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Decreto 20 marzo 2025
Decreto 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, decreto 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2104/2024
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Decreto ex art. 445 bis, 5° comma, c.p.c.
Il Giudice delegante, dott.ssa Maddalena Vetta, considerato il legittimo impedimento del GOP dott. Paolo Marescalco;
ritenuta l'urgenza dell'attività processuale relativa ai procedimenti sommari di ATP;
visto il provvedimento del Presidente di sezione dell'11.3.2025;
REVOCA la delega conferita al GOP dott. Paolo Marescalco di cui in atti e così provvede;
esaminati gli atti del procedimento R.G. in epigrafe, introdotto da Parte_1
nei confronti dell C.F._1 CP_1 letta la relazione del CTU Dott. e rilevato che le conclusioni cui è pervenuto il CTU non Persona_1 sono state contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° comma, c.p.c.; ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c. in quanto la relazione del consulente risulta esauriente e priva di vizi logici
OMOLOGA
l'accertamento del seguente requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU, nei limiti fatti valere con la domanda amministrativa: “invalido con riduzione in modo permanente a meno di un terzo delle capacità di lavoro confacenti le sue attitudini, con conseguente diritto all'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 222/1984. La documentazione in atti permette di individuare la persistenza delle menomazioni che verosimilmente diedero luogo alla precedente concessione dell'assegno ordinario di invalidità da parte dell Non CP_1 rilevandosi elementi documentali indicativi di un sopraggiunto miglioramento clinico, si ritiene di far decorrere il diritto all'assegno ordinario di invalidità a far data dal 01/12/2021, senza soluzione di continuità con il beneficio precedentemente concesso”.
CONDANNA
l alla refusione delle spese del presente giudizio in favore della ricorrente nella misura CP_1 complessiva di € 1.170,00 per compensi oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovuti, da distrarsi in favore dell'avv. BONGIOVANNI GIUSEPPE, procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
PONE definitivamente a carico dell le spese di CTU, liquidate come da separato decreto. CP_1
Siracusa, 20 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maddalena Vetta
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Decreto ex art. 445 bis, 5° comma, c.p.c.
Il Giudice delegante, dott.ssa Maddalena Vetta, considerato il legittimo impedimento del GOP dott. Paolo Marescalco;
ritenuta l'urgenza dell'attività processuale relativa ai procedimenti sommari di ATP;
visto il provvedimento del Presidente di sezione dell'11.3.2025;
REVOCA la delega conferita al GOP dott. Paolo Marescalco di cui in atti e così provvede;
esaminati gli atti del procedimento R.G. in epigrafe, introdotto da Parte_1
nei confronti dell C.F._1 CP_1 letta la relazione del CTU Dott. e rilevato che le conclusioni cui è pervenuto il CTU non Persona_1 sono state contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° comma, c.p.c.; ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c. in quanto la relazione del consulente risulta esauriente e priva di vizi logici
OMOLOGA
l'accertamento del seguente requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU, nei limiti fatti valere con la domanda amministrativa: “invalido con riduzione in modo permanente a meno di un terzo delle capacità di lavoro confacenti le sue attitudini, con conseguente diritto all'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 222/1984. La documentazione in atti permette di individuare la persistenza delle menomazioni che verosimilmente diedero luogo alla precedente concessione dell'assegno ordinario di invalidità da parte dell Non CP_1 rilevandosi elementi documentali indicativi di un sopraggiunto miglioramento clinico, si ritiene di far decorrere il diritto all'assegno ordinario di invalidità a far data dal 01/12/2021, senza soluzione di continuità con il beneficio precedentemente concesso”.
CONDANNA
l alla refusione delle spese del presente giudizio in favore della ricorrente nella misura CP_1 complessiva di € 1.170,00 per compensi oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovuti, da distrarsi in favore dell'avv. BONGIOVANNI GIUSEPPE, procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
PONE definitivamente a carico dell le spese di CTU, liquidate come da separato decreto. CP_1
Siracusa, 20 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maddalena Vetta