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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 29/09/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: Trasporto
Opposizione avverso d.i.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano, in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 949 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 proposta da:
Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t. con sede in CA (AG), C.da Ponte Bonavia sn,
P.I. ; P.IVA_1
(AVV. GIOVANNI PAOLO MIRABELLA);
- opponente -
nei confronti di:
Controparte_1 in persona del suo rappresentante legale p.t, con sede in Gela, Via Gorgia, 10, P.IVA
; P.IVA_2
( , , ); Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
- opposta -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio la proponendo CP_5 Parte_2 Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 52/2023 emesso dal Tribunale di Agrigento con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 54.717,00, oltre interessi e spese della procedura, quale corrispettivo per il trasporto merci commissionati ed effettuati per suo conto.
1 Esponeva in punto di fatto di essere una società operante nel settore del trattamento e smaltimento rifiuti e di essersi periodicamente avvalsa delle prestazioni offerte dalla società opposta per il trasporto di merce ai terzi acquirenti.
Deduceva, in particolare, di aver ricevuto da una società terza alcune proposte di acquisto aventi ad oggetto rottami metallici (specificamente, rame, bronzo e ottone) per un valore complessivo di € 210.500,00 e di aver incaricato la società opposta del relativo trasporto;
che in occasione di un trasporto il semirimorchio sul quale era stata caricata la merce veniva sganciato e lasciato incustodito sulla pubblica via da un dipendente della società opposta e, nella notte del 29/9/2022, veniva sottratto da ignoti.
Per tali ragioni, deducendo preliminarmente la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di rappresentanza e contestando nel merito la pretesa creditoria in quanto basata solo su fatture, avanzava altresì domanda riconvenzionale, chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità della per la perdita della merce;
per Controparte_1
l'effetto condannarla al risarcimento nella misura di € 210.500,00 e comunque in misura non inferiore ad € 108.500,00 o nella diversa somma da accertarsi in corso di causa.
Con la memoria ex art 183 co 6 n. 1 c.p.c. domandava ad ogni modo, sia pur subordinatamente, il risarcimento nella misura della c.d. responsabilità vettoriale pari ad €
31.000,00, eventualmente previa compensazione ed estinzione del credito azionato con l'opposto decreto ingiuntivo.
Si costituiva la chiedendo al Tribunale la conferma del decreto Controparte_1 ingiuntivo e l'integrale rigetto della domanda riconvenzionale deducendone la sua infondatezza. Contestava in ogni caso la natura dei metalli trasportati nel semirimorchio oggetto di furto evidenziando in particolare che il trasporto aveva avuto per oggetto solamente ottone, per un valore complessivo di € 29.920,00.
La causa veniva istruita con produzioni documentali e prove testimoniali;
dunque, posta in decisione all'udienza del 4 giugno 2025, previa concessione dei termini 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Così sintetizzato il fatto e lo svolgimento del processo, innanzitutto sull'eccepito difetto di rappresentanza - basato sul presupposto della mancata attestazione di autenticità dell'autografia della sottoscrizione da parte del difensore -, è sufficiente rilevare che la società opposta ha depositato con la comparsa costitutiva la procura ritualmente sottoscritta, determinandosi quindi la sanatoria di qualsiasi eventuale difetto di rappresentanza sostanziale o processuale o vizio della procura alle liti.
Nel merito, l'opposizione è in parte fondata alla luce delle considerazioni che seguono.
2 Occorre rilevare innanzitutto che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla base di quattro fatture.
Trattasi, in particolare, della fattura n. 303 del 31.8.22 per l'importo di € 22.997,00; della n. 337 del 30.9.22 dell'importo di € 25.376,00, della n. 338 del 30.9.22 dell'importo di €
1586,00 e della n. 354 del 7.10.22 dell'importo di € 4758,00 (v. fascicolo monitorio), il tutto per un ammontare complessivo di € 54.717,00.
Orbene l'eccezione di inadempimento della più correttamente circoscritta CP_5 CP_6 alla prestazione di cui alla fattura n. 338 del 30.9.2022, relativa al trasporto della merce avvenuta con l'automezzo FK 824 SV e targa semirimorchio UD 01507 oggetto di furto, come si evince dalle targhe indicate nella fattura stessa nonché dal contenuto della denunzia- querela del 30.9.2022 (in all.to 7 fascicolo opponente).
