Sentenza 8 agosto 2007
Massime • 1
L'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi; e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., l'interruzione della prescrizione che si protrae fino alla conclusione del procedimento, che coincide ritualmente con il deposito della relazione del consulente nominato. Qualora tale procedimento si prolunghi oltre tale termine con l'autorizzazione al successivo deposito di una relazione integrativa, esso si trasforma in un procedimento atipico, con la conseguenza che, in tal caso, la permanenza dell'effetto interruttivo della prescrizione non è più applicabile.
Commentario • 1
- 1. Durata irragionevole, indennizzo, prescrizione, dies a quoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 luglio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/08/2007, n. 17385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17385 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZA Fabio - Presidente -
Dott. DURANTE Bruno - rel. Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IT CI SPA, in persona del consigliere delegato ing. NZ IO, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difesa dall'avvocato PACCIARINI SILVIA, con studio in 06012 - Città Di Castello (PC-), Via Marconi n. 3, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AS & TI SRL IT in liquidazione, in persona del liquidatore ing. OC NA elettivamente domiciliata in ROMA VIA anapo 20, presso lo studio dell'avvocato CARLA RISSO, difesa dagli avvocati ZUCCACCIA GIANCARLO, NERIO ZUCCACCIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
IT O.N.T. SPA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 163/03 della Corte d'Appello di PERUGIA, emessa il 20/03/03, depositata il 06/05/03, R.G. 232/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/07 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Silvia PACCIARINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il tribunale di Perugia ha rigettato la domanda di risarcimento danni da responsabilità vettoriale proposta dalla s.p.a. NZ nei confronti della s.r.l. LL e TI, ritenendo maturata la prescrizione di cui all'art. 2951 c.c., nonostante l'interruzione prodotta da procedimento di accertamento tecnico preventivo. 11 rigetto è stato confermato dalla corte di appello di Perugia con sentenza resa il 20.3.2003 su gravame della s.p.a. NZ con la seguente motivazione.
L'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, produce interruzione della prescrizione fino alla conclusione del relativo procedimento (deposito da parte del consulente della relazione scritta); nel caso di specie il Giudice, dopo il conferimento dell'incarico al consulente, ha rinviato ad una nuova udienza e, depositata la relazione del consulente, ha disposto senza la presenza della s.r.l. LL e TI relazione integrativa depositata nel 1982 dopo una lunga serie di rinvii;
pertanto, il procedimento di accertamento tecnico preventivo ha avuto uno svolgimento fisiologico fino al deposito della prima relazione, mentre la prosecuzione è stata disposta al di fuori del pertinente schema processuale e senza la garanzia del contraddittorio;
ne consegue che l'effetto interruttivo si è esaurito con il deposito della prima relazione;
ne' rileva se la società resistente nel procedimento per accertamento tecnico preventivo abbia avuto, comunque, notizia del rinvio dal quale ha tratto origine la situazione patologica, atteso che la pronuncia di un provvedimento nullo, quale quello di rinvio, non può produrre alcun effetto e particolarmente la protrazione dell'interruzione della prescrizione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a. NZ, deducendo cinque motivi;
ha resistito con controricorso la s.r.l. Rasimeli e TI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente deduce che la prescrizione, genericamente eccepita, è collegata alla nullità del procedimento di accertamento tecnico preventivo;
la nullità produce effetto se sia fatta valere e, pertanto, fino a quando non lo sia non può operare la prescrizione;
poiché nella specie la nullità non è stata dedotta, l'eccezione di prescrizione risulta improponibile. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia "ultrapetizione"; sostiene che in mancanza di rilievo di parte la questione della nullità è rimasta estranea al "thema decidendum" e l'effetto interruttivo si è protratto fino al 30.10.1982, data di deposito della relazione tecnica integrativa, per cui l'eccezione di prescrizione non avrebbe potuto essere accolta.
Con il terzo motivo la società ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto che il Giudice del procedimento di accertamento tecnico preventivo non avesse il potere di disporre "udienze di rinvio" e di ordinare ulteriori accertamenti;
deduce che, avendo l'accertamento tecnico preventivo natura giurisdizionale, si applicano le norme che regolano il procedimento di cognizione;
norme che ammettono il rinvio dell'udienza; aggiunge che il disporre l'integrazione della consulenza rientra nei poteri discrezionali del Giudice di merito.
Con il quarto motivo la società ricorrente censura la Corte di merito per avere ritenuto che fosse necessaria la comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta l'integrazione dell'accertamento tecnico preventivo, nonostante il provvedimento stesso sia stato emesso in udienza e la società Rasimeli e TI fosse costituita in giudizio, e per essersi inoltre discostata dall'insegnamento della giurisprudenza, giudicando privo di efficacia l'avviso dato dal c.t.u..
Con il quinto motivo la società ricorrente lamenta che le sia stato fatto carico delle spese processuali, ancorché la prescrizione sia maturata a causa di anomalie processuali in relazione alle quali non può esserle mosso alcun addebito,
I motivi non possono ricevere accoglimento.
Va rilevato in proposito che l'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione dell'atto con il quale è richiesto determina ai sensi dell'art. 2943 c.c., l'interruzione della prescrizione che si protrae fino alla conclusione del procedimento e, cioè, fino al deposito della relazione del consulente (Cass. 24.8.2000, n. 11087, in motivazione;
Cass. 16.3.2000, n. 3045; Cass. 6.2.1989, n. 724; Cass.3.7.1979, n. 3755). Come è stato osservato, in tanto l'accertamento tecnico preventivo spiega efficacia interruttiva della prescrizione in quanto sia richiesto dal titolare del diritto nella prospettiva ed in funzione della successiva instaurazione del procedimento di cognizione per l'accertamento e la tutela del diritto medesimo;
non anche quando sia richiesto nei confronti di chi si assume titolare del diritto in vista dell'introduzione di un giudizio di accertamento negativo. In questo caso, infatti, la richiesta non manifesta la volontà del titolare del diritto di ottenerne l'accertamento ed il riconoscimento (Cass. 23.1.1997, n. 696). Allo schema dell'accertamento tecnico preventivo è estranea una fase di cognizione e valutazione che è rinviata al successivo giudizio di merito;
il procedimento, pertanto, si conclude con il deposito della relazione del consulente, mentre l'eventuale sua protrazione oltre tale termine ne modifica la natura, trasformandolo in un procedimento di tipo diverso e rendendo, per ciò stesso, inattuabile l'effetto interruttivo strettamente collegato ai tipi di procedimento previsti dall'art. 2943 c.c.. Insomma l'efficacia interruttiva permane per tutta la durata del procedimento, se lo stesso si sviluppa secondo lo schema previsto dalla norma così da non perdere il collegamento con il tipo legale;
nell'ipotesi opposta il procedimento diventa atipico e la regola della permanenza dell'effetto interruttivo non vale più. Agli enunciati principi si è attenuta la Corte di merito la quale ha ritenuto che l'accertamento tecnico preventivo ha spiegato efficacia interruttiva della prescrizione fino al deposito della prima relazione tecnica e non pure della relazione integrativa, mentre non è pertinente sostenere, così come fa la ricorrente, che, se non è chiesta e dichiarata la nullità dell'accertamento tecnico preventivo, gli effetti interruttivi permangono e la prescrizione non si compie.
In questa prospettiva rimangono superati i rilievi che concernono i poteri del Giudice dell'accertamento tecnico preventivo. Quanto alle spese va rilevato che con corretta applicazione del principio della soccombenza la corte di merito le ha poste a carico della società ora ricorrente, ripercuotendosi su di essa gli effetti dell'anomalo prolungamento del processo di accertamento tecnico preventivo, a chiunque dovuti.
In conclusione, il ricorso è rigettato con condanna della società ricorrente alle spese.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese in favore della controricorrente liquidate in Euro 2.100,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 24 maggio 2007. Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2007