Decreto cautelare 4 gennaio 2025
Sentenza breve 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza breve 03/02/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00376/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00009/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Nunziato Antonio Medina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di AN, domiciliataria ex lege in AN, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
Ufficio Scolastico Regione Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina e Istituto Comprensivo n. -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di AN, domiciliataria ex lege in AN, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
dei seguenti atti:
1) il Decreto Rettorale dell’Università degli Studi di Messina rep. n. -OMISSIS-- protocollato dal mittente il 30.12.2024 con numero -OMISSIS- -, con il quale la Rettrice pro-tempore ha decretato (i) di annullare il titolo di specializzazione conseguito dalla ricorrente, iscritta per l’A.A. 2021/2022 al VII ciclo dei Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola primaria con matr. n. 544005, per carenza, alla scadenza del bando, emanato con Decreto Rettorale dell’Università degli Studi di Messina rep. n. -OMISSIS-, dei requisiti di ammissione previsti dall’art. 2 dello stesso, avendo conseguito il diploma di maturità magistrale, presso il Liceo delle Scienze Sociali (ex Istituto Magistrale) "-OMISSIS-" nell’a.s. 2004/2005, e quindi (ii) di annullare la carriera della ricorrente relativa al VII ciclo dei Percorsi di specializzazione per le attività didattiche di sostegno nella scuola primaria per l’A.A. 2021/2022, con conseguente perdita dello status di specializzata ed esclusione dalla graduatoria di merito, nonché (iii) di non restituirle le quote relative al contributo di iscrizione e (iv) di autorizzare le articolazioni competenti alla comunicazione dell’annullamento del titolo di specializzazione mediante trasmissione del decreto medesimo all’interessata ed all’Ambito Territoriale di Messina per i provvedimenti di competenza;
2) ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o conseguenziale anche non conosciuto, adottato dalle intimate Amministrazioni, ivi compresi ove occorrer possa e per quanto d’interesse e lesivi, l’art. 2, commi 1 e 8, del suddetto bando emanato con Decreto Rettorale dell’Università degli Studi di Messina rep. n. -OMISSIS-, la nota reg. n. -OMISSIS-, acquisita al protocollo dell’Ateneo al n. -OMISSIS- (non conosciuta), con la quale l’Ambito Territoriale di Messina - Ufficio VII avrebbe richiesto chiarimenti in ordine al titolo di accesso al Percorso di Sostegno per la Scuola Primaria posseduto dalla ricorrente e l’istruttoria effettuata dall’Istituto Comprensivo n.-OMISSIS- (non conosciuta), ove la ricorrente è assunta e presta servizio a tempo determinato in qualità di docente supplente su posto di sostegno, da cui sarebbe emerso che il titolo dalla stessa posseduto è un diploma di maturità magistrale, conseguito presso il Liceo delle Scienze Sociali (ex Istituto Magistrale) “-OMISSIS-” nell’a.s. 2004/2005;
e per l’annullamento
ex art. 116, comma 2, c.p.a. del silenzio-diniego formatosi, per decorso del termine di giorni trenta dalla sua presentazione, sull’istanza di accesso agli atti, datata 14.11.2024, avanzata all’Università degli Studi di Messina dalla ricorrente a mezzo pec del 15.11.2024, congiuntamente alla memoria procedimentale di controdeduzioni, con la quale è stato chiesto il rilascio di copia della documentazione menzionata nella comunicazione di avvio del procedimento prot. n.-OMISSIS- e segnatamente in ordine al mancato rilascio dei seguenti documenti:
a) nota reg. n. -OMISSIS-, acquisita al protocollo dell’Ateneo al n. -OMISSIS-, con la quale l’Ambito Territoriale di Messina - Ufficio VII ha richiesto chiarimenti in ordine al titolo di accesso al Percorso di Sostegno per la Scuola Primaria della sig.ra -OMISSIS--OMISSIS-;
b) istruttoria effettuata dall’I.C. n.-OMISSIS-, ove la sig.ra -OMISSIS--OMISSIS- è assunta e presta servizio, da cui sarebbe emerso che il titolo posseduto è un diploma di maturità magistrale, conseguito presso il Liceo delle Scienze Sociali (ex Istituto Magistrale) “-OMISSIS-” nell’a.s. 2004/2005;
c) ogni altro eventuale atto del procedimento, anche in precedenza non menzionato, in possesso di codesta amministrazione;
e per il riconoscimento
del diritto della ricorrente di ottenere il rilascio di copia dei documenti richiesti con la predetta istanza e sopra specificati, e per il conseguente ordine all’Università degli Studi di Messina, in persona della sua Rettrice e legale rappresentante pro tempore , di procedere al rilascio di copia dei predetti documenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Messina, dell’Ufficio Scolastico Regione Sicilia Ufficio VIII, Ambito Territoriale di Messina e dell’Istituto Comprensivo n. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Francesco Fichera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con bando emanato con Decreto Rettorale rep. n. -OMISSIS- l’Università degli Studi di Messina indiceva la selezione per l’ammissione al “VII ciclo dei Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, A.A. 2021/2022”.
