallimento di CP_1
e e dei Parte_1 Parte_1 Parte_2
e , quali soci, illimitatamente responsabili) ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale
[...] Pt_1
Civile di Messina, i notai dottori , e , Controparte_3 Persona_1 Controparte_7 chiedendo la declaratoria di revoca, ai sensi degli artt. 2901 C.C. e dell'art. 66 L. Fall., limitatamente alla quota di pertinenza del fallito , dell'efficacia dell'atto di Parte_1 cessione di credito pro solvendo – stipulato in data 5.8.1996 dal notaio – con il Persona_2 quale i prefati e avevano ceduto ai suddetti Parte_2 Parte_1 professionisti, fino alla concorrenza di £ 460.000.000, il credito vantato dagli stessi nei confronti del e del . Controparte_9 Controparte_10 La curatela precisava che:
- siffatta cessione aveva lo scopo espresso di estinguere i crediti professionali vantati dai detti notai verso i cedenti per attività professionale svolta nel loro interesse negli anni dal 1990 al
1993;
- in forza di detta cessione, i notai avevano – unitamente al cedente, che agiva per la sua Con residua porzione di credito – agito giudizialmente contro il e l' per il Controparte_9 recupero coattivo del credito loro ceduto e detto giudizio pendeva avanti al Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto;
e concludeva chiedendo che il Tribunale, ritenuta la revocabilità dell'atto di cessione sopra richiamato, assumendo la sussistenza del consilium fraudis, della scientia decotionis e dell'eventus damni, lo dichiarasse inefficace nei confronti della massa dei creditori del fallito P attore limitatamente alla metà indivisa di pertinenza del fallito e, di Parte_1 conseguenza, autorizzasse il Curatore ad agire iure proprio nel giudizio pendente avanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto rivendicando per la massa quel credito ceduto con condanna degli enti debitori convenuti alla rifusione di spese e compensi.
[... Costituitisi in giudizio all'udienza del 16.11.2000 , e Controparte_3 Persona_1
chiedevano il rigetto delle domande attoree, contestandone la fondatezza. Controparte_7 In esito all'espletata istruttoria, il Tribunale adito, con sentenza n. 1394 del 2008, così statuiva:
“… 1.rigetta la domanda giudiziale.
2.Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio …”;
opinando, in virtù delle risultanze processuali disponibili, dopo un excursus sui principi che governano l'azione de qua, che il curatore non avesse fornito sufficiente ed adeguato riscontro probatorio in ordine all'eventus damni, nonché, e segnatamente, in merito all'esistenza di crediti anteriori all'atto di cessione contestato ed ammessi al passivo fallimentare, la cui soddisfazione potesse esser stata pregiudicata dall'atto di disposizione medesimo in danno dei creditori rimasti impagati.
In secondo grado:
con atto di citazione del 6.10.2009 la curatela proponeva appello avverso la menzionata pronuncia, vocando in ius i medesimi , e Controparte_3 Persona_1 CP_7
.
[...]
Parte appellante chiedeva:
“… 1) Ammettere nella forma ed accogliere nel merito l'appello oggi proposto dalla
[...] e nonché dei predetti soci personalmente ed Parte_3 Parte_1 illimitatamente responsabili”; 2) Per l'effetto, riformare in ogni sua parte – ivi compresa la pronunzia relativa alla compensazione delle spese – la sentenza n. 1391/2008, emessa dal G.U. del Tribunale di Messina il 15.07.2008 e non ancora notificata;
3) Quindi, dire inefficace l'atto di cessione del credito stipulato tra i falliti ed i Notai appellati in data 05.08.1996 ai rogiti del Notaio 4) Conseguentemente, condannare gli appellati alla restituzione delle Persona_2 somme percepite in esito a detta cessione maggiorate di interessi e rivalutazione;
5) Si chiede infine di condannare controparte alla rifusione delle spese di lite di primo e secondo grado …”;
lamentando che il Tribunale adito avrebbe interpretato erroneamente la vicenda dedotta nella causa petendi, e cioè non tenendo conto né del principio di diritto secondo il quale l'eventus damni è provato dalla sola circostanza che l'atto dispositivo oggetto di azione revocatoria abbia determinato anche solo una maggiore difficoltà (o un'incertezza) nell'esazione coattiva del credito, né di quello secondo il quale detta indagine dovrebbe aver luogo con riferimento all'epoca della cessione del credito.
Censurava, pertanto, l'affermazione del primo Giudice secondo la quale la curatela avrebbe dovuto provare l'anteriorità dei crediti (poi successivamente insinuati al passivo) rispetto al momento della cessione. Ancora, a dire dell'appellante la prova dell'eventus damni, anziché esser mancata, si rinverrebbe pianamente nella specifica particolarità di alcune circostanze proprie della vicenda dedotta in lite, id est:
- la tipologia dei crediti vantati dagli appellati (trattandosi di compensi per prestazioni professionali notarili consistite nella stipula di atti pubblici di trasferimento di autoveicoli);
- l'ammontare dei detti crediti (oltre £ 460.000.000);
- l'essere il debito al momento della cessione, per la sua parte certamente più rilevante (se non addirittura nella sua interezza) già prescritto, operando al riguardo il regolamento della cd. prescrizione breve – triennale – di cui all'art. 2956 n. 3 C.C.; di guisa che l'atto di cessione avrebbe inciso in modo davvero significativo sul patrimonio della società fallita, nel senso che, ove ciò non fosse avvenuto (ossia, se, in particolare, i cedenti avessero – come possibile e, per così dire, doveroso – denunciato come prescritte le pretese dei notai), le risorse relative sarebbero rimaste nel patrimonio della società e questa avrebbe potuto cedere il credito che vantava presso la p.a. ed il suoi debitori (rimasto assorbito, CP_10 invece, per la metà dall'ammontare improvvidamente ceduto ai notai) a qualche banca onde ricavarne liquidità e così poter procedere a saldare (o significativamente ridurre) la sua complessiva pendenza, piuttosto che pagare debiti che tali più non erano per oggettive ragioni di prescrizione;
e per detta ragione avrebbe potuto e dovuto essere riconosciuto assolutamente irrilevante quali e quanti fossero i creditori al momento della cessione e quanti avessero o meno azionato il proprio credito.
La Curatela deduceva infine che la prova dell'eventus damni può essere fornita anche per presunzioni e rilevava che gli elementi soggettivi del consilium fraudis e della scientia decotionis dovessero rinvenirsi nel comportamento stesso dei notai, le cui qualità e competenze professionali, unitamente ai dati fattuali obiettivi dell'esistenza nel tempo d'un costante rapporto collaborativo e della consistenza considerevole dell'importo via via nel tempo maturato (perché, all'evidenza, ancora non onorato) rappresentavano di per sé indizi più che palesi dell'oggettiva consapevolezza che l'azienda versasse in stato d'insolvenza. E del resto la prova della scientia decotionis sarebbe nelle ragioni che avevano giustificano la cessione, in cui era dato leggere expressis verbis che i germani “… non hanno allo stato liquidità Parte_1 sufficiente a far fronte al succitato debito …”. Mentre, quanto al riscontro del consilium fraudis, si deduceva che:
“… è impensabile che Notai che seguono da anni due aziende possano non coglierne lo stato di difficoltà e possano – per tale ragione – non avere almeno il dubbio che per le dette aziende il mancato incasso di un credito certo … possa creare danno alle ragioni degli altri creditori e – quindi – ritenere scorretto ed illegittimo acquisire in una forma anomala quale è certamente la cessione di un credito, il pagamento dei propri crediti professionali …”.
Si costituivano in giudizio con comparsa del 4.2.2010 ed , quale Persona_1 CP_2 procuratrice di , resistendo alle superiori difese e proponendo appello Controparte_3 incidentale avverso il capo della sentenza con cui erano state compensate inter partes le spese di prime cure.
Con separata comparsa del 4.4.2012, si costituiva in giudizio anche Controparte_7 chiedendo dichiararsi inammissibile e/o infondato l'appello proposto dalla . Pt_3
Con successiva comparsa del 29.5.2015 si costituivano e AN nonché CP_4
nella qualità di eredi dell' (di cui dichiaravano il decesso, Controparte_6 Persona_1 come avvenuto in data 17.12.2011), e rinnovatamente la n.q. di procuratrice di CP_2
(per esser nelle more cessata l'appartenenza all'avvocatura del procuratore Controparte_3 per essa antea costituito), facendo proprie le domande, eccezioni e difese svolte nella precedente costituzione del de cuius e dell' . Controparte_3
Con ordinanza dell'1-12.6.2018, la Corte d'Appello:
“… ritenuto di dovere porre a fondamento della decisione la questione, rilevabile d'ufficio, della legittimazione della Curatela appellante ( , nella qualità di Curatore del fallimento di Parte_4 [...] nonché dei predetti soci personalmente e Illimitatamente responsabili) in Parte_1 relazione alla sentenza impugnata n. 1391/2008 emessa tra , nella qualità di Curatore del Parte_4 Fallimento di , e , e ”; Parte_1 CP_11 Persona_1 Controparte_12
rimetteva la causa sul ruolo ai sensi dell'art. 101, comma 2, C.P.C. assegnando alle parti termine di trenta giorni per il deposito di “memorie contenenti osservazioni sulla questione rilevata”.
La curatela appellante rappresentava, a chiarimenti, che: - risultavano pendenti innanzi la Corte d'Appello due giudizi individuati con i nn. 745/2009 e 747/2009, aventi ad oggetto, rispettivamente, le sentenze nn. 1394/2008 e 1391/2008;
- le due sentenze (n. 1391/2008 e n. 1394/2008) risultavano tra loro totalmente sovrapponibili e identiche tranne che nella parte in cui si individuava il fallimento attore, con la precisazione che nella sentenza n. 1391/2008 veniva erroneamente indicato il Fallimento di , invece che il Fallimento di;
Parte_1 Parte_2
- l'assoluta identità (sostanziale e processuale) delle due vicende, e delle due sentenze, aveva comportato che per mero errore materiale fosse stato indicato nell'iscrizione n. 745/2009 quale provvedimento appellato la sentenza n. 1391/2008, invece che la sentenza n. 1394/208; lo stesso “refuso”, invertendo i numeri delle sentenze, era stato compiuto nel procedimento n. 747/2009 RGAC laddove, per il medesimo errore materiale, era stata indicata la sentenza n. 1394/2008 in luogo della sentenza n. 1391/2008, che era quella che si intendeva effettivamente appellare.
Pur ciononostante, con la sentenza n. 1003/2018, emessa in data 29.10-6.11.2018, la Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così statuiva:
“… la Corte d'Appello di Messina, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nella Parte_4 qualità di curatore del Fallimento , e sull'appello Parte_1 incidentale proposto da , e n.q. di eredi di , e da CP_4 CP_5 Controparte_6 Persona_1
, n. qualità di procuratrice generale di , avverso la sentenza n. 1391/2008 emessa dal CP_2 Controparte_3 Tribunale di Messina in data 7.7.2008, depositata il 15.7.2008, così provvede: dichiara inammissibili l'appello principale e l'appello incidentale, condanna la curatela appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore dell'appellato , liquidate in complessivi € 6.344,00, oltre Controparte_7 rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA , ed al pagamento della metà delle spese di questo grado in favore di , e n.q. di eredi di , e di CP_4 CP_5 Controparte_6 Persona_1 CP_2
, n. qualità di procuratrice generale di , liquidata (detta metà) in complessivi 4.757,50, oltre
[...] Controparte_3 rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA, previa compensazione dell'altra metà …”.
*
In sede di legittimità:
la curatela in epigrafe proponeva ricorso avanti alla Suprema Corte di cassazione avverso la citata sentenza n. 1003/2018, articolandolo sulla base dei seguenti motivi di diritto, come di seguito richiamati:
- “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, lett. c), C.P.C. in relazione all'art. 81 C.P.C.”;
- “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, lett. c), C.P.C. in relazione all'art. 111 cost.”;
- “sulla condanna alle spese di lite di cui alla sentenza impugnata”.
