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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/07/2025, n. 10087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10087 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice o.t. IA ES deposita ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 31681 dell'anno 2024 promossa da:
, C.F. e P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Viale Acquedotto Alessandrino n. 101, in persona del legale rappresentante p.t. , nato a [...], (SU), il 02/12/1970, residente in CP_2
Roma al Viale dell'Acquedotto Alessandrino n.101, C.F. , rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. Rocco Capuzzi,
PARTE ATTRICE/OPPONENTE
E
nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e difeso Controparte_3 CodiceFiscale_2 dall'Avv. Dario Martella
PARTE CONVENUTA/OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 7232/2024 del 06/06/2024 RG n. 15652/2024 Repert. n. 5322/2024 del 06/06/2024
CONCLUSIONI: quelle precisate a verbale dell'odierna udienza che precede.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
L'opposizione all'ingiunzione di pagamento proposta dall'odierna parte opponente si articola fondamentalmente sui seguenti motivi:
1)INADEGUATEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO COME ASSERITA PROVA DEL CREDITO INGIUNTO;
DIFETTO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 633 C.P.C.; ASSENZA DEL PARERE DI CONGRUITA' DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DI APPARTENENZA;
2)INADEMPIMENTO CONTRATTUALE
Tale motivi sono risultati tutti infondati.
In primo luogo va osservato che non è stata in alcun modo contestata l'efficacia e la validità del contratto scritto stipulato tra le parti. Anzi è proprio parte opponente ad allegare in fatto (cfr. punti 3 e ss. della citazione in opposizione le seguenti coircostanze documentali:
“3. In data 7.10.2020, il Dott. ha sottoscritto con Controparte_3 Controparte_1
, C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, con
[...] P.IVA_1 sede legale in Roma, Viale Acquedotto Alessandrino n. 101 (All. 1) un contratto di consulenza (di seguito il “Contratto”, All. 2).
4. In virtù del Contratto il ricorrente in data 8/04/2024, ha emesso dapprima i preavvisi di parcella (Fasc. 3) e successivamente le fatture elettroniche per tutta l'attività svolta chiedendo in unica soluzione euro 17.141,00=, per le seguenti fatture: Fattura Numero 133 del 8/04/2024; n. 134 del 8/04/2024; n. 135 del 8/04/2024; n. 132 del 8/04/2024; n. 136 del 8/04/2024; n. 137 del 8/04/2024; n. 138 del 8/04/2024; n. 139 del 8/04/2024; n. 140 del 8/04/2024; n. 141 del 8/04/2024; n. 142 del 8/04/2024; n. 143 del 8/04/2024 (Fasc. 4)”.
Sempre in via documentale (cfr. doc.5 ricorso per d.i.) risulta che con comunicazione del 29.2.2024 il Dott. ha diffidato e messo in mora la Controparte_3 Controparte_1
invitandola al pagamento del dovuto. La misura del compenso è stata convenzionalmente
[...] stabilita dalle stesse parti nel contratto di cui innanzi, il che esclude sia il ricorso all'opinamento del Consiglio dell'Ordine di appartenenza sia il controllo di congruità dell'autorità giudiziaria.
Orbene la controversia si risolve facendo corretta applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte a SS.UU. (Cass. SS. UU. n. 13533/01) secondo cui “In conclusione, deve affermarsi che il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dall'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico”.
Sotto tale profilo va dato atto che il ricorrente/opposto, quale parte attrice in senso sostanziale, ha fornito prova con i documenti prodotti e non contestati dell'avvenuto corretto adempimento delle obbligazioni di facere assunte con il contratto vigente tra le parti. Si vedano a tale riguardo i documenti da 3 a 8 prodotti con la comparsa di costituzione. Non risulta, peraltro, che né il completo ed esatto adempimento né l'avvenuta esecuzione dei servizi oggetto delle fatture sono stati in alcuna occasione né in alcun modo messi in discussione nel corso di tutto lo svolgimento del rapporto contrattuale che ha avuto luogo tra le odierne parti in causa, non valendo quali formali contestazioni dell'asserito inesatto adempimento le mail prodotte da parte opponente, che si risolvono sostanzialmente in invio di informazioni e solleciti e che, peraltro, risultano tutte tempestivamente riscontrate dal destinatario.
Appare, inoltre, alquanto significativa nel senso del corretto adempimento del contratto da parte del Dottor la circostanza di fatto allegata da parte opposta secondo cui la CP_3 [...]
ha corrisposto un acconto relativo all'attività di consulenza Controparte_1 prestata nell'anno 2021 (cfr. All. 6 fascicolo monitorio).
Conclusivamente l'opposizione è infondata in ogni suo motivo e va respinta.
Riguardo alle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte le ulteriori spese processuali della fase del giudizio a cognizione piena, comprese quelle della mediazione delgata, così come liquidate in dispositivo, in conformità dell'art. 4 DM 55/14, secondo il valore medio dei compensi previsti per lo scaglione di valore della controversia.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ROMA, Sezione Undicesima Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa di Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 7232/2024 del 06/06/2024 RG n. 15652/2024 Repert. n. 5322/2024 del 06/06/2024 così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il d.i.;
condanna a pagare a le Controparte_1 Controparte_3 spese del presente giudizio, liquidate d'ufficio in complessivi Euro 5600,00 per compensi (comprensivi di quelli per mediazione delegata), oltre spese generali nella percentuale del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, Roma, 4.7.2025
Si comunichi Il g.o.t.
