Articolo 8 della Legge 16 luglio 1962, n. 922
Articolo 7Articolo 9
Versione
27 luglio 1962
Art. 8.
Le promozioni a cancelliere capo della Corte suprema di cassazione e qualifiche equiparate sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i funzionari che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore ed abbiano esercitato nella medesima qualifica funzioni direttive o ispettive per almeno due anni.
Entrata in vigore il 27 luglio 1962