La Suprema Corte di cassazione, Sez. VI, con ordinanza n. 19427 del 19/4/2022, depositata il
16/6/2022, accogliendo il primo motivo di ricorso, nei seguenti termini:
«… Sebbene, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale nella sentenza in questa sede impugnata, la Parte_3[...
ed i soci illimitatamente responsabili non siano mai stati parti del giudizio nell'ambito del Parte_1 Pt_ CP_1 quale è stata pronunciata la sentenza n. 1391/2008, promosso da ella qualità di curatore fallimentare di la questione rilevata d'ufficio dal giudice d'appello non configura una ipotesi di difetto di legittimazione che, come è noto, attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare e può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio ed essere rilevata anche d'ufficio dal giudice (Cass., sez. U, 16/02/2016, n. 2951). È del tutto evidente che, nel caso di specie, si discute piuttosto della errata indicazione, da parte dell'appellante, degli estremi identificativi della sentenza oggetto di impugnazione, situazione questa imputabile ad un mero errore materiale, probabilmente da ricollegare alla contestuale pendenza di due giudizi promossi per far valere la stessa azione nei confronti dei medesimi professionisti, definiti in primo grado con due pronunce sovrapponibili ed identiche tranne che nella parte in cui si individuava la parte attrice. Non costituendo requisito di validità dell'atto di impugnazione l'indicazione della sentenza impugnata nei suoi estremi numerici e di data, surrogabili da specificazioni relative al contenuto della sentenza in collegamento con i motivi di gravame, e considerato che ai fini dell'individuazione dell'oggetto del gravame riveste un ruolo determinante la produzione del documento che incorpora le statuizioni contestate, tanto che il suo mancato deposito da parte dell'appellante determina l'improcedibilità dell'appello, deve farsi applicazione del principio costantemente richiamato da questa Corte secondo cui la discordanza tra gli estremi della sentenza appellata come precisati nell'atto di impugnazione e i corrispondenti dati identificativi della sentenza prodotta in copia autentica dell'appellante non è di per sé significativa, potendo essere conseguenza di un mero errore materiale, e non comporta incertezza nell'oggetto del giudizio, qualora la corrispondenza tra la sentenza depositata e quella nei cui confronti è rivolta l'impugnazione sia confermata da una verifica della congruenza tra contenuto della sentenza in atti e motivi dell'appello (Cass., sez. 5, 31/07/2007, n. 16921; Cass., sez. 5, 10/02/2012, n. 1935; Cass., sez. L, 2/10/2014, n. 20828; Cass., sez. 2, 4/08/2016, n. 16312; Cass., sez. 3, 28/06/2019, n. 174139). Poiché, nel caso in esame, la sentenza allegata e prodotta unitamente all'iscrizione a ruolo dell'appello è la n. 1394/2008 e dal tenore delle conclusioni rassegnate con l'atto di appello, riportate nel ricorso per cassazione in omaggio al principio di autosufficienza, si evince chiaramente che l'impugnazione si riferiva proprio a detta sentenza e non a quella richiamata per mero errore nel corpo dell'atto di appello, deve ritenersi che la Corte d'appello si sia discostata dai principi suesposti. L'accoglimento del primo motivo consente di dichiarare assorbiti i restanti motivi …»;
annullava la citata pronuncia, con rinvio alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, per la valutazione nel merito dei motivi di gravame, nonché per provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
*
La res iudicanda odierna, dunque, inerisce rinnovatamente le questioni di merito retro sintetizzate circa il rigetto di prime cure della domanda con cui la curatela in epigrafe aveva invocato la declaratoria d'inefficacia, ai sensi degli artt. 2901 C.C. e 66 L. Fall., dell'atto di cessione di credito stipulato tra i falliti ed i Notai appellati in data 5.8.1996 con i rogiti del Notaio
Persona_2
*
Nell'odierna iscrizione:
con citazione ritualmente notificata alle parti tutte di lite come in epigrafe individuate in data
12, 16 e 26.9.2022 (ed iscritta a ruolo in data 23.9.2022) ai sensi dell'art 392 C.P.C., la Curatela riassumeva il giudizio entro i termini di legge, rinnovando e reiterando le antecedenti eccezioni ed insistendo nell'accoglimento dell'appello principale, con istanza di:
“… 1) Ritenere e dichiarare la legittimazione attiva della Curatela e, per l'effetto, pienamente ammissibile l'appello proposto avverso la sentenza di primo grado,
2) Per l'effetto riformare in ogni sua parte – ivi compresa la pronunzia relativa alla compensazione delle spese - la sentenza n. 1394/2008, emessa dal G.U. del Tribunale di Messina il 15.07.2008 e non notificata;
3) Quindi e nel merito – per i motivi meglio esposti nell'atto di appello, ed in tutti gli altri atti e verbali di causa, cui si fa integrale rinvio - ritenere e dichiarare inefficace l'atto di cessione del credito stipulato tra i falliti ed i Notai appellati in data 05.08.1996 ai rogiti del Notaio 4) Conseguentemente condannare gli appellati, in solido tra loro, Persona_2 alla restituzione delle somme percepite in esito a detta cessione, maggiorate di interessi e rivalutazione;
5) Condannare gli appellati, in solido tra loro o chi di ragione, alla rifusione delle spese di lite di primo e secondo grado;
6) Condannare gli appellati, in solido tra loro o chi di ragione, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità; 7) Condannare gli appellati, in solido tra loro o chi di ragione, al pagamento di spese e compensi del presente grado di giudizio …”. Con comparsa del 31.1.2023 si costituiva in giudizio , il quale chiedeva Controparte_7 ex adverso di dichiarare inammissibili o rigettare perché infondate le domande proposte e condannare la Curatela al pagamento delle spese e dei compensi relativi alle varie fasi del giudizio, deducendo che:
1. “… Per l'accoglimento d'una domanda revocatoria occorre controllare la ricorrenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge per pervenire alla conclusione di inefficacia d'un pagamento eseguito: in particolare carente del requisito "soggettivo" essenziale, costituito dalla conoscenza dello stato di insolvenza. È superfluo aggiungere che in concreto occorre verificare se nella specie possa trovare applicazione l'art. 2901, comma 2, del codice civile e non (come è evidente) il successivo comma 3, vertendosi, nella specie in tema di adempimento di debito scaduto in senso tecnico e non di mero atto discrezionale (come tale non necessariamente dovuto).
2. “… è da fare riferimento esclusivamente alla previsione di cui all'art. 2901 cod. civ., in particolare - come si è anticipato - alla inassoggettabilità a revoca dell'adempimento di un debito scaduto …”.
3. “… è da sottolineare che il Tribunale ha correttamente richiamato il principio secondo cui il Curatore, che agisce in revocatoria ordinaria, ha l'onere di provare l'eventus damni ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., secondo cui tale prova consiste nella dimostrazione dell'esistenza di crediti anteriori alla data dell'atto del quale è chiesta la revoca ed ammessi al passivo fallimentare (la cui soddisfazione sia stata pregiudicata dall'atto dispositivo). la dimostrazione, per di più, documentale, dell'eventus damni sarebbe stata assai agevole perché sarebbe stato sufficiente produrre in giudizio copia delle istanze di ammissione al passivo fallimentare (ovviamente istanze ammesse per importi apprezzabili e con grado di privilegio poziore rispetto a quello accordato dalla legge ai crediti di professionisti), Pe corredate dalla documentazione attestante l'anteriorità di ciascun credito ammesso rispetto all'atto in TA di cui si è detto.
4. È errato, poi, il riferimento della Curatela alla prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956, n.3, cod. civ., secondo cui
- nella specie - il credito vantato dal deducente, alla data della cessione dedotta in giudizio, era prescritto, sicché la cessione avrebbe avuto per oggetti un credito non più esistente e quindi azionabile. A prescindere dal fatto che alla data del 5.8.1996 non erano decorsi tre anni dalle prestazioni rese dal nel secondo trimestre Parte_6 del 1993 (e non tenendo conto della circostanza che, come si è accennato, il credito del professionista gode di privilegio generale sui mobili), la Curatala omette, con evidenza, di considerare che il termine di prescrizione estintiva del diritto a compensi d'un notaio è quello ordinario. 5. “… la Curatela ha, seppure implicitamente, ammesso che nessun compenso professionale è stato corrisposto dall'impresa fallita al deducente;
ed è da considerare anche se l'eccezione fosse stata ritualmente proposta in sede giudiziaria (in caso di controversia tra il professionista e la parte obbligata, allora in bonis), "se il soggetto deferito dichiara di non conoscere gli avvenimenti oggetto del giuramento decisorio, questo non può giovargli, poiché scopo della prova in esame è solo ed esclusivamente quello di attestare quanto in oggetto, tanto che la fallita conferma è idonea a superare i fatti o le eccezioni cui il giuramento stesso era rivolto" (Cass., 19.9.2013, n.21433). Per converso, un'attestazione non veritiera sarebbe stata smentita, nella sede competente, con l'acquisizione dei documenti contabili dell'impresa …”;
ed aggiungeva che:
“… il giudizio si risolverà in ogni caso senza alcun risultato utile per la Curatela, ovvero per ciascuna delle parti in causa, se si considera quanto segue. a) Il è stato dichiarato in stato di dissesto nel 2016 e, la "procedura" non si è conclusa in alcun Controparte_9 modo, malgrado il decorso di oltre cinque anni previsti dalla norma di settore. b) In liquidazione è stato posto anche il (che ha assunto la denominazione CP_10 CP_10 [...]
di Messina (v. sentenza n. 378/2017 Parte_7 della Corte d'appello di Messina, resa nel procedimento n. 448/2015 R:G., passata in giudicato) …”.
Con comparsa del 31.1.2023 si costituiva quale avente causa dall' CP_8 [...]
, premettendo: CP_3
quanto alla propria legittimazione ad intervenire in lite, che:
“… Nelle more del giudizio, con atto alle minute del Notaio del 5 febbraio 2016, nn. 53240/8021, il Persona_3 Sig. (c.f. , già residente in [...], n. 99, ha Parte_8 CodiceFiscale_3 ceduto al deducente “ … … il credito litigioso fatto valere da esso , nonché dai signori Controparte_3 [...]
e – quali cessionari di parte del credito vantato da e , Per_1 Controparte_7 Parte_2 Pt_1 giusto atto in TA del 5.8.1996, registrato a Sant'Agata Militello il giorno 8.8.1996 al n. 768 … nel Persona_2 giudizio iniziato davanti al tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto contro il ed il Controparte_9 [...] (oggi in liquidazione) … … . La cessione viene effettuata per l'intera Controparte_14 somma che potrà essere riconosciuta ad esso … ”; Controparte_3
e per l'effetto chiedeva di:
“… ritenere e dichiarare inammissibili e comunque infondate tutte le domande svolte dal Dott. n.q. CP_1 con l'atto datato 5.9.2022 per la curatela e nei precedenti atti e verbali di causa …”;
non sussistendo nell'occorso i requisiti previsti dall'actio pauliana.
*
Prevista l'udienza collegiale di prima comparizione per la data del 20.2.2023, secondo il rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter C.P.C., In data 19.2.2023 tal avv. , CP_5 dichiarando d'esser rappresentato e difeso da sé medesimo, comunicava l'avvenuto decesso della madre, id est l'appellata (n.q.) come avvenuto in data 2.1.2023 (secondo Controparte_6 certificato di morte in allegato), e chiedeva che il presente processo venisse interrotto ai sensi dell'art. 299 C.P.C. “… con riserva di costituirsi in caso di riassunzione …”.
*
All'esito dell'udienza collegiale di prima comparizione del 20.2.2023, celebrata con deposito in modalità telematica di note scritte, la Corte, accertato che le parti costituite – id est, oltre alla curatela appellante, per i resistenti il solo nonché l'interveniente – CP_7 CP_8 avevano depositato rituali note scritte, rigettando implicitamente l'istanza dell' CP_5 rinviava la causa all'udienza del 4.12.2023 (per la precisazione delle conclusioni) e, successivamente, a quella del 25.11.2024.
All'esito di detta udienza, che era celebrata essa pure con deposito in modalità telematica di note scritte , la Corte rimetteva le parti all'udienza del 24.2.2025 ove la causa è stata posta in decisione (con ordinanza in pari data), con l'assegnazione dei termini di rito ai sensi dell'art. 190
C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 17.4.2025).
Si dà atto, in proposito, che con note di trattazione depositate in modalità telematica in data nelle date del 12 e del 20.2.2025 le difese delle parti costituite insistevano – in sede di precisazione delle conclusioni – nei rispettivi petita tutti ut supra richiamati.
*
In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica:
mentre parte appellante (con atto depositato in data 6.3.2025) deduceva ulteriormente che:
- “l'affermazione del primo giudice secondo la quale la Curatela avrebbe dovuto provare l'anteriorità dei crediti (poi successivamente insinuati al passivo) rispetto al momento della cessione, è errata. E ciò perché per l'integrazione dell'elemento oggettivo dell'"eventus damni" non è necessario che l'atto dispositivo abbia determinato maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione del credito, essendo – invece – sufficiente che tale atto abbia determinato maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo …”;
di contro, la sola parte appellata costituita e quella interveniente (con atti depositati in data 18
e 26.4.2025 nonché 14.5.2025), evidenziavano in particolare che: - stante la comunicazione del decesso di con istanza di interruzione del processo ai sensi CP_6 dell'art.299 C.P.C., “… dovrà essere la Corte di Messina a stabilire se debba pronunziarsi, o meno, l'estinzione del giudizio …”;
- con riferimento alla sussistenza del requisito dell'eventus damni sostenuta ex adverso, che:
“… la dimostrazione, per di più, documentale, dell'eventus damni sarebbe stata assi agevole perché sarebbe stato sufficiente produrre in giudizio copia delle istanze di ammissione al passivo fallimentare (ovviamente istanze ammesse per importi apprezzabili e con grado di privilegio poziore rispetto a quello accordato dalla legge ai crediti di professionisti), corredate dalla documentazione attestante l'anteriorità di ciascun credito ammesso rispetto Pe all'atto in TA …”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, rileva la Corte che:
- nella mancata costituzione in questo giudizio di rinvio delle parti in epigrafe individuate come già appellanti incidentali;
- fermo in diritto (con Cass. Sez. II, sentenza n. 12065 del 3/5/2024) che:
«… In tema di giudizio di rinvio prosecutorio, la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione …»;
- non avendo dette parti azionato ricorso per cassazione avverso la richiamata sentenza n. 1003/2018 e, pertanto, essendosi formato giudicato sulla declaratoria d'inammissibilità ivi avvenuta della loro impugnazione incidentale;
la cognizione di questo Collegio deve intendersi circoscritta alle quaestiones già poste in giudizio dalla sola curatela appellante principale.
Ciò posto, sempre in via preliminare, si osserva che le difese del e del , CP_7 CP_8 parti resistenti, sollecitano una pronuncia da parte di questa Corte in merito all'intervenuta, o meno, estinzione del giudizio di cui alla corrente iscrizione. A tal proposito, dette parti deducono che:
- l'odierno procedimento ha avuto inizio nel 2000 (la citazione dinanzi al Tribunale Civile di Messina è stata notificata il 5.6.2000 ed il giudizio di primo grado è stato iscritto al n.
1797/2000 RGAC), dunque anteriormente alla riforma del 2009;
- la è deceduta in data 2.1.2023, quindi successivamente alla notifica della CP_6 citazione in riassunzione, avvenuta in data 26.9.2022, ma anteriormente rispetto alla data utile per la costituzione in giudizio (la citazione nel presente grado era fissata per l'udienza del 20.2.2023).
Evidenziano, inoltre, che l'avv. , nella comunicazione depositata in data CP_5
19.2.2023 ex art. 299 C.P.C., ha dichiarato di essere “… coerede del padre Notaio Per_1
, alla cui successione partecipano altresì la Dottoressa ed il Notaio
[...] Controparte_6
, non costituiti nel presente giudizio come il sottoscritto …”, ma non avrebbe CP_4 speso anche la qualità di erede della né risulta agli atti alcuna documentazione di CP_6 riscontro in tal senso.
Invocano al riguardo l'indirizzo della Suprema Corte (Cass. 2007, n. 24767; cfr. anche Cass. 2007,
n. 13506]; Cass. 2019, n. 23906) per cui:
«… l'interruzione del processo per morte della parte contumace opera di diritto al momento in cui il fatto interruttivo è notificato e certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292 C.P.C., indipendentemente da un provvedimento del giudice, necessario solo al fine di evitare che venga compiuta illegittimamente l'attività processuale …».
L'eccezione d'estinzione in argomento, peraltro tardiva (essa è stata formalizzata solo in sede di scritti conclusionali), è inammissibile in quanto promanante da soggetti non legittimati alla proposizione della medesima. Ed infatti, come chiarito da Cass. civile Sez. III, 2/7/2021, n. 18804:
«… Secondo principio risalente ma incontrastato della giurisprudenza di legittimità, cui va data continuità, le norme sull'interruzione del processo sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti si sia verificato l'evento interruttivo e, pertanto, soltanto la parte, che dall'evento può essere pregiudicata, può far valere l'irregolare prosecuzione del giudizio, non le altre parti, le quali nessun pregiudizio risentono dall'omessa interruzione del processo e, quindi, non possono dedurre la detta omissione come motivo di nullità della sentenza che, ciononostante, sia stata pronunciata (Cass. n. 1860 del 19/03/1984; n. 3945 del 23/08/1978; n. 609 del 11/02/1977; n. 984 del 05/04/1971; v. anche in motivazione Cass. n. 4274 del 04/05/1994) …».
In ogni caso, gioverà poi rammentare che:
seppure sia vero che (come ritenuto da Cass. Sez. II, sentenza n. 8835 del 29/3/2023):
«… L'art. 299 c.p.c. è applicabile anche nel giudizio di appello e, la morte della parte che si sia verificata dopo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione comporta l'automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto l'altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacché l'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione …»;
vero è pure, in fatto, che:
- la a ricevuto notifica dell'atto di riassunzione in data 26.9.2022; CP_6
- né all'udienza del 20.2.2023 né successivamente è stata dichiarata l'interruzione del giudizio, non essendo stata mai acquisita conoscenza “legale” dell'evento morte della CP_6 provenendo tale propalazione – e produzione di comprova relativa – in data 19.2.2023 da soggetto, sebbene citato in riassunzione dalla curatela già appellante (perché nei precedenti gradi), non costituitosi e che ha avuto accesso alla produzione de qua meramente in virtù di richiesta d'accesso temporaneo del 15.2.2025 – in virtù di procura alla lite allegata – autorizzato in pari data;
- solo in sede di scritti conclusionali le difese delle parti surrichiamate (peraltro, ripetesi, estranee alla vicenda interruttiva de qua e non latrici d'eventuale interesse a giovarsene) hanno discettato della questione, rimettendosi alla Corte per la sua soluzione;
- nessuna iniziativa al riguardo è promanata dalla curatela appellante ed attrice in riassunzione, quantunque potenzialmente interessata ad evitare un eventuale allungamento dei tempi di lite, integrando motu proprio il contraddittorio in favore degli eredi della predetta tempestivamente (id est, dal dì della “comunque” acquisita CP_6 conoscenza del decesso di costei);
e che, a tenore di quanto appresso si rileverà, il principio d'economia degli atti processuali suggerisce di non far luogo “ora per allora” alla suddetta declaratoria d'interruzione ma di operare la cognizione nel merito dell'odierna controversia.
Va comunque, ripetesi, dato atto della mancata costituzione di: ; CP_5
; CP_4
e di , n.q. di procuratrice di;
CP_2 Controparte_3 parti già costituitesi in sede di “primo” appello.
Infine, nulla quaestio si dà quanto alla legittimazione ad intervenire del VECCHIO, ex art. 111
C.P.C., atteso il principio di diritto (da ultimo ribadito da Cass. Sez. III, ordinanza n. 5287 del 20/2/2023) secondo cui:
«… Nel caso in cui, in pendenza del giudizio d'appello, si verifichi un fenomeno riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 111 C.P.C., non emerso né in tale fase, né nella fase di legittimità, il successivo giudizio di rinvio deve necessariamente proseguire tanto nei confronti del preteso successore a titolo particolare, quanto della parte originaria, quale litisconsorte "ex lege" … sicché, in caso di mancata riassunzione del processo ex art. 392 C.P.C. nei confronti delle predette parti, il giudice è tenuto a ordinare l'integrazione del contraddittorio, potendo il difetto di integrità del contraddittorio essere rilevato, anche d'ufficio, in sede di legittimità …»;
che a tanto è analogicamente riferibile.
*
Venendo al merito di lite, primariamente, occorre rilevare in tema – come già specificato supra
– che il profilo essenziale che questa Corte (in diversa composizione), nella cognizione della res iudicanda odierna, deve affrontare è limitato al vaglio dell'accertamento della fondatezza o meno dell'agita richiesta di revocatoria ai sensi degli artt. 2901 C.C. e 66 L. Fall.
Ciò in quanto l'accoglimento del primo motivo del ricorso per cassazione ha comportato l'affermazione dell'ammissibilità dell'appello allora principale, per riconoscimento della legittimazione attiva della curatela.
La Suprema Corte ha infatti statuito che:
«… Sebbene, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale nella sentenza in questa sede impugnata, la
[...]
ed i soci illimitatamente responsabili non siano mai stati parti del giudizio nell'ambito del Parte_3 Pt_ CP_1 quale è stata pronunciata la sentenza n. 1391/2008, promosso da ella qualità di curatore fallimentare di la questione rilevata d'ufficio dal giudice d'appello non configura una ipotesi di difetto di legittimazione che, come è noto, attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare e può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio ed essere rilevata anche d'ufficio dal giudice (Cass., sez. U, 16/02/2016, n. 2951) …».
*
Costituisce ius receptum la collocazione codicistica dello strumento dell'azione revocatoria ordinaria tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui agli artt. 2901-2904 C.C. La ratio sottesa alla disciplina dettata nei predetti articoli pone in risalto la disponibilità di uno strumento diretto alla tutela del diritto del creditore, cioè volto alla conservazione della generica garanzia, rappresentata per esso dall'attingibilità in executivis del patrimonio del debitore, ai sensi e agli effetti dell'art. 2740 C.C. che, come noto, dispone che il debitore per l'adempimento delle proprie obbligazioni risponda con tutti i suoi beni presenti e futuri.
In virtù dell'art. 2901 C.C., l'azione revocatoria riguarda “gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle ragioni del creditore”.
Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria occorre un pregiudizio per il creditore (cd. eventus damni) il quale, in seguito all'atto di disposizione patrimoniale del debitore, subisca il pregiudizio anche solo del pericolo che il patrimonio del debitore non sia più capiente rispetto all'entità del credito vantato, tenuto conto dell'esistenza di tutti gli ulteriori debiti e delle eventuali garanzie prestate. È dunque necessaria una concreta ed attuale possibilità (in buona sostanza, la probabilità) che il patrimonio del debitore sia insufficiente, non risultando a tal uopo necessario che abbia luogo una totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, bensì essendo sufficiente che, in conseguenza dell'atto compiuto, sia resa più incerta o difficile la soddisfazione del credito.
L'atto dispositivo, per poter essere revocato, non solo deve cagionare un pregiudizio, ma deve essere compiuto dal debitore in una particolare situazione psicologica: il cd. consilium fraudis. Tale presupposto soggettivo si atteggia in modo diverso a seconda che l'atto dispositivo venga posto in essere anteriormente o successivamente al sorgere del credito. Nell'ipotesi più frequente, ossia quella della revocabilità di un atto posteriore al sorgere del credito, il presupposto in questione è individuato nella “conoscenza del pregiudizio” alle ragioni del creditore: in altre parole, è necessario che il debitore sia consapevole che l'atto di disposizione riduca la garanzia patrimoniale sotto l'aspetto quantitativo o qualitativo in danno dei creditori complessivamente considerati, senza che sia pretesa la prova d'uno specifico intento di nuocere (il cd. animus nocendi).
Quando si tratti, invece, di atto che precede invece il sorgere del credito, il presupposto soggettivo viene individuato nella dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (la cd. scientia damni). In questo caso occorre dimostrare la volontà dell'autore dell'atto e dei suoi beneficiari, alla data della sua stipulazione, di contrarre debiti e precostituire in questo modo l'incapacità del suo patrimonio a soddisfarli (ossia, porsi in una situazione di parziale o totale impossidenza in modo da precludere o rendere difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto).
Ed ancora, di contro alle tesi enunciate da ultimo (in sede di scritti conclusionali) dalla difesa del va rammentato che è da considerare diritto vivente il principio (enunciato da Cass. CP_7 civile Sez. I, 23/12/2024, n. 34240) per cui:
«… oggetto della domanda di revocatoria (ordinaria o fallimentare) non è il bene in sè, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità del bene a esecuzione, ne deriva che il bene dismesso con l'atto revocando viene in considerazione, rispetto all'interesse di quei creditori, soltanto per il suo valore con la precisazione che, quando l'assoggettabilità del bene all'esecuzione diviene impossibile perché il bene è stato alienato a terzi con atto opponibile ai creditori, il naturale sostitutivo è dato dalla reintegrazione dei creditori medesimi per equivalente pecuniario (v. Cass. n. 18369-10). Ciò è tanto vero che l'interesse del creditore ad agire in revocatoria non recede (e resta intatto) anche quando il bene oggetto dell'atto di cui si chiede la revoca non sia più nella disponibilità dell'acquirente, per essere stato da questi alienato a terzi con atto trascritto anteriormente alla trascrizione dell'atto di citazione in revocatoria …». Fermo tutto ciò, rispetto al caso di specie, l'azionata domanda in revocatoria è stata avanzata dall'odierna appellante al fine di rendere inefficace un atto di cessione pro solvendo stipulato tra i ed i notai già convenuti in data 27.1.2011. Parte_1
Le doglianze delle parti appellate originarie e dell'interveniente sono fondate, con riferimento al profilo in contestazione dell'eventus damni.
