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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 22/12/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 724/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 724/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE e
(già Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTE
CP_3
RZ MA
Oggi 22 dicembre 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per parte ricorrente l'avv. Giuliano Elena per parte resistente l'avv. Pinto Gianluca per l'avv. Minicucci Massimiliano CP_3 i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza con motivazione riservata
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 724/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIULIANO Parte_1 C.F._1 ELENA Parte ricorrente contro
(C.F. ) già con Controparte_4 P.IVA_1 Controparte_5 il patrocinio dell'avv. PINTO GIANLUCA
Parte resistente
(c.f. ), con il patrocinio di avv. MINICUCCI MASSIMILIANO e dell'avv. CP_3 P.IVA_2 FUNARI ALESSANDRO
Parte chiamata
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accertato il demansionamento posto ai danni di a far data dal 13.3.2023, condanna Parte_1
alla immediata adibizione di alle mansioni precedentemente Controparte_4 Parte_1 svolte di Responsabile dei Processi organizzativi (con posizione di Capo di un Ufficio autonomo) ovvero a mansioni riconducibili al I livello del CCNL Distribuzione cooperativa, ferma la categoria legale di inquadramento;
- condanna al pagamento a favore della ricorrente del risarcimento del danno Controparte_4 quantificato nella misura del 20% della retribuzione dovuta per il periodo di demansionamento, oltre accessori di legge;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa per metà le spese di lite fra e e per l'effetto Parte_1 Controparte_4 condanna al pagamento a favore del procuratore di parte ricorrente Controparte_6 dichiaratosi antistatario di € 4500,00 per compensi professionali, € 259,00 per spese esenti, oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA;
- compensa per il resto le spese di lite fra le parti
1 Riserva la motivazione in giorni sessanta
Livorno, 22 dicembre 2025
Il Giudice dott. Federica Manfré
2
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 724/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE e
(già Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTE
CP_3
RZ MA
Oggi 22 dicembre 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per parte ricorrente l'avv. Giuliano Elena per parte resistente l'avv. Pinto Gianluca per l'avv. Minicucci Massimiliano CP_3 i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza con motivazione riservata
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 724/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIULIANO Parte_1 C.F._1 ELENA Parte ricorrente contro
(C.F. ) già con Controparte_4 P.IVA_1 Controparte_5 il patrocinio dell'avv. PINTO GIANLUCA
Parte resistente
(c.f. ), con il patrocinio di avv. MINICUCCI MASSIMILIANO e dell'avv. CP_3 P.IVA_2 FUNARI ALESSANDRO
Parte chiamata
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accertato il demansionamento posto ai danni di a far data dal 13.3.2023, condanna Parte_1
alla immediata adibizione di alle mansioni precedentemente Controparte_4 Parte_1 svolte di Responsabile dei Processi organizzativi (con posizione di Capo di un Ufficio autonomo) ovvero a mansioni riconducibili al I livello del CCNL Distribuzione cooperativa, ferma la categoria legale di inquadramento;
- condanna al pagamento a favore della ricorrente del risarcimento del danno Controparte_4 quantificato nella misura del 20% della retribuzione dovuta per il periodo di demansionamento, oltre accessori di legge;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa per metà le spese di lite fra e e per l'effetto Parte_1 Controparte_4 condanna al pagamento a favore del procuratore di parte ricorrente Controparte_6 dichiaratosi antistatario di € 4500,00 per compensi professionali, € 259,00 per spese esenti, oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA;
- compensa per il resto le spese di lite fra le parti
1 Riserva la motivazione in giorni sessanta
Livorno, 22 dicembre 2025
Il Giudice dott. Federica Manfré
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