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del bando, veniva previsto che i requisiti di ammissione dovessero essere posseduti entro il termine ultimo di sottoposizione della domanda di partecipazione alla selezione, fissato per il 12.05.2022.
Veniva altresì prevista, dall’art. 2, comma 8 del bando, la possibilità da parte dell’Ateneo di adottare, in ogni caso e in qualsiasi momento, anche successivo, provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultassero sprovvisti dei requisiti di ammissione richiesti.
La sig.ra -OMISSIS--OMISSIS-, odierna ricorrente, partecipava alla predetta selezione indetta dall’Università degli Studi di Messina, presentando domanda in cui dichiarava ed autocertificava, all’atto dell’iscrizione alla procedura, di essere in possesso di diploma di maturità magistrale conseguito presso l’Istituto Magistrale “-OMISSIS-” di Alì Terme nell’anno scolastico 2004-2005 e, dopo aver superato le prove, veniva ammessa ai Percorsi di Sostegno per la scuola primaria, ove veniva regolarmente iscritta con matr. n. 544005, conseguendo la specializzazione il 28.06.2023 con votazione pari a 30/30.
In data 1.09.2023 la ricorrente, in quanto inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola primaria, veniva assunta a tempo determinato in qualità di docente supplente su posto di sostegno, giusta proposta di assunzione da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale e successivo contratto individuale di lavoro a tempo determinato prot. n. 8842/07 dell’1.09.2023, presso l’Istituto Comprensivo n. -OMISSIS-, ove veniva confermata in servizio anche per l’anno scolastico 2024-2025.
Con successiva nota del 6.11.2024 prot. n.-OMISSIS-, l’Università degli Studi di Messina comunicava alla ricorrente l’avvio del procedimento amministrativo di verifica dei requisiti attinenti alla selezione per l’ammissione al “VII ciclo dei Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, A.A. 2021/2022”, evidenziando, in particolare, che “ il diploma di maturità magistrale, se conseguito successivamente all’a.s. 2001/2002, come previsto dalla normativa vigente, richiamata, in particolare, dall’art. 2 dell’Avviso di selezione relativo alle modalità di ammissione al VII ciclo dei Percorsi di Sostegno, non è requisito di accesso all’insegnamento nella scuola primaria ”, con contestuale invito di produrre controdeduzioni entro il termine di 10 giorni.
La ricorrente faceva pervenire, a mezzo pec del 15.11.2024, le proprie controdeduzioni, contenenti, altresì, contestuale istanza di accesso ai documenti menzionati nella comunicazione di avvio del procedimento del 6.11.2024.
Faceva seguito il sollecito indirizzato all’Ente universitario in data 23.12.2024, con il quale la ricorrente insisteva nella propria richiesta ostensiva.
Con successivo decreto rettorale rep. n. -OMISSIS-l’Università degli Studi di Messina annullava il titolo di specializzazione conseguito dalla ricorrente in data 28.06.2023, disponendo la non restituzione delle quote relative al contributo di iscrizione e autorizzando, altresì, le articolazioni universitarie competenti alla comunicazione di tale annullamento mediante trasmissione del decreto medesimo all’interessata e all’Ambito Territoriale di Messina per i provvedimenti di competenza.
2. Con ricorso notificato in data 2.01.2025 e nello stesso giorno depositato la ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dei relativi effetti, i seguenti atti: 1) il Decreto Rettorale dell’Università degli Studi di Messina rep. n. -OMISSIS-- protocollato dal mittente il 30.12.2024 con numero -OMISSIS- -, con il quale la Rettrice pro-tempore ha decretato (i) di annullare il titolo di specializzazione conseguito dalla ricorrente, iscritta per l’A.A. 2021/2022 al VII ciclo dei Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola primaria con matr. n. 544005, per carenza, alla scadenza del bando, emanato con Decreto Rettorale dell’Università degli Studi di Messina rep. n. -OMISSIS-, dei requisiti di ammissione previsti dall’art. 2 dello stesso, avendo conseguito il diploma di maturità magistrale, presso il Liceo delle Scienze Sociali (ex Istituto Magistrale) "-OMISSIS-" nell’a.s. 2004/2005, e quindi (ii) di annullare la carriera della ricorrente relativa al VII ciclo dei Percorsi di specializzazione per le attività didattiche di sostegno nella scuola primaria per l’A.A. 2021/2022, con conseguente perdita dello status di specializzata ed esclusione dalla graduatoria di merito, nonché (iii) di non restituirle le quote relative al contributo di iscrizione e (iv) di autorizzare le articolazioni competenti alla comunicazione dell’annullamento del titolo di specializzazione mediante trasmissione del decreto medesimo all’interessata ed all’Ambito Territoriale di Messina per i provvedimenti di competenza; 2) ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o conseguenziale anche non conosciuto, adottato dalle intimate amministrazioni, ivi compresi ove occorrer possa e per quanto d’interesse e lesivi, l’art. 2, commi 1 e 8, del suddetto bando emanato con Decreto Rettorale dell’Università degli Studi di Messina rep. n. -OMISSIS-, la nota reg. n. -OMISSIS-, acquisita al protocollo dell’Ateneo al n. -OMISSIS- (non conosciuta), con la quale l’Ambito Territoriale di Messina - Ufficio VII avrebbe richiesto chiarimenti in ordine al titolo di accesso al Percorso di Sostegno per la Scuola Primaria posseduto dalla ricorrente e l’istruttoria effettuata dall’Istituto Comprensivo n.-OMISSIS- (non conosciuta), ove la ricorrente è assunta e presta servizio a tempo determinato in qualità di docente supplente su posto di sostegno, da cui sarebbe emerso che il titolo dalla stessa posseduto è un diploma di maturità magistrale, conseguito presso il Liceo delle Scienze Sociali (ex Istituto Magistrale) “-OMISSIS-” nell’a.s. 2004/2005.
I suddetti atti sono stati avversati per i seguenti motivi di diritto: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 e ss. l. n. 241/1990 ; 2) Violazione art. 4 comma 2 bis del d.l. n. 115/2005, convertito nella l. 17.8.2005 n. 168 – violazione del principio di legittimo affidamento; consolidamento della posizione della sig.ra -OMISSIS--OMISSIS- ; 3 ) Violazione e falsa applicazione art. 21 nonies l. n. 241/1990 e s.m.i.; tardività; assenza di motivazione sull’interesse pubblico e mancata ponderazione degli interessi coinvolti; eccesso di potere per violazione del principio di affidamento ; 4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, del bando UNIME prot. n. 0047640 del 12.04.2022 concernente ammissione al VII ciclo dei percorsi di sostegno a.a. 2021/2022; travisamento e violazione dei principi del favor partecipationis, di buon andamento della p.a., meritocrazia e certezza degli atti; illogicità e contraddittorietà ; 5) eccesso di potere; incompetenza relativa; violazione e falsa applicazione art. 9, 48, 49 e 50 dello Statuto dell’Università degli Studi di Messina (emanato con d.r. n. 1244 del 14.05.2012 pubblicato sulla G.U. – serie generale n. 116 del 19.05.2012 e modificato con d.r. n. 3429 del 30.12.2014 pubblicato sulla G.U. – serie generale n. 8 del 12 gennaio 2015) .
2.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la lesione del proprio diritto di partecipazione procedimentale, essendole stato denegato l’accesso a tutti gli atti posti a base del procedimento di annullamento qui censurato, impedendole di articolare compiutamente le proprie controdeduzioni. Viene altresì rilevato che l’atto impugnato non dia evidenza, con conseguente difetto di motivazione, di come siano state superate le argomentazioni poste a sostegno delle predette controdeduzioni presentate il 15.11.2024.
2.2. Con la seconda doglianza viene dedotto che, per effetto e in conseguenza dell’ottenimento del titolo di specializzazione, in coerenza con l’art. 4, comma 2- bis , del d.l. n. 115 del 2005, convertito dalla legge n. 168 del 2005, sia ormai intervenuto il consolidamento della propria posizione giuridica di docente specializzata sul sostegno.
2.3. Con la terza censura la parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 21- novies della L. 241/1990, rilevando, nello specifico, che non sia stato rispettato il termine di dodici mesi ivi previsto, atteso che: (i) il diploma di specializzazione ai percorsi di sostegno è stato rilasciato in data 28.06.2023; (ii) il procedimento di annullamento è iniziato il 6.11.2024; (iii) il provvedimento di annullamento è stato adottato il 30.12.2024.
Viene inoltre evidenziato che: (i) l’atto avversato non presenti una motivazione rafforzata né con riguardo all’interesse pubblico concretamente perseguito, né con riferimento alla ponderazione e al bilanciamento dei contrapposti interessi privati consolidatisi; (ii) sia stato violato il principio dell’affidamento, atteso che il procedimento di annullamento è stato intrapreso a più di un anno dal rilascio del titolo.
La ricorrente rileva, inoltre, che, ove si ritenesse che l’art. 2, comma 8, del bando costituisca la fonte del potere di intervento in autotutela esercitato dall’Amministrazione universitaria, tale disposizione sarebbe comunque illegittima in quanto in contrasto con la disciplina e i termini previsti dall’art. 21- novies della L. 241/1990.
2.4. Con il quarto motivo di gravame la parte asserisce che il requisito di ammissione del “ diploma magistrale, diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico e il diploma sperimentale a indirizzo linguistico, con valore di abilitazione, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002 ”, previsto dal bando di gara, debba essere interpretato come alternativo, con la conseguenza che la condizione temporale sussunta nell’espressione “ entro l’anno scolastico 2001/2002 ” sia da riferirsi esclusivamente al solo “ analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente ”.
Ove, tuttavia, la sopra esposta formulazione dovesse essere interpretata in modo sfavorevole, essa viene impugnata perché in violazione del principio del favor partecipationis e dei principi di buon andamento e di meritocrazia oltreché di certezza degli atti, avendo l’interessata superato, con il massimo dei voti, le prove previste dal corso ed avendo definitivamente conseguito il predetto diploma di specializzazione.
