Articolo 16 della Legge 5 dicembre 1959, n. 1077
Articolo 15Articolo 17
Versione
5 gennaio 1960
Art. 16.
L'assegno fisso e ricorrente corrisposto dall'Ente, alla cui dipendenza e' l'iscritto, per speciale mansione espletata presso l'Ente medesimo oppure per conto di esso presso altri Enti, e' da comprendersi nella retribuzione annua contributiva qualora, ai sensi delle norme di legge o regolamentari, l'espletamento della predetta mansione rientri tra i compiti esclusivi pertinenti al posto ricoperto dall'iscritto.
Le eventuali mensilita', oltre la tredicesima corrisposte a titolo di gratifiche annuali o altrimenti periodiche, anche se erogate, interamente od in parte, con il sistema degli acconti a quote mensili; sono da comprendersi nella retribuzione annua contributiva soltanto per gli iscritti con trattamento economico di attivita' di servizio regolato da contratto collettivo di lavoro e comunque limitatamente alla parte di esse corrisposte obbligatoriamente ai sensi del rispettivo contratto di lavoro.
In nessun caso sono da comprendersi nella retribuzione annua contributiva:
i compensi per lavoro straordinario anche se corrisposti in forma forfettaria fissa;
i compensi per lavori di carattere eccezionale;
le quote o assegni aggiuntivi dovuti per i familiari a carico;
le indennita' comunque corrisposte in relazione ai diritti di segreteria previsti dall'art. 205 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , e successive modificazioni;
le indennita' di carica o di grado le eventuali indennita' invernali;
le indennita' o gli assegni corrisposti, interamente ed in parte, a titolo di rimborso spese oppure in relazione ai disagi o ai rischi connessi a particolari attivita' lavorative dell'iscritto;
gli altri assegni analoghi a quelli sopra indicati.
Entrata in vigore il 5 gennaio 1960
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