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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/10/2025, n. 3751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3751 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 5713/2023, tra
3 A in persona del l.r.p.t., Parte_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. VINCENZO DE LUCA (CF: ), il quale ha eletto domicilio digitale presso l'indirizzo PEC C.F._1 indicato in atti
OPPONENTE
e
in persona del l.r.p.t., CP_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. ROSA ANGELINO (CF:
), la quale ha eletto domicilio digitale presso l'indirizzo PEC C.F._2 indicato in atti
OPPOSTO
AVENTE AD OGGETTO:
Opposizione al d.i. n. 1377/2023, emesso in data 31.3.2023 all'esito del procedimento RG 2944/2023
CONCLUSIONI:
Come da verbale e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la 3 A in Parte_1 persona del l.r.p.t. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1377/2023 emesso a definizione del procedimento recante RG n. 2944/2023, e ha convenuto in giudizio la in persona del l.r.p.t. dinnanzi al Tribunale di Napoli Nord per CP_1 sentire accogliere le conclusioni appresso riportate:
“I) In via preliminare ed in rito: accertare e dichiarare che la presente opposizione è fondata su ampia prova scritta ed è comunque di pronta soluzione attesa la natura prettamente documentale dell'istruttoria necessaria in ordine alle sollevate eccezioni di inadempimento contrattuale e, valutato altresì che i crediti azionati in sede monitoria sono allo stato finanche ampiamente incerti, illiquidi ed inesigibili, rigettare ogni avversaria istanza tesa ad ottenere la clausola di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.; II) Nel merito: a) in accoglimento dei motivi tutti e per le ragioni di cui alla presente opposizione, accertare e dichiarare l'infondatezza ed illegittimità della pretesa creditoria azionata in sede monitoria e, per l'effetto, revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto procedendo all'accertamento negativo dei presunti crediti ex adverso azionati e dichiarando che nulla è dovuto dalla 3 A Parte_1 alla ovvero, in subordine, ridurre la pretesa creditoria della società opposta CP_1 alla misura che risulterà effettivamente dovuta ai sensi di legge e di contratto all'esito dell'espletanda istruttoria;
b) in ogni caso, accogliere la domanda riconvenzionale dispiegata come in narrativa e, per l'effetto, condannare la società opposta al risarcimento dei danni e quindi al pagamento in favore della 3 A della Parte_1 somma di € 6.000,00 ovvero della diversa somma, anche minore, che sarà ritenuta congrua ed equa di giustizia all'esito degli accertamenti istruttori. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali, Cassa Avvocati ed Iva nella misura vigente di legge”.
2. Parte opponente premette in fatto che in data 3.5.2023 le è notificato il decreto ingiuntivo n. 1377/2023 a mezzo del quale si ingiungeva il pagamento di euro 28.604,76, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture azionate fino al soddisfo, oltre alle spese.
3. A fondamento della spiegata opposizione deduce: I) l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
considerato che:
a) non si riscontra negli atti del procedimento monitorio né la presenza di ordini e/o contratti né di altra documentazione idonea a dimostrare ogni e qualsiasi accordo sui prezzi praticati o per comprovare l'esatto e puntuale adempimento delle controprestazioni a carico di controparte;
b) che l'odierno opponente ha contestato l'errata e difettosa realizzazione delle calzature oppure la mancata o/e tardiva consegna dei modelli di calzature (già sollevata ed opposta anche con missiva del 10.12.2022); c) parte della merce veniva restituita dalla clientela;
II) il difetto del requisito della certezza ed esigibilità in punto di quantum debeatur stante l'assenza di documentazione attestante l'accettazione formale della merce e del prezzo di ciascuna merce. Richiama il contenuto di messaggi scambiati fra i ll.rr.pp.tt. delle società su whatsapp;
III) in via riconvenzionale, il risarcimento del danno da mancato guadagno considerato che i ritardi nella consegna o i vizi della merce avevano generato l'annullamento integrale degli ordini o la restituzione dei beni. Ai fini della quantificazione del danno riferisce che, in base all'imponibile delle merci oggetto delle fatture (pari ad euro 16.837,50) il mancato guadagno può essere stimato in un valore medio tra il 30% ed il 40%, anche equitativamente determinabile nel 35% oltre al danno all'immagine per un valore di almeno euro 6.000,00.
4. La inoltre, si è opposta alla concessione della p.e. del Controparte_2 decreto oggetto di opposizione.
5. In data 13.1.2024 (e dunque tardivamente), si è costituita in giudizio la
[...] in persona del l.r.p.t. contestando le avverse domande ed eccezioni e CP_1 formulando le seguenti conclusioni:
“I) Preliminarmente, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 1377/2023, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; II) Nel merito, rigettare la proposta opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
III) Accertare l'infondatezza delle richieste della controparte e rigettare la domanda riconvenzionale, perché infondata e non provata;
IV) Condannare essa 3 A al pagamento Parte_1 in favore della società opposta delle somme di cui al ricorso per decreto ingiuntivo e per le causali ivi indicate e, quindi, per il pagamento della somma di € 28.604,76, oltre interessi e spese, e/o di quella diversa somma che dovesse evidenziarsi nel corso della istruttoria, oltre interessi e svalutazione monetaria, nonché oltre le spese di procedura ed accessori di legge liquidati nel Decreto Ingiuntivo e relativi al presente procedimento;
V) Condannare la opponente ex art. 96 c.p.c.; IV) In ogni caso, condannare la al pagamento delle spese e competenze Parte_2 del presente giudizio, da distrarsi al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo”.
Parte opposta premette che tra le parti in causa intercorrevano rapporti commerciali inerenti la fabbricazione e distribuzione di calzature da donna ed in virtù dei quali l'opposta maturava il credito de quo.
La eccepisce: a) l'esatto adempimento contrattuale contestando l'assenza CP_1 di prova sull' eccezione ex art. 1460 c.c. e deducendo: - l'infondatezza dell'eccezione sull'inadeguatezza della documentazione probatoria essendo state depositate le scritture contabili vidimate;
- l'assenza di formale contestazione delle fatture;
- l'inosservanza del termine di decadenza di cui all'art. 1495 c.c. per la denuncia dei vizi della cosa;
- l'altrui conferma dell'adempimento nella consegna della merce;
- la mancata restituzione della merce difettosa;
- l'assenza di un termine contrattuale in funziona del quale eccepire l'inadempimento della creditrice;
b) la carenza di prova dei danni chiesti.
Parte opposta, infine, ha chiesto concedersi la p.e. del d.i. oggetto di opposizione.
6. Con ordinanza del 22.1.2024, il GI, sul rilievo che l'opposizione apparisse meritevole di essere approfondita nel merito atteso che l'eccezione ex art. 1460 c.c. formulata da parte opponente fosse fondata anche sui messaggi whatsapp il cui contenuto non era stato contestato dalla parte opposta, ammetteva la prova testimoniale articolata dall'opponente (laddove nessuna richiesta di prova veniva formulata da parte opposta) e rigettava la richiesta di provvisoria esecutività rinviando all'udienza del 17.6.2024.
7. Con ordinanza del 7.1.2025, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione ai sensi della novellata disposizione di cui all'art. 281-quinquies, comma 1, c.p.c. (il procedimento in questione soggiacendo, ratione temporis, alla disciplina introdotta dalla c.d. riforma Cartabia); all'esito dell'udienza del 29.9.2025, celebrata in modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione (si v. provvedimento del 2.10.2025).
8. L'opposizione va accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
9. Va in primo luogo evidenziato che, in disparte l'inversione meramente formale delle posizioni di opponente (convenuto nel giudizio monitorio) ed opposto (creditore ricorrente) – rispettivamente attore e convenuto formali in fase di opposizione –, sul piano sostanziale le parti conservano le posizioni rispettivamente assunte nella fase monitoria, con conseguenze in tema di riparto degli oneri probatori, preclusioni e decadenze. Pertanto, il creditore opposto - ma attore in senso sostanziale – è tenuto a provare il fatto costitutivo per cui ha agito ed il debitore opponente - ma convenuto in senso sostanziale - dovrà allegare i fatti modificativi o estintivi di quel diritto (tra le tante cfr. Corte app. Napoli, n. 156/2024).
Inoltre, deve darsi seguito al pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui “il creditore deve provare la fonte del suo diritto e il termine di scadenza, limitandosi ad allegare la prova dell'inadempimento della controparte” (cfr. ex multis Cass. n. 29400/2024).
Infine, va ricordato che i messaggi di 'whatsapp' possono essere ricompresi nelle rappresentazioni meccaniche dove prodotti su foglio cartaceo ai quali risulta applicabile il disposto di cui art. 2712 c.c., norma che dispone che “(…) ogni rappresentazione meccanica di fatti e cose forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentante, se colui contro il quale sono state prodotte non ne disconosce la conformità (…)” (Cass. n. 5561/2023).
