Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/06/2025, n. 1874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1874 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
RG 6714/2023
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 18.06.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, dall'avv. Stefania Decataldo Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dagli Avv.ti CP_1
Antonio Andriulli, Francesco Certomà e Antonio Brancaccio
Resistente
OGGETTO: cancellazione elenchi OTD - indebito MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 20.07.2023 la ricorrente si doleva del disconoscimento, effettuato a seguito della pubblicazione dell'elenco suppletivo 2022, delle giornate lavorative prestate come OTD alle dipendenze della Soc. Coop. San Marzano per 51 giorni nell'anno 2018 (nei mesi da marzo a maggio); 52 giorni nell'anno 2019 (nei mesi da maggio a luglio) e 54 giorni nell'anno 2020 (nei mesi da ottobre a dicembre).
La ricorrente, pertanto, sostenendo di aver lavorato alle dipendenze della soc. agr.
San Marzano per i giorni e negli anni indicati, agiva in giudizio per ottenere l'accertamento del proprio diritto alla reiscrizione negli elenchi Otd per 51 giorni nell'anno 2018, 52 giorni nell'anno 2019, e 54 giorni nell'anno 2020, con conseguente diritto al pagamento dell'indennità di disoccupazione per le relative annualità, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' che con propria memoria contestava quanto dedotto CP_1 da parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Stante la sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, al presente giudizio venivano riuniti i giudizi RG 2236/24 e 2231/24, aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti di ripetizione di indebito contestato dall' CP_1
La causa, istruita documentalmente e a mezzo di testimoni, veniva discussa oralmente e veniva decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Tanto premesso il ricorso nel merito non è fondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Le istanze della parte ricorrente traggono origine dal disconoscimento dell'attività lavorativa indicata in premessa, cui l'istituto previdenziale convenuto è approdato sulla scorta degli accertamenti ispettivi compendiati nel verbale di accertamento in atti (vds. Doc. all. , da cui si evince che era stata rilevata una significativa CP_1 sproporzione fra il numero di giornate denunziate dall'azienda agricola di cui trattasi ed il fabbisogno di manodopera stimato in relazione alla estensione ed alla tipologia delle coltivazioni, nonché rispetto agli esigui ricavi dichiarati, oltre alla contraddittorietà delle dichiarazioni raccolte dal personale dipendente.
Valorizzando tali elementi, l' aveva, pertanto, disposto la cancellazione dagli CP_2 elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli delle giornate di buona parte dei braccianti formalmente impiegati dalla azienda agricola San Marzano, ivi comprese quelle assertivamente prestate dalla Sig.ra nei suddetti anni 2018 – 2019 e 2020. Pt_1
Ciò posto, il diritto dei lavoratori subordinati in agricoltura a beneficiare delle prestazioni previdenziali è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una attività di lavoro subordinata a titolo oneroso protrattasi per un certo numero di giornate in ciascun anno di riferimento che risulti dall'iscrizione negli appositi elenchi nominativi, che è onere del ricorrente provare.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art.
9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (cfr. Cass. n. 18605/2017 e Cass., sez. lav., 0n.13877/2012).
Ebbene, tale onere probatorio non è stato assolto dalla parte ricorrente.
Le dichiarazioni rese in sede testimoniale, infatti, non possono ritenersi adeguate e sufficienti a dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa da parte della ricorrente nel periodo oggetto di disconoscimento per gli anni 2018, 2019 e 2020, in considerazione della sussistenza di evidenti contraddizioni e lacune tra quanto dichiarato dai testi in sede testimoniale e dagli stessi riferito in sede ispettiva e soprattutto rispetto a quanto dichiarato agli ispettori dalla stessa ricorrente.
Difatti, con riferimento all'attività lavorativa asseritamente prestata negli anni
2018, 2019 e 2020, la ricorrente in sede ispettiva rendeva dichiarazioni del tutto confliggenti con quanto dalla stessa asserito in ricorso, affermando in sede ispettiva di aver lavorato nel 2020 nei mesi da maggio a giugno, nel 2019 nei mesi da ottobre a dicembre negli uliveti e nel 2018 da maggio a giugno, laddove, invece, in ricorso asserisce di aver lavorato presso le serre dell'azienda nel 2018 da marzo a maggio, nel 2019 da maggio a luglio e nel 2020 da ottobre a dicembre, senza riferimento alcuno ad una presunta attività svolta anche negli uliveti (cfr dich ispettive: “Nel
2020 ho lavorato sempre a maggio e giugno agli ortaggi. Invece nel 2019 ho lavorato da ottobre a dicembre negli uliveti. Nel 2018 mi sembra di aver lavorato ma sempre agli ortaggi a maggio e giugno. Nel 2018 credo ha lavorato insieme a me anche mia figlia. Abbiamo lavorato insieme solo quell'anno”).
Dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede ispettiva emergono altresì evidenti contraddizioni rispetto a quanto dichiarato dal teste figlia della Tes_1 ricorrente, in ordine ai periodi lavorativi asseritamente svolti insieme, avendo la ricorrente dichiarato in sede ispettiva di aver lavorato con figlia soltanto nell'anno
2018, come già evidenziato, ed avendo, invece, la figlia dichiarato in sede testimoniale di aver lavorato con la madre per l'azienda San Marzano negli anni
2018 e 2019 (cfr dichiarazioni teste “…preciso che ho lavorato con mia Tes_1 madre presso l'azienda agricola per i seguenti periodi: nel 2018 da marzo a maggio, nel 2019 da maggio a luglio).
Parimenti contrastanti appaiono le dichiarazioni a confronto in ordine all'orario di lavoro osservato, avendo la dichiarato in sede ispettiva che la prestazione Pt_1 lavorativa aveva inizio alle ore 6.00 (cfr Dich in sede ispettiva: Pt_1
“…L'appuntamento era alle 5.30, anche perché alle 6.00 si iniziava a lavorare.
L'orario di inizio è sempre stato questo…”), laddove, invece, la stessa ricorrente in sede di ricorso nonché la teste hanno dichiarato un orario variabile tra le Tes_1
6.30 e le 7.00 (cfr dich teste “….dalle 6.30 alle 12.00 nel periodo estivo e Tes_1 dalle 7.00 alle 13.00 nel periodo invernale...”). Né tali dirimenti contraddizioni possono ritenersi superate alla luce della prova testimoniale resa dagli altri testi, essendosi le relative dichiarazioni parimenti rivelate del tutto lacunose e/o contraddittorie: quanto, infatti, al teste , Tes_2 la conferma di tutti i capitoli di prova in sede di prova testimoniale appare contraddittoria con quanto dichiarato in sede ispettiva, ove la medesima ha Tes_2 riferito di non ricordare alcunchè rispetto a fatti e circostanze invece confermati in sede di prova testimoniale (cfr dich in sede ispettiva: “…l'uva da vino Tes_2
l'ho raccolta in un posto che non so come si chiama…..ADR Hai mai raccolto la verdura nelle serre? R. No, in campagna…ADR In che paese sono i terreni? R. Non lo so dire;
cfr dich teste “Lavoravamo nelle serre…..ricorso che l'azienda era dopo Tes_2
.”); del tutto priva di rilevanza probatoria deve ritenersi inoltre la prova del Pt_2 teste (cfr: “Non ricordo di aver lavorato con la sig quando ho Tes_3 Pt_1 lavorato per la ditta di . Non ricordo chi sia questa signora.). Persona_1
Per le ragioni esposte le dichiarazioni rese dai testi escussi non possono ritenersi attendibili in ragione delle contraddizioni evidenziate e, pertanto, non sono idonee e sufficienti a fornire adeguata prova dello svolgimento di attività lavorativa da parte della ricorrente negli anni e nei mesi indicati in ricorso.
Devono conseguentemente rigettarsi le domande volte alla declaratoria della non ripetibilità delle somme percepite a titolo di disoccupazione agricola per gli anni
2019 e 2020, stante l'indebita percezione di tali somme in difetto della prova del rapporto di lavoro sottostante.
Pertanto, i ricorsi vanno rigettati.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte ricorrente, dovendosi a tal proposito precisare che la dichiarazione di esenzione dalle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c. depositata in atti non attesta la sussistenza del requisito reddituale ivi richiesto, ossia che la ricorrente è titolare di reddito inferiore al doppio di quello previsto dall'art. 76 dpr 115/02 facendo erroneamente riferimento al triplo dell'importo di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam
Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta i ricorsi 2. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.300,00 oltre IVA e CAP, spese generali 15% se dovute
Taranto, 18.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli