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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/10/2025, n. 1983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1983 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor EMANUELE ROCCO e in funzione di Giudice del LAVORO ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., entro il termine del 1/10/2025 la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di LAVORO e PREVIDENZA per l'anno 2023 al n. 3572, vertente TRA
(cod. fisc. , elett.te dom.to in Castellammare di Parte_1 C.F._1
Stabia (NA) al Viale Europa n. 130, presso e nello Studio dell'Avv.to Rita Rapicano D'Aniello (c.f. ), che lo rappresenta e difende (PEC: C.F._2
Email_1
RICORRENTE E
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta Controparte_1 P.IVA_1 e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Riccardo Fuso, Carmelo Fazio e Antonella Di Matteo ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Giovanni Manna, con studio in Via Roma, 148/E Casalnuovo di Napoli RESISTENTE
OGGETTO: accertamento dell'inadempimento degli obblighi del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.; condanna al risarcimento del danno differenziale per malattia eziologicamente ricollegabile alla prestazione lavorativa resa.
MOTIVI della DECISIONE Con atto depositato il 07/06/2023, il ricorrente adiva l'intestato Tribunale affinché accertasse e dichiarasse la responsabilità della per il danno non patrimoniale, Controparte_1 biologico e/o morale e/o esistenziale da esposizione all'amianto ed altre sostanze patogene con conseguente condanna in proprio favore di una somma complessiva € 25.961,00 a titolo di risarcimento del danno (differenziale) quantificato nella misura di cui al ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione.
deduceva che era stato dipendente di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 in p.l.r.p.t. in qualità di operaio, e di aver disimpegnato le mansioni di calafato,
[...] sabbiatore, spazzolatore, laccatore, verniciatore a spruzzo, caposquadra a terra nelle officine in prefabbricazione e, prevalentemente, a bordo delle navi in costruzione, dal 1974 fino al 2001, epoca del pensionamento. Esponeva altresì che, durante il lungo periodo lavorativo alle dipendenze di CP_1
, nello svolgimento delle proprie mansioni aveva svolto lavorazioni che comportavano
[...] il contatto diretto con l'amianto e/o con materiali composti con amianto e suoi derivati, nonché la manipolazione di materiali tossici quali: acciaio, ghisa, bronzo, ottone, metallo piombo, zinco, materiali plastici sintetici, tubi e coibentazioni di amianto, ragion per cui era stato costantemente esposto sia in maniera diretta che indiretta all'inalazione massiva di fibre di amianto. Precisava il ricorrente che mancavano all'interno dello stabilimento idonee misure di prevenzione e protezione dal rischio costituito dalla nocività dell'ambiente, per la diffusione delle polveri tossiche e fibre di amianto liberate. Inoltre, l'abbigliamento da lavoro fornito era del tutto inidoneo a salvaguardare il ricorrente e gli altri operai dall'esposizione all'amianto. Gli stessi lavoratori non venivano obbligati al termine del turno di lavoro ad effettuare cambio di indumenti e docce, per favorire la decontaminazione loro e delle loro famiglie. Il ricorrente deduceva inoltre che con provvedimento comunicato il 03.04.2023, l CP_3 rubricava il caso del Sig. al num. 518205941, presentato in data 06.07.2022 Parte_1 e provvedeva a riconoscere la malattia professionale contratta dal lavoratore dal momento che la patologia era correlata alla esposizione all'amianto e le altre sostanze nocive presenti nell'ambiente lavorativo, valutando il danno biologico permanente nella misura del 6%. Il ricorrente, quindi, ritenendo la malattia eziologicamente collegata all'attività lavorativa espletata per responsabile di non aver adottato idonee protezioni per i Controparte_1 dipendenti esposti ad agenti chimici patogeni, ha allegato di essere attualmente affetto da:
“asbestosi”, con relativa menomazione dell'integrità psico-fisica dovuta a “sindrome disventilatoria restrittiva di grado moderato” valutata nella misura del 6%. A seguito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, si costituiva in giudizio, depositando memora difensiva, la società convenuta, che contestava le avverse pretese, con varie argomentazioni. In via preliminare la eccepiva: l'inammissibilità della domanda direttamente Controparte_1 azionata nei confronti del datore di lavoro ai fini dell'automatico risarcimento del c.d. danno biologico differenziale, attesa l'insussistenza di un rapporto di lavoro intercorso con la società resistente. Ancora, chiedeva il rigetto per mancata assunzione dei mezzi istruttori in riferimento al rapporto di appalto intercorso tra la società e le società appaltatrici, CP_1 costituendo questo un onere della controparte allegare quali prerogative di direzione o controllo si fosse riservata la prima nei confronti delle seconde. Nel merito, poi, chiedeva il rigetto delle istanze avverse per carenza dei requisiti dettati dalla legge in materia, quale l'inosservanza dell'onere probatorio: non è sufficiente per il danneggiato provare la nocività dell'ambiente di lavoro, ma deve dimostrare in modo rigoroso anche il nesso di causalità tra l'attività lavorativa e la malattia. La inoltre, deduceva l'insussistenza della responsabilità penale del datore Controparte_1 di lavoro al fine di rivendicare il risarcimento dell'eventuale danno non patrimoniale
“differenziale”, in quanto, nella fattispecie, il ricorrente avrebbe dovuto allegare la norma violata deputata specificatamente ad evitare l'evento dannoso lamentato e che laddove fosse stata rispettata, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso. In riferimento al quantum debeatur, la eccepiva che, a fronte di un certificato Controparte_1
che ha accertato la sussistenza nella specie di una menomazione dell'integrità psico- CP_3 fisica nella misura del 6%, la richiesta di accertamento della menomazione dell'integrità psicofisica del ricorrente nella misura del 10% risultava palesemente disancorata da un corrispondente aggancio istruttorio e/o documentale. Con ordinanze succedutesi sulla base delle ordinarie dinamiche processuali, il Giudice, ritenutane la necessità, dava ingresso ad accertamento tecnico medico-legale onde verificare la fondatezza delle allegazioni attoree inerenti la natura, l'origine e le conseguenze dannose, anche in ottica percentile, della patologia denunciata dall'istante. La causa veniva, quindi, rinviata per discussione finale sulle conclusioni rassegnate dalle parti ed all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva assegnata a sentenza. Ciò detto, si osserva che la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata. Osserva preliminarmente il Giudicante che la documentazione in atti ha dimostrato lo svolgimento, da parte del sig. di mansioni astrattamente idonee a esporlo al rischio Pt_1 di contrarre l'asbestosi denunciata. Deve tuttavia rilevarsi che, alla stregua della consulenza medica espletata dal Dott.
, corredata da tutti gli ulteriori accertamenti ritenuti necessari, l'interessato Persona_1 è risultato affetto da “lieve interstiziopatia asbestosica”, dettagliatamente descritta nella relazione in atti. Il rilievo del predetto danno anatomico, tuttavia, realizza una menomazione dell'integrità psico-fisica valutabile nella misura del 5%, percentuale addirittura inferiore a quella già riconosciuta dall' e, pertanto, insufficiente ai fini del pagamento CP_3 dell'indennizzo per il solo danno cd. “differenziale”. Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni alle quali lo stesso è pervenuto e vanno, pertanto, pienamente condivise, in quanto esenti da vizi logici motivazionali ed esaustive in quanto basate su un approfondito esame della documentazione medica prodotta in atti, nonché su accreditati e condivisibili criteri medico
– legali. Pertanto, questo Giudice ritiene di condividere pienamente e fare proprie le conclusioni dell'ausiliare incaricato di espletare l'accertamento. Le peculiarità e l'obiettiva controvertibilità delle questioni di fatto e di diritto affrontate giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti, mentre vanno poste a carico di entrambe le parti, in solido, le spese di TU, liquidate come da separato decreto. Al riguardo si osserva che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., tra le altre, Cass. Civ. 13 ottobre 2023, n. 28572), la prestazione del TU è effettuata in funzione dell'interesse comune di entrambe le parti, al superiore fine di far conoscere al Giudice la verità processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 07/06/2023 nei Parte_1 confronti della in persona del legale rappresentante p.t., ogni diversa Controparte_1 istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese processuali;
3)pone a carico di entrambe le parti, in solido, le spese di TU , liquidate come da separato decreto. TORRE ANNUNZIATA, 9/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor EMANUELE ROCCO e in funzione di Giudice del LAVORO ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., entro il termine del 1/10/2025 la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di LAVORO e PREVIDENZA per l'anno 2023 al n. 3572, vertente TRA
(cod. fisc. , elett.te dom.to in Castellammare di Parte_1 C.F._1
Stabia (NA) al Viale Europa n. 130, presso e nello Studio dell'Avv.to Rita Rapicano D'Aniello (c.f. ), che lo rappresenta e difende (PEC: C.F._2
Email_1
RICORRENTE E
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta Controparte_1 P.IVA_1 e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Riccardo Fuso, Carmelo Fazio e Antonella Di Matteo ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Giovanni Manna, con studio in Via Roma, 148/E Casalnuovo di Napoli RESISTENTE
OGGETTO: accertamento dell'inadempimento degli obblighi del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.; condanna al risarcimento del danno differenziale per malattia eziologicamente ricollegabile alla prestazione lavorativa resa.
MOTIVI della DECISIONE Con atto depositato il 07/06/2023, il ricorrente adiva l'intestato Tribunale affinché accertasse e dichiarasse la responsabilità della per il danno non patrimoniale, Controparte_1 biologico e/o morale e/o esistenziale da esposizione all'amianto ed altre sostanze patogene con conseguente condanna in proprio favore di una somma complessiva € 25.961,00 a titolo di risarcimento del danno (differenziale) quantificato nella misura di cui al ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione.
deduceva che era stato dipendente di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 in p.l.r.p.t. in qualità di operaio, e di aver disimpegnato le mansioni di calafato,
[...] sabbiatore, spazzolatore, laccatore, verniciatore a spruzzo, caposquadra a terra nelle officine in prefabbricazione e, prevalentemