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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 08/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del Popolo Italiano Il Tribunale Ordinario di Gela sezione civile - settore lavoro nella persona del G.O.P., Cipolla Raimondo, in funzione di G.L. uscendo dalla camera di consiglio del giorno 7/1/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 1034/2023 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro TRA nato a [...] il [...], CF: Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Erika C.F._1
Mangiameli, presso il cui studio ha eletto domicilio ricorrente
E
Controparte_1
, (c.f.: , in persona del Suo legale
[...] P.IVA_1 rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Russo e Dolce resistente oggetto: assegno di assistenza ex art. 13 della L. 118/1971 e ss. Modificazioni. Conclusioni per le parti (ud. 07 gennaio 2025): “...concludono le parti richiamando i propri scritti difensivi e le note per l'udienza tenuta in modalità a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 TER CPC, così, per come disposto dal d.lgs. n. 149/2022…”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo al ricorrente e che conseguentemente venissero riconosciuti tutti i benefici di legge (assegno di assistenza di cui all'art. 13 della L. 118/1971) dalla data di presentazione della domanda (mese successivo), contestando le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di esperimento di ATP. Si è costituito l' per mano dei propri difensori che ne hanno CP_1 chiesto il rigetto, non essendoci i presupposti sanitari e proponendo questione pregiudiziale preliminare di decadenza del diritto al beneficio. È stata disposta la rinnovazione della CTU. Le parti hanno concluso richiamandosi ai propri scritti all'udienza del 7 gennaio 2025. MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE La domanda del ricorrente non appare fondata e, pertanto, l'istanza non potrà essere accolta per i motivi cui in appresso. Preliminarmente, andranno rigettate le eccezioni sollevate dall' CP_1 resistente in sede di comparsa di costituzione;
invero, il ricorrente avverso il decreto di cui all'art. 445 co. V c.p.c. ha proposto ricorso nei termini perentori preveduti dal decreto stesso. Nel merito il ricorso dovrà rigettarsi. Ed appunto, disposto il rinnovo della CTU, la quale consulenza dovrà intendersi qui fatta propria da questo giudicante, in quanto immune e scevra da vizio alcuno, il consulente nominato ha rinvenuto in capo al ricorrente medesimo non sussistere i requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente;
invero trattasi di: “…soggetto affetto da Buoni esiti di sostituzione valvola mitralica con protesi meccanica. Spondiloartrosi con scoliosi dorso lombare a lieve incidenza funzionale…”; invalido al 52%…”. Ha statuito, così, il diniego del requisito sanitario per potere percepire l'assegno di assistenza (L. 118/1971) e ciò per come precisato dalla consulenza. A tal riguardo, non sarà configurabile il diritto a percepire l'assegno mensile per i mutilati ed invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria od in sede di giudizio, se non sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (invalidi parziali) e che siano incollocati al lavoro e si trovino in stato di bisogno economico. La L. 118/1971 ha fissato per il diritto all'assegno mensile una riduzione della capacita lavorativa pari ad almeno 2/3. Quanto alle spese e competenze di lite, queste dovranno ex lege compensarsi. Le spese di CTU della fase di ATP e dell'ATPO dovranno definitivamente porsi a carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, accoglie il ricorso per come anzi spiegato e dichiara la NON SUSSISTENZA del requisito sanitario per potere beneficiare dell'assegno di assistenza (art. 13 L. 118/1971) per Parte_1
nato a [...] il [...], CF:
[...] C.F._1
Compensa le spese e competenze di lite. Dispone, infine, che le spese di C.T.U. della fase di ATP siano definitivamente poste a carico dell' che si liquidano come da separato decreto. CP_1
Il Giudice Raimondo Cipolla
rappresentato e difeso dall'Avv. Erika C.F._1
Mangiameli, presso il cui studio ha eletto domicilio ricorrente
E
Controparte_1
, (c.f.: , in persona del Suo legale
[...] P.IVA_1 rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Russo e Dolce resistente oggetto: assegno di assistenza ex art. 13 della L. 118/1971 e ss. Modificazioni. Conclusioni per le parti (ud. 07 gennaio 2025): “...concludono le parti richiamando i propri scritti difensivi e le note per l'udienza tenuta in modalità a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 TER CPC, così, per come disposto dal d.lgs. n. 149/2022…”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo al ricorrente e che conseguentemente venissero riconosciuti tutti i benefici di legge (assegno di assistenza di cui all'art. 13 della L. 118/1971) dalla data di presentazione della domanda (mese successivo), contestando le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di esperimento di ATP. Si è costituito l' per mano dei propri difensori che ne hanno CP_1 chiesto il rigetto, non essendoci i presupposti sanitari e proponendo questione pregiudiziale preliminare di decadenza del diritto al beneficio. È stata disposta la rinnovazione della CTU. Le parti hanno concluso richiamandosi ai propri scritti all'udienza del 7 gennaio 2025. MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE La domanda del ricorrente non appare fondata e, pertanto, l'istanza non potrà essere accolta per i motivi cui in appresso. Preliminarmente, andranno rigettate le eccezioni sollevate dall' CP_1 resistente in sede di comparsa di costituzione;
invero, il ricorrente avverso il decreto di cui all'art. 445 co. V c.p.c. ha proposto ricorso nei termini perentori preveduti dal decreto stesso. Nel merito il ricorso dovrà rigettarsi. Ed appunto, disposto il rinnovo della CTU, la quale consulenza dovrà intendersi qui fatta propria da questo giudicante, in quanto immune e scevra da vizio alcuno, il consulente nominato ha rinvenuto in capo al ricorrente medesimo non sussistere i requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente;
invero trattasi di: “…soggetto affetto da Buoni esiti di sostituzione valvola mitralica con protesi meccanica. Spondiloartrosi con scoliosi dorso lombare a lieve incidenza funzionale…”; invalido al 52%…”. Ha statuito, così, il diniego del requisito sanitario per potere percepire l'assegno di assistenza (L. 118/1971) e ciò per come precisato dalla consulenza. A tal riguardo, non sarà configurabile il diritto a percepire l'assegno mensile per i mutilati ed invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria od in sede di giudizio, se non sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (invalidi parziali) e che siano incollocati al lavoro e si trovino in stato di bisogno economico. La L. 118/1971 ha fissato per il diritto all'assegno mensile una riduzione della capacita lavorativa pari ad almeno 2/3. Quanto alle spese e competenze di lite, queste dovranno ex lege compensarsi. Le spese di CTU della fase di ATP e dell'ATPO dovranno definitivamente porsi a carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, accoglie il ricorso per come anzi spiegato e dichiara la NON SUSSISTENZA del requisito sanitario per potere beneficiare dell'assegno di assistenza (art. 13 L. 118/1971) per Parte_1
nato a [...] il [...], CF:
[...] C.F._1
Compensa le spese e competenze di lite. Dispone, infine, che le spese di C.T.U. della fase di ATP siano definitivamente poste a carico dell' che si liquidano come da separato decreto. CP_1
Il Giudice Raimondo Cipolla