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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/06/2025, n. 3888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3888 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6040 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 6040 /2021 promossa da:
Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. MATTEI BRUNO;
C.F._2
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. ROMITO CP_1 C.F._3
GIUSEPPE GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIALE GIUSEPPE DE
VITO,30 02047 POGGIO MIRTETO;
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Rieti n. 419/2021
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado gli attori e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2
giudizio e premesso di essere stati soci insieme al convenuto della CP_1 [...]
Controparte_2
Hanno esposto di essere receduti dalla cooperativa.
Hanno esposto che nell'occasione del recesso, con scrittura privata tra i soci era stato previsto che il socio avrebbe pagato i contributi Ivs degli attori oltre al debito CP_1
derivante dal verbale di accertamento per la mancata regolarizzazione di un dipendente.
Hanno esposto che tale obbligo era rimasto inadempiuto.
Hanno dedotto di avere, altresì, diritto alla liquidazione della loro quota del valore dell'attrezzatura acquistata che al momento del recesso aveva il valore di €. 75.000,00 nonché alla liquidazione del valore commerciale dell'avviamento.
Hanno concluso chiedendo:
“Voglia l'On. Tribunale:
A) accertare e dichiarare il diritto di di ottenere da la Parte_1 CP_1
somma di € 6.011,49 a titolo di pagamento dei contributi IVS ed € 25.000,00 circa a titolo di rimborso della quota di 1/3 del valore dell'attrezzatura acquistata dalla New
Team Car Società Cooperativa a r.l., oltre la liquidazione dell'avviamento commerciale, da liquidarsi equitativamente ex art. 1226 c.c., avendo il convenuto continuato a svolgere l'attività di autocarrozzeria in Poggio Mirteto (RI), località
Capacqua, Via Ignazio Losacco s.n.c., presso la sede della New Team Car Società
Cooperativa a r.l., utilizzando anche l'attrezzatura acquistata da quest'ultima società
e, per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento della complessiva CP_1
somma di € 52.000,00 ovvero di altra somma, anche minore, ritenuta di giustizia, in favore di , oltre interessi legali e maggior danno ( cfr. Cass. civ., Sez. Parte_1
Un., 17 febbraio 1995, n. 1712);
B) accertare e dichiarare il diritto di di ottenere da Parte_2 CP_1
la somma di € 6.935,56 a titolo di pagamento dei contributi IVS ed € 25.000,00 circa
2 a titolo di rimborso della quota di 1/3 del valore dell'attrezzatura acquistata dalla New
Team Car Società Cooperativa a r.l., oltre la liquidazione dell'avviamento commerciale, da liquidarsi equitativamente ex art. 1226 c.c., avendo il convenuto continuato a svolgere l'attività di autocarrozzeria in Poggio Mirteto (RI), località
Capacqua, Via Ignazio Losacco s.n.c., presso la sede della New Team Car Società
Cooperativa a r.l., utilizzando anche l'attrezzatura acquistata da quest'ultima società
e, per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento della complessiva CP_1
somma di € 52.000,00 ovvero di altra somma, anche minore, ritenuta di giustizia, in favore di , oltre interessi legali e maggior danno ( cfr. Cass. civ., Sez. Parte_2
Un., 17 febbraio 1995, n. 1712).
Rifuse le spese e compensi oltre accessori di legge”.
Il convenuto si è costituito ed ha contestato integralmente la domanda CP_1
chiedendone il rigetto.
Ha concluso chiedendo:
In via pregiudiziale e preliminare dichiarare il difetto di giurisdizione e quindi la propria incompetenza a giudicare essendo invece competente a decidere un arbitro così come previsto nello Statuto della società cooperativa;
In Rito dichiarare la carenza di legittimazione passiva del convenuto CP_1
relativamente alla domanda di pagamento di € 25.000,00 ciascuno (per un totale di €
50.000,00) a titolo di rimborso della quota di 1/3 del valore dell'attrezzatura acquistata dalla New Team Car Società Cooperativa a r.l. poiché la legittimazione attiva per la presente domanda è da attribuire unicamente alla New Team Car Società
Cooperativa a r.l.;
Nel merito in via principale, ritenuta valida ed operante la scrittura privata stipulata tra le parti in data 25.05.2015 ed operante lo Statuto della New Team Car Società
Cooperativa a r.l. rigettare le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti;
In subordine dichiarare dovuta la restituzione al sig della somma CP_1
percepita senza titolo dagli attori di € 7.412,00 di cui in premessa e per l'effetto
3 dichiarare la compensazione con quella che il convenuto dovrà pagare per i contributi
IVS.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
La domanda è stata respinta.