10. Ciò premesso, va detto: a) che l'opposto si è costituito tardivamente;
b) che non ha disconosciuto le risultanze della trascrizione della messaggistica istantanea intercorsa tra e la sig.ra (nelle qualità Controparte_3 Controparte_4 indicate in atti); c) che non ha formulato richieste di prova.
11. Ora, risulta pacifico tra le parti che la fornitura in esame si colloca tra il settembre e l'ottobre 2022 ed aveva ad oggetto calzature da donna.
12. Tuttavia, mentre parte opposta non ha fornito alcuna dimostrazione della sussistenza del proprio credito (corrispettivo all'erogazione della prestazione), se non producendo gli stessi documenti (privi in questa sede di valenza probatoria) allegati al ricorso monitorio, omettendo di depositare ogni altra documentazione dalla quale fosse evincibile l'esatto corrispettivo di ciascuna partita di merce, così come concordato di volta in volta dalle parti, parte opponente ha dato dimostrazione: a) di avere più volte sollecitato – ma invano - la consegna della merce (si v. chat del 10- 14 giugno 2022; si v. inoltre la deposizione del teste escusso laddove afferma che
“ka merce di cui agli ordini delle fatture che mi vengono sottoposte, non è stata consegnata, in quanto non essendo stato rispettato il termine di consegna, i rivenditori hanno annullato gli ordini”); b) che le calzature consegnate furono riconsegnate alla società opposta in ragione di vizi di fabbricazione, scollatura di componenti e difformità varie (si veda la risposta fornita dal teste escusso in merito alla domanda di cui al capo 6).
13. Di contro, come già si anticipava, parte opposta non ha articolato alcuna richiesta istruttoria e, dunque, per quanto qui emerso, deve ritenersi che la merce ordinata e tardivamente consegnata fu effettivamente restituita, con conseguente insussistenza del diritto al pagamento del corrispettivo (della determinazione della cui entità, peraltro, come già detto, non è stata fornita alcuna prova, come incombeva a chi si affermava creditore).
14. Va invece disattesa la domanda riconvenzionale articolata da parte opponente, espressamente qualificata come relativa al “danno d'immagine a patrimoniale arrecato sub specie di lucro cessante per mancato guadagno”. 15. La giurisprudenza ha ritenuto, difatti, che “l'inadempimento di un contratto di fornitura di merci (nella specie, per vizi della merce venduta) può far sorgere in capo al venditore non solo la comune responsabilità contrattuale, ma anche la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.: e ciò tutte le volte in cui l'inadempimento del contratto di vendita abbia causato una lesione al buon nome dell'azienda del compratore, od al suo avviamento commerciale” (Cass. n. 1158/1998).
16. Ciò detto, l'opponente avrebbe dovuto fornire la dimostrazione della esistenza e della entità del danno patito e, soprattutto, della sua derivazione eziologica dal comportamento colpevole della controparte, dato il titolo di responsabilità azionato;
il che evidentemente non è avvenuto, siccome: A) quanto al lucro cessante 1) non vi è prova né documentale né testimoniale della esistenza e del successivo annullamento di ordini da parte di terzi (sul punto il teste è stato generico) né della relativa entità; 2) il riferimento ad un mancato utile quantificato nella misura del 30- 40% appare apodittico e privo di riscontro probatorio (anche su tale profilo il teste è risultato generico: si v. la risposta alla domanda di cui al capo 3); B) quanto al danno emergente il corrispettivo non fu pagato (come dimostrato dalla circostanza che, per ottenerne il pagamento, l'opposto agì in via monitoria).
17. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
18. Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., nonché le allegate tabelle, tenuto conto dello scaglione di riferimento, dell'attività effettivamente compiuta, applicata la riduzione del 30% sul valore determinato ex tabella ex art. 4, comma 1, d.m. cit., le stesse sono liquidate in complessivi euro 3.553,90.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 5713/2023, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda e per l'effetto revoca il d.i. oggetto di opposizione, meglio indicato in epigrafe;
2. NA l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite, quantificate in complessivi euro 3.553,90, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione delle stesse in favore dell'avv. VINCENZO DEL DUCA, per anticipo fattone.