IA ES
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice o.t. IA ES deposita ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 31681 dell'anno 2024 promossa da:
, C.F. e P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Viale Acquedotto Alessandrino n. 101, in persona del legale rappresentante p.t. , nato a [...], (SU), il 02/12/1970, residente in CP_2
Roma al Viale dell'Acquedotto Alessandrino n.101, C.F. , rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. Rocco Capuzzi,
PARTE ATTRICE/OPPONENTE
E
nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e difeso Controparte_3 CodiceFiscale_2 dall'Avv. Dario Martella
PARTE CONVENUTA/OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 7232/2024 del 06/06/2024 RG n. 15652/2024 Repert. n. 5322/2024 del 06/06/2024
CONCLUSIONI: quelle precisate a verbale dell'odierna udienza che precede.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
L'opposizione all'ingiunzione di pagamento proposta dall'odierna parte opponente si articola fondamentalmente sui seguenti motivi:
1)INADEGUATEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO COME ASSERITA PROVA DEL CREDITO INGIUNTO;
DIFETTO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 633 C.P.C.; ASSENZA DEL PARERE DI CONGRUITA' DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DI APPARTENENZA;
2)INADEMPIMENTO CONTRATTUALE
Tale motivi sono risultati tutti infondati.
In primo luogo va osservato che non è stata in alcun modo contestata l'efficacia e la validità del contratto scritto stipulato tra le parti. Anzi è proprio parte opponente ad allegare in fatto (cfr. punti 3 e ss. della citazione in opposizione le seguenti coircostanze documentali:
“3. In data 7.10.2020, il Dott. ha sottoscritto con Controparte_3 Controparte_1
, C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, con
[...] P.IVA_1 sede legale in Roma, Viale Acquedotto Alessandrino n. 101 (All. 1) un contratto di consulenza (di seguito il “Contratto”, All. 2).
4. In virtù del Contratto il ricorrente in data 8/04/2024, ha emesso dapprima i preavvisi di parcella (Fasc. 3) e successivamente le fatture elettroniche per tutta l'attività svolta chiedendo in unica soluzione euro 17.141,00=, per le seguenti fatture: Fattura Numero 133 del 8/04/2024; n. 134 del 8/04/2024; n. 135 del 8/04/2024; n. 132 del 8/04/2024; n. 136 del 8/04/2024; n. 137 del 8/04/2024; n. 138 del 8/04/2024; n. 139 del 8/04/2024; n. 140 del 8/04/2024; n. 141 del 8/04/2024; n. 142 del 8/04/2024; n. 143 del 8/04/2024 (Fasc. 4)”.
Sempre in via documentale (cfr. doc.5 ricorso per d.i.) risulta che con comunicazione del 29.2.2024 il Dott. ha diffidato e messo in mora la Controparte_3 Controparte_1
invitandola al pagamento del dovuto. La misura del compenso è stata convenzionalmente
[...] stabilita dalle stesse parti nel contratto di cui innanzi, il che esclude sia il ricorso all'opinamento del Consiglio dell'Ordine di appartenenza sia il controllo di congruità dell'autorità giudiziaria.
Orbene la controversia si risolve facendo corretta applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte a SS.UU. (Cass. SS. UU. n. 13533/01) secondo cui “In conclusione, deve affermarsi che il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dall'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico”.
Sotto tale profilo va dato atto che il ricorrente/opposto, quale parte attrice in senso sostanziale, ha fornito prova con i documenti prodotti e non contestati dell'avvenuto corretto adempimento delle obbligazioni di facere assunte con il contratto vigente tra le parti. Si vedano a tale riguardo i documenti da 3 a 8 prodotti con la comparsa di costituzione. Non risulta, peraltro, che né il completo ed esatto adempimento né l'avvenuta esecuzione dei servizi oggetto delle fatture sono stati in alcuna occasione né in alcun modo messi in discussione nel corso di tutto lo svolgimento del rapporto contrattuale che ha avuto luogo tra le odierne parti in causa, non valendo quali formali contestazioni dell'asserito inesatto adempimento le mail prodotte da parte opponente, che si risolvono sostanzialmente in invio di informazioni e solleciti e che, peraltro, risultano tutte tempestivamente riscontrate dal destinatario.
Appare, inoltre, alquanto significativa nel senso del corretto adempimento del contratto da parte del Dottor la circostanza di fatto allegata da parte opposta secondo cui la CP_3 [...]
ha corrisposto un acconto relativo all'attività di consulenza Controparte_1 prestata nell'anno 2021 (cfr. All. 6 fascicolo monitorio).
Conclusivamente l'opposizione è infondata in ogni suo motivo e va respinta.
Riguardo alle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte le ulteriori spese processuali della fase del giudizio a cognizione piena, comprese quelle della mediazione delgata, così come liquidate in dispositivo, in conformità dell'art. 4 DM 55/14, secondo il valore medio dei compensi previsti per lo scaglione di valore della controversia.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ROMA, Sezione Undicesima Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa di Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 7232/2024 del 06/06/2024 RG n. 15652/2024 Repert. n. 5322/2024 del 06/06/2024 così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il d.i.;
condanna a pagare a le Controparte_1 Controparte_3 spese del presente giudizio, liquidate d'ufficio in complessivi Euro 5600,00 per compensi (comprensivi di quelli per mediazione delegata), oltre spese generali nella percentuale del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, Roma, 4.7.2025
Si comunichi Il g.o.t.
IA ES