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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 06/06/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1199 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso ex art. 451 bis.51 c.p.c. , iscritta a ruolo in data 28/03/2025,
DA cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(cf: ) nato a [...] Parte_2 C.F._2
(CR) il 15/03/1958
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ROSA GIANCARLO ed elettivamente domiciliati presso il difensore;
*
Con ricorso ex art. 453 bis. 51 c.p.c. iscritto a ruolo il 28/03/2025, le parti sopraindicate hanno congiuntamente chiesto la modifica delle condizioni della separazione consensuale di cui al verbale del 12/10/2016, omologate con decreto del Tribunale di Cremona n. 5403/2016 del 26/10/2016
(pubblicato il 3/11/2016), chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate:
“1. Godimento della casa coniugale.
La sig.ra rinuncia al godimento della casa coniugale e si obbliga a liberare da Parte_2 persone, cose e animali di sua proprietà l'immobile sito in TA LU (CR) via Argine
Casalmaggiore n. 114/A entro e non oltre il 31/05/2025, riconsegnando le chiavi dell'abitazione al sig. e trasferendo altrove la propria dimora e la residenza anagrafica. Parte_1
2. Assegno mantenimento del coniuge. I ricorrenti concordano che , a far tempo dal mese di aprile dell'anno 2025 , il sig. Parte_1
è sciolto da ogni obbligo di mantenimento nei confronti della ex moglie, in quanto quest'ultima è divenuta titolare di pensione. Pertanto l'ultimo mese in cui il sig. verserà il Parte_1
contributo al mantenimento è marzo 2025 (dovere al quale ha già adempiuto).
3) Rapporti economici e patrimoniali.
I ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver già regolato definitivamente a parte ogni rapporto di dare e di avere, avendo già definito e regolato ogni questione di carattere economico e/o patrimoniale riguardante il periodo trascorso, nessuna esclusa, anche derivante dalla comunione legale, sia a titolo di rimborso e/o restituzione ai sensi dell'art. 192 c.c. sia per qualunque altro titolo
e/o ragione e, pertanto, di non avere null'altro a pretendere reciprocamente l'uno nei confronti dell'altro.
4) Spese legali del procedimento.
Le spese legali della presente procedura saranno interamente a carico del sig. .” Parte_1
Le parti hanno altresì richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno rinunciato al deposito della documentazione ex art. 473 bis.12 c.p.c. e hanno rinunciato all'appello della emananda sentenza.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate e hanno depositato il ricorso sottoscritto personalmente.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
*
Le parti, dando atto della piena indipendenza economica del figlio, hanno raggiunto le pattuizioni patrimoniali e negoziali sopra trascritte a definizione dei rapporti reciproci.
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti medesime.
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore, pur dandosi atto che si è impegnato ad Parte_1
assumersi il costo delle spese legali.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di a parziale Parte_2 Parte_1
modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di Cremona n. 5403/2016 del 26/10/2016
(pubblicato il 3/11/2016),
1) Omologa le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione dell'emananda sentenza;
4) nulla sulle spese.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 23/05/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso ex art. 451 bis.51 c.p.c. , iscritta a ruolo in data 28/03/2025,
DA cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(cf: ) nato a [...] Parte_2 C.F._2
(CR) il 15/03/1958
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ROSA GIANCARLO ed elettivamente domiciliati presso il difensore;
*
Con ricorso ex art. 453 bis. 51 c.p.c. iscritto a ruolo il 28/03/2025, le parti sopraindicate hanno congiuntamente chiesto la modifica delle condizioni della separazione consensuale di cui al verbale del 12/10/2016, omologate con decreto del Tribunale di Cremona n. 5403/2016 del 26/10/2016
(pubblicato il 3/11/2016), chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate:
“1. Godimento della casa coniugale.
La sig.ra rinuncia al godimento della casa coniugale e si obbliga a liberare da Parte_2 persone, cose e animali di sua proprietà l'immobile sito in TA LU (CR) via Argine
Casalmaggiore n. 114/A entro e non oltre il 31/05/2025, riconsegnando le chiavi dell'abitazione al sig. e trasferendo altrove la propria dimora e la residenza anagrafica. Parte_1
2. Assegno mantenimento del coniuge. I ricorrenti concordano che , a far tempo dal mese di aprile dell'anno 2025 , il sig. Parte_1
è sciolto da ogni obbligo di mantenimento nei confronti della ex moglie, in quanto quest'ultima è divenuta titolare di pensione. Pertanto l'ultimo mese in cui il sig. verserà il Parte_1
contributo al mantenimento è marzo 2025 (dovere al quale ha già adempiuto).
3) Rapporti economici e patrimoniali.
I ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver già regolato definitivamente a parte ogni rapporto di dare e di avere, avendo già definito e regolato ogni questione di carattere economico e/o patrimoniale riguardante il periodo trascorso, nessuna esclusa, anche derivante dalla comunione legale, sia a titolo di rimborso e/o restituzione ai sensi dell'art. 192 c.c. sia per qualunque altro titolo
e/o ragione e, pertanto, di non avere null'altro a pretendere reciprocamente l'uno nei confronti dell'altro.
4) Spese legali del procedimento.
Le spese legali della presente procedura saranno interamente a carico del sig. .” Parte_1
Le parti hanno altresì richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno rinunciato al deposito della documentazione ex art. 473 bis.12 c.p.c. e hanno rinunciato all'appello della emananda sentenza.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate e hanno depositato il ricorso sottoscritto personalmente.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
*
Le parti, dando atto della piena indipendenza economica del figlio, hanno raggiunto le pattuizioni patrimoniali e negoziali sopra trascritte a definizione dei rapporti reciproci.
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti medesime.
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore, pur dandosi atto che si è impegnato ad Parte_1
assumersi il costo delle spese legali.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di a parziale Parte_2 Parte_1
modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di Cremona n. 5403/2016 del 26/10/2016
(pubblicato il 3/11/2016),
1) Omologa le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione dell'emananda sentenza;
4) nulla sulle spese.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 23/05/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato