Articolo 28 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64
Articolo 27Articolo 29
Versione
5 aprile 1974
Art. 28. (Utilizzazione di edifici)

Il rilascio da parte dei prefetti della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e delle licenze di abitabilita' da parte dei comuni e' condizionato all'esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione o dall'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle presenti norme.
Entrata in vigore il 5 aprile 1974
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