Così deciso in Aversa, il 29.10.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 5713/2023, tra
3 A in persona del l.r.p.t., Parte_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. VINCENZO DE LUCA (CF: ), il quale ha eletto domicilio digitale presso l'indirizzo PEC C.F._1 indicato in atti
OPPONENTE
e
in persona del l.r.p.t., CP_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. ROSA ANGELINO (CF:
), la quale ha eletto domicilio digitale presso l'indirizzo PEC C.F._2 indicato in atti
OPPOSTO
AVENTE AD OGGETTO:
Opposizione al d.i. n. 1377/2023, emesso in data 31.3.2023 all'esito del procedimento RG 2944/2023
CONCLUSIONI:
Come da verbale e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la 3 A in Parte_1 persona del l.r.p.t. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1377/2023 emesso a definizione del procedimento recante RG n. 2944/2023, e ha convenuto in giudizio la in persona del l.r.p.t. dinnanzi al Tribunale di Napoli Nord per CP_1 sentire accogliere le conclusioni appresso riportate:
“I) In via preliminare ed in rito: accertare e dichiarare che la presente opposizione è fondata su ampia prova scritta ed è comunque di pronta soluzione attesa la natura prettamente documentale dell'istruttoria necessaria in ordine alle sollevate eccezioni di inadempimento contrattuale e, valutato altresì che i crediti azionati in sede monitoria sono allo stato finanche ampiamente incerti, illiquidi ed inesigibili, rigettare ogni avversaria istanza tesa ad ottenere la clausola di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.; II) Nel merito: a) in accoglimento dei motivi tutti e per le ragioni di cui alla presente opposizione, accertare e dichiarare l'infondatezza ed illegittimità della pretesa creditoria azionata in sede monitoria e, per l'effetto, revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto procedendo all'accertamento negativo dei presunti crediti ex adverso azionati e dichiarando che nulla è dovuto dalla 3 A Parte_1 alla ovvero, in subordine, ridurre la pretesa creditoria della società opposta CP_1 alla misura che risulterà effettivamente dovuta ai sensi di legge e di contratto all'esito dell'espletanda istruttoria;
b) in ogni caso, accogliere la domanda riconvenzionale dispiegata come in narrativa e, per l'effetto, condannare la società opposta al risarcimento dei danni e quindi al pagamento in favore della 3 A della Parte_1 somma di € 6.000,00 ovvero della diversa somma, anche minore, che sarà ritenuta congrua ed equa di giustizia all'esito degli accertamenti istruttori. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali, Cassa Avvocati ed Iva nella misura vigente di legge”.
2. Parte opponente premette in fatto che in data 3.5.2023 le è notificato il decreto ingiuntivo n. 1377/2023 a mezzo del quale si ingiungeva il pagamento di euro 28.604,76, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture azionate fino al soddisfo, oltre alle spese.
3. A fondamento della spiegata opposizione deduce: I) l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
considerato che:
a) non si riscontra negli atti del procedimento monitorio né la presenza di ordini e/o contratti né di altra documentazione idonea a dimostrare ogni e qualsiasi accordo sui prezzi praticati o per comprovare l'esatto e puntuale adempimento delle controprestazioni a carico di controparte;
b) che l'odierno opponente ha contestato l'errata e difettosa realizzazione delle calzature oppure la mancata o/e tardiva consegna dei modelli di calzature (già sollevata ed opposta anche con missiva del 10.12.2022); c) parte della merce veniva restituita dalla clientela;
II) il difetto del requisito della certezza ed esigibilità in punto di quantum debeatur stante l'assenza di documentazione attestante l'accettazione formale della merce e del prezzo di ciascuna merce. Richiama il contenuto di messaggi scambiati fra i ll.rr.pp.tt. delle società su whatsapp;
III) in via riconvenzionale, il risarcimento del danno da mancato guadagno considerato che i ritardi nella consegna o i vizi della merce avevano generato l'annullamento integrale degli ordini o la restituzione dei beni. Ai fini della quantificazione del danno riferisce che, in base all'imponibile delle merci oggetto delle fatture (pari ad euro 16.837,50) il mancato guadagno può essere stimato in un valore medio tra il 30% ed il 40%, anche equitativamente determinabile nel 35% oltre al danno all'immagine per un valore di almeno euro 6.000,00.
