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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/10/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 1222/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI LL
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. IM TO Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1222/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.BELLO ERNESTO
PARTE RICORRENTE contro nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. BELLO Controparte_1
ERNESTO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale e domanda di scioglimento del matrimonio
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 30/6/2025 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 18/4/2018, che dalla unione erano nati i figli e e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente Pt_1 Per_1
indicate chiedendo, all'esito, la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
PIANO GENITORIALE PER I LI MI
2) I figli minori restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3) I figli minori restano collocati prevalentemente presso la madre in Frascineto (CS) alla via della Montagna n. 24/A;
4) Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 19:00; durante le festività comandate di Natale,
Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
5) In ogni caso i coniugi potranno stabilire diverse modalità per l'esercizio del diritto di visita da concordare di volta in volta tra loro e che tengano conto del preminente interesse dei figli, con obbligo di comunicare all'altro coniuge con una settimana di anticipo i giorni specifici per esercitare il diritto di visita;
6) Nei periodi di permanenza presso ciascuno di essi, i coniugi si impegnano a non fare frequentare i minori con nuovi e/o futuri partner, salve previo consenso dei coniugi stessi;
7) Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, Controparte_1 Parte_1
entro e non oltre il giorno uno di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 1.000,00 e così € 500,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
8) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche,
che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche,
ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
L'avvenuta proposizione della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio contestualmente a quella di separazione impone la rimessione sul ruolo, come da separata ordinanza, per la decisione della suddetta domanda all'esito del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'omologa.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi ata a LL (CS) Parte_1
il 10/10/1988 e nato in [...] il [...] alle condizioni Controparte_1
riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Dispone la rimessione sul ruolo della causa, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di scioglimento del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'omologa della separazione.
Castrovillari, 13 ottobre 2025
Il Presidente- estensore
IM TO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LL
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. IM TO Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1222/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.BELLO ERNESTO
PARTE RICORRENTE contro nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. BELLO Controparte_1
ERNESTO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale e domanda di scioglimento del matrimonio
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 30/6/2025 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 18/4/2018, che dalla unione erano nati i figli e e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente Pt_1 Per_1
indicate chiedendo, all'esito, la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
PIANO GENITORIALE PER I LI MI
2) I figli minori restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3) I figli minori restano collocati prevalentemente presso la madre in Frascineto (CS) alla via della Montagna n. 24/A;
4) Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 19:00; durante le festività comandate di Natale,
Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
5) In ogni caso i coniugi potranno stabilire diverse modalità per l'esercizio del diritto di visita da concordare di volta in volta tra loro e che tengano conto del preminente interesse dei figli, con obbligo di comunicare all'altro coniuge con una settimana di anticipo i giorni specifici per esercitare il diritto di visita;
6) Nei periodi di permanenza presso ciascuno di essi, i coniugi si impegnano a non fare frequentare i minori con nuovi e/o futuri partner, salve previo consenso dei coniugi stessi;
7) Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, Controparte_1 Parte_1
entro e non oltre il giorno uno di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 1.000,00 e così € 500,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
8) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche,
che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche,
ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
L'avvenuta proposizione della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio contestualmente a quella di separazione impone la rimessione sul ruolo, come da separata ordinanza, per la decisione della suddetta domanda all'esito del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'omologa.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi ata a LL (CS) Parte_1
il 10/10/1988 e nato in [...] il [...] alle condizioni Controparte_1
riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Dispone la rimessione sul ruolo della causa, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di scioglimento del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'omologa della separazione.
Castrovillari, 13 ottobre 2025
Il Presidente- estensore
IM TO