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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/07/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 2237/2023 di R.G. promossa da con il patrocinio dell'avv.ti BERTAZZOLI GRABINSKI Parte_1
BROGLIO PAOLO MARCO e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano via Durini
26,
-ricorrente-
contro con il patrocinio dell'avv.CASULA CATERINA e domicilio Controparte_1
eletto presso il suo studio in Monza via Talamoni 3,
, , , con Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5
il patrocinio dell'avv. SCISCA ROBERTO e domicilio eletto presso il suo studio in Monza via
Italia 28
-convenuti-
CONCLUSIONI
Per Parte_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda ed istanza rigettata, così giudicare: Nel merito: rigettare nel modo migliore le domande tutte avanzate dai ricorrenti nei confronti di er i motivi di cui al presente atto e per quanto si dimostrerà Parte_1
1 in corso di causa, in totale riforma dell'ordinanza di Accoglimento totale n. cronol. 5676/2023 del 31/10/2023 pubblicata il 2/11/2023 dal Tribunale di Monza, G.U. Dott.ssa Serena Sommariva 449/2022 R.G. (alla quale sono state riunite le cause R.G. 451-452-453-455- 456-457-459 e 460 del 2022). Nel merito, in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dei ricorrenti, per quanto riguarda le posizioni dei lavoratori , , Controparte_1 Controparte_3 CP_4 Per_1
, e , tutti reintegrati ex art. 18
[...] Persona_2 Controparte_5 Controparte_2 quarto comma legge 300/1970, si chiede di volersi riformare l'ordinanza impugnata disponendo la detrazione dalle somme dovute da di quanto percepito dai Pt_1 lavoratori, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, ovvero di quanto avrebbero potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali sia della fase sommaria che della fase a cognizione piena del presente giudizio.
Per , , , , CP_6 Controparte_3 CP_4 Persona_1
, , e Persona_2 CP_7 Controparte_5 Controparte_2 In via preliminare istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c.; in via preliminare eccezione di incostituzionalità; in via preliminare istanza di sospensione;
Nel merito: Per il ricorrente CP_6
Accertare e dichiarare che la società ha cessato l'attività economica dello stabilimento di IA TT in violazione dell'obbligo di mantenere la stessa aperta sino al 30.06.2025, cioè per cinque anni decorrenti dalla cessazione del finanziamento erogato con fondi europei da Regione Lombardia e, conseguentemente accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021.
Accertare e dichiarare l'inesistenza od inefficacia del licenziamento a seguito della revoca od annullamento della procedura di licenziamento collettivo e/o per violazione delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 legge 223/1991 e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.475,61 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.475,61.
Accertare e dichiarare la natura ritorsiva del licenziamento per cui è causa ed in ogni caso accertare e dichiarare la sua nullità, o l'illegittimità od inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021 anche per violazione dei criteri di scelta e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.475,61 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.475,61.
2 In subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno variabile tra le 12 e le 24 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.475,61 in favore del ricorrente. In ulteriore subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura di 12 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.475,61. In ulteriore subordine accertate e dichiarare la inesistenza del licenziamento o la sua inefficacia e conseguentemente accertato l'inadempimento della società consistito nel non consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa condannare la stessa ex artt. 1218, 1223, 1224, 1453 c.c. al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni di cui avrebbe goduto dalla data di sospensione dell'attività lavorativa avvenuta il 3 luglio 2021 alla data di effettivo ripristino dell'attività lavorativa sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.475,61. In ulteriore subordine accertare e dichiarare la natura ingiuriosa del licenziamento del ricorrente ex art. 2043 c.c. e dichiarare risolto il rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento dei danni in favore del primo da liquidarsi in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data del licenziamento a quella dell'emananda sentenza da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.475,61 od in via analogica applicando il criterio di liquidazione ex art. 18 legge 20 maggio 1970, n. 300 od in subordine in via equitativa.
Per il ricorrente Controparte_3
Accertare e dichiarare che la società ha cessato l'attività economica dello stabilimento di IA TT in violazione dell'obbligo di mantenere la stessa aperta sino al 30.06.2025, cioè per cinque anni decorrenti dalla cessazione del finanziamento erogato con fondi europei da Regione Lombardia e, conseguentemente accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021.
Accertare e dichiarare l'inesistenza od inefficacia del licenziamento a seguito della revoca od annullamento della procedura di licenziamento collettivo e/o per violazione delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 legge 223/1991 e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.355,76 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.355,76.
Accertare e dichiarare la natura ritorsiva del licenziamento per cui è causa ed in ogni caso accertare e dichiarare la sua nullità, o l'illegittimità od inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021 anche per violazione dei criteri di scelta e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.355,76 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.355,76. In subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno variabile tra le 12 e le 24 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.355,76 in favore del ricorrente.
3 In ulteriore subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura di 12 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.355,76. In ulteriore subordine accertate e dichiarare la inesistenza del licenziamento o la sua inefficacia e conseguentemente accertato l'inadempimento della società consistito nel non consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa condannare la stessa ex artt. 1218, 1223, 1224, 1453 c.c. al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni di cui avrebbe goduto dalla data di sospensione dell'attività lavorativa avvenuta il 3 luglio 2021 alla data di effettivo ripristino dell'attività lavorativa sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.355,76. In ulteriore subordine accertare e dichiarare la natura ingiuriosa del licenziamento del ricorrente ex art. 2043 c.c. e dichiarare risolto il rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento dei danni in favore del primo da liquidarsi in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data del licenziamento a quella dell'emananda sentenza da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.355,76, od in via analogica applicando il criterio di liquidazione ex art. 18 legge 20 maggio 1970, n. 300 od in subordine in via equitativa. Per il ricorrente CP_4
Accertare e dichiarare che la società ha cessato l'attività economica dello stabilimento di IA TT in violazione dell'obbligo di mantenere la stessa aperta sino al 30.06.2025, cioè per cinque anni decorrenti dalla cessazione del finanziamento erogato con fondi europei da Regione Lombardia e, conseguentemente accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021.
Accertare e dichiarare l'inesistenza od inefficacia del licenziamento a seguito della revoca od annullamento della procedura di licenziamento collettivo e/o per violazione delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 legge 223/1991 e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.515,59 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.515,59. Accertare e dichiarare la natura ritorsiva del licenziamento per cui è causa ed in ogni caso accertare e dichiarare la sua nullità, o l'illegittimità od inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021 anche per violazione dei criteri di scelta e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.515,59 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.515,59. In subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno variabile tra le 12 e le 24 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.515,59 in favore del ricorrente. In ulteriore subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura di 12 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.515,59. In ulteriore subordine accertate e dichiarare la inesistenza del licenziamento o la sua inefficacia e conseguentemente accertato l'inadempimento della società consistito nel non
4 consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa condannare la stessa ex artt. 1218, 1223, 1224, 1453 c.c. al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni di cui avrebbe goduto dalla data di sospensione dell'attività lavorativa avvenuta il 3 luglio 2021 alla data di effettivo ripristino dell'attività lavorativa sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.515,59.
In ulteriore subordine accertare e dichiarare la natura ingiuriosa del licenziamento del ricorrente ex art. 2043 c.c. e dichiarare risolto il rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento dei danni in favore del primo da liquidarsi in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data del licenziamento a quella dell'emananda sentenza da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.515,59, od in via analogica applicando il criterio di liquidazione ex art. 18 legge 20 maggio 1970, n. 300 od in subordine in via equitativa.
Per il ricorrente Persona_1
Accertare e dichiarare che la società ha cessato l'attività economica dello stabilimento di IA TT in violazione dell'obbligo di mantenere la stessa aperta sino al 30.06.2025, cioè per cinque anni decorrenti dalla cessazione del finanziamento erogato con fondi europei da Regione Lombardia e, conseguentemente accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021.
Accertare e dichiarare l'inesistenza od inefficacia del licenziamento a seguito della revoca od annullamento della procedura di licenziamento collettivo e/o per violazione delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 legge 223/1991 e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.488,08 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.488,08. Accertare e dichiarare la natura ritorsiva del licenziamento per cui è causa ed in ogni caso accertare e dichiarare la sua nullità, o illegittimità od inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021 anche per violazione dei criteri di scelta e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.488,08 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.488,08. In subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno variabile tra le 12 e le 24 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.488,08 in favore del ricorrente. In ulteriore subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura di 12 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.488,08. In ulteriore subordine accertate e dichiarare la inesistenza del licenziamento o la sua inefficacia e conseguentemente accertato l'inadempimento della società consistito nel non consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa condannare la stessa ex artt. 1218, 1223, 1224, 1453 c.c. al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni di cui avrebbe goduto dalla data di sospensione dell'attività lavorativa avvenuta il 3 luglio 2021 alla data di effettivo ripristino dell'attività lavorativa sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.488,08.
5 In ulteriore subordine accertare e dichiarare la natura ingiuriosa del licenziamento del ricorrente ex art. 2043 e dichiarare risolto il rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento dei danni in favore del primo da liquidarsi in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data del licenziamento a quella dell'emananda sentenza da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.488,08, od in via analogica applicando il criterio di liquidazione ex art. 18 legge 20 maggio 1970, n. 300 od in subordine in via equitativa.
Per il ricorrente Persona_2
Accertare e dichiarare che la società ha cessato l'attività economica dello stabilimento di IA TT in violazione dell'obbligo di mantenere la stessa aperta sino al 30.06.2025, cioè per cinque anni decorrenti dalla cessazione del finanziamento erogato con fondi europei da Regione Lombardia e, conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021. Accertare e dichiarare l'inesistenza od inefficacia del licenziamento a seguito della revoca od annullamento della procedura di licenziamento collettivo e/o per violazione delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 legge 223/1991 e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.391,70 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.391,70. Accertare e dichiarare la natura ritorsiva del licenziamento per cui è causa ed in ogni caso accertare e dichiarare la sua nullità, o l'illegittimità od inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021 anche per la violazione dei criteri di scelta e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.391,70 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.391,70. In subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno variabile tra le 12 e le 24 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.391,70 in favore del ricorrente. In ulteriore subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura di 12 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.391,70. In ulteriore subordine accertate e dichiarare la inesistenza del licenziamento o la sua inefficacia e conseguentemente accertato l'inadempimento della società consistito nel non consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa condannare la stessa ex artt. 1218, 1223, 1224, 1453 c.c. al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni di cui avrebbe goduto dalla data di sospensione dell'attività lavorativa avvenuta il 3 luglio 2021 alla data di effettivo ripristino dell'attività lavorativa sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.391,70. In ulteriore subordine accertare e dichiarare la natura ingiuriosa del licenziamento del ricorrente ex art. 2043 c.c. e dichiarare risolto il rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento dei danni in favore del primo da liquidarsi in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data del licenziamento a quella dell'emananda sentenza da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad €
6 2.391,70, od in via analogica applicando il criterio di liquidazione ex art. 18 legge 20 maggio 1970, n. 300 od in subordine in via equitativa.
Per il ricorrente CP_7
Accertare e dichiarare che la società ha cessato l'attività economica dello stabilimento di IA TT in violazione dell'obbligo di mantenere la stessa aperta sino al 30.06.2025, cioè per cinque anni decorrenti dalla cessazione del finanziamento erogato con fondi europei da Regione Lombardia e, conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021. Accertare e dichiarare l'inesistenza od inefficacia del licenziamento a seguito della revoca od annullamento della procedura di licenziamento collettivo e/o per violazione delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 legge 223/1991 e, conseguentemente ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.487,24 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.487,24.
Accertare e dichiarare la natura ritorsiva del licenziamento per cui è causa ed in ogni caso accertare e dichiarare la sua nullità, o l'illegittimità od inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021 anche per violazione dei criteri di scelta e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.487,24 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.487,24. In subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno variabile tra le 12 e le 24 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.487,24 in favore del ricorrente. In ulteriore subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura di 12 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.487,24. In ulteriore subordine accertate e dichiarare la inesistenza del licenziamento o la sua inefficacia e conseguentemente accertato l'inadempimento della società consistito nel non consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa condannare la stessa ex artt. 1218, 1223, 1224, 1453 c.c. al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni di cui avrebbe goduto dalla data di sospensione dell'attività lavorativa avvenuta il 3 luglio 2021 alla data di effettivo ripristino dell'attività lavorativa sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.487,24.
In ulteriore subordine accertare e dichiarare la natura ingiuriosa del licenziamento del ricorrente ex art. 2043 c.c. e dichiarare risolto il rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento dei danni in favore del primo da liquidarsi in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data del licenziamento a quella dell'emananda sentenza da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.487,24, od in via analogica applicando il criterio di liquidazione ex art. 18 legge 20 maggio 1970, n. 300 od in subordine in via equitativa. Per il ricorrente Controparte_5
Accertare e dichiarare che la società ha cessato l'attività economica dello stabilimento di IA TT in violazione dell'obbligo di mantenere la stessa aperta sino al 30.06.2025,
7 cioè per cinque anni decorrenti dalla cessazione del finanziamento erogato con fondi europei da Regione Lombardia e, conseguentemente accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021. Accertare e dichiarare l'inesistenza od inefficacia del licenziamento a seguito della revoca od annullamento della procedura di licenziamento collettivo e/o per violazione delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 legge 223/1991 e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.553,41 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.553,41.
Accertare e dichiarare la natura ritorsiva del licenziamento per cui è causa ed in ogni caso accertare e dichiarare la sua nullità, o l'illegittimità od inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021 anche per violazione dei criteri di scelta e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.553,41 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.553,41. In subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno variabile tra le 12 e le 24 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.553,41 in favore del ricorrente. In ulteriore subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura di 12 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.553,41. In ulteriore subordine accertate e dichiarare la inesistenza del licenziamento o la sua inefficacia e conseguentemente accertato l'inadempimento della società consistito nel non consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa condannare la stessa ex artt. 1218, 1223, 1224, 1453 c.c. al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni di cui avrebbe goduto dalla data di sospensione dell'attività lavorativa avvenuta il 3 luglio 2021 alla data di effettivo ripristino dell'attività lavorativa sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.553,41. In ulteriore subordine accertare e dichiarare la natura ingiuriosa del licenziamento del ricorrente ex art. 2043 c.c. e dichiarare risolto il rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento dei danni in favore del primo da liquidarsi in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data del licenziamento a quella dell'emananda sentenza da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.553,41, od in via analogica applicando il criterio di liquidazione ex art. 18 legge 20 maggio 1970, n. 300 od in subordine in via equitativa. Per il ricorrente Controparte_2
Accertare e dichiarare che la società ha cessato l'attività economica dello stabilimento di IA TT in violazione dell'obbligo di mantenere la stessa aperta sino al 30.06.2025, cioè per cinque anni decorrenti dalla cessazione del finanziamento erogato con fondi europei da Regione Lombardia e, conseguentemente accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021.
8 Accertare e dichiarare l'inesistenza od inefficacia del licenziamento a seguito della revoca od annullamento della procedura di licenziamento collettivo e/o per violazione delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 legge 223/1991 e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.482,55 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.482,55. Accertare e dichiarare la natura ritorsiva del licenziamento per cui è causa ed in ogni caso accertare e dichiarare la sua nullità, o l'illegittimità od inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021 anche per violazione dei criteri di scelta e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.482,55 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.482,55. In subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno variabile tra le 12 e le 24 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.482,55 in favore del ricorrente. In ulteriore subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura di 12 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.482,55. In ulteriore subordine accertate e dichiarare la inesistenza del licenziamento o la sua inefficacia e conseguentemente accertato l'inadempimento della società consistito nel non consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa condannare la stessa ex artt. 1218, 1223, 1224, 1453 c.c. al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni di cui avrebbe goduto dalla data di sospensione dell'attività lavorativa avvenuta il 3 luglio 2021 alla data di effettivo ripristino dell'attività lavorativa sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.482,55. In ulteriore subordine accertare e dichiarare la natura ingiuriosa del licenziamento del ricorrente ex art. 2043 c.c. e dichiarare risolto il rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento dei danni in favore del primo da liquidarsi in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data del licenziamento a quella dell'emananda sentenza da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.482,55, od in via analogica applicando il criterio di liquidazione ex art. 18 legge 20 maggio 1970, n. 300 od in subordine in via equitativa. Condannare la società resistente al pagamento del compenso professionale di difesa ex art. 93 c.p.c. da liquidarsi in favore dell'Avv. Roberto Scisca come da notula prodotta agli atti e redatta sulla base dei parametri ministeriali vigenti che tengono conto delle percentuali di maggiorazione per ogni ricorso riunito, nonché nel rispetto della normativa vigente sull'equo compenso.
Per Controparte_1 In via pregiudiziale : Sospendere il procedimento ex art. 295 c.p.c. in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione in ordine al ricorso ex art. 28 legge 300/70, stante la pendente impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Milano. Nel merito:
9 Accertare e dichiarare che la società ha cessato l'attività economica dello stabilimento di IA TT in violazione dell'impegno di mantenere la stessa attività aperta sino al 30.06.2025, cioè per 5 anni decorrenti dalla cessazione del finanziamento erogato con fondi europei da Regione Lombardia e, conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità/illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 18.09.2021. Accertare e dichiarare l'inesistenza od inefficacia del licenziamento a seguito della revoca od annullamento della procedura di licenziamento collettivo e/o per violazione delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 legge 223/1991 e, conseguentemente, confermare la reintegrazione del ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni, confermando altresì la condanna della stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.440,58 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, oltre ai contributi da versare all' . Controparte_8 Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021 anche per violazione dei criteri di scelta e, conseguentemente, confermare tutte le statuizioni dell'ordinanza impugnata con riferimento a , ovvero Controparte_1 la reintegra nel posto di lavoro e il risarcimento del danno in favore dello stesso lavoratore in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.440,58 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità. In subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno variabile tra le 12 e le 24 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.440,58 in favore del ricorrente. In ulteriore subordine accertare e dichiarare la inesistenza del licenziamento o la sua inefficacia e conseguentemente, accertato l'inadempimento della società consistito nel non consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa, condannare la stessa ex artt. 1218, 1223, 1224, 1453 c.c. al risarcimento di tutti i danni subiti dal lavoratore , in misura CP_1 pari a tutte le retribuzioni di cui avrebbe goduto dalla data di sospensione dell'attività lavorativa avvenuta il 3 luglio 2021 alla data di effettivo ripristino, sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.440,58 eventualmente anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. od in subordine in via equitativa. Con la condanna di parte opponente alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore dell'avv. Caterina Casula quale difensore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.11.23, conveniva in Parte_1 giudizio , , , , Controparte_1 CP_6 Controparte_3 CP_4 Per_1
, , e , proponendo
[...] Persona_2 CP_7 Controparte_5 Controparte_2 opposizione avverso l'ordinanza nr. 5676 rg. emessa dal Tribunale di Monza in data 2.11.2023 ai sensi dell'art. 1 comma 49 legge 92/2012. Con la menzionata ordinanza, il Tribunale di Monza accoglieva il ricorso promosso dai predetti lavoratori al fine di ottenere accertamento e declaratoria di illegittimità dei licenziamenti intimati nei confronti di ciascuno, condannando la Parte_1 ai sensi degli artt. 5 comma 3 legge 223/91 e 18 comma 4 legge 300/70, alla reintegrazione dei ricorrenti nel posto di lavoro e al pagamento in loro favore di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto nella misura di 12 mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno dell'accertamento sino a quello della effettiva reintegrazione, interessi e rivalutazione monetaria;
dichiarava altresì illegittimi, per violazione delle procedure di cui all'art. 4 comma 12 legge 223/1991, i
10 licenziamenti intimati nei confronti di e , e dichiarava risolti i CP_6 CP_7 rapporti di lavoro con effetto dalla data di licenziamento, condannando la società al pagamento di un'indennità risarcitoria determinata nella misura di 15 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto in favore di entrambi, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Assumendo l'erroneità dell'ordinanza adottata dal Tribunale in esito al ricorso proposto, l'odierna opponente ne chiedeva la riforma, previo accertamento della legittimità dei singoli licenziamenti, e in via subordinata, in caso di persistenza della ritenuta illegittimità, la detrazione dalle somme dovute da di quanto percepito dai lavoratori, nel periodo di Pt_1 estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, ovvero di quanto avrebbero potuto percepire, adoperandosi nel reperimento di altra occupazione. Con memoria difensiva depositata in data 2.1.2024, si costituivano , CP_6 [...]
, Controparte_3 CP_4 Persona_1 Persona_2 CP_7
, e , contestando quanto ex adverso dedotto e
[...] Controparte_5 Controparte_2 insistendo per il rigetto dell'opposizione. In via preliminare, chiedevano di disporre ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, al fine di risolvere in punto di diritto la questione relativa alle conseguenze indotte dalla sentenza della Corte di Appello di Milano nr. 897/2022, resa nel procedimento promosso dalle associazioni sindacali ai sensi dell'art. 28 St.Lav., la quale ha sancito la natura antisindacale posta in essere da nel corso della Parte_1 procedura di licenziamento collettivo. Chiedevano, inoltre, posta la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità del combinato disposto del comma 4, terzo e settimo capoverso, art. 18 legge 300/1970 e dell'art. 5 legge 233/1991 per violazione dell'art. Cost., anche in relazione alle diverse ipotesi di reintegra e di risarcimento dei danni di cui agli altri commi dello stesso art. 18 legge 300/1970, di sollevare la questione avanti alla Corte Costituzionale. Chiedevano altresì di sospendere il procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione sulla questione pregiudiziale della eventuale inesistenza di tutti i licenziamenti, in caso di revoca o annullamento della procedura di licenziamento collettivo. Con memoria difensiva depositata in data 25.10.2024, si costituiva Controparte_1
, contestando parimenti le argomentazioni di parte opponente e insistendo nel rigetto
[...] dell'opposizione, aderendo altresì, in via preliminare, alla richiesta di sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c., in virtù della pendenza avanti alla Corte di Cassazione del ricorso vertente sulla condotta antisindacale della ai sensi dell'art. Parte_1 28 legge 300/1970.
All'esito del tentativo di conciliazione vanamente esperito tra le parti del presente giudizio, rimesso il procedimento a questo Giudice a seguito di riassegnazione con provvedimento del Presidente del Tribunale in data 24.7.2024, all'udienza del 3.12.2024 i procuratori rappresentavano che erano state nel frattempo definite, a seguito di procedura conciliativa in sede protetta, le posizioni di e Alla successiva udienza CP_7 CP_6 Per_2 Per_1 del 4.6.2025 la causa veniva discussa dalle parti con richiamo alle conclusioni dei rispettivi atti, e decisa con pronuncia e lettura del dispositivo, nonché motivazione riservata nei sessanta giorni.
La presente decisione sarà conseguentemente riferita e circoscritta al ricorso promosso nei confronti di , , , e Controparte_1 Controparte_3 CP_4 Controparte_2
. Controparte_5
In siffatto contesto, vale la pena di delineare le caratteristiche strutturali della Parte_1
la quale è società operativa nel settore della produzione dei cerchi delle ruote
[...]
11 in acciaio per veicoli industriali, con sede in IA TT e stabilimento in Carpenedolo. In particolare, in IA TT erano presenti i reparti produttivi e gli uffici amministrativi;
lo stabilimento di Carpenedolo si occupava della produzione di ruote in acciaio destinate ai settori agricolo ed edile, nonché di movimentazione di materiale industriale. Sin dall'inizio del rapporto di lavoro, gli odierni ricorrenti venivano impiegati presso la sede di IA TT nel reparto “produzione”.
lavorava presso la società dal 6.5.1997 con qualifica di operaio Controparte_1 addetto alla produzione, e inquadramento nel livello C2 del CCNL Metalmeccanici Industria. Con
era stato assunto in data 14.11.1998 con qualifica di operaio C2 Controparte_3 addetto allo svolgimento di mansioni di operatore per il montaggio valvole.
lavorava dal 12.12.1994 con qualifica di operaio C3 addetto alle mansioni di CP_4 operatore di 5° livello.
era stato assunto il 2.10.21995 con qualifica di operaio C3 addetto allo Controparte_2 svolgimento di mansioni nel settore produzione reparto dischi e controllo qualità.
lavorava dal 2.10.1995 in qualità di operaio C3 addetto allo svolgimento di Controparte_5 mansioni nel settore produzione reparto dischi e controllo qualità. Tutti i lavoratori erano inquadrati in base al CCNL Metalmeccanici Industrie. Secondo la ricostruzione emersa in questa, come in analoghe vicende giudiziarie, interessate dal medesimo contenzioso avanti al Tribunale di Monza, il giorno 3.7.2021 alle ore 8,59, comunicava, tramite telegramma e utilizzo della piattaforma Parte_1 aziendale EVO, a tutte le maestranze operanti presso lo stabilimento di IA TT
– e quindi anche agli odierni ricorrenti – la chiusura del sito produttivo, con avvio della procedura di licenziamento collettivo per 152 addetti, che sarebbero stati individuati nelle sedi di IA TT e di Carpenedolo. Segnatamente, sulla piattaforma aziendale EVO la comunicazione veniva formulata nei seguenti termini: “Ai dipendenti addetti allo stab.. . Parte_2 03/07/2021 Oggetto: chiusura stabilimento di IA TT Con la presente si informano tutti i Dipendenti addetti allo stabilimento di IA TT che con effetto dalla data odierna lo stabilimento di IA TT rimarrà chiuso. Con lettera di pari data della presente è stato dato avvio alla procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 della Legge 223/1991, art. 1 D.Lgs. 26.5.1997 n. 151 e D.Lgs. n. 23/2015. I lavoratori addetti allo stabilimento di IA TT, sino al termine della procedura, saranno posti in ferie (sino al loro integrale esaurimento) e successivamente saranno in permesso retribuito con espresso esonero dal rendere la prestazione lavorativa. Distinti saluti Parte_1
”.
[...] Nello stesso giorno, la società inviava alle OO.SS. di categoria la comunicazione, prevista dall'art. 4 comma 2 legge 223/1991, di avvio della procedura di licenziamento collettivo in entrambi i due stabilimento di IA TT e di Carpenedolo, individuando 152 esuberi. Durante l'espletamento della procedura, i soli lavoratori del sito di IA TT venivano posti in ferie forzate, continuando invece ad operare quelli dello stabilimento di Carpenedolo. A nessuno degli odierni ricorrenti, malgrado la messa a disposizione delle energie lavorative, era consentito di riprendere lo svolgimento dell'attività. Conclusa la fase di consultazione sindacale ed amministrativa, in assenza di qualsivoglia intesa, con comunicazione in data 18.9.2021, la intimava il licenziamento a CP_9 Cont
, , e indicando i criteri di individuazione dei CP_1 CP_3 CP_2 CP_5 lavoratori in esubero, nonché l'attribuzione dei punteggi, tutti implicanti l'esito della misura Cont espulsiva adottata, che per , e era quello di 8, per e CP_1 CP_5 CP_2 CP_3 era quello di 9. I ricorrenti, in sede di impugnazione del licenziamento, contestavano i criteri di scelta adottati dalla società, essendo stato assegnato ai dipendenti di IA TT un punteggio pari a 5, e a quelli impiegati presso lo stabilimento di Carpenedolo un punteggio pari a 1, e ciò
12 era dipeso esclusivamente dall'appartenenza a una sede piuttosto che a un'altra, con conseguenze fortemente pregiudizievoli;
in particolare, malgrado la comunicazione della società che i recessi sarebbero stati effettuati, confrontando tutti i profili impiegati nelle due sedi societarie, il risultato era che su 152 lavoratori licenziati, ben 141 appartenevano alla sede di IA TT. Lamentavano pertanto che la selezione dei lavoratori passibili di licenziamento era viziata, con conseguente illegittimità per violazione dei criteri di scelta, che induceva all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18 comma 4 legge 300/1970, ovvero all'applicazione di quella indennitaria con condanna al pagamento di somma compresa tra le 12 e 14 mensilità, da calcolarsi sulla base della retribuzione mensile di fatto, ovvero nella misura di 12 mensilità soggette al medesimo calcolo. contestava le impugnazioni proposte, adducendo la corretta Parte_1 applicazione e comunicazione dei criteri applicati, nonché previsti dalla legge (anzianità, carichi di famiglia, esigenze tecnico-produttive), senza alcuna preferenza a favore dei dipendenti di Carpenedolo. Escludeva altresì che nelle iniziative intraprese – imposte dalla gravissima crisi economica particolarmente avvertita nell'ambito della produzione, cui era adibito il sito di IA TT – potessero ravvisarsi profili di ritorsività e di ingiuriosità per le modalità di manifestazione ed esecuzione dei recessi. Negava qualsivoglia irregolarità nell'individuazione e nella applicazione dei criteri di scelta, essendo stati adottati quelli previsti dalla legge, senza alcuna attribuzione in senso deteriore ai lavoratori di IA TT rispetto a quelli di Carpenedolo;
in particolare, erano stati assegnati 5 punti per l'appartenenza allo stabilimento di IA TT e 1 punto per l'appartenenza a quello di Carpenedolo, nonché fino ad 8 punti per i carichi familiari e 5 punti per l'anzianità, sicchè su un totale di 18 punti totali assegnati, l'appartenenza a IA TT aveva inciso per 5 punti pari al 27% del punteggio totale, mentre gli altri due criteri avevano inciso nella misura del 73%. Con l'ordinanza emessa in data 2.11.2023 ai sensi dell'art. 1 comma 49 legge 92/2012 sopra citata, il Tribunale di Monza accoglieva il ricorso promosso ex art. 1 comma 47 ss. Legge 92/2012, disponendo le statuizioni richiamate.
Con il ricorso in opposizione, oggetto della presente disamina, Parte_1 contesta integralmente la decisione assunta dal Tribunale di Monza in sede sommaria, negando la sussistenza del primo vizio ivi rilevato, e cioè il mancato confronto con le organizzazioni sindacali. Il telegramma indirizzato ai lavoratori doveva considerarsi alla stregua di mera comunicazione di carattere organizzativo rivolta ai dipendenti, rendendo nota l'intervenuta chiusura dello stabilimento di IA TT, senza l'avvio di alcuna procedura di licenziamento collettivo. In questo senso deponeva la decisione emessa dal Tribunale di Monza all'esito del ricorso, promosso dalle Associazioni sindacali, ai sensi dell'art. 28 Stat. Lav., la quale testualmente affermava che “non pare divisabile alcuna violazione della norma citata, avendo la società resistente ritualmente inoltrato il 3.7.2021 alle sigle ricorrenti computa comunicazione scritta dell'avvio della procedura di licenziamento collettivo, da intendersi preventiva alla riduzione di personale, non già a qualunque altra comunicazione con i lavoratori”. Analogamente aveva concluso la sentenza del Tribunale di Monza nr.56 del 28.1.2022. E ancora, la sentenza della Corte di Appello di Milano nr. 897/2022, conseguente all'impugnazione della prima pronuncia, pur ritenendo sussistente una violazione dell'obbligo informativo, stabiliva che tale violazione non si ripercuoteva e non spiegava alcun effetto sulla validità della procedura. Ribadiva la legittimità e correttezza dei criteri di scelta, poiché, contrariamente a quanto sostenuto con l'ordinanza impugnata, non era stata la mera appartenenza dei singoli lavoratori a uno stabilimento piuttosto che a un altro a determinare la scelta di quelli passibili di licenziamento, bensì era stato valorizzato l'elemento tecnico-organizzativo di tale
13 appartenenza, tenendo conto che le due unità produttive erano ubicate in Province diverse (Monza-Brianza e Brescia). Il Tribunale si sarebbe limitato a dichiarare la scelta aziendale irragionevole, senza specificarne i motivi, e dunque trascurando il disposto dell'art. 5 legge 223/1991. Nel caso di specie, il criterio tecnico-organizzativo, così come consentito da quest'ultima disposizione, era stato validamente applicato e correttamente ponderato, non esaurendosi nella mera “appartenenza”, bensì nella circostanza che lo stabilimento di IA TT era stato definitivamente chiuso, cessandovi qualsiasi produzione industriale. Peraltro, la scelta non era dipesa in via esclusiva o prevalente dal criterio tecnico organizzativo, concorrendo con esso anche gli altri parametri, normativamente previsti, dell'anzianità e del carico familiare. I tre criteri erano stati oggetto di contemperamento e bilanciamento, tenendo conto del fatto che la chiusura dello stabilimento di IA TT aveva generato 132 esuberi e dunque ben poteva di per sé costituire un valido criterio di orientamento nell'ambito tecnico-organizzativo. Contestava altresì le valutazioni espresse dal Tribunale in ordine alla posizione di ciascun lavoratore. Quanto a , il confronto destinato a interessarlo non poteva che avvenire Controparte_2 all'interno del singolo reparto, ove lo stesso al momento prestava la propria attività lavorativa, non essendo possibile estendere il confronto a tutti i lavoratori impiegati nei diversi reparti, senza con ciò intervenire e modificare i criteri di scelta rimessi all'imprenditore. Cont Quanto a e le determinazioni del Tribunale comportavano un'indebita CP_3 sostituzione, stabilendo a quale criterio doveva darsi la prevalenza in caso di parità di punteggio. L'opponente deduceva l'erroneità delle determinazioni assunte con l'ordinanza, poiché nulla avrebbe disposto, una volta statuita la reintegrazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 18 comma 4 legge 300/1970, in ordine alla detrazione delle somme dai medesimi percepite per lo svolgimento di altre attività lavorative, ovvero di quelle che avrebbero potuto percepire, impegnandosi nella ricerca di una nuova occupazione. Escludeva inoltre che la chiusura dello stabilimento di IA TT potesse considerarsi alla stregua di una serrata, ponendo in essere la violazione della procedura prevista dall'art. 4 della legge 233/1991 per l'asserito rifiuto opposto al confronto con le Organizzazioni sindacali. Quanto verificatosi, in linea con determinazioni rimesse esclusivamente all'imprenditore in ossequio al principio costituzionale della libertà di impresa, era stato solo frutto di una legittima e insindacabile scelta di chiudere uno stabilimento economicamente non sostenibile. Quanto all'eccepita violazione dell'art. 4 legge 223/1991 per avere la società messo in ferie solo i lavoratori di IA TT, già il Tribunale di Monza, con decreto emesso ai sensi dell'art. 28 Statuto dei Lavoratori, aveva escluso che la chiusura dello stabilimento di IA TT e la fruizione obbligato delle ferie da parte dei lavoratori fossero condotte antisindacali, poste in essere allo scopo di limitare il diritto di sciopero e di indire assemblee sindacali. Analogamente, non si verificava alcuna violazione degli obblighi informativi previsti dall'art. 9 del CCNL Industria Metalmeccanica, avendo, di contro, la società operato con il pieno coinvolgimento delle associazioni sindacali, alle quali forniva tutte le informazioni necessarie, con incontri e rappresentazioni costanti delle gravissime difficoltà economiche e produttive del sito di IA TT. L'esclusione di condotte antisindacali da parte della società era stata, infine, sancita dal Tribunale di Monza con decreto in data 28.4.2021, all'esito del ricorso ex art. 28 cit. presentato dalle Associazioni sindacali, cui era seguita la sentenza nr.56 emessa in sede di opposizione in data 28.1.2022, ove testualmente si affermava: “a fronte della dedotta
14 violazione degli obblighi informativi sindacali sulle eventuali misure di contrasto previste al fine di evitare o attenuare le conseguenze dei rischi occupazionali e sulla chiusura dello stabilimento di IA TT le OOSS hanno chiesto anche, come conseguenza, la dichiarazione di illegittimità e l'annullamento della procedura di licenziamento collettivo avviata con la comunicazione del 3 luglio 2021. Tale domanda non può trovare accoglimento in quanto difetta, anche a livello descrittivo nell'esposizione dei fatti in ricorso, il nesso causale tra la violazione del suddetto obbligo informativo e l'attuazione del procedimento di licenziamento collettivo ovvero non è allegato e neppure provato che in caso di adempimento del suddetto obbligo informativo il procedimento di licenziamento collettivo non sarebbe stato avviato”. Da qui, l'insussistenza di qualsivoglia presupposto per ritenere invalida la procedura di licenziamento collettivo, il cui annullamento poteva dipendere solo da sue carenze interne, e non perché il datore di lavoro non avesse fornito alle organizzazioni sindacali informazioni previste da altre norme. L'opponente si soffermava sul significato attribuito dalle associazioni sindacali al finanziamento ricevuto dalla società ad opera della Regione Lombardia, insuscettibile di essere qualificato alla stregua di contratto a favore di terzo. L'accesso al finanziamento era avvenuto nel contesto di una gara pubblica, nel cui bando non era prevista garanzia di mantenimento dell'occupazione per un periodo di cinque anni dalla conclusione della gara. L'obbligo ivi previsto di mantenere l'attività economica per tale periodo non interferiva in alcun modo con la procedura di licenziamento collettivo, intervenuta in ogni caso dopo la scadenza di quel termine. L'obbligazione consisteva, peraltro, nel mantenere l'attività economica d'impresa, che in effetti perdurava presso lo stabilimento di Carpenedolo. Contestava infine la natura ingiuriosa dei licenziamenti, ritenuta dai ricorrenti senza che sussistessero i presupposti, poiché il licenziamento del 18.9.2021 era stato comunicato al termine di una procedura durata 75 giorni, nella quale venivano esperite dalla società tutte le formalità di legge, erano state effettuate tutte le comunicazioni obbligatorie e si erano tenuti tutti gli incontri in sede sindacale e in sede amministrativa. Rassegnava quindi le conclusioni in epigrafe trascritte.
Con la memoria difensiva 2.1.2024, i resistenti , , Controparte_3 CP_4 CP_2
e – della cui posizione nella presente sede ci si occupa - sollevano
[...] Controparte_5 in via preliminare la questione di illegittimità costituzionale del combinato disposto del comma 4 terzo e settimo capoverso dell'art. 18 legge 300/1970, e dell'art. 5 legge 223/1991, assumendo la violazione dell'art. 3 Cost., generando l'apparato normativo così delineato nonché interpretato dalla Corte di Cassazione, disparità di trattamento tra lavoratori occupati e lavoratori disoccupati successivamente all'estromissione per effetto del licenziamento intimato e ritenuto inefficace. Diverso sarebbe infatti il trattamento, cui andrebbero incontro i lavoratori illegittimamente licenziati, per i quali sia stata disposta la reintegra e l'indennità risarcitoria nella misura – prevista come massima – di 12 mensilità, e quelli per cui invece sia riconosciuto il risarcimento del danno in misura corrispondente a tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella della reintegra, dedotto in tal caso l'aliunde perceptum;
disparità generata dalla differente condizione, in cui si andrebbero a trovare gli stessi lavoratori a seconda se occupati ovvero inoccupati. Chiedono altresì che sia disposto rinvio pregiudiziale alla Carte di Cassazione ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c, necessario al fine di risolvere questioni di diritto, come quella posta dagli effetti della sentenza della Corte di Appello di Milano nr. 897/2022, che ha ritenuto antisindacale la condotta della società, odierna opponente Sempre in via preliminare, chiedono disporsi la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione della vertenza ex art. 28 Stat. Lav. tuttora pendente a seguito della pronuncia della Corte d'Appello di Milano nr. 897/2023, oggetto di
15 ricorso e controricorso avanti alla Corte di Cassazione. Dall'esito della decisione dipenderebbe infatti la validità o meno dell'integrale procedura di licenziamento collettivo, destinata a riverberarsi sui licenziamenti, nel senso che i singoli recessi datoriali sarebbero privi di qualsivoglia effetto e di contro sussistenti i singoli rapporti di lavoro. Da qui, la fondatezza delle domande, diversamente formulate, di adempimento del contratto e di risarcimento dei danni in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande sino all'effettivo ripristino del rapporto lavorativo. In quest'ottica, i resistenti attribuiscono in ogni caso valenza decisiva alla citata sentenza della Corte di Appello di Milano, la cui lettura deve indurre a ritenere che, pur in mancanza di una esplicita pronuncia di revoca della procedura di licenziamento, i singoli licenziamenti sono comunque illegittimi, in esito alla loro inefficacia, per violazione della disciplina detta dall'art. 4 legge 223/1991. I resistenti insistono pertanto nell'affermare la nullità della procedura di licenziamento collettivo, prima ancora dell'illegittimità dei singoli licenziamenti intimati ed oggetto di impugnazione, essendo stato radicalmente alterato il rapporto tra il ruolo affidato alle Associazioni sindacali nella gestione aziendale, e le modalità di manifestazione della volontà datoriale, che nel caso in esame avrebbero completamente travalicato l'ordine degli adempimenti comunicativi e informativi, impedendo di fatto l'esercizio del potere di controllo preventivo da parte del sindacato e il vaglio dei singoli provvedimenti espulsivi adottati nei confronti dei lavoratori. Richiamano altresì l'obbligo della società di mantenere aperto il sito produttivo di IA TT a seguito del finanziamento erogato dalla Regione Lombardia, assumendo tale contratto rilevanza nell'ambito delle impugnazioni dei licenziamenti. Ribadiscono la natura ingiuriosa dei licenziamenti, avendo la società realizzato in concreto una serrata preventiva, che ha privato i lavoratori di tutela sindacale, di fatto estromettendo tutte le maestranze nella giornata di sabato 3.7.2021, precludendo agli stessi di assumere le necessarie informazioni sugli eventi in corso e di organizzare qualsivoglia forma di protesta legittima. Rassegnavano pertanto le conclusioni in epigrafe trascritte.
Con la memoria difensiva 25.10.2024, , anteponendo la propria Controparte_1 adesione alle osservazioni e deduzioni formulate dagli altri resistenti nella memoria che precede, affermava la propria carenza di interesse in ordine alla questione di illegittimità costituzionale, sollevata in quella sede, rientrando nel novero dei lavoratori, in favore dei quali era stata disposta la reintegrazione nel posto di lavoro, e dunque beneficiando di un trattamento favorevole secondo la prospettazione ivi delineata. Avanzava invece richiesta di sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in ragione della pendenza avanti alla Corte di Cassazione il ricorso avente ad oggetto la condotta antisindacale dell'azienda, il cui esito potrebbe riflettersi anche sulla propria posizione, comportando l'annullamento dell'intera procedura di licenziamento collettivo e la conseguente inesistenza di tutti i licenziamenti intimati. Nel merito, affermava che, quand'anche non nulla, la procedura sarebbe comunque viziata, dovendosi condividere la valutazione, contenuta nell'ordinanza impugnata, di illegittimità della scelta dei lavoratori passibili di licenziamento, operata sulla base di una non corretta e adeguatamente ponderata applicazione e comparazione dei parametri adottati. Con particolare riguardo alla posizione di , il punteggio che gli doveva essere CP_1 assegnato in base ad anzianità e carico di famiglia era quello di 8, senza che vi potesse influire nella direzione, poi seguita dalla società, l'appartenenza a uno stabilimento piuttosto che a un altro, in difetto di qualsivoglia spiegazione della scelta, che ne era scaturita sulla base dell'invocato criterio tecnico-produttivo.
16 Peraltro, l'opponente nell'esporre e articolare le proprie contestazioni, non deduceva alcunchè in ordine a quanto disposto nei confronti di , con conseguente necessità CP_1 di ritenere che vi fosse acquiescienza su quanto statuito nell'ordinanza impugnata. Il resistente contestava, infine, le richiesta di parte avversaria sulla detrazione dell'aliunde perceptum, non avendo la stessa fornito alcuna prova nell'adempimento di un onere probatorio, che per consolidata giurisprudenza grava interamente a suo carico. Rassegnava pertanto le conclusioni in epigrafe trascritte.
Il ricorso in opposizione è infondato, e deve perciò essere respinto. Pur all'esito di una rinnovata disamina dei rilievi formulati dall'opponente Parte_1
che ricalcano sostanzialmente l'impostazione difensiva adottata nella fase
[...] sommaria del procedimento, si reputano condivisibili le argomentazioni che hanno portato alle conclusioni dell'impugnata ordinanza. Quanto al rilievo incentrato sulla regolarità della procedura, là dove era confluita nel licenziamento degli odierni resistenti, facendo asseritamente corretta applicazione dei criteri di scelta, e in particolare di quello tecnico-organizzativo, a incorrere nel profilo di illegittimità non è stato il criterio in sé considerato, bensi proprio le modalità di applicazione, postesi in aperta e stridente contraddizione con le premesse dichiarate dalla stessa Società. Invero, nella comunicazione di avvio della procedura, dopo l'illustrazione delle criticità che investivano il sito produttivo di IA TT e la conseguente necessità di chiusura dello stabilimento, quest'ultima precisava che l'individuazione dei lavoratori in esubero sarebbe avvenuta tramite un confronto tra tutti i lavoratori, addetti ad entrambi i siti (quello di IA TT e quello di Carpenedolo). Ciò si sarebbe tradotto in un ridimensionamento aziendale di riduzione degli stabilimenti da due a uno, e – sempre in base al tenore della comunicazione – nell'individuare il personale in esubero, e quindi da licenziare, sarebbe stata effettuata una comparazione tra tutti i lavoratori impiegati, in forza presso entrambi i siti aziendali. Ne veniva anche fornita la spiegazione, espressamente indicata nella fungibilità del personale presente in ciascuno dei due stabilimenti, ove si svolgeva la medesima attività produttiva, anche se con target di clienti e mercati differenti. Tuttavia, malgrado tali esplicite premesse, nel passaggio successivo dell'attribuzione del punteggio, legato al criterio delle esigenze tecnico-organizzative, si perveniva all'assegnazione del punteggio 5 ai lavoratori di IA TT, e del punteggio 1 a quello di Carpenedolo, facendo leva esclusivamente sull'appartenenza a uno piuttosto che all'altro stabilimento. Appariva quindi evidente l'esito contraddittorio rispetto alle condizioni presupposte, poiché, malgrado la dichiarata fungibilità e l'estensione comparativa a tutti i lavoratori operanti in entrambe le unità produttive, veniva attribuito, in virtù del predetto criterio, un punteggio superiore, e quindi maggiormente penalizzante, ai dipendenti di IA TT per il solo fatto di essere collocati in questo stabilimento, e non in quello di Carpenedolo. In altri termini, il criterio tecnico-produttivo, con cui peraltro dovevano concorrere gli atri criteri normativamente previsti dell'anzianità e dei carichi familiari, si esauriva in quello della mera “appartenenza territoriale” senza alcuna motivazione collegata all'organizzazione della produzione e alla tipologia di mansioni svolte, che giustificasse un così significativo (destinato a divenire determinante) divario tra i due punteggi. In particolare, non vi era alcun riferimento, né risultava concretamente applicata una motivazione collegata alle difficoltà logistiche di trasferimento dei lavoratori dallo stabilimento chiuso a quello ancora aperto ed operativo, ovvero all'impatto che questi trasferimenti – per eventualmente escluderli o ridimensionarne la portata – avrebbero avuto sulla ristrutturazione aziendale perseguita dalla Società. Quanto precede ha costituito oggetto di una disamina alquanto attenta e minuziosa da parte del Tribunale, che nell'impugnata ordinanza rimarca la penalizzazione, derivata ai danni dei
17 lavoratori dello stabilimento di IA TT dall'incongruenza, in cui è incorsa la società, la quale, per effetto dell'inevitabile sbilanciamento sotteso alle errate modalità di applicazione del criterio delle esigenze tecnico-produttive e organizzative, ha finito con l'individuare, quali destinatari del licenziamento con punteggio pari o superiore a 12, la quasi totalità dei lavoratori operanti in IA Laghetti: questi infatti sono risultati in numero di 121, contro gli 11 individuati presso lo stabilimento di Carpenedolo. Il Giudice dell'ordinanza ha, quindi, richiamato il principio secondo cui “è pur sempre indispensabile che il datore indichi nella comunicazione prevista dalla legge nr.223 del 1991 art.4 comma 3, sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell'unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine, al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l'effettiva necessità dei programmati licenziamenti” (Cass. nr.12040/2021). Nel caso in esame, questa valutazione è integralmente mancata, limitandosi la società opponente a una aprioristica attribuzione di un punteggio superiore ai lavoratori di IA TT, per il solo fatto di operare in quella sede, senza alcun vaglio ulteriore, come quello imposto dall'enunciato principio di verificare la possibilità di collocazione dei predetti presso lo stabilimento di Carpenedolo. L'opponente ribadisce, in questa sede, che violazione di normativa e principi non vi sarebbe stata, non avendo lo schema applicato determinato alcuno sbilanciamento a sfavore dei dipendenti di IA TT, poiché il criterio delle esigenze tecnico-organizzative concorreva con gli altri previsti dal legislatore, e in particolare sui 18 punti che potevano essere assegnati ai lavoratori (8 per carichi di famiglia, 5 per anzianità e 5 per il criterio dello stabilimento di appartenenza), quella riferita a IA TT incideva per 5 punti, pari al 27% del punteggio totale, mentre gli altri due criteri incidevano per il 73% del punteggio totale. In verità, come già osservato nell'ordinanza impugnata, i riflessi dell'attribuzione del punteggio, secondo la metodologia seguita dalla , si ripercuotevano Parte_1 negativamente e in senso peggiorativo nella sfera dei lavoratori di IA TT, tanto che rispetto ai 152 lavoratori licenziati (poi ridotti a 132), ben 141 (poi ridotti a 121) appartenevano al primo stabilimento, residuandone solo 11 presso la sede di Carpenedolo. In concreto, con riguardo alla posizione degli odierni resistenti, una volta neutralizzato il punteggio ricondotto alle esigenze tecnico-produttive, e , con un CP_5 CP_1 punteggio rispettivamente di 8, sarebbero rientrati nel novero dei lavoratori non licenziabili;
analogamente, con punteggio di 8. In maniera ancor più significativa, e CP_2 CP_3 Cont titolari di punteggio pari a 9, utilizzato quale spartiacque nella selezione tra licenziabili e non licenziabili, sono stati comunque pretermessi rispetto ai dipendenti di Carpenedolo, per il solo fatto di appartenere questi ultimi allo stabilimento non soppresso. Le conclusioni cui è approdata la citata ordinanza sono quindi coerenti e condivisibili, risolvendosi nella dichiarata illegittimità dei licenziamenti intimati a , CP_1 CP_5 [...] Cont
, , e nel conseguente annullamento con diritto alla reintegra nel posto CP_3 CP_2 di lavoro e all'indennità risarcitoria, come quantificata. Motivo di doglianza, formulato dall'opponente, è, altresì, quello dell'omessa detrazione dell'aliunde perceptum, che, nell'ordinanza impugnata, il Tribunale non avrebbe considerato, non disponendo la detrazione di quanto percepito dai lavoratori reintegrati per lo svolgimento di altre attività lavorative, ovvero gli stessi avrebbero potuto percepire, adoperandosi nella ricerca di una nuova occupazione. Al riguardo, occorre distinguere la posizione di da quella degli altri resistenti. CP_1 Deve premettersi la generale operatività del principio, secondo cui l'onere della prova è a carico del datore di lavoro, sia con riferimento alla sussistenza di un diverso rapporto di lavoro, sia con riferimento all'ammontare dei compensi percepiti (cfr. ord. Cass. n. 1533 del 15 gennaio 2024); segnatamente, “il datore di lavoro che contesti la pretesa risarcitoria del lavoratore illegittimamente licenziato, deve provare, anche con l'ausilio di presunzioni
18 semplici, l'"aliunde perceptum" o "percipiendi", a nulla rilevando la difficoltà di tale tipo di prova o la mancata collaborazione del dipendente estromesso dall'azienda, dovendosi escludere che il lavoratore abbia l'onere di farsi carico di provare una circostanza, quale la nuova assunzione a seguito del licenziamento, riduttiva del danno patito” (Cass. 10.5.2022 n.14775). Nel caso di nessun elemento, anche solo di natura conoscitiva, è stato fornito, al CP_1 fine di poter verificare e oggettivamente riconoscere somme riconducibili al cd. “aliunde perceptum”, sicchè non può procedersi ad alcuna detrazione nel senso e per le ragioni invocate dall'opponente. Con riferimento alla posizione degli altri resistenti, nelle rispettive comparse di costituzione si richiama la documentazione prodotta (estratto contributivo Inps e certificato di stato occupazionale), dalla quale tuttavia non emerge alcuna somma scomputabile a tale titolo. Invero, ai fini del relativo calcolo, i criteri adottabili sono quelli desumibili dai più recenti interventi della Corte di Cassazione, ed in particolare dalla ordinanza nr. 3842/2022, che stabilisce quanto segue: “la Corte di merito si è attenuta al disposto normativo che descrive con precisione la sequenza volta a determinare l'indennità risarcitoria, attraverso il calcolo della retribuzione globale di fatto spettante al lavoratore per l'intero periodo di estromissione, e la successiva detrazione, dall'importo così ottenuto, dell'aliunde perceptum e percipiendi; per contro, il tetto massimo previsto per l'indennità risarcitoria, come pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, rappresenta un limite che il legislatore ha posto al quantum del risarcimento dovuto dal datore di lavoro rispetto all'importo risultante dalla differenza tra la retribuzione spettante per tutto il periodo di estromissione e l'aliunde perceptum o percipiendi, ove superiore al detto tetto massimo”. Ciò comporta il necessario confronto tra quanto i singoli lavoratori avrebbero percepito nel periodo intercorrente dalla data del licenziamento a quello della reintegra (disposta nei confronti di ciascuno) e quanto ricevuto in virtù dei successivi rapporti di lavoro. Applicando tale criterio alla posizione dei resistenti, sulla base degli importi suscettibili di ricadere in quest'ultima tipologia, e quindi scaturire da attività lavorativa, emerge che nei confronti di Cont tutti, , e , la differenza tra quanto spettante e quanto CP_3 CP_5 CP_2 percepito è superiore all'equivalente delle 12 mensilità di retribuzione globale di fatto, che si è visto rappresentare il limite massimo dell'indennità risarcitoria riconosciuta per legge. Ne consegue l'impossibilità di configurare un aliunde perceptum e percipiendi, suscettibile di detrazione in linea con quanto richiesto dalla società opponente. Procedendo nella disamina delle ulteriori questioni, poste dalle difese delle parti, si osserva che, quanto all'incidenza del finanziamento ricevuto dalla società ad opera della Regione Lombardia e al correlato obbligo di mantenere l'attività economica per cinque anni, e alla dedotta natura ingiuriosa e ritorsiva dei licenziamenti intimati, le stesse devono ritenersi assorbite e superate alla luce delle illustrate conclusioni sulle ragioni preponderanti della ritenuta illegittimità dei singoli provvedimenti espulsivi. In ogni caso, deve ritenersi ininfluente, nell'ambito della disciplina dei rapporti di lavoro e in particolare dell'ammissibilità della procedura di licenziamento collettivo, il mancato adempimento da parte della società degli obblighi assunti con l'erogazione del finanziamento. Trattasi invero di inadempimento, che, ove ravvisato rispetto al mantenimento dell'apertura dello stabilimento di IA TT, attiene esclusivamente ai rapporti con il soggetto finanziatore (nella specie, Regione Lombardia), e non può diversamente valere alla stregua di ragione di illegittimità diffusa e generalizzata dei singoli licenziamenti. Parimenti, non ricorrono gli estremi per qualificare i licenziamenti come ritorsivi ovvero ingiuriosi, consistendo i primi in una reazione ingiusta e arbitraria rispetto a un comportamento legittimo del lavoratore, e nel caso di specie non può considerarsi tale la condotta della società, che ha solo manifestato la volontà di posticipare il pagamento della
19 quattordicesima mensilità, senza che sia possibile cogliere alcun nesso eziologico tra questa circostanza e i licenziamenti in seguito intimati;
consistendo i secondi in una modalità della misura espulsiva, che risulti lesiva dell'onore e del decoro del lavoratore, e nel caso di specie, tale misura è stata adottata in violazione della prescritta procedura, che comunque, per i soggetti coinvolti e il peculiare contesto ambientale, avrebbe generato risonanza mediatica e sensibilizzazione locale. Passando all'ulteriore tematica, che vede le parti in posizione antitetica circa la sussistenza o meno di una serrata, allorchè ebbe luogo la chiusura dello stabilimento di IA TT, e la contestata violazione della procedura prevista dall'art. 4 legge 223/91 in punto di rapporti e interlocuzioni con le rappresentanze sindacali, la stessa deve ritenersi superata a seguito della più volte citata pronuncia della Corte di Appello di Milano in data 18.10.2022 nr. 897/2023 . Questa, nell'affrontare, a seguito di impugnazione, la questione sulla condotta di
[...] nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo, e segnatamente Parte_1 nell'articolazione dei rapporti con le associazioni sindacali, ha ritenuto violato l'art. 4 della legge 223/91, “per avere comunicato la propria intenzione di Parte_1 procedere al licenziamento collettivo prima ai lavoratori e solo in seguito alle organizzazioni sindacali”. A detta conclusione la Corte è pervenuta, passando in rassegna gli eventi occorsi in giorno 3.7.2021, allorchè la società faceva precedere a qualsivoglia altra iniziativa e informativa la comunicazione ai lavoratori, tramite telegramma e inserimento nel sito aziendale, della già stabilita chiusura dello stabilimento di IA TT e della messa in ferie forzata di tutti quelli ivi collocati. La comunicazione, se pure avvenuta nello stesso giorno, precedeva temporalmente quella preventiva, nonché obbligatoria, di avvio della procedura di licenziamento, destinata alle OO.SS.. Secondo la Corte, ciò ha determinato la violazione dell'art. 4 della legge 2223/91 e una condotta antisindacale, “in quanto ha messo i sindacati davanti al fatto compiuto (chiusura dello stabilimento e allontanamento dei lavoratori ivi addetti), pregiudicando l'immagine del sindacato davanti ai lavoratori e il diritto delle organizzazioni sindacali di assistere i dipendenti estromessi”. Quanto precede vale a superare le obiezioni, formulate da parte opponente in ordine alla contrapposta regolarità e legittimità della procedura adottata, e alla insussistenza della diversamente ritenuta violazione della norma citata. Si innesta su questo punto la prospettazione delle parti resistenti, là dove assumono una più ampia portata di tale pronuncia, destinata a riverberarsi sull'intera procedura, che verrebbe ad essere nulla ed inefficace, travolgendo tutti i licenziamenti intimati dalla
[...]
prima ancora di quelli che hanno individualmente investito i singoli lavoratori. Parte_1 L'assunto non è condivisile, non potendosi automaticamente trarre detta implicazione dalla sentenza della Corte di Appello, la quale si è espressa al riguardo, aderendo alla tesi secondo cui “dalla disciplina contrattuale applicabile al caso di specie, non emerge in modo evidente che le parti sociali abbia voluto subordinare l'avvio dei licenziamenti collettivi alla conclusione delle procedure informative previste dalla contrattazione, non può ritenersi vi sia stata una procedimentalizzazione delle operazioni di licenziamento collettivo ulteriore e diversa da quanto previsto dalla legge, sicchè, pur sussistendo la violazione dell'obbligo informativo, questo non potrà avere alcun effetto sulla validità della procedura avviata ai sensi dell'art 223/1991”. Coerentemente con il recepito principio, la Corte non ha disposto la revoca della procedura, dichiarando solo il carattere antisindacale della condotta di e dunque lasciando intendere il differente piano di operatività del Parte_1 comportamento così stigmatizzato e la tutela dei singoli rapporti di lavoro, afferente nello specifico alla legittimità di singoli licenziamenti. Infine, devono disattendersi le istanze volte a promuovere il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., a sollevare la questione di illegittimità
20 costituzionale del combinato disposto del comma 4 terzo e settimo capoverso dell'art. 18 legge 300/1970, e dell'art. 5 legge 223/1991, e a disporre la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del procedimento ex art. 28 St. Lav. per il quale è stata proposta impugnazione avanti alla Corte di Cassazione. Quanto al rinvio ex art. 363 bis c.p.c., indipendentemente dalla relativa fondatezza e rilevanza, la norma non può essere validamente invocata nel caso di specie. La disciplina è, infatti, quella dettata dall'art. 3 del d.lvo 149/2022, con decorrenza dal 28.2.2023, e dunque non applicabile ai ricorsi in esame, tutti depositati prima di tale data. Il riferimento è ai ricorsi originari, con i quali sono stati impugnati i licenziamenti ai sensi della legge 92/2012, e che, nella duplice fase ivi prevista, hanno dato luogo a un procedimento unitario, sicchè la relativa instaurazione non può che risalire e coincidere con il deposito originario del ricorso, che ha determinato l'avvio alla fase sommaria. Quanto alla questione di incostituzionalità, oltre alla non rilevanza nella vicenda in esame, ove tutti i resistenti sono stati reintegrati nel posto di lavoro, non si coglie il profilo della fondatezza, atteso che costituisce scelta del legislatore quella di disciplinare e diversamente modulare le varie forme di tutela in caso di licenziamento illegittimo, e nessuna ingiustificata disparità di trattamento si ravvisa, là dove questa scelta si sia orientata nel senso di riconoscere differenti modalità di intervento, a seconda dell'intensità della violazione e delle conseguenze, che ne derivano. Quanto alla richiesta di sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., non ne ricorrono i presupposti, sia alla luce dei ritenuti effetti della sentenza della Corte di Appello rispetto alla procedura di licenziamento collettivo, sia in ottica di economia processuale, avuto riguardo all'instaurazione ormai risalente del presente giudizio e ai tempi non altrimenti conosciuti di definizione del distinto giudizio avanti alla Corte di Cassazione. Quanto fin qui esposto e argomentato comporta il rigetto del ricorso, la conferma dell'ordinanza impugnata e la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo in base ai parametri del DM 55/14. Deve altresì dichiararsi cessata la materia del contendere rispetto alle posizioni dei CP_7
, , e .
[...] CP_6 Persona_2 Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere rispetto alla posizione dei convenuti , CP_7
, e;
CP_6 Persona_2 Persona_1
rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata che ha dichiarato illegittimi e annullato i licenziamenti intimati a , , Controparte_1 Controparte_3 [...]
, e con effetto dal 18.9.2021, condannando CP_4 Controparte_2 Controparte_5 [...] a reintegrare i suddetti nel posto di lavoro e pagare in loro favore una Parte_1 indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto nella misura di 12 mensilità, al tallone mensile di euro 2.440,58 lordi per , di euro 2.355,76 lordi per CP_1 [...] Cont
, di euro 2.515,59 lordi per di euro 2.482,55 lordi per , di euro 2.482,55 CP_3 CP_2 lordi per oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno CP_5 del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
condanna la società opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti
[...]
, , e , complessivamente Controparte_3 CP_4 Controparte_2 Controparte_5
21 liquidate in euro 11.762,00, e in favore del ricorrente , Controparte_1 complessivamente liquidate in euro 9.048,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote di legge, con distrazione in favore dei rispettivi procuratori dichiaratisi antistatari;
fissa in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza 4.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 2237/2023 di R.G. promossa da con il patrocinio dell'avv.ti BERTAZZOLI GRABINSKI Parte_1
BROGLIO PAOLO MARCO e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano via Durini
26,
-ricorrente-
contro con il patrocinio dell'avv.CASULA CATERINA e domicilio Controparte_1
eletto presso il suo studio in Monza via Talamoni 3,
, , , con Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5
il patrocinio dell'avv. SCISCA ROBERTO e domicilio eletto presso il suo studio in Monza via
Italia 28
-convenuti-
CONCLUSIONI
Per Parte_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda ed istanza rigettata, così giudicare: Nel merito: rigettare nel modo migliore le domande tutte avanzate dai ricorrenti nei confronti di er i motivi di cui al presente atto e per quanto si dimostrerà Parte_1
1 in corso di causa, in totale riforma dell'ordinanza di Accoglimento totale n. cronol. 5676/2023 del 31/10/2023 pubblicata il 2/11/2023 dal Tribunale di Monza, G.U. Dott.ssa Serena Sommariva 449/2022 R.G. (alla quale sono state riunite le cause R.G. 451-452-453-455- 456-457-459 e 460 del 2022). Nel merito, in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dei ricorrenti, per quanto riguarda le posizioni dei lavoratori , , Controparte_1 Controparte_3 CP_4 Per_1
, e , tutti reintegrati ex art. 18
[...] Persona_2 Controparte_5 Controparte_2 quarto comma legge 300/1970, si chiede di volersi riformare l'ordinanza impugnata disponendo la detrazione dalle somme dovute da di quanto percepito dai Pt_1 lavoratori, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, ovvero di quanto avrebbero potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali sia della fase sommaria che della fase a cognizione piena del presente giudizio.
Per , , , , CP_6 Controparte_3 CP_4 Persona_1
, , e Persona_2 CP_7 Controparte_5 Controparte_2 In via preliminare istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c.; in via preliminare eccezione di incostituzionalità; in via preliminare istanza di sospensione;
Nel merito: Per il ricorrente CP_6
Accertare e dichiarare che la società ha cessato l'attività economica dello stabilimento di IA TT in violazione dell'obbligo di mantenere la stessa aperta sino al 30.06.2025, cioè per cinque anni decorrenti dalla cessazione del finanziamento erogato con fondi europei da Regione Lombardia e, conseguentemente accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021.
Accertare e dichiarare l'inesistenza od inefficacia del licenziamento a seguito della revoca od annullamento della procedura di licenziamento collettivo e/o per violazione delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 legge 223/1991 e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.475,61 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.475,61.
Accertare e dichiarare la natura ritorsiva del licenziamento per cui è causa ed in ogni caso accertare e dichiarare la sua nullità, o l'illegittimità od inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021 anche per violazione dei criteri di scelta e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.475,61 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.475,61.
2 In subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno variabile tra le 12 e le 24 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.475,61 in favore del ricorrente. In ulteriore subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura di 12 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.475,61. In ulteriore subordine accertate e dichiarare la inesistenza del licenziamento o la sua inefficacia e conseguentemente accertato l'inadempimento della società consistito nel non consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa condannare la stessa ex artt. 1218, 1223, 1224, 1453 c.c. al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni di cui avrebbe goduto dalla data di sospensione dell'attività lavorativa avvenuta il 3 luglio 2021 alla data di effettivo ripristino dell'attività lavorativa sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.475,61. In ulteriore subordine accertare e dichiarare la natura ingiuriosa del licenziamento del ricorrente ex art. 2043 c.c. e dichiarare risolto il rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento dei danni in favore del primo da liquidarsi in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data del licenziamento a quella dell'emananda sentenza da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.475,61 od in via analogica applicando il criterio di liquidazione ex art. 18 legge 20 maggio 1970, n. 300 od in subordine in via equitativa.
Per il ricorrente Controparte_3
Accertare e dichiarare che la società ha cessato l'attività economica dello stabilimento di IA TT in violazione dell'obbligo di mantenere la stessa aperta sino al 30.06.2025, cioè per cinque anni decorrenti dalla cessazione del finanziamento erogato con fondi europei da Regione Lombardia e, conseguentemente accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021.
Accertare e dichiarare l'inesistenza od inefficacia del licenziamento a seguito della revoca od annullamento della procedura di licenziamento collettivo e/o per violazione delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 legge 223/1991 e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.355,76 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.355,76.
Accertare e dichiarare la natura ritorsiva del licenziamento per cui è causa ed in ogni caso accertare e dichiarare la sua nullità, o l'illegittimità od inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021 anche per violazione dei criteri di scelta e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.355,76 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.355,76. In subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno variabile tra le 12 e le 24 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.355,76 in favore del ricorrente.
3 In ulteriore subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura di 12 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.355,76. In ulteriore subordine accertate e dichiarare la inesistenza del licenziamento o la sua inefficacia e conseguentemente accertato l'inadempimento della società consistito nel non consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa condannare la stessa ex artt. 1218, 1223, 1224, 1453 c.c. al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni di cui avrebbe goduto dalla data di sospensione dell'attività lavorativa avvenuta il 3 luglio 2021 alla data di effettivo ripristino dell'attività lavorativa sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.355,76. In ulteriore subordine accertare e dichiarare la natura ingiuriosa del licenziamento del ricorrente ex art. 2043 c.c. e dichiarare risolto il rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento dei danni in favore del primo da liquidarsi in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data del licenziamento a quella dell'emananda sentenza da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.355,76, od in via analogica applicando il criterio di liquidazione ex art. 18 legge 20 maggio 1970, n. 300 od in subordine in via equitativa. Per il ricorrente CP_4
Accertare e dichiarare che la società ha cessato l'attività economica dello stabilimento di IA TT in violazione dell'obbligo di mantenere la stessa aperta sino al 30.06.2025, cioè per cinque anni decorrenti dalla cessazione del finanziamento erogato con fondi europei da Regione Lombardia e, conseguentemente accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021.
Accertare e dichiarare l'inesistenza od inefficacia del licenziamento a seguito della revoca od annullamento della procedura di licenziamento collettivo e/o per violazione delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 legge 223/1991 e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.515,59 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.515,59. Accertare e dichiarare la natura ritorsiva del licenziamento per cui è causa ed in ogni caso accertare e dichiarare la sua nullità, o l'illegittimità od inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021 anche per violazione dei criteri di scelta e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.515,59 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.515,59. In subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno variabile tra le 12 e le 24 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.515,59 in favore del ricorrente. In ulteriore subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura di 12 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.515,59. In ulteriore subordine accertate e dichiarare la inesistenza del licenziamento o la sua inefficacia e conseguentemente accertato l'inadempimento della società consistito nel non
4 consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa condannare la stessa ex artt. 1218, 1223, 1224, 1453 c.c. al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni di cui avrebbe goduto dalla data di sospensione dell'attività lavorativa avvenuta il 3 luglio 2021 alla data di effettivo ripristino dell'attività lavorativa sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.515,59.
In ulteriore subordine accertare e dichiarare la natura ingiuriosa del licenziamento del ricorrente ex art. 2043 c.c. e dichiarare risolto il rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento dei danni in favore del primo da liquidarsi in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data del licenziamento a quella dell'emananda sentenza da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.515,59, od in via analogica applicando il criterio di liquidazione ex art. 18 legge 20 maggio 1970, n. 300 od in subordine in via equitativa.
Per il ricorrente Persona_1
Accertare e dichiarare che la società ha cessato l'attività economica dello stabilimento di IA TT in violazione dell'obbligo di mantenere la stessa aperta sino al 30.06.2025, cioè per cinque anni decorrenti dalla cessazione del finanziamento erogato con fondi europei da Regione Lombardia e, conseguentemente accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021.
Accertare e dichiarare l'inesistenza od inefficacia del licenziamento a seguito della revoca od annullamento della procedura di licenziamento collettivo e/o per violazione delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 legge 223/1991 e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.488,08 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.488,08. Accertare e dichiarare la natura ritorsiva del licenziamento per cui è causa ed in ogni caso accertare e dichiarare la sua nullità, o illegittimità od inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021 anche per violazione dei criteri di scelta e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.488,08 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.488,08. In subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno variabile tra le 12 e le 24 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.488,08 in favore del ricorrente. In ulteriore subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura di 12 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.488,08. In ulteriore subordine accertate e dichiarare la inesistenza del licenziamento o la sua inefficacia e conseguentemente accertato l'inadempimento della società consistito nel non consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa condannare la stessa ex artt. 1218, 1223, 1224, 1453 c.c. al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni di cui avrebbe goduto dalla data di sospensione dell'attività lavorativa avvenuta il 3 luglio 2021 alla data di effettivo ripristino dell'attività lavorativa sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.488,08.
5 In ulteriore subordine accertare e dichiarare la natura ingiuriosa del licenziamento del ricorrente ex art. 2043 e dichiarare risolto il rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento dei danni in favore del primo da liquidarsi in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data del licenziamento a quella dell'emananda sentenza da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.488,08, od in via analogica applicando il criterio di liquidazione ex art. 18 legge 20 maggio 1970, n. 300 od in subordine in via equitativa.
Per il ricorrente Persona_2
Accertare e dichiarare che la società ha cessato l'attività economica dello stabilimento di IA TT in violazione dell'obbligo di mantenere la stessa aperta sino al 30.06.2025, cioè per cinque anni decorrenti dalla cessazione del finanziamento erogato con fondi europei da Regione Lombardia e, conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021. Accertare e dichiarare l'inesistenza od inefficacia del licenziamento a seguito della revoca od annullamento della procedura di licenziamento collettivo e/o per violazione delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 legge 223/1991 e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.391,70 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.391,70. Accertare e dichiarare la natura ritorsiva del licenziamento per cui è causa ed in ogni caso accertare e dichiarare la sua nullità, o l'illegittimità od inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021 anche per la violazione dei criteri di scelta e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.391,70 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.391,70. In subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno variabile tra le 12 e le 24 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.391,70 in favore del ricorrente. In ulteriore subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura di 12 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.391,70. In ulteriore subordine accertate e dichiarare la inesistenza del licenziamento o la sua inefficacia e conseguentemente accertato l'inadempimento della società consistito nel non consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa condannare la stessa ex artt. 1218, 1223, 1224, 1453 c.c. al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni di cui avrebbe goduto dalla data di sospensione dell'attività lavorativa avvenuta il 3 luglio 2021 alla data di effettivo ripristino dell'attività lavorativa sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.391,70. In ulteriore subordine accertare e dichiarare la natura ingiuriosa del licenziamento del ricorrente ex art. 2043 c.c. e dichiarare risolto il rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento dei danni in favore del primo da liquidarsi in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data del licenziamento a quella dell'emananda sentenza da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad €
6 2.391,70, od in via analogica applicando il criterio di liquidazione ex art. 18 legge 20 maggio 1970, n. 300 od in subordine in via equitativa.
Per il ricorrente CP_7
Accertare e dichiarare che la società ha cessato l'attività economica dello stabilimento di IA TT in violazione dell'obbligo di mantenere la stessa aperta sino al 30.06.2025, cioè per cinque anni decorrenti dalla cessazione del finanziamento erogato con fondi europei da Regione Lombardia e, conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021. Accertare e dichiarare l'inesistenza od inefficacia del licenziamento a seguito della revoca od annullamento della procedura di licenziamento collettivo e/o per violazione delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 legge 223/1991 e, conseguentemente ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.487,24 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.487,24.
Accertare e dichiarare la natura ritorsiva del licenziamento per cui è causa ed in ogni caso accertare e dichiarare la sua nullità, o l'illegittimità od inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021 anche per violazione dei criteri di scelta e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.487,24 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.487,24. In subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno variabile tra le 12 e le 24 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.487,24 in favore del ricorrente. In ulteriore subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura di 12 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.487,24. In ulteriore subordine accertate e dichiarare la inesistenza del licenziamento o la sua inefficacia e conseguentemente accertato l'inadempimento della società consistito nel non consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa condannare la stessa ex artt. 1218, 1223, 1224, 1453 c.c. al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni di cui avrebbe goduto dalla data di sospensione dell'attività lavorativa avvenuta il 3 luglio 2021 alla data di effettivo ripristino dell'attività lavorativa sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.487,24.
In ulteriore subordine accertare e dichiarare la natura ingiuriosa del licenziamento del ricorrente ex art. 2043 c.c. e dichiarare risolto il rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento dei danni in favore del primo da liquidarsi in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data del licenziamento a quella dell'emananda sentenza da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.487,24, od in via analogica applicando il criterio di liquidazione ex art. 18 legge 20 maggio 1970, n. 300 od in subordine in via equitativa. Per il ricorrente Controparte_5
Accertare e dichiarare che la società ha cessato l'attività economica dello stabilimento di IA TT in violazione dell'obbligo di mantenere la stessa aperta sino al 30.06.2025,
7 cioè per cinque anni decorrenti dalla cessazione del finanziamento erogato con fondi europei da Regione Lombardia e, conseguentemente accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021. Accertare e dichiarare l'inesistenza od inefficacia del licenziamento a seguito della revoca od annullamento della procedura di licenziamento collettivo e/o per violazione delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 legge 223/1991 e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.553,41 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.553,41.
Accertare e dichiarare la natura ritorsiva del licenziamento per cui è causa ed in ogni caso accertare e dichiarare la sua nullità, o l'illegittimità od inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021 anche per violazione dei criteri di scelta e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.553,41 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.553,41. In subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno variabile tra le 12 e le 24 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.553,41 in favore del ricorrente. In ulteriore subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura di 12 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.553,41. In ulteriore subordine accertate e dichiarare la inesistenza del licenziamento o la sua inefficacia e conseguentemente accertato l'inadempimento della società consistito nel non consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa condannare la stessa ex artt. 1218, 1223, 1224, 1453 c.c. al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni di cui avrebbe goduto dalla data di sospensione dell'attività lavorativa avvenuta il 3 luglio 2021 alla data di effettivo ripristino dell'attività lavorativa sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.553,41. In ulteriore subordine accertare e dichiarare la natura ingiuriosa del licenziamento del ricorrente ex art. 2043 c.c. e dichiarare risolto il rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento dei danni in favore del primo da liquidarsi in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data del licenziamento a quella dell'emananda sentenza da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.553,41, od in via analogica applicando il criterio di liquidazione ex art. 18 legge 20 maggio 1970, n. 300 od in subordine in via equitativa. Per il ricorrente Controparte_2
Accertare e dichiarare che la società ha cessato l'attività economica dello stabilimento di IA TT in violazione dell'obbligo di mantenere la stessa aperta sino al 30.06.2025, cioè per cinque anni decorrenti dalla cessazione del finanziamento erogato con fondi europei da Regione Lombardia e, conseguentemente accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021.
8 Accertare e dichiarare l'inesistenza od inefficacia del licenziamento a seguito della revoca od annullamento della procedura di licenziamento collettivo e/o per violazione delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 legge 223/1991 e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.482,55 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.482,55. Accertare e dichiarare la natura ritorsiva del licenziamento per cui è causa ed in ogni caso accertare e dichiarare la sua nullità, o l'illegittimità od inefficacia od annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021 anche per violazione dei criteri di scelta e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni condannando la stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.482,55 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.482,55. In subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno variabile tra le 12 e le 24 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.482,55 in favore del ricorrente. In ulteriore subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura di 12 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.482,55. In ulteriore subordine accertate e dichiarare la inesistenza del licenziamento o la sua inefficacia e conseguentemente accertato l'inadempimento della società consistito nel non consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa condannare la stessa ex artt. 1218, 1223, 1224, 1453 c.c. al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni di cui avrebbe goduto dalla data di sospensione dell'attività lavorativa avvenuta il 3 luglio 2021 alla data di effettivo ripristino dell'attività lavorativa sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.482,55. In ulteriore subordine accertare e dichiarare la natura ingiuriosa del licenziamento del ricorrente ex art. 2043 c.c. e dichiarare risolto il rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento dei danni in favore del primo da liquidarsi in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data del licenziamento a quella dell'emananda sentenza da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.482,55, od in via analogica applicando il criterio di liquidazione ex art. 18 legge 20 maggio 1970, n. 300 od in subordine in via equitativa. Condannare la società resistente al pagamento del compenso professionale di difesa ex art. 93 c.p.c. da liquidarsi in favore dell'Avv. Roberto Scisca come da notula prodotta agli atti e redatta sulla base dei parametri ministeriali vigenti che tengono conto delle percentuali di maggiorazione per ogni ricorso riunito, nonché nel rispetto della normativa vigente sull'equo compenso.
Per Controparte_1 In via pregiudiziale : Sospendere il procedimento ex art. 295 c.p.c. in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione in ordine al ricorso ex art. 28 legge 300/70, stante la pendente impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Milano. Nel merito:
9 Accertare e dichiarare che la società ha cessato l'attività economica dello stabilimento di IA TT in violazione dell'impegno di mantenere la stessa attività aperta sino al 30.06.2025, cioè per 5 anni decorrenti dalla cessazione del finanziamento erogato con fondi europei da Regione Lombardia e, conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità/illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 18.09.2021. Accertare e dichiarare l'inesistenza od inefficacia del licenziamento a seguito della revoca od annullamento della procedura di licenziamento collettivo e/o per violazione delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 legge 223/1991 e, conseguentemente, confermare la reintegrazione del ricorrente nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni, confermando altresì la condanna della stessa società al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.440,58 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, oltre ai contributi da versare all' . Controparte_8 Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera 18.09.2021 anche per violazione dei criteri di scelta e, conseguentemente, confermare tutte le statuizioni dell'ordinanza impugnata con riferimento a , ovvero Controparte_1 la reintegra nel posto di lavoro e il risarcimento del danno in favore dello stesso lavoratore in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella di reintegra nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione globale di fatto al tallone mensile di € 2.440,58 e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità. In subordine, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro condannando la società convenuta al risarcimento del danno variabile tra le 12 e le 24 mensilità da calcolarsi sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.440,58 in favore del ricorrente. In ulteriore subordine accertare e dichiarare la inesistenza del licenziamento o la sua inefficacia e conseguentemente, accertato l'inadempimento della società consistito nel non consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa, condannare la stessa ex artt. 1218, 1223, 1224, 1453 c.c. al risarcimento di tutti i danni subiti dal lavoratore , in misura CP_1 pari a tutte le retribuzioni di cui avrebbe goduto dalla data di sospensione dell'attività lavorativa avvenuta il 3 luglio 2021 alla data di effettivo ripristino, sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.440,58 eventualmente anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. od in subordine in via equitativa. Con la condanna di parte opponente alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore dell'avv. Caterina Casula quale difensore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.11.23, conveniva in Parte_1 giudizio , , , , Controparte_1 CP_6 Controparte_3 CP_4 Per_1
, , e , proponendo
[...] Persona_2 CP_7 Controparte_5 Controparte_2 opposizione avverso l'ordinanza nr. 5676 rg. emessa dal Tribunale di Monza in data 2.11.2023 ai sensi dell'art. 1 comma 49 legge 92/2012. Con la menzionata ordinanza, il Tribunale di Monza accoglieva il ricorso promosso dai predetti lavoratori al fine di ottenere accertamento e declaratoria di illegittimità dei licenziamenti intimati nei confronti di ciascuno, condannando la Parte_1 ai sensi degli artt. 5 comma 3 legge 223/91 e 18 comma 4 legge 300/70, alla reintegrazione dei ricorrenti nel posto di lavoro e al pagamento in loro favore di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto nella misura di 12 mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno dell'accertamento sino a quello della effettiva reintegrazione, interessi e rivalutazione monetaria;
dichiarava altresì illegittimi, per violazione delle procedure di cui all'art. 4 comma 12 legge 223/1991, i
10 licenziamenti intimati nei confronti di e , e dichiarava risolti i CP_6 CP_7 rapporti di lavoro con effetto dalla data di licenziamento, condannando la società al pagamento di un'indennità risarcitoria determinata nella misura di 15 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto in favore di entrambi, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Assumendo l'erroneità dell'ordinanza adottata dal Tribunale in esito al ricorso proposto, l'odierna opponente ne chiedeva la riforma, previo accertamento della legittimità dei singoli licenziamenti, e in via subordinata, in caso di persistenza della ritenuta illegittimità, la detrazione dalle somme dovute da di quanto percepito dai lavoratori, nel periodo di Pt_1 estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, ovvero di quanto avrebbero potuto percepire, adoperandosi nel reperimento di altra occupazione. Con memoria difensiva depositata in data 2.1.2024, si costituivano , CP_6 [...]
, Controparte_3 CP_4 Persona_1 Persona_2 CP_7
, e , contestando quanto ex adverso dedotto e
[...] Controparte_5 Controparte_2 insistendo per il rigetto dell'opposizione. In via preliminare, chiedevano di disporre ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, al fine di risolvere in punto di diritto la questione relativa alle conseguenze indotte dalla sentenza della Corte di Appello di Milano nr. 897/2022, resa nel procedimento promosso dalle associazioni sindacali ai sensi dell'art. 28 St.Lav., la quale ha sancito la natura antisindacale posta in essere da nel corso della Parte_1 procedura di licenziamento collettivo. Chiedevano, inoltre, posta la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità del combinato disposto del comma 4, terzo e settimo capoverso, art. 18 legge 300/1970 e dell'art. 5 legge 233/1991 per violazione dell'art. Cost., anche in relazione alle diverse ipotesi di reintegra e di risarcimento dei danni di cui agli altri commi dello stesso art. 18 legge 300/1970, di sollevare la questione avanti alla Corte Costituzionale. Chiedevano altresì di sospendere il procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione sulla questione pregiudiziale della eventuale inesistenza di tutti i licenziamenti, in caso di revoca o annullamento della procedura di licenziamento collettivo. Con memoria difensiva depositata in data 25.10.2024, si costituiva Controparte_1
, contestando parimenti le argomentazioni di parte opponente e insistendo nel rigetto
[...] dell'opposizione, aderendo altresì, in via preliminare, alla richiesta di sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c., in virtù della pendenza avanti alla Corte di Cassazione del ricorso vertente sulla condotta antisindacale della ai sensi dell'art. Parte_1 28 legge 300/1970.
All'esito del tentativo di conciliazione vanamente esperito tra le parti del presente giudizio, rimesso il procedimento a questo Giudice a seguito di riassegnazione con provvedimento del Presidente del Tribunale in data 24.7.2024, all'udienza del 3.12.2024 i procuratori rappresentavano che erano state nel frattempo definite, a seguito di procedura conciliativa in sede protetta, le posizioni di e Alla successiva udienza CP_7 CP_6 Per_2 Per_1 del 4.6.2025 la causa veniva discussa dalle parti con richiamo alle conclusioni dei rispettivi atti, e decisa con pronuncia e lettura del dispositivo, nonché motivazione riservata nei sessanta giorni.
La presente decisione sarà conseguentemente riferita e circoscritta al ricorso promosso nei confronti di , , , e Controparte_1 Controparte_3 CP_4 Controparte_2
. Controparte_5
In siffatto contesto, vale la pena di delineare le caratteristiche strutturali della Parte_1
la quale è società operativa nel settore della produzione dei cerchi delle ruote
[...]
11 in acciaio per veicoli industriali, con sede in IA TT e stabilimento in Carpenedolo. In particolare, in IA TT erano presenti i reparti produttivi e gli uffici amministrativi;
lo stabilimento di Carpenedolo si occupava della produzione di ruote in acciaio destinate ai settori agricolo ed edile, nonché di movimentazione di materiale industriale. Sin dall'inizio del rapporto di lavoro, gli odierni ricorrenti venivano impiegati presso la sede di IA TT nel reparto “produzione”.
lavorava presso la società dal 6.5.1997 con qualifica di operaio Controparte_1 addetto alla produzione, e inquadramento nel livello C2 del CCNL Metalmeccanici Industria. Con
era stato assunto in data 14.11.1998 con qualifica di operaio C2 Controparte_3 addetto allo svolgimento di mansioni di operatore per il montaggio valvole.
lavorava dal 12.12.1994 con qualifica di operaio C3 addetto alle mansioni di CP_4 operatore di 5° livello.
era stato assunto il 2.10.21995 con qualifica di operaio C3 addetto allo Controparte_2 svolgimento di mansioni nel settore produzione reparto dischi e controllo qualità.
lavorava dal 2.10.1995 in qualità di operaio C3 addetto allo svolgimento di Controparte_5 mansioni nel settore produzione reparto dischi e controllo qualità. Tutti i lavoratori erano inquadrati in base al CCNL Metalmeccanici Industrie. Secondo la ricostruzione emersa in questa, come in analoghe vicende giudiziarie, interessate dal medesimo contenzioso avanti al Tribunale di Monza, il giorno 3.7.2021 alle ore 8,59, comunicava, tramite telegramma e utilizzo della piattaforma Parte_1 aziendale EVO, a tutte le maestranze operanti presso lo stabilimento di IA TT
– e quindi anche agli odierni ricorrenti – la chiusura del sito produttivo, con avvio della procedura di licenziamento collettivo per 152 addetti, che sarebbero stati individuati nelle sedi di IA TT e di Carpenedolo. Segnatamente, sulla piattaforma aziendale EVO la comunicazione veniva formulata nei seguenti termini: “Ai dipendenti addetti allo stab.. . Parte_2 03/07/2021 Oggetto: chiusura stabilimento di IA TT Con la presente si informano tutti i Dipendenti addetti allo stabilimento di IA TT che con effetto dalla data odierna lo stabilimento di IA TT rimarrà chiuso. Con lettera di pari data della presente è stato dato avvio alla procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 della Legge 223/1991, art. 1 D.Lgs. 26.5.1997 n. 151 e D.Lgs. n. 23/2015. I lavoratori addetti allo stabilimento di IA TT, sino al termine della procedura, saranno posti in ferie (sino al loro integrale esaurimento) e successivamente saranno in permesso retribuito con espresso esonero dal rendere la prestazione lavorativa. Distinti saluti Parte_1
”.
[...] Nello stesso giorno, la società inviava alle OO.SS. di categoria la comunicazione, prevista dall'art. 4 comma 2 legge 223/1991, di avvio della procedura di licenziamento collettivo in entrambi i due stabilimento di IA TT e di Carpenedolo, individuando 152 esuberi. Durante l'espletamento della procedura, i soli lavoratori del sito di IA TT venivano posti in ferie forzate, continuando invece ad operare quelli dello stabilimento di Carpenedolo. A nessuno degli odierni ricorrenti, malgrado la messa a disposizione delle energie lavorative, era consentito di riprendere lo svolgimento dell'attività. Conclusa la fase di consultazione sindacale ed amministrativa, in assenza di qualsivoglia intesa, con comunicazione in data 18.9.2021, la intimava il licenziamento a CP_9 Cont
, , e indicando i criteri di individuazione dei CP_1 CP_3 CP_2 CP_5 lavoratori in esubero, nonché l'attribuzione dei punteggi, tutti implicanti l'esito della misura Cont espulsiva adottata, che per , e era quello di 8, per e CP_1 CP_5 CP_2 CP_3 era quello di 9. I ricorrenti, in sede di impugnazione del licenziamento, contestavano i criteri di scelta adottati dalla società, essendo stato assegnato ai dipendenti di IA TT un punteggio pari a 5, e a quelli impiegati presso lo stabilimento di Carpenedolo un punteggio pari a 1, e ciò
12 era dipeso esclusivamente dall'appartenenza a una sede piuttosto che a un'altra, con conseguenze fortemente pregiudizievoli;
in particolare, malgrado la comunicazione della società che i recessi sarebbero stati effettuati, confrontando tutti i profili impiegati nelle due sedi societarie, il risultato era che su 152 lavoratori licenziati, ben 141 appartenevano alla sede di IA TT. Lamentavano pertanto che la selezione dei lavoratori passibili di licenziamento era viziata, con conseguente illegittimità per violazione dei criteri di scelta, che induceva all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18 comma 4 legge 300/1970, ovvero all'applicazione di quella indennitaria con condanna al pagamento di somma compresa tra le 12 e 14 mensilità, da calcolarsi sulla base della retribuzione mensile di fatto, ovvero nella misura di 12 mensilità soggette al medesimo calcolo. contestava le impugnazioni proposte, adducendo la corretta Parte_1 applicazione e comunicazione dei criteri applicati, nonché previsti dalla legge (anzianità, carichi di famiglia, esigenze tecnico-produttive), senza alcuna preferenza a favore dei dipendenti di Carpenedolo. Escludeva altresì che nelle iniziative intraprese – imposte dalla gravissima crisi economica particolarmente avvertita nell'ambito della produzione, cui era adibito il sito di IA TT – potessero ravvisarsi profili di ritorsività e di ingiuriosità per le modalità di manifestazione ed esecuzione dei recessi. Negava qualsivoglia irregolarità nell'individuazione e nella applicazione dei criteri di scelta, essendo stati adottati quelli previsti dalla legge, senza alcuna attribuzione in senso deteriore ai lavoratori di IA TT rispetto a quelli di Carpenedolo;
in particolare, erano stati assegnati 5 punti per l'appartenenza allo stabilimento di IA TT e 1 punto per l'appartenenza a quello di Carpenedolo, nonché fino ad 8 punti per i carichi familiari e 5 punti per l'anzianità, sicchè su un totale di 18 punti totali assegnati, l'appartenenza a IA TT aveva inciso per 5 punti pari al 27% del punteggio totale, mentre gli altri due criteri avevano inciso nella misura del 73%. Con l'ordinanza emessa in data 2.11.2023 ai sensi dell'art. 1 comma 49 legge 92/2012 sopra citata, il Tribunale di Monza accoglieva il ricorso promosso ex art. 1 comma 47 ss. Legge 92/2012, disponendo le statuizioni richiamate.
Con il ricorso in opposizione, oggetto della presente disamina, Parte_1 contesta integralmente la decisione assunta dal Tribunale di Monza in sede sommaria, negando la sussistenza del primo vizio ivi rilevato, e cioè il mancato confronto con le organizzazioni sindacali. Il telegramma indirizzato ai lavoratori doveva considerarsi alla stregua di mera comunicazione di carattere organizzativo rivolta ai dipendenti, rendendo nota l'intervenuta chiusura dello stabilimento di IA TT, senza l'avvio di alcuna procedura di licenziamento collettivo. In questo senso deponeva la decisione emessa dal Tribunale di Monza all'esito del ricorso, promosso dalle Associazioni sindacali, ai sensi dell'art. 28 Stat. Lav., la quale testualmente affermava che “non pare divisabile alcuna violazione della norma citata, avendo la società resistente ritualmente inoltrato il 3.7.2021 alle sigle ricorrenti computa comunicazione scritta dell'avvio della procedura di licenziamento collettivo, da intendersi preventiva alla riduzione di personale, non già a qualunque altra comunicazione con i lavoratori”. Analogamente aveva concluso la sentenza del Tribunale di Monza nr.56 del 28.1.2022. E ancora, la sentenza della Corte di Appello di Milano nr. 897/2022, conseguente all'impugnazione della prima pronuncia, pur ritenendo sussistente una violazione dell'obbligo informativo, stabiliva che tale violazione non si ripercuoteva e non spiegava alcun effetto sulla validità della procedura. Ribadiva la legittimità e correttezza dei criteri di scelta, poiché, contrariamente a quanto sostenuto con l'ordinanza impugnata, non era stata la mera appartenenza dei singoli lavoratori a uno stabilimento piuttosto che a un altro a determinare la scelta di quelli passibili di licenziamento, bensì era stato valorizzato l'elemento tecnico-organizzativo di tale
13 appartenenza, tenendo conto che le due unità produttive erano ubicate in Province diverse (Monza-Brianza e Brescia). Il Tribunale si sarebbe limitato a dichiarare la scelta aziendale irragionevole, senza specificarne i motivi, e dunque trascurando il disposto dell'art. 5 legge 223/1991. Nel caso di specie, il criterio tecnico-organizzativo, così come consentito da quest'ultima disposizione, era stato validamente applicato e correttamente ponderato, non esaurendosi nella mera “appartenenza”, bensì nella circostanza che lo stabilimento di IA TT era stato definitivamente chiuso, cessandovi qualsiasi produzione industriale. Peraltro, la scelta non era dipesa in via esclusiva o prevalente dal criterio tecnico organizzativo, concorrendo con esso anche gli altri parametri, normativamente previsti, dell'anzianità e del carico familiare. I tre criteri erano stati oggetto di contemperamento e bilanciamento, tenendo conto del fatto che la chiusura dello stabilimento di IA TT aveva generato 132 esuberi e dunque ben poteva di per sé costituire un valido criterio di orientamento nell'ambito tecnico-organizzativo. Contestava altresì le valutazioni espresse dal Tribunale in ordine alla posizione di ciascun lavoratore. Quanto a , il confronto destinato a interessarlo non poteva che avvenire Controparte_2 all'interno del singolo reparto, ove lo stesso al momento prestava la propria attività lavorativa, non essendo possibile estendere il confronto a tutti i lavoratori impiegati nei diversi reparti, senza con ciò intervenire e modificare i criteri di scelta rimessi all'imprenditore. Cont Quanto a e le determinazioni del Tribunale comportavano un'indebita CP_3 sostituzione, stabilendo a quale criterio doveva darsi la prevalenza in caso di parità di punteggio. L'opponente deduceva l'erroneità delle determinazioni assunte con l'ordinanza, poiché nulla avrebbe disposto, una volta statuita la reintegrazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 18 comma 4 legge 300/1970, in ordine alla detrazione delle somme dai medesimi percepite per lo svolgimento di altre attività lavorative, ovvero di quelle che avrebbero potuto percepire, impegnandosi nella ricerca di una nuova occupazione. Escludeva inoltre che la chiusura dello stabilimento di IA TT potesse considerarsi alla stregua di una serrata, ponendo in essere la violazione della procedura prevista dall'art. 4 della legge 233/1991 per l'asserito rifiuto opposto al confronto con le Organizzazioni sindacali. Quanto verificatosi, in linea con determinazioni rimesse esclusivamente all'imprenditore in ossequio al principio costituzionale della libertà di impresa, era stato solo frutto di una legittima e insindacabile scelta di chiudere uno stabilimento economicamente non sostenibile. Quanto all'eccepita violazione dell'art. 4 legge 223/1991 per avere la società messo in ferie solo i lavoratori di IA TT, già il Tribunale di Monza, con decreto emesso ai sensi dell'art. 28 Statuto dei Lavoratori, aveva escluso che la chiusura dello stabilimento di IA TT e la fruizione obbligato delle ferie da parte dei lavoratori fossero condotte antisindacali, poste in essere allo scopo di limitare il diritto di sciopero e di indire assemblee sindacali. Analogamente, non si verificava alcuna violazione degli obblighi informativi previsti dall'art. 9 del CCNL Industria Metalmeccanica, avendo, di contro, la società operato con il pieno coinvolgimento delle associazioni sindacali, alle quali forniva tutte le informazioni necessarie, con incontri e rappresentazioni costanti delle gravissime difficoltà economiche e produttive del sito di IA TT. L'esclusione di condotte antisindacali da parte della società era stata, infine, sancita dal Tribunale di Monza con decreto in data 28.4.2021, all'esito del ricorso ex art. 28 cit. presentato dalle Associazioni sindacali, cui era seguita la sentenza nr.56 emessa in sede di opposizione in data 28.1.2022, ove testualmente si affermava: “a fronte della dedotta
14 violazione degli obblighi informativi sindacali sulle eventuali misure di contrasto previste al fine di evitare o attenuare le conseguenze dei rischi occupazionali e sulla chiusura dello stabilimento di IA TT le OOSS hanno chiesto anche, come conseguenza, la dichiarazione di illegittimità e l'annullamento della procedura di licenziamento collettivo avviata con la comunicazione del 3 luglio 2021. Tale domanda non può trovare accoglimento in quanto difetta, anche a livello descrittivo nell'esposizione dei fatti in ricorso, il nesso causale tra la violazione del suddetto obbligo informativo e l'attuazione del procedimento di licenziamento collettivo ovvero non è allegato e neppure provato che in caso di adempimento del suddetto obbligo informativo il procedimento di licenziamento collettivo non sarebbe stato avviato”. Da qui, l'insussistenza di qualsivoglia presupposto per ritenere invalida la procedura di licenziamento collettivo, il cui annullamento poteva dipendere solo da sue carenze interne, e non perché il datore di lavoro non avesse fornito alle organizzazioni sindacali informazioni previste da altre norme. L'opponente si soffermava sul significato attribuito dalle associazioni sindacali al finanziamento ricevuto dalla società ad opera della Regione Lombardia, insuscettibile di essere qualificato alla stregua di contratto a favore di terzo. L'accesso al finanziamento era avvenuto nel contesto di una gara pubblica, nel cui bando non era prevista garanzia di mantenimento dell'occupazione per un periodo di cinque anni dalla conclusione della gara. L'obbligo ivi previsto di mantenere l'attività economica per tale periodo non interferiva in alcun modo con la procedura di licenziamento collettivo, intervenuta in ogni caso dopo la scadenza di quel termine. L'obbligazione consisteva, peraltro, nel mantenere l'attività economica d'impresa, che in effetti perdurava presso lo stabilimento di Carpenedolo. Contestava infine la natura ingiuriosa dei licenziamenti, ritenuta dai ricorrenti senza che sussistessero i presupposti, poiché il licenziamento del 18.9.2021 era stato comunicato al termine di una procedura durata 75 giorni, nella quale venivano esperite dalla società tutte le formalità di legge, erano state effettuate tutte le comunicazioni obbligatorie e si erano tenuti tutti gli incontri in sede sindacale e in sede amministrativa. Rassegnava quindi le conclusioni in epigrafe trascritte.
Con la memoria difensiva 2.1.2024, i resistenti , , Controparte_3 CP_4 CP_2
e – della cui posizione nella presente sede ci si occupa - sollevano
[...] Controparte_5 in via preliminare la questione di illegittimità costituzionale del combinato disposto del comma 4 terzo e settimo capoverso dell'art. 18 legge 300/1970, e dell'art. 5 legge 223/1991, assumendo la violazione dell'art. 3 Cost., generando l'apparato normativo così delineato nonché interpretato dalla Corte di Cassazione, disparità di trattamento tra lavoratori occupati e lavoratori disoccupati successivamente all'estromissione per effetto del licenziamento intimato e ritenuto inefficace. Diverso sarebbe infatti il trattamento, cui andrebbero incontro i lavoratori illegittimamente licenziati, per i quali sia stata disposta la reintegra e l'indennità risarcitoria nella misura – prevista come massima – di 12 mensilità, e quelli per cui invece sia riconosciuto il risarcimento del danno in misura corrispondente a tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella della reintegra, dedotto in tal caso l'aliunde perceptum;
disparità generata dalla differente condizione, in cui si andrebbero a trovare gli stessi lavoratori a seconda se occupati ovvero inoccupati. Chiedono altresì che sia disposto rinvio pregiudiziale alla Carte di Cassazione ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c, necessario al fine di risolvere questioni di diritto, come quella posta dagli effetti della sentenza della Corte di Appello di Milano nr. 897/2022, che ha ritenuto antisindacale la condotta della società, odierna opponente Sempre in via preliminare, chiedono disporsi la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione della vertenza ex art. 28 Stat. Lav. tuttora pendente a seguito della pronuncia della Corte d'Appello di Milano nr. 897/2023, oggetto di
15 ricorso e controricorso avanti alla Corte di Cassazione. Dall'esito della decisione dipenderebbe infatti la validità o meno dell'integrale procedura di licenziamento collettivo, destinata a riverberarsi sui licenziamenti, nel senso che i singoli recessi datoriali sarebbero privi di qualsivoglia effetto e di contro sussistenti i singoli rapporti di lavoro. Da qui, la fondatezza delle domande, diversamente formulate, di adempimento del contratto e di risarcimento dei danni in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande sino all'effettivo ripristino del rapporto lavorativo. In quest'ottica, i resistenti attribuiscono in ogni caso valenza decisiva alla citata sentenza della Corte di Appello di Milano, la cui lettura deve indurre a ritenere che, pur in mancanza di una esplicita pronuncia di revoca della procedura di licenziamento, i singoli licenziamenti sono comunque illegittimi, in esito alla loro inefficacia, per violazione della disciplina detta dall'art. 4 legge 223/1991. I resistenti insistono pertanto nell'affermare la nullità della procedura di licenziamento collettivo, prima ancora dell'illegittimità dei singoli licenziamenti intimati ed oggetto di impugnazione, essendo stato radicalmente alterato il rapporto tra il ruolo affidato alle Associazioni sindacali nella gestione aziendale, e le modalità di manifestazione della volontà datoriale, che nel caso in esame avrebbero completamente travalicato l'ordine degli adempimenti comunicativi e informativi, impedendo di fatto l'esercizio del potere di controllo preventivo da parte del sindacato e il vaglio dei singoli provvedimenti espulsivi adottati nei confronti dei lavoratori. Richiamano altresì l'obbligo della società di mantenere aperto il sito produttivo di IA TT a seguito del finanziamento erogato dalla Regione Lombardia, assumendo tale contratto rilevanza nell'ambito delle impugnazioni dei licenziamenti. Ribadiscono la natura ingiuriosa dei licenziamenti, avendo la società realizzato in concreto una serrata preventiva, che ha privato i lavoratori di tutela sindacale, di fatto estromettendo tutte le maestranze nella giornata di sabato 3.7.2021, precludendo agli stessi di assumere le necessarie informazioni sugli eventi in corso e di organizzare qualsivoglia forma di protesta legittima. Rassegnavano pertanto le conclusioni in epigrafe trascritte.
Con la memoria difensiva 25.10.2024, , anteponendo la propria Controparte_1 adesione alle osservazioni e deduzioni formulate dagli altri resistenti nella memoria che precede, affermava la propria carenza di interesse in ordine alla questione di illegittimità costituzionale, sollevata in quella sede, rientrando nel novero dei lavoratori, in favore dei quali era stata disposta la reintegrazione nel posto di lavoro, e dunque beneficiando di un trattamento favorevole secondo la prospettazione ivi delineata. Avanzava invece richiesta di sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in ragione della pendenza avanti alla Corte di Cassazione il ricorso avente ad oggetto la condotta antisindacale dell'azienda, il cui esito potrebbe riflettersi anche sulla propria posizione, comportando l'annullamento dell'intera procedura di licenziamento collettivo e la conseguente inesistenza di tutti i licenziamenti intimati. Nel merito, affermava che, quand'anche non nulla, la procedura sarebbe comunque viziata, dovendosi condividere la valutazione, contenuta nell'ordinanza impugnata, di illegittimità della scelta dei lavoratori passibili di licenziamento, operata sulla base di una non corretta e adeguatamente ponderata applicazione e comparazione dei parametri adottati. Con particolare riguardo alla posizione di , il punteggio che gli doveva essere CP_1 assegnato in base ad anzianità e carico di famiglia era quello di 8, senza che vi potesse influire nella direzione, poi seguita dalla società, l'appartenenza a uno stabilimento piuttosto che a un altro, in difetto di qualsivoglia spiegazione della scelta, che ne era scaturita sulla base dell'invocato criterio tecnico-produttivo.
16 Peraltro, l'opponente nell'esporre e articolare le proprie contestazioni, non deduceva alcunchè in ordine a quanto disposto nei confronti di , con conseguente necessità CP_1 di ritenere che vi fosse acquiescienza su quanto statuito nell'ordinanza impugnata. Il resistente contestava, infine, le richiesta di parte avversaria sulla detrazione dell'aliunde perceptum, non avendo la stessa fornito alcuna prova nell'adempimento di un onere probatorio, che per consolidata giurisprudenza grava interamente a suo carico. Rassegnava pertanto le conclusioni in epigrafe trascritte.
Il ricorso in opposizione è infondato, e deve perciò essere respinto. Pur all'esito di una rinnovata disamina dei rilievi formulati dall'opponente Parte_1
che ricalcano sostanzialmente l'impostazione difensiva adottata nella fase
[...] sommaria del procedimento, si reputano condivisibili le argomentazioni che hanno portato alle conclusioni dell'impugnata ordinanza. Quanto al rilievo incentrato sulla regolarità della procedura, là dove era confluita nel licenziamento degli odierni resistenti, facendo asseritamente corretta applicazione dei criteri di scelta, e in particolare di quello tecnico-organizzativo, a incorrere nel profilo di illegittimità non è stato il criterio in sé considerato, bensi proprio le modalità di applicazione, postesi in aperta e stridente contraddizione con le premesse dichiarate dalla stessa Società. Invero, nella comunicazione di avvio della procedura, dopo l'illustrazione delle criticità che investivano il sito produttivo di IA TT e la conseguente necessità di chiusura dello stabilimento, quest'ultima precisava che l'individuazione dei lavoratori in esubero sarebbe avvenuta tramite un confronto tra tutti i lavoratori, addetti ad entrambi i siti (quello di IA TT e quello di Carpenedolo). Ciò si sarebbe tradotto in un ridimensionamento aziendale di riduzione degli stabilimenti da due a uno, e – sempre in base al tenore della comunicazione – nell'individuare il personale in esubero, e quindi da licenziare, sarebbe stata effettuata una comparazione tra tutti i lavoratori impiegati, in forza presso entrambi i siti aziendali. Ne veniva anche fornita la spiegazione, espressamente indicata nella fungibilità del personale presente in ciascuno dei due stabilimenti, ove si svolgeva la medesima attività produttiva, anche se con target di clienti e mercati differenti. Tuttavia, malgrado tali esplicite premesse, nel passaggio successivo dell'attribuzione del punteggio, legato al criterio delle esigenze tecnico-organizzative, si perveniva all'assegnazione del punteggio 5 ai lavoratori di IA TT, e del punteggio 1 a quello di Carpenedolo, facendo leva esclusivamente sull'appartenenza a uno piuttosto che all'altro stabilimento. Appariva quindi evidente l'esito contraddittorio rispetto alle condizioni presupposte, poiché, malgrado la dichiarata fungibilità e l'estensione comparativa a tutti i lavoratori operanti in entrambe le unità produttive, veniva attribuito, in virtù del predetto criterio, un punteggio superiore, e quindi maggiormente penalizzante, ai dipendenti di IA TT per il solo fatto di essere collocati in questo stabilimento, e non in quello di Carpenedolo. In altri termini, il criterio tecnico-produttivo, con cui peraltro dovevano concorrere gli atri criteri normativamente previsti dell'anzianità e dei carichi familiari, si esauriva in quello della mera “appartenenza territoriale” senza alcuna motivazione collegata all'organizzazione della produzione e alla tipologia di mansioni svolte, che giustificasse un così significativo (destinato a divenire determinante) divario tra i due punteggi. In particolare, non vi era alcun riferimento, né risultava concretamente applicata una motivazione collegata alle difficoltà logistiche di trasferimento dei lavoratori dallo stabilimento chiuso a quello ancora aperto ed operativo, ovvero all'impatto che questi trasferimenti – per eventualmente escluderli o ridimensionarne la portata – avrebbero avuto sulla ristrutturazione aziendale perseguita dalla Società. Quanto precede ha costituito oggetto di una disamina alquanto attenta e minuziosa da parte del Tribunale, che nell'impugnata ordinanza rimarca la penalizzazione, derivata ai danni dei
17 lavoratori dello stabilimento di IA TT dall'incongruenza, in cui è incorsa la società, la quale, per effetto dell'inevitabile sbilanciamento sotteso alle errate modalità di applicazione del criterio delle esigenze tecnico-produttive e organizzative, ha finito con l'individuare, quali destinatari del licenziamento con punteggio pari o superiore a 12, la quasi totalità dei lavoratori operanti in IA Laghetti: questi infatti sono risultati in numero di 121, contro gli 11 individuati presso lo stabilimento di Carpenedolo. Il Giudice dell'ordinanza ha, quindi, richiamato il principio secondo cui “è pur sempre indispensabile che il datore indichi nella comunicazione prevista dalla legge nr.223 del 1991 art.4 comma 3, sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell'unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine, al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l'effettiva necessità dei programmati licenziamenti” (Cass. nr.12040/2021). Nel caso in esame, questa valutazione è integralmente mancata, limitandosi la società opponente a una aprioristica attribuzione di un punteggio superiore ai lavoratori di IA TT, per il solo fatto di operare in quella sede, senza alcun vaglio ulteriore, come quello imposto dall'enunciato principio di verificare la possibilità di collocazione dei predetti presso lo stabilimento di Carpenedolo. L'opponente ribadisce, in questa sede, che violazione di normativa e principi non vi sarebbe stata, non avendo lo schema applicato determinato alcuno sbilanciamento a sfavore dei dipendenti di IA TT, poiché il criterio delle esigenze tecnico-organizzative concorreva con gli altri previsti dal legislatore, e in particolare sui 18 punti che potevano essere assegnati ai lavoratori (8 per carichi di famiglia, 5 per anzianità e 5 per il criterio dello stabilimento di appartenenza), quella riferita a IA TT incideva per 5 punti, pari al 27% del punteggio totale, mentre gli altri due criteri incidevano per il 73% del punteggio totale. In verità, come già osservato nell'ordinanza impugnata, i riflessi dell'attribuzione del punteggio, secondo la metodologia seguita dalla , si ripercuotevano Parte_1 negativamente e in senso peggiorativo nella sfera dei lavoratori di IA TT, tanto che rispetto ai 152 lavoratori licenziati (poi ridotti a 132), ben 141 (poi ridotti a 121) appartenevano al primo stabilimento, residuandone solo 11 presso la sede di Carpenedolo. In concreto, con riguardo alla posizione degli odierni resistenti, una volta neutralizzato il punteggio ricondotto alle esigenze tecnico-produttive, e , con un CP_5 CP_1 punteggio rispettivamente di 8, sarebbero rientrati nel novero dei lavoratori non licenziabili;
analogamente, con punteggio di 8. In maniera ancor più significativa, e CP_2 CP_3 Cont titolari di punteggio pari a 9, utilizzato quale spartiacque nella selezione tra licenziabili e non licenziabili, sono stati comunque pretermessi rispetto ai dipendenti di Carpenedolo, per il solo fatto di appartenere questi ultimi allo stabilimento non soppresso. Le conclusioni cui è approdata la citata ordinanza sono quindi coerenti e condivisibili, risolvendosi nella dichiarata illegittimità dei licenziamenti intimati a , CP_1 CP_5 [...] Cont
, , e nel conseguente annullamento con diritto alla reintegra nel posto CP_3 CP_2 di lavoro e all'indennità risarcitoria, come quantificata. Motivo di doglianza, formulato dall'opponente, è, altresì, quello dell'omessa detrazione dell'aliunde perceptum, che, nell'ordinanza impugnata, il Tribunale non avrebbe considerato, non disponendo la detrazione di quanto percepito dai lavoratori reintegrati per lo svolgimento di altre attività lavorative, ovvero gli stessi avrebbero potuto percepire, adoperandosi nella ricerca di una nuova occupazione. Al riguardo, occorre distinguere la posizione di da quella degli altri resistenti. CP_1 Deve premettersi la generale operatività del principio, secondo cui l'onere della prova è a carico del datore di lavoro, sia con riferimento alla sussistenza di un diverso rapporto di lavoro, sia con riferimento all'ammontare dei compensi percepiti (cfr. ord. Cass. n. 1533 del 15 gennaio 2024); segnatamente, “il datore di lavoro che contesti la pretesa risarcitoria del lavoratore illegittimamente licenziato, deve provare, anche con l'ausilio di presunzioni
18 semplici, l'"aliunde perceptum" o "percipiendi", a nulla rilevando la difficoltà di tale tipo di prova o la mancata collaborazione del dipendente estromesso dall'azienda, dovendosi escludere che il lavoratore abbia l'onere di farsi carico di provare una circostanza, quale la nuova assunzione a seguito del licenziamento, riduttiva del danno patito” (Cass. 10.5.2022 n.14775). Nel caso di nessun elemento, anche solo di natura conoscitiva, è stato fornito, al CP_1 fine di poter verificare e oggettivamente riconoscere somme riconducibili al cd. “aliunde perceptum”, sicchè non può procedersi ad alcuna detrazione nel senso e per le ragioni invocate dall'opponente. Con riferimento alla posizione degli altri resistenti, nelle rispettive comparse di costituzione si richiama la documentazione prodotta (estratto contributivo Inps e certificato di stato occupazionale), dalla quale tuttavia non emerge alcuna somma scomputabile a tale titolo. Invero, ai fini del relativo calcolo, i criteri adottabili sono quelli desumibili dai più recenti interventi della Corte di Cassazione, ed in particolare dalla ordinanza nr. 3842/2022, che stabilisce quanto segue: “la Corte di merito si è attenuta al disposto normativo che descrive con precisione la sequenza volta a determinare l'indennità risarcitoria, attraverso il calcolo della retribuzione globale di fatto spettante al lavoratore per l'intero periodo di estromissione, e la successiva detrazione, dall'importo così ottenuto, dell'aliunde perceptum e percipiendi; per contro, il tetto massimo previsto per l'indennità risarcitoria, come pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, rappresenta un limite che il legislatore ha posto al quantum del risarcimento dovuto dal datore di lavoro rispetto all'importo risultante dalla differenza tra la retribuzione spettante per tutto il periodo di estromissione e l'aliunde perceptum o percipiendi, ove superiore al detto tetto massimo”. Ciò comporta il necessario confronto tra quanto i singoli lavoratori avrebbero percepito nel periodo intercorrente dalla data del licenziamento a quello della reintegra (disposta nei confronti di ciascuno) e quanto ricevuto in virtù dei successivi rapporti di lavoro. Applicando tale criterio alla posizione dei resistenti, sulla base degli importi suscettibili di ricadere in quest'ultima tipologia, e quindi scaturire da attività lavorativa, emerge che nei confronti di Cont tutti, , e , la differenza tra quanto spettante e quanto CP_3 CP_5 CP_2 percepito è superiore all'equivalente delle 12 mensilità di retribuzione globale di fatto, che si è visto rappresentare il limite massimo dell'indennità risarcitoria riconosciuta per legge. Ne consegue l'impossibilità di configurare un aliunde perceptum e percipiendi, suscettibile di detrazione in linea con quanto richiesto dalla società opponente. Procedendo nella disamina delle ulteriori questioni, poste dalle difese delle parti, si osserva che, quanto all'incidenza del finanziamento ricevuto dalla società ad opera della Regione Lombardia e al correlato obbligo di mantenere l'attività economica per cinque anni, e alla dedotta natura ingiuriosa e ritorsiva dei licenziamenti intimati, le stesse devono ritenersi assorbite e superate alla luce delle illustrate conclusioni sulle ragioni preponderanti della ritenuta illegittimità dei singoli provvedimenti espulsivi. In ogni caso, deve ritenersi ininfluente, nell'ambito della disciplina dei rapporti di lavoro e in particolare dell'ammissibilità della procedura di licenziamento collettivo, il mancato adempimento da parte della società degli obblighi assunti con l'erogazione del finanziamento. Trattasi invero di inadempimento, che, ove ravvisato rispetto al mantenimento dell'apertura dello stabilimento di IA TT, attiene esclusivamente ai rapporti con il soggetto finanziatore (nella specie, Regione Lombardia), e non può diversamente valere alla stregua di ragione di illegittimità diffusa e generalizzata dei singoli licenziamenti. Parimenti, non ricorrono gli estremi per qualificare i licenziamenti come ritorsivi ovvero ingiuriosi, consistendo i primi in una reazione ingiusta e arbitraria rispetto a un comportamento legittimo del lavoratore, e nel caso di specie non può considerarsi tale la condotta della società, che ha solo manifestato la volontà di posticipare il pagamento della
19 quattordicesima mensilità, senza che sia possibile cogliere alcun nesso eziologico tra questa circostanza e i licenziamenti in seguito intimati;
consistendo i secondi in una modalità della misura espulsiva, che risulti lesiva dell'onore e del decoro del lavoratore, e nel caso di specie, tale misura è stata adottata in violazione della prescritta procedura, che comunque, per i soggetti coinvolti e il peculiare contesto ambientale, avrebbe generato risonanza mediatica e sensibilizzazione locale. Passando all'ulteriore tematica, che vede le parti in posizione antitetica circa la sussistenza o meno di una serrata, allorchè ebbe luogo la chiusura dello stabilimento di IA TT, e la contestata violazione della procedura prevista dall'art. 4 legge 223/91 in punto di rapporti e interlocuzioni con le rappresentanze sindacali, la stessa deve ritenersi superata a seguito della più volte citata pronuncia della Corte di Appello di Milano in data 18.10.2022 nr. 897/2023 . Questa, nell'affrontare, a seguito di impugnazione, la questione sulla condotta di
[...] nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo, e segnatamente Parte_1 nell'articolazione dei rapporti con le associazioni sindacali, ha ritenuto violato l'art. 4 della legge 223/91, “per avere comunicato la propria intenzione di Parte_1 procedere al licenziamento collettivo prima ai lavoratori e solo in seguito alle organizzazioni sindacali”. A detta conclusione la Corte è pervenuta, passando in rassegna gli eventi occorsi in giorno 3.7.2021, allorchè la società faceva precedere a qualsivoglia altra iniziativa e informativa la comunicazione ai lavoratori, tramite telegramma e inserimento nel sito aziendale, della già stabilita chiusura dello stabilimento di IA TT e della messa in ferie forzata di tutti quelli ivi collocati. La comunicazione, se pure avvenuta nello stesso giorno, precedeva temporalmente quella preventiva, nonché obbligatoria, di avvio della procedura di licenziamento, destinata alle OO.SS.. Secondo la Corte, ciò ha determinato la violazione dell'art. 4 della legge 2223/91 e una condotta antisindacale, “in quanto ha messo i sindacati davanti al fatto compiuto (chiusura dello stabilimento e allontanamento dei lavoratori ivi addetti), pregiudicando l'immagine del sindacato davanti ai lavoratori e il diritto delle organizzazioni sindacali di assistere i dipendenti estromessi”. Quanto precede vale a superare le obiezioni, formulate da parte opponente in ordine alla contrapposta regolarità e legittimità della procedura adottata, e alla insussistenza della diversamente ritenuta violazione della norma citata. Si innesta su questo punto la prospettazione delle parti resistenti, là dove assumono una più ampia portata di tale pronuncia, destinata a riverberarsi sull'intera procedura, che verrebbe ad essere nulla ed inefficace, travolgendo tutti i licenziamenti intimati dalla
[...]
prima ancora di quelli che hanno individualmente investito i singoli lavoratori. Parte_1 L'assunto non è condivisile, non potendosi automaticamente trarre detta implicazione dalla sentenza della Corte di Appello, la quale si è espressa al riguardo, aderendo alla tesi secondo cui “dalla disciplina contrattuale applicabile al caso di specie, non emerge in modo evidente che le parti sociali abbia voluto subordinare l'avvio dei licenziamenti collettivi alla conclusione delle procedure informative previste dalla contrattazione, non può ritenersi vi sia stata una procedimentalizzazione delle operazioni di licenziamento collettivo ulteriore e diversa da quanto previsto dalla legge, sicchè, pur sussistendo la violazione dell'obbligo informativo, questo non potrà avere alcun effetto sulla validità della procedura avviata ai sensi dell'art 223/1991”. Coerentemente con il recepito principio, la Corte non ha disposto la revoca della procedura, dichiarando solo il carattere antisindacale della condotta di e dunque lasciando intendere il differente piano di operatività del Parte_1 comportamento così stigmatizzato e la tutela dei singoli rapporti di lavoro, afferente nello specifico alla legittimità di singoli licenziamenti. Infine, devono disattendersi le istanze volte a promuovere il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., a sollevare la questione di illegittimità
20 costituzionale del combinato disposto del comma 4 terzo e settimo capoverso dell'art. 18 legge 300/1970, e dell'art. 5 legge 223/1991, e a disporre la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del procedimento ex art. 28 St. Lav. per il quale è stata proposta impugnazione avanti alla Corte di Cassazione. Quanto al rinvio ex art. 363 bis c.p.c., indipendentemente dalla relativa fondatezza e rilevanza, la norma non può essere validamente invocata nel caso di specie. La disciplina è, infatti, quella dettata dall'art. 3 del d.lvo 149/2022, con decorrenza dal 28.2.2023, e dunque non applicabile ai ricorsi in esame, tutti depositati prima di tale data. Il riferimento è ai ricorsi originari, con i quali sono stati impugnati i licenziamenti ai sensi della legge 92/2012, e che, nella duplice fase ivi prevista, hanno dato luogo a un procedimento unitario, sicchè la relativa instaurazione non può che risalire e coincidere con il deposito originario del ricorso, che ha determinato l'avvio alla fase sommaria. Quanto alla questione di incostituzionalità, oltre alla non rilevanza nella vicenda in esame, ove tutti i resistenti sono stati reintegrati nel posto di lavoro, non si coglie il profilo della fondatezza, atteso che costituisce scelta del legislatore quella di disciplinare e diversamente modulare le varie forme di tutela in caso di licenziamento illegittimo, e nessuna ingiustificata disparità di trattamento si ravvisa, là dove questa scelta si sia orientata nel senso di riconoscere differenti modalità di intervento, a seconda dell'intensità della violazione e delle conseguenze, che ne derivano. Quanto alla richiesta di sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., non ne ricorrono i presupposti, sia alla luce dei ritenuti effetti della sentenza della Corte di Appello rispetto alla procedura di licenziamento collettivo, sia in ottica di economia processuale, avuto riguardo all'instaurazione ormai risalente del presente giudizio e ai tempi non altrimenti conosciuti di definizione del distinto giudizio avanti alla Corte di Cassazione. Quanto fin qui esposto e argomentato comporta il rigetto del ricorso, la conferma dell'ordinanza impugnata e la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo in base ai parametri del DM 55/14. Deve altresì dichiararsi cessata la materia del contendere rispetto alle posizioni dei CP_7
, , e .
[...] CP_6 Persona_2 Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere rispetto alla posizione dei convenuti , CP_7
, e;
CP_6 Persona_2 Persona_1
rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata che ha dichiarato illegittimi e annullato i licenziamenti intimati a , , Controparte_1 Controparte_3 [...]
, e con effetto dal 18.9.2021, condannando CP_4 Controparte_2 Controparte_5 [...] a reintegrare i suddetti nel posto di lavoro e pagare in loro favore una Parte_1 indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto nella misura di 12 mensilità, al tallone mensile di euro 2.440,58 lordi per , di euro 2.355,76 lordi per CP_1 [...] Cont
, di euro 2.515,59 lordi per di euro 2.482,55 lordi per , di euro 2.482,55 CP_3 CP_2 lordi per oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno CP_5 del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
condanna la società opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti
[...]
, , e , complessivamente Controparte_3 CP_4 Controparte_2 Controparte_5
21 liquidate in euro 11.762,00, e in favore del ricorrente , Controparte_1 complessivamente liquidate in euro 9.048,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote di legge, con distrazione in favore dei rispettivi procuratori dichiaratisi antistatari;
fissa in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza 4.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
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