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1 gennaio 1991
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25 marzo 1993
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1 gennaio 1995
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1 gennaio 1997
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8 novembre 1997
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Art. 10. 1. E' consentito all'amministrazione finanziaria disconoscere i vantaggi tributari conseguiti in operazioni di concentrazione, trasformazione, scorporo cessione di azienda, riduzione di capitale, liquidazione, valutazione di partecipazioni, cessione di crediti o cessione o valutazione di valori mobiliari poste in essere senza valide ragioni economiche allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio d'imposta.(9)
2. Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dagli uffici in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 ed i relativi interessi sono iscritti a ruolo a titolo provvisorio ai sensi e nella misura prevista dal secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , dopo le decisioni della comomissione tributaria di primo grado ovvero decorso un anno dalla presentazione del ricorso se alla scadenza di tale termine la commissione non ha ancora emesso la propria decisione.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni di fusione, concentrazione, trasformazione, scorporo e riduzione di capitale deliberate da tutti i soggetti interessati entro il 30 ottobre 1990. (7) ((11))
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 543 ha disposto (con l'art. 1, comma 169 che le disposizioni del presente articolo sono da interpretare nel senso che si applicano anche alle operazioni di scissione, disconoscendosi in ogni caso i vantaggi tributari nell'ipotesi di scissioni non aventi per oggetto aziende o complessi aziendali, anche sotto forma di partecipazioni, ovvero in quelle di assegnazione ai partecipanti di ciascuno dei soggetti beneficiari di azioni o quote in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni nella societa' scissa.
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che la suddetta modifica, limitatamente alle operazioni di liquidazione, alla valutazione di partecipazioni, alle cessioni di crediti i alle cessioni o valutazioni di valori mobiliari, si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente al 30 settembre 1994.
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 ha disposto (con l'art. 9, comma 5) che dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 358/1997 ce ssa di avere applicazione, il presente articolo.
2. Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dagli uffici in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 ed i relativi interessi sono iscritti a ruolo a titolo provvisorio ai sensi e nella misura prevista dal secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , dopo le decisioni della comomissione tributaria di primo grado ovvero decorso un anno dalla presentazione del ricorso se alla scadenza di tale termine la commissione non ha ancora emesso la propria decisione.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni di fusione, concentrazione, trasformazione, scorporo e riduzione di capitale deliberate da tutti i soggetti interessati entro il 30 ottobre 1990. (7) ((11))
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 543 ha disposto (con l'art. 1, comma 169 che le disposizioni del presente articolo sono da interpretare nel senso che si applicano anche alle operazioni di scissione, disconoscendosi in ogni caso i vantaggi tributari nell'ipotesi di scissioni non aventi per oggetto aziende o complessi aziendali, anche sotto forma di partecipazioni, ovvero in quelle di assegnazione ai partecipanti di ciascuno dei soggetti beneficiari di azioni o quote in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni nella societa' scissa.
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che la suddetta modifica, limitatamente alle operazioni di liquidazione, alla valutazione di partecipazioni, alle cessioni di crediti i alle cessioni o valutazioni di valori mobiliari, si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente al 30 settembre 1994.
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 ha disposto (con l'art. 9, comma 5) che dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 358/1997 ce ssa di avere applicazione, il presente articolo.
Commentari • 27
- 1. Transfer pricing e clausola antielusiva Un'assimilazione che non convincehttps://www.fiscooggi.it/ · 9.582935
[…] comma 7, del Tuir, alla clausola antielusiva generale, dettata dall'articolo 10 della legge 408/1990, oggi sostituito dall'articolo 37-bis del Dpr n. 600/73, il quale consente all'Amministrazione finanziaria di disconoscere i vantaggi fiscali conseguiti tramite comportamenti volti ad aggirare il sistema fiscale, poste in essere senza valide ragioni economiche, […]
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Giurisprudenza • 74
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/05/2019, n. 13123Provvedimento: […] prima richiesta di chiarimenti 4 dell'emanazione dell'avviso di accertamento, prevista dal quarto comma dell'art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, introdotto dall'art. 7 d.lgs n. 358 del 1998 (disposizioni antielusive) non si applica alle contestazioni dell'amministrazione finanziaria aventi ad oggetto comportamenti considerati elusivi, tenuti dal contribuente nella vigenza della art. 10 legge n. 408 del 1990. […]Leggi di più...
- condizioni·
- esclusione·
- elusione dell'imposta sugli utili azionari spettanti ai soggetti non residenti·
- abuso del diritto·
- operazione anteriore all'entrata in vigore dell'art. 14, comma 7 bis, del d.p.r. n. 917 del 1986·
- configurabilità·
- opponibilità all'amministrazione·
- fondamento·
- fondamento.·
- tributi erariali diretti·
- redditi di capitale·
- imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.)·
- imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972)