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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 7125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7125 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - Presidente
- dott. GIluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4166 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione in data
12/09/2025, con assegnazione dei termini ridotti per le difese conclusive, vertente
TRA
( , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante rappresentato e difeso dagli avv.ti Guglielmo Parte_2
AL, RE ES e GI RC ES come da procura in atti;
APPELLANTE
E
- Controparte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 36/2021.
r.g. n. 1 CONCLUSIONI
Per l'appellante: “a) accertare e dichiarare íl diritto di Parte_1 alle sovvenzioni spettantile e non corrispostile per gli anni dal 1993 ad oggi, a per il diverso periodo che dovesse essere accertato come dovuto nel corso del giudizio, in misura corrispondente alle quantità di tabacco sottratte alle sovvenzioni da parte di nel medesimo periodo, e, per 1'effetto, Parte_3 condannare al pagamento di tali sovvenzioni in favore di CP_1 Parte_1 con interessi e rivalutazione come per legge;
b) accertare e dichiarare
[...]
l'inadempimento e il comportamento contrario a buona fede di ed CP_2 CP_1 rispetto agli obblighi imposti loro dalla legge e afferenti al rapporto di sovvenzione con per i motivi di cui in narrativa e, per Parte_1
l'effetto, condannare al risarcimento di tutti ì danni subiti e subendi da CP_1 parte di tanto a titolo di danno emergente quanto a titolo di Parte_1 lucro cessante, da determinarsi nel corso del giudizio, con rivalutazione, come per legge;
c) accertare il diritto di agli interessi legali Parte_1 maturati e non corrisposti da in relazione alle somme interessate dai CP_3 provvedimenti di fermo amministrativo prot. 998 del 4/8/1998 e prot. 1043 dei 311012000 e per l'effetto condannare al pagamento di tali interessi in CP_1 favore di nella misuro eccedente a quella di euro 20,233,09 Parte_1 riconosciuta da per gli interessi maturati da sul CP_1 Parte_1 capitale di Euro 87.996,15 (corrispondente a Lire 170.384.308) dal 41811998 fino al 2/10/2000, e sul capitale di Euro 155.518,18 (corrispondente a Lire 301.125.189) dal 3/10/2000 fino al 16/8/2006, pari a complessivi Euro 11.363,84. Con vittoria di spese ed onorari dei due gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “Voglia codesta Eccellente Corte territoriale, contrariis reiectis, respingere l'avverso appello. Con vittoria di spese, competenze, onorari di causa”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, il tribunale ha accolto parzialmente la domanda di condannando -contumace in primo grado- al Parte_1 CP_1 pagamento: a) di euro 287.211,97 oltre accessori a titolo di risarcimento del danno per la mancata produzione (della quota) di 48.800 kg di tabacco a causa dell'omessa erogazione dei premi comunitari (conseguente al presunto coinvolgimento nella truffa relativa ai conferimenti del triennio 1989/1991, quale ipotesi accusatoria che è stata poi esclusa con la sentenza in data 29/11/2002 di assoluzione di tutti gli imputati); b) della somma di euro 11.363,14 a titolo di interessi sugli importi di cui ai fermi amministrativi n. 998 del 4/8/1998 e 1043
r.g. n. 2 del 3/10/2000 (disposti in ragione dell'ipotesi accusatoria e successivamente caducati).
L'appellante ha proposto appello, lamentando con il primo motivo l'erronea quantificazione del danno. In particolare, a) il quantitativo di 48.800 kg non va riferito alla produzione complessiva nel triennio ma a quella di ciascuno degli anni da considerare per il computo delle sovvenzioni (in conformità al parametro normativo della media annuale di produzione nel triennio); il danno, inoltre, deve essere liquidato non in via equitativa ma come da accertamento peritale: compete la somma di euro 2.440.800,00 per i premi non versati (per la quota di 48.800 kg) durante il regime c.d. accoppiato dal 1993 al 2005 (in cui gli aiuti erano dovuti in base alla produzione effettuata); b) quanto al regime c.d. disaccoppiato dal 2006 al
2019 (in cui è dovuta la quota fissa di contributo per ciascun titolo riconosciuto), non sono stati attribuiti gli ulteriori titoli spettanti per la quota che era stata sospesa (essendo rimasto invariato il numero di quelli già assegnati): il danno, calcolato sul quantitativo di 48.800 kg annuali, ammonta ad euro 781.303.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sul risarcimento del danno derivante dalla violazione della buona fede nell'esecuzione del rapporto di sovvenzione: ha mantenuto la sospensione delle quote, il CP_1 fermo amministrativo e le ingiunzioni di pagamento anche dopo il giudicato penale di assoluzione.
Con il terzo motivo, l'attrice contesta la liquidazione soltanto parziale degli interessi sulle somme oggetto dei fermi amministrativi: è dovuta la differenza di euro 47.288,94 (tra la somma di euro 67.521,98, indicata dalla stessa nel CP_1 fermo amministrativo del 2000, e quella di euro 20.233,09, effettivamente corrisposta nel 2006).
Costituendosi nel giudizio di appello, Controparte_4
ha resistito al gravame.
[...]
Secondo la convenuta, nessuna riduzione effettiva della quota risulta comunicata -tanto meno effettuata- per il periodo dal 1993 al 2005: lo “storno” del
1998 si riferisce soltanto al recupero degli aiuti del periodo 1989/1991, come da r.g. n. 3 verbale della G.d.f. che ha dato corso al procedimento;
la comunicazione del
16/5/2007, su cui si basa la decisione, si riferisce alla richiesta di rideterminazione dei titoli di spettanza, tenendo conto del quantitativo di 48.800 kg per il triennio
2000-2002; il ricalcolo, quanto al periodo successivo al 2006, è stato effettuato in conformità alla richiesta e sulla base della normativa comunitaria, come documentato dalle tabelle riprodotte nell'atto processuale.
Secondo , inoltre, la domanda di risarcimento del danno per CP_1 violazione della buona fede è stata implicitamente respinta: le iniziative condotte erano legittime e sono state svolte in attesa dell'esito dei giudizi, nell'ambito del compito istituzionale di tutela dei fondi comunitari da percezioni indebite.
Secondo l'appellata, infine, gli interessi già liquidati si riferiscono alla somma di euro 87.996,15 trattenuta dall'agosto 1998 (data del primo fermo amministrativo), a nulla rilevando gli interessi (di euro 67.521,98) calcolati da sulle somme che erano state erogate nel 1990 (oggetto del secondo fermo CP_1 amministrativo, unitamente alla predetta sorte capitale di euro 87.996,15).
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini (abbreviati) per le difese conclusive.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
1. Il primo motivo non può trovare accoglimento.
Il tribunale ha liquidato la somma di euro 287.211,97 quale “danno diretto per non aver prodotto la quota di q.li 488” in conseguenza della mancata corresponsione dei premi comunitari.
La decisione è conforme al contenuto delle allegazioni (di cui alla parte motiva degli atti introduttivi di primo grado): il pregiudizio lamentato, in relazione al periodo c.d. accoppiato, è specificamente quello relativo alla mancata produzione (v. punto 14 della citazione), che è quantificato in base alla relazione tecnica di parte (secondo cui dopo il 2004 il danno consiste nella mancata elargizione dei premi, mentre prima “il danno era una mancata produzione”); proprio i parametri indicati dal c.t.p. (doc.16, pag. 4), inoltre, sono stati posti a r.g. n. 4 fondamento della liquidazione, potendo “essere condivisi e utilizzati per la quantificazione equitativa del danno, atteso che, da un lato (quanto alla individuazione dei mancati premi), essi non sono superiori a quelli indicati dal ctu e, dall'altro, sono stati condivisi da quest'ultimo che ha aderito alla quantificazione del tecnico di parte ribadendo che “il costo di produzione del tabacco (lit. 500.000/q) supera di gran lunga il prezzo di vendita (lit. 200.000/q).
In altre parole la coltivazione del tabacco consente margini solo in presenza di premi comunitari” (cfr. p. 14 della ctu)” (v. sentenza impugnata).
D'altro canto, non è dovuto il contributo in quanto tale: esso è meramente funzionale al sostenimento dei costi per la quota di produzione, che è stata omessa e che è oggetto del risarcimento;
come rilevato dal giudice di primo grado, pertanto, “non possono essere liquidate le sovvenzioni richieste per il periodo
1993-2004 in quanto funzionali (accoppiate) alla produzione che nella specie non vi è stata” (v. sentenza impugnata).
Peraltro, la quantificazione di euro 2.440.800,00 per gli aiuti c.d. accoppiati, in tesi non corrisposti per gli anni dal 1993 al 2005, risulta oggetto del computo soltanto ipotetico del CTU che, al contempo, ha evidenziato la mancanza di documentazione a riscontro dell'effettiva sospensione della quota di tabacco per l'intero periodo di riferimento (“la quota di 48.800 kg più volte citata dall'attore non trova fondamento in nessun documento ufficiale”; “mancano agli atti prove documentali che abbia effettivamente stornato da una CP_1 Parte_1 quota annuale pari a kg 48.800”, “tutti i calcoli che seguono danno per certo l'avvenuto storno da parte di di una quota pari a kg 48.800, la qual cosa è CP_1 tuttora da dimostrare”, v. relazione peritale).
Come rilevato dal tribunale, infatti, l'unico documento (doc. 1) che consente di ritenere lo “storno della quota” è la “comunicazione del 16.05.2007 (prot. N.
AROU.2007.182)”, in cui disponeva il “ricalcolo dei titoli da attribuire alla CP_1
Società semplice agricola umbra, considerando il quantitativo di Kg 48.800 prodotto nel triennio di riferimento”.
Tale comunicazione, non di meno, risulta correlata alla richiesta dell'azienda r.g. n. 5 agricola del 28/8/2006, secondo quanto anche da quest'ultima dedotto e documentato (sub doc. 16). Tale richiesta ha per oggetto la “rideterminazione dei titoli” mediante l'inclusione della quota con riguardo al triennio 2000-2002: la comunicazione (che si riferisce al ricalcolo dei “titoli” nel nuovo regime) non implica, di per sé, il riconoscimento della sospensione delle quote anche per i periodi diversi da quelli oggetto delle iniziative recuperatorie avviate nel 1998
(documentalmente riferite alle sovvenzioni del triennio 1989/1991, in tesi oggetto dei conferimenti fittizi).
In ogni caso -in disparte ogni rilievo sulla configurabilità del danno per la mancata produzione (di fatto proseguita in assenza di contestuali riduzioni, almeno fino al 1998)- il solo pregiudizio riconoscibile è quello pari ad “un periodo però non di 12 anni, ma di quattro anni” poiché si tratta, in base alla comunicazione stessa, “di un danno corrispondente alla quota di mancata produzione di 488 quintali per triennio” (v. sentenza impugnata).
Va sotto altro profilo considerato che, come pure precisato in base al tenore letterale del documento, il quantitativo di 488.80 kg rileva rispetto al triennio di riferimento “e non per ogni singolo anno del triennio” (v. sentenza impugnata): risulta smentita -in fatto- la premessa dell'appellante, secondo cui il documento proveniente da , richiamato a sostegno della doglianza, si riferisce alle CP_1 singole annualità; d'altro canto, diversamente da quanto affermato, nessuna contraria indicazione è inferibile dal regolamento comunitario che, come dedotto dall'appellata, riguarda la “media triennale degli importi dei pagamenti complessivamente percepiti” (ex art. 37 reg. n. 1782/2003).
Con riguardo specifico al regime c.d. disaccoppiato, in particolare, la decisione impugnata si fonda sull'accertamento peritale che, logicamente e congruamente motivato, non è oggetto di specifica doglianza: “il Ctu ha riferito che dal 01.01.2006 ha ricevuto unicamente aiuti Parte_1 disaccoppiati, spiegando analiticamente le ragioni, condivisibili, per le quali deve ritenersi accertato che fin dall'entrata in vigore del regime disaccoppiato CP_1 per il settore tabacco ovvero dal 2006, ha ammesso nel portafoglio titoli di
r.g. n. 6 una quota aggiuntiva pari a 1/3 dei 48.800 kg di cui causa Parte_1
(cfr. pp. 9 e ss della ctu e all. 5 alla medesima ctu). La circostanza risulta del resto per tabulas dal doc. 1 allegato al fascicolo di parte attrice dove si legge che il ricalcolo dei titoli doveva avvenire “considerando il quantitativo di Kg 48.000 prodotto nel triennio di riferimento” e non anno per anno. Del resto non vi è prova in atti dell'avvenuta sospensione degli aiuti da parte di nella misura CP_1 indicata da parte attrice di Kg 48.000 per anno e non per triennio, di talchè nulla può essere liquidato alla società, essendo stati, come sopra detto, già ricalcolati gli aiuti richiesti con l'aggiunta della quota pari a 1/3 dei 48.800 kg a far data dal 2006” (v. sentenza impugnata).
È quindi irrilevante che i titoli assegnati siano rimasti invariati: come osservato dall'appellata, “il numero degli stessi è determinato dalla superficie media dichiarata coltivata a tabacco nel periodo di riferimento 2000-2002. Il quantitativo di 48.800 kg di tabacco che andava considerato nel triennio 2000-
2002 ha determinato solo un maggior importo di riferimento che è stato integrato sul numero dei titoli inizialmente calcolati”.
2. Anche il secondo motivo di gravame deve essere disatteso.
L'appellante lamenta l'omessa decisione in ordine al danno derivante dalla violazione della buona fede, quale inosservanza risultante dalla riconoscibilità dell'infondatezza dell'addebito (in base alla documentazione della stessa ) CP_1
e, in ogni caso, dalla mancata considerazione dell'assoluzione in sede penale (di cui alla sent. Trib. Benevento n. 1245/2000, irrevocabile il 21/12/2002):
l'ingiunzione di pagamento ed il fermo amministrativo (del 3/10/2000, comprensivo degli interessi) sono stati promossi e coltivati successivamente a tale pronuncia;
nessun riscontro, inoltre, è stato dato alle diffide del 5/6/2004, se non con i pagamenti avvenuti (solo) il 16/8/2006 e 2/10/2006 (contestati in data
14/11/2016) e con la comunicazione in data 16/5/2007 (soltanto a seguito della richiesta avanzata in data 28/8/2006, v. sopra).
In disparte ogni rilievo (circa le ragioni della pronuncia assolutoria, l'epoca della formazione del giudicato penale e la sua rilevanza nel contenzioso civile),
r.g. n. 7 appare tuttavia evidente che “gli inevitabili costi di giudizio” sono già coperti dalla rifusione delle spese conseguente all'esito del procedimento (di cui, quello civile, definito in data 28/8/2004 con l'accoglimento dell'opposizione) e che il danno derivante dal “discredito” nel settore tabacchicolo ed economico-bancario è oggetto di generica evocazione. Si tratta, in ogni caso, di allegazioni (carenti in questa sede e comunque) del tutto assenti negli atti introduttivi di primo grado: alla lagnanza della condotta di viene ricondotto (come da corrispondenti CP_1 conclusioni) soltanto il pregiudizio per l'omessa produzione della quota di tabacco ed il mancato introito delle sovvenzioni, nonché per la ridotta liquidazione degli interessi.
Nessun vizio di omessa pronuncia è pertanto configurabile, tanto meno rispetto al mancato riscontro alle richieste avanzate: il danno è in questo caso riferito al ricalcolo dei titoli in base alla quota “sospesa” ed al pagamento delle somme dei fermi amministrativi, che costituiscono l'oggetto della decisione impugnata.
3. Proprio la questione degli interessi, peraltro, riguarda l'ultimo motivo di doglianza: l'appellante lamenta l'indebita limitazione nel conteggio, essendo stata omessa “la quantificazione e conseguente condanna al pagamento degli interessi del primo periodo indicato nella domanda pari ad euro 47.288,94”.
Anche tale motivo, tuttavia, non può trovare accoglimento.
La somma riconosciuta dal giudice, infatti, risulta esattamente corrispondente a quella richiesta: “accertare il diritto di agli Parte_1 interessi legali maturati e non corrisposti da in relazione alle CP_3 somme interessate dai provvedimenti di fermo amministrativo prot. 998 del
4/8/1998 e prot. 1043 del 3/10/2000 e per l'effetto condannare al CP_1 pagamento di tali interessi in favore di nella misura eccedente Parte_1
a quella di Euro 20.233,09 riconosciuta da , per gli interessi maturati da CP_1 sul capitale di Euro 87.996,15 (corrispondente a Lire Parte_1
170.384.308) dal 4/8/1998 fino al 2/10/2000, e sul capitale di Euro 155.518,18
(corrispondente a Lire 301.125.189) dal 3/10/2000 fino al 16/8/2006, pari a r.g. n. 8 complessivi Euro 11.363,14”. La statuizione, in altri termini, è conforme al principio della domanda: non è stato chiesto il pagamento degli interessi (pari ad euro 67.521,98) conteggiati nel secondo fermo amministrativo, ma di quelli
(calcolati in euro 11.363,14 secondo i criteri esplicitati nella memoria ex art. 183,
VI comma n. 1 cpc) sulla sorte capitale di euro 87.996,15 maturati dal 4/8/1998
(data del primo fermo amministrativo) sino al 2/10/2000 (data del secondo fermo amministrativo) e poi sulla maggior somma di euro 155.518,18 (di cui a tale secondo provvedimento, comprensivo anche degli interessi pari ad euro
67.521,98) con decorrenza dal 3/10/10/2000 (data del provvedimento stesso) fino all'effettivo pagamento, al netto dell'importo di euro 20.233,09 già corrisposto.
Per quanto premesso, l'appello deve essere integralmente respinto.
Le spese sono liquidate in base al D.M. 55/2014, tenuto conto delle difese proposte e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, contro la sentenza del Tribunale di Roma Controparte_1
n. 36/2021, ogni altra conclusione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna alla refusione delle spese in favore di Parte_1
che, in assenza di notula, Controparte_1 liquida in euro 6.100,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori.
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. 115/2002 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 27/11/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. 9