Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 3974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3974 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
n.23812/2022rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Il GIUDICE
DOTT.SSA Maria Tuccillo
Il Tribunale di Napoli , seconda sezione , in persona del giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23812/2022R.G. affari contenziosi civili e vertente
TRA
c., in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, il Signor ,, c.f. , Parte_1 C.F._1 quale socio accomandatario rappresentati e difesi dall'Avv. Umberto Del Pesce, c.f.
, con studio in Pomigliano d'Arco (NA), alla Via N. Bixio n. 1 come C.F._2 da procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTI
CONTRO
(C.F. P.IVA ,, in persona del Consigliere CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Delegato, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Frattin del foro di Treviso (c.f. ) e Giuseppe Napolitano del foro di Nola (c.f. C.F._3
), con domicilio eletto presso e nello studio del secondo in Napoli, C.F._4
Via Alcide De Gasperi n.55, come da mandato allegato al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
SENTENZA 1
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli istanti proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. N. 5354/2022, emesso dal Tribunale di Napoli, deducendo : -
-inesistenza del credito , atteso l'avvenuto pagamento da parte di che Controparte_2
assunse l'obbligazione di adempiere al pagamento del debito esistente in capo alla società
effettuando in data 02.04.2020, il pagamento tramite bonifico di € Parte_1
25.000,00 (venticinquemila euro) conto corrente n. 1934204 della Banca Monte DE SC di IE SP;
- incertezza del credito e inidoneità della documentazione contabile;
- nullità parziale del contratto di finanziamento per indeterminatezza degli elementi essenziali del contratto;
- usura contrattuale;
.
Ciò posto domandavano in via preliminare autorizzarsi la chiamata in causa del terzo , previo differimento dell'udienza e nel merito l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese di lite .
Con la comparsa di costituzione si costituiva l'opposto, che nel contestare ogni avversa eccezione e deduzione, assumeva l'infondatezza dell'avverso dedotto per i seguenti motivi:
1) sussistenza del credito ingiunto per la carenza di contestazioni in merito all'inadempimento contrattuale;
2) inesistenza del pagamento solutorio del credito;
3) infondatezza delle eccezionid i nullità del contratto .
Ciò posto domandavano in via preliminare autorizzarsi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e nel merito il rigetto dell'opposizione con vittoria id spese di lite
Con ordinanza resa in data 8.5.2023 il G.I. dr. non autorizzava la chiamata Per_1
in causa del terzo e autorizzava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, assegnando i termni di cui all'art 183 Vico cp.c. .
In data 6.05.2023 la causa era assegnata alla scrivente e in data 29.11.2024 era riservata in decisione con i termini di cui all'art . 190 cp.c.
Ciò posto in via preliminare , va riconosciuta la legittima attiva dell'opposta in merita all pretesa creditoria azionata con il ricorso monitorio, atteso che risulta provato ( v. contratto di cessione, doc. 4 allegato al ricorso monitorio ) l'intervenuta cessione del credito oggetto di causa da da Mercedes BE Financial Services Italia S.p.A. in data 26.11.2020 al
[...]
. CP_1
SENTENZA 2 Passando all'esame delle censure formulate dagli opponenti. mette conto evidenziare che con la notifica dell' atto di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un vero e proprio giudizio di cognizione avente ad oggetto non soltanto l'esame delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma, altresì, l'accertamento della fondatezza del diritto azionato (ex multis S.U.7448/93).
In tale giudizio, attore in senso sostanziale deve ritenersi l'opposto e convenuto in senso sostanziale l'opponente, sicchè troveranno applicazione i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, avuto riguardo alle posizione sostanziale assunte dalle parti nel giudizio. Pertanto, troveranno applicazione i principi in materia di riparto dell'onere della prova tra creditore e debitore sanciti dalla Suprema Corte :“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. ord. 5128/2022; Cass., Sez. un., n. 13533 del
2001).
Ciò posto , alla luce di tale principi in tema di riparto dell'onere della prova , va evidenziato che nella fattispecie in esame risulta provato il rapporto su cui si fonda la pretesa creditoria ( v. copia contratto allegato al ricorso monitorio e all'atto di citazione ) e altresì provato il dedotto inadempimento in quanto non contestato .
L'assunto pagamento del debito residuo discendente dal contratto di finanziamento oggetto di causa da parte del terzo , a fronte delle contestazioni specifiche Controparte_2 formulate sul punto dall'opposta non puo' ritenersi provato , non potendosi attribuire efficacia probatoria sic et simpliciter alla sola copia della distinta di bonifico prodotta dagli opponenti ( v. doc all.to all'atto di citazione )
Infine, devono ritenersi estremamente generiche e altresì infondate le eccezioni di nullità relative alle clausole del contratto di finanziamento da cui discende il credito .
Ed invero , il contratto rispetta le prescrizioni di cui all'art.117 TUB, avendo la forma scritta ed essendo in esso specificamente indicato il tasso di interesse e le altre condizioni applicate.
SENTENZA 3 Alle medesime conclusioni e per le stesse ragioni, è dato avvenire con riferimento alle altre eccezioni sollevate afferente il contratto di finanziamento e concernente in particolare il dedotto superamento DE tassi soglia usura .
Alla luce di quanto evidenziato il credito è da ritenersi provato.
Il Tribunale , dunque, rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto .
Le spese seguono la soccombenza si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa dell'attività espletata secondo tariffa vigente
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione seconda , pronunciando sulla opposizione proposta da in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore e avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n.5354/2022 del 15.07.2022 emesso dal Tribunale di Napoli , così decide ogni altra istanza e/o eccezione rigettata e disattesa:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 5354/2022 emesso dal Tribunale di Napoli;
- condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
7000,00 per compensi oltre iva e c.p.a e rimborso spese forfettarie ex art 2 del DM
55/2014
Napoli, 22.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
SENTENZA 4