Premesso in diritto che secondo Cass. civile Sez. I, 4/5/2025, n. 11649 (da cui si traggono rilievi sovrapponibili alla vicenda oggi in riesame):
«… giova ricordare che l'art. 66, comma 1, L. Fall. compie un rinvio alle norme civilistiche in materia di azione revocatoria, attestando la natura derivata dell'azione proposta dal curatore ai sensi della richiamata norma, la quale, pur nella peculiarità del suo esercizio nell'ambito di una procedura concorsuale, rimane comunque retta dai requisiti sostanziali previsti dal disposto dell'art. 2901 C.C. Ne deriva che l'esercizio dell'azione pauliana ad opera del curatore comporta una deviazione dallo schema comune unicamente quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui trae origine, ma non modifica i presupposti a cui sono correlati l'accoglimento dell'azione e la natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, sicché essa non postula un atto in frode suscettibile di aver determinato o aggravato lo stato di insolvenza (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 36033 del 22/11/2021). Ciò posto, non sbaglia il mezzo in esame laddove sostiene che la Corte di appello, nel verificare i presupposti dell'azione sotto un profilo oggettivo, avrebbe dovuto esaminare la situazione economico- patrimoniale della azienda fallita così come si presentava alle parti all'epoca dell'atto dispositivo impugnato. Orbene, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di precisare che il curatore fallimentare che intenda promuovere l'azione revocatoria ordinaria ha l'onere di provare tre circostanze per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni, costituite da: - la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
- la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
- il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto (così, vedi anche Cass. n. 36033/2021, cit. supra). Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni (Cass. 26331/2008, Cass. 19515/2019). E tale prova, nel caso in cui l'azione revocatoria ordinaria sia promossa ad opera di una procedura fallimentare ex art. 66 L. Fall., deve essere fornita dal curatore, non potendo trovare applicazione la regola generale prevista per l'azione pauliana secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano l'eventus damni, incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte (cfr. Cass. 1902/2015). Ciò in quanto il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito, mentre il convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa (così sempre, Cass. n. 36033/2021, cit. supra). È dunque il fallimento ad essere onerato di fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori (Cass. 9565/2018, Cass. 2336/2018, Cass. 8931/2013). Nel caso in esame il Collegio di merito ha tralasciato una simile indagine, limitandosi, ad affermare che sarebbe stato "superfluo indugiare, agendo evidentemente il curatore a tutela dei molteplici creditori insinuati al passivo (cfr. il verbale di approvazione dello stato passivo) e considerato che la revocatoria ordinaria, esperibile dal curatore nel corso della procedura fallimentare, ai sensi dell'art. 66 L. Fall., si caratterizza, rispetto a quella contemplata dall'art. 2901 C.C., proprio per il fatto che è rivolta a tutelare tutti i creditori del fallito e può investire gli atti tanto posteriori quanto anteriori al sorgere dei singoli crediti, ove essi abbiano determinato od aggravato lo stato d'insolvenza". Ed aggiungendo genericamente che dovesse pertanto ritenersi la sussistenza dell'eventus damni, considerato che questo va individuato nel semplice "pericolo od incertezza per la realizzazione del diritto da parte del creditore" e che "non è necessario che sussista già un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità”
…»;
è agevole constatare, dalla meditata disamina della pronuncia gravata, che il primo decidente
(assai sintetico nella relativa motivazione) ha comunque svolto una corretta indagine in relazione al presupposto dell'eventus damni.
Il Giudice a quo ha rilevato che, nella fattispecie in esame, il curatore non avesse fornito alcun adeguato elemento probatorio in ordine all'eventus damni, essendosi limitato ad assumere che all'epoca dell'atto di cessione i avessero molti debiti cui fare fronte, “… dovendosi ciò Parte_1 evincere dal successivo fallimento (a distanza di tre anni) e dalla circostanza che i cessionari non ritennero opportuno agire coattivamente per il recupero del credito, nella consapevolezza dell'impossibilità di recuperarlo per le vie normali …”;
aggiungendo quindi che:
“… nessuna prova ha fornito in merito all'esistenza di crediti anteriori all'atto revocando, ammessi al passivo fallimentare, la cui soddisfazione sia stata pregiudicata dall'atto di disposizione ai creditori, non potendo assumere alcun rilievo l'assunto generico suindicato …”.
La Curatela ha sostenuto (e sostiene) di contro che la prova in argomento, a tutto voler concedere, sarebbe comunque desumibile dalla circostanza che, nell'atto di cessione, si leggerebbe – con una sorta di ammissione al riguardo – che i germani “… non hanno Parte_1 allo stato liquidità sufficiente a far fronte al succitato debito …”. Ma, in realtà e a ben vedere, la superiore arguizione, pur se in sé prospettabile – a fondamento d'una sospettabile partecipatio fraudis (come illazionato negli scritti difensivi di arte appellante)
– considerati: per un verso, la suggestiva sussistenza d'elementi oggettivi – concordanti con il predetto dato, nella prospettiva della difesa della curatela – ulteriori, quali: la dimestichezza di relazioni tra cedenti e cessionari;
la rilevanza, per tali creditori, del conseguimento delle loro spettanze in quanto di considerevole importo;
per altro verso, la plausibilità dell'inferenza (fondata però soltanto in via ipotetica) per cui potessero cercare opportunità di sfuggire alla regola della concorsualità, divenendo il più anticipatamente possibile rispetto alla decozione in itinere beneficiari di una forma di pagamento preferenziale che li soddisfacesse;
appariva (ed appare) ben insufficiente da sé sola a render conferma della realtà d'un simile elemento soggettivo e, in ogni caso, d'un effettivo eventus damni per l'occorso, atteso che:
- a fronte dell'onere (sulla stessa parte allora attrice incombente) di provare che l'atto dispositivo posto in essere dai falliti, tenuto conto della complessiva consistenza dei debiti pendenti e ancora insoddisfatti al tempo di detta stipulazione (indirettamente arguibile o ricostruibile in virtù delle risultanze della fase d'ammissione al passivo, quanto alla preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al suo compimento) e del conseguente mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio dei debitori, era tale da rendere oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura eccedente la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori;
- nulla è stato detto in ordine alla consistenza della liquidità e della garanzia patrimoniale dell'impresa societaria e dei soci della stessa illimitatamente responsabili alla data della commissione degli atti dispositivi e, soprattutto, sulla preesistenza di altri crediti che a causa dell'avvenuta dismissione di propri crediti non sarebbero stati satisfattibili da costoro (e che erano stati poi ammessi al passivo dei fallimenti derivatine).
Oltre a ciò, questo Collegio ritiene che la curatela non abbia dato sufficiente e adeguato riscontro neanche per gli altri requisiti dell'actio pauliana.
Ed invero, per un verso, va rammentato il principio di diritto (cfr. Cass. civile SS.UU., 27/1/2025, n. 1898) per cui:
«… In tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la "dolosa preordinazione" richiesta dallo art. 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (cd. dolo generico), ma è necessario che l'atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro …";
per altro verso, deve darsi atto che le prestazioni professionali rese dai notai nel contesto delle relazioni con i non consta da alcunché che ponessero detti professionisti in condizioni Parte_1
d'agile accesso ai dati rilevanti della gestione contabile dell'impresa per cui esse avevano luogo e che, per tal via, potessero renderli edotti del relativo andamento. A ciò s'aggiunga la dichiarazione di fallimento è intervenuta a distanza di ben tre anni dalla stipula della cessione, sicché neppure può ipotizzarsi che vi sia stato un reciproco concerto tra cedenti e cessionari in vista dell'imminenza della declaratoria de qua.
Da tutto ciò non può che trarsi ragione – in questa cognizione di giudizio di rinvio cd. improprio
– per il riconoscimento dell'infondatezza dell'atto di appello e la conseguente conferma, con le superiori integrazioni motive, della pronuncia gravata.
*
Consegue alla superiore soccombenza la condanna della parte appellante alla rifusione in favore delle sole costituite controparti delle spese processuali: quanto al anche per la fase di legittimità (avendovi partecipato quale CP_7 controricorrente); quanto all'interveniente , solo per il corrente giudizio di rinvio;
CP_8 spese liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia, nei termini seguenti:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
secondo grado:
Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00 fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00 fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00 fase decisionale, valore medio: € 5.103,00 spese generali (15% sul totale) € 1.823,10 totale € 13.977,10 totale dimidiato € 6.988,55
giudizio di legittimità:
fase di studio della controversia, valore medio: € 3.402,00 fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.478,00 fase decisionale, valore medio: € 1.775,00 spese generali (15% sul totale) € 1.148,25 totale € 8.803,25
giudizio di rinvio:
fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00
fase decisionale, valore medio: € 5.103,00 spese generali (15% sul totale) € 1.823,10 totale € 13.977,10 totale dimidiato € 6.988,55
come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ancorché al minimo, attesane l'evidente marginalità;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza in diritto della qualità della lite.
Nulla va disposto a termini dell'art. 13 comma 1 quater del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, versandosi in fattispecie di giudizio di rinvio.
È noto, infatti, che a seguito dell'annullamento con rinvio la cognizione che si esperisce (cd. fase rescissoria) “prosegue” quella introdotta con il ricorso per cassazione e che, pertanto, per la parte che abbia lucrato l'esito vittorioso di detta impugnazione (id est, della fase rescindente), pur se nella successiva pronuncia da emettersi essa risultasse soccombente, difetterebbero i presupposti di fatto per l'operatività della superiore disposizione normativa.
E ciò rileva non solo per la fattispecie in cui l'annullamento con rinvio abbia incardinato la cognizione per motivi di merito – cd. rinvio “proprio”, che funzionalmente deve incidere sulla vicenda dedotta in giudizio – come ritenuto da Cass. Sez. II, ordinanza n. 15143 del 31/5/2021
(con indirizzo cui si aderisce):
«… Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce - come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio - la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti …»;
ma anche nel caso in cui, rilevando vizi in rito, abbia deferito una cognizione “piena” al Giudice del rinvio (cd. rinvio “improprio” o “restitutorio”), atteso che in tal fattispecie, sebbene sia stato riconosciuto (da Cass. Sez. I, sentenza n. 23314 del 27/9/2018, con indirizzo in seguito più non mutato) che:
«… Nell'ipotesi di rinvio c.d. improprio o restitutorio alla corte d'appello - che si verifica quando la sentenza impugnata, senza entrare nel merito, si sia limitata ad una pronuncia meramente processuale - la corte territoriale, diversamente da quanto accade nel caso di rinvio c.d. prosecutorio, conserva tutti i poteri connaturati alla funzione di giudice dell'impugnazione avverso la sentenza del tribunale, e deve pertanto esaminare tutte le questioni ritualmente proposte che non incidano sul suo obbligo di conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte …»; comunque, la cognizione qui esperita è derivata da un'impugnazione accolta.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando quale Giudice del rinvio sull'appello proposto con atto di citazione in riassunzione notificato in data 12, 16 e 26.9.2022 ed iscritto a ruolo in data 23.9.2022 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Messina–Sez. Seconda–Ufficio del Giudice Unico emessa al n. 1394 in data 7-15.7.2008 nel procedimento già iscritto inter partes al n. 1797/2000 RGAC;
appello proposto da:
nonché dei Parte_1 Parte_1 Parte_1 Parte_1 soci illimitatamente responsabili della medesima, in persona del curatore (dott.
[...]
) quale legale rappresentante pro tempore; CP_1 nei confronti di:
, n.q. di procuratrice generale di;
CP_2 Persona_1
; CP_4
; CP_5
Controparte_6 gli altri tre n.q. di eredi di (deceduto in data 17.12.2011); Persona_1
e di:
, Controparte_7 con l'intervento in data 31.1.2023 di:
, quale avente causa ex art. 111 C.P.C. da ; CP_8 Controparte_3 così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore delle controparti costituite delle spese processuali del giudizio, che liquida, come in motivazione chiarito: quanto a : Controparte_7 in complessivi euro 22.780,35 per onorario, oltre accessori come per legge;
quanto a in complessivi euro 6.988,5 per onorario, oltre accessori come per CP_8 legge.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 23.9.2025
Il Presidente estensore ((dott. Augusto SABATINI)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 628/2022 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno 24.2.2025 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
nonché dei Parte_1 soci illimitatamente responsabili della medesima, in persona del curatore (dott.
[...]
) quale legale rappresentante pro tempore; CP_1 parte rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. AN PASSARO del Foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale sito in Messina (via Romagnosi, 42); pec: ; Email_1
APPELLANTE–RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
, n.q. di procuratrice generale di;
CP_2 Controparte_3
; CP_4
; CP_5
Controparte_6 gli altri tre n.q. di eredi di (deceduto in data 17.12.2011); Persona_1
APPELLATI–GIÀ APPELLANTI INCIDENTALI
NONCHÉ
; Controparte_7 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Giuseppe SAITTA del Foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale sito in Messina (Via Risorgimento
n. 165); pec: ; Email_2
APPELLATO E
, quale avente causa ex art. 111 C.P.C. da ; CP_8 Controparte_3 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2 parte rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Francesco CELONA del Foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale sito in Messina (via Mamertini,
17); pec: ; Email_3
INTERVENIENTE
avente ad oggetto: azione revocatoria (art. 2901 C.C.) – giudizio di rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A fini di miglior intellezione dell'odierna vicenda processuale, gioverà rilevare quanto appresso.
In prime cure:
con atto di citazione notificato, rispettivamente, in data 1.6.2000, 5.6.2000 e 2.6.2000, nel procedimento iscritto al n. 745/2009, il dott. (curatore del fallimento di CP_1
e e dei Parte_1 Parte_1 Parte_2
e , quali soci, illimitatamente responsabili) ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale
[...] Pt_1
Civile di Messina, i notai dottori , e , Controparte_3 Persona_1 Controparte_7 chiedendo la declaratoria di revoca, ai sensi degli artt. 2901 C.C. e dell'art. 66 L. Fall., limitatamente alla quota di pertinenza del fallito , dell'efficacia dell'atto di Parte_1 cessione di credito pro solvendo – stipulato in data 5.8.1996 dal notaio – con il Persona_2 quale i prefati e avevano ceduto ai suddetti Parte_2 Parte_1 professionisti, fino alla concorrenza di £ 460.000.000, il credito vantato dagli stessi nei confronti del e del . Controparte_9 Controparte_10 La curatela precisava che:
- siffatta cessione aveva lo scopo espresso di estinguere i crediti professionali vantati dai detti notai verso i cedenti per attività professionale svolta nel loro interesse negli anni dal 1990 al
1993;
- in forza di detta cessione, i notai avevano – unitamente al cedente, che agiva per la sua Con residua porzione di credito – agito giudizialmente contro il e l' per il Controparte_9 recupero coattivo del credito loro ceduto e detto giudizio pendeva avanti al Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto;
e concludeva chiedendo che il Tribunale, ritenuta la revocabilità dell'atto di cessione sopra richiamato, assumendo la sussistenza del consilium fraudis, della scientia decotionis e dell'eventus damni, lo dichiarasse inefficace nei confronti della massa dei creditori del fallito P attore limitatamente alla metà indivisa di pertinenza del fallito e, di Parte_1 conseguenza, autorizzasse il Curatore ad agire iure proprio nel giudizio pendente avanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto rivendicando per la massa quel credito ceduto con condanna degli enti debitori convenuti alla rifusione di spese e compensi.
[... Costituitisi in giudizio all'udienza del 16.11.2000 , e Controparte_3 Persona_1
chiedevano il rigetto delle domande attoree, contestandone la fondatezza. Controparte_7 In esito all'espletata istruttoria, il Tribunale adito, con sentenza n. 1394 del 2008, così statuiva:
“… 1.rigetta la domanda giudiziale.
2.Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio …”;
opinando, in virtù delle risultanze processuali disponibili, dopo un excursus sui principi che governano l'azione de qua, che il curatore non avesse fornito sufficiente ed adeguato riscontro probatorio in ordine all'eventus damni, nonché, e segnatamente, in merito all'esistenza di crediti anteriori all'atto di cessione contestato ed ammessi al passivo fallimentare, la cui soddisfazione potesse esser stata pregiudicata dall'atto di disposizione medesimo in danno dei creditori rimasti impagati.
In secondo grado:
con atto di citazione del 6.10.2009 la curatela proponeva appello avverso la menzionata pronuncia, vocando in ius i medesimi , e Controparte_3 Persona_1 CP_7
.
[...]
Parte appellante chiedeva:
“… 1) Ammettere nella forma ed accogliere nel merito l'appello oggi proposto dalla
[...] e nonché dei predetti soci personalmente ed Parte_3 Parte_1 illimitatamente responsabili”; 2) Per l'effetto, riformare in ogni sua parte – ivi compresa la pronunzia relativa alla compensazione delle spese – la sentenza n. 1391/2008, emessa dal G.U. del Tribunale di Messina il 15.07.2008 e non ancora notificata;
3) Quindi, dire inefficace l'atto di cessione del credito stipulato tra i falliti ed i Notai appellati in data 05.08.1996 ai rogiti del Notaio 4) Conseguentemente, condannare gli appellati alla restituzione delle Persona_2 somme percepite in esito a detta cessione maggiorate di interessi e rivalutazione;
5) Si chiede infine di condannare controparte alla rifusione delle spese di lite di primo e secondo grado …”;
lamentando che il Tribunale adito avrebbe interpretato erroneamente la vicenda dedotta nella causa petendi, e cioè non tenendo conto né del principio di diritto secondo il quale l'eventus damni è provato dalla sola circostanza che l'atto dispositivo oggetto di azione revocatoria abbia determinato anche solo una maggiore difficoltà (o un'incertezza) nell'esazione coattiva del credito, né di quello secondo il quale detta indagine dovrebbe aver luogo con riferimento all'epoca della cessione del credito.
Censurava, pertanto, l'affermazione del primo Giudice secondo la quale la curatela avrebbe dovuto provare l'anteriorità dei crediti (poi successivamente insinuati al passivo) rispetto al momento della cessione. Ancora, a dire dell'appellante la prova dell'eventus damni, anziché esser mancata, si rinverrebbe pianamente nella specifica particolarità di alcune circostanze proprie della vicenda dedotta in lite, id est:
- la tipologia dei crediti vantati dagli appellati (trattandosi di compensi per prestazioni professionali notarili consistite nella stipula di atti pubblici di trasferimento di autoveicoli);
- l'ammontare dei detti crediti (oltre £ 460.000.000);
- l'essere il debito al momento della cessione, per la sua parte certamente più rilevante (se non addirittura nella sua interezza) già prescritto, operando al riguardo il regolamento della cd. prescrizione breve – triennale – di cui all'art. 2956 n. 3 C.C.; di guisa che l'atto di cessione avrebbe inciso in modo davvero significativo sul patrimonio della società fallita, nel senso che, ove ciò non fosse avvenuto (ossia, se, in particolare, i cedenti avessero – come possibile e, per così dire, doveroso – denunciato come prescritte le pretese dei notai), le risorse relative sarebbero rimaste nel patrimonio della società e questa avrebbe potuto cedere il credito che vantava presso la p.a. ed il suoi debitori (rimasto assorbito, CP_10 invece, per la metà dall'ammontare improvvidamente ceduto ai notai) a qualche banca onde ricavarne liquidità e così poter procedere a saldare (o significativamente ridurre) la sua complessiva pendenza, piuttosto che pagare debiti che tali più non erano per oggettive ragioni di prescrizione;
e per detta ragione avrebbe potuto e dovuto essere riconosciuto assolutamente irrilevante quali e quanti fossero i creditori al momento della cessione e quanti avessero o meno azionato il proprio credito.
La Curatela deduceva infine che la prova dell'eventus damni può essere fornita anche per presunzioni e rilevava che gli elementi soggettivi del consilium fraudis e della scientia decotionis dovessero rinvenirsi nel comportamento stesso dei notai, le cui qualità e competenze professionali, unitamente ai dati fattuali obiettivi dell'esistenza nel tempo d'un costante rapporto collaborativo e della consistenza considerevole dell'importo via via nel tempo maturato (perché, all'evidenza, ancora non onorato) rappresentavano di per sé indizi più che palesi dell'oggettiva consapevolezza che l'azienda versasse in stato d'insolvenza. E del resto la prova della scientia decotionis sarebbe nelle ragioni che avevano giustificano la cessione, in cui era dato leggere expressis verbis che i germani “… non hanno allo stato liquidità Parte_1 sufficiente a far fronte al succitato debito …”. Mentre, quanto al riscontro del consilium fraudis, si deduceva che:
“… è impensabile che Notai che seguono da anni due aziende possano non coglierne lo stato di difficoltà e possano – per tale ragione – non avere almeno il dubbio che per le dette aziende il mancato incasso di un credito certo … possa creare danno alle ragioni degli altri creditori e – quindi – ritenere scorretto ed illegittimo acquisire in una forma anomala quale è certamente la cessione di un credito, il pagamento dei propri crediti professionali …”.
Si costituivano in giudizio con comparsa del 4.2.2010 ed , quale Persona_1 CP_2 procuratrice di , resistendo alle superiori difese e proponendo appello Controparte_3 incidentale avverso il capo della sentenza con cui erano state compensate inter partes le spese di prime cure.
Con separata comparsa del 4.4.2012, si costituiva in giudizio anche Controparte_7 chiedendo dichiararsi inammissibile e/o infondato l'appello proposto dalla . Pt_3
Con successiva comparsa del 29.5.2015 si costituivano e AN nonché CP_4
nella qualità di eredi dell' (di cui dichiaravano il decesso, Controparte_6 Persona_1 come avvenuto in data 17.12.2011), e rinnovatamente la n.q. di procuratrice di CP_2
(per esser nelle more cessata l'appartenenza all'avvocatura del procuratore Controparte_3 per essa antea costituito), facendo proprie le domande, eccezioni e difese svolte nella precedente costituzione del de cuius e dell' . Controparte_3
Con ordinanza dell'1-12.6.2018, la Corte d'Appello:
“… ritenuto di dovere porre a fondamento della decisione la questione, rilevabile d'ufficio, della legittimazione della Curatela appellante ( , nella qualità di Curatore del fallimento di Parte_4 [...] nonché dei predetti soci personalmente e Illimitatamente responsabili) in Parte_1 relazione alla sentenza impugnata n. 1391/2008 emessa tra , nella qualità di Curatore del Parte_4 Fallimento di , e , e ”; Parte_1 CP_11 Persona_1 Controparte_12
rimetteva la causa sul ruolo ai sensi dell'art. 101, comma 2, C.P.C. assegnando alle parti termine di trenta giorni per il deposito di “memorie contenenti osservazioni sulla questione rilevata”.
La curatela appellante rappresentava, a chiarimenti, che: - risultavano pendenti innanzi la Corte d'Appello due giudizi individuati con i nn. 745/2009 e 747/2009, aventi ad oggetto, rispettivamente, le sentenze nn. 1394/2008 e 1391/2008;
- le due sentenze (n. 1391/2008 e n. 1394/2008) risultavano tra loro totalmente sovrapponibili e identiche tranne che nella parte in cui si individuava il fallimento attore, con la precisazione che nella sentenza n. 1391/2008 veniva erroneamente indicato il Fallimento di , invece che il Fallimento di;
Parte_1 Parte_2
- l'assoluta identità (sostanziale e processuale) delle due vicende, e delle due sentenze, aveva comportato che per mero errore materiale fosse stato indicato nell'iscrizione n. 745/2009 quale provvedimento appellato la sentenza n. 1391/2008, invece che la sentenza n. 1394/208; lo stesso “refuso”, invertendo i numeri delle sentenze, era stato compiuto nel procedimento n. 747/2009 RGAC laddove, per il medesimo errore materiale, era stata indicata la sentenza n. 1394/2008 in luogo della sentenza n. 1391/2008, che era quella che si intendeva effettivamente appellare.
Pur ciononostante, con la sentenza n. 1003/2018, emessa in data 29.10-6.11.2018, la Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così statuiva:
“… la Corte d'Appello di Messina, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nella Parte_4 qualità di curatore del Fallimento , e sull'appello Parte_1 incidentale proposto da , e n.q. di eredi di , e da CP_4 CP_5 Controparte_6 Persona_1
, n. qualità di procuratrice generale di , avverso la sentenza n. 1391/2008 emessa dal CP_2 Controparte_3 Tribunale di Messina in data 7.7.2008, depositata il 15.7.2008, così provvede: dichiara inammissibili l'appello principale e l'appello incidentale, condanna la curatela appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore dell'appellato , liquidate in complessivi € 6.344,00, oltre Controparte_7 rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA , ed al pagamento della metà delle spese di questo grado in favore di , e n.q. di eredi di , e di CP_4 CP_5 Controparte_6 Persona_1 CP_2
, n. qualità di procuratrice generale di , liquidata (detta metà) in complessivi 4.757,50, oltre
[...] Controparte_3 rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA, previa compensazione dell'altra metà …”.
*
In sede di legittimità:
la curatela in epigrafe proponeva ricorso avanti alla Suprema Corte di cassazione avverso la citata sentenza n. 1003/2018, articolandolo sulla base dei seguenti motivi di diritto, come di seguito richiamati:
- “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, lett. c), C.P.C. in relazione all'art. 81 C.P.C.”;
- “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, lett. c), C.P.C. in relazione all'art. 111 cost.”;
- “sulla condanna alle spese di lite di cui alla sentenza impugnata”.
