Versione
28 aprile 1992
28 aprile 1992
Art. 9. Controllo sulle dispersioni causate dai
processi di lavorazione e sulle operazioni
di smaltimento e bonifica 1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attivita' di smaltimento o di bonifica dell'amianto, inviano annualmente alle regioni, alle prov- ince autonome di Trento e di Bolzano e alle unita' sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attivita' dell'impresa, una relazione che indichi:
a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attivita' di smaltimento o di bonifica; b) le attivita' svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attivita' e le esposizioni dell'amianto alle quali sono stati sottoposti; c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto; d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente. 2. Le unita' sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione di cui all'articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni e province autonome di Trento e di Bolzano ed al Ministero della sanita'. 3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al comma 1 deve riferirisi anche alle attivita' dell'impresa svolte nell'ultimo quinquennio ed essere articolata per ciascin anno.
processi di lavorazione e sulle operazioni
di smaltimento e bonifica 1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attivita' di smaltimento o di bonifica dell'amianto, inviano annualmente alle regioni, alle prov- ince autonome di Trento e di Bolzano e alle unita' sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attivita' dell'impresa, una relazione che indichi:
a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attivita' di smaltimento o di bonifica; b) le attivita' svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attivita' e le esposizioni dell'amianto alle quali sono stati sottoposti; c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto; d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente. 2. Le unita' sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione di cui all'articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni e province autonome di Trento e di Bolzano ed al Ministero della sanita'. 3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al comma 1 deve riferirisi anche alle attivita' dell'impresa svolte nell'ultimo quinquennio ed essere articolata per ciascin anno.
Giurisprudenza • 16
- 1. TAR Torino, sez. I, sentenza 04/04/2022, n. 314Provvedimento: […] Secondo l'analisi svolta dalla Regione, nel quadro complessivo dei costi inciderebbe in misura significativa l'onere di smaltimento in discarica. Le comunicazioni annuali, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 257 del 1992, da parte delle imprese che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, evidenzierebbero che una parte consistente dei manufatti rimossi sarebbe destinata a smaltimento fuori dall'Italia. Tale situazione sarebbe dovuta al fatto che in Piemonte, come riportato nel capitolo relativo allo smaltimento dei rifiuti, risulterebbero soltanto quattro impianti autorizzati a ricevere i rifiuti contenenti amianto provenienti dalle rimozioni, di cui uno specifico per il sito di interesse nazionale di Casale Monferrato.Leggi di più...
- inammissibilità del ricorso·
- smaltimento rifiuti contenenti amianto·
- Piano Regionale Amianto·
- difetto d'istruttoria e di motivazione·
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