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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 23/10/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3369/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 22/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 25/7/2025 da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato TIZIANO Parte_1 C.F._1
DALLE LUCHE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Camaiore (LU), via Vittorio Emanuele n.101, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato DONATELLA Parte_2 C.F._2
LL ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Romana n. 1740/B, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«RESIDENZA DEI RICORRENTI. I ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto, liberi ognuno di fissare la propria residenza e/o il proprio domicilio ove lo ritengano più opportuno e necessario;
ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE. La casa coniugale, situata in Pescaglia (LU), Loc. Fondo Celi, n. 7, int. 3, di proprietà della Sig.ra resterà nella libera disponibilità della stessa che continuerà ad abitarvi assieme Parte_1 alla figlia minore. La Sig.ra da atto che la casa coniugale è stata messa in vendita presso Pt_1
l'agenzia immobiliare CENTURY 21 New Deal, al prezzo di € 169.000,00. La decisione di vendere l'immobile scaturisce anche dalla necessità di estinguere il mutuo fondiario con conseguente
1 estinzione degli obblighi a carico del Sig. (terzo datore di ipoteca e fideiussore). Pt_2
AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE. La figlia minore resterà in affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1 prevalente presso la madre, insieme alla quale continuerà a risiedere;
REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI VISITA. L'azienda dove lavora il padre svolge attività a ciclo continuo con 3 turni giornalieri di 8 ore;
lo stesso, pertanto, lavora con turni variabili, a volte anche notturni e/o domenicali e, di conseguenza, non è semplice stabilire un giorno specifico per l'esercizio del diritto di visita. Tuttavia, il Sig. Pt_2 dispone di un calendario lavorativo che viene messo a disposizione dal datore di lavoro ai dipendenti sin dall'inizio del nuovo anno e, pertanto, è in grado di sapere con largo anticipo i propri turni lavorativi. I coniugi stabiliscono che il padre potrà vedere e tenere presso di sé la figlia minore 2 giorni infrasettimanali comprensivi di pranzo e/ o cena da concordare tra i genitori, tenuto conto delle esigenze e gli impegni lavorativi dei coniugi stessi e degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia minore. Il Sig. attualmente convivente con i genitori, ha deciso di prendere in affitto un appartamento Pt_2 al fine di poter trascorrere con la figlia più tempo. Nel momento in cui il Sig. avrà a Pt_2 disposizione una sua casa e, quindi, anche una camera per la figlia, si prevede sin da ora che in uno dei due giorni sopra indicati la figlia pernotterà presso l'abitazione del padre, il quale, il mattino seguente accompagnerà la bambina a scuola. Per quanto riguarda i fine settimana, la figlia con modalità alternata passerà la prima settimana del mese l'intera giornata della domenica con il padre dalle ore 10 del mattino alle ore 21 della sera, sempre che il sia libero dagli impegni di lavoro;
Pt_2 nella settimana successiva passerà con il padre la giornata di sabato, fino alle ore 21 se il padre non lavora;
Per i fine settimana successivi, si seguirà lo stesse criterio dell'alternanza. Il tutto fermo restando il fatto che, ove lo richiedano le rispettive esigenze lavorative e/o personali e gli eventuali impegni scolastici ed extrascolastici della figlia minore, i genitori potranno addivenire ad una diversa organizzazione dei fine settimana, avendo, comunque, sempre riguardo esclusivamente al primario interesse della stessa. Resta inteso che nel caso in cui i turni di lavoro impedissero al Sig. di stare con la figlia per i fine settimana, il potrà recuperare i suddetti giorni nel periodo Pt_2 Pt_2 infrasettimanale. Quando il Sig. avrà a disposizione un immobile ad uso abitativo dotato di Pt_2 una camera da letto per la figlia, la stessa: a) nei sabati che passerà con il padre pernotterà presso l'abitazione dello stesso e il padre l'accompagnerà presso l'abitazione della madre la domenica mattina;
b) nelle domeniche che passerà con il padre pernotterà presso l'abitazione dello stesso e il padre l'accompagnerà a scuola la mattina successiva. I coniugi si impegnano reciprocamente a consentire alla figlia di passare le festività o le ricorrenze speciali alternativamente con uno o l'altro genitore seguendo, salvo diverso accordo dei ricorrenti, il calendario delle frequenze come sopra concordato, pernottamento compreso. Riguardo le vacanze estive della figlia si seguirà il solito calendario di cui sopra ad eccezione dei periodi di ferie che la figlia passerà con ciascun genitore, da concordarsi in anticipo tra i coniugi tenuto conto dei rispettivi impegni e delle esigenze e degli impegni della figlia. In tal riguardo si precisa, che nel proprio periodo di ferie lavorative il padre potrà stare con la figlia anche una settimana consecutiva compreso il pernottamento. Resta bene inteso che, ove lo richiedano le rispettive esigenze lavorative e/o personali, i genitori potranno addivenire ad una diversa determinazione dei tempi di permanenza della figlia minore presso di loro, avendo, comunque, sempre riguardo esclusivamente al primario interesse della
2 stessa;
MANTENIMENTO DELLA FIGLIA. Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra quale contributo al mantenimento della Pt_2 Pt_1 figlia, la somma di € 350,00 (euro trecentocinquanta // 00) mensili fino al raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica della figlia, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese di riferimento, direttamente o a mezzo bonifico bancario da effettuarsi alle coordinate bancarie che gli verranno comunicate;
SPESE STRAORDINARIE. I genitori contribuiranno, altresì, in misura pari al 50% ciascuno alle spese di carattere straordinario da sostenere nell'interesse della figlia. Per quanto riguarda l'identificazione delle spese straordinarie, si fa integralmente riferimento al Protocollo in uso presso codesto Tribunale, anche in merito alle modalità di rimborso al genitore anticipatario e alla distinzione tra spese straordinarie che necessitano di preventivo accordo e spese straordinarie che non necessitano di preventivo accordo. Il padre si impegna, inoltre, a versare un contributo fisso annuo di euro 500,00 extra spese straordinarie, a favore della figlia, e relativo alle vacanze che la figlia stessa farà con la madre. L'importo comprende anche le spese di trasporto (traghetto, aereo, treno, automobile, salvo se altro) e qualsiasi altra spesa (vitto, alloggio, biglietti di ingresso ad eventuali attrazioni, ecc..) attinente alle vacanze. DEDUZIONI FISCALI / ASSEGNO UNICO. I ricorrenti si danno reciprocamente atto che l'assegno unico dell'importo attuale di € 178,50, sarà suddiviso al 50% a partire dal deposito del ricorso presso la cancelleria del Tribunale di Lucca. A far data dal 01.01.2026 ogni altra detrazione e deduzione fiscale ed ogni e qualsivoglia altra agevolazione disposta per legge relativamente alla prole sarà suddivisa per metà. RINUNCIA RECIPROCA AL MANTENIMENTO. I ricorrenti, dotati di redditi autonomi e pienamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente ad ogni contributo al mantenimento;
QUESTIONI ECONOMICHE. I coniugi dichiarano di non aver altro da avere o pretendere l'uno dall'altro per le questioni di natura economica e patrimoniale intercorse durante la convivenza;
VARIE. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia. Gli stessi si impegnano, altresì, a permettere e favorire la frequentazione della figlia minore con i rispettivi nonni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 del decreto-legge n. 69/2023, i ricorrenti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio. I ricorrenti si impegnano reciprocamente a comunicarsi tempestivamente ogni cambiamento di residenza o domicilio, nonché il recapito, anche telefonico, dei luoghi in cui si troveranno in ferie con la figlia minore».
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Cardito (NA) il 29/9/2011, dal quale è nata la figlia Per_1
(nata il [...]) ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Cardito (NA) in data 29/9/2011, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cardito (NA) all'Atto Numero 36, Parte 2, Serie A, Ufficio 1,
4 dell'Anno 2011, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cardito (NA) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 22/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 22/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 25/7/2025 da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato TIZIANO Parte_1 C.F._1
DALLE LUCHE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Camaiore (LU), via Vittorio Emanuele n.101, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato DONATELLA Parte_2 C.F._2
LL ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Romana n. 1740/B, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«RESIDENZA DEI RICORRENTI. I ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto, liberi ognuno di fissare la propria residenza e/o il proprio domicilio ove lo ritengano più opportuno e necessario;
ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE. La casa coniugale, situata in Pescaglia (LU), Loc. Fondo Celi, n. 7, int. 3, di proprietà della Sig.ra resterà nella libera disponibilità della stessa che continuerà ad abitarvi assieme Parte_1 alla figlia minore. La Sig.ra da atto che la casa coniugale è stata messa in vendita presso Pt_1
l'agenzia immobiliare CENTURY 21 New Deal, al prezzo di € 169.000,00. La decisione di vendere l'immobile scaturisce anche dalla necessità di estinguere il mutuo fondiario con conseguente
1 estinzione degli obblighi a carico del Sig. (terzo datore di ipoteca e fideiussore). Pt_2
AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE. La figlia minore resterà in affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1 prevalente presso la madre, insieme alla quale continuerà a risiedere;
REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI VISITA. L'azienda dove lavora il padre svolge attività a ciclo continuo con 3 turni giornalieri di 8 ore;
lo stesso, pertanto, lavora con turni variabili, a volte anche notturni e/o domenicali e, di conseguenza, non è semplice stabilire un giorno specifico per l'esercizio del diritto di visita. Tuttavia, il Sig. Pt_2 dispone di un calendario lavorativo che viene messo a disposizione dal datore di lavoro ai dipendenti sin dall'inizio del nuovo anno e, pertanto, è in grado di sapere con largo anticipo i propri turni lavorativi. I coniugi stabiliscono che il padre potrà vedere e tenere presso di sé la figlia minore 2 giorni infrasettimanali comprensivi di pranzo e/ o cena da concordare tra i genitori, tenuto conto delle esigenze e gli impegni lavorativi dei coniugi stessi e degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia minore. Il Sig. attualmente convivente con i genitori, ha deciso di prendere in affitto un appartamento Pt_2 al fine di poter trascorrere con la figlia più tempo. Nel momento in cui il Sig. avrà a Pt_2 disposizione una sua casa e, quindi, anche una camera per la figlia, si prevede sin da ora che in uno dei due giorni sopra indicati la figlia pernotterà presso l'abitazione del padre, il quale, il mattino seguente accompagnerà la bambina a scuola. Per quanto riguarda i fine settimana, la figlia con modalità alternata passerà la prima settimana del mese l'intera giornata della domenica con il padre dalle ore 10 del mattino alle ore 21 della sera, sempre che il sia libero dagli impegni di lavoro;
Pt_2 nella settimana successiva passerà con il padre la giornata di sabato, fino alle ore 21 se il padre non lavora;
Per i fine settimana successivi, si seguirà lo stesse criterio dell'alternanza. Il tutto fermo restando il fatto che, ove lo richiedano le rispettive esigenze lavorative e/o personali e gli eventuali impegni scolastici ed extrascolastici della figlia minore, i genitori potranno addivenire ad una diversa organizzazione dei fine settimana, avendo, comunque, sempre riguardo esclusivamente al primario interesse della stessa. Resta inteso che nel caso in cui i turni di lavoro impedissero al Sig. di stare con la figlia per i fine settimana, il potrà recuperare i suddetti giorni nel periodo Pt_2 Pt_2 infrasettimanale. Quando il Sig. avrà a disposizione un immobile ad uso abitativo dotato di Pt_2 una camera da letto per la figlia, la stessa: a) nei sabati che passerà con il padre pernotterà presso l'abitazione dello stesso e il padre l'accompagnerà presso l'abitazione della madre la domenica mattina;
b) nelle domeniche che passerà con il padre pernotterà presso l'abitazione dello stesso e il padre l'accompagnerà a scuola la mattina successiva. I coniugi si impegnano reciprocamente a consentire alla figlia di passare le festività o le ricorrenze speciali alternativamente con uno o l'altro genitore seguendo, salvo diverso accordo dei ricorrenti, il calendario delle frequenze come sopra concordato, pernottamento compreso. Riguardo le vacanze estive della figlia si seguirà il solito calendario di cui sopra ad eccezione dei periodi di ferie che la figlia passerà con ciascun genitore, da concordarsi in anticipo tra i coniugi tenuto conto dei rispettivi impegni e delle esigenze e degli impegni della figlia. In tal riguardo si precisa, che nel proprio periodo di ferie lavorative il padre potrà stare con la figlia anche una settimana consecutiva compreso il pernottamento. Resta bene inteso che, ove lo richiedano le rispettive esigenze lavorative e/o personali, i genitori potranno addivenire ad una diversa determinazione dei tempi di permanenza della figlia minore presso di loro, avendo, comunque, sempre riguardo esclusivamente al primario interesse della
2 stessa;
MANTENIMENTO DELLA FIGLIA. Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra quale contributo al mantenimento della Pt_2 Pt_1 figlia, la somma di € 350,00 (euro trecentocinquanta // 00) mensili fino al raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica della figlia, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese di riferimento, direttamente o a mezzo bonifico bancario da effettuarsi alle coordinate bancarie che gli verranno comunicate;
SPESE STRAORDINARIE. I genitori contribuiranno, altresì, in misura pari al 50% ciascuno alle spese di carattere straordinario da sostenere nell'interesse della figlia. Per quanto riguarda l'identificazione delle spese straordinarie, si fa integralmente riferimento al Protocollo in uso presso codesto Tribunale, anche in merito alle modalità di rimborso al genitore anticipatario e alla distinzione tra spese straordinarie che necessitano di preventivo accordo e spese straordinarie che non necessitano di preventivo accordo. Il padre si impegna, inoltre, a versare un contributo fisso annuo di euro 500,00 extra spese straordinarie, a favore della figlia, e relativo alle vacanze che la figlia stessa farà con la madre. L'importo comprende anche le spese di trasporto (traghetto, aereo, treno, automobile, salvo se altro) e qualsiasi altra spesa (vitto, alloggio, biglietti di ingresso ad eventuali attrazioni, ecc..) attinente alle vacanze. DEDUZIONI FISCALI / ASSEGNO UNICO. I ricorrenti si danno reciprocamente atto che l'assegno unico dell'importo attuale di € 178,50, sarà suddiviso al 50% a partire dal deposito del ricorso presso la cancelleria del Tribunale di Lucca. A far data dal 01.01.2026 ogni altra detrazione e deduzione fiscale ed ogni e qualsivoglia altra agevolazione disposta per legge relativamente alla prole sarà suddivisa per metà. RINUNCIA RECIPROCA AL MANTENIMENTO. I ricorrenti, dotati di redditi autonomi e pienamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente ad ogni contributo al mantenimento;
QUESTIONI ECONOMICHE. I coniugi dichiarano di non aver altro da avere o pretendere l'uno dall'altro per le questioni di natura economica e patrimoniale intercorse durante la convivenza;
VARIE. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia. Gli stessi si impegnano, altresì, a permettere e favorire la frequentazione della figlia minore con i rispettivi nonni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 del decreto-legge n. 69/2023, i ricorrenti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio. I ricorrenti si impegnano reciprocamente a comunicarsi tempestivamente ogni cambiamento di residenza o domicilio, nonché il recapito, anche telefonico, dei luoghi in cui si troveranno in ferie con la figlia minore».
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Cardito (NA) il 29/9/2011, dal quale è nata la figlia Per_1
(nata il [...]) ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Cardito (NA) in data 29/9/2011, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cardito (NA) all'Atto Numero 36, Parte 2, Serie A, Ufficio 1,
4 dell'Anno 2011, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cardito (NA) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 22/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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