Per la parte della domanda volta ad ottenere il rimborso della quota di un terzo ciascuno del valore dell'attrezzatura acquistata dalla New Team Car soc. coop. s.r.l. per l'esercizio dell'attività di impresa, il Tribunale ha rilevato il difetto di titolarità passiva del relativo rapporto giuridico in capo all'odierno convenuto, non essendo previsto nella scrittura privata intercorsa con lo stesso alcunché in ordine al richiesto rimborso,
e dovendo il diritto alle restituzioni e ai rimborsi in caso di recesso del socio dalla società farsi valere esclusivamente nei confronti di quest'ultima, soggetto giuridico distinto dai soci che la compongono.
Per quanto concerne il diritto al valore dell'avviamento il Tribunale ha esposto che la legittimazione a formulare tale richiesta sussisterebbe, al più, in capo alla società, cui fa capo l'avviamento.
Infine, con riferimento alla domanda degli attori di pagamento dei contributi IVS, il
Tribunale ha affermato, dopo avere osservato che nella scrittura privata intercorsa con il convenuto era stato previsto che “il socio s'impegna […] ad CP_1
effettuare i pagamenti dei contributi IVS dei soci e dovuti Parte_1 Parte_2
fino a tutt'oggi”, che le parti avevano concluso un accollo (cd. interno) dell'obbligazione di pagamento dei contributi I.V.S.; conseguentemente, ha affermato il Tribunale, il destinatario di tali pagamenti risulta necessariamente coincidere con l'ente cui tali contributi devono essere versati. Agli attori spetterebbe il rimborso ma solo in caso di prova dell'avvenuto versamento, prova che non era stata fornita.
Avverso la sentenza hanno fatto appello gli attori unicamente per la parte della domanda relativa al pagamento dei contributi IVS.
4 Con unico articolato motivo di appello hanno sostenuto in primo luogo l'erronea interpretazione della scrittura privata. Hanno sostenuto che il tenore degli accordi e le intenzioni delle parti erano, diversamente da quanto sostenuto in sentenza, chiaramente nel senso che i pagamenti dei contributi IVS dovevano essere effettuati dal convenuto direttamente agli attori, e non a soggetti terzi.
Hanno esposto che la scrittura non integrava una ipotesi di accollo interno e che quindi gli unici creditori erano gli attori.
Hanno affermato che, anche ad ipotizzare che con la scrittura le parti avessero concluso un accordo teso a obbligare i convenuti a pagare i contributi I.V.S. all' (c.d. CP_3
accollo interno), in ogni caso tale obbligazione non era stata adempiuta. Il mancato adempimento è fonte di risarcimento dei danni costituiti dal mancato conseguimento dei contributi a fini pensionistici, per l'anno 2014 e parte del 2015, cui si riferiscono i contributi IVS da pagare.
Infine, hanno esposto di avere pagato, comunque, le rate di tali contributi ( Pt_1
ha pagato € 5.029,27 (doc. 3), mentre ha pagato € 3.042,51
[...] Parte_2
(doc. 4); hanno affermato, pertanto, di avere diritto quanto meno al rimborso di quanto pagato.
Quale secondo motivo di appello hanno dedotto l'ingiusta condanna al pagamento delle spese di lite perché iniqua.
Hanno concluso chiedendo:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, per i sopra esposti motivi, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello ed in riforma della impugnata sentenza n. 419/2021 del Tribunale di Rieti, pubblicata il 26-7-2021, nella causa R.G. 1802/2018: accertare e dichiarare l'inadempimento del convenuto di pagare i contributi I.V.S. indicati nella scrittura privata del 25-5-2015, in favore degli attori, ovvero, in subordine, in favore dell' e per l'effetto condannare il convenuto al pagamento CP_3
in favore degli attori della somma di € 6.011,49 per (doc. 2 citazione) Parte_1
ed € 6.935,56 per (doc. 3 citazione) ovvero, in subordine, della Parte_2
5 somma ritenuta di Giustizia, ex art. 1226 c.c., tenuto anche conto che Parte_1
ha pagato, allo stato, con rateizzazione, € 5.029,27, mentre ha Parte_2
pagato, allo stato, sempre con rateizzazione, € 3.042,51, e che questi ultimi continueranno a pagare le ulteriori rate in scadenza, come sarà ulteriormente documentato in corso di causa.
La parte appellata ha contestato l'appello.
Ha eccepito l'inammissibilità della nuova domanda di risarcimento del danno e la tardività della produzione documentale.
Nel merito ha sostenuto che non era stata fornita comunque prova del versamento dei contributi dei quali veniva chiesto il rimborso.
Nella ipotesi di accoglimento della domanda formulata, l'appellante ha ripresentato l'eccezione di compensazione già esplicitata in primo grado chiedendo altresì
l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti nelle memorie concesse ex art. 183 cpc
Ha concluso chiedendo: dichiarare la formazione del giudicato interno in merito ai capi della sentenza che non sono stati fatti oggetto di impugnazione;
-in merito al capo della sentenza oggetto di impugnazione, relativo alla richiesta di condanna del convenuto appellato al pagamento dei contributi IVS, dichiarare
l'inammissibilità dell'appello proposto per violazione dell'art. 345 cpc stante la formulazione di domande nuove come spiegato in premessa;
-dichiarare l'inammissibilità dei documenti depositati per la prima volta in appello in violazione dell'art. 345 cpc in quanto aventi una datazione anteriore rispetto a quella in cui è stato introdotto il giudizio di primo grado e che quindi potevano e dovevano essere depositati davanti al giudice di prime cure, documenti che, nel merito, devono comunque ritenersi ininfluenti e non idonei ai fini del decidere per i motivi indicati in premessa;
-per l'effetto confermare la sentenza di primo grado oggi impugnata dagli attori;
-in subordine, nella denegata ipotesi di ammissibilità delle domande proposte e dei documenti depositati, si chiede l'accoglimento della eccezione di compensazione già
6 formulata in primo grado, rimasta assorbita per il rigetto delle domande attoree, che qui si ripropone con conseguente richiesta di ammissione dei mezzi istruttori formulati nel primo grado di giudizio e precisamente nelle memorie ex art. 183 II e III termine, volti a provare il credito del convenuto nei confronti degli attori, da intendersi qui riprodotti e trascritti;
Con vittoria di spese competenze ed onorari dei due gradi di giudizio.
In primo luogo, va osservato che la sentenza non risulta impugnata in relazione ai capi che hanno deciso le domande avanzate in primo grado attinenti alla liquidazione dell'importo dell'avviamento e del valore della attrezzatura.
Risulta, invece, unicamente impugnata la domanda avente ad oggetto la mancata corresponsione dei contributi IVS.
I motivi di appello hanno ad oggetto la interpretazione della scrittura per l'adempimento della quale l'appellante ha agito in primo grado.
L'appellante ha sostenuto che, contrariamente a quanto affermato in sentenza dal
Tribunale, con la scrittura le parti non hanno inteso dar vita ad un accollo interno ma solo all'obbligo di corrispondere agli attori stessi le somme necessarie per il versamento dei contributi.
Si tratta di un motivo fondato.
Nella scrittura de quo, per la parte che interessa, è indicato unicamente che “il socio
s'impegna […] ad effettuare i pagamenti dei contributi IVS dei soci CP_1
e dovuti fino a tutt'oggi”, Parte_1 Parte_2
Le espressioni adottate dalle parti non consentono di affermare, come ha fatto il
Tribunale, che l'unica modalità di adempimento dell'obbligazione assunta fosse il versamento diretto all' Nella scrittura, il riferimento all'effettuazione dei CP_3
pagamenti è evidentemente generico e non indica quale unico destinatario della corresponsione l'ente previdenziale. Se le parti avessero voluto vincolare l'adempimento al solo versamento diretto in nome e per conto dell'interessato, quale adempimento del terzo, avrebbero adoperato parole più specifiche e precise.
7 Invece, la comune intenzione delle parti, quale emerge con chiarezza dal tenore dell'accordo, era quella di spostare il carico degli oneri contributivi sull'appellato, un effetto questo che poteva essere ottenuto anche mediante corresponsione della provvista agli appellanti, con conseguente adozione di quella che va considerata, peraltro, la modalità ordinaria di assolvimento dell'onere e cioè il versamento da parte dell'interessato e non del terzo.
