Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/02/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Considerato che l'udienza del 30.01.2025 è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; Rilevato che parte ricorrente ha depositato note conclusive scritte nel termine assegnato;
Decide la causa come da sentenza che deposita telematicamente.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 534/2023 R.G. promossa da
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Formigine (MO), via Leopardi n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca
Giacchetti;
RICORRENTE contro
(C.F.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Basile e Oreste Manzi;
RESISTENTE
Avente ad oggetto: NASpI - indebito - ripetizione
CONCLUSIONI
Il procuratore della ricorrente conclude come da ricorso del 24.04.2023: “Contrariis reiectis, nel merito pagina 1 di 9
e ciò anche perché in capo alla medesima non si profila alcun dolo rilevante ex lege,
Con integrale vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge, rimborso spese generali, cpa ed iva nelle misure di legge.”
Il procuratore dell' conclude come da memoria difensiva del 07.02.2024: “la difesa CP_2 del chiede che Codesto Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, voglia respingere il CP_1 ricorso avversario. Spese come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. del 24.04.2023, ha chiesto accertarsi Parte_1
l'illegittimità/infondatezza della pretesa restitutoria avanzata dall' con nota del CP_2
30.01.2023 - relativa all'indennità NASpI percepita dal 26.07.2021 al 30.09.2021 - e, per l'effetto, dichiararsi irripetibile la somma rivendicata dall'ente, ammontate a complessivi €. 799,32.
2. L' , costituitosi oltre i termini di cui all'art. 416 c.p.c., ha ribadito la piena CP_2 legittimità del proprio operato, instando per il rigetto del ricorso.
3. Sul merito
3.1. La controversia si inscrive all'interno di una cornice fattuale analiticamente descritta in ricorso, da ritenersi pacifica in quanto non contestata ex adverso. Emerge, infatti, per tabulas che:
- l' ha accolto la domanda di liquidazione della NASpI, presentata dalla ricorrente in CP_2 data 31.03.2020, provvedendo ad erogare il relativo trattamento previdenziale;
- in data 24.08.2021 la ricorrente ha comunicato all'ente l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per il periodo 26.07.2021 – 31.08.2021; 1 1 Cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente. pagina 2 di 9 tale rapporto di lavoro è stato prorogato sino al 30.11.2021 (cfr. estratto conto previdenziale 2);
- successivamente, il 31.12.2021, ha comunicato all' di essere stata Parte_1 CP_2 assunta a tempo determinato dall'1.12.2021 al 30.04.2022; 3
- in data 29.01.2023 la ricorrente ha informato l'istituto della sua assunzione a tempo indeterminato presso la Cooperativa C.F.P.; 4
- il 30.01.2023 l' ha emesso provvedimento di ripetizione di indebito per l'importo CP_2
di €. 799,32, ritenendo non dovuta l'indennità NASpI del periodo 26.07.2021 -
30.09.2021, “per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge”. 5
3.2. Parte attrice ha proposto domanda di accertamento negativo del credito rivendicato dall' , eccependo l'irripetibilità della predetta somma per carenza di dolo. CP_2
L' convenuto, viceversa, chiede la restituzione dell'importo erogato a titolo di CP_1 indennità NASpI, sul rilievo che l'assunzione è stata comunicata in data successiva all'inizio della prestazione lavorativa e perché la ricorrente non ha informato l'ente della proroga del primo contratto a tempo determinato.
3.3. Il thema decidendum investe l'accertamento della sussistenza dei presupposti dell'indebito assistenziale, essendo pacifica la natura assistenziale della prestazione in esame.
Nel caso di specie non può farsi applicazione della disciplina dell'indebito stabilita dagli art. 52, L. n. 88/1989 e art. 13, L. n. 412/1991. Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico;
né è possibile adottare un'interpretazione analogica delle norme in esame, ostandovi il carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (Cass. n. 31373/2019,
Cass. n. 28517/2008, Cass. n. 3824/2011) o assistenziale indebita (Cass. n.
15550/2019, Cass. 15719/2019, Cass. n. 28771/2018). Occorre, quindi, richiamare la giurisprudenza formatasi in materia di indebito assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 cod. civ. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale. La Corte Costituzionale, pur ritenendo che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (Ord. n. 264/2004, Ord. n.
448/2000); ancora “[...] il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare” (C. Cost. n. 39/1993, C.
Cost. n. 431 del 1993). Da ultimo, il Giudice delle Leggi, valorizzando i pronunciamenti della CEDU, ha individuato i presupposti costitutivi del legittimo affidamento nella spettanza di una prestazione indebita erogata da un ente pubblico. Nella sentenza n.
8/2023 si evidenzia quanto segue: “[…] Infatti, l'opera di specificazione effettuata dalla
Corte EDU dà rilievo, innanzitutto, alla relazione fra le parti, e questo è tipico anche dell'art. 1337 cod. civ. In particolare, non vi è dubbio che, per ingenerare un legittimo affidamento in una prestazione indebita, non basti l'apparenza di un titolo posto a fondamento dell'attribuzione – titolo che deve comunque radicarsi in una disposizione di legge o di regolamento o in un contratto –, ma conta in primis il tipo di relazione fra solvens e accipiens. Ed è palese che un soggetto pubblico facilmente ingenera, nell'accipiens-persona fisica, una fiducia circa la spettanza dell'erogazione effettuata, non solo in ragione della sua competenza professionale, ma anche per il suo perseguire interessi generali. In ogni caso, neppure quanto detto sopra è sufficiente a delineare un affidamento, poiché ex fide bona rilevano sempre le circostanze concrete. Similmente la giurisprudenza della Corte EDU valorizza: il tipo di prestazioni erogate (retributive o previdenziali), il carattere ordinario dell'attribuzione nonché il suo perdurare nel tempo, sì da ingenerare la ragionevole convinzione sul suo essere dovuta. Al contempo,
l'affidamento legittimo presuppone sempre anche la buona fede soggettiva dell'accipiens, pagina 4 di 9 che, a sua volta, non può che evincersi da indici oggettivi. In questa stessa prospettiva, la
Corte EDU dà rilievo: alla spontaneità dell'attribuzione o alla richiesta della stessa effettuata in buona fede, alla mancanza di un pagamento manifestamente privo di titolo o fondato su un mero errore di calcolo o su un errore materiale, nonché alla omessa previsione di una clausola di riserva di ripetizione.”
Su queste premesse, la Suprema Corte ha affermato che “l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38, comma 1, Cost., quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare autoapplicativo il principio di settore richiamato dalla menzionata giurisprudenza della
Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale;
principio estraibile, a mezzo del suddetto canone interpretativo, dalla disciplina specifica sopra citata, dettata per la fattispecie della revoca del beneficio. Però
d'altra parte occorre che il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio di cui si diceva. Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore” (Cass. n. 12406/2003). Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 cod. civ. tutte le ipotesi in cui la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito. Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. n. 13223/2020, Cass. n. 26036/2019, Cass. n.
28771/2018), di quelli sanitari, di quelli socio-economici (Cass. n. 31372/2019), a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento) (Cass. n. 5059/2018) o, ancora, in via generale alla mancanza dei requisiti di legge. In tale direzione si è andato consolidando il principio secondo il quale trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma pagina 5 di 9 comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (Cass n. 16080/2020, Cass. n. 11921/2015, Cass n. 1446/2008). Cass. n.
24617/2022 ha precisato che “In tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile, di cui all' art. 2033 c.c., in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento”; nello stesso senso Cass. n. 24133/2021: “l'applicazione, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità di cui all' art. 2033 c.c., di quella propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile […]” (ex multis Cass. n. 13223/2020, Cass. 28771/2018).
Le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza, in via generale, dei requisiti di legge (escludendosi, quindi, le norme che regolano espressamente la sorte dell'indebito per difetto del requisito sanitario o di quello reddituale) vanno individuate nel D.L. n. 850/1976, art. 3 ter (conv. in Legge n.
29/1977), secondo cui “Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore..., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”, nonché nel D.L. n. 173/1988, art. 3, comma 10 (conv. nella Legge n.
291/1988), che recita: “Con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma
1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”. Si tratta, dunque, di norme speciali rispetto all'art. 2033 cod. civ. (Cass. n. 19638/2015, Cass. n.
17216/2017), che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. pagina 6 di 9 3.4. Alla luce delle coordinate normative e giurisprudenziali appena richiamate, è dunque possibile concludere per la fondatezza della domanda attorea.
Non vi è prova - né la circostanza è stata allegata dall' - che la ricorrente abbia CP_2 dichiarato il falso o abbia taciuto circostanze che era suo onere comunicare all'ente. Pt_1
non ha celato l'esistenza del contratto a termine del 26.07.2021 (con scadenza
[...]
31.08.2021, prorogato sino al 30.11.2021). L'istituto è stato informato dalla ricorrente dell'attivazione del nuovo rapporto di lavoro in data 24.08.2021 (cfr. ricevuta telematica 6), occupazione lavorativa regolarmente denunciata agli enti preposti dalla datrice di lavoro in data 10.08.2021 7 e registrata presso gli archivi , come comprovato CP_2
dall'estratto conto contributivo. Il datore di lavoro ha inserito la proroga nella comunicazione Unilav del 18.10.2021 (circostanza riconosciuta dall' ). Tutte le citate CP_2 comunicazioni sono state inoltrate entro il termine di trenta giorni dall'inizio del rapporto lavorativo. Nonostante ciò, l'ente convenuto non ha sospeso l'erogazione della NASpI, erogando i ratei mensili per l'intero periodo di occupazione lavorativa, contravvenendo a quanto prescritto dall'art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 22/2015. L'istituto era in grado di verificare con l'ordinaria diligenza, tramite gli archivi e i sistemi telematici, l'esistenza del rapporto lavorativo con e i relativi compensi. Controparte_3
Cass. n. 13223/2020 ha osservato che “allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al
CP_ 6 Cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente;
doc. 2 fascicolo . CP_ 7 Cfr. doc. 3 fascicolo . pagina 7 di 9 percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est ).” Per_1
La mancata sospensione della prestazione e il versamento dei ratei è imputabile all'istituto previdenziale, il quale ha fatto sorgere un legittimo affidamento in ordine alla correttezza del versamento dell'indennità di disoccupazione. La proroga era conoscibile dall'ente in quanto registrata nell'estratto conto previdenziale. Va considerato che “un soggetto pubblico facilmente ingenera, nell'accipiens-persona fisica, una fiducia circa la spettanza dell'erogazione effettuata, non solo in ragione della sua competenza professionale, ma anche per il suo perseguire interessi generali” (C. Cost., Sent. n.
8/2023). A sostegno di quanto testé esposto si richiama la disciplina dettata dall'art. 9 del D. Lgs. n. 22/2015, il quale al comma 1 dispone che “Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro […].” Ebbene, il primo contratto a termine aveva una durata inferiore a sei mesi, pertanto aveva conservato il diritto alla NASpI, prestazione che al più poteva Parte_1
essere sospesa - e non revocata - per la durata del rapporto lavorativo.
3.5. Tenuto conto dell'assenza del dolo e della buona fede della ricorrente, che non ha taciuto circostanze ostative al versamento dell'indennità NASpI, considerata la non addebitabilità della erogazione della prestazione e la possibilità per l'ente di verificare la condizione lavorativa della beneficiaria, deve ritenersi integrata la situazione di legittimo affidamento che giustifica l'irripetibilità della somma oggetto della nota del
30.01.2023.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto in forza del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n. 147/2022: lo scaglione di riferimento è quello fino a €. 1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta: pagina 8 di 9 1) ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, dichiara irripetibile la somma oggetto della nota del 30.01.2023; CP_2
2) CONDANNA l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che CP_2 liquida nella complessiva somma di €. 600,00, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.; dispone la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Modena, 04 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente. 3 Cfr. doc. 3 fascicolo ricorrente. 4 Cfr. doc. 4 fascicolo ricorrente. 5 Cfr. doc. 5 fascicolo ricorrente. pagina 3 di 9