TRIB
Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/11/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
717/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE REL.
Dott.ssa Laura Speranza GIUDICE
Dott.ssa Ida Perna GIUDICE
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 717/2025 del Ruolo Generale Degli Affari Di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 alla via Del Monte 4/C, (c.f.: ), elettivamente domiciliato CodiceFiscale_1 in Ercolano (Na), via Generale Gennaro Niglio (già via 4 Orologi) n. 19, presso lo studio degli Avv.ti Massimiliano Scognamiglio e Marco Scognamiglio, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta mandato in atti
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 alla via Del Monte n. 4/C, (c.f: ), elettivamente domiciliata CodiceFiscale_2 in Napoli alla via Jan Palach n.24 preso lo studio dell'Avv. Nunzia Amato, che la rappresenta e difende giusta mandato in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 30.09.2025, le parti hanno chiesto congiuntamente l'omologa della loro separazione consensuale ai patti e condizioni di cui in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 03.04.2025, e Parte_1 [...]
chiedevano che fosse omologata la loro separazione personale. Parte_2
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in Torre del RE in data 06.06.2015; di aver scelto il regime patrimoniale di separazione dei beni;
che dalla loro unione erano nati tre figli: , nata a Per_1 Per_ Boscotrecase i1 22/10/2011, , nato a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], tutti e tre minorenni;
che i coniugi, di Per_3 comune accordo, fissavano la propria residenza familiare in Torre del RE (Na) alla via Del Monte n. 4/C, terzo piano, scala C, interno 27, presso I 'appartamento di cui esso è comproprietario (in uno alla di lui madre); che già da Parte_1 tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, non avevano più una unione affettiva e sentimentale e, pertanto, venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, era divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto;
che pertanto, avevano deciso di separarsi consensualmente.
All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 30.09.2025, preso atto che le parti avevano concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, il giudice delegato, esaminate le condizioni e ritenute le stesse non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse della prole, riservava al Collegio il provvedimento di omologazione con ordinanza del 08.10.2025.
2. La domanda è fondata e va accolta.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità della convivenza tra le parti.
Il Collegio ritiene che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse della prole.
Quanto alle condizioni patrimoniali della separazione, si dà atto che le parti in ricorso hanno concordato le condizioni della stessa, in particolare, prevedendo l'affido congiunto dei tre figli minori con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata e disciplina del diritto di visita paterna, un assegno mensile in capo al pari a complessivi € 600,00 (€ 200 per ogni Pt_1 figlio) a titolo di contributo al mantenimento degli stessi, da rivalutarsi secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie in favore dei figli e alla riscossione dell'assegno unico nella misura del 50% tra i coniugi;
inoltre, le parti hanno dichiarato di aver già provveduto alla regolamentazione di qualsiasi pendenza patrimoniale tra loro e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
In particolare, da quanto dichiarato dalle parti in ricorso e dalla documentazione allegata è emerso che è dipendente a tempo indeterminato, con la Parte_1 qualifica di panettiere, presso la OF CI & C. sas, con sede in Torre del RE alla via Purgatorio n. 116, percepisce una retribuzione mensile di circa euro 1.000,00,ed ha percepito reddito lordo annuo pari ad euro 10.088,60 per l'anno 2021, euro 10.462,72 per l'anno 2022 ed euro 11.011,00 per l'anno 2023 ed è, altresì, gravato del pagamento mensile della rata di mutuo pari ad euro 550,00; mentre svolge saltuariamente l'attività di estetista. Parte_2
In ragione, quindi, della posizione economica delle parti, come su esposta, gli accordi raggiunti dalle stesse devono ritenersi senz'altro adeguati e possono essere posti alla base della decisione di questo Tribunale.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1
in data 03.04.2025 così provvede: Parte_2
A. omologa la separazione dei coniugi (nato a [...] il Parte_1
10/06/1991) e (nata a [...] il [...]); Parte_2
B. autorizza i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per_ C. dispone l'affidamento condiviso dei figli minori , e ad entrambi Per_1 Per_3
i genitori, con residenza privilegiata dei medesimi presso la madre, in Torre del RE (Na) alla via Del Monte n. 4/C, nella casa coniugale assegnatale, per la quale essa sosterrà tutte le spese ordinarie ed il costo delle utenze;
Parte_2
D. dispone la seguente regolamentazione del diritto di visita: -il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogniqualvolta lo vorrà (compatibilmente con precedenti impegni o impedimenti della prole, nonché dell'altro coniuge) e, comunque, nei week-end, a settimane alterne, dall'uscita da scuola del sabato sino alla domenica sera ore 19:00, lasciando ai bambini il tempo necessario per abituarsi gradualmente a pernottare fuori casa;
nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 20:00 nella settimana che si conclude con il week end di sua pertinenza e per due pomeriggi a settimana dalla uscita da scuola fino alle ore 20:00 nella settimana che si conclude con il week- end di pertinenza della madre;
-durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
- nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
-per le altre festività e per il giorno del compleanno dei figli si seguirà il criterio dell'alternanza annuale (salvo che la ricorrenza venga festeggiata in ludoteche, locali, etc. ).Il tutto, salvo diversamente concordato tra le parti;
E. pone a carico di un assegno mensile pari ad euro 200,00, da Parte_1 rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, a titolo di concorso al mantenimento per ciascun figlio (per complessivi 600,00); F. esonera dall'obbligo di contribuzione al mantenimento della Parte_1 moglie;
G. pone a carico di il pagamento del 50% delle spese straordinarie Parte_1 sostenute per i minori (in particolare: libri scolastici e altri strumenti di studio: apparecchi per la salute;
mensa scolastica e trasporto scolastico;
attività ludico sportive;
visite mediche specialistiche o comunque non coperte da SSN), purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre
[...]
; Parte_2
H. le parti continueranno a percepire nella misura del 50% ciascuno l'importo spettante a titolo di assegno unico;
I. lascerà formalmente la casa coniugale successivamente Parte_1 all'udienza di separazione, portando via con sé i propri effetti personali;
J. dà atto che i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica attuale e, pertanto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
K. dà atto che le parti, sin d'ora, si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio anche per i figli minori.
L. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile di Torre del RE per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 65, Parte II, dei registri di matrimonio dell'anno 2015, Comune di Torre del RE);
M. Nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 28.10.2025
Il Presidente estensore Dott.ssa Maria Rosaria Barbato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE REL.
Dott.ssa Laura Speranza GIUDICE
Dott.ssa Ida Perna GIUDICE
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 717/2025 del Ruolo Generale Degli Affari Di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 alla via Del Monte 4/C, (c.f.: ), elettivamente domiciliato CodiceFiscale_1 in Ercolano (Na), via Generale Gennaro Niglio (già via 4 Orologi) n. 19, presso lo studio degli Avv.ti Massimiliano Scognamiglio e Marco Scognamiglio, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta mandato in atti
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 alla via Del Monte n. 4/C, (c.f: ), elettivamente domiciliata CodiceFiscale_2 in Napoli alla via Jan Palach n.24 preso lo studio dell'Avv. Nunzia Amato, che la rappresenta e difende giusta mandato in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 30.09.2025, le parti hanno chiesto congiuntamente l'omologa della loro separazione consensuale ai patti e condizioni di cui in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 03.04.2025, e Parte_1 [...]
chiedevano che fosse omologata la loro separazione personale. Parte_2
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in Torre del RE in data 06.06.2015; di aver scelto il regime patrimoniale di separazione dei beni;
che dalla loro unione erano nati tre figli: , nata a Per_1 Per_ Boscotrecase i1 22/10/2011, , nato a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], tutti e tre minorenni;
che i coniugi, di Per_3 comune accordo, fissavano la propria residenza familiare in Torre del RE (Na) alla via Del Monte n. 4/C, terzo piano, scala C, interno 27, presso I 'appartamento di cui esso è comproprietario (in uno alla di lui madre); che già da Parte_1 tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, non avevano più una unione affettiva e sentimentale e, pertanto, venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, era divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto;
che pertanto, avevano deciso di separarsi consensualmente.
All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 30.09.2025, preso atto che le parti avevano concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, il giudice delegato, esaminate le condizioni e ritenute le stesse non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse della prole, riservava al Collegio il provvedimento di omologazione con ordinanza del 08.10.2025.
2. La domanda è fondata e va accolta.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità della convivenza tra le parti.
Il Collegio ritiene che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse della prole.
Quanto alle condizioni patrimoniali della separazione, si dà atto che le parti in ricorso hanno concordato le condizioni della stessa, in particolare, prevedendo l'affido congiunto dei tre figli minori con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata e disciplina del diritto di visita paterna, un assegno mensile in capo al pari a complessivi € 600,00 (€ 200 per ogni Pt_1 figlio) a titolo di contributo al mantenimento degli stessi, da rivalutarsi secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie in favore dei figli e alla riscossione dell'assegno unico nella misura del 50% tra i coniugi;
inoltre, le parti hanno dichiarato di aver già provveduto alla regolamentazione di qualsiasi pendenza patrimoniale tra loro e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
In particolare, da quanto dichiarato dalle parti in ricorso e dalla documentazione allegata è emerso che è dipendente a tempo indeterminato, con la Parte_1 qualifica di panettiere, presso la OF CI & C. sas, con sede in Torre del RE alla via Purgatorio n. 116, percepisce una retribuzione mensile di circa euro 1.000,00,ed ha percepito reddito lordo annuo pari ad euro 10.088,60 per l'anno 2021, euro 10.462,72 per l'anno 2022 ed euro 11.011,00 per l'anno 2023 ed è, altresì, gravato del pagamento mensile della rata di mutuo pari ad euro 550,00; mentre svolge saltuariamente l'attività di estetista. Parte_2
In ragione, quindi, della posizione economica delle parti, come su esposta, gli accordi raggiunti dalle stesse devono ritenersi senz'altro adeguati e possono essere posti alla base della decisione di questo Tribunale.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1
in data 03.04.2025 così provvede: Parte_2
A. omologa la separazione dei coniugi (nato a [...] il Parte_1
10/06/1991) e (nata a [...] il [...]); Parte_2
B. autorizza i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per_ C. dispone l'affidamento condiviso dei figli minori , e ad entrambi Per_1 Per_3
i genitori, con residenza privilegiata dei medesimi presso la madre, in Torre del RE (Na) alla via Del Monte n. 4/C, nella casa coniugale assegnatale, per la quale essa sosterrà tutte le spese ordinarie ed il costo delle utenze;
Parte_2
D. dispone la seguente regolamentazione del diritto di visita: -il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogniqualvolta lo vorrà (compatibilmente con precedenti impegni o impedimenti della prole, nonché dell'altro coniuge) e, comunque, nei week-end, a settimane alterne, dall'uscita da scuola del sabato sino alla domenica sera ore 19:00, lasciando ai bambini il tempo necessario per abituarsi gradualmente a pernottare fuori casa;
nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 20:00 nella settimana che si conclude con il week end di sua pertinenza e per due pomeriggi a settimana dalla uscita da scuola fino alle ore 20:00 nella settimana che si conclude con il week- end di pertinenza della madre;
-durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
- nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
-per le altre festività e per il giorno del compleanno dei figli si seguirà il criterio dell'alternanza annuale (salvo che la ricorrenza venga festeggiata in ludoteche, locali, etc. ).Il tutto, salvo diversamente concordato tra le parti;
E. pone a carico di un assegno mensile pari ad euro 200,00, da Parte_1 rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, a titolo di concorso al mantenimento per ciascun figlio (per complessivi 600,00); F. esonera dall'obbligo di contribuzione al mantenimento della Parte_1 moglie;
G. pone a carico di il pagamento del 50% delle spese straordinarie Parte_1 sostenute per i minori (in particolare: libri scolastici e altri strumenti di studio: apparecchi per la salute;
mensa scolastica e trasporto scolastico;
attività ludico sportive;
visite mediche specialistiche o comunque non coperte da SSN), purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre
[...]
; Parte_2
H. le parti continueranno a percepire nella misura del 50% ciascuno l'importo spettante a titolo di assegno unico;
I. lascerà formalmente la casa coniugale successivamente Parte_1 all'udienza di separazione, portando via con sé i propri effetti personali;
J. dà atto che i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica attuale e, pertanto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
K. dà atto che le parti, sin d'ora, si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio anche per i figli minori.
L. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile di Torre del RE per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 65, Parte II, dei registri di matrimonio dell'anno 2015, Comune di Torre del RE);
M. Nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 28.10.2025
Il Presidente estensore Dott.ssa Maria Rosaria Barbato