La Suprema Corte di cassazione, Sez. VI, con ordinanza n. 19427 del 19/4/2022, depositata il
16/6/2022, accogliendo il primo motivo di ricorso, nei seguenti termini:
«… Sebbene, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale nella sentenza in questa sede impugnata, la Parte_3[...
ed i soci illimitatamente responsabili non siano mai stati parti del giudizio nell'ambito del Parte_1 Pt_ CP_1 quale è stata pronunciata la sentenza n. 1391/2008, promosso da ella qualità di curatore fallimentare di la questione rilevata d'ufficio dal giudice d'appello non configura una ipotesi di difetto di legittimazione che, come è noto, attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare e può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio ed essere rilevata anche d'ufficio dal giudice (Cass., sez. U, 16/02/2016, n. 2951). È del tutto evidente che, nel caso di specie, si discute piuttosto della errata indicazione, da parte dell'appellante, degli estremi identificativi della sentenza oggetto di impugnazione, situazione questa imputabile ad un mero errore materiale, probabilmente da ricollegare alla contestuale pendenza di due giudizi promossi per far valere la stessa azione nei confronti dei medesimi professionisti, definiti in primo grado con due pronunce sovrapponibili ed identiche tranne che nella parte in cui si individuava la parte attrice. Non costituendo requisito di validità dell'atto di impugnazione l'indicazione della sentenza impugnata nei suoi estremi numerici e di data, surrogabili da specificazioni relative al contenuto della sentenza in collegamento con i motivi di gravame, e considerato che ai fini dell'individuazione dell'oggetto del gravame riveste un ruolo determinante la produzione del documento che incorpora le statuizioni contestate, tanto che il suo mancato deposito da parte dell'appellante determina l'improcedibilità dell'appello, deve farsi applicazione del principio costantemente richiamato da questa Corte secondo cui la discordanza tra gli estremi della sentenza appellata come precisati nell'atto di impugnazione e i corrispondenti dati identificativi della sentenza prodotta in copia autentica dell'appellante non è di per sé significativa, potendo essere conseguenza di un mero errore materiale, e non comporta incertezza nell'oggetto del giudizio, qualora la corrispondenza tra la sentenza depositata e quella nei cui confronti è rivolta l'impugnazione sia confermata da una verifica della congruenza tra contenuto della sentenza in atti e motivi dell'appello (Cass., sez. 5, 31/07/2007, n. 16921; Cass., sez. 5, 10/02/2012, n. 1935; Cass., sez. L, 2/10/2014, n. 20828; Cass., sez. 2, 4/08/2016, n. 16312; Cass., sez. 3, 28/06/2019, n. 174139). Poiché, nel caso in esame, la sentenza allegata e prodotta unitamente all'iscrizione a ruolo dell'appello è la n. 1394/2008 e dal tenore delle conclusioni rassegnate con l'atto di appello, riportate nel ricorso per cassazione in omaggio al principio di autosufficienza, si evince chiaramente che l'impugnazione si riferiva proprio a detta sentenza e non a quella richiamata per mero errore nel corpo dell'atto di appello, deve ritenersi che la Corte d'appello si sia discostata dai principi suesposti. L'accoglimento del primo motivo consente di dichiarare assorbiti i restanti motivi …»;
annullava la citata pronuncia, con rinvio alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, per la valutazione nel merito dei motivi di gravame, nonché per provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
*
La res iudicanda odierna, dunque, inerisce rinnovatamente le questioni di merito retro sintetizzate circa il rigetto di prime cure della domanda con cui la curatela in epigrafe aveva invocato la declaratoria d'inefficacia, ai sensi degli artt. 2901 C.C. e 66 L. Fall., dell'atto di cessione di credito stipulato tra i falliti ed i Notai appellati in data 5.8.1996 con i rogiti del Notaio
Persona_2
*
Nell'odierna iscrizione:
con citazione ritualmente notificata alle parti tutte di lite come in epigrafe individuate in data
12, 16 e 26.9.2022 (ed iscritta a ruolo in data 23.9.2022) ai sensi dell'art 392 C.P.C., la Curatela riassumeva il giudizio entro i termini di legge, rinnovando e reiterando le antecedenti eccezioni ed insistendo nell'accoglimento dell'appello principale, con istanza di:
“… 1) Ritenere e dichiarare la legittimazione attiva della Curatela e, per l'effetto, pienamente ammissibile l'appello proposto avverso la sentenza di primo grado,
2) Per l'effetto riformare in ogni sua parte – ivi compresa la pronunzia relativa alla compensazione delle spese - la sentenza n. 1394/2008, emessa dal G.U. del Tribunale di Messina il 15.07.2008 e non notificata;
3) Quindi e nel merito – per i motivi meglio esposti nell'atto di appello, ed in tutti gli altri atti e verbali di causa, cui si fa integrale rinvio - ritenere e dichiarare inefficace l'atto di cessione del credito stipulato tra i falliti ed i Notai appellati in data 05.08.1996 ai rogiti del Notaio 4) Conseguentemente condannare gli appellati, in solido tra loro, Persona_2 alla restituzione delle somme percepite in esito a detta cessione, maggiorate di interessi e rivalutazione;
5) Condannare gli appellati, in solido tra loro o chi di ragione, alla rifusione delle spese di lite di primo e secondo grado;
6) Condannare gli appellati, in solido tra loro o chi di ragione, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità; 7) Condannare gli appellati, in solido tra loro o chi di ragione, al pagamento di spese e compensi del presente grado di giudizio …”. Con comparsa del 31.1.2023 si costituiva in giudizio , il quale chiedeva Controparte_7 ex adverso di dichiarare inammissibili o rigettare perché infondate le domande proposte e condannare la Curatela al pagamento delle spese e dei compensi relativi alle varie fasi del giudizio, deducendo che:
1. “… Per l'accoglimento d'una domanda revocatoria occorre controllare la ricorrenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge per pervenire alla conclusione di inefficacia d'un pagamento eseguito: in particolare carente del requisito "soggettivo" essenziale, costituito dalla conoscenza dello stato di insolvenza. È superfluo aggiungere che in concreto occorre verificare se nella specie possa trovare applicazione l'art. 2901, comma 2, del codice civile e non (come è evidente) il successivo comma 3, vertendosi, nella specie in tema di adempimento di debito scaduto in senso tecnico e non di mero atto discrezionale (come tale non necessariamente dovuto).
2. “… è da fare riferimento esclusivamente alla previsione di cui all'art. 2901 cod. civ., in particolare - come si è anticipato - alla inassoggettabilità a revoca dell'adempimento di un debito scaduto …”.
3. “… è da sottolineare che il Tribunale ha correttamente richiamato il principio secondo cui il Curatore, che agisce in revocatoria ordinaria, ha l'onere di provare l'eventus damni ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., secondo cui tale prova consiste nella dimostrazione dell'esistenza di crediti anteriori alla data dell'atto del quale è chiesta la revoca ed ammessi al passivo fallimentare (la cui soddisfazione sia stata pregiudicata dall'atto dispositivo). la dimostrazione, per di più, documentale, dell'eventus damni sarebbe stata assai agevole perché sarebbe stato sufficiente produrre in giudizio copia delle istanze di ammissione al passivo fallimentare (ovviamente istanze ammesse per importi apprezzabili e con grado di privilegio poziore rispetto a quello accordato dalla legge ai crediti di professionisti), Pe corredate dalla documentazione attestante l'anteriorità di ciascun credito ammesso rispetto all'atto in TA di cui si è detto.
4. È errato, poi, il riferimento della Curatela alla prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956, n.3, cod. civ., secondo cui
- nella specie - il credito vantato dal deducente, alla data della cessione dedotta in giudizio, era prescritto, sicché la cessione avrebbe avuto per oggetti un credito non più esistente e quindi azionabile. A prescindere dal fatto che alla data del 5.8.1996 non erano decorsi tre anni dalle prestazioni rese dal nel secondo trimestre Parte_6 del 1993 (e non tenendo conto della circostanza che, come si è accennato, il credito del professionista gode di privilegio generale sui mobili), la Curatala omette, con evidenza, di considerare che il termine di prescrizione estintiva del diritto a compensi d'un notaio è quello ordinario. 5. “… la Curatela ha, seppure implicitamente, ammesso che nessun compenso professionale è stato corrisposto dall'impresa fallita al deducente;
ed è da considerare anche se l'eccezione fosse stata ritualmente proposta in sede giudiziaria (in caso di controversia tra il professionista e la parte obbligata, allora in bonis), "se il soggetto deferito dichiara di non conoscere gli avvenimenti oggetto del giuramento decisorio, questo non può giovargli, poiché scopo della prova in esame è solo ed esclusivamente quello di attestare quanto in oggetto, tanto che la fallita conferma è idonea a superare i fatti o le eccezioni cui il giuramento stesso era rivolto" (Cass., 19.9.2013, n.21433). Per converso, un'attestazione non veritiera sarebbe stata smentita, nella sede competente, con l'acquisizione dei documenti contabili dell'impresa …”;
ed aggiungeva che:
“… il giudizio si risolverà in ogni caso senza alcun risultato utile per la Curatela, ovvero per ciascuna delle parti in causa, se si considera quanto segue. a) Il è stato dichiarato in stato di dissesto nel 2016 e, la "procedura" non si è conclusa in alcun Controparte_9 modo, malgrado il decorso di oltre cinque anni previsti dalla norma di settore. b) In liquidazione è stato posto anche il (che ha assunto la denominazione CP_10 CP_10 [...]
di Messina (v. sentenza n. 378/2017 Parte_7 della Corte d'appello di Messina, resa nel procedimento n. 448/2015 R:G., passata in giudicato) …”.
Con comparsa del 31.1.2023 si costituiva quale avente causa dall' CP_8 [...]
, premettendo: CP_3
quanto alla propria legittimazione ad intervenire in lite, che:
“… Nelle more del giudizio, con atto alle minute del Notaio del 5 febbraio 2016, nn. 53240/8021, il Persona_3 Sig. (c.f. , già residente in [...], n. 99, ha Parte_8 CodiceFiscale_3 ceduto al deducente “ … … il credito litigioso fatto valere da esso , nonché dai signori Controparte_3 [...]
e – quali cessionari di parte del credito vantato da e , Per_1 Controparte_7 Parte_2 Pt_1 giusto atto in TA del 5.8.1996, registrato a Sant'Agata Militello il giorno 8.8.1996 al n. 768 … nel Persona_2 giudizio iniziato davanti al tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto contro il ed il Controparte_9 [...] (oggi in liquidazione) … … . La cessione viene effettuata per l'intera Controparte_14 somma che potrà essere riconosciuta ad esso … ”; Controparte_3
e per l'effetto chiedeva di:
“… ritenere e dichiarare inammissibili e comunque infondate tutte le domande svolte dal Dott. n.q. CP_1 con l'atto datato 5.9.2022 per la curatela e nei precedenti atti e verbali di causa …”;
non sussistendo nell'occorso i requisiti previsti dall'actio pauliana.
*
Prevista l'udienza collegiale di prima comparizione per la data del 20.2.2023, secondo il rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter C.P.C., In data 19.2.2023 tal avv. , CP_5 dichiarando d'esser rappresentato e difeso da sé medesimo, comunicava l'avvenuto decesso della madre, id est l'appellata (n.q.) come avvenuto in data 2.1.2023 (secondo Controparte_6 certificato di morte in allegato), e chiedeva che il presente processo venisse interrotto ai sensi dell'art. 299 C.P.C. “… con riserva di costituirsi in caso di riassunzione …”.
*
All'esito dell'udienza collegiale di prima comparizione del 20.2.2023, celebrata con deposito in modalità telematica di note scritte, la Corte, accertato che le parti costituite – id est, oltre alla curatela appellante, per i resistenti il solo nonché l'interveniente – CP_7 CP_8 avevano depositato rituali note scritte, rigettando implicitamente l'istanza dell' CP_5 rinviava la causa all'udienza del 4.12.2023 (per la precisazione delle conclusioni) e, successivamente, a quella del 25.11.2024.
All'esito di detta udienza, che era celebrata essa pure con deposito in modalità telematica di note scritte , la Corte rimetteva le parti all'udienza del 24.2.2025 ove la causa è stata posta in decisione (con ordinanza in pari data), con l'assegnazione dei termini di rito ai sensi dell'art. 190
C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 17.4.2025).
Si dà atto, in proposito, che con note di trattazione depositate in modalità telematica in data nelle date del 12 e del 20.2.2025 le difese delle parti costituite insistevano – in sede di precisazione delle conclusioni – nei rispettivi petita tutti ut supra richiamati.
*
In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica:
mentre parte appellante (con atto depositato in data 6.3.2025) deduceva ulteriormente che:
- “l'affermazione del primo giudice secondo la quale la Curatela avrebbe dovuto provare l'anteriorità dei crediti (poi successivamente insinuati al passivo) rispetto al momento della cessione, è errata. E ciò perché per l'integrazione dell'elemento oggettivo dell'"eventus damni" non è necessario che l'atto dispositivo abbia determinato maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione del credito, essendo – invece – sufficiente che tale atto abbia determinato maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo …”;
di contro, la sola parte appellata costituita e quella interveniente (con atti depositati in data 18
e 26.4.2025 nonché 14.5.2025), evidenziavano in particolare che: - stante la comunicazione del decesso di con istanza di interruzione del processo ai sensi CP_6 dell'art.299 C.P.C., “… dovrà essere la Corte di Messina a stabilire se debba pronunziarsi, o meno, l'estinzione del giudizio …”;
- con riferimento alla sussistenza del requisito dell'eventus damni sostenuta ex adverso, che:
“… la dimostrazione, per di più, documentale, dell'eventus damni sarebbe stata assi agevole perché sarebbe stato sufficiente produrre in giudizio copia delle istanze di ammissione al passivo fallimentare (ovviamente istanze ammesse per importi apprezzabili e con grado di privilegio poziore rispetto a quello accordato dalla legge ai crediti di professionisti), corredate dalla documentazione attestante l'anteriorità di ciascun credito ammesso rispetto Pe all'atto in TA …”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, rileva la Corte che:
- nella mancata costituzione in questo giudizio di rinvio delle parti in epigrafe individuate come già appellanti incidentali;
- fermo in diritto (con Cass. Sez. II, sentenza n. 12065 del 3/5/2024) che:
«… In tema di giudizio di rinvio prosecutorio, la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione …»;
- non avendo dette parti azionato ricorso per cassazione avverso la richiamata sentenza n. 1003/2018 e, pertanto, essendosi formato giudicato sulla declaratoria d'inammissibilità ivi avvenuta della loro impugnazione incidentale;
la cognizione di questo Collegio deve intendersi circoscritta alle quaestiones già poste in giudizio dalla sola curatela appellante principale.
Ciò posto, sempre in via preliminare, si osserva che le difese del e del , CP_7 CP_8 parti resistenti, sollecitano una pronuncia da parte di questa Corte in merito all'intervenuta, o meno, estinzione del giudizio di cui alla corrente iscrizione. A tal proposito, dette parti deducono che:
- l'odierno procedimento ha avuto inizio nel 2000 (la citazione dinanzi al Tribunale Civile di Messina è stata notificata il 5.6.2000 ed il giudizio di primo grado è stato iscritto al n.
1797/2000 RGAC), dunque anteriormente alla riforma del 2009;
- la è deceduta in data 2.1.2023, quindi successivamente alla notifica della CP_6 citazione in riassunzione, avvenuta in data 26.9.2022, ma anteriormente rispetto alla data utile per la costituzione in giudizio (la citazione nel presente grado era fissata per l'udienza del 20.2.2023).
Evidenziano, inoltre, che l'avv. , nella comunicazione depositata in data CP_5
19.2.2023 ex art. 299 C.P.C., ha dichiarato di essere “… coerede del padre Notaio Per_1
, alla cui successione partecipano altresì la Dottoressa ed il Notaio
[...] Controparte_6
, non costituiti nel presente giudizio come il sottoscritto …”, ma non avrebbe CP_4 speso anche la qualità di erede della né risulta agli atti alcuna documentazione di CP_6 riscontro in tal senso.
Invocano al riguardo l'indirizzo della Suprema Corte (Cass. 2007, n. 24767; cfr. anche Cass. 2007,
n. 13506]; Cass. 2019, n. 23906) per cui:
«… l'interruzione del processo per morte della parte contumace opera di diritto al momento in cui il fatto interruttivo è notificato e certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292 C.P.C., indipendentemente da un provvedimento del giudice, necessario solo al fine di evitare che venga compiuta illegittimamente l'attività processuale …».
L'eccezione d'estinzione in argomento, peraltro tardiva (essa è stata formalizzata solo in sede di scritti conclusionali), è inammissibile in quanto promanante da soggetti non legittimati alla proposizione della medesima. Ed infatti, come chiarito da Cass. civile Sez. III, 2/7/2021, n. 18804:
«… Secondo principio risalente ma incontrastato della giurisprudenza di legittimità, cui va data continuità, le norme sull'interruzione del processo sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti si sia verificato l'evento interruttivo e, pertanto, soltanto la parte, che dall'evento può essere pregiudicata, può far valere l'irregolare prosecuzione del giudizio, non le altre parti, le quali nessun pregiudizio risentono dall'omessa interruzione del processo e, quindi, non possono dedurre la detta omissione come motivo di nullità della sentenza che, ciononostante, sia stata pronunciata (Cass. n. 1860 del 19/03/1984; n. 3945 del 23/08/1978; n. 609 del 11/02/1977; n. 984 del 05/04/1971; v. anche in motivazione Cass. n. 4274 del 04/05/1994) …».
In ogni caso, gioverà poi rammentare che:
seppure sia vero che (come ritenuto da Cass. Sez. II, sentenza n. 8835 del 29/3/2023):
«… L'art. 299 c.p.c. è applicabile anche nel giudizio di appello e, la morte della parte che si sia verificata dopo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione comporta l'automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto l'altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacché l'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione …»;
vero è pure, in fatto, che:
- la a ricevuto notifica dell'atto di riassunzione in data 26.9.2022; CP_6
- né all'udienza del 20.2.2023 né successivamente è stata dichiarata l'interruzione del giudizio, non essendo stata mai acquisita conoscenza “legale” dell'evento morte della CP_6 provenendo tale propalazione – e produzione di comprova relativa – in data 19.2.2023 da soggetto, sebbene citato in riassunzione dalla curatela già appellante (perché nei precedenti gradi), non costituitosi e che ha avuto accesso alla produzione de qua meramente in virtù di richiesta d'accesso temporaneo del 15.2.2025 – in virtù di procura alla lite allegata – autorizzato in pari data;
- solo in sede di scritti conclusionali le difese delle parti surrichiamate (peraltro, ripetesi, estranee alla vicenda interruttiva de qua e non latrici d'eventuale interesse a giovarsene) hanno discettato della questione, rimettendosi alla Corte per la sua soluzione;
- nessuna iniziativa al riguardo è promanata dalla curatela appellante ed attrice in riassunzione, quantunque potenzialmente interessata ad evitare un eventuale allungamento dei tempi di lite, integrando motu proprio il contraddittorio in favore degli eredi della predetta tempestivamente (id est, dal dì della “comunque” acquisita CP_6 conoscenza del decesso di costei);
e che, a tenore di quanto appresso si rileverà, il principio d'economia degli atti processuali suggerisce di non far luogo “ora per allora” alla suddetta declaratoria d'interruzione ma di operare la cognizione nel merito dell'odierna controversia.
Va comunque, ripetesi, dato atto della mancata costituzione di: ; CP_5
; CP_4
e di , n.q. di procuratrice di;
CP_2 Controparte_3 parti già costituitesi in sede di “primo” appello.
Infine, nulla quaestio si dà quanto alla legittimazione ad intervenire del VECCHIO, ex art. 111
C.P.C., atteso il principio di diritto (da ultimo ribadito da Cass. Sez. III, ordinanza n. 5287 del 20/2/2023) secondo cui:
«… Nel caso in cui, in pendenza del giudizio d'appello, si verifichi un fenomeno riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 111 C.P.C., non emerso né in tale fase, né nella fase di legittimità, il successivo giudizio di rinvio deve necessariamente proseguire tanto nei confronti del preteso successore a titolo particolare, quanto della parte originaria, quale litisconsorte "ex lege" … sicché, in caso di mancata riassunzione del processo ex art. 392 C.P.C. nei confronti delle predette parti, il giudice è tenuto a ordinare l'integrazione del contraddittorio, potendo il difetto di integrità del contraddittorio essere rilevato, anche d'ufficio, in sede di legittimità …»;
che a tanto è analogicamente riferibile.
*
Venendo al merito di lite, primariamente, occorre rilevare in tema – come già specificato supra
– che il profilo essenziale che questa Corte (in diversa composizione), nella cognizione della res iudicanda odierna, deve affrontare è limitato al vaglio dell'accertamento della fondatezza o meno dell'agita richiesta di revocatoria ai sensi degli artt. 2901 C.C. e 66 L. Fall.
Ciò in quanto l'accoglimento del primo motivo del ricorso per cassazione ha comportato l'affermazione dell'ammissibilità dell'appello allora principale, per riconoscimento della legittimazione attiva della curatela.
La Suprema Corte ha infatti statuito che:
«… Sebbene, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale nella sentenza in questa sede impugnata, la
[...]
ed i soci illimitatamente responsabili non siano mai stati parti del giudizio nell'ambito del Parte_3 Pt_ CP_1 quale è stata pronunciata la sentenza n. 1391/2008, promosso da ella qualità di curatore fallimentare di la questione rilevata d'ufficio dal giudice d'appello non configura una ipotesi di difetto di legittimazione che, come è noto, attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare e può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio ed essere rilevata anche d'ufficio dal giudice (Cass., sez. U, 16/02/2016, n. 2951) …».
*
Costituisce ius receptum la collocazione codicistica dello strumento dell'azione revocatoria ordinaria tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui agli artt. 2901-2904 C.C. La ratio sottesa alla disciplina dettata nei predetti articoli pone in risalto la disponibilità di uno strumento diretto alla tutela del diritto del creditore, cioè volto alla conservazione della generica garanzia, rappresentata per esso dall'attingibilità in executivis del patrimonio del debitore, ai sensi e agli effetti dell'art. 2740 C.C. che, come noto, dispone che il debitore per l'adempimento delle proprie obbligazioni risponda con tutti i suoi beni presenti e futuri.
In virtù dell'art. 2901 C.C., l'azione revocatoria riguarda “gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle ragioni del creditore”.
Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria occorre un pregiudizio per il creditore (cd. eventus damni) il quale, in seguito all'atto di disposizione patrimoniale del debitore, subisca il pregiudizio anche solo del pericolo che il patrimonio del debitore non sia più capiente rispetto all'entità del credito vantato, tenuto conto dell'esistenza di tutti gli ulteriori debiti e delle eventuali garanzie prestate. È dunque necessaria una concreta ed attuale possibilità (in buona sostanza, la probabilità) che il patrimonio del debitore sia insufficiente, non risultando a tal uopo necessario che abbia luogo una totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, bensì essendo sufficiente che, in conseguenza dell'atto compiuto, sia resa più incerta o difficile la soddisfazione del credito.
L'atto dispositivo, per poter essere revocato, non solo deve cagionare un pregiudizio, ma deve essere compiuto dal debitore in una particolare situazione psicologica: il cd. consilium fraudis. Tale presupposto soggettivo si atteggia in modo diverso a seconda che l'atto dispositivo venga posto in essere anteriormente o successivamente al sorgere del credito. Nell'ipotesi più frequente, ossia quella della revocabilità di un atto posteriore al sorgere del credito, il presupposto in questione è individuato nella “conoscenza del pregiudizio” alle ragioni del creditore: in altre parole, è necessario che il debitore sia consapevole che l'atto di disposizione riduca la garanzia patrimoniale sotto l'aspetto quantitativo o qualitativo in danno dei creditori complessivamente considerati, senza che sia pretesa la prova d'uno specifico intento di nuocere (il cd. animus nocendi).
Quando si tratti, invece, di atto che precede invece il sorgere del credito, il presupposto soggettivo viene individuato nella dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (la cd. scientia damni). In questo caso occorre dimostrare la volontà dell'autore dell'atto e dei suoi beneficiari, alla data della sua stipulazione, di contrarre debiti e precostituire in questo modo l'incapacità del suo patrimonio a soddisfarli (ossia, porsi in una situazione di parziale o totale impossidenza in modo da precludere o rendere difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto).
Ed ancora, di contro alle tesi enunciate da ultimo (in sede di scritti conclusionali) dalla difesa del va rammentato che è da considerare diritto vivente il principio (enunciato da Cass. CP_7 civile Sez. I, 23/12/2024, n. 34240) per cui:
«… oggetto della domanda di revocatoria (ordinaria o fallimentare) non è il bene in sè, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità del bene a esecuzione, ne deriva che il bene dismesso con l'atto revocando viene in considerazione, rispetto all'interesse di quei creditori, soltanto per il suo valore con la precisazione che, quando l'assoggettabilità del bene all'esecuzione diviene impossibile perché il bene è stato alienato a terzi con atto opponibile ai creditori, il naturale sostitutivo è dato dalla reintegrazione dei creditori medesimi per equivalente pecuniario (v. Cass. n. 18369-10). Ciò è tanto vero che l'interesse del creditore ad agire in revocatoria non recede (e resta intatto) anche quando il bene oggetto dell'atto di cui si chiede la revoca non sia più nella disponibilità dell'acquirente, per essere stato da questi alienato a terzi con atto trascritto anteriormente alla trascrizione dell'atto di citazione in revocatoria …». Fermo tutto ciò, rispetto al caso di specie, l'azionata domanda in revocatoria è stata avanzata dall'odierna appellante al fine di rendere inefficace un atto di cessione pro solvendo stipulato tra i ed i notai già convenuti in data 27.1.2011. Parte_1
Le doglianze delle parti appellate originarie e dell'interveniente sono fondate, con riferimento al profilo in contestazione dell'eventus damni.
Premesso in diritto che secondo Cass. civile Sez. I, 4/5/2025, n. 11649 (da cui si traggono rilievi sovrapponibili alla vicenda oggi in riesame):
«… giova ricordare che l'art. 66, comma 1, L. Fall. compie un rinvio alle norme civilistiche in materia di azione revocatoria, attestando la natura derivata dell'azione proposta dal curatore ai sensi della richiamata norma, la quale, pur nella peculiarità del suo esercizio nell'ambito di una procedura concorsuale, rimane comunque retta dai requisiti sostanziali previsti dal disposto dell'art. 2901 C.C. Ne deriva che l'esercizio dell'azione pauliana ad opera del curatore comporta una deviazione dallo schema comune unicamente quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui trae origine, ma non modifica i presupposti a cui sono correlati l'accoglimento dell'azione e la natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, sicché essa non postula un atto in frode suscettibile di aver determinato o aggravato lo stato di insolvenza (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 36033 del 22/11/2021). Ciò posto, non sbaglia il mezzo in esame laddove sostiene che la Corte di appello, nel verificare i presupposti dell'azione sotto un profilo oggettivo, avrebbe dovuto esaminare la situazione economico- patrimoniale della azienda fallita così come si presentava alle parti all'epoca dell'atto dispositivo impugnato. Orbene, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di precisare che il curatore fallimentare che intenda promuovere l'azione revocatoria ordinaria ha l'onere di provare tre circostanze per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni, costituite da: - la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
- la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
- il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto (così, vedi anche Cass. n. 36033/2021, cit. supra). Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni (Cass. 26331/2008, Cass. 19515/2019). E tale prova, nel caso in cui l'azione revocatoria ordinaria sia promossa ad opera di una procedura fallimentare ex art. 66 L. Fall., deve essere fornita dal curatore, non potendo trovare applicazione la regola generale prevista per l'azione pauliana secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano l'eventus damni, incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte (cfr. Cass. 1902/2015). Ciò in quanto il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito, mentre il convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa (così sempre, Cass. n. 36033/2021, cit. supra). È dunque il fallimento ad essere onerato di fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori (Cass. 9565/2018, Cass. 2336/2018, Cass. 8931/2013). Nel caso in esame il Collegio di merito ha tralasciato una simile indagine, limitandosi, ad affermare che sarebbe stato "superfluo indugiare, agendo evidentemente il curatore a tutela dei molteplici creditori insinuati al passivo (cfr. il verbale di approvazione dello stato passivo) e considerato che la revocatoria ordinaria, esperibile dal curatore nel corso della procedura fallimentare, ai sensi dell'art. 66 L. Fall., si caratterizza, rispetto a quella contemplata dall'art. 2901 C.C., proprio per il fatto che è rivolta a tutelare tutti i creditori del fallito e può investire gli atti tanto posteriori quanto anteriori al sorgere dei singoli crediti, ove essi abbiano determinato od aggravato lo stato d'insolvenza". Ed aggiungendo genericamente che dovesse pertanto ritenersi la sussistenza dell'eventus damni, considerato che questo va individuato nel semplice "pericolo od incertezza per la realizzazione del diritto da parte del creditore" e che "non è necessario che sussista già un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità”
…»;
è agevole constatare, dalla meditata disamina della pronuncia gravata, che il primo decidente
(assai sintetico nella relativa motivazione) ha comunque svolto una corretta indagine in relazione al presupposto dell'eventus damni.
Il Giudice a quo ha rilevato che, nella fattispecie in esame, il curatore non avesse fornito alcun adeguato elemento probatorio in ordine all'eventus damni, essendosi limitato ad assumere che all'epoca dell'atto di cessione i avessero molti debiti cui fare fronte, “… dovendosi ciò Parte_1 evincere dal successivo fallimento (a distanza di tre anni) e dalla circostanza che i cessionari non ritennero opportuno agire coattivamente per il recupero del credito, nella consapevolezza dell'impossibilità di recuperarlo per le vie normali …”;
aggiungendo quindi che:
“… nessuna prova ha fornito in merito all'esistenza di crediti anteriori all'atto revocando, ammessi al passivo fallimentare, la cui soddisfazione sia stata pregiudicata dall'atto di disposizione ai creditori, non potendo assumere alcun rilievo l'assunto generico suindicato …”.
La Curatela ha sostenuto (e sostiene) di contro che la prova in argomento, a tutto voler concedere, sarebbe comunque desumibile dalla circostanza che, nell'atto di cessione, si leggerebbe – con una sorta di ammissione al riguardo – che i germani “… non hanno Parte_1 allo stato liquidità sufficiente a far fronte al succitato debito …”. Ma, in realtà e a ben vedere, la superiore arguizione, pur se in sé prospettabile – a fondamento d'una sospettabile partecipatio fraudis (come illazionato negli scritti difensivi di arte appellante)
– considerati: per un verso, la suggestiva sussistenza d'elementi oggettivi – concordanti con il predetto dato, nella prospettiva della difesa della curatela – ulteriori, quali: la dimestichezza di relazioni tra cedenti e cessionari;
la rilevanza, per tali creditori, del conseguimento delle loro spettanze in quanto di considerevole importo;
per altro verso, la plausibilità dell'inferenza (fondata però soltanto in via ipotetica) per cui potessero cercare opportunità di sfuggire alla regola della concorsualità, divenendo il più anticipatamente possibile rispetto alla decozione in itinere beneficiari di una forma di pagamento preferenziale che li soddisfacesse;
appariva (ed appare) ben insufficiente da sé sola a render conferma della realtà d'un simile elemento soggettivo e, in ogni caso, d'un effettivo eventus damni per l'occorso, atteso che:
- a fronte dell'onere (sulla stessa parte allora attrice incombente) di provare che l'atto dispositivo posto in essere dai falliti, tenuto conto della complessiva consistenza dei debiti pendenti e ancora insoddisfatti al tempo di detta stipulazione (indirettamente arguibile o ricostruibile in virtù delle risultanze della fase d'ammissione al passivo, quanto alla preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al suo compimento) e del conseguente mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio dei debitori, era tale da rendere oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura eccedente la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori;
- nulla è stato detto in ordine alla consistenza della liquidità e della garanzia patrimoniale dell'impresa societaria e dei soci della stessa illimitatamente responsabili alla data della commissione degli atti dispositivi e, soprattutto, sulla preesistenza di altri crediti che a causa dell'avvenuta dismissione di propri crediti non sarebbero stati satisfattibili da costoro (e che erano stati poi ammessi al passivo dei fallimenti derivatine).
Oltre a ciò, questo Collegio ritiene che la curatela non abbia dato sufficiente e adeguato riscontro neanche per gli altri requisiti dell'actio pauliana.
Ed invero, per un verso, va rammentato il principio di diritto (cfr. Cass. civile SS.UU., 27/1/2025, n. 1898) per cui:
«… In tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la "dolosa preordinazione" richiesta dallo art. 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (cd. dolo generico), ma è necessario che l'atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro …";
per altro verso, deve darsi atto che le prestazioni professionali rese dai notai nel contesto delle relazioni con i non consta da alcunché che ponessero detti professionisti in condizioni Parte_1
d'agile accesso ai dati rilevanti della gestione contabile dell'impresa per cui esse avevano luogo e che, per tal via, potessero renderli edotti del relativo andamento. A ciò s'aggiunga la dichiarazione di fallimento è intervenuta a distanza di ben tre anni dalla stipula della cessione, sicché neppure può ipotizzarsi che vi sia stato un reciproco concerto tra cedenti e cessionari in vista dell'imminenza della declaratoria de qua.
Da tutto ciò non può che trarsi ragione – in questa cognizione di giudizio di rinvio cd. improprio
– per il riconoscimento dell'infondatezza dell'atto di appello e la conseguente conferma, con le superiori integrazioni motive, della pronuncia gravata.
*
Consegue alla superiore soccombenza la condanna della parte appellante alla rifusione in favore delle sole costituite controparti delle spese processuali: quanto al anche per la fase di legittimità (avendovi partecipato quale CP_7 controricorrente); quanto all'interveniente , solo per il corrente giudizio di rinvio;
CP_8 spese liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia, nei termini seguenti:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
secondo grado:
Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00 fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00 fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00 fase decisionale, valore medio: € 5.103,00 spese generali (15% sul totale) € 1.823,10 totale € 13.977,10 totale dimidiato € 6.988,55
giudizio di legittimità:
fase di studio della controversia, valore medio: € 3.402,00 fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.478,00 fase decisionale, valore medio: € 1.775,00 spese generali (15% sul totale) € 1.148,25 totale € 8.803,25
giudizio di rinvio:
fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00
fase decisionale, valore medio: € 5.103,00 spese generali (15% sul totale) € 1.823,10 totale € 13.977,10 totale dimidiato € 6.988,55
come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ancorché al minimo, attesane l'evidente marginalità;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza in diritto della qualità della lite.
Nulla va disposto a termini dell'art. 13 comma 1 quater del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, versandosi in fattispecie di giudizio di rinvio.
È noto, infatti, che a seguito dell'annullamento con rinvio la cognizione che si esperisce (cd. fase rescissoria) “prosegue” quella introdotta con il ricorso per cassazione e che, pertanto, per la parte che abbia lucrato l'esito vittorioso di detta impugnazione (id est, della fase rescindente), pur se nella successiva pronuncia da emettersi essa risultasse soccombente, difetterebbero i presupposti di fatto per l'operatività della superiore disposizione normativa.
E ciò rileva non solo per la fattispecie in cui l'annullamento con rinvio abbia incardinato la cognizione per motivi di merito – cd. rinvio “proprio”, che funzionalmente deve incidere sulla vicenda dedotta in giudizio – come ritenuto da Cass. Sez. II, ordinanza n. 15143 del 31/5/2021
(con indirizzo cui si aderisce):
«… Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce - come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio - la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti …»;
ma anche nel caso in cui, rilevando vizi in rito, abbia deferito una cognizione “piena” al Giudice del rinvio (cd. rinvio “improprio” o “restitutorio”), atteso che in tal fattispecie, sebbene sia stato riconosciuto (da Cass. Sez. I, sentenza n. 23314 del 27/9/2018, con indirizzo in seguito più non mutato) che:
«… Nell'ipotesi di rinvio c.d. improprio o restitutorio alla corte d'appello - che si verifica quando la sentenza impugnata, senza entrare nel merito, si sia limitata ad una pronuncia meramente processuale - la corte territoriale, diversamente da quanto accade nel caso di rinvio c.d. prosecutorio, conserva tutti i poteri connaturati alla funzione di giudice dell'impugnazione avverso la sentenza del tribunale, e deve pertanto esaminare tutte le questioni ritualmente proposte che non incidano sul suo obbligo di conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte …»; comunque, la cognizione qui esperita è derivata da un'impugnazione accolta.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando quale Giudice del rinvio sull'appello proposto con atto di citazione in riassunzione notificato in data 12, 16 e 26.9.2022 ed iscritto a ruolo in data 23.9.2022 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Messina–Sez. Seconda–Ufficio del Giudice Unico emessa al n. 1394 in data 7-15.7.2008 nel procedimento già iscritto inter partes al n. 1797/2000 RGAC;
appello proposto da:
nonché dei Parte_1 Parte_1 Parte_1 Parte_1 soci illimitatamente responsabili della medesima, in persona del curatore (dott.
[...]
) quale legale rappresentante pro tempore; CP_1 nei confronti di:
, n.q. di procuratrice generale di;
CP_2 Persona_1
; CP_4
; CP_5
Controparte_6 gli altri tre n.q. di eredi di (deceduto in data 17.12.2011); Persona_1
e di:
, Controparte_7 con l'intervento in data 31.1.2023 di:
, quale avente causa ex art. 111 C.P.C. da ; CP_8 Controparte_3 così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore delle controparti costituite delle spese processuali del giudizio, che liquida, come in motivazione chiarito: quanto a : Controparte_7 in complessivi euro 22.780,35 per onorario, oltre accessori come per legge;
quanto a in complessivi euro 6.988,5 per onorario, oltre accessori come per CP_8 legge.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 23.9.2025
Il Presidente estensore ((dott. Augusto SABATINI)