Le altre tre fatture azionate con il ricorso monitorio sono estranee all'evento occorso poiché i trasporti, regolarmente eseguiti, sono avvenuti in altri momenti temporali, anche precedenti (es fattura 303 del 31.8.22), o con automezzi diversi, così come sono differenti alcune delle destinazioni finali: ciò è riscontrabile chiaramente dai riferimenti alle targhe degli automezzi contenuti nelle fatture ma anche dalla produzione in giudizio, avvenuta già in fase monitoria, dei relativi formulari di identificazione delle merci, tutti debitamente sottoscritti dai terzi destinatari che, dunque, attestano la regolare consegna della merce.
Ne deriva pertanto che il corrispettivo per questi trasporti, regolarmente eseguiti, meglio indicati nelle fatture n. 303/22, 337/22 e 354/22, per un ammontare complessivo di €
53.131,00, è certamente dovuto da che ha fruito della prestazione. CP_5 Parte_2
Diversamente, invece, deve concludersi per il trasporto di cui alla fattura n. 338/22, ove si
è effettivamente concretizzato l'inadempimento dell'odierna opposta che non ha consegnato la merce al destinatario incorrendo altresì in responsabilità per la perdita della merce stessa, ai sensi dell'art. 1693 c.c.
In particolare, la prestazione di cui alla fattura n. 338/22 per l'importo di € 1586,00 si riferisce al trasporto svolto da CA a Capriano del Colle (BS) con un automezzo della avente targa FK 824 SV e targa semirimorchio UD 01507. Controparte_1
Dalla documentazione in atti si evince che il trasportatore, dipendente dell'opposta, giunto alla fine di una giornata di lavoro a Livorno presso la sede secondaria della
[...]
provvedeva a parcheggiare il predetto semirimorchio in area pubblica in Controparte_1 prossimità della suddetta sede;
dunque nella notte del 29/09/2022 il mezzo, contenente l'intero carico di rottami, veniva sottratto da ignoti.
In punto di diritto va rammentato che l'azione di risarcimento del danno da responsabilità vettoriale è disciplinata dall'art. 1693 c.c., secondo cui il vettore che ha ricevuto il carico è responsabile della perdita o dell'avaria, totale o parziale, dello stesso sino alla riconsegna al
3 destinatario, salvo che provi che la perdita o l'avaria sia dipesa da caso fortuito o da fatto del mittente o del destinatario, o da vizi delle cose o dell'imballaggio (c.d. responsabilità ex recepto del vettore).
In particolare, per l'ipotesi in cui la perdita del carico sia derivata da un furto perpetrato da terzi, la Suprema Corte ha evidenziato che “… l'art. 1693 c.c. pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità “ex recepto” che può essere vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore, le quali, per il furto, sussistono soltanto in caso di assoluta inevitabilità, nel senso che la sottrazione deve essere stata compiuta con violenza o minaccia ovvero in circostanze tali da renderla imprevedibile ed inevitabile” (v. Cass. sentenza n. 15107 del 17/06/2013, nonché già Cass. civ., sent. n. 317/1990; 10392/1991; 10262/1992).
Ancora, “al fine di escludere la responsabilità ex recepto del vettore non è sufficiente la prova della perdita del carico a causa di un furto, se il fatto è avvenuto con modalità tali da evidenziare l'omessa adozione di cautele idonee ad evitarlo, essendo necessario accertare che
i fatti, ancorché riconducibili ad un reato, si siano svolti con modalità talmente atipiche ed abnormi da doversi ritenere del tutto imprevedibili ed inevitabili anche mediante l'assunzione di misure di prevenzione adeguate” (Cass. civ. Sentenza n. 16554 del 6/08/2015).
Ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, non emergano circostanze idonee a comprovare l'inevitabilità e imprevedibilità dell'evento furto per vincere la presunzione di colpa di cui all'art. 1693 c.c.
Al riguardo, va innanzitutto rilevato che il semirimorchio in questione, come si evince dal contenuto della denunzia- querela in atti, non era assicurato per il furto.
Il teste dipendente della incaricato del trasporto di cui si Tes_1 Controparte_1 discute, escusso all'udienza del 15/05/2024, ha dichiarato di essere giunto a Livorno in tardo pomeriggio e di aver deciso di parcheggiare il semirimorchio all'esterno della sede aziendale e di fronte alla stessa, in un parcheggio pubblico distante circa cinque metri, assumendo che il parcheggio fosse sorvegliato da telecamere.