Ciò posto è pacifico che i pagamenti non sono stati effettuati.
L'appellato ha sostenuto di non avere corrisposto le somme perché titolare di un controcredito che ha eccepito in compensazione.
L'eccezione non può essere accolta.
Con la stessa, infatti, l'appellato ha sostenuto che successivamente all'uscita dei soci e era stato accertato che il primo aveva incassato nel periodo Parte_1 Parte_2
tra marzo ed aprile 2015 € 5.000,00 dal sig per le riparazioni CP_4
dell'autovettura Alfa G.T. Junior ed € 1.000,00 per le riparazioni alla Fiat Punto del Sig
per un totale di €. 6.000,00: somma che, secondo l'appellato, doveva Persona_1
essere consegnata alla società, cosa di fatto non avvenuta.
Il credito, quindi, secondo la stessa prospettazione dell'appellato, è, al più nella titolarità della società e non dell'appellato che non è legittimato ad eccepirlo in compensazione.
In accoglimento dell'appello, pertanto, deve essere condannato al CP_1
pagamento in favore degli attori della somma di € 6.011,49 per (doc. Parte_1
2 citazione) ed € 6.935,56 per . Parte_2
Quanto al governo delle spese, quelle del primo grado devono essere compensate per
1/3, posto che in quella sede gli appellanti erano risultati soccombenti su due delle tre domande avanzate.
Le spese del secondo grado, invece, stante il pieno accoglimento dell'appello seguono la soccombenza.
P.Q.M.
8 La Corte pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Rieti, n. 419/2021, così provvede:
1) Accoglie l'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado condanna al pagamento in favore degli appellanti della somma di € CP_1
6.011,49 per ed € 6.935,56 per;
Parte_1 Parte_2
2) Compensa per 1/3 le spese del primo grado di giudizio e condanna la parte appellante al pagamento in favore di dei residui 2/3, residuo che CP_1
liquida in €. 2.800,00 per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali;
3) Condanna la parte appellata al pagamento in favore degli appellanti delle spese del giudizio di appello che liquida in €. 4.600,00 per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali,
Roma 11/6/25
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 6040 /2021 promossa da:
Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. MATTEI BRUNO;
C.F._2
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. ROMITO CP_1 C.F._3
GIUSEPPE GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIALE GIUSEPPE DE
VITO,30 02047 POGGIO MIRTETO;
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Rieti n. 419/2021
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado gli attori e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2
giudizio e premesso di essere stati soci insieme al convenuto della CP_1 [...]
Controparte_2
Hanno esposto di essere receduti dalla cooperativa.
Hanno esposto che nell'occasione del recesso, con scrittura privata tra i soci era stato previsto che il socio avrebbe pagato i contributi Ivs degli attori oltre al debito CP_1
derivante dal verbale di accertamento per la mancata regolarizzazione di un dipendente.
Hanno esposto che tale obbligo era rimasto inadempiuto.
Hanno dedotto di avere, altresì, diritto alla liquidazione della loro quota del valore dell'attrezzatura acquistata che al momento del recesso aveva il valore di €. 75.000,00 nonché alla liquidazione del valore commerciale dell'avviamento.
Hanno concluso chiedendo:
“Voglia l'On. Tribunale:
A) accertare e dichiarare il diritto di di ottenere da la Parte_1 CP_1
somma di € 6.011,49 a titolo di pagamento dei contributi IVS ed € 25.000,00 circa a titolo di rimborso della quota di 1/3 del valore dell'attrezzatura acquistata dalla New
Team Car Società Cooperativa a r.l., oltre la liquidazione dell'avviamento commerciale, da liquidarsi equitativamente ex art. 1226 c.c., avendo il convenuto continuato a svolgere l'attività di autocarrozzeria in Poggio Mirteto (RI), località
Capacqua, Via Ignazio Losacco s.n.c., presso la sede della New Team Car Società
Cooperativa a r.l., utilizzando anche l'attrezzatura acquistata da quest'ultima società
e, per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento della complessiva CP_1
somma di € 52.000,00 ovvero di altra somma, anche minore, ritenuta di giustizia, in favore di , oltre interessi legali e maggior danno ( cfr. Cass. civ., Sez. Parte_1
Un., 17 febbraio 1995, n. 1712);
B) accertare e dichiarare il diritto di di ottenere da Parte_2 CP_1
la somma di € 6.935,56 a titolo di pagamento dei contributi IVS ed € 25.000,00 circa
2 a titolo di rimborso della quota di 1/3 del valore dell'attrezzatura acquistata dalla New
Team Car Società Cooperativa a r.l., oltre la liquidazione dell'avviamento commerciale, da liquidarsi equitativamente ex art. 1226 c.c., avendo il convenuto continuato a svolgere l'attività di autocarrozzeria in Poggio Mirteto (RI), località
Capacqua, Via Ignazio Losacco s.n.c., presso la sede della New Team Car Società
Cooperativa a r.l., utilizzando anche l'attrezzatura acquistata da quest'ultima società
e, per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento della complessiva CP_1
somma di € 52.000,00 ovvero di altra somma, anche minore, ritenuta di giustizia, in favore di , oltre interessi legali e maggior danno ( cfr. Cass. civ., Sez. Parte_2
Un., 17 febbraio 1995, n. 1712).
Rifuse le spese e compensi oltre accessori di legge”.
Il convenuto si è costituito ed ha contestato integralmente la domanda CP_1
chiedendone il rigetto.
Ha concluso chiedendo:
In via pregiudiziale e preliminare dichiarare il difetto di giurisdizione e quindi la propria incompetenza a giudicare essendo invece competente a decidere un arbitro così come previsto nello Statuto della società cooperativa;
In Rito dichiarare la carenza di legittimazione passiva del convenuto CP_1
relativamente alla domanda di pagamento di € 25.000,00 ciascuno (per un totale di €
50.000,00) a titolo di rimborso della quota di 1/3 del valore dell'attrezzatura acquistata dalla New Team Car Società Cooperativa a r.l. poiché la legittimazione attiva per la presente domanda è da attribuire unicamente alla New Team Car Società
Cooperativa a r.l.;
Nel merito in via principale, ritenuta valida ed operante la scrittura privata stipulata tra le parti in data 25.05.2015 ed operante lo Statuto della New Team Car Società
Cooperativa a r.l. rigettare le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti;
In subordine dichiarare dovuta la restituzione al sig della somma CP_1
percepita senza titolo dagli attori di € 7.412,00 di cui in premessa e per l'effetto
3 dichiarare la compensazione con quella che il convenuto dovrà pagare per i contributi
IVS.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
La domanda è stata respinta.
Per la parte della domanda volta ad ottenere il rimborso della quota di un terzo ciascuno del valore dell'attrezzatura acquistata dalla New Team Car soc. coop. s.r.l. per l'esercizio dell'attività di impresa, il Tribunale ha rilevato il difetto di titolarità passiva del relativo rapporto giuridico in capo all'odierno convenuto, non essendo previsto nella scrittura privata intercorsa con lo stesso alcunché in ordine al richiesto rimborso,
e dovendo il diritto alle restituzioni e ai rimborsi in caso di recesso del socio dalla società farsi valere esclusivamente nei confronti di quest'ultima, soggetto giuridico distinto dai soci che la compongono.
Per quanto concerne il diritto al valore dell'avviamento il Tribunale ha esposto che la legittimazione a formulare tale richiesta sussisterebbe, al più, in capo alla società, cui fa capo l'avviamento.
Infine, con riferimento alla domanda degli attori di pagamento dei contributi IVS, il
Tribunale ha affermato, dopo avere osservato che nella scrittura privata intercorsa con il convenuto era stato previsto che “il socio s'impegna […] ad CP_1
effettuare i pagamenti dei contributi IVS dei soci e dovuti Parte_1 Parte_2
fino a tutt'oggi”, che le parti avevano concluso un accollo (cd. interno) dell'obbligazione di pagamento dei contributi I.V.S.; conseguentemente, ha affermato il Tribunale, il destinatario di tali pagamenti risulta necessariamente coincidere con l'ente cui tali contributi devono essere versati. Agli attori spetterebbe il rimborso ma solo in caso di prova dell'avvenuto versamento, prova che non era stata fornita.
Avverso la sentenza hanno fatto appello gli attori unicamente per la parte della domanda relativa al pagamento dei contributi IVS.
4 Con unico articolato motivo di appello hanno sostenuto in primo luogo l'erronea interpretazione della scrittura privata. Hanno sostenuto che il tenore degli accordi e le intenzioni delle parti erano, diversamente da quanto sostenuto in sentenza, chiaramente nel senso che i pagamenti dei contributi IVS dovevano essere effettuati dal convenuto direttamente agli attori, e non a soggetti terzi.
Hanno esposto che la scrittura non integrava una ipotesi di accollo interno e che quindi gli unici creditori erano gli attori.
Hanno affermato che, anche ad ipotizzare che con la scrittura le parti avessero concluso un accordo teso a obbligare i convenuti a pagare i contributi I.V.S. all' (c.d. CP_3
accollo interno), in ogni caso tale obbligazione non era stata adempiuta. Il mancato adempimento è fonte di risarcimento dei danni costituiti dal mancato conseguimento dei contributi a fini pensionistici, per l'anno 2014 e parte del 2015, cui si riferiscono i contributi IVS da pagare.
Infine, hanno esposto di avere pagato, comunque, le rate di tali contributi ( Pt_1
ha pagato € 5.029,27 (doc. 3), mentre ha pagato € 3.042,51
[...] Parte_2
(doc. 4); hanno affermato, pertanto, di avere diritto quanto meno al rimborso di quanto pagato.
Quale secondo motivo di appello hanno dedotto l'ingiusta condanna al pagamento delle spese di lite perché iniqua.
Hanno concluso chiedendo:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, per i sopra esposti motivi, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello ed in riforma della impugnata sentenza n. 419/2021 del Tribunale di Rieti, pubblicata il 26-7-2021, nella causa R.G. 1802/2018: accertare e dichiarare l'inadempimento del convenuto di pagare i contributi I.V.S. indicati nella scrittura privata del 25-5-2015, in favore degli attori, ovvero, in subordine, in favore dell' e per l'effetto condannare il convenuto al pagamento CP_3
in favore degli attori della somma di € 6.011,49 per (doc. 2 citazione) Parte_1
ed € 6.935,56 per (doc. 3 citazione) ovvero, in subordine, della Parte_2
5 somma ritenuta di Giustizia, ex art. 1226 c.c., tenuto anche conto che Parte_1
ha pagato, allo stato, con rateizzazione, € 5.029,27, mentre ha Parte_2
pagato, allo stato, sempre con rateizzazione, € 3.042,51, e che questi ultimi continueranno a pagare le ulteriori rate in scadenza, come sarà ulteriormente documentato in corso di causa.
La parte appellata ha contestato l'appello.
Ha eccepito l'inammissibilità della nuova domanda di risarcimento del danno e la tardività della produzione documentale.
Nel merito ha sostenuto che non era stata fornita comunque prova del versamento dei contributi dei quali veniva chiesto il rimborso.
Nella ipotesi di accoglimento della domanda formulata, l'appellante ha ripresentato l'eccezione di compensazione già esplicitata in primo grado chiedendo altresì
l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti nelle memorie concesse ex art. 183 cpc
Ha concluso chiedendo: dichiarare la formazione del giudicato interno in merito ai capi della sentenza che non sono stati fatti oggetto di impugnazione;
-in merito al capo della sentenza oggetto di impugnazione, relativo alla richiesta di condanna del convenuto appellato al pagamento dei contributi IVS, dichiarare
l'inammissibilità dell'appello proposto per violazione dell'art. 345 cpc stante la formulazione di domande nuove come spiegato in premessa;
-dichiarare l'inammissibilità dei documenti depositati per la prima volta in appello in violazione dell'art. 345 cpc in quanto aventi una datazione anteriore rispetto a quella in cui è stato introdotto il giudizio di primo grado e che quindi potevano e dovevano essere depositati davanti al giudice di prime cure, documenti che, nel merito, devono comunque ritenersi ininfluenti e non idonei ai fini del decidere per i motivi indicati in premessa;
-per l'effetto confermare la sentenza di primo grado oggi impugnata dagli attori;
-in subordine, nella denegata ipotesi di ammissibilità delle domande proposte e dei documenti depositati, si chiede l'accoglimento della eccezione di compensazione già
6 formulata in primo grado, rimasta assorbita per il rigetto delle domande attoree, che qui si ripropone con conseguente richiesta di ammissione dei mezzi istruttori formulati nel primo grado di giudizio e precisamente nelle memorie ex art. 183 II e III termine, volti a provare il credito del convenuto nei confronti degli attori, da intendersi qui riprodotti e trascritti;
Con vittoria di spese competenze ed onorari dei due gradi di giudizio.
In primo luogo, va osservato che la sentenza non risulta impugnata in relazione ai capi che hanno deciso le domande avanzate in primo grado attinenti alla liquidazione dell'importo dell'avviamento e del valore della attrezzatura.
Risulta, invece, unicamente impugnata la domanda avente ad oggetto la mancata corresponsione dei contributi IVS.
I motivi di appello hanno ad oggetto la interpretazione della scrittura per l'adempimento della quale l'appellante ha agito in primo grado.
L'appellante ha sostenuto che, contrariamente a quanto affermato in sentenza dal
Tribunale, con la scrittura le parti non hanno inteso dar vita ad un accollo interno ma solo all'obbligo di corrispondere agli attori stessi le somme necessarie per il versamento dei contributi.
Si tratta di un motivo fondato.
Nella scrittura de quo, per la parte che interessa, è indicato unicamente che “il socio
s'impegna […] ad effettuare i pagamenti dei contributi IVS dei soci CP_1
e dovuti fino a tutt'oggi”, Parte_1 Parte_2
Le espressioni adottate dalle parti non consentono di affermare, come ha fatto il
Tribunale, che l'unica modalità di adempimento dell'obbligazione assunta fosse il versamento diretto all' Nella scrittura, il riferimento all'effettuazione dei CP_3
pagamenti è evidentemente generico e non indica quale unico destinatario della corresponsione l'ente previdenziale. Se le parti avessero voluto vincolare l'adempimento al solo versamento diretto in nome e per conto dell'interessato, quale adempimento del terzo, avrebbero adoperato parole più specifiche e precise.
7 Invece, la comune intenzione delle parti, quale emerge con chiarezza dal tenore dell'accordo, era quella di spostare il carico degli oneri contributivi sull'appellato, un effetto questo che poteva essere ottenuto anche mediante corresponsione della provvista agli appellanti, con conseguente adozione di quella che va considerata, peraltro, la modalità ordinaria di assolvimento dell'onere e cioè il versamento da parte dell'interessato e non del terzo.
Ciò posto è pacifico che i pagamenti non sono stati effettuati.
L'appellato ha sostenuto di non avere corrisposto le somme perché titolare di un controcredito che ha eccepito in compensazione.
L'eccezione non può essere accolta.
Con la stessa, infatti, l'appellato ha sostenuto che successivamente all'uscita dei soci e era stato accertato che il primo aveva incassato nel periodo Parte_1 Parte_2
tra marzo ed aprile 2015 € 5.000,00 dal sig per le riparazioni CP_4
dell'autovettura Alfa G.T. Junior ed € 1.000,00 per le riparazioni alla Fiat Punto del Sig
per un totale di €. 6.000,00: somma che, secondo l'appellato, doveva Persona_1
essere consegnata alla società, cosa di fatto non avvenuta.
Il credito, quindi, secondo la stessa prospettazione dell'appellato, è, al più nella titolarità della società e non dell'appellato che non è legittimato ad eccepirlo in compensazione.
In accoglimento dell'appello, pertanto, deve essere condannato al CP_1
pagamento in favore degli attori della somma di € 6.011,49 per (doc. Parte_1
2 citazione) ed € 6.935,56 per . Parte_2
Quanto al governo delle spese, quelle del primo grado devono essere compensate per
1/3, posto che in quella sede gli appellanti erano risultati soccombenti su due delle tre domande avanzate.
Le spese del secondo grado, invece, stante il pieno accoglimento dell'appello seguono la soccombenza.
P.Q.M.
8 La Corte pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Rieti, n. 419/2021, così provvede:
1) Accoglie l'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado condanna al pagamento in favore degli appellanti della somma di € CP_1
6.011,49 per ed € 6.935,56 per;
Parte_1 Parte_2
2) Compensa per 1/3 le spese del primo grado di giudizio e condanna la parte appellante al pagamento in favore di dei residui 2/3, residuo che CP_1
liquida in €. 2.800,00 per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali;
3) Condanna la parte appellata al pagamento in favore degli appellanti delle spese del giudizio di appello che liquida in €. 4.600,00 per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali,
Roma 11/6/25
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
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