Sentenza 22 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/10/2003, n. 15821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15821 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 58 2 1/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg. 1 Magist ati: Presidente Dott. Guglielmo S ARELL - R.G.N. 7847/01 Cron. 32234 Dott. Giovanni PREOTIPINO Consigliere - Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Ud.06/05/03 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: OL SA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI 18, presso lo studio dell'avvocato STEFANO MENICACCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente contro + SICILCASSA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, già elettivamente domiciliato in ROMA LARGO DEL TEATRO VALLE 6, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA BRANCADORO, che lo rappresenta 2003 e difende, giusta procura speciale atto notar MARIA 2642 -1- ARMANNO di PALERMO del 12 aprile 2001, rep. 23124 e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- resistente con procura - avverso la sentenza n. 1018/00 del Tribunale di ENNA, depositata il 30/11/00 R.G.N. 125/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/03 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato BRANCADORO GIANLUCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo. -2- Svolgimento del processo AT TT, dipendente della Cassa Centrale di Risparmio V.E., otteneva dal Pretore di Enna, con sentenza del 16 marzo 1984, la declaratoria del suo diritto, nei confronti del datore di lavoro, ad ottenere la promozione al grado di capo ufficio dal 1° luglio 1977. La sentenza di appello, confermativa di quella di primo grado, veniva però cassata da questa Corte, con rinvio al giudice di primo grado, per violazione del litisconsorzio necessario nei confronti degli altri concorrenti che avevano preceduto il lavoratore in graduatoria e non erano risultati promossi. Riassunto il giudizio, con sentenza dell'8 luglio 1997 il Pretore riconosceva il diritto del sig. TT alla qualifica di funzionario di III, con decorrenza dal 1° gennaio 1979, e condannava la banca, divenuta Sicilcassa s.p.a., al pagamento delle differenze retributive, detratti gli acconti corrisposti. La Sicilcassa s.p.a., posta in liquidazione coatta amministrativa con provvedimento del 5 settembre 1997, proponeva appello avverso la decisione del Pretore. L'appellato resisteva. Con sentenza del 3/30 novembre 2000 il Tribunale di Enna, accogliendo l'eccezione proposta dalla stessa appellante nel corso del giudizio, dichiarava improcedibili le domande proposte da AT TT. Tali domande, ad avviso del Tribunale, avrebbero dovuto essere proposte in sede concorsuale, non operando, per la liquidazione coatta amministrativa di istituti bancari, come regolata dal d.lgs. n. 385/93, l'art. 95, comma terzo, della L.F. 3 Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando due motivi di censura, AT TT. La Sicilcassa s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo la difesa del ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 83, comma 2, del d. leg.vo 1° settembre 1993, n. 385 e degli artt. 52 e 95, comma 3, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267. Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il secondo comma dell'art. 83 del d. leg.vo n. 385/93 comporta, attraverso il richiamo operato dall'art. 52 della L.F., l'applicazione dell'art. 95 della stessa legge: "se il credito risulta da sentenza non passata in giudicato, è necessaria l'impugnazione se non si vuole ammettere il credito". L'improcedibilità temporanea della domanda, quindi, opera, anche nel caso di liquidazione coatta amministrativa di istituti bancari, solo quando la procedura speciale sia stata instaurata anteriormente alla pronuncia di primo grado;
nel caso, invece, che la liquidazione coatta amministrativa sia disposta dopo l'emanazione di una sentenza, per escludere l'ammissione al passivo di quel credito è necessaria l'impugnazione nei modi ordinari dinanzi al giudice naturale. Con il secondo motivo la difesa del ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale e dell'art. 80 del d. leg.vo n. 385 del 1993, nonché vizio di motivazione. Ribadisce che la norma di cui all'art. 95, comma 3, 1.f., mira ad attribuire una particolare forza all'accertamento del credito già consacrato in sentenza, 4 imponendo l'alternativa fra l'ammissione dello stesso e la prosecuzione della contestazione in sede generale di impugnazione (e non in sede di opposizione endofallimentare). Va preliminarmente disattesa la eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dalla resistente, per mancanza di una pagina (la n. 7) nella copia notificata dello stesso. Secondo il consolidato orientamento della Corte, la mancanza di una pagina nella copia del ricorso per cassazione notificato alla controparte comporta la inammissibilità di questo soltanto nel caso in cui l'esposizione contenuta nelle pagine precedenti ed in quelle successive, senza la correlazione con la pagina omessa, sia inidonea a rendere intellegibile la materia del contendere (Cass., 27 agosto 2002 n. 12.577; 1° giugno 1995 n. 6136). Nella fattispecie in esame, la mancanza della pag. 7 non impedisce la comprensione delle ragioni della impugnazione, dirette esclusivamente, nonostante la formulazione di due separati motivi (dei quali la intitolazione del secondo figura nella pagina mancante), a denunciare come errata la interpretazione dell'art. 83, comma 2, del d. leg.vo n. 385 del 1993 operata dal Tribunale di Enna e a sostenere che, quando la liquidazione coatta amministrativa della banca sia intervenuta dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, per poter negare l'ammissione del credito portato dalla sentenza occorre l'impugnazione in sede ordinaria. Nel merito i due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente per la ricordata connessione, sono fondati. La questione della applicabilità del disposto dell'art. 95, comma 3, del 5 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 alla liquidazione coatta amministrativa degli istituti bancari è già pervenuta all'esame della Corte. Con sentenza n. 7347 del 30 maggio 2001 è stato affermato che, nel caso di domanda inerente a credito vantato nei confronti di un ente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il principio secondo il quale non si verifica improseguibilità della domanda medesima quando, prima dell'instaurarsi di detta procedura, sia stata pronunciata sentenza non passata in giudicato (art. 95, terzo comma, della legge fallimentare, reso applicabile dal successivo art. 201), opera anche nei confronti degli istituti bancari assoggettati alla detta procedura concorsuale, giusta il disposto dell'art. 83, comma secondo, del d.lgs. n. 385 del 1993. Il principio era stato già affermato, in motivazione, nella sentenza n. 1893 del 9 febbraio 2001 (come ammette la stessa resistente, trattandosi di giudizio che la vedeva nella veste processuale di ricorrente) ed è stato ribadito con sentenza delle S.U. n. 5037 dell'8 aprile 2002 e con sentenza della Sezione Lavoro n. 17577 del 10 dicembre 2002. Alla luce del principio sopra enunciato il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altro giudice di pari grado, che si indica nella Corte di Appello di Caltanisetta. Il giudice di rinvio, al quale si rimette anche la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità, giudicherà sull'appello della Sicilcassa in 1.c.a., non operando, per quanto sopra esposto, alcuna improcedibilità della domanda.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la 6 causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Caltanisetta. Così deciso in Roma il 6 maggio 2003. Il Presidente Il cons, estensore Guglichen l aule Herb Kelimen ک ک ر мене CANCIL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria A M Joggi,22.07T. 2003 IL CANCELLIERE صمة 7