In ultimo, viene dedotto il vizio di illogicità della motivazione del provvedimento contestato, evidenziandosi in particolare la contraddittorietà della condotta dell’Istituto scolastico “-OMISSIS-” di Taormina, dalla cui istruttoria sarebbe emerso l’accertamento della mancanza del requisito di ammissione alla selezione bandita dall’Università di Messina, sebbene pochi giorni prima dell’avvio del procedimento di annullamento lo stesso Ente scolastico avesse notificato a mezzo pec all’odierna ricorrente, in data 22.10.2024, la nota prot. n. 0012847 del 18.10.2024, nella quale si dava atto della rispondenza dei titoli e servizi dichiarati dall’interessata ai fini della formazione delle graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio 2024-2026.
2.5. Con la quinta doglianza è dedotto il vizio di incompetenza relativa dell’atto impugnato, il quale sarebbe stato illegittimamente adottato dalla Rettrice dell’Università degli Studi di Messina sebbene il procedimento fosse di competenza del Dipartimento Amministrativo Servizi Didattici e Alta Formazione della medesima Università, in coerenza con le disposizioni dello Statuto dell’Università di Messina.
2.6. La parte ricorrente ha altresì formulato istanza ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., evidenziando che, con istanza del 14/15.11.2024, abbia chiesto all’Ente universitario il rilascio di copia dei seguenti atti:
a) nota reg. n. -OMISSIS-, acquisita al protocollo dell’Ateneo al n. -OMISSIS-, con la quale l’Ambito Territoriale di Messina - Ufficio VII avrebbe richiesto chiarimenti in ordine al titolo di accesso al Percorso di Sostegno per la Scuola Primaria della ricorrente;
b) istruttoria effettuata dall’I.C. n.-OMISSIS-, ove la ricorrente è assunta e presta servizio, da cui sarebbe emerso che il titolo posseduto è un diploma di maturità magistrale, conseguito presso il Liceo delle Scienze Sociali (ex Istituto Magistrale) “-OMISSIS-” nell’a.s. 2004/2005;
c) ogni altro eventuale atto del procedimento , anche in precedenza non menzionato, in possesso dell’Amministrazione universitaria.
La parte asserisce, nello specifico, che a fronte del decorso del termine di trenta giorni dalla presentazione della suddetta istanza si sia formato il silenzio-rifiuto e/o rigetto dell’Ente, il quale viene impugnato per il seguente motivo di diritto: violazione degli artt. 22 e 24 della l. n. 241/1990, dell’art. 8 del D.P.R. n. 352/1992, dell’art. 24 della Cost., dell’art. 3 della l. n. 241/1990, dell’art. 25, comma 3, della l. n. 241/1990 e dell’art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 352/1992; difetto di motivazione .
Nello specifico, la parte rileva di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso ai predetti atti, la cui conoscenza è strumentale all’esercizio del proprio diritto di difesa.
3. L’Università degli Studi di Messina, Amministrazione intimata, l’Ufficio scolastico regionale – Ambito territoriale di Messina Ufficio VII e l’Istituto Comprensivo n. 1 “-OMISSIS-” Taormina, parti controinteressate, si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso in data 9.01.2025.
4. Con successiva memoria del 25.01.2025 la parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del proprio ricorso e della correlata istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., nonché per l’accoglimento della propria istanza cautelare.
5. Con memoria del 25.01.2025 l’Università resistente ha controdedotto in ordine ai motivi di ricorso, evidenziando, in particolare, che le verifiche circa il titolo posseduto dalla odierna ricorrente siano state avviate dall’I.C. di Taormina in applicazione dell’art. 8 dell’O.M. n. 88/2024, il quale disciplina le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto, a valle delle quali è emerso che il titolo posseduto dalla stessa fosse un diploma di maturità magistrale conseguito nell’a.s. 2004/2005 presso l’Istituto “-OMISSIS-” di Alì Terme (ME), trasmettendone copia all’Ambito Territoriale di Messina. Viene altresì rilevato che il bando di concorso adottato dall’Ateneo di Messina, con D.R. n. 1001/2022, per l’attivazione del VII ciclo dei Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico – cui ha preso parte la ricorrente – sia stato redatto, con specifico riguardo all’indicazione dei titoli di accesso di cui all’art. 2, in conformità con il combinato disposto degli artt. 3 del D.M. 333/2022 e dell’art. 3 del D.M. 92/2019 nonché con il quadro normativo vigente, da cui si evince che i candidati ammessi alla selezione e in possesso del diploma magistrale (o titolo equiparato) potessero essere solo quelli che avessero conseguito tale diploma entro l’anno scolastico 2001/2002.
6. Alla camera di consiglio del 29.01.2025 la parte ricorrente ha rinunciato alla propria istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a.; previo avviso della possibile definizione con sentenza in forma semplificata, data dal Presidente alle parti presenti, che nulla hanno osservato, la causa è stata posta in decisione.
7. Il ricorso è infondato per quanto di seguito esposto e considerato.
8. In assenza di una specifica graduazione dei motivi di gravame operata da parte della ricorrente, ragioni di pregiudizialità logica impongono al Collegio di anteporre alla trattazione del primo motivo di gravame, con la quale vengono sollevate specifiche censure di carattere procedimentale, lo scrutinio del secondo, del terzo e del quarto motivo, il cui esito refluisce anche sulla fondatezza o meno della prima doglianza.
Per le medesime ragioni di priorità logica, anche la trattazione del secondo e del terzo motivo di ricorso va postergata all’esame della censura prospettata con il quarto motivo, atteso che, ad avviso del Collegio, risulta centrale, ai fini del complessivo scrutinio della vicenda di cui viene investito questo Tribunale, verificare, dapprima, quale sia la corretta interpretazione della disposizione del bando da cui promana l’esercizio del potere amministrativo qui sindacato.
9. Il quarto motivo di ricorso, di cui si anticipa, quindi, l’esame, è da ritenersi infondato per le ragioni che seguono.
9.1. Dall’esame letterale dell’art. 2 del bando relativo alle modalità di ammissione al VII ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostengo didattico agli alunni con disabilità per l’anno accademico 2021/2022, emanato con Decreto Rettorale rep. n. -OMISSIS- dall’Università degli Studi di Messina, si evince che, con specifico riguardo alla “scuola dell’infanzia e primaria”, siano richiesti i seguenti requisiti:
(i) abilitazione all’insegnamento conseguita presso i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
(ii) diploma magistrale, diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico e diploma sperimentale a indirizzo linguistico con valore di abilitazione, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, comunque, entro l’anno 2001/2002.
Con specifico riguardo al secondo requisito sopra esposto (lett. ii)), è di tutta evidenza, in considerazione della formulazione letterale della disposizione del bando, che il diploma avente valore di abilitazione conseguito presso gli istituti magistrali e il titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente siano da considerarsi equipollenti a condizione che risultino, entrambi, conseguiti “ entro l’anno scolastico 2001/2002 ”.
La condizione temporale prevista dalla disposizione, invero, opera per entrambe le tipologie di titoli, come si desume dalla costruzione letterale sopra riportata e dal correlato ricorso alla punteggiatura adoperata, facendosi riferimento, per entrambe le tipologie di titolo, al “conseguimento” e prevendendosi, quale condizione cumulativa, che esso sia avvenuto “ entro l’anno scolastico 2001/2002 ”.
Tale lettura del dato testuale, peraltro, è pienamente in linea con il quadro normativo di riferimento ricostruito nella pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2017 con riguardo alla validità del diploma magistrale quale titolo utile per partecipare alle sessioni di abilitazione per l’insegnamento o ai concorsi per titoli ed esami ai posti di insegnamento, ove si afferma che, per effetto di quanto introdotto con L. 341 del 1990, «... il valore legale del diploma magistrale può essere riconosciuto solo nei limiti previsti dalla disciplina transitoria in esame, ossia in via “strumentale”, nel senso, come si è chiarito, di consentire a coloro che lo hanno conseguito entro l’a.s. 2001/2002 di partecipare alle sessioni di abilitazioni o ai concorsi pur se privi del diploma di laurea nel frattempo istituito dal legislatore ». (cfr. par. 25 dell’Ad. Pl. Cons. Stato n. 11 del 20.12.2017).
È, quindi, coerente con quanto statuito dall’Adunanza Plenaria che l’inserimento nel bando di selezione della condizione temporale in esame – “... entro l’anno scolastico 2001/2002 ” – rilevi, oltre che per l’“... analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente ”, anche per il titolo rispetto a cui tale titolo all’estero risulti equipollente, ossia il diploma magistrale, per il quale, per effetto del quadro normativo vigente, il valore legale ai fini della partecipazione alle sessioni di abilitazioni o ai concorsi è circoscritto al conseguimento entro l’anno scolastico 2001/2002.
Rilevata, quindi, la corretta interpretazione della disposizione del bando da parte dell’Amministrazione universitaria, non vi è ragione di ritenere che la stessa violi il principio del favor partecipationis , in quanto, per le ragioni sopra esposte, la “graduazione” tra i due requisiti di ammissione rende legittima, nel secondo caso, l’inserimento di una condizione temporale quale “sub-requisito” richiesto ai fini dell’ammissione alla procedura selettiva.
Si rammenta, in ogni caso, che - come da consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa - ogni clausola di ammissione a un concorso che rechi illegittimi vincoli o preclusioni immediatamente escludenti onera il soggetto, che si ritenga così escluso, all’immediata immediata impugnazione entro il noto termine decadenziale ex art. 41, co. 2, c.p.a. (Cons. Stato, sez. VI, 21 febbraio 2020, n. 1343; in senso conforme cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2015, n. 946 e 24 marzo 2011, n. 1785; sez. VI, 24 settembre 2009, n. 5726), in quanto " i bandi di concorso, ove contenenti clausole immediatamente lesive dell'interesse dei candidati (....), devono essere immediatamente ed autonomamente impugnati, con la conseguenza dell'inammissibilità sia della impugnazione rivolta solo contro il provvedimento di esclusione, costituente atto meramente esecutivo ed applicativo del bando, sia dell'impugnazione contestuale del bando stesso e dell'esclusione, ove siano già decorsi i termini per l'immediato ricorso contro il bando medesimo " (cfr. Cons. Stato, sez. III, 18 gennaio 2021, n. 517; Cons. Stato, sez. II, 27 dicembre 2023, n. 11255).