Tuttavia non risulta alcuna prova documentale dell'esistenza e operatività, nelle immediate adiacenze, di un sistema di videosorveglianza di terzi privati o di natura pubblica o, ancora, riconducibile alla stessa (giacché il teste ha riferito della brevissima Controparte_1 distanza tra il parcheggio e la sede della società).
Anzi, dalla fotografia dei luoghi versata in atti emerge che trattasi di un comune parcheggio pubblico di autovetture e altri mezzi più pesanti adiacente la pubblica via, incustodito (v. sul punto anche contenuto della denunzia – querela) e privo di adeguate misure di sicurezza.
4 Il teste ha inoltre precisato che la scelta di non ricoverare il mezzo all'interno della proprietà privata era dipesa dalla necessità di dover aprire manualmente il cancello d'ingresso, non automatizzato.
Tale motivazione, tuttavia, appare del tutto inidonea a giustificare l'omessa custodia del rimorchio nell'area privata, certamente più sicura: sarebbe bastato, infatti, un minimo sforzo diligente per effettuare l'accesso all'interno dello spazio pertinenziale della sede della ditta, che, per la sua funzione, trattandosi di società che si occupa proprio di trasporti con mezzi pesanti, deve ritenersi strutturalmente idoneo e logisticamente attrezzato ad accoglierli.
Non emergono, peraltro, circostanze particolari che possano giustificare difficoltà o rischi connessi alla manovra di ingresso nel cortile aziendale, genericamente invocati dal teste.
Ancora, il teste ha riferito di aver parcheggiato il semirimorchio all'esterno anche per agevolare l'intervento, previsto per il giorno seguente, di un meccanico incaricato di effettuare una verifica tecnica sul mezzo;
tuttavia, anche in relazione a tale aspetto, non risulta alcun riscontro oggettivo di una effettiva convocazione/chiamata del tecnico, né alcuna documentazione che attesti l'appuntamento o la necessità dell'intervento.
Tali elementi, nel loro complesso, rendono tutt'altro che imprevedibile e inevitabile il furto perpetrato da ignoti, dovendo pertanto concludersi per la sussistenza della responsabilità del vettore in ordine alla perdita della merce trasportata non giunta all'indirizzo del destinatario.
Venendo al quantum è innanzitutto incontestato - ma emerge documentalmente dal formulario di identificazione dei rifiuti n. 1752395 del 23.09.2022 redatto in occasione del trasporto - che il peso complessivo del materiale caricato sul semirimorchio ammontava a
30.000 kg.
Permangono invece contrasti tra le parti circa l'effettiva composizione del materiale trasportato in quanto per il trasporto aveva per oggetto materiali di tipologia Parte_1 diversa (rame, bronzo e ottone); mentre, secondo la prospettazione della Controparte_1
si trattava semplicemente di ottone, per un valore complessivo di € 29.920,00.
[...]
Sull'argomento va osservato che le contraenti non si sono premurate di indicare per iscritto in modo dettagliato, le percentuali o i pesi delle singole componenti del materiale trasportato evincendosi anche dallo stesso formulario un contenuto generico e contraddittorio, ove, alla voce “caratteristiche del prodotto” si indicano i materiali rame, bronzo e ottone, mentre nella sezione “annotazioni” si fa riferimento esclusivamente all'ottone.
Ad ogni modo, anche assumendo come ipotesi che il carico fosse costituito unicamente da ottone, con un valore della merce non inferiore a € 54.000,00 (sulla base del prezzo di riferimento € 1,80/Kg e del peso trasportato 30.000 kg), il risarcimento da riconoscere andrebbe comunque quantificato tenendo conto di quanto previsto dal co 2 dell'art. 1696 c.c. attinente alla limitazione della responsabilità vettoriale.
5 La responsabilità del vettore nel trasporto di cose è stata limitata per effetto della modifica introdotta con il DL 152/2021 (conv. nella L.233/2021) introducendo un risarcimento forfettario basato sul peso lordo della merce (1 euro al kg per trasporti nazionali terrestri e marittimi, e 3 euro al kg per trasporti internazionali terrestri e marittimi, con limiti diversi per altre modalità di trasporto come il trasporto intermodale).
La limitazione trova la sua ratio nella finalità di proteggere il vettore da obblighi risarcitori illimitati anche per le difficoltà connesse all'effettiva quantificazione dei danni, nonché per consentire alle imprese che effettuano un gran numero di spedizioni di prevedere il rischio.
Prima di determinare il quantum risarcitorio occorre premettere che tale limitazione di responsabilità non opera se il danneggiato fornisca la prova che la perdita dell'avaria o della merce sia dipesa da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti o incaricati (ultimo comma dell'art. 1696 c.c.).
La colpa grave va accertata in concreto “avuto riguardo a tutte le circostanze di tempo e di luogo, al valore delle cose trasportate e ad ogni altro utile elemento di giudizio” (Cass. civ., sez. 3, Sentenza n. 21679 del 13.10.2009 , nonché già Cass. civ., sez. 3, Sentenza n. 14456 del 19.11.2001), restando irrilevante che il vettore non abbia vinto la presunzione di responsabilità ex recepto di cui all'art. 1693 c.c. (Cass. civ. sez. 3 del 12.09.2013 n. 20896).
Nella fattispecie le evidenze istruttorie non sono idonee a qualificare la condotta del vettore in termini di colpa grave.
Risulta innanzitutto dalle allegazioni delle parti che le stesse avevano già intrattenuto rapporti contrattuali in passato, svolti regolarmente e senza problematiche.
Inoltre sebbene il dipendente, in occasione del trasporto del 29.9.2025 non abbia adottato
- per come già esposto - tutte le cautele del caso per evitare l'evento occorso, ha riferito di aver comunque applicato sul mezzo un dispositivo meccanico di tipo “fungo”, una misura - sia pur minima - di sicurezza che dovrebbe rendere più difficoltoso il collegamento del semirimorchio a un trattore non autorizzato.
Ancora, valutando il valore delle cose trasportate per come indicato dal giudice di legittimità, deve certamente escludersi, facendo richiamo a regole di comune esperienza, che il trasporto avesse ad oggetto materiale di particolare pregio poiché, in tal caso, la Parte_1
avrebbe certamente informato il vettore o dettagliato in modo preciso la natura e il
[...] valore dei beni sui documenti di trasporto o, ancora, provveduto alla stipula di copertura assicurativa.
Alla luce di quanto considerato, ai sensi del disposto dell'art. 1693 c.c. il danno va dunque commisurato al limite di un euro per ogni Kg di peso lordo e, perciò, per € 30.000,00
(essendo documentale un peso complessivo del materiale caricato sul semirimorchio per
30.000 kg).
6 Dunque operata la compensazione delle partite dare - avere (precisamente, € 53.131,00, ancora dovuto da quale corrispettivo dei trasporti, regolarmente eseguiti, di cui CP_5 Parte_2 alle fatture n. 303/22, 337/22 e 354/22 - € 30.000,00 dovuti dalla Controparte_1
a titolo di risarcimento per la perdita della merce), emerge la sussistenza di un credito della per € 23.131,00. Controparte_1
In definitiva, il decreto ingiuntivo va revocato e la deve comunque essere CP_5 Parte_2 condannata al pagamento del minore importo di € 23.131,00, oltre interessi legali dalla maturazione dalla domanda giudiziale al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni (valore fino ad € 52.000,00), sono compensate nella misura della metà in ragione dell'esito complessivo del giudizio e del parziale accoglimento della riconvenzionale spiegata da Parte_1
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei Parte_1 confronti di e sulla domanda riconvenzionale spiegata, ogni Controparte_1 altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 52/2023 del 17.1.2023;
ACCERTA e DICHIARA che è ancora creditrice di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 53.131,00; che è creditrice di
[...] Parte_1 [...] della somma di € 30.000,00 per la causale di cui in parte motiva;
Controparte_1
DICHIARA la compensazione fra i rispettivi crediti fino a concorrenza dell'importo di €
30.000,00 e, per l'effetto, CONDANNA la al pagamento in favore della Parte_1 della minor somma di € 23.131,00, oltre interessi legali dalla Controparte_1 domanda giudiziale al soddisfo;
CONDANNA al pagamento della metà delle spese di lite sostenute da CP_7 liquidate, nella predetta misura, in € 3800,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dell'opposta che si sono dichiarati antistatari, compensate per la restante metà.
Così deciso in Agrigento il 27 settembre 2025 Il Giudice
Silvia Capitano
7
Opposizione avverso d.i.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano, in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 949 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 proposta da:
Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t. con sede in CA (AG), C.da Ponte Bonavia sn,
P.I. ; P.IVA_1
(AVV. GIOVANNI PAOLO MIRABELLA);
- opponente -
nei confronti di:
Controparte_1 in persona del suo rappresentante legale p.t, con sede in Gela, Via Gorgia, 10, P.IVA
; P.IVA_2
( , , ); Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
- opposta -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio la proponendo CP_5 Parte_2 Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 52/2023 emesso dal Tribunale di Agrigento con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 54.717,00, oltre interessi e spese della procedura, quale corrispettivo per il trasporto merci commissionati ed effettuati per suo conto.
1 Esponeva in punto di fatto di essere una società operante nel settore del trattamento e smaltimento rifiuti e di essersi periodicamente avvalsa delle prestazioni offerte dalla società opposta per il trasporto di merce ai terzi acquirenti.
Deduceva, in particolare, di aver ricevuto da una società terza alcune proposte di acquisto aventi ad oggetto rottami metallici (specificamente, rame, bronzo e ottone) per un valore complessivo di € 210.500,00 e di aver incaricato la società opposta del relativo trasporto;
che in occasione di un trasporto il semirimorchio sul quale era stata caricata la merce veniva sganciato e lasciato incustodito sulla pubblica via da un dipendente della società opposta e, nella notte del 29/9/2022, veniva sottratto da ignoti.
Per tali ragioni, deducendo preliminarmente la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di rappresentanza e contestando nel merito la pretesa creditoria in quanto basata solo su fatture, avanzava altresì domanda riconvenzionale, chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità della per la perdita della merce;
per Controparte_1
l'effetto condannarla al risarcimento nella misura di € 210.500,00 e comunque in misura non inferiore ad € 108.500,00 o nella diversa somma da accertarsi in corso di causa.
Con la memoria ex art 183 co 6 n. 1 c.p.c. domandava ad ogni modo, sia pur subordinatamente, il risarcimento nella misura della c.d. responsabilità vettoriale pari ad €
31.000,00, eventualmente previa compensazione ed estinzione del credito azionato con l'opposto decreto ingiuntivo.
Si costituiva la chiedendo al Tribunale la conferma del decreto Controparte_1 ingiuntivo e l'integrale rigetto della domanda riconvenzionale deducendone la sua infondatezza. Contestava in ogni caso la natura dei metalli trasportati nel semirimorchio oggetto di furto evidenziando in particolare che il trasporto aveva avuto per oggetto solamente ottone, per un valore complessivo di € 29.920,00.
La causa veniva istruita con produzioni documentali e prove testimoniali;
dunque, posta in decisione all'udienza del 4 giugno 2025, previa concessione dei termini 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Così sintetizzato il fatto e lo svolgimento del processo, innanzitutto sull'eccepito difetto di rappresentanza - basato sul presupposto della mancata attestazione di autenticità dell'autografia della sottoscrizione da parte del difensore -, è sufficiente rilevare che la società opposta ha depositato con la comparsa costitutiva la procura ritualmente sottoscritta, determinandosi quindi la sanatoria di qualsiasi eventuale difetto di rappresentanza sostanziale o processuale o vizio della procura alle liti.
Nel merito, l'opposizione è in parte fondata alla luce delle considerazioni che seguono.
2 Occorre rilevare innanzitutto che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla base di quattro fatture.
Trattasi, in particolare, della fattura n. 303 del 31.8.22 per l'importo di € 22.997,00; della n. 337 del 30.9.22 dell'importo di € 25.376,00, della n. 338 del 30.9.22 dell'importo di €
1586,00 e della n. 354 del 7.10.22 dell'importo di € 4758,00 (v. fascicolo monitorio), il tutto per un ammontare complessivo di € 54.717,00.
Orbene l'eccezione di inadempimento della più correttamente circoscritta CP_5 CP_6 alla prestazione di cui alla fattura n. 338 del 30.9.2022, relativa al trasporto della merce avvenuta con l'automezzo FK 824 SV e targa semirimorchio UD 01507 oggetto di furto, come si evince dalle targhe indicate nella fattura stessa nonché dal contenuto della denunzia- querela del 30.9.2022 (in all.to 7 fascicolo opponente).
Le altre tre fatture azionate con il ricorso monitorio sono estranee all'evento occorso poiché i trasporti, regolarmente eseguiti, sono avvenuti in altri momenti temporali, anche precedenti (es fattura 303 del 31.8.22), o con automezzi diversi, così come sono differenti alcune delle destinazioni finali: ciò è riscontrabile chiaramente dai riferimenti alle targhe degli automezzi contenuti nelle fatture ma anche dalla produzione in giudizio, avvenuta già in fase monitoria, dei relativi formulari di identificazione delle merci, tutti debitamente sottoscritti dai terzi destinatari che, dunque, attestano la regolare consegna della merce.
Ne deriva pertanto che il corrispettivo per questi trasporti, regolarmente eseguiti, meglio indicati nelle fatture n. 303/22, 337/22 e 354/22, per un ammontare complessivo di €
53.131,00, è certamente dovuto da che ha fruito della prestazione. CP_5 Parte_2
Diversamente, invece, deve concludersi per il trasporto di cui alla fattura n. 338/22, ove si
è effettivamente concretizzato l'inadempimento dell'odierna opposta che non ha consegnato la merce al destinatario incorrendo altresì in responsabilità per la perdita della merce stessa, ai sensi dell'art. 1693 c.c.
In particolare, la prestazione di cui alla fattura n. 338/22 per l'importo di € 1586,00 si riferisce al trasporto svolto da CA a Capriano del Colle (BS) con un automezzo della avente targa FK 824 SV e targa semirimorchio UD 01507. Controparte_1
Dalla documentazione in atti si evince che il trasportatore, dipendente dell'opposta, giunto alla fine di una giornata di lavoro a Livorno presso la sede secondaria della
[...]
provvedeva a parcheggiare il predetto semirimorchio in area pubblica in Controparte_1 prossimità della suddetta sede;
dunque nella notte del 29/09/2022 il mezzo, contenente l'intero carico di rottami, veniva sottratto da ignoti.
In punto di diritto va rammentato che l'azione di risarcimento del danno da responsabilità vettoriale è disciplinata dall'art. 1693 c.c., secondo cui il vettore che ha ricevuto il carico è responsabile della perdita o dell'avaria, totale o parziale, dello stesso sino alla riconsegna al
3 destinatario, salvo che provi che la perdita o l'avaria sia dipesa da caso fortuito o da fatto del mittente o del destinatario, o da vizi delle cose o dell'imballaggio (c.d. responsabilità ex recepto del vettore).
In particolare, per l'ipotesi in cui la perdita del carico sia derivata da un furto perpetrato da terzi, la Suprema Corte ha evidenziato che “… l'art. 1693 c.c. pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità “ex recepto” che può essere vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore, le quali, per il furto, sussistono soltanto in caso di assoluta inevitabilità, nel senso che la sottrazione deve essere stata compiuta con violenza o minaccia ovvero in circostanze tali da renderla imprevedibile ed inevitabile” (v. Cass. sentenza n. 15107 del 17/06/2013, nonché già Cass. civ., sent. n. 317/1990; 10392/1991; 10262/1992).
Ancora, “al fine di escludere la responsabilità ex recepto del vettore non è sufficiente la prova della perdita del carico a causa di un furto, se il fatto è avvenuto con modalità tali da evidenziare l'omessa adozione di cautele idonee ad evitarlo, essendo necessario accertare che
i fatti, ancorché riconducibili ad un reato, si siano svolti con modalità talmente atipiche ed abnormi da doversi ritenere del tutto imprevedibili ed inevitabili anche mediante l'assunzione di misure di prevenzione adeguate” (Cass. civ. Sentenza n. 16554 del 6/08/2015).
Ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, non emergano circostanze idonee a comprovare l'inevitabilità e imprevedibilità dell'evento furto per vincere la presunzione di colpa di cui all'art. 1693 c.c.
Al riguardo, va innanzitutto rilevato che il semirimorchio in questione, come si evince dal contenuto della denunzia- querela in atti, non era assicurato per il furto.
Il teste dipendente della incaricato del trasporto di cui si Tes_1 Controparte_1 discute, escusso all'udienza del 15/05/2024, ha dichiarato di essere giunto a Livorno in tardo pomeriggio e di aver deciso di parcheggiare il semirimorchio all'esterno della sede aziendale e di fronte alla stessa, in un parcheggio pubblico distante circa cinque metri, assumendo che il parcheggio fosse sorvegliato da telecamere.
Tuttavia non risulta alcuna prova documentale dell'esistenza e operatività, nelle immediate adiacenze, di un sistema di videosorveglianza di terzi privati o di natura pubblica o, ancora, riconducibile alla stessa (giacché il teste ha riferito della brevissima Controparte_1 distanza tra il parcheggio e la sede della società).
Anzi, dalla fotografia dei luoghi versata in atti emerge che trattasi di un comune parcheggio pubblico di autovetture e altri mezzi più pesanti adiacente la pubblica via, incustodito (v. sul punto anche contenuto della denunzia – querela) e privo di adeguate misure di sicurezza.
4 Il teste ha inoltre precisato che la scelta di non ricoverare il mezzo all'interno della proprietà privata era dipesa dalla necessità di dover aprire manualmente il cancello d'ingresso, non automatizzato.
Tale motivazione, tuttavia, appare del tutto inidonea a giustificare l'omessa custodia del rimorchio nell'area privata, certamente più sicura: sarebbe bastato, infatti, un minimo sforzo diligente per effettuare l'accesso all'interno dello spazio pertinenziale della sede della ditta, che, per la sua funzione, trattandosi di società che si occupa proprio di trasporti con mezzi pesanti, deve ritenersi strutturalmente idoneo e logisticamente attrezzato ad accoglierli.
Non emergono, peraltro, circostanze particolari che possano giustificare difficoltà o rischi connessi alla manovra di ingresso nel cortile aziendale, genericamente invocati dal teste.
Ancora, il teste ha riferito di aver parcheggiato il semirimorchio all'esterno anche per agevolare l'intervento, previsto per il giorno seguente, di un meccanico incaricato di effettuare una verifica tecnica sul mezzo;
tuttavia, anche in relazione a tale aspetto, non risulta alcun riscontro oggettivo di una effettiva convocazione/chiamata del tecnico, né alcuna documentazione che attesti l'appuntamento o la necessità dell'intervento.
Tali elementi, nel loro complesso, rendono tutt'altro che imprevedibile e inevitabile il furto perpetrato da ignoti, dovendo pertanto concludersi per la sussistenza della responsabilità del vettore in ordine alla perdita della merce trasportata non giunta all'indirizzo del destinatario.
Venendo al quantum è innanzitutto incontestato - ma emerge documentalmente dal formulario di identificazione dei rifiuti n. 1752395 del 23.09.2022 redatto in occasione del trasporto - che il peso complessivo del materiale caricato sul semirimorchio ammontava a
30.000 kg.
Permangono invece contrasti tra le parti circa l'effettiva composizione del materiale trasportato in quanto per il trasporto aveva per oggetto materiali di tipologia Parte_1 diversa (rame, bronzo e ottone); mentre, secondo la prospettazione della Controparte_1
si trattava semplicemente di ottone, per un valore complessivo di € 29.920,00.
[...]
Sull'argomento va osservato che le contraenti non si sono premurate di indicare per iscritto in modo dettagliato, le percentuali o i pesi delle singole componenti del materiale trasportato evincendosi anche dallo stesso formulario un contenuto generico e contraddittorio, ove, alla voce “caratteristiche del prodotto” si indicano i materiali rame, bronzo e ottone, mentre nella sezione “annotazioni” si fa riferimento esclusivamente all'ottone.
Ad ogni modo, anche assumendo come ipotesi che il carico fosse costituito unicamente da ottone, con un valore della merce non inferiore a € 54.000,00 (sulla base del prezzo di riferimento € 1,80/Kg e del peso trasportato 30.000 kg), il risarcimento da riconoscere andrebbe comunque quantificato tenendo conto di quanto previsto dal co 2 dell'art. 1696 c.c. attinente alla limitazione della responsabilità vettoriale.
5 La responsabilità del vettore nel trasporto di cose è stata limitata per effetto della modifica introdotta con il DL 152/2021 (conv. nella L.233/2021) introducendo un risarcimento forfettario basato sul peso lordo della merce (1 euro al kg per trasporti nazionali terrestri e marittimi, e 3 euro al kg per trasporti internazionali terrestri e marittimi, con limiti diversi per altre modalità di trasporto come il trasporto intermodale).
La limitazione trova la sua ratio nella finalità di proteggere il vettore da obblighi risarcitori illimitati anche per le difficoltà connesse all'effettiva quantificazione dei danni, nonché per consentire alle imprese che effettuano un gran numero di spedizioni di prevedere il rischio.
Prima di determinare il quantum risarcitorio occorre premettere che tale limitazione di responsabilità non opera se il danneggiato fornisca la prova che la perdita dell'avaria o della merce sia dipesa da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti o incaricati (ultimo comma dell'art. 1696 c.c.).
La colpa grave va accertata in concreto “avuto riguardo a tutte le circostanze di tempo e di luogo, al valore delle cose trasportate e ad ogni altro utile elemento di giudizio” (Cass. civ., sez. 3, Sentenza n. 21679 del 13.10.2009 , nonché già Cass. civ., sez. 3, Sentenza n. 14456 del 19.11.2001), restando irrilevante che il vettore non abbia vinto la presunzione di responsabilità ex recepto di cui all'art. 1693 c.c. (Cass. civ. sez. 3 del 12.09.2013 n. 20896).
Nella fattispecie le evidenze istruttorie non sono idonee a qualificare la condotta del vettore in termini di colpa grave.
Risulta innanzitutto dalle allegazioni delle parti che le stesse avevano già intrattenuto rapporti contrattuali in passato, svolti regolarmente e senza problematiche.
Inoltre sebbene il dipendente, in occasione del trasporto del 29.9.2025 non abbia adottato
- per come già esposto - tutte le cautele del caso per evitare l'evento occorso, ha riferito di aver comunque applicato sul mezzo un dispositivo meccanico di tipo “fungo”, una misura - sia pur minima - di sicurezza che dovrebbe rendere più difficoltoso il collegamento del semirimorchio a un trattore non autorizzato.
Ancora, valutando il valore delle cose trasportate per come indicato dal giudice di legittimità, deve certamente escludersi, facendo richiamo a regole di comune esperienza, che il trasporto avesse ad oggetto materiale di particolare pregio poiché, in tal caso, la Parte_1
avrebbe certamente informato il vettore o dettagliato in modo preciso la natura e il
[...] valore dei beni sui documenti di trasporto o, ancora, provveduto alla stipula di copertura assicurativa.
Alla luce di quanto considerato, ai sensi del disposto dell'art. 1693 c.c. il danno va dunque commisurato al limite di un euro per ogni Kg di peso lordo e, perciò, per € 30.000,00
(essendo documentale un peso complessivo del materiale caricato sul semirimorchio per
30.000 kg).
6 Dunque operata la compensazione delle partite dare - avere (precisamente, € 53.131,00, ancora dovuto da quale corrispettivo dei trasporti, regolarmente eseguiti, di cui CP_5 Parte_2 alle fatture n. 303/22, 337/22 e 354/22 - € 30.000,00 dovuti dalla Controparte_1
a titolo di risarcimento per la perdita della merce), emerge la sussistenza di un credito della per € 23.131,00. Controparte_1
In definitiva, il decreto ingiuntivo va revocato e la deve comunque essere CP_5 Parte_2 condannata al pagamento del minore importo di € 23.131,00, oltre interessi legali dalla maturazione dalla domanda giudiziale al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni (valore fino ad € 52.000,00), sono compensate nella misura della metà in ragione dell'esito complessivo del giudizio e del parziale accoglimento della riconvenzionale spiegata da Parte_1
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei Parte_1 confronti di e sulla domanda riconvenzionale spiegata, ogni Controparte_1 altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 52/2023 del 17.1.2023;
ACCERTA e DICHIARA che è ancora creditrice di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 53.131,00; che è creditrice di
[...] Parte_1 [...] della somma di € 30.000,00 per la causale di cui in parte motiva;
Controparte_1
DICHIARA la compensazione fra i rispettivi crediti fino a concorrenza dell'importo di €
30.000,00 e, per l'effetto, CONDANNA la al pagamento in favore della Parte_1 della minor somma di € 23.131,00, oltre interessi legali dalla Controparte_1 domanda giudiziale al soddisfo;
CONDANNA al pagamento della metà delle spese di lite sostenute da CP_7 liquidate, nella predetta misura, in € 3800,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dell'opposta che si sono dichiarati antistatari, compensate per la restante metà.
Così deciso in Agrigento il 27 settembre 2025 Il Giudice
Silvia Capitano
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