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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/03/2025, n. 1737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1737 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Milena Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3179 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C. F. Parte_1
), in persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. ROSARIO VALORE per procura in atti
- attore -
e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c.
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._2 dall'avv. FRANCESCO LEONARDI per procura in atti
(C.F. ), Controparte_3 C.F._3 rappresentata e difesa da sé stesso ex art. 86 c.p.c.
pagina 1 di 22 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_4 C.F._4
ANTONINO SALTALAMACCHIA per procura in atti
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._5 dall'avv. FRANCESCO LEONARDI per procura in atti
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_3 C.F._6 dall'avv. SALVATORE VITTORIO per procura in atti
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_5 C.F._7 dall'avv. LEONARDO MICCICHE' per procura in atti
(C.F. ), in persona del legale Controparte_6 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO POLITI per procura in atti
convenuti
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_7
-convenuta contumace – nonché
(C.F. Controparte_8
), in persona del suo amministratore pro tempore, P.IVA_3 Controparte_9
(C.F. ), (C.F. C.F._8 Controparte_10
), (C.F. ), C.F._9 CP_11 C.F._10 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_12 C.F._11 Parte_4
), (C.F. C.F._12 Parte_5
), (C.F. , C.F._13 Parte_6 C.F._14 rappresentati e difesi dall'avv. ROSARIO VALORE per procura in atti
-intervenuti –
pagina 2 di 22 OGGETTO: Appalto.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 10.3.2021 il Parte_7 conveniva in giudizio i convenuti indicati in epigrafe dinanzi all'intestato
[...]
Tribunale e ne chiedeva la condanna, in solido, al pagamento delle somme occorrenti: a) per rendere le parti condominiali conformi alle concessioni edilizie n. 18/12, 6/14, 55/14, 72/14 ed alla normativa antisismica;
b) per il completamento dell'iter burocratico per l'ottenimento delle relative certificazioni;
c) per eliminazione di tutti i vizi di costruzione e relativo ripristino;
d) per preliminare accertamento dei livelli di sicurezza (c.d. verifica di vulnerabilità), afferente l'edificio e/o la struttura, ed ove occorresse la successiva individuazione e progettazione pur di massima degli interventi necessari al raggiungimento dei livelli minimi prescritti dalla norma vigente (DM 17.01.2018 e relativa circolare 21.01.2019); e) per le somme necessarie per la eliminazione delle infiltrazioni d'acqua nei piani cantinati;
in subordine, chiedeva la condanna in forma specifica dei convenuti, ovvero la loro condanna all'esecuzione delle opere e/o attività funzionali ad ottenere quanto sopra.
A sostegno delle domande allegava: che la aveva realizzato nel CP_13 Parte_8
2014 un edificio composto da due fabbricati uniti tra loro, costituenti un unico corpo, ma distinti in due condominii, con accesso dalla via Aldo Moro n. 16 e n. 18; che la predetta società aveva stipulato apposito contratto con la volto a coprire, tra l'altro, i rischi di CP_6 rovina totale di edificio e di gravi difetti costruttivi;
che il fabbricato era affetto da vizi di costruzione, come emersi dalla CTU espletata in sede di ATP, per la mancanza del giunto tecnico, per la soppressione del solaio di copertura, e per la difformità dell'opera al progetto, in violazione della normativa antisismica;
che in sede di ATP era stata prevista una verifica di vulnerabilità al fine di appurare i livelli di sicurezza, il cui costo era stato stimato in € 30.760,00 oltre iva e oneri contributivi;
che il Comune di aveva revocato l'abitabilità; che Pt_1 risultavano responsabili il progettista e direttore dei lavori, il collaudatore in corso d'opera, il tecnico che aveva redatto la perizia giurata di cui al comma 2, art. 3, L.R. 17/94 (allegato 13), il soggetto che di fatto svolgeva le funzioni di responsabile del cantiere, , Controparte_2
pagina 3 di 22 quale legale rappresentante pro-tempore della società D.A.L.I. Costruzioni srl, i soci
[...]
e (rispettivamente marito e Controparte_1 Controparte_3 cognato della , spesso presenti in cantiere, che prendevano parte alle decisioni sulle CP_2 modalità di prosecuzione delle opere;
che, inoltre, i soci erano a conoscenza delle opere realizzate e in fase di liquidazione della D.A.LI s.r.l. l'assemblea dei soci, in data 30.09.17, aveva deliberato “...di autorizzare il Liquidatore a procedere alla vendita in favore dei soci degli immobili siti nel
Comune di Gravina di Catania (CT), in via A. Moro n. 16-16/A-18-18/A e 18/B, ad oggi rimasti invenduti, come seguito specificati...” e che "...il prezzo di vendita dei suddetti immobili, in ogni caso, non potrà essere inferiore al valore catastale degli immobili in questione...”; che i soci avevano acquistato i suddetti immobili al prezzo equivalente alla rendita catastale, avendo contribuito con la loro condotta al depauperamento del patrimonio sociale;
che, inoltre, erano state ravvisate copiose infiltrazioni d'acqua piovana nel piano cantinato.
Si costituiva in giudizio chiedendo preliminarmente la Controparte_1 riunione con il giudizio n.r.g. 17313/2019, promosso dal . Parte_9
Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, come anche di tutti i soci convenuti, rappresentando che la DA.LI. s.r.l. era stata cancellata dal registro delle imprese in data
7.6.2018, senza che fosse stata registrata l'esistenza di rapporti attivi o passivi a quella data, non risultando applicabile l'art. 2495 c.c., in quanto non era stata distribuita tra i soci alcuna somma.
Eccepiva inoltre la prescrizione e la decadenza ex art. 1669 c.c., individuando il dies a quo nel
23.10.2018, data nella quale il Condominio aveva trasmesso ai condomini la consulenza.
Rappresentava di avere offerto in sede di ATP l'espletamento di una prova di vulnerabilità sismica ed escludeva che dalla CTU redatta in sede di ATP fosse emersa la condizione di pericolo denunciata dall'attore.
Negava che fosse stata revocata l'abitabilità degli alloggi o che i soci avessero acquistato gli immobili a prezzo vile.
Escludeva la legittimazione del ad ottenere complessivi € 46.355,00 per Parte_1 eliminare le infiltrazioni d'acqua piovana nel lastrico solare, in quanto afferenti porzioni di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
pagina 4 di 22 Si costituiva in giudizio la chiedendo anch'essa la riunione con il giudizio Controparte_6 di n.r.g. 17313/2019; eccepiva il proprio difetto di legittimazione attenendo la controversia a difetto di conformità del fabbricato ai progetti, rischio non coperto dalla polizza.
Si costituiva in giudizio , chiedendo anch'essa la riunione al Controparte_2 giudizio n.r.g. 17313/2019; eccepiva la prescrizione e la decadenza ex art. 1495 c.c. con riguardo alle dichiarazioni da essa rese quale rappresentante legale della CP_13 Parte_8 nei contratti di compravendita, imputabili alla società; evidenziava che la parte attrice non
[...] aveva specificato il titolo di responsabilità di essa convenuta e, comunque, dichiarava di essere estranea alla costruzione in quanto tale, non avendo competenze specifiche, e potendo rispondere solo del suo operato quale amministratore della società e, comunque, nei limiti di cui all'art. 2495 c.c..
Affermava che, in caso di accoglimento delle domande proposte dall'attore, il progettista e direttore dei lavori (ing. , il collaudatore in corso d'opera (ing. Parte_3 CP_14
nonché il tecnico che aveva redatto la perizia giurata (ing.
[...] Controparte_5 dovessero essere condannati in solido a tenerla indenne. Dichiarava di avere confidato nelle dichiarazioni dei tecnici della D.A.LI. Costruzioni s.r.l. e nei provvedimenti amministrativi.
Escludeva ogni responsabilità, ex art. 2476, c. 5, c.c., per l'asserito depauperamento del patrimonio sociale con riguardo all'acquisto dei residui immobili rimasti invenduti, in quanto trattavasi di locali tecnici, depositi e garages non rifiniti e non appetibili sul mercato, acquistati dai soci per non dilungare i tempi della liquidazione, ad un prezzo non vile. Aggiungeva di avere acquistato, con atto di compravendita del 16.10.2017, due garages, due locali tecnici e un posto auto scoperto per € 172.157,60, importo in linea con quanto versato dagli altri acquirenti degli immobili del complesso edilizio, con la differenza, però, che i locali tecnici non erano rifiniti e aveva dovuto effettuare a sue spese il cambio di destinazione urbanistica, al fine di renderli fruibili per l'abitazione. Dichiarava che la vendita dei residui immobili aveva determinato per la società un ricavo di € 335.172,62.
pagina 5 di 22 Si costituiva in giudizio , dichiarando di avere espletato le mansioni di Parte_2 piastrellista della società, e non di responsabile di cantiere, e contestando le domande.
Chiedeva la riunione con il giudizio n. r.g. 17313/2019.
Si costituiva in giudizio , chiedendo anch'egli la riunione Controparte_3 con il giudizio n. r.g. 17313/2019 ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo stato egli socio della D.A.LI. Costruzioni s.r.l., cancellata dal registro delle imprese il
7.6.2018, il cui bilancio finale di liquidazione non aveva previsto la percezione di somme da parte dei soci, in quanto la liquidità era stata tutta impiegata per il pagamento di tasse e imposte, senza che risultassero ulteriori crediti o debiti della società.
Dichiarava di non essersi mai occupato della costruzione degli edifici. Eccepiva il difetto di legittimazione attiva del con riguardo alle porzioni di proprietà esclusiva, e la Parte_1 prescrizione del diritto dell'attore dovendo computarsi il relativo termine dalla data del
23.10.2018.
Evidenziava che la controparte non aveva inteso adoperarsi per la risoluzione delle questioni prospettate, posto che aveva rifiutato la proposta dell'ing. progettista e Pt_3 direttore dei lavori, di procedere con una valutazione, in collaborazione con un tecnico nominato dal condominio.
Contestava l'acquisto degli immobili da parte sua a prezzo vile, considerati lo stato non rifinito e la non appetibilità degli stessi. In merito ai problemi del terrazzo, pur ritenendo prescritta ogni pretesa e pur eccependo il difetto di legittimazione del , adduceva, Parte_1 comunque, la responsabilità dei condomini che avevano reso possibile il transito ai mezzi pesanti sul lastrico solare, pur in presenza di un espresso divieto in tal senso.
Si costituiva in giudizio , collaudatore statico degli edifici in esame, Controparte_4 eccependo il proprio difetto di legittimazione. Richiamava l'art. 1669 c.c. ed escludeva di poter essere chiamato a rispondere sulla base della disposizione indicata, non avendo contribuito alla realizzazione del fabbricato.
Affermava di avere visionato i lavori in fasi dell'attività di edificazione nelle quali il denunziato difetto del-la mala esecuzione dei giunti non era verificabile ponendosi negli intervalli nei quali venivano
pagina 6 di 22 effettuati i getti di calcestruzzo delle fondazioni del Corpo A e di messa in opera delle armature delle fondazioni del Corpo B, nonché nella fase ormai prossima di messa in opera delle armature dei pilastri relativi alle prima elevazione dei Corpi A e B;
e ancora nella fase di messa in opera delle armature dei solai relativi alla seconda elevazione dei Corpi A e B.
Si costituiva in giudizio , eccependo il proprio difetto di Controparte_15 legittimazione per l'inesistenza di alcun rapporto contrattuale con l'attrice. Eccepiva, altresì, la decadenza del Condominio dall'azione ex art. 1669 c.c., dovendo il relativo termine computarsi dal 23.10.2018.
Evidenziava comunque l'insussistenza del pericolo lamentato per la mancanza del giunto tecnico, rappresentando di avere già inoltrato al Genio Civile di un calcolo di verifica Pt_1 strutturale in sanatoria ai sensi dell'art. 110 della L. R. n° 4/2003, da cui era possibile evincere che la struttura era in grado di sopportare tutti i carichi previsti dalla normativa vigente e pertanto garantire i necessari livelli di sicurezza in campo gravitazionale e sismico.
Chiedeva il rigetto delle domande e, in subordine, in caso di ritenuta sua responsabilità chiedeva, ex art. 1227 c. 1 c.c., la riduzione dell'ammontare da esso dovuto tenuto conto delle condotte del committente e dell'appaltatore.
Si costituiva in giudizio autrice della perizia giurata ex art. 3 L.R. Controparte_5
17/94, attestante la conformità dei fabbricati al contenuto della concessione, alle norme igienico-sanitarie e ad ogni altra norma di legge o di regolamento, connessa all'oggetto della richiesta. Dichiarava l'esistenza dei titoli abilitativi, rappresentava che le variazioni di parametri edilizi non superavano, per ciascuno di essi, la ammessa tolleranza di cantiere del 3% rispetto a quanto concesso, mentre, per le strutture portanti dell'edificio, sottoposte a collaudo statico ai sensi dell'art. 7 della L. 05/11/1971 n° 1086 depositato al Genio Civile di in data Pt_1
26/11/2010, ai sensi dell'art. 28 della L. 02/02/1974 n° 64 e dell'art. 32 della L.R. 19/05/2003
n° 7, era stato rilasciato certificato di conformità al Genio Civile di e la difformità Pt_1 strutturale non poteva essere accertata in sede di perizia giurata da essa redatta.
pagina 7 di 22 Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 7.9.2021 – sostituita dal deposito di note – veniva rigettata la richiesta di riunione e venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6,
c.p.c.; con ordinanza del 13.4.2022 veniva disposta CTU e veniva ammessa la prova orale.
Con comparsa del 21.10.2022 il , nonché i condomini Controparte_8
, , , CP_11 CP_12 Parte_4 Controparte_10 Controparte_9 [...]
formulavano intervento adesivo in giudizio chiedendo Parte_5 Parte_6
l'accoglimento delle domande formulate dalla parte attrice con la condanna dei convenuti anche nei loro confronti.
Espletata la consulenza, con ordinanza del 10.10.2023 la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 21.10.2024.
A detta udienza, la prima dinanzi allo scrivente giudice, cui il giudizio veniva riassegnato, sulle conclusioni precisate a verbale, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della in persona del legale CP_7 rappresentante pro tempore, ritualmente evocata in giudizio e non costituitasi.
Va poi affermata l'ammissibilità dell'intervento in giudizio del Parte_9
e dei condomini.
[...]
È noto al giudice che in merito all'intervento in giudizio sussiste un dibattito nella giurisprudenza di merito, mentre la Corte di legittimità, sulla base della lettera della disposizione di cui all'art. 268 c.p.c., nella formulazione applicabile al presente giudizio, è ferma nell'ammettere l'intervento autonomo fino al momento della precisazione delle conclusioni;
la Suprema Corte, invero, ritiene operante per l'intervenuto solo il regime delle preclusioni relative all'attività istruttoria.
Infatti, secondo i principi espressi dalla Corte di Cassazione, chi interviene volontariamente in un processo già pendente ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia ormai spirato il termine di cui all'art. 183 c. p. c. per la fissazione del "thema decidendum"; né tale interpretazione dell'art. 268 c. p. c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa
pagina 8 di 22 delle parti originarie del giudizio: infatti l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre - ove sia già intervenuta la relativa preclusione -nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare (C. Cass., Sez. III, n. 25264/2008); la preclusione sancita dall'art. 268 c. p. c., nel nuovo testo introdotto dalla legge 26 novembre 1990 n. 353, non si estende all'attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti, perciò, non è operante il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento "fino all'udienza di precisazione delle conclusioni", configurandosi solo l'obbligo, per l'interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie (C. Cass., Sez. III, n. 3186/2006).
Ed ancora: Chi interviene volontariamente in un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del
"thema decidendum"; né tale interpretazione dell'art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio, poiché l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove
e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare (C. Cass.,
31939/2019).
In applicazione dell'orientamento della Suprema Corte come sopra riportato, l'intervento spiegato dal e dai condomini, costituitisi quando ancora Parte_9 Pt_9 non erano state precisate le conclusioni, risulta ammissibile.
In merito alla legittimazione del a proporre l'azione ex art. 1669 c.c., ove Parte_1 concernente l'edificio nella sua interezza, si richiamano i seguenti, condivisi, principi di diritto:
In tema di condominio, l'art. 1130, n. 4, c.c., che attribuisce all'amministratore il potere di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, deve interpretarsi estensivamente nel senso che, oltre agli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi a questa o a quella parte comune, l'amministratore ha il potere - dovere di compiere analoghi atti per la salvaguardia dei diritti concernenti l'edificio condominiale unitariamente considerato;
pertanto, rientra nel novero degli atti conservativi di cui all'art. 1130 n. 4 c.c.
pagina 9 di 22 l'azione di cui all'art. 1669 c.c. intesa a rimuovere i gravi difetti dì costruzione, nel caso in cui questi riguardino
l'intero edificio condominiale e i singoli appartamenti, vertendosi in una ipotesi di causa comune di danno che abilita alternativamente l'amministratore del e i singoli condomini ad agire per il risarcimento, Parte_1 senza che possa farsi distinzione tra parti comuni e singoli appartamenti o parte di essi soltanto (C. Cass., n.
2436/2018); In tema di condominio, la legittimazione dell'amministratore a promuovere l'azione di responsabilità, ai sensi dell'art. 1669 c.c., nei confronti del costruttore, a tutela dell'edificio nella sua unitarietà, non può estendersi, in difetto di mandato rappresentativo dei singoli condomini, anche alla proposizione delle azioni risarcitorie, in forma specifica o per equivalente, relative ai danni subiti dai condomini nei rispettivi immobili di proprietà esclusiva (C. Cass., n. 3846/2020).
In ragione dei riportati principi deve riconoscersi la legittimazione del nel Parte_1 giudizio in esame.
Non risultano, invece, legittimati passivamente e Controparte_1
, sulla base degli artt. 2462 e 2495 c.c.. Controparte_3
Orbene, i sono stati soci di D.A.LI. Costruzioni s.r.l., cancellata dal Registro delle CP_1
Imprese in data 7.6.2018. Non emerge documentalmente che al momento della cancellazione la predetta società avesse debiti e crediti nei confronti dello Stato e/o di altri soggetti.
Come affermato dalla Suprema Corte, La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci che, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui sono soggetti
"pendente societate", ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione ovvero illimitatamente (Cfr. C. Cass., n. 13386/2019); grava sul creditore l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio” (Cass., n.
15474/2017), incombendo, per converso, sul socio convenuto in giudizio l'onere della prova di aver effettivamente utilizzato le somme ricevute in base al bilancio finale di liquidazione per il pagamento dei debiti della società (C. Cass., n. 10752/2023).
Nel caso di specie non è stata fornita la prova che vi sia stata la distribuzione dell'attivo e la distribuzione tra i soci.
pagina 10 di 22 I sul punto hanno dichiarato che in sede di bilancio finale di liquidazione le somme CP_1 sono state impiegate per il pagamento di tasse e tributi, e la parte attrice non ha dimostrato l'intervenuta distribuzione di somme tra i soci, nei limiti delle quali i soci avrebbero potuto rispondere in questa sede (anzi, in senso contrario, cfr. bilancio di liquidazione, depositato dalla . CP_2
Né è emerso che il credito azionato nel presente giudizio fosse esistente all'epoca della cancellazione della società, posto che la perizia di parte appositamente commissionata dal
Condominio è stata diffusa tra i condomini nell'ottobre 2018, ovvero dopo la cancellazione della società; peraltro, il credito vantato è a tutt'oggi sub iudice.
Va, pertanto, dichiarata la carenza di legittimazione passiva dei quali ex soci di CP_1
D.A.LI. Costruzioni s.r.l. con riguardo alla domanda ex art. 1669 c.c..
Risultano invece passivamente legittimati gli altri convenuti.
Com'è noto, la legittimazione ad causam consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso;
essa deve essere oggetto di verifica, preliminare al merito, da parte del giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Quando, invece, le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto, della situazione dedotta in giudizio, ossia sull'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene alla legitimatio ad causam, ma al merito della controversia.
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento,
o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Cass., SS. UU. n.
2951/2016).
Vanno rigettate le eccezioni di decadenza e di prescrizione formulate dal CP_16
pagina 11 di 22 Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (nella specie, dalla data del deposito della relazione del consulente, nominato in sede di accertamento tecnico preventivo), non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti. L'accertamento del momento nel quale detta conoscenza sia stata acquisita, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto (C. Cass., n. 777/2020); In tema di appalto, ai fini della valutazione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione ex art. 1669, comma 2, c.c, il giudice è tenuto non solo a considerare il decorso formale del termine annuale dalla data della denuncia, ma anche ad accertare, con apprezzamento sostanziale e di fatto, il momento nel quale il committente ha conseguito la conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera (C. Cass., n. 1909/2025).
Sul punto, risulta incontestato che il abbia constatato la sussistenza dei vizi Parte_1 denunciati nel presente giudizio solo dopo la lettura della perizia appositamente commissionata all'ing. nel 2018 e che detta perizia sia stata trasmessa ai condomini in data 23.10.2018. Per_1
L'attore ha depositato in giudizio la prova della notifica del ricorso per ATP al in Pt_3 data 10.10.2019.
In tal modo la denunzia è avvenuta entro il termine indicato. I giudici di legittimità hanno poi chiarito che L'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi;
e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., l'interruzione della prescrizione che si protrae fino alla conclusione del procedimento, che coincide ritualmente con il deposito della relazione del consulente nominato (C. Cass., n. 17385/2007).
Dal deposito della relazione in sede di ATP – 29.8.2020 – alla citazione del nel Pt_3 presente giudizio non è decorso il termine di prescrizione, dunque le eccezioni preliminari formulate dal vanno rigettate. Pt_3
pagina 12 di 22 Il ha allegato l'esistenza di gravi vizi di costruzione dell'edificio di Parte_1 [...]
e, in particolare, ha affermato la difformità dell'edificio alle concessioni edilizie n. Parte_7
18/1, 6/14, 55/14 e 72/14, nonché alla normativa antisismica.
Risulta ormai principio consolidato quello in virtù del quale Qualora il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti, ancorché di contratti differenti, rispettivamente d'appalto e di opera professionale, dell'appaltatore e del progettista-direttore dei lavori, entrambi ne rispondono solidalmente (C. Cass., n. 5103/1995); In tema di contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori (ovvero del progettista), entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento,
a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse (C. Cass., n. 20294/2004; n. 3651/2016).
Ciò posto, va rigettata la domanda nei confronti di , la quale, nella Controparte_2 qualità di amministratore di D.A.LI. Costruzioni s.r.l., ha reso le dichiarazioni negli atti di compravendita circa la conformità edilizia degli immobili.
A dire dell'attore, in assenza della predetta non veritiera dichiarazione, resa, ai sensi del DPR
445/2000 del 28.12.2000, in sede di stipula di atto di compravendita ("[...] la costruzione del fabbricato di cui gli immobili fanno parte, è avvenuta in conformità alle concessioni edilizie rilasciate dal
Comune di in data 16.03.2012 n. 18/2012 e in data 19.02.2014 n. 6/2014[...]”) le Parte_1 unità immobiliari non sarebbero state acquistate.
La ha escluso di essersi interessata alle decisioni tecniche in ordine alla CP_2 realizzazione dell'edificio. E la parte attrice sul punto non ha offerto alcuna prova contraria.
In ogni caso, nella sua qualità di amministratrice della società, essa può rispondere nei limiti di cui all'art. 2495 c.c..
La dichiarazione che la ha reso si è basata sulla documentazione edilizia in suo CP_2 possesso, come predisposta dai tecnici di settore. Peraltro, sul punto, la CTU espletata in giudizio dall'ing. , ha rilevato che In tale ottica si è detto che il processo edificatorio è stato Per_2 caratterizzato, sotto il profilo urbanistico ed a differente titolo, da diversi e successivi titoli edilizi definiti dai
pagina 13 di 22 provvedimenti amministrativi nel seguito elencati: Concessione Edilizia n° 18/2012; Concessione Edilizia n°
6/2014; Concessione Edilizia n° 55/2014; Concessione Edilizia n° 72/2014.
Il CTU ha chiarito che le modalità esecutive difformi rispetto al provvedimento concessorio originario
(Concessione Edilizia n° 18/2012), dipendono da scelte esecutive e progettuali che sono state incluse nella successiva variante in corso d'opera (Concessione Edilizia n° 6/2014) ed entrambe regolarmente rappresentate negli elaborati grafici di progetto, conseguentemente sia l'omessa realizzazione del solaio a copertura della corsia garage lato nord che della doppia pilastratura divisoria dei corpi garage, come anche la realizzazione dei ballatoi a piano terra lato nord, costituiscono opere regolarmente realizzate e conformi al titolo concessorio n°
6/2014.
Ciò consente di escludere la responsabilità della per le dichiarazioni da essa rese, CP_2 in quanto non mendaci, con conseguente rigetto delle domande nei suoi confronti.
Devono essere del pari rigettate le domande proposte nei confronti di Parte_2
ritenuto dall'attore il soggetto che “di fatto svolgeva le funzioni di responsabile di cantiere”
[...]
Il dal canto suo, si è dichiarato mero piastrellista dipendente di e ha CP_2 CP_13 depositato il contratto di lavoro, il CUD 2013, le buste paga, il registro presenze.
Dall'istruttoria orale è emerso che il impartisse ordini e direttive in cantiere e che CP_2 gli avvocati parlavano con che era il responsabile del cantiere nel senso che non si muoveva CP_1 CP_2 foglia all'interno del cantiere senza il suo consenso (cfr. dichiarazioni del teste ). Testimone_1
Orbene, anche se dall'istruttoria orale è emerso il ruolo attivo del in cantiere, ciò CP_2 non implica automaticamente una sua responsabilità con riguardo alle scelte tecniche costruttive. In altri termini, il fatto che egli impartisse ordini e direttive alle maestranze non determina che egli avesse specifiche conoscenze tecniche, non provate in giudizio, né desumibili dalla prova orale e, in difetto di prova dell'esistenza in suo capo di dette conoscenze, egli non avrebbe neppure potuto rilevare eventuali difformità rispetto ai progetti depositati al Genio Civile.
Pertanto la domanda nei suoi confronti va rigettata.
pagina 14 di 22 Vanno analogamente rigettate le domande avanzate nei confronti di Controparte_5 nella sua qualità di tecnico che ha attestato la conformità delle opere al contenuto della concessione.
La ha redatto la perizia ex art. 3, c. 2, della L.R. 17/94 per il rilascio della CP_5 certificazione di abitabilità degli immobili, in considerazione della conformità al contenuto della concessione ed alle norme igienico – sanitarie, attestando che l'immobile è stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti.
Poiché, come confermato dal ctu incaricato, dal punto di vista urbanistico non vi erano irregolarità, nessuna responsabilità è addebitabile alla . CP_5
Non meritano accoglimento le domande formulate nei confronti di , il Controparte_4 quale ha emesso il certificato di collaudo statico in atti.
Innanzitutto, come esposto sopra, la figura del collaudatore statico non è tra quelle che possono essere considerate responsabili ex art. 1669 c.c., né sussiste alcun rapporto contrattuale con l'attore. Pertanto, la domanda nei suoi confronti va qualificata ai sensi dell'art. 2043 c.c., con conseguente onere della prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie a carico della parte attrice, che non l'ha assolto.
Peraltro, non è stata neppure provata in giudizio la continua presenza del in CP_4 cantiere con finalità di vigilanza, fin dall'avvio dei lavori (cfr. C. Cass., n. 12869/2021).
Il ha allegato, come riportato in premessa, che la sua attività è risultata limitata ed CP_4 episodica e che al momento dei sopralluoghi da esso eseguiti non potessero rilevarsi le difformità denunciate.
Il difetto di prova contraria specifica sul punto determina il rigetto delle domande nei suoi confronti.
Deve essere pure rigettata la domanda proposta nei confronti di Controparte_6
in quanto la polizza non copre le difformità tra il progetto originario dell'opera e l'opera
[...] stessa.
pagina 15 di 22 Occorre, infine, rilevare che la parte attrice non ha fornito alcuna prova della dedotta responsabilità dei per i reati indicati nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c.. CP_1
Anzi, dagli atti emerge che essi hanno acquistato gli immobili rimasti invenduti;
non risulta che essi avessero specifiche competenze tecniche in materia e, verosimilmente, se avessero avuto consapevolezza della sussistenza delle difformità denunciate, non avrebbero acquistato gli immobili.
Pertanto, in difetto di specifica prova di segno contrario sul punto, anche la predetta domanda formulata nei loro confronti va rigettata.
Esclusa la responsabilità dei predetti convenuti, occorre vagliare la posizione del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice. Pt_3
Sul punto occorre richiamare l'esito della CTU appositamente espletata in giudizio.
Il CTU, ing. , ha effettivamente rilevato che Nell'ambito dell'accertamento in raffronto con Per_2 la documentazione progettuale depositata al Genio Civile, si è effettivamente verificato come alcune delle difformità strutturali consistano nell'omessa realizzazione di alcune parti, e precisamente: mancata realizzazione del muro lato nord retrostante la palazzina, delle travi di collegamento e del solaio che doveva fungere da copertura alla corsia di accesso nord, oggi completamente scoperta (Fig. 7), con la conseguente riduzione delle sovrastanti superfici pavimentate;
Eliminazione della doppia pilastratura tra i piani garage delle due palazzine (corpo C e corpo D) che avrebbe implicato la presenza di un giunto tecnico e la cui mancata realizzazione ha comportato la solidarizzazione di due corpi strutturali che avrebbero dovuto essere autonomi
(pag. 14). Relativamente ai giunti tecnici si è parimenti verificato come questi non siano stati lasciati aperti, non potendosi pertanto escludere la sussistenza di punti di aderenza, e non sono quindi chiaramente e completamente visibili né ispezionabili per quanto, dal riscontro del posizionamento degli elementi strutturali a questi correlati ed altresì in considerazione delle modalità tecnico esecutive nella formazione delle casserature di getto e per come anche verificato nell'ambito del sopralluogo alla luce dei saggi ispettivi già precedentemente realizzati, è evidente che tali discontinuità debbano sussistere anche se non correttamente realizzate e di ampiezza generalmente inferiore a quella progettualmente prevista. Un'ulteriore difformità rilevata attiene alle modalità con cui è stato realizzato il solaio di copertura della corsia garage interna che risulta essere stato progettato quale piastra in
pagina 16 di 22 calcestruzzo armato ma che invece, come appurato a seguito di un saggio effettuato nell'intradosso del solaio, è stato realizzato in laterocemento armato. […]
Alcune delle difformità più immediatamente rilevabili, come ad esempio la mancata realizzazione del muro e del solaio di copertura della corsia garage lato nord, sono conseguenza delle diverse scelte progettuali di tipo urbanistico che hanno caratterizzato l'iter edificatorio del complesso edilizio e che hanno visto, successivamente all'originaria concessione edilizia del 18/2012, la presentazione di una variante in corso d'opera, licenziata con concessione edilizia n° 6/2014, e di due successivi “aggiustamenti” autorizzati con i provvedimenti concessori
n° 55 del 29 settembre 2014 e n° 72 del 23 dicembre 2014. Tuttavia tali provvedimenti, che hanno regolarizzato gli immobili dal punto di vista urbanistico, non sono stati accompagnati da varianti strutturali, ovvero dalla presentazione di un ulteriore e diverso progetto delle strutture che includesse le modifiche introdotte, o meglio da introdurre, sia per le parti di opere da non realizzare che per la diversa conformazione strutturale di quelle oggi risultate difformi;
l'unico progetto esistente ed autorizzato dal Genio Civile e la mancata presentazione di alcuna variante ha quindi determinato che la diversa modalità di esecuzione di alcune opere, pur urbanisticamente regolari, ha indotto l'insorgere di difformità di natura strutturale.
Anche la soppressione della doppia pilastratura, e quindi del giunto tecnico, tra i due corpi garage è correttamente riportata nella concessione edilizia in variante ed è quindi urbanisticamente regolare ma risulta difforme a quanto autorizzato dal Genio Civile e come tale realizzata in assenza di idoneo provvedimento autorizzativo.
[…] Per quanto riguarda il piano cantinato risulta di immediata evidenza l'avvenuta soppressione della doppia pilastratura che avrebbe dovuto disgiungere strutturalmente il corpo garage della palazzina A da quello della contigua palazzina B […] Sempre relativamente al piano interrato si è parimenti rilevata la mancata realizzazione dell'intera fascia nord della struttura che avrebbe dovuto essere realizzata con una serie di telai composti di travi e pilastri a definizione della corsia nord e da un solaio di copertura che avrebbe dovuto costituire prolungamento della sovrastante superficie terrazzata al piano terra. In luogo di tale struttura sono stati di fatto realizzati solo dei ballatoi a sbalzo lungo il fronte nord della palazzina e della superficie terrazzata. Anche tale variazione, più correttamente dovrebbe dirsi omessa realizzazione, risulta regolare sotto il profilo urbanistico essendo correttamente riportata nella variante presentata ed autorizzata dal ma, CP_17 anche in questo caso, comporta una difformità al progetto autorizzato al Genio Civile e peraltro l'omessa
pagina 17 di 22 realizzazione di una parte dell'opera avrebbe comunque dovuto essere indicata nella relazione a strutture ultimate e nel collaudo delle strutture che invece non ne fanno alcun cenno.
Un ultimo aspetto che si è avuto modo di riscontrare relativamente alle strutture del piano garage è costituito dalle diverse modalità con cui è stato realizzato il solaio di copertura cui corrispondono le superfici terrazzate al piano terra […]. Tale difformità non assume alcun rilievo in ambito urbanistico e comunque trattasi di una diversa tipologia costruttiva che di per se stessa, se correttamente dimensionata, non preclude le caratteristiche di carrabilità delle superfici ma in ogni caso anche tale diversa modalità realizzativa non avrebbe potuto essere autonomamente adottata costituendo una difformità che avrebbe necessitato la presentazione di apposita variante del progetto strutturale.
[…] Per quanto riguarda i giunti tecnici di contorno della palazzina, cui è demandato il compito di disgiungere la struttura da quella del corpo garage, si è già anticipato come nell'ambito degli accertamenti si è potuto verificare che le due strutture sembra siano state effettivamente realizzate disgiuntamente ma come le modalità esecutive dei giunti ed in particolare l'ampiezza del “discostamento” in alcuni casi non sia rispondente alle prescrizioni di progetto ed ancora come i detti giunti non siano stati lasciati aperti, verosimilmente riempiti con malta pur non potendosi escludere la presenza di polistirolo all'interno del riempimento, e siano stati definiti superiormente in continuità dalla pavimentazione della sovrastante terrazza.
In particolare può dirsi come il giunto di contorno non ha più ragion d'essere in corrispondenza del fronte nord della palazzina, a seguito dell'omessa realizzazione della corsia coperta dei garage, mentre sui rimanenti tre lati avrebbe dovuto rispettare l'ampiezza di progetto pari a 10 centimetri. Lungo i tre lati rimanenti la palazzina ed il corpo box auto sembrano effettivamente essere strutturalmente separate […]
Quanto alle difformità dei giunti tecnici corpo scala, non risultano visibili i giunti sismici per quanto la conformazione delle murature e le modalità stesse di realizzazione delle casserature di getto dei ballatoi e delle rampe della scala stessa rendono verosimile che una disgiunzione strutturale debba essere stata realizzata, anche se successivamente colmata con malte di riempimento e pavimentazioni, e ad oggi non risulta riscontrabile se non a seguito di saggi demolitivi, al pari non risulta possibile verificare con quale ampiezza possano essere stati realizzati. […] per cui anche tale struttura è stata realizzata difformemente alle prescrizioni del progetto autorizzato dal Genio Civile.
pagina 18 di 22 Il Consulente ha evidenziato che Tenuto conto dei su indicati titoli autorizzativi e di quanto riferito nell'ambito della presente si deve quindi concludere che l'avvenuto accertamento di difformità strutturali nella realizzazione del complesso edilizio implica che il processo edificatorio è stato realizzato in violazione alla normativa sismica.
Si può ulteriormente evidenziare come in data 25 maggio 2020 prot. n° 7902 e successive integrazioni documentali del 19 e 23 giugno, ovvero successivamente alla conclusione del processo edificatorio ed all'odierno contenzioso, veniva inoltrata al Genio Civile di la verifica strutturale in sanatoria redatta ai sensi Pt_1 dell'art. 110 della L. R. n° 4/2003, a nome della signora Controparte_2
L'Ufficio del Genio Civile di , in data 13 luglio 2021, prot. n° 113798, richiedeva integrazione Pt_1 documentale e specificava che la richiesta, trattandosi di edificio condominiale, avrebbe dovuto essere sottoscritta da tutti i condomini. […] la signora provvedeva a depositare entro i termini indicati la CP_2 documentazione richiesta […] mancante della sottoscrizione da parte di tutti i condomini che, per come riferito dall'avv. Valore nell'ambito delle attività peritali (cfr. verbale del 4 maggio) si dichiaravano disponibili ma solo
a seguito di opportuna verifica come anche indicato nella comunicazione di cui all'allegato 38 di parte attrice.
Ciò posto, il CTU ha chiarito che l'immobile risulta urbanisticamente regolare, che le opere di modifica urbanistica sono state regolarmente inserite nella variante e che quindi voler pensare di ripristinare la doppia pilastratura o la parte mancante lato nord significherebbe discostarsi dal titolo abilitativo e necessiterebbe quindi un nuovo titolo concessorio in quanto determinerebbe una configurazione assentita dal titolo concessorio originario ma superata dalla successiva variante.
La verifica presentata al Genio Civile dall'ing. attiene all'intero complesso edilizio, ovvero ad Pt_3 entrambe le palazzine, e che questa deve essere ancora integrata, come da nota dell'Ufficio prot. 113798 del
13/7/2021, ed è superfluo rimarcare come la più volte sollecitata collaborazione tra le parti avrebbe consentito di definire tale pratica “sorpassando” la sfiducia del condominio nell'operato dell'ing. affiancandogli Pt_3 un proprio tecnico,
[…] Se con riguardo al profilo formale le opere sono state dunque eseguite in violazione delle norme antisismiche, sotto il profilo sostanziale non può aprioristicamente affermarsi che queste comportino in concreto la sussistenza di una effettiva condizione di pericolo ed anzi il progetto di verifica ex art. 110 di cui si è detto
pagina 19 di 22 sembra avvalorare l'ipotesi che tale pericolosità non sussista, fermo restando la necessità di attuare i necessari adeguamenti.
La acclarata violazione della normativa antisismica non implica necessariamente la pericolosità dell'opera e conseguentemente non è possibile individuare a priori quali interventi si rendano necessari ed anzi non è possibile nemmeno affermare che si rendano effettivamente necessari specifici interventi di adeguamento.
[…] Piuttosto che “mirare” alla conformità strutturale originaria, in concreto l'obbiettivo che si deve perseguire deve essere quello di garantire che la struttura, così come realizzata o adottando gli accorgimenti eventualmente necessari, possieda un livello di sicurezza rispondente alle prescrizioni imposte dalla normativa antisimica.
Per quanto possa valere un apprezzamento puramente indicativo, le difformità rilevate non assumono una valenza di particolare rilievo in quanto la mancata realizzazione della parte nord, la realizzazione di un solaio unico per il piano garage e la ridotta ampiezza dei giunti a contorno della palazzina non dovrebbero comportare gravi pregiudizi al comportamento strutturale dell'insieme, anche in considerazione del fatto che tali problematiche si localizzano a quota + 3,20 dal piano di fondazione dove la verifica degli spostamenti potrebbe anche risultare soddisfatta per ampiezze molto inferiori ai 10 centimetri previsti.
L'unico elemento che può presentare maggiori indeterminatezze è costituito dal corpo scala esterno in cui risulta mancate il giunto di contorno alla base, circostanza che di per sé potrebbe non essere particolarmente rilevante in considerazione della ridotta quota di imposta, ed ancora per l'assenza dei giunti in elevazione tra le rampe ed i ballatoi di piano dove l'entità degli spostamenti mutui è maggiore e quindi le azioni di martellamento divengono più significative.
Tale ultima circostanza sarebbe certamente più semplicemente risolvibile provvedendo direttamente all'apertura dei giunti nella misura progettualmente prevista di 20 centimetri anche se non è escluso che la completa solidarizzazione non determini un miglioramento del comportamento strutturale dell'insieme per cui il mantenimento dell'attuale potrebbe anche essere migliorativo.
[…] ciò che occorre effettuare è la così detta verifica di vulnerabilità che potrà consentire in prima battuta di determinare se le strutture così come realizzate siano idonee a fronteggiare il rischio simico con i livelli prescritti dalle dette norme ed in secondo luogo, laddove tali livelli non dovessero essere assicurati, potrà consentire
l'individuazione degli interventi necessari al raggiungimento dei livelli di sicurezza prescritti nel rispetto dalle norme antisimiche (D.M. 17 gennaio 2018).
pagina 20 di 22 Per come già più volte suggerito nell'ambito delle attività peritali se il condominio “affiancasse” un proprio tecnico di fiducia per il completamento della verifica presentata dall'ing. i detti tecnici potrebbero Pt_3 operare di concerto effettuando la riverifica di quanto presentato al Genio Civile e concordando le modalità più consone a soddisfare le aspettative di ciascuna parte con una evidente riduzione dei tempi e dei costi ed, in caso di positivo accoglimento, si potrebbe riottenere l'agibilità degli immobili.
Le conclusioni del CTU, rese all'esito di uno scrupoloso esame dei luoghi e degli atti di causa, ben motivate, meritano di essere condivise.
A questo punto, rimanendo ancora da esaminare la posizione del e della Pt_3 [...]
CP_
visto quanto emerso dalla CTU in merito all'esistenza di una condotta collaborativa del la causa va rimessa sul ruolo istruttorio, al fine di verificare la possibilità di procedere Pt_3 bonariamente con la verifica di vulnerabilità, risultando intervenuto anche il Condominio di viale Aldo Moro n. 16, e di individuare gli interventi necessari a sanare le difformità riscontrate, tenuto conto dell'attività già espletata dal come riferito dal CTU. Pt_3
Si procede in questa sede alla regolamentazione delle spese di lite tra l'attore, gli intervenienti e i convenuti nei cui confronti le domande sono state rigettate, secondo la regola della soccombenza come per legge, dunque gli attori e gli intervenienti, in solido, sono condannati al pagamento delle spese in favore dei predetti convenuti.
Le spese sono liquidate applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, aggiornato al
D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento (indeterminabile), nel seguente modo:
€ 2.000,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 3.500,00 per la fase istruttoria, € 3.500,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 10.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 3179/2021, vertente tra in persona dell'Amministratore pro tempore (attore), Parte_1
Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
, ,
[...] Parte_3 Controparte_4 Controparte_5 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] Controparte_18
(convenuti), in persona del legale rappresentante pro tempore (convenuta CP_7
pagina 21 di 22 contumace), in persona del suo Controparte_8 amministratore pro tempore, nonché , CP_12 Parte_4 Controparte_10
, (intervenienti), disattesa e Controparte_9 Parte_5 Parte_6 respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di in persona del legale rappresentante pro CP_7
tempore;
2. Rigetta le domande nei confronti di , Controparte_3 [...]
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5
, Parte_2 Controparte_18
3. Condanna l'attore e gli intervenienti in solido al pagamento, in favore dei convenuti
, , Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
, , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Parte_2 [...] delle spese di lite, che liquida, per ciascuna parte, in € 10.200,00 Controparte_18 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
4. Dispone la rimessione della causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Catania il 25/03/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
pagina 22 di 22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Milena Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3179 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C. F. Parte_1
), in persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. ROSARIO VALORE per procura in atti
- attore -
e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c.
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._2 dall'avv. FRANCESCO LEONARDI per procura in atti
(C.F. ), Controparte_3 C.F._3 rappresentata e difesa da sé stesso ex art. 86 c.p.c.
pagina 1 di 22 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_4 C.F._4
ANTONINO SALTALAMACCHIA per procura in atti
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._5 dall'avv. FRANCESCO LEONARDI per procura in atti
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_3 C.F._6 dall'avv. SALVATORE VITTORIO per procura in atti
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_5 C.F._7 dall'avv. LEONARDO MICCICHE' per procura in atti
(C.F. ), in persona del legale Controparte_6 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO POLITI per procura in atti
convenuti
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_7
-convenuta contumace – nonché
(C.F. Controparte_8
), in persona del suo amministratore pro tempore, P.IVA_3 Controparte_9
(C.F. ), (C.F. C.F._8 Controparte_10
), (C.F. ), C.F._9 CP_11 C.F._10 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_12 C.F._11 Parte_4
), (C.F. C.F._12 Parte_5
), (C.F. , C.F._13 Parte_6 C.F._14 rappresentati e difesi dall'avv. ROSARIO VALORE per procura in atti
-intervenuti –
pagina 2 di 22 OGGETTO: Appalto.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 10.3.2021 il Parte_7 conveniva in giudizio i convenuti indicati in epigrafe dinanzi all'intestato
[...]
Tribunale e ne chiedeva la condanna, in solido, al pagamento delle somme occorrenti: a) per rendere le parti condominiali conformi alle concessioni edilizie n. 18/12, 6/14, 55/14, 72/14 ed alla normativa antisismica;
b) per il completamento dell'iter burocratico per l'ottenimento delle relative certificazioni;
c) per eliminazione di tutti i vizi di costruzione e relativo ripristino;
d) per preliminare accertamento dei livelli di sicurezza (c.d. verifica di vulnerabilità), afferente l'edificio e/o la struttura, ed ove occorresse la successiva individuazione e progettazione pur di massima degli interventi necessari al raggiungimento dei livelli minimi prescritti dalla norma vigente (DM 17.01.2018 e relativa circolare 21.01.2019); e) per le somme necessarie per la eliminazione delle infiltrazioni d'acqua nei piani cantinati;
in subordine, chiedeva la condanna in forma specifica dei convenuti, ovvero la loro condanna all'esecuzione delle opere e/o attività funzionali ad ottenere quanto sopra.
A sostegno delle domande allegava: che la aveva realizzato nel CP_13 Parte_8
2014 un edificio composto da due fabbricati uniti tra loro, costituenti un unico corpo, ma distinti in due condominii, con accesso dalla via Aldo Moro n. 16 e n. 18; che la predetta società aveva stipulato apposito contratto con la volto a coprire, tra l'altro, i rischi di CP_6 rovina totale di edificio e di gravi difetti costruttivi;
che il fabbricato era affetto da vizi di costruzione, come emersi dalla CTU espletata in sede di ATP, per la mancanza del giunto tecnico, per la soppressione del solaio di copertura, e per la difformità dell'opera al progetto, in violazione della normativa antisismica;
che in sede di ATP era stata prevista una verifica di vulnerabilità al fine di appurare i livelli di sicurezza, il cui costo era stato stimato in € 30.760,00 oltre iva e oneri contributivi;
che il Comune di aveva revocato l'abitabilità; che Pt_1 risultavano responsabili il progettista e direttore dei lavori, il collaudatore in corso d'opera, il tecnico che aveva redatto la perizia giurata di cui al comma 2, art. 3, L.R. 17/94 (allegato 13), il soggetto che di fatto svolgeva le funzioni di responsabile del cantiere, , Controparte_2
pagina 3 di 22 quale legale rappresentante pro-tempore della società D.A.L.I. Costruzioni srl, i soci
[...]
e (rispettivamente marito e Controparte_1 Controparte_3 cognato della , spesso presenti in cantiere, che prendevano parte alle decisioni sulle CP_2 modalità di prosecuzione delle opere;
che, inoltre, i soci erano a conoscenza delle opere realizzate e in fase di liquidazione della D.A.LI s.r.l. l'assemblea dei soci, in data 30.09.17, aveva deliberato “...di autorizzare il Liquidatore a procedere alla vendita in favore dei soci degli immobili siti nel
Comune di Gravina di Catania (CT), in via A. Moro n. 16-16/A-18-18/A e 18/B, ad oggi rimasti invenduti, come seguito specificati...” e che "...il prezzo di vendita dei suddetti immobili, in ogni caso, non potrà essere inferiore al valore catastale degli immobili in questione...”; che i soci avevano acquistato i suddetti immobili al prezzo equivalente alla rendita catastale, avendo contribuito con la loro condotta al depauperamento del patrimonio sociale;
che, inoltre, erano state ravvisate copiose infiltrazioni d'acqua piovana nel piano cantinato.
Si costituiva in giudizio chiedendo preliminarmente la Controparte_1 riunione con il giudizio n.r.g. 17313/2019, promosso dal . Parte_9
Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, come anche di tutti i soci convenuti, rappresentando che la DA.LI. s.r.l. era stata cancellata dal registro delle imprese in data
7.6.2018, senza che fosse stata registrata l'esistenza di rapporti attivi o passivi a quella data, non risultando applicabile l'art. 2495 c.c., in quanto non era stata distribuita tra i soci alcuna somma.
Eccepiva inoltre la prescrizione e la decadenza ex art. 1669 c.c., individuando il dies a quo nel
23.10.2018, data nella quale il Condominio aveva trasmesso ai condomini la consulenza.
Rappresentava di avere offerto in sede di ATP l'espletamento di una prova di vulnerabilità sismica ed escludeva che dalla CTU redatta in sede di ATP fosse emersa la condizione di pericolo denunciata dall'attore.
Negava che fosse stata revocata l'abitabilità degli alloggi o che i soci avessero acquistato gli immobili a prezzo vile.
Escludeva la legittimazione del ad ottenere complessivi € 46.355,00 per Parte_1 eliminare le infiltrazioni d'acqua piovana nel lastrico solare, in quanto afferenti porzioni di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
pagina 4 di 22 Si costituiva in giudizio la chiedendo anch'essa la riunione con il giudizio Controparte_6 di n.r.g. 17313/2019; eccepiva il proprio difetto di legittimazione attenendo la controversia a difetto di conformità del fabbricato ai progetti, rischio non coperto dalla polizza.
Si costituiva in giudizio , chiedendo anch'essa la riunione al Controparte_2 giudizio n.r.g. 17313/2019; eccepiva la prescrizione e la decadenza ex art. 1495 c.c. con riguardo alle dichiarazioni da essa rese quale rappresentante legale della CP_13 Parte_8 nei contratti di compravendita, imputabili alla società; evidenziava che la parte attrice non
[...] aveva specificato il titolo di responsabilità di essa convenuta e, comunque, dichiarava di essere estranea alla costruzione in quanto tale, non avendo competenze specifiche, e potendo rispondere solo del suo operato quale amministratore della società e, comunque, nei limiti di cui all'art. 2495 c.c..
Affermava che, in caso di accoglimento delle domande proposte dall'attore, il progettista e direttore dei lavori (ing. , il collaudatore in corso d'opera (ing. Parte_3 CP_14
nonché il tecnico che aveva redatto la perizia giurata (ing.
[...] Controparte_5 dovessero essere condannati in solido a tenerla indenne. Dichiarava di avere confidato nelle dichiarazioni dei tecnici della D.A.LI. Costruzioni s.r.l. e nei provvedimenti amministrativi.
Escludeva ogni responsabilità, ex art. 2476, c. 5, c.c., per l'asserito depauperamento del patrimonio sociale con riguardo all'acquisto dei residui immobili rimasti invenduti, in quanto trattavasi di locali tecnici, depositi e garages non rifiniti e non appetibili sul mercato, acquistati dai soci per non dilungare i tempi della liquidazione, ad un prezzo non vile. Aggiungeva di avere acquistato, con atto di compravendita del 16.10.2017, due garages, due locali tecnici e un posto auto scoperto per € 172.157,60, importo in linea con quanto versato dagli altri acquirenti degli immobili del complesso edilizio, con la differenza, però, che i locali tecnici non erano rifiniti e aveva dovuto effettuare a sue spese il cambio di destinazione urbanistica, al fine di renderli fruibili per l'abitazione. Dichiarava che la vendita dei residui immobili aveva determinato per la società un ricavo di € 335.172,62.
pagina 5 di 22 Si costituiva in giudizio , dichiarando di avere espletato le mansioni di Parte_2 piastrellista della società, e non di responsabile di cantiere, e contestando le domande.
Chiedeva la riunione con il giudizio n. r.g. 17313/2019.
Si costituiva in giudizio , chiedendo anch'egli la riunione Controparte_3 con il giudizio n. r.g. 17313/2019 ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo stato egli socio della D.A.LI. Costruzioni s.r.l., cancellata dal registro delle imprese il
7.6.2018, il cui bilancio finale di liquidazione non aveva previsto la percezione di somme da parte dei soci, in quanto la liquidità era stata tutta impiegata per il pagamento di tasse e imposte, senza che risultassero ulteriori crediti o debiti della società.
Dichiarava di non essersi mai occupato della costruzione degli edifici. Eccepiva il difetto di legittimazione attiva del con riguardo alle porzioni di proprietà esclusiva, e la Parte_1 prescrizione del diritto dell'attore dovendo computarsi il relativo termine dalla data del
23.10.2018.
Evidenziava che la controparte non aveva inteso adoperarsi per la risoluzione delle questioni prospettate, posto che aveva rifiutato la proposta dell'ing. progettista e Pt_3 direttore dei lavori, di procedere con una valutazione, in collaborazione con un tecnico nominato dal condominio.
Contestava l'acquisto degli immobili da parte sua a prezzo vile, considerati lo stato non rifinito e la non appetibilità degli stessi. In merito ai problemi del terrazzo, pur ritenendo prescritta ogni pretesa e pur eccependo il difetto di legittimazione del , adduceva, Parte_1 comunque, la responsabilità dei condomini che avevano reso possibile il transito ai mezzi pesanti sul lastrico solare, pur in presenza di un espresso divieto in tal senso.
Si costituiva in giudizio , collaudatore statico degli edifici in esame, Controparte_4 eccependo il proprio difetto di legittimazione. Richiamava l'art. 1669 c.c. ed escludeva di poter essere chiamato a rispondere sulla base della disposizione indicata, non avendo contribuito alla realizzazione del fabbricato.
Affermava di avere visionato i lavori in fasi dell'attività di edificazione nelle quali il denunziato difetto del-la mala esecuzione dei giunti non era verificabile ponendosi negli intervalli nei quali venivano
pagina 6 di 22 effettuati i getti di calcestruzzo delle fondazioni del Corpo A e di messa in opera delle armature delle fondazioni del Corpo B, nonché nella fase ormai prossima di messa in opera delle armature dei pilastri relativi alle prima elevazione dei Corpi A e B;
e ancora nella fase di messa in opera delle armature dei solai relativi alla seconda elevazione dei Corpi A e B.
Si costituiva in giudizio , eccependo il proprio difetto di Controparte_15 legittimazione per l'inesistenza di alcun rapporto contrattuale con l'attrice. Eccepiva, altresì, la decadenza del Condominio dall'azione ex art. 1669 c.c., dovendo il relativo termine computarsi dal 23.10.2018.
Evidenziava comunque l'insussistenza del pericolo lamentato per la mancanza del giunto tecnico, rappresentando di avere già inoltrato al Genio Civile di un calcolo di verifica Pt_1 strutturale in sanatoria ai sensi dell'art. 110 della L. R. n° 4/2003, da cui era possibile evincere che la struttura era in grado di sopportare tutti i carichi previsti dalla normativa vigente e pertanto garantire i necessari livelli di sicurezza in campo gravitazionale e sismico.
Chiedeva il rigetto delle domande e, in subordine, in caso di ritenuta sua responsabilità chiedeva, ex art. 1227 c. 1 c.c., la riduzione dell'ammontare da esso dovuto tenuto conto delle condotte del committente e dell'appaltatore.
Si costituiva in giudizio autrice della perizia giurata ex art. 3 L.R. Controparte_5
17/94, attestante la conformità dei fabbricati al contenuto della concessione, alle norme igienico-sanitarie e ad ogni altra norma di legge o di regolamento, connessa all'oggetto della richiesta. Dichiarava l'esistenza dei titoli abilitativi, rappresentava che le variazioni di parametri edilizi non superavano, per ciascuno di essi, la ammessa tolleranza di cantiere del 3% rispetto a quanto concesso, mentre, per le strutture portanti dell'edificio, sottoposte a collaudo statico ai sensi dell'art. 7 della L. 05/11/1971 n° 1086 depositato al Genio Civile di in data Pt_1
26/11/2010, ai sensi dell'art. 28 della L. 02/02/1974 n° 64 e dell'art. 32 della L.R. 19/05/2003
n° 7, era stato rilasciato certificato di conformità al Genio Civile di e la difformità Pt_1 strutturale non poteva essere accertata in sede di perizia giurata da essa redatta.
pagina 7 di 22 Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 7.9.2021 – sostituita dal deposito di note – veniva rigettata la richiesta di riunione e venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6,
c.p.c.; con ordinanza del 13.4.2022 veniva disposta CTU e veniva ammessa la prova orale.
Con comparsa del 21.10.2022 il , nonché i condomini Controparte_8
, , , CP_11 CP_12 Parte_4 Controparte_10 Controparte_9 [...]
formulavano intervento adesivo in giudizio chiedendo Parte_5 Parte_6
l'accoglimento delle domande formulate dalla parte attrice con la condanna dei convenuti anche nei loro confronti.
Espletata la consulenza, con ordinanza del 10.10.2023 la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 21.10.2024.
A detta udienza, la prima dinanzi allo scrivente giudice, cui il giudizio veniva riassegnato, sulle conclusioni precisate a verbale, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della in persona del legale CP_7 rappresentante pro tempore, ritualmente evocata in giudizio e non costituitasi.
Va poi affermata l'ammissibilità dell'intervento in giudizio del Parte_9
e dei condomini.
[...]
È noto al giudice che in merito all'intervento in giudizio sussiste un dibattito nella giurisprudenza di merito, mentre la Corte di legittimità, sulla base della lettera della disposizione di cui all'art. 268 c.p.c., nella formulazione applicabile al presente giudizio, è ferma nell'ammettere l'intervento autonomo fino al momento della precisazione delle conclusioni;
la Suprema Corte, invero, ritiene operante per l'intervenuto solo il regime delle preclusioni relative all'attività istruttoria.
Infatti, secondo i principi espressi dalla Corte di Cassazione, chi interviene volontariamente in un processo già pendente ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia ormai spirato il termine di cui all'art. 183 c. p. c. per la fissazione del "thema decidendum"; né tale interpretazione dell'art. 268 c. p. c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa
pagina 8 di 22 delle parti originarie del giudizio: infatti l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre - ove sia già intervenuta la relativa preclusione -nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare (C. Cass., Sez. III, n. 25264/2008); la preclusione sancita dall'art. 268 c. p. c., nel nuovo testo introdotto dalla legge 26 novembre 1990 n. 353, non si estende all'attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti, perciò, non è operante il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento "fino all'udienza di precisazione delle conclusioni", configurandosi solo l'obbligo, per l'interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie (C. Cass., Sez. III, n. 3186/2006).
Ed ancora: Chi interviene volontariamente in un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del
"thema decidendum"; né tale interpretazione dell'art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio, poiché l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove
e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare (C. Cass.,
31939/2019).
In applicazione dell'orientamento della Suprema Corte come sopra riportato, l'intervento spiegato dal e dai condomini, costituitisi quando ancora Parte_9 Pt_9 non erano state precisate le conclusioni, risulta ammissibile.
In merito alla legittimazione del a proporre l'azione ex art. 1669 c.c., ove Parte_1 concernente l'edificio nella sua interezza, si richiamano i seguenti, condivisi, principi di diritto:
In tema di condominio, l'art. 1130, n. 4, c.c., che attribuisce all'amministratore il potere di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, deve interpretarsi estensivamente nel senso che, oltre agli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi a questa o a quella parte comune, l'amministratore ha il potere - dovere di compiere analoghi atti per la salvaguardia dei diritti concernenti l'edificio condominiale unitariamente considerato;
pertanto, rientra nel novero degli atti conservativi di cui all'art. 1130 n. 4 c.c.
pagina 9 di 22 l'azione di cui all'art. 1669 c.c. intesa a rimuovere i gravi difetti dì costruzione, nel caso in cui questi riguardino
l'intero edificio condominiale e i singoli appartamenti, vertendosi in una ipotesi di causa comune di danno che abilita alternativamente l'amministratore del e i singoli condomini ad agire per il risarcimento, Parte_1 senza che possa farsi distinzione tra parti comuni e singoli appartamenti o parte di essi soltanto (C. Cass., n.
2436/2018); In tema di condominio, la legittimazione dell'amministratore a promuovere l'azione di responsabilità, ai sensi dell'art. 1669 c.c., nei confronti del costruttore, a tutela dell'edificio nella sua unitarietà, non può estendersi, in difetto di mandato rappresentativo dei singoli condomini, anche alla proposizione delle azioni risarcitorie, in forma specifica o per equivalente, relative ai danni subiti dai condomini nei rispettivi immobili di proprietà esclusiva (C. Cass., n. 3846/2020).
In ragione dei riportati principi deve riconoscersi la legittimazione del nel Parte_1 giudizio in esame.
Non risultano, invece, legittimati passivamente e Controparte_1
, sulla base degli artt. 2462 e 2495 c.c.. Controparte_3
Orbene, i sono stati soci di D.A.LI. Costruzioni s.r.l., cancellata dal Registro delle CP_1
Imprese in data 7.6.2018. Non emerge documentalmente che al momento della cancellazione la predetta società avesse debiti e crediti nei confronti dello Stato e/o di altri soggetti.
Come affermato dalla Suprema Corte, La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci che, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui sono soggetti
"pendente societate", ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione ovvero illimitatamente (Cfr. C. Cass., n. 13386/2019); grava sul creditore l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio” (Cass., n.
15474/2017), incombendo, per converso, sul socio convenuto in giudizio l'onere della prova di aver effettivamente utilizzato le somme ricevute in base al bilancio finale di liquidazione per il pagamento dei debiti della società (C. Cass., n. 10752/2023).
Nel caso di specie non è stata fornita la prova che vi sia stata la distribuzione dell'attivo e la distribuzione tra i soci.
pagina 10 di 22 I sul punto hanno dichiarato che in sede di bilancio finale di liquidazione le somme CP_1 sono state impiegate per il pagamento di tasse e tributi, e la parte attrice non ha dimostrato l'intervenuta distribuzione di somme tra i soci, nei limiti delle quali i soci avrebbero potuto rispondere in questa sede (anzi, in senso contrario, cfr. bilancio di liquidazione, depositato dalla . CP_2
Né è emerso che il credito azionato nel presente giudizio fosse esistente all'epoca della cancellazione della società, posto che la perizia di parte appositamente commissionata dal
Condominio è stata diffusa tra i condomini nell'ottobre 2018, ovvero dopo la cancellazione della società; peraltro, il credito vantato è a tutt'oggi sub iudice.
Va, pertanto, dichiarata la carenza di legittimazione passiva dei quali ex soci di CP_1
D.A.LI. Costruzioni s.r.l. con riguardo alla domanda ex art. 1669 c.c..
Risultano invece passivamente legittimati gli altri convenuti.
Com'è noto, la legittimazione ad causam consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso;
essa deve essere oggetto di verifica, preliminare al merito, da parte del giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Quando, invece, le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto, della situazione dedotta in giudizio, ossia sull'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene alla legitimatio ad causam, ma al merito della controversia.
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento,
o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Cass., SS. UU. n.
2951/2016).
Vanno rigettate le eccezioni di decadenza e di prescrizione formulate dal CP_16
pagina 11 di 22 Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (nella specie, dalla data del deposito della relazione del consulente, nominato in sede di accertamento tecnico preventivo), non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti. L'accertamento del momento nel quale detta conoscenza sia stata acquisita, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto (C. Cass., n. 777/2020); In tema di appalto, ai fini della valutazione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione ex art. 1669, comma 2, c.c, il giudice è tenuto non solo a considerare il decorso formale del termine annuale dalla data della denuncia, ma anche ad accertare, con apprezzamento sostanziale e di fatto, il momento nel quale il committente ha conseguito la conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera (C. Cass., n. 1909/2025).
Sul punto, risulta incontestato che il abbia constatato la sussistenza dei vizi Parte_1 denunciati nel presente giudizio solo dopo la lettura della perizia appositamente commissionata all'ing. nel 2018 e che detta perizia sia stata trasmessa ai condomini in data 23.10.2018. Per_1
L'attore ha depositato in giudizio la prova della notifica del ricorso per ATP al in Pt_3 data 10.10.2019.
In tal modo la denunzia è avvenuta entro il termine indicato. I giudici di legittimità hanno poi chiarito che L'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi;
e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., l'interruzione della prescrizione che si protrae fino alla conclusione del procedimento, che coincide ritualmente con il deposito della relazione del consulente nominato (C. Cass., n. 17385/2007).
Dal deposito della relazione in sede di ATP – 29.8.2020 – alla citazione del nel Pt_3 presente giudizio non è decorso il termine di prescrizione, dunque le eccezioni preliminari formulate dal vanno rigettate. Pt_3
pagina 12 di 22 Il ha allegato l'esistenza di gravi vizi di costruzione dell'edificio di Parte_1 [...]
e, in particolare, ha affermato la difformità dell'edificio alle concessioni edilizie n. Parte_7
18/1, 6/14, 55/14 e 72/14, nonché alla normativa antisismica.
Risulta ormai principio consolidato quello in virtù del quale Qualora il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti, ancorché di contratti differenti, rispettivamente d'appalto e di opera professionale, dell'appaltatore e del progettista-direttore dei lavori, entrambi ne rispondono solidalmente (C. Cass., n. 5103/1995); In tema di contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori (ovvero del progettista), entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento,
a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse (C. Cass., n. 20294/2004; n. 3651/2016).
Ciò posto, va rigettata la domanda nei confronti di , la quale, nella Controparte_2 qualità di amministratore di D.A.LI. Costruzioni s.r.l., ha reso le dichiarazioni negli atti di compravendita circa la conformità edilizia degli immobili.
A dire dell'attore, in assenza della predetta non veritiera dichiarazione, resa, ai sensi del DPR
445/2000 del 28.12.2000, in sede di stipula di atto di compravendita ("[...] la costruzione del fabbricato di cui gli immobili fanno parte, è avvenuta in conformità alle concessioni edilizie rilasciate dal
Comune di in data 16.03.2012 n. 18/2012 e in data 19.02.2014 n. 6/2014[...]”) le Parte_1 unità immobiliari non sarebbero state acquistate.
La ha escluso di essersi interessata alle decisioni tecniche in ordine alla CP_2 realizzazione dell'edificio. E la parte attrice sul punto non ha offerto alcuna prova contraria.
In ogni caso, nella sua qualità di amministratrice della società, essa può rispondere nei limiti di cui all'art. 2495 c.c..
La dichiarazione che la ha reso si è basata sulla documentazione edilizia in suo CP_2 possesso, come predisposta dai tecnici di settore. Peraltro, sul punto, la CTU espletata in giudizio dall'ing. , ha rilevato che In tale ottica si è detto che il processo edificatorio è stato Per_2 caratterizzato, sotto il profilo urbanistico ed a differente titolo, da diversi e successivi titoli edilizi definiti dai
pagina 13 di 22 provvedimenti amministrativi nel seguito elencati: Concessione Edilizia n° 18/2012; Concessione Edilizia n°
6/2014; Concessione Edilizia n° 55/2014; Concessione Edilizia n° 72/2014.
Il CTU ha chiarito che le modalità esecutive difformi rispetto al provvedimento concessorio originario
(Concessione Edilizia n° 18/2012), dipendono da scelte esecutive e progettuali che sono state incluse nella successiva variante in corso d'opera (Concessione Edilizia n° 6/2014) ed entrambe regolarmente rappresentate negli elaborati grafici di progetto, conseguentemente sia l'omessa realizzazione del solaio a copertura della corsia garage lato nord che della doppia pilastratura divisoria dei corpi garage, come anche la realizzazione dei ballatoi a piano terra lato nord, costituiscono opere regolarmente realizzate e conformi al titolo concessorio n°
6/2014.
Ciò consente di escludere la responsabilità della per le dichiarazioni da essa rese, CP_2 in quanto non mendaci, con conseguente rigetto delle domande nei suoi confronti.
Devono essere del pari rigettate le domande proposte nei confronti di Parte_2
ritenuto dall'attore il soggetto che “di fatto svolgeva le funzioni di responsabile di cantiere”
[...]
Il dal canto suo, si è dichiarato mero piastrellista dipendente di e ha CP_2 CP_13 depositato il contratto di lavoro, il CUD 2013, le buste paga, il registro presenze.
Dall'istruttoria orale è emerso che il impartisse ordini e direttive in cantiere e che CP_2 gli avvocati parlavano con che era il responsabile del cantiere nel senso che non si muoveva CP_1 CP_2 foglia all'interno del cantiere senza il suo consenso (cfr. dichiarazioni del teste ). Testimone_1
Orbene, anche se dall'istruttoria orale è emerso il ruolo attivo del in cantiere, ciò CP_2 non implica automaticamente una sua responsabilità con riguardo alle scelte tecniche costruttive. In altri termini, il fatto che egli impartisse ordini e direttive alle maestranze non determina che egli avesse specifiche conoscenze tecniche, non provate in giudizio, né desumibili dalla prova orale e, in difetto di prova dell'esistenza in suo capo di dette conoscenze, egli non avrebbe neppure potuto rilevare eventuali difformità rispetto ai progetti depositati al Genio Civile.
Pertanto la domanda nei suoi confronti va rigettata.
pagina 14 di 22 Vanno analogamente rigettate le domande avanzate nei confronti di Controparte_5 nella sua qualità di tecnico che ha attestato la conformità delle opere al contenuto della concessione.
La ha redatto la perizia ex art. 3, c. 2, della L.R. 17/94 per il rilascio della CP_5 certificazione di abitabilità degli immobili, in considerazione della conformità al contenuto della concessione ed alle norme igienico – sanitarie, attestando che l'immobile è stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti.
Poiché, come confermato dal ctu incaricato, dal punto di vista urbanistico non vi erano irregolarità, nessuna responsabilità è addebitabile alla . CP_5
Non meritano accoglimento le domande formulate nei confronti di , il Controparte_4 quale ha emesso il certificato di collaudo statico in atti.
Innanzitutto, come esposto sopra, la figura del collaudatore statico non è tra quelle che possono essere considerate responsabili ex art. 1669 c.c., né sussiste alcun rapporto contrattuale con l'attore. Pertanto, la domanda nei suoi confronti va qualificata ai sensi dell'art. 2043 c.c., con conseguente onere della prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie a carico della parte attrice, che non l'ha assolto.
Peraltro, non è stata neppure provata in giudizio la continua presenza del in CP_4 cantiere con finalità di vigilanza, fin dall'avvio dei lavori (cfr. C. Cass., n. 12869/2021).
Il ha allegato, come riportato in premessa, che la sua attività è risultata limitata ed CP_4 episodica e che al momento dei sopralluoghi da esso eseguiti non potessero rilevarsi le difformità denunciate.
Il difetto di prova contraria specifica sul punto determina il rigetto delle domande nei suoi confronti.
Deve essere pure rigettata la domanda proposta nei confronti di Controparte_6
in quanto la polizza non copre le difformità tra il progetto originario dell'opera e l'opera
[...] stessa.
pagina 15 di 22 Occorre, infine, rilevare che la parte attrice non ha fornito alcuna prova della dedotta responsabilità dei per i reati indicati nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c.. CP_1
Anzi, dagli atti emerge che essi hanno acquistato gli immobili rimasti invenduti;
non risulta che essi avessero specifiche competenze tecniche in materia e, verosimilmente, se avessero avuto consapevolezza della sussistenza delle difformità denunciate, non avrebbero acquistato gli immobili.
Pertanto, in difetto di specifica prova di segno contrario sul punto, anche la predetta domanda formulata nei loro confronti va rigettata.
Esclusa la responsabilità dei predetti convenuti, occorre vagliare la posizione del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice. Pt_3
Sul punto occorre richiamare l'esito della CTU appositamente espletata in giudizio.
Il CTU, ing. , ha effettivamente rilevato che Nell'ambito dell'accertamento in raffronto con Per_2 la documentazione progettuale depositata al Genio Civile, si è effettivamente verificato come alcune delle difformità strutturali consistano nell'omessa realizzazione di alcune parti, e precisamente: mancata realizzazione del muro lato nord retrostante la palazzina, delle travi di collegamento e del solaio che doveva fungere da copertura alla corsia di accesso nord, oggi completamente scoperta (Fig. 7), con la conseguente riduzione delle sovrastanti superfici pavimentate;
Eliminazione della doppia pilastratura tra i piani garage delle due palazzine (corpo C e corpo D) che avrebbe implicato la presenza di un giunto tecnico e la cui mancata realizzazione ha comportato la solidarizzazione di due corpi strutturali che avrebbero dovuto essere autonomi
(pag. 14). Relativamente ai giunti tecnici si è parimenti verificato come questi non siano stati lasciati aperti, non potendosi pertanto escludere la sussistenza di punti di aderenza, e non sono quindi chiaramente e completamente visibili né ispezionabili per quanto, dal riscontro del posizionamento degli elementi strutturali a questi correlati ed altresì in considerazione delle modalità tecnico esecutive nella formazione delle casserature di getto e per come anche verificato nell'ambito del sopralluogo alla luce dei saggi ispettivi già precedentemente realizzati, è evidente che tali discontinuità debbano sussistere anche se non correttamente realizzate e di ampiezza generalmente inferiore a quella progettualmente prevista. Un'ulteriore difformità rilevata attiene alle modalità con cui è stato realizzato il solaio di copertura della corsia garage interna che risulta essere stato progettato quale piastra in
pagina 16 di 22 calcestruzzo armato ma che invece, come appurato a seguito di un saggio effettuato nell'intradosso del solaio, è stato realizzato in laterocemento armato. […]
Alcune delle difformità più immediatamente rilevabili, come ad esempio la mancata realizzazione del muro e del solaio di copertura della corsia garage lato nord, sono conseguenza delle diverse scelte progettuali di tipo urbanistico che hanno caratterizzato l'iter edificatorio del complesso edilizio e che hanno visto, successivamente all'originaria concessione edilizia del 18/2012, la presentazione di una variante in corso d'opera, licenziata con concessione edilizia n° 6/2014, e di due successivi “aggiustamenti” autorizzati con i provvedimenti concessori
n° 55 del 29 settembre 2014 e n° 72 del 23 dicembre 2014. Tuttavia tali provvedimenti, che hanno regolarizzato gli immobili dal punto di vista urbanistico, non sono stati accompagnati da varianti strutturali, ovvero dalla presentazione di un ulteriore e diverso progetto delle strutture che includesse le modifiche introdotte, o meglio da introdurre, sia per le parti di opere da non realizzare che per la diversa conformazione strutturale di quelle oggi risultate difformi;
l'unico progetto esistente ed autorizzato dal Genio Civile e la mancata presentazione di alcuna variante ha quindi determinato che la diversa modalità di esecuzione di alcune opere, pur urbanisticamente regolari, ha indotto l'insorgere di difformità di natura strutturale.
Anche la soppressione della doppia pilastratura, e quindi del giunto tecnico, tra i due corpi garage è correttamente riportata nella concessione edilizia in variante ed è quindi urbanisticamente regolare ma risulta difforme a quanto autorizzato dal Genio Civile e come tale realizzata in assenza di idoneo provvedimento autorizzativo.
[…] Per quanto riguarda il piano cantinato risulta di immediata evidenza l'avvenuta soppressione della doppia pilastratura che avrebbe dovuto disgiungere strutturalmente il corpo garage della palazzina A da quello della contigua palazzina B […] Sempre relativamente al piano interrato si è parimenti rilevata la mancata realizzazione dell'intera fascia nord della struttura che avrebbe dovuto essere realizzata con una serie di telai composti di travi e pilastri a definizione della corsia nord e da un solaio di copertura che avrebbe dovuto costituire prolungamento della sovrastante superficie terrazzata al piano terra. In luogo di tale struttura sono stati di fatto realizzati solo dei ballatoi a sbalzo lungo il fronte nord della palazzina e della superficie terrazzata. Anche tale variazione, più correttamente dovrebbe dirsi omessa realizzazione, risulta regolare sotto il profilo urbanistico essendo correttamente riportata nella variante presentata ed autorizzata dal ma, CP_17 anche in questo caso, comporta una difformità al progetto autorizzato al Genio Civile e peraltro l'omessa
pagina 17 di 22 realizzazione di una parte dell'opera avrebbe comunque dovuto essere indicata nella relazione a strutture ultimate e nel collaudo delle strutture che invece non ne fanno alcun cenno.
Un ultimo aspetto che si è avuto modo di riscontrare relativamente alle strutture del piano garage è costituito dalle diverse modalità con cui è stato realizzato il solaio di copertura cui corrispondono le superfici terrazzate al piano terra […]. Tale difformità non assume alcun rilievo in ambito urbanistico e comunque trattasi di una diversa tipologia costruttiva che di per se stessa, se correttamente dimensionata, non preclude le caratteristiche di carrabilità delle superfici ma in ogni caso anche tale diversa modalità realizzativa non avrebbe potuto essere autonomamente adottata costituendo una difformità che avrebbe necessitato la presentazione di apposita variante del progetto strutturale.
[…] Per quanto riguarda i giunti tecnici di contorno della palazzina, cui è demandato il compito di disgiungere la struttura da quella del corpo garage, si è già anticipato come nell'ambito degli accertamenti si è potuto verificare che le due strutture sembra siano state effettivamente realizzate disgiuntamente ma come le modalità esecutive dei giunti ed in particolare l'ampiezza del “discostamento” in alcuni casi non sia rispondente alle prescrizioni di progetto ed ancora come i detti giunti non siano stati lasciati aperti, verosimilmente riempiti con malta pur non potendosi escludere la presenza di polistirolo all'interno del riempimento, e siano stati definiti superiormente in continuità dalla pavimentazione della sovrastante terrazza.
In particolare può dirsi come il giunto di contorno non ha più ragion d'essere in corrispondenza del fronte nord della palazzina, a seguito dell'omessa realizzazione della corsia coperta dei garage, mentre sui rimanenti tre lati avrebbe dovuto rispettare l'ampiezza di progetto pari a 10 centimetri. Lungo i tre lati rimanenti la palazzina ed il corpo box auto sembrano effettivamente essere strutturalmente separate […]
Quanto alle difformità dei giunti tecnici corpo scala, non risultano visibili i giunti sismici per quanto la conformazione delle murature e le modalità stesse di realizzazione delle casserature di getto dei ballatoi e delle rampe della scala stessa rendono verosimile che una disgiunzione strutturale debba essere stata realizzata, anche se successivamente colmata con malte di riempimento e pavimentazioni, e ad oggi non risulta riscontrabile se non a seguito di saggi demolitivi, al pari non risulta possibile verificare con quale ampiezza possano essere stati realizzati. […] per cui anche tale struttura è stata realizzata difformemente alle prescrizioni del progetto autorizzato dal Genio Civile.
pagina 18 di 22 Il Consulente ha evidenziato che Tenuto conto dei su indicati titoli autorizzativi e di quanto riferito nell'ambito della presente si deve quindi concludere che l'avvenuto accertamento di difformità strutturali nella realizzazione del complesso edilizio implica che il processo edificatorio è stato realizzato in violazione alla normativa sismica.
Si può ulteriormente evidenziare come in data 25 maggio 2020 prot. n° 7902 e successive integrazioni documentali del 19 e 23 giugno, ovvero successivamente alla conclusione del processo edificatorio ed all'odierno contenzioso, veniva inoltrata al Genio Civile di la verifica strutturale in sanatoria redatta ai sensi Pt_1 dell'art. 110 della L. R. n° 4/2003, a nome della signora Controparte_2
L'Ufficio del Genio Civile di , in data 13 luglio 2021, prot. n° 113798, richiedeva integrazione Pt_1 documentale e specificava che la richiesta, trattandosi di edificio condominiale, avrebbe dovuto essere sottoscritta da tutti i condomini. […] la signora provvedeva a depositare entro i termini indicati la CP_2 documentazione richiesta […] mancante della sottoscrizione da parte di tutti i condomini che, per come riferito dall'avv. Valore nell'ambito delle attività peritali (cfr. verbale del 4 maggio) si dichiaravano disponibili ma solo
a seguito di opportuna verifica come anche indicato nella comunicazione di cui all'allegato 38 di parte attrice.
Ciò posto, il CTU ha chiarito che l'immobile risulta urbanisticamente regolare, che le opere di modifica urbanistica sono state regolarmente inserite nella variante e che quindi voler pensare di ripristinare la doppia pilastratura o la parte mancante lato nord significherebbe discostarsi dal titolo abilitativo e necessiterebbe quindi un nuovo titolo concessorio in quanto determinerebbe una configurazione assentita dal titolo concessorio originario ma superata dalla successiva variante.
La verifica presentata al Genio Civile dall'ing. attiene all'intero complesso edilizio, ovvero ad Pt_3 entrambe le palazzine, e che questa deve essere ancora integrata, come da nota dell'Ufficio prot. 113798 del
13/7/2021, ed è superfluo rimarcare come la più volte sollecitata collaborazione tra le parti avrebbe consentito di definire tale pratica “sorpassando” la sfiducia del condominio nell'operato dell'ing. affiancandogli Pt_3 un proprio tecnico,
[…] Se con riguardo al profilo formale le opere sono state dunque eseguite in violazione delle norme antisismiche, sotto il profilo sostanziale non può aprioristicamente affermarsi che queste comportino in concreto la sussistenza di una effettiva condizione di pericolo ed anzi il progetto di verifica ex art. 110 di cui si è detto
pagina 19 di 22 sembra avvalorare l'ipotesi che tale pericolosità non sussista, fermo restando la necessità di attuare i necessari adeguamenti.
La acclarata violazione della normativa antisismica non implica necessariamente la pericolosità dell'opera e conseguentemente non è possibile individuare a priori quali interventi si rendano necessari ed anzi non è possibile nemmeno affermare che si rendano effettivamente necessari specifici interventi di adeguamento.
[…] Piuttosto che “mirare” alla conformità strutturale originaria, in concreto l'obbiettivo che si deve perseguire deve essere quello di garantire che la struttura, così come realizzata o adottando gli accorgimenti eventualmente necessari, possieda un livello di sicurezza rispondente alle prescrizioni imposte dalla normativa antisimica.
Per quanto possa valere un apprezzamento puramente indicativo, le difformità rilevate non assumono una valenza di particolare rilievo in quanto la mancata realizzazione della parte nord, la realizzazione di un solaio unico per il piano garage e la ridotta ampiezza dei giunti a contorno della palazzina non dovrebbero comportare gravi pregiudizi al comportamento strutturale dell'insieme, anche in considerazione del fatto che tali problematiche si localizzano a quota + 3,20 dal piano di fondazione dove la verifica degli spostamenti potrebbe anche risultare soddisfatta per ampiezze molto inferiori ai 10 centimetri previsti.
L'unico elemento che può presentare maggiori indeterminatezze è costituito dal corpo scala esterno in cui risulta mancate il giunto di contorno alla base, circostanza che di per sé potrebbe non essere particolarmente rilevante in considerazione della ridotta quota di imposta, ed ancora per l'assenza dei giunti in elevazione tra le rampe ed i ballatoi di piano dove l'entità degli spostamenti mutui è maggiore e quindi le azioni di martellamento divengono più significative.
Tale ultima circostanza sarebbe certamente più semplicemente risolvibile provvedendo direttamente all'apertura dei giunti nella misura progettualmente prevista di 20 centimetri anche se non è escluso che la completa solidarizzazione non determini un miglioramento del comportamento strutturale dell'insieme per cui il mantenimento dell'attuale potrebbe anche essere migliorativo.
[…] ciò che occorre effettuare è la così detta verifica di vulnerabilità che potrà consentire in prima battuta di determinare se le strutture così come realizzate siano idonee a fronteggiare il rischio simico con i livelli prescritti dalle dette norme ed in secondo luogo, laddove tali livelli non dovessero essere assicurati, potrà consentire
l'individuazione degli interventi necessari al raggiungimento dei livelli di sicurezza prescritti nel rispetto dalle norme antisimiche (D.M. 17 gennaio 2018).
pagina 20 di 22 Per come già più volte suggerito nell'ambito delle attività peritali se il condominio “affiancasse” un proprio tecnico di fiducia per il completamento della verifica presentata dall'ing. i detti tecnici potrebbero Pt_3 operare di concerto effettuando la riverifica di quanto presentato al Genio Civile e concordando le modalità più consone a soddisfare le aspettative di ciascuna parte con una evidente riduzione dei tempi e dei costi ed, in caso di positivo accoglimento, si potrebbe riottenere l'agibilità degli immobili.
Le conclusioni del CTU, rese all'esito di uno scrupoloso esame dei luoghi e degli atti di causa, ben motivate, meritano di essere condivise.
A questo punto, rimanendo ancora da esaminare la posizione del e della Pt_3 [...]
CP_
visto quanto emerso dalla CTU in merito all'esistenza di una condotta collaborativa del la causa va rimessa sul ruolo istruttorio, al fine di verificare la possibilità di procedere Pt_3 bonariamente con la verifica di vulnerabilità, risultando intervenuto anche il Condominio di viale Aldo Moro n. 16, e di individuare gli interventi necessari a sanare le difformità riscontrate, tenuto conto dell'attività già espletata dal come riferito dal CTU. Pt_3
Si procede in questa sede alla regolamentazione delle spese di lite tra l'attore, gli intervenienti e i convenuti nei cui confronti le domande sono state rigettate, secondo la regola della soccombenza come per legge, dunque gli attori e gli intervenienti, in solido, sono condannati al pagamento delle spese in favore dei predetti convenuti.
Le spese sono liquidate applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, aggiornato al
D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento (indeterminabile), nel seguente modo:
€ 2.000,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 3.500,00 per la fase istruttoria, € 3.500,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 10.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 3179/2021, vertente tra in persona dell'Amministratore pro tempore (attore), Parte_1
Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
, ,
[...] Parte_3 Controparte_4 Controparte_5 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] Controparte_18
(convenuti), in persona del legale rappresentante pro tempore (convenuta CP_7
pagina 21 di 22 contumace), in persona del suo Controparte_8 amministratore pro tempore, nonché , CP_12 Parte_4 Controparte_10
, (intervenienti), disattesa e Controparte_9 Parte_5 Parte_6 respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di in persona del legale rappresentante pro CP_7
tempore;
2. Rigetta le domande nei confronti di , Controparte_3 [...]
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5
, Parte_2 Controparte_18
3. Condanna l'attore e gli intervenienti in solido al pagamento, in favore dei convenuti
, , Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
, , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Parte_2 [...] delle spese di lite, che liquida, per ciascuna parte, in € 10.200,00 Controparte_18 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
4. Dispone la rimessione della causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Catania il 25/03/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
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