Alla luce della sua mancata impugnazione, la riferita previsione del bando è dunque divenuta intangibile, con la conseguenza, pertanto, che la sua impugnazione da parte della ricorrente in uno alla sua esclusione dalla procedura è inammissibile.
Quanto, in ultimo, all’asserita illogicità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento di esclusione qui censurato, la quale viene prospettata dalla ricorrente in seno a un motivo di ricorso rispetto a cui, ad avviso di questo organo giudicante, non sussistono elementi di connessione argomentativa, si rileva che:
(i) il procedimento qui in contestazione è stato condotto dall’Università degli Studi di Messina e prende le mosse dalla nota reg. n. -OMISSIS- - acquisita al protocollo d’Ateneo al n. -OMISSIS- - dell’Ambito Territoriale di Messina, il quale ha richiesto all’Ateneo e, per conoscenza, all’I.C. n. -OMISSIS-, chiarimenti in ordine al titolo di accesso alla procedura selettiva della ricorrente;
(ii) il provvedimento del Dirigente scolastico dell’Istituto “-OMISSIS-”, con il quale era stata verificata la rispondenza dei titoli della ricorrente rispetto alla formazione delle Graduatorie Provinciali per Supplenze (c.d. GPS), è del 18.10.2024 e, pertanto, non soltanto è antecedente all’avvio della richiesta di chiarimenti dell’Ambito Territoriale di Messina e al successivo avvio del procedimento di verifica dei titoli della ricorrente, ma è espressione di un potere amministrativo esercitato da un ente diverso (l’Istituto scolastico, per l’appunto), nell’ambito di un procedimento differente rispetto a quello per cui è causa.
Non si concretizza, conseguentemente, sotto tale profilo, alcun vizio di contraddittorietà o illogicità nel Decreto Rettorale dell’Università degli Studi di Messina rep. n. -OMISSIS-
10. Il terzo motivo di gravame, con cui segue la trattazione del presente ricorso per le summenzionate esigenze di pregiudizialità logica, è parimenti infondato.
10.1. Ai sensi dell’art. 2, comma 8, del bando di selezione relativo alle modalità di ammissione al VII ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’anno accademico 2021/2022, l’Ateneo “... può adottare, in ogni caso e in qualsiasi momento, anche successivo, provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti di ammissione richiesti ”.
Tale disposizione non costituisce la base normativa per l’esercizio del potere di autotutela, come sostenuto dalla parte ricorrente, ma, al contrario, attribuisce all’Amministrazione procedente il potere di verifica della validità dei requisiti di partecipazione dei candidati ai pubblici concorsi; trattasi di un potere che non soggiace a termini temporali di decadenza in ragione delle esigenze di tutela del superiore interesse pubblico che essa deve perseguire, venendo in rilievo l’esercizio di un potere di controllo, il quale, peraltro, è stato attivato dall’Ateneo in data immediatamente successiva (ossia il 5.11.2024) alla richiesta di chiarimenti pervenuta dall’Ambito Territoriale di Messina, con nota prot. nota reg. n. -OMISSIS-(cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 gennaio 2017, n. 261; T.A.R. Lazio, Roma, sez. V-bis, 29 maggio 2024, n. 10896).
Dalle superiori evidenze discende, quindi, che non sussiste la dedotta violazione degli invocati parametri normativi dell’art. 21- novies della L. 241/1990, i quali, poiché riferiti all’esercizio del potere di annullamento in autotutela degli atti amministrativi, non operano nel caso di specie, laddove viene in rilievo, al di là del nomen iuris adoperato nel provvedimento gravato, il distinto potere di verifica del possesso dei necessari requisiti di partecipazione ad una procedura concorsuale rispetto a quanto dichiarato in sede di domanda di ammissione. È altresì fuori fuoco, conseguentemente, il rilievo secondo cui l’art. 2, comma 8, del bando di gara, come sopra riportato, sia illegittimo per violazione dell’art. 21- novies della legge sul procedimento amministrativo, attesa la diversità dei poteri azionati nella fattispecie in esame.
Deve escludersi, in ogni caso, che in capo al candidato di una procedura selettiva sussista una posizione di affidamento a “conservare” una situazione (mancanza di requisiti di partecipazione) che è contra legem e, come tale, deve considerarsi sempre rimuovibile, attesa la natura obbligatoria del provvedimento di accertamento della carenza dei requisiti per partecipare ad una selezione concorsuale (Cons. Stato, sez. V, n. 4896 del 2011; sez. IV, n. 7382 del 2010; nello stesso senso, in materia di requisiti di partecipazione a gare di appalto, Ad Plen., nn. 8 del 2015, 5, 6, e 10 del 2016, nonché Corte giust. UE, sez. IX, 10 novembre 2016, Ciclat).
Sono altresì infondate le doglianze volte a sostenere un difetto di motivazione per mancata esplicitazione delle cause sottese alla determinazione assunta dall’Ateneo resistente, in quanto, ad avviso del Collegio:
(i) il provvedimento impugnato riporta correttamente nelle premesse le risultanze degli atti istruttori e tiene anche conto di quanto prodotto in sede di controdeduzioni dalla stessa ricorrente, evidenziando che “ la memoria, assunta prot. n. 150024 del 18 novembre 2024, con la quale -OMISSIS-ROMEO, per il tramite del suo legale, non riesce a scardinare il dato di fatto rappresentato dalla carenza dei requisiti di accesso ai Percorsi di insegnamento in questione ”;
(ii) l’atto è, in ogni caso, da considerare motivato anche mediante il solo rinvio ad essi, in linea con il granitico orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui il provvedimento è sufficientemente motivato se la motivazione risulta espressa per relationem anche mediante il rinvio ad atti non uniti al documento o il cui contenuto non sia riportato nel corpo motivazionale, purché essi siano conosciuti o possano essere acquisiti con i mezzi previsti dalla legge e, segnatamente, con l'utilizzo del procedimento di accesso ai documenti amministrativi, laddove concretamente esperibile ( ex plurimis , Cons. Stato sez. VI, 17 marzo 2022, n. 1957; T.A.R. Lazio, sez. IV-bis, 4 marzo 2022 , n. 2596; T.A.R. Toscana, sez. III , 3 maggio 2022, n. 608);
(iii) l'esclusione da un concorso per difetto dei requisiti di ammissione costituisce atto vincolato e non richiede, quindi, una particolare motivazione, se non quella relativa all'indicazione del requisito mancante ( ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 8 novembre 2022, n. 14557).
11. Il secondo motivo di ricorso è da ritenersi fuori centro.
11.1. Ai sensi dell’art. 4, comma 2- bis , del D.L. n. 115/2005, “ Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela.” .
Tale norma, come si desume chiaramente dal dato letterale, prevede una particolare forma di "consolidamento" degli effetti prodotti da provvedimenti di ammissione con riserva (anche scaturenti da provvedimenti giurisdizionali cautelari) che si applica solo ai candidati " in possesso dei titoli per partecipare al concorso " ( ex multis , Cons. Stato, sez. VI, 11 maggio 2007 n. 2309; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-quater, 13.01.2025, n. 545).
Il superamento delle prove concorsuali, pertanto, non può andare a vantaggio di coloro che vi abbiano partecipato senza possedere i requisiti di partecipazione.
Nel caso di specie, pertanto, difetta il presupposto affinché possa operare la predetta disposizione, in quanto, come sopra appurato, la ricorrente non dispone del titolo per partecipare alla procedura selettiva, a seguito dell’accertamento eseguito dall’Amministrazione universitaria nell’esercizio del potere amministrativo previsto dall’art. 2, comma 8, del bando.
Peraltro, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, “ il principio dell’assorbimento configura un istituto eccezionale, da interpretare in senso restrittivo e inapplicabile a fattispecie diverse da quelle per cui è espressamente tipizzato ” ( ex multis , Cons. Stato, sez. VII, 9 ottobre 2024, n. 8130).
12. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, il primo motivo di ricorso è, quindi, da ritenersi infondato, rilevato che il provvedimento qui censurato costituisce manifestazione di un potere vincolato, che scaturisce dall’accertamento oggettivo di un requisito di partecipazione mancante, rispetto a cui non sussiste un utile apporto partecipativo dell’interessato, trovando applicazione l’art. 21- octies , comma 2, della L. 241/1990.
12.1. In disparte la natura vincolata dell’atto qui gravato, si evidenzia, comunque, che dalla ricostruzione della sequenza procedimentale da cui è scaturito il provvedimento di annullamento del titolo di specializzazione conseguito dalla ricorrente non emergono le asserite violazioni di legge, così come prospettate da quest’ultima nel presente giudizio. Invero:
(i) con comunicazione di avvio del procedimento del 6.11.2024 l’Università degli Studi di Messina ha rilevato alla ricorrente che “ Con nota reg. n. 26454 del 04.11.2024, acquisita al protocollo d’Ateneo al n. -OMISSIS-, l’Ambito Territoriale di Messina ha richiesto chiarimenti in ordine al suo titolo di accesso al Percorso di Sostegno per la Scuola Primaria ”, evidenziando espressamente che « Dall’istruttoria effettuata dall’I.C. n.-OMISSIS- è emerso che il titolo posseduto è un diploma di maturità magistrale, conseguito presso il Liceo delle Scienze Sociali (ex Istituto Magistrale) “-OMISSIS-” nell’a.s. 2004/2005 ». È altresì chiarito che, alla luce di tale evidenza istruttoria, con la predetta comunicazione “... è stato avviato il procedimento amministrativo per la verifica del possesso dei requisiti di accesso all’insegnamento nella scuola primaria e, pertanto, entro e non oltre 10 giorni decorrenti dalla data della presente è possibile trasmettere motivate osservazioni scritte a protocollo@unime.it o a protocollo@pec.unime.it .”, precisandosi, altresì, che “ Decorso inutilmente detto termine, si darà corso all’annullamento della specializzazione ai Percorsi di Sostegno conseguita il 28.06.2023 ed alla consequenziale cancellazione dalla graduatoria per l’accesso alla Scuola Primaria ”;
(ii) in data 15.11.2024 la ricorrente ha fatto pervenire all’Ateneo le proprie controdeduzioni, presentando contestuale istanza di accesso agli atti avente ad oggetto, nello specifico: 1) la citata nota reg. n. -OMISSIS-, con cui l’Ambito Territoriale di Messina del Ministero dell’Istruzione e del Merito ha chiesto chiarimenti all’Università in ordine al titolo di accesso della ricorrente ai fini della selezione per l’ammissione al “VII ciclo dei Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, A.A. 2021/2022”; 2) l’istruttoria effettuata dall’I.C. n. -OMISSIS-;
(iii) in data 30.12.2024 è stato adottato il provvedimento che definisce il procedimento, ove viene data contezza, se pur in modo succinto ma, comunque, sufficiente, dell’esame a cui è stata sottoposto la memoria assunta con prot. n. 150024 del 18.11.2024, avente ad oggetto le controdeduzioni presentate in ambito procedimentale dalla ricorrente per il tramite del proprio legale, rilevandosi che la stessa “ non riesce a scardinare il dato di fatto rappresentato dalla carenza dei requisiti di accesso ai Percorsi di insegnamento in questione ”. Trattandosi dell’accertamento di un requisito di partecipazione mancante, non vi è motivo di ritenere che l’Amministrazione universitaria dovesse esplicitare, in modo specifico e analitico, le ragioni per le quali ogni singola controdeduzione presentata dalla ricorrente fosse insufficiente a scalfire l’esito del procedimento, dovendosi ricorrere, nel caso di specie, all’applicazione “vincolata” di precise disposizioni previste dal bando di selezione.
In ultimo, non vi è ragione per asserire che la mancata ostensione degli atti richiesti dalla ricorrente, come lamentata da quest’ultima, abbia concretizzato un effettivo vulnus alle proprie esigenze di difesa nel perimetro del procedimento avviato in data 4.11.2024, rilevato che: 1) la nota reg. n. -OMISSIS- dell’Ambito Territoriale di Messina - Ufficio VII, acquisita al protocollo dell’Ateneo al n. -OMISSIS-, costituisce una richiesta di chiarimenti in ordine al proprio titolo di accesso alla procedura selettiva de qua la cui conoscenza diretta nulla “aggiunge” alle difese procedimentali poste in essere dalla stessa; 2) l’istruttoria effettuata dall’I.C. n.-OMISSIS- altro non è che la copia del diploma conseguito dalla ricorrente e trasmessa, via e-mail, dall’Istituto scolastico all’Ente universitario, di cui la stessa ricorrente aveva già piena contezza nell’ambito della prima sequenza procedimentale successiva all’avvio del procedimento comunicato il 5.11.2024.
Anche sotto tale profilo, pertanto, tenuto conto, come in premessa, dell’esito “vincolato” del procedimento in contestazione, non può ritenersi che la mancata ostensione di tali atti abbia dato luogo a una violazione delle garanzie procedimentali.
13. Anche l’ultima doglianza, infine, è infondata.
13.1. L’art. 8, comma 2, del bando, firmato dal Rettore dell’Università degli Studi di Messina, attribuisce all’“Ateneo” il potere di “ adottare, in ogni caso e in qualsiasi momento, anche successivo, provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti di ammissione richiesti ”, non individuando espressamente l’organo interno all’Ente universitario competente all’adozione del provvedimento di esclusione o decadenza.
Lo Statuto dell’Ente universitario non pone, in capo ai dirigenti, una specifica competenza con riguardo alla tipologia di atti quale è quello qui gravato (cfr., in part., l’art. 49 dello Statuto).
Di contro, l’art. 9 dello stesso Statuto stabilisce, al comma 9, che “ Il Rettore è il rappresentante legale dell’Università e svolge le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; ha la responsabilità del perseguimento delle finalità dell’Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito ”, prevedendo, in particolare, che spetta al Rettore “ adottare ogni altro provvedimento che lo statuto o i regolamenti di Ateneo attribuiscono alla sua competenza, nonché esercitare ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dal presente Statuto ” (art. 9, comma 9, lett. o) dello Statuto).
Dall’esame delle superiori disposizioni discende che il potere esercitato con l’atto qui in contestazione abbia correttamente trovato la sua definizione in un decreto rettorale, non concretizzandosi un vizio di incompetenza relativa.
La circostanza che la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di verifica dei requisiti di accesso sia stata sottoscritta dal dirigente del Dipartimento “Servizi Didattici e Alta Formazione” dell’Università degli Studi di Messina, peraltro, non fa venir meno il potere di sottoscrizione in capo al Rettore dell’atto gravato, atteso che trattasi di un provvedimento che:
(i) per il suo contenuto, è espressione della “... la responsabilità del perseguimento delle finalità dell’Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito” , che lo Statuto ripone espressamente in capo al Rettore (cfr. art. 9, comma 9, sopra citato);
(ii) è coerentemente sottoscritto dal medesimo organo firmatario del bando le cui disposizioni attribuiscono all’“Ateneo” il potere di adottare provvedimenti di esclusione e decadenza dei candidati.
14. In ultimo, non si dà luogo a provvedere sull’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., tenuto conto della rinuncia formulata dalla ricorrente, come già sopra riportato.
15. Il ricorso, pertanto, per tutte le ragioni sopra esposte deve essere rigettato.
16. Il Collegio, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., ravvisa, nelle peculiarità del giudizio, eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Fichera | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO