Art. 8.
Le promozioni a cancelliere capo della Corte suprema di cassazione e qualifiche equiparate sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i funzionari che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore ed abbiano esercitato nella medesima qualifica funzioni direttive o ispettive per almeno due anni.
Le promozioni a cancelliere capo della Corte suprema di cassazione e qualifiche equiparate sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i funzionari che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore ed abbiano esercitato nella medesima qualifica funzioni direttive o ispettive per almeno due anni.