4. La inoltre, si è opposta alla concessione della p.e. del Controparte_2 decreto oggetto di opposizione.
5. In data 13.1.2024 (e dunque tardivamente), si è costituita in giudizio la
[...] in persona del l.r.p.t. contestando le avverse domande ed eccezioni e CP_1 formulando le seguenti conclusioni:
“I) Preliminarmente, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 1377/2023, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; II) Nel merito, rigettare la proposta opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
III) Accertare l'infondatezza delle richieste della controparte e rigettare la domanda riconvenzionale, perché infondata e non provata;
IV) Condannare essa 3 A al pagamento Parte_1 in favore della società opposta delle somme di cui al ricorso per decreto ingiuntivo e per le causali ivi indicate e, quindi, per il pagamento della somma di € 28.604,76, oltre interessi e spese, e/o di quella diversa somma che dovesse evidenziarsi nel corso della istruttoria, oltre interessi e svalutazione monetaria, nonché oltre le spese di procedura ed accessori di legge liquidati nel Decreto Ingiuntivo e relativi al presente procedimento;
V) Condannare la opponente ex art. 96 c.p.c.; IV) In ogni caso, condannare la al pagamento delle spese e competenze Parte_2 del presente giudizio, da distrarsi al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo”.
Parte opposta premette che tra le parti in causa intercorrevano rapporti commerciali inerenti la fabbricazione e distribuzione di calzature da donna ed in virtù dei quali l'opposta maturava il credito de quo.
La eccepisce: a) l'esatto adempimento contrattuale contestando l'assenza CP_1 di prova sull' eccezione ex art. 1460 c.c. e deducendo: - l'infondatezza dell'eccezione sull'inadeguatezza della documentazione probatoria essendo state depositate le scritture contabili vidimate;
- l'assenza di formale contestazione delle fatture;
- l'inosservanza del termine di decadenza di cui all'art. 1495 c.c. per la denuncia dei vizi della cosa;
- l'altrui conferma dell'adempimento nella consegna della merce;
- la mancata restituzione della merce difettosa;
- l'assenza di un termine contrattuale in funziona del quale eccepire l'inadempimento della creditrice;
b) la carenza di prova dei danni chiesti.
Parte opposta, infine, ha chiesto concedersi la p.e. del d.i. oggetto di opposizione.
6. Con ordinanza del 22.1.2024, il GI, sul rilievo che l'opposizione apparisse meritevole di essere approfondita nel merito atteso che l'eccezione ex art. 1460 c.c. formulata da parte opponente fosse fondata anche sui messaggi whatsapp il cui contenuto non era stato contestato dalla parte opposta, ammetteva la prova testimoniale articolata dall'opponente (laddove nessuna richiesta di prova veniva formulata da parte opposta) e rigettava la richiesta di provvisoria esecutività rinviando all'udienza del 17.6.2024.
7. Con ordinanza del 7.1.2025, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione ai sensi della novellata disposizione di cui all'art. 281-quinquies, comma 1, c.p.c. (il procedimento in questione soggiacendo, ratione temporis, alla disciplina introdotta dalla c.d. riforma Cartabia); all'esito dell'udienza del 29.9.2025, celebrata in modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione (si v. provvedimento del 2.10.2025).
8. L'opposizione va accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
9. Va in primo luogo evidenziato che, in disparte l'inversione meramente formale delle posizioni di opponente (convenuto nel giudizio monitorio) ed opposto (creditore ricorrente) – rispettivamente attore e convenuto formali in fase di opposizione –, sul piano sostanziale le parti conservano le posizioni rispettivamente assunte nella fase monitoria, con conseguenze in tema di riparto degli oneri probatori, preclusioni e decadenze. Pertanto, il creditore opposto - ma attore in senso sostanziale – è tenuto a provare il fatto costitutivo per cui ha agito ed il debitore opponente - ma convenuto in senso sostanziale - dovrà allegare i fatti modificativi o estintivi di quel diritto (tra le tante cfr. Corte app. Napoli, n. 156/2024).
Inoltre, deve darsi seguito al pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui “il creditore deve provare la fonte del suo diritto e il termine di scadenza, limitandosi ad allegare la prova dell'inadempimento della controparte” (cfr. ex multis Cass. n. 29400/2024).
Infine, va ricordato che i messaggi di 'whatsapp' possono essere ricompresi nelle rappresentazioni meccaniche dove prodotti su foglio cartaceo ai quali risulta applicabile il disposto di cui art. 2712 c.c., norma che dispone che “(…) ogni rappresentazione meccanica di fatti e cose forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentante, se colui contro il quale sono state prodotte non ne disconosce la conformità (…)” (Cass. n. 5561/2023).
10. Ciò premesso, va detto: a) che l'opposto si è costituito tardivamente;
b) che non ha disconosciuto le risultanze della trascrizione della messaggistica istantanea intercorsa tra e la sig.ra (nelle qualità Controparte_3 Controparte_4 indicate in atti); c) che non ha formulato richieste di prova.
11. Ora, risulta pacifico tra le parti che la fornitura in esame si colloca tra il settembre e l'ottobre 2022 ed aveva ad oggetto calzature da donna.
12. Tuttavia, mentre parte opposta non ha fornito alcuna dimostrazione della sussistenza del proprio credito (corrispettivo all'erogazione della prestazione), se non producendo gli stessi documenti (privi in questa sede di valenza probatoria) allegati al ricorso monitorio, omettendo di depositare ogni altra documentazione dalla quale fosse evincibile l'esatto corrispettivo di ciascuna partita di merce, così come concordato di volta in volta dalle parti, parte opponente ha dato dimostrazione: a) di avere più volte sollecitato – ma invano - la consegna della merce (si v. chat del 10- 14 giugno 2022; si v. inoltre la deposizione del teste escusso laddove afferma che
“ka merce di cui agli ordini delle fatture che mi vengono sottoposte, non è stata consegnata, in quanto non essendo stato rispettato il termine di consegna, i rivenditori hanno annullato gli ordini”); b) che le calzature consegnate furono riconsegnate alla società opposta in ragione di vizi di fabbricazione, scollatura di componenti e difformità varie (si veda la risposta fornita dal teste escusso in merito alla domanda di cui al capo 6).
13. Di contro, come già si anticipava, parte opposta non ha articolato alcuna richiesta istruttoria e, dunque, per quanto qui emerso, deve ritenersi che la merce ordinata e tardivamente consegnata fu effettivamente restituita, con conseguente insussistenza del diritto al pagamento del corrispettivo (della determinazione della cui entità, peraltro, come già detto, non è stata fornita alcuna prova, come incombeva a chi si affermava creditore).
14. Va invece disattesa la domanda riconvenzionale articolata da parte opponente, espressamente qualificata come relativa al “danno d'immagine a patrimoniale arrecato sub specie di lucro cessante per mancato guadagno”. 15. La giurisprudenza ha ritenuto, difatti, che “l'inadempimento di un contratto di fornitura di merci (nella specie, per vizi della merce venduta) può far sorgere in capo al venditore non solo la comune responsabilità contrattuale, ma anche la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.: e ciò tutte le volte in cui l'inadempimento del contratto di vendita abbia causato una lesione al buon nome dell'azienda del compratore, od al suo avviamento commerciale” (Cass. n. 1158/1998).
16. Ciò detto, l'opponente avrebbe dovuto fornire la dimostrazione della esistenza e della entità del danno patito e, soprattutto, della sua derivazione eziologica dal comportamento colpevole della controparte, dato il titolo di responsabilità azionato;
il che evidentemente non è avvenuto, siccome: A) quanto al lucro cessante 1) non vi è prova né documentale né testimoniale della esistenza e del successivo annullamento di ordini da parte di terzi (sul punto il teste è stato generico) né della relativa entità; 2) il riferimento ad un mancato utile quantificato nella misura del 30- 40% appare apodittico e privo di riscontro probatorio (anche su tale profilo il teste è risultato generico: si v. la risposta alla domanda di cui al capo 3); B) quanto al danno emergente il corrispettivo non fu pagato (come dimostrato dalla circostanza che, per ottenerne il pagamento, l'opposto agì in via monitoria).
17. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
18. Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., nonché le allegate tabelle, tenuto conto dello scaglione di riferimento, dell'attività effettivamente compiuta, applicata la riduzione del 30% sul valore determinato ex tabella ex art. 4, comma 1, d.m. cit., le stesse sono liquidate in complessivi euro 3.553,90.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 5713/2023, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda e per l'effetto revoca il d.i. oggetto di opposizione, meglio indicato in epigrafe;
2. NA l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite, quantificate in complessivi euro 3.553,90, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione delle stesse in favore dell'avv. VINCENZO DEL DUCA, per anticipo fattone.
Così deciso in Aversa, il 29.10.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta