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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 22/10/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 841/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AT
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. TURRI ANTONIO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: come da note verbale di udienza.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 28/04/2025 le parti domandavano lo scioglimento del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate.
All'udienza del 21/10/2025, i coniugi comparivano personalmente e confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti. IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. DELLE CONDIZIONI GENERALI I coniugi: - vivranno separati con mutuo rispetto;
2.
DEI FIGLI -I figli minori verranno affidati ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione ove risiede attualmente la madre sig.ra
[...]
, in Latina Via Degli Aurunci nr. 42; -le decisioni più importanti da Parte_2
adottare nell'interesse dei figli, relative alla loro educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà pertanto onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla educazione dei figli;
-il signor vedrà e terrà con sé i figli Parte_1
quando vorrà il tutto compatibilmente con le esigenze degli stessi e dei loro impegni scolastici. A tale determinazione gli istanti sono giunti nell'ottica di mantenere entrambi con i figli, compreso quello nato al di fuori della comune convivenza tra i ricorrenti, un completo rapporto affettivo, tale da consentire agli stessi di crescere nel contesto più sereno possibile, con la presenza costante di entrambi i genitori. Tuttavia nella denegata ipotesi in cui le parti si trovassero in disaccordo, la frequentazione delle parti con i figli minori verrà scandita secondo le seguenti modalità:
1- Nei fine settimana il padre avrà con sé i figli a fine settimana alternati dalle ore 17,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica, con pernottamento presso l'abitazione paterna.
2- Per le festività natalizie le parti terranno con sé i figli minori ad anni alterni (il 24 con uno ed il 25 dicembre con l'altro genitore ed il 26 con il primo;
il 31 dicembre con un genitore, il 1 gennaio con l'altro e l'epifania con il primo.
3- Per le festività pasquali le parti trascorreranno alternativamente con i figli minori la domenica di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
4-Per le singole festività e ponti le parti seguiranno la modalità dell'alternanza annuale.
5- per le vacanze estive il padre terrà con sé i figli minori per un periodo di 20 giorni anche non consecutivi nei mesi di luglio o di agosto da concordarsi entro il 30 di maggio di ogni anno tra le parti. Resta naturalmente inteso che i ricorrenti di comune accordo potranno modificare le predette modalità di visita e stabilire di volta in volta modalità diverse relativamente agli orari, ai giorni per le festività nonché al periodo estivo nell'interesse esclusivo dei figli ed in ragione delle esigenze e necessità degli stessi.
3. DELLE
CONDIZIONI ECONOMICHE. - il Sig. si Parte_1
impegna a versare, con cadenza mensile la somma di € 600,00 (Seicento/00 euro) alla signora per il mantenimento dei loro figli e per le spese di Parte_2 abitazione, oltre al 50% delle spese mediche e di istruzione necessarie per quest'ultimi di volta in volta necessarie e concordate tra le parti;
- 4. DELLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE
- I coniugi non hanno proprietà immobiliari in comune e si trovano attualmente in regime di comunione dei beni. L'attuale abitazione familiare sita in Latina in via Degli Aurunci nr.42, presa in affitto, viene assegnata quale dimora esclusiva alla Sig.ra Parte_2
ed ai figli.
5.PATTUIZIONI E ADEMPIMENTI I si prestano sin d'ora
[...] Per_1 reciproco consenso al rilascio dei passaporti”.
Le previsioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 16/04/2020 nel Comune di
AT (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 28/04/2025; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AT (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 23, Parte 1, dell'anno 2020); compensa le spese di causa
Latina, 22/10/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AT
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. TURRI ANTONIO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: come da note verbale di udienza.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 28/04/2025 le parti domandavano lo scioglimento del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate.
All'udienza del 21/10/2025, i coniugi comparivano personalmente e confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti. IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. DELLE CONDIZIONI GENERALI I coniugi: - vivranno separati con mutuo rispetto;
2.
DEI FIGLI -I figli minori verranno affidati ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione ove risiede attualmente la madre sig.ra
[...]
, in Latina Via Degli Aurunci nr. 42; -le decisioni più importanti da Parte_2
adottare nell'interesse dei figli, relative alla loro educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà pertanto onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla educazione dei figli;
-il signor vedrà e terrà con sé i figli Parte_1
quando vorrà il tutto compatibilmente con le esigenze degli stessi e dei loro impegni scolastici. A tale determinazione gli istanti sono giunti nell'ottica di mantenere entrambi con i figli, compreso quello nato al di fuori della comune convivenza tra i ricorrenti, un completo rapporto affettivo, tale da consentire agli stessi di crescere nel contesto più sereno possibile, con la presenza costante di entrambi i genitori. Tuttavia nella denegata ipotesi in cui le parti si trovassero in disaccordo, la frequentazione delle parti con i figli minori verrà scandita secondo le seguenti modalità:
1- Nei fine settimana il padre avrà con sé i figli a fine settimana alternati dalle ore 17,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica, con pernottamento presso l'abitazione paterna.
2- Per le festività natalizie le parti terranno con sé i figli minori ad anni alterni (il 24 con uno ed il 25 dicembre con l'altro genitore ed il 26 con il primo;
il 31 dicembre con un genitore, il 1 gennaio con l'altro e l'epifania con il primo.
3- Per le festività pasquali le parti trascorreranno alternativamente con i figli minori la domenica di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
4-Per le singole festività e ponti le parti seguiranno la modalità dell'alternanza annuale.
5- per le vacanze estive il padre terrà con sé i figli minori per un periodo di 20 giorni anche non consecutivi nei mesi di luglio o di agosto da concordarsi entro il 30 di maggio di ogni anno tra le parti. Resta naturalmente inteso che i ricorrenti di comune accordo potranno modificare le predette modalità di visita e stabilire di volta in volta modalità diverse relativamente agli orari, ai giorni per le festività nonché al periodo estivo nell'interesse esclusivo dei figli ed in ragione delle esigenze e necessità degli stessi.
3. DELLE
CONDIZIONI ECONOMICHE. - il Sig. si Parte_1
impegna a versare, con cadenza mensile la somma di € 600,00 (Seicento/00 euro) alla signora per il mantenimento dei loro figli e per le spese di Parte_2 abitazione, oltre al 50% delle spese mediche e di istruzione necessarie per quest'ultimi di volta in volta necessarie e concordate tra le parti;
- 4. DELLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE
- I coniugi non hanno proprietà immobiliari in comune e si trovano attualmente in regime di comunione dei beni. L'attuale abitazione familiare sita in Latina in via Degli Aurunci nr.42, presa in affitto, viene assegnata quale dimora esclusiva alla Sig.ra Parte_2
ed ai figli.
5.PATTUIZIONI E ADEMPIMENTI I si prestano sin d'ora
[...] Per_1 reciproco consenso al rilascio dei passaporti”.
Le previsioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 16/04/2020 nel Comune di
AT (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 28/04/2025; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AT (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 23, Parte 1, dell'anno 2020); compensa le spese di causa
Latina, 22/10/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino