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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 24/03/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2734/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti ma- gistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2734/2024 con OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (con- tenzioso) promossa da:
(C.F. ), con il patroci- Parte_1 C.F._1 nio dell'avv. IACOPONI FRANCESCA e dell'avv. elettivamente do- miciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. IACOPONI FRANCESCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 [...]
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3 CP_3
(C.F. );
[...] C.F._4
1 CONVENUTO/I
RAGIONI DELLA DECISIONE
Trattasi di un giudizio di modifica delle condizioni di separazione, in cui la ricorrente ha concluso come segue: “CONCLUSIONI Voglia
l'Ill.mo Tribunale di Livorno, disattesa ogni contraria istanza, a modifica della clausola 3) del decreto di omologa della separazione consensuale tra i coniugi
[...]
e datato 31/07/2001 emesso dal Tribunale Parte_1 Controparte_1
di Livorno in Camera di Consiglio, D.O. n. 295/2001, C.C. n. 619/01, Cron.
n. 1727 dell'01/08/2001, - revocare l'erogazione da parte del Sig. CP_4
dell'assegno di mantenimento per le figlie, ormai maggiorenni e autosuffi-
[...]
cienti; - disporre che il suddetto assegno, attualmente pari ad € 472,80, sia devoluto
a titolo di mantenimento alla Sig.ra oltre all'assegno dalla stessa Parte_1
già percepito, per un totale di € 945,60. La suddetta somma dovrà essere corrispo- sta alla Sig.ra dall'Inps di Livorno entro il giorno 01 di ogni me- Parte_1
se e sarà soggetta a rivalutazione secondo gli indici Istat;
- revocare ogni altra dispo- sizione prevista dalla clausola 3) del suddetto decreto di omologa in favore delle fi- glie.”
Le parti resistenti, malgrado la regolarità della notifica non si sono co- stituite in giudizio.
La domanda va accolta.
Ed infatti, deve darsi conto del fatto che con il decreto di omologa del- la separazione il resistente, marito della , si era impegnato a Parte_2
2 versare una somma complessiva, all'epoca in lire, di € 945,60, a titolo di mantenimento della moglie e delle figlie.
Dall'omologazione della separazione, la situazione si è modificata, in quanto le figlie sono ormai adulte, hanno residenza autonoma rispetto alla madre e sono economicamente autosufficienti.
In ragione di ciò il contributo in loro favore deve essere revocato.
Le stesse figlie della ricorrente, a cui è stato anche notificato il ricorso, hanno sottoscritto una dichiarazione in cui dichiarano di no avere più interesse al mantenimento paterno e, anzi, sono favorevoli a che il rela- tivo importo venga percepito dalla madre.
Oltre a ciò, è mutata anche la condizione di vita e di salute della ricor- rente, la quale non ha autonome fonti di reddito, non risiede più con le figlie, è divenuta più anziana e dal 2023 ha gravi problemi di salute che incidono sulla sua autonomia e sulle sue spese mensili.
Posto ciò e tenuto conto del contegno del resistente che è rimasto con- tumace e che, anche prima del procedimento, non si è mai opposto a che l'intera somma venisse percepita per intero dalla ricorrente, va re- vocato con decorrenza dalla data di introduzione del procedimento il contributo al mantenimento in favore delle figlie CP_2
e e va aumentato, con la medesi-
[...] Controparte_3
ma decorrenza, il contributo al mantenimento della alla Parte_2
somma di € 945,00.
3 Sulla domanda di pagamento diretto, nulla a provvedere, atteso che ad oggi la ricorrente, munita del titolo giudiziale, può autonomamente fare domanda al terzo debitore di pagamento diretto.
Spese irripetibili, stante il contegno dei resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
a parziale modifica delle condizioni di separazione, revoca con decorrenza dalla data di introduzione del procedimento, novembre 2024, il contributo al mantenimento in favore delle figlie e;
Persona_1 Controparte_3
aumenta, con la medesima decorrenza, il contributo al mantenimento della alla somma di € 945,00, oltre Istat;
al mese;
Parte_2
spese irripetibili
Così deciso in data 22.3.25 dal Tribunale di Livorno.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti ma- gistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2734/2024 con OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (con- tenzioso) promossa da:
(C.F. ), con il patroci- Parte_1 C.F._1 nio dell'avv. IACOPONI FRANCESCA e dell'avv. elettivamente do- miciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. IACOPONI FRANCESCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 [...]
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3 CP_3
(C.F. );
[...] C.F._4
1 CONVENUTO/I
RAGIONI DELLA DECISIONE
Trattasi di un giudizio di modifica delle condizioni di separazione, in cui la ricorrente ha concluso come segue: “CONCLUSIONI Voglia
l'Ill.mo Tribunale di Livorno, disattesa ogni contraria istanza, a modifica della clausola 3) del decreto di omologa della separazione consensuale tra i coniugi
[...]
e datato 31/07/2001 emesso dal Tribunale Parte_1 Controparte_1
di Livorno in Camera di Consiglio, D.O. n. 295/2001, C.C. n. 619/01, Cron.
n. 1727 dell'01/08/2001, - revocare l'erogazione da parte del Sig. CP_4
dell'assegno di mantenimento per le figlie, ormai maggiorenni e autosuffi-
[...]
cienti; - disporre che il suddetto assegno, attualmente pari ad € 472,80, sia devoluto
a titolo di mantenimento alla Sig.ra oltre all'assegno dalla stessa Parte_1
già percepito, per un totale di € 945,60. La suddetta somma dovrà essere corrispo- sta alla Sig.ra dall'Inps di Livorno entro il giorno 01 di ogni me- Parte_1
se e sarà soggetta a rivalutazione secondo gli indici Istat;
- revocare ogni altra dispo- sizione prevista dalla clausola 3) del suddetto decreto di omologa in favore delle fi- glie.”
Le parti resistenti, malgrado la regolarità della notifica non si sono co- stituite in giudizio.
La domanda va accolta.
Ed infatti, deve darsi conto del fatto che con il decreto di omologa del- la separazione il resistente, marito della , si era impegnato a Parte_2
2 versare una somma complessiva, all'epoca in lire, di € 945,60, a titolo di mantenimento della moglie e delle figlie.
Dall'omologazione della separazione, la situazione si è modificata, in quanto le figlie sono ormai adulte, hanno residenza autonoma rispetto alla madre e sono economicamente autosufficienti.
In ragione di ciò il contributo in loro favore deve essere revocato.
Le stesse figlie della ricorrente, a cui è stato anche notificato il ricorso, hanno sottoscritto una dichiarazione in cui dichiarano di no avere più interesse al mantenimento paterno e, anzi, sono favorevoli a che il rela- tivo importo venga percepito dalla madre.
Oltre a ciò, è mutata anche la condizione di vita e di salute della ricor- rente, la quale non ha autonome fonti di reddito, non risiede più con le figlie, è divenuta più anziana e dal 2023 ha gravi problemi di salute che incidono sulla sua autonomia e sulle sue spese mensili.
Posto ciò e tenuto conto del contegno del resistente che è rimasto con- tumace e che, anche prima del procedimento, non si è mai opposto a che l'intera somma venisse percepita per intero dalla ricorrente, va re- vocato con decorrenza dalla data di introduzione del procedimento il contributo al mantenimento in favore delle figlie CP_2
e e va aumentato, con la medesi-
[...] Controparte_3
ma decorrenza, il contributo al mantenimento della alla Parte_2
somma di € 945,00.
3 Sulla domanda di pagamento diretto, nulla a provvedere, atteso che ad oggi la ricorrente, munita del titolo giudiziale, può autonomamente fare domanda al terzo debitore di pagamento diretto.
Spese irripetibili, stante il contegno dei resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
a parziale modifica delle condizioni di separazione, revoca con decorrenza dalla data di introduzione del procedimento, novembre 2024, il contributo al mantenimento in favore delle figlie e;
Persona_1 Controparte_3
aumenta, con la medesima decorrenza, il contributo al mantenimento della alla somma di € 945,00, oltre Istat;
al mese;
Parte_2
spese irripetibili
Così deciso in data 22.3.25 dal Tribunale di Livorno.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
4