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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/06/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 775/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 775/2025 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. CAVALLUCCI MATTEO
e
, nato a [...] il [...], CP_1
assistito e difeso dall'avv. CONTE PAOLO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/04/2025, e Parte_1
esponevano che in data 21/06/2014 avevano contratto matrimonio CP_1
con rito concordatario, in MANOPPELLO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte. in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data dell'08/05/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per l'08/05/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConSIlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 CP_1
O M O L O G A
pagina 2 di 5 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
il IG. ha già CP_1
lasciato l'abitazione coniugale, riconsegnando le relative chiavi, impegnandosi a prelevare gli ultimi residui propri beni personali, concordando l'accesso con la IG.ra
; sarà cura dello stesso procedere, entro 15 (quindici) giorni dal Parte_1
deposito del ricorso, al cambio di residenza anagrafica.
2) Il figlio minore è affidato in regime condiviso ad entrambi i genitori, che ne avranno entrambi, quindi, la responsabilità genitoriale, con collocazione presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio minore relativamente all'istruzione, Persona_1 all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, della sua capacità e delle sue inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
3) La casa familiare sita in Torre de' Passeri (Pe), di proprietà della SI.ra
[...]
viene assegnata alla stessa, con gli arredi e i corredi ivi presenti. Parte_1
4) Il padre vedrà il figlio con le seguenti modalità, sempre modificabili ed adattabili dai genitori di comune assenso:
a) almeno due pomeriggi a settimana (di regola il martedì e il giovedì) dall'uscita di scuola sino alle 21.30, cena inclusa (ulteriori giorni potranno essere concordati tra i genitori); a settimane alterne, nei fine settimana, con pernottamento, dal sabato pomeriggio alle 16.30 fino alla domenica alle ore 21.30 (cena inclusa);
b) durante le vacanze natalizie, nelle modalità che saranno di volta in volta concordate dai genitori, di anno in anno, con il principio dell'alternanza, in modo da trascorrere i giorni di festa in maniera tendenzialmente paritaria con gli stessi;
pagina 3 di 5 c) durante le vacanze pasquali o in occasione di altre festività o ponti, di anno in anno, alternativamente tra i genitori;
d) durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni, coincidenti con le ferie del padre, suddivise in due blocchi settimanali distinti;
per ragioni organizzative sarà cura del padre, attualmente assunto a tempo indeterminato, comunicare, appena disponibile, il proprio piano ferie alla madre e le due settimane da trascorrere col figlio.
5) Il IG. corrisponderà alla IG.ra a titolo di assegno di CP_1 Parte_1
mantenimento ordinario del figlio, la somma mensile di euro 300,00 entro il giorno
30 di ogni mese sul seguente conto corrente iban: [...]; gli importi di cui sopra saranno aggiornati annualmente in base alla variazione
ISTAT ed il primo aggiornamento sarà effettuato trascorso un anno dall'omologa dell'accordo di separazione.
6) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente a richieste economiche.
7) Le spese straordinarie, tutte preventivamente concordate e documentate salvo quelle necessarie che non necessitano di preventiva concertazione, saranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% pro quota (da rimborsare egualmente tramite bonifico). In particolare, le parti precisano che nelle spese straordinarie rientrano tutte quelle descritte nel protocollo vigente dell'intestato Tribunale e comunque la retta per la pre-scuola e il doposcuola, la mensa scolastica nonché la spesa per la baby-sitter in caso di malattia del bambino ove entrambi i genitori lavorino e non si rendano disponibili concordi alternative di sorveglianza del minore, campus o centri estivi;
l'assegno unico sarà erogato alla madre in via esclusiva.
8) L'autovettura Toyota Yaris Tg. DB926SD, di proprietà della SI.ra Parte_1
ad oggi in uso esclusivo al SI. viene assegnata in proprietà a
[...] CP_1 quest'ultimo che provvederà al passaggio di proprietà a proprie cure e spese entro 15
pagina 4 di 5 (quindici) giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologa, provvedendo al pagamento della tassa di circolazione (bollo auto) di prossima scadenza e restando inteso che sono a suo carico eventuali sanzioni amministrative relative al periodo d'uso del mezzo;
in difetto, trascorso il suddetto termine, dovrà riconsegnare il mezzo alla coniuge.
9) Il SI. si obbliga a corrispondere alla coniuge il 50% delle spese delle CP_1
utenze domestiche, anche di prossimo inoltro, purché relative al periodo di permanenza del medesimo presso la casa familiare.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MANOPPELLO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per l'08/05/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 16/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 775/2025 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. CAVALLUCCI MATTEO
e
, nato a [...] il [...], CP_1
assistito e difeso dall'avv. CONTE PAOLO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/04/2025, e Parte_1
esponevano che in data 21/06/2014 avevano contratto matrimonio CP_1
con rito concordatario, in MANOPPELLO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte. in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data dell'08/05/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per l'08/05/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConSIlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 CP_1
O M O L O G A
pagina 2 di 5 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
il IG. ha già CP_1
lasciato l'abitazione coniugale, riconsegnando le relative chiavi, impegnandosi a prelevare gli ultimi residui propri beni personali, concordando l'accesso con la IG.ra
; sarà cura dello stesso procedere, entro 15 (quindici) giorni dal Parte_1
deposito del ricorso, al cambio di residenza anagrafica.
2) Il figlio minore è affidato in regime condiviso ad entrambi i genitori, che ne avranno entrambi, quindi, la responsabilità genitoriale, con collocazione presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio minore relativamente all'istruzione, Persona_1 all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, della sua capacità e delle sue inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
3) La casa familiare sita in Torre de' Passeri (Pe), di proprietà della SI.ra
[...]
viene assegnata alla stessa, con gli arredi e i corredi ivi presenti. Parte_1
4) Il padre vedrà il figlio con le seguenti modalità, sempre modificabili ed adattabili dai genitori di comune assenso:
a) almeno due pomeriggi a settimana (di regola il martedì e il giovedì) dall'uscita di scuola sino alle 21.30, cena inclusa (ulteriori giorni potranno essere concordati tra i genitori); a settimane alterne, nei fine settimana, con pernottamento, dal sabato pomeriggio alle 16.30 fino alla domenica alle ore 21.30 (cena inclusa);
b) durante le vacanze natalizie, nelle modalità che saranno di volta in volta concordate dai genitori, di anno in anno, con il principio dell'alternanza, in modo da trascorrere i giorni di festa in maniera tendenzialmente paritaria con gli stessi;
pagina 3 di 5 c) durante le vacanze pasquali o in occasione di altre festività o ponti, di anno in anno, alternativamente tra i genitori;
d) durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni, coincidenti con le ferie del padre, suddivise in due blocchi settimanali distinti;
per ragioni organizzative sarà cura del padre, attualmente assunto a tempo indeterminato, comunicare, appena disponibile, il proprio piano ferie alla madre e le due settimane da trascorrere col figlio.
5) Il IG. corrisponderà alla IG.ra a titolo di assegno di CP_1 Parte_1
mantenimento ordinario del figlio, la somma mensile di euro 300,00 entro il giorno
30 di ogni mese sul seguente conto corrente iban: [...]; gli importi di cui sopra saranno aggiornati annualmente in base alla variazione
ISTAT ed il primo aggiornamento sarà effettuato trascorso un anno dall'omologa dell'accordo di separazione.
6) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente a richieste economiche.
7) Le spese straordinarie, tutte preventivamente concordate e documentate salvo quelle necessarie che non necessitano di preventiva concertazione, saranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% pro quota (da rimborsare egualmente tramite bonifico). In particolare, le parti precisano che nelle spese straordinarie rientrano tutte quelle descritte nel protocollo vigente dell'intestato Tribunale e comunque la retta per la pre-scuola e il doposcuola, la mensa scolastica nonché la spesa per la baby-sitter in caso di malattia del bambino ove entrambi i genitori lavorino e non si rendano disponibili concordi alternative di sorveglianza del minore, campus o centri estivi;
l'assegno unico sarà erogato alla madre in via esclusiva.
8) L'autovettura Toyota Yaris Tg. DB926SD, di proprietà della SI.ra Parte_1
ad oggi in uso esclusivo al SI. viene assegnata in proprietà a
[...] CP_1 quest'ultimo che provvederà al passaggio di proprietà a proprie cure e spese entro 15
pagina 4 di 5 (quindici) giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologa, provvedendo al pagamento della tassa di circolazione (bollo auto) di prossima scadenza e restando inteso che sono a suo carico eventuali sanzioni amministrative relative al periodo d'uso del mezzo;
in difetto, trascorso il suddetto termine, dovrà riconsegnare il mezzo alla coniuge.
9) Il SI. si obbliga a corrispondere alla coniuge il 50% delle spese delle CP_1
utenze domestiche, anche di prossimo inoltro, purché relative al periodo di permanenza del medesimo presso la casa familiare.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MANOPPELLO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per l'08/05/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 16/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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