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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/11/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 464/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dr. UC IO Presidente
Dr. OR CC Consigliere relatore
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 19 settembre
2024, da
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore dott.
[...]
, rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti apposta su foglio Parte_2 separato ex art. 83 comma 3 c.p.c. depositato in allegato al ricorso in appello dall'avv. Francesca Giacchetti (pec: , Email_1 appellante contro
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore sig. , rappresentata e difesa per CP_2 procura allegata telematicamente alla memoria di costituzione in appello dall'avv. Giuseppe Prencipe (pec: , Email_2 appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Vicenza n. 166/2024 d.d. 02.04.2024, non notificata
1 In punto: opposizione a decreto ingiuntivo;
natura e dies a quo clausola conciliazione giudiziale relativa a decadenza nonché responsabilità solidale per incentivo all'esodo e spese giudiziali.-
CONCLUSIONI
UN.I.COOP:
”NEL MERITO Accertare e dichiarare che le parti, con la clausola n. 12 contenuta nella scrittura privata del 26.11.2022, hanno previsto a favore di una fideiussione Pt_1 di cui all'art. 1936 c.c. e seguenti Per l'effetto Accertare e dichiarare che
[...]
è decaduta, ex art. 1957 c.c., dal far valere nei confronti di CP_1 Pt_1 la garanzia fideiussoria in relazione ai crediti di cui al d.i. opposto Per l'effetto Accertare
e dichiarare che a titolo di garanzia fideiussoria e/o per qualsiasi altro titolo, Pt_1 nulla deve a e ciò sia con riferimento agli importi liquidati nel Controparte_1 decreto monitorio opposto (capitale ed accessori di legge) sia con riferimento alle spese legali liquidate Per l'effetto Revocare integralmente il d.i. opposto e quindi accertare e dichiarare che nulla è dovuto, per i titoli di è causa, da a Pt_1 CP_1
In ogni caso, con integrale vittoria di spese e compensi di lite, rimborso spese
[...] generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.”.
Controparte_1
”In via principale: rigettarsi in toto il ricorso in appello proposto da
[...]
, perché infondato in fatto e diritto per tutti i motivi esposti Parte_1 nel presente atto e conseguentemente, confermarsi la sentenza impugnata di rigetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 213/2023 R. Ing. del Tribunale di
Vicenza; In via subordinata: a) accertarsi e dichiararsi che il decreto ingiuntivo opposto
n. 213/2023 R. Ing. è stato legittimamente emesso dal Tribunale di Vicenza;
b) dichiararsi tenuta e condannarsi in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede a Modena, via A. Corassori,
72/F, a pagare alla società le somme di Euro 53.100,60= e di Controparte_1
Euro 16.100,00= ovvero quelle eventualmente diverse che verranno ritenute di giustizia, per le causali esposte nel ricorso monitorio e relativo e pedissequo decreto ingiuntivo, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo effettivo, per i motivi tutti esposti nel presente atto e nei precedenti scritti difensivi;
In ogni caso: spese e compensi di causa interamente rifusi”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Vicenza rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 213/2023 Parte_1 emesso il 05.07.2023, con cui era stato ingiunto il pagamento a favore di
[...]
- sulla base di quanto statuito nel verbale di conciliazione Controparte_1
(sottoscritto in data 27 ottobre 2022) nell'ambito della causa n. 983/2021 già pendente innanzi al Tribunale di Vicenza, e della scrittura privata che ne disciplinava l'esecuzione (sottoscritta in data 26 ottobre 2022) – in via solidale:
a) di € 53.100,60 con Controparte_3
b) di € 16.100,00 con oltre accessori e spese legali. Controparte_4
Le spese legali seguivano la soccombenza e venivano liquidate nell'importo di €
5.000,00 (oltre accessori).
Questa la vicenda processuale quale descritta nella sentenza gravata:
a) emerge dalla lettura dei documenti prodotti e dalle allegazioni delle parti che il rapporto obbligatorio di cui si discute sia quello intercorrente tra
[...]
(creditore), e (debitrici principali) CP_1 CP_3 CP_4
e (garante), originato dall'inadempimento di e Parte_1 CP_3 [...] delle obbligazioni verso i diversi soggetti (legali dei ricorrenti e uno CP_4 dei ricorrenti) di cui al verbale di conciliazione;
b) si tratta dunque, sostanzialmente, di garanzia prestata per il regresso esercitato ai sensi dell'art. 1299 cod. civ. dal debitore in solido
[...]
rispetto alle società cooperative, come espressamente previsto dal CP_1 verbale di conciliazione ove si legge, al punto 13, “ risponde Controparte_1 solidalmente di tutti i pagamenti risultanti dal presente verbale”) che ha pagato
l'intero debito, verso le società condebitrici, a seguito dell'inadempimento di queste;
c) tale ricostruzione coincide con quanto rappresentato in memoria difensiva dalla resistente (v. pag. 6), la quale coerentemente ha azionato il CP_1 procedimento monitorio per il regresso (v. pag. 4 ricorso monitorio) nei confronti delle condebitrici ( e e dell'obbligata CP_3 CP_4 in solido con esse in caso di inadempimento ( come risulta dal punto Parte_1
12 della scrittura privata sopra citata: “… che si dichiara garante ed obbligata solidalmente nei confronti di …”); Controparte_1
3 d) in tale contesto, coincidendo l'obbligazione di con quella delle Parte_1 società cooperative, avendo i medesimi oggetto, creditore e termine, il rapporto di garanzia scaturente dalla previsione di cui al punto 12 sopra riportato appare configurabile come fideiussorio, non potendosi ritenere che la clausola “senza ulteriore avviso” equivalga alla clausola “a semplice richiesta”, e deponendo in senso contrario all'autonomia delle rispettive obbligazioni lo stesso testo del punto 12 sopra riportato, che parla esplicitamente di obbligazione solidale;
e) tuttavia, il diritto ad ottenere il pagamento delle somme richieste con il decreto ingiuntivo, pur presupponendo l'inadempimento delle società cooperative nei termini prescritti dal verbale di conciliazione (30/11/2022 e 09/01/2023, data prevista nei preavvisi di parcella richiamati nel verbale, come correttamente evidenziato dalla resistente), è sorto unicamente con il pagamento, da parte di
, degli importi dovuti ai creditori sopra menzionati, e quindi, CP_1 come allegato e documentato dalla resistente, in data 13/03/2023 e in data
25/05/2023 (v. rispettivamente i docc. 8 e 7 del fascicolo monitorio);
f) in tali date l'obbligazione delle società cooperative verso i rispettivi creditori si
è estinta per il pagamento effettuato dalla condebitrice , e CP_1 contestualmente è sorto l'obbligo di pagamento, immediatamente esigibile, a favore di quest'ultima per gli importi da essa versati;
g) la scadenza di tale obbligazione va dunque collocata alle date in cui sono stati effettuati i pagamenti da parte di , prima dei quali la società CP_1 non avrebbe potuto intentare alcuna azione volta ad ottenere la corresponsione degli importi a proprio favore, e da esse decorre il termine di cui all'art. 1957 cod. civ., entro cui proporre le istanze contro il debitore;
h) il deposito del ricorso monitorio effettuato nel mese di giugno 2023, nei confronti delle debitrici e del fideiussore odierno ricorrente, ed altresì la notifica del decreto ingiuntivo qui opposto ai medesimi soggetti, avvenuta nel successivo mese di luglio, appaiono dunque effettuati entro il termine decadenziale previsto dalla norma succitata;
i) come correttamente dedotto da parte resistente, alcuna eccezione è stata formulata da parte ricorrente in ordine all'insorgenza del credito azionato, essendo state al contrario riconosciute le obbligazioni sorte in capo ai vari soggetti firmatari, ed in particolare alla ricorrente, in forza dei già menzionati 4 atti (verbale di conciliazione e scrittura privata ad esso collegata) e dei successivi inadempimenti”.
Dunque - per le parti ancora devolute in questa sede di gravame - il giudice berico:
a) qualificava l'obbligazione solidale come fideiussione (come richiesto dall'opponente odierna appellante) invece che contratto autonomo di garanzia (come invece eccepito dalla parte opposta nonché odierna appellata);
b) identificava il dies a quo di decorrenza della decadenza semestrale di cui all'art. 1957 c.c. con le date dei pagamenti (13 marzo 2023 e 25 maggio Contr 2023) effettuati da in luogo delle obbligate principali Controparte_5
(invece che con la scadenza dei relativi debiti per incentivo all'esodo a favore del lavoratore e per spese legali a favore Parte_3 dell'avv. LANDO).
2. Impugna la sentenza svolgendo due (2) motivi di appello. Parte_1
2.1. Con il primo motivo censura la sentenza per violazione degli artt. 1957 e 1299
c.c.
Evidenzia che per effetto del combinato disposto dall'accordo giudiziale del
27.10.2022 e della scrittura privata del 26.10.2022 le parti avevano istituito e previsto i seguenti pagamenti:
a) responsabilità solidale tra e in ordine CP_4 Controparte_1 al pagamento a dell'importo netto di € 16.100,70; Controparte_6
b) responsabilità solidale tra e in ordine CP_3 Controparte_1 al pagamento delle spese legali dei difensori dei lavoratori, che sono stati oggetto di una successiva contrattazione;
c) garanzia fideiussoria di nei confronti di in Pt_1 Controparte_1 relazione alla quota dei condebitori solidali ed CP_3 [...] in ipotesi di inadempimento/mancato pagamento di questi CP_4 ultimi.
Rileva che è corretta la qualificazione giuridica del rapporto fra le parti in causa in termini di fideiussione mentre sono errate le conclusioni che da un tanto sono state tratte.
5 Ribadisce che sussisteva responsabilità solidale fra , CP_3 [...] ed (condebitori) e la stessa nonché CP_4 CP_1 Pt_1
“responsabilità solidale tra quale garante-fideiussore ed i soggetti Pt_1 garantiti ed . CP_3 CP_4
Mentre, al contrario, “non si è mai validamente costituita una responsabilità solidale tra quale garante ed quale soggetto garantito”. Pt_1 CP_1
Dunque, quale responsabile solidale/condebitore solidale, Controparte_1 soggiaceva alle stesse scadenze contrattuali previste per e CP_4 [...]
. CP_3
La norma di riferimento è allora l'art. 1957 c.c. laddove l'art. 1299 c.c. nulla rileva nella fattispecie.
2.2. Con il secondo motivo, svolto in via subordinata, eccepisce che la garanzia prestata coprirebbe solo il 50% del credito vantato da Controparte_1 invocando l'applicazione dell'art. 1298 c.c. in tema di obbligazioni solidali.
3. Radicatosi il contradditorio conclude il rigetto del Controparte_1 gravame.
3.1. Sul primo motivo replica che con la scrittura privata d.d. 26. 10.2022 sottoscritta da tutte le parti si dichiarava “ garante ed obbligata solidamente nei Parte_1 confronti di in relazione alle somme che quest'ultima Controparte_1 avrebbe dovuto corrispondere in caso di mancato pagamento da parte delle due società cooperative (cfr. doc. 4, punto 12).
3.1.1. Ribadisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c., che si tratta di una garanzia atipica (e non di una fideiussione) azionabile senza limiti di tempo.
3.1.2. Conclude nel senso che “la garanzia prestata da non risultava affatto Parte_1 correlata alla scadenza dell'obbligazione principale, ma all'esecuzione della stessa;
basti considerare, al riguardo, che al punto 12 della scrittura privata del 26.10.2022, non è previsto alcun termine di efficacia della garanzia e che essa è stata prestata senza limiti di tempo, risulta perciò invocabile l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale 'nella ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.' (Cass. Civ., Sez. I, 13/08/2015 n. 16836).
6 3.1.3. In ogni caso difende la sentenza evidenziando che la scadenza dell'obbligazione principale è stata correttamente individuata dal giudice a quo.
3.1.4. In subordine evidenzia che in tutti i casi che i preavvisi di parcella recavano quale scadenza la data del 09.01.2023 (doc. 14).
3.1.5. Conclude sottolineando come la diffida stragiudiziale era stata comunque inviata a controparte in data 13.04.2023 e quindi nel termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. laddove la giurisprudenza di merito (C.d.a. MI n. 522/2024, C.d.A. FI
n. 1622/2024 e di legittimità (Cass. n. 660/2025, Cass. n. 31509/2021) non impone a tal fine la previa proposizione di domanda solo giudiziale.
3.2. Sul secondo motivo ne eccepisce l'inammissibilità per violazione del divieto di nova in appello, concludendo per la sua infondatezza anche nel merito tenuto conto del tenore letterale dell'accordo.
4. Tentata invano la conciliazione a causa è stata discussa e decisa all'udienza del
6 novembre 2025, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato.
6. La clausola 12 del contratto d.d. 26.10.2022 (cfr. doc. 3 recita “Si Parte_1 conviene poi che nel caso , non CP_3 CP_4 CP_7 effettuassero i pagamenti dovuti nei termini sopra indicati nella presente scrittura privata, potrà agire senza ulteriore avviso nei confronti di Controparte_1
, in persona del Presidente e legale Parte_1 rappresentante Dott. , che si dichiara garante ed obbligata Parte_2 solidalmente nei confronti di per le obbligazioni di pagamento Controparte_8 di cui sopra”.
7. Invero, la decadenza ex art. 1957 c.c. che recita – “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate” – è del tutto estranea all'ipotesi in esame in esame.
8. Del resto, l'oggetto del contratto intercorso inter partes è chiaro. garantisce il credito di laddove l'oggetto della Parte_1 Controparte_1 garanzia è rappresentato nelle obbligazioni di pagamento che, in conseguenza Cont dell'inadempimento degli obbligati principali Controparte_3
7 ), graverebbero sul debitore in solido appunto CP_4 CP_4 [...]
Controparte_1
9. In tal senso l'obbligazione principale di cui all'art. 1957 c.c. deve essere individuata nell'obbligazione gravante su e Controparte_3 CP_4
di soddisfare il diritto di regresso di
[...] Controparte_1
10. Ne consegue ulteriormente che il termine per far valere la garanzia potrebbe al più decorrere da quando può agire nei confronti degli Controparte_1 obbligati principali, cioè da quando esegue il pagamento al posto loro perché inadempienti.
11. Dunque, è corretto il capo della sentenza che ha individuato il dies a quo di insorgenza dell'obbligazione di garanzia nei confronti di non prima Parte_1 delle date dei rispettivi pagamenti effettuati in luogo dei debitori principali in data 13.03.2023 e in data 25.05.2023.
12. Peraltro, come correttamente evidenziato da parte appellata la clausola 12 non prevede nemmeno alcun termine di efficacia della garanzia, laddove la giurisprudenza della Suprema Corte ha condivisibilmente affermato che 'nella ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza”.
13. Tutto quanto premesso – rispetto, in ogni modo, del termine di decadenza ex art. 1957 c.c. – rende superfluo l'esame della questione riproposta da parte dell'appellata relativa alla natura tipica (contratto di fideiussione) ovvero atipica
(contratto autonomo di garanzia) del negozio giuridico in esame.
14. Il motivo di gravame relativo alla limitazione della responsabilità ex art. 1298 oltre ad essere inammissibile ex art. 345 c.c. è del tutto infondato nel merito, laddove la clausola pattizia n. 12) cit. non prevede alcuna ripartizione interna del debito tra i coobbligati, ma stabilisce una responsabilità solidale di nei confronti di , che ha agito allora a buon diritto Parte_1 CP_1 per conseguire l'intero importo.
15. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 secondo i parametri prossimi ai valori medi avuto riguardo al valore della controversia (€ 73.639,11), all'omesso svolgimento di
8 istruttoria orale ed alle tariffe professionali vigenti nonché alla nota spese dimessa.
16. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali richiesti dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, così decide:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado di giudizio, liquidate in € 6.500,00 per compensi oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 06.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
CC OR IO UC
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dr. UC IO Presidente
Dr. OR CC Consigliere relatore
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 19 settembre
2024, da
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore dott.
[...]
, rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti apposta su foglio Parte_2 separato ex art. 83 comma 3 c.p.c. depositato in allegato al ricorso in appello dall'avv. Francesca Giacchetti (pec: , Email_1 appellante contro
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore sig. , rappresentata e difesa per CP_2 procura allegata telematicamente alla memoria di costituzione in appello dall'avv. Giuseppe Prencipe (pec: , Email_2 appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Vicenza n. 166/2024 d.d. 02.04.2024, non notificata
1 In punto: opposizione a decreto ingiuntivo;
natura e dies a quo clausola conciliazione giudiziale relativa a decadenza nonché responsabilità solidale per incentivo all'esodo e spese giudiziali.-
CONCLUSIONI
UN.I.COOP:
”NEL MERITO Accertare e dichiarare che le parti, con la clausola n. 12 contenuta nella scrittura privata del 26.11.2022, hanno previsto a favore di una fideiussione Pt_1 di cui all'art. 1936 c.c. e seguenti Per l'effetto Accertare e dichiarare che
[...]
è decaduta, ex art. 1957 c.c., dal far valere nei confronti di CP_1 Pt_1 la garanzia fideiussoria in relazione ai crediti di cui al d.i. opposto Per l'effetto Accertare
e dichiarare che a titolo di garanzia fideiussoria e/o per qualsiasi altro titolo, Pt_1 nulla deve a e ciò sia con riferimento agli importi liquidati nel Controparte_1 decreto monitorio opposto (capitale ed accessori di legge) sia con riferimento alle spese legali liquidate Per l'effetto Revocare integralmente il d.i. opposto e quindi accertare e dichiarare che nulla è dovuto, per i titoli di è causa, da a Pt_1 CP_1
In ogni caso, con integrale vittoria di spese e compensi di lite, rimborso spese
[...] generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.”.
Controparte_1
”In via principale: rigettarsi in toto il ricorso in appello proposto da
[...]
, perché infondato in fatto e diritto per tutti i motivi esposti Parte_1 nel presente atto e conseguentemente, confermarsi la sentenza impugnata di rigetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 213/2023 R. Ing. del Tribunale di
Vicenza; In via subordinata: a) accertarsi e dichiararsi che il decreto ingiuntivo opposto
n. 213/2023 R. Ing. è stato legittimamente emesso dal Tribunale di Vicenza;
b) dichiararsi tenuta e condannarsi in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede a Modena, via A. Corassori,
72/F, a pagare alla società le somme di Euro 53.100,60= e di Controparte_1
Euro 16.100,00= ovvero quelle eventualmente diverse che verranno ritenute di giustizia, per le causali esposte nel ricorso monitorio e relativo e pedissequo decreto ingiuntivo, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo effettivo, per i motivi tutti esposti nel presente atto e nei precedenti scritti difensivi;
In ogni caso: spese e compensi di causa interamente rifusi”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Vicenza rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 213/2023 Parte_1 emesso il 05.07.2023, con cui era stato ingiunto il pagamento a favore di
[...]
- sulla base di quanto statuito nel verbale di conciliazione Controparte_1
(sottoscritto in data 27 ottobre 2022) nell'ambito della causa n. 983/2021 già pendente innanzi al Tribunale di Vicenza, e della scrittura privata che ne disciplinava l'esecuzione (sottoscritta in data 26 ottobre 2022) – in via solidale:
a) di € 53.100,60 con Controparte_3
b) di € 16.100,00 con oltre accessori e spese legali. Controparte_4
Le spese legali seguivano la soccombenza e venivano liquidate nell'importo di €
5.000,00 (oltre accessori).
Questa la vicenda processuale quale descritta nella sentenza gravata:
a) emerge dalla lettura dei documenti prodotti e dalle allegazioni delle parti che il rapporto obbligatorio di cui si discute sia quello intercorrente tra
[...]
(creditore), e (debitrici principali) CP_1 CP_3 CP_4
e (garante), originato dall'inadempimento di e Parte_1 CP_3 [...] delle obbligazioni verso i diversi soggetti (legali dei ricorrenti e uno CP_4 dei ricorrenti) di cui al verbale di conciliazione;
b) si tratta dunque, sostanzialmente, di garanzia prestata per il regresso esercitato ai sensi dell'art. 1299 cod. civ. dal debitore in solido
[...]
rispetto alle società cooperative, come espressamente previsto dal CP_1 verbale di conciliazione ove si legge, al punto 13, “ risponde Controparte_1 solidalmente di tutti i pagamenti risultanti dal presente verbale”) che ha pagato
l'intero debito, verso le società condebitrici, a seguito dell'inadempimento di queste;
c) tale ricostruzione coincide con quanto rappresentato in memoria difensiva dalla resistente (v. pag. 6), la quale coerentemente ha azionato il CP_1 procedimento monitorio per il regresso (v. pag. 4 ricorso monitorio) nei confronti delle condebitrici ( e e dell'obbligata CP_3 CP_4 in solido con esse in caso di inadempimento ( come risulta dal punto Parte_1
12 della scrittura privata sopra citata: “… che si dichiara garante ed obbligata solidalmente nei confronti di …”); Controparte_1
3 d) in tale contesto, coincidendo l'obbligazione di con quella delle Parte_1 società cooperative, avendo i medesimi oggetto, creditore e termine, il rapporto di garanzia scaturente dalla previsione di cui al punto 12 sopra riportato appare configurabile come fideiussorio, non potendosi ritenere che la clausola “senza ulteriore avviso” equivalga alla clausola “a semplice richiesta”, e deponendo in senso contrario all'autonomia delle rispettive obbligazioni lo stesso testo del punto 12 sopra riportato, che parla esplicitamente di obbligazione solidale;
e) tuttavia, il diritto ad ottenere il pagamento delle somme richieste con il decreto ingiuntivo, pur presupponendo l'inadempimento delle società cooperative nei termini prescritti dal verbale di conciliazione (30/11/2022 e 09/01/2023, data prevista nei preavvisi di parcella richiamati nel verbale, come correttamente evidenziato dalla resistente), è sorto unicamente con il pagamento, da parte di
, degli importi dovuti ai creditori sopra menzionati, e quindi, CP_1 come allegato e documentato dalla resistente, in data 13/03/2023 e in data
25/05/2023 (v. rispettivamente i docc. 8 e 7 del fascicolo monitorio);
f) in tali date l'obbligazione delle società cooperative verso i rispettivi creditori si
è estinta per il pagamento effettuato dalla condebitrice , e CP_1 contestualmente è sorto l'obbligo di pagamento, immediatamente esigibile, a favore di quest'ultima per gli importi da essa versati;
g) la scadenza di tale obbligazione va dunque collocata alle date in cui sono stati effettuati i pagamenti da parte di , prima dei quali la società CP_1 non avrebbe potuto intentare alcuna azione volta ad ottenere la corresponsione degli importi a proprio favore, e da esse decorre il termine di cui all'art. 1957 cod. civ., entro cui proporre le istanze contro il debitore;
h) il deposito del ricorso monitorio effettuato nel mese di giugno 2023, nei confronti delle debitrici e del fideiussore odierno ricorrente, ed altresì la notifica del decreto ingiuntivo qui opposto ai medesimi soggetti, avvenuta nel successivo mese di luglio, appaiono dunque effettuati entro il termine decadenziale previsto dalla norma succitata;
i) come correttamente dedotto da parte resistente, alcuna eccezione è stata formulata da parte ricorrente in ordine all'insorgenza del credito azionato, essendo state al contrario riconosciute le obbligazioni sorte in capo ai vari soggetti firmatari, ed in particolare alla ricorrente, in forza dei già menzionati 4 atti (verbale di conciliazione e scrittura privata ad esso collegata) e dei successivi inadempimenti”.
Dunque - per le parti ancora devolute in questa sede di gravame - il giudice berico:
a) qualificava l'obbligazione solidale come fideiussione (come richiesto dall'opponente odierna appellante) invece che contratto autonomo di garanzia (come invece eccepito dalla parte opposta nonché odierna appellata);
b) identificava il dies a quo di decorrenza della decadenza semestrale di cui all'art. 1957 c.c. con le date dei pagamenti (13 marzo 2023 e 25 maggio Contr 2023) effettuati da in luogo delle obbligate principali Controparte_5
(invece che con la scadenza dei relativi debiti per incentivo all'esodo a favore del lavoratore e per spese legali a favore Parte_3 dell'avv. LANDO).
2. Impugna la sentenza svolgendo due (2) motivi di appello. Parte_1
2.1. Con il primo motivo censura la sentenza per violazione degli artt. 1957 e 1299
c.c.
Evidenzia che per effetto del combinato disposto dall'accordo giudiziale del
27.10.2022 e della scrittura privata del 26.10.2022 le parti avevano istituito e previsto i seguenti pagamenti:
a) responsabilità solidale tra e in ordine CP_4 Controparte_1 al pagamento a dell'importo netto di € 16.100,70; Controparte_6
b) responsabilità solidale tra e in ordine CP_3 Controparte_1 al pagamento delle spese legali dei difensori dei lavoratori, che sono stati oggetto di una successiva contrattazione;
c) garanzia fideiussoria di nei confronti di in Pt_1 Controparte_1 relazione alla quota dei condebitori solidali ed CP_3 [...] in ipotesi di inadempimento/mancato pagamento di questi CP_4 ultimi.
Rileva che è corretta la qualificazione giuridica del rapporto fra le parti in causa in termini di fideiussione mentre sono errate le conclusioni che da un tanto sono state tratte.
5 Ribadisce che sussisteva responsabilità solidale fra , CP_3 [...] ed (condebitori) e la stessa nonché CP_4 CP_1 Pt_1
“responsabilità solidale tra quale garante-fideiussore ed i soggetti Pt_1 garantiti ed . CP_3 CP_4
Mentre, al contrario, “non si è mai validamente costituita una responsabilità solidale tra quale garante ed quale soggetto garantito”. Pt_1 CP_1
Dunque, quale responsabile solidale/condebitore solidale, Controparte_1 soggiaceva alle stesse scadenze contrattuali previste per e CP_4 [...]
. CP_3
La norma di riferimento è allora l'art. 1957 c.c. laddove l'art. 1299 c.c. nulla rileva nella fattispecie.
2.2. Con il secondo motivo, svolto in via subordinata, eccepisce che la garanzia prestata coprirebbe solo il 50% del credito vantato da Controparte_1 invocando l'applicazione dell'art. 1298 c.c. in tema di obbligazioni solidali.
3. Radicatosi il contradditorio conclude il rigetto del Controparte_1 gravame.
3.1. Sul primo motivo replica che con la scrittura privata d.d. 26. 10.2022 sottoscritta da tutte le parti si dichiarava “ garante ed obbligata solidamente nei Parte_1 confronti di in relazione alle somme che quest'ultima Controparte_1 avrebbe dovuto corrispondere in caso di mancato pagamento da parte delle due società cooperative (cfr. doc. 4, punto 12).
3.1.1. Ribadisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c., che si tratta di una garanzia atipica (e non di una fideiussione) azionabile senza limiti di tempo.
3.1.2. Conclude nel senso che “la garanzia prestata da non risultava affatto Parte_1 correlata alla scadenza dell'obbligazione principale, ma all'esecuzione della stessa;
basti considerare, al riguardo, che al punto 12 della scrittura privata del 26.10.2022, non è previsto alcun termine di efficacia della garanzia e che essa è stata prestata senza limiti di tempo, risulta perciò invocabile l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale 'nella ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.' (Cass. Civ., Sez. I, 13/08/2015 n. 16836).
6 3.1.3. In ogni caso difende la sentenza evidenziando che la scadenza dell'obbligazione principale è stata correttamente individuata dal giudice a quo.
3.1.4. In subordine evidenzia che in tutti i casi che i preavvisi di parcella recavano quale scadenza la data del 09.01.2023 (doc. 14).
3.1.5. Conclude sottolineando come la diffida stragiudiziale era stata comunque inviata a controparte in data 13.04.2023 e quindi nel termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. laddove la giurisprudenza di merito (C.d.a. MI n. 522/2024, C.d.A. FI
n. 1622/2024 e di legittimità (Cass. n. 660/2025, Cass. n. 31509/2021) non impone a tal fine la previa proposizione di domanda solo giudiziale.
3.2. Sul secondo motivo ne eccepisce l'inammissibilità per violazione del divieto di nova in appello, concludendo per la sua infondatezza anche nel merito tenuto conto del tenore letterale dell'accordo.
4. Tentata invano la conciliazione a causa è stata discussa e decisa all'udienza del
6 novembre 2025, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato.
6. La clausola 12 del contratto d.d. 26.10.2022 (cfr. doc. 3 recita “Si Parte_1 conviene poi che nel caso , non CP_3 CP_4 CP_7 effettuassero i pagamenti dovuti nei termini sopra indicati nella presente scrittura privata, potrà agire senza ulteriore avviso nei confronti di Controparte_1
, in persona del Presidente e legale Parte_1 rappresentante Dott. , che si dichiara garante ed obbligata Parte_2 solidalmente nei confronti di per le obbligazioni di pagamento Controparte_8 di cui sopra”.
7. Invero, la decadenza ex art. 1957 c.c. che recita – “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate” – è del tutto estranea all'ipotesi in esame in esame.
8. Del resto, l'oggetto del contratto intercorso inter partes è chiaro. garantisce il credito di laddove l'oggetto della Parte_1 Controparte_1 garanzia è rappresentato nelle obbligazioni di pagamento che, in conseguenza Cont dell'inadempimento degli obbligati principali Controparte_3
7 ), graverebbero sul debitore in solido appunto CP_4 CP_4 [...]
Controparte_1
9. In tal senso l'obbligazione principale di cui all'art. 1957 c.c. deve essere individuata nell'obbligazione gravante su e Controparte_3 CP_4
di soddisfare il diritto di regresso di
[...] Controparte_1
10. Ne consegue ulteriormente che il termine per far valere la garanzia potrebbe al più decorrere da quando può agire nei confronti degli Controparte_1 obbligati principali, cioè da quando esegue il pagamento al posto loro perché inadempienti.
11. Dunque, è corretto il capo della sentenza che ha individuato il dies a quo di insorgenza dell'obbligazione di garanzia nei confronti di non prima Parte_1 delle date dei rispettivi pagamenti effettuati in luogo dei debitori principali in data 13.03.2023 e in data 25.05.2023.
12. Peraltro, come correttamente evidenziato da parte appellata la clausola 12 non prevede nemmeno alcun termine di efficacia della garanzia, laddove la giurisprudenza della Suprema Corte ha condivisibilmente affermato che 'nella ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza”.
13. Tutto quanto premesso – rispetto, in ogni modo, del termine di decadenza ex art. 1957 c.c. – rende superfluo l'esame della questione riproposta da parte dell'appellata relativa alla natura tipica (contratto di fideiussione) ovvero atipica
(contratto autonomo di garanzia) del negozio giuridico in esame.
14. Il motivo di gravame relativo alla limitazione della responsabilità ex art. 1298 oltre ad essere inammissibile ex art. 345 c.c. è del tutto infondato nel merito, laddove la clausola pattizia n. 12) cit. non prevede alcuna ripartizione interna del debito tra i coobbligati, ma stabilisce una responsabilità solidale di nei confronti di , che ha agito allora a buon diritto Parte_1 CP_1 per conseguire l'intero importo.
15. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 secondo i parametri prossimi ai valori medi avuto riguardo al valore della controversia (€ 73.639,11), all'omesso svolgimento di
8 istruttoria orale ed alle tariffe professionali vigenti nonché alla nota spese dimessa.
16. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali richiesti dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, così decide:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado di giudizio, liquidate in € 6.500,00 per compensi oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 06.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
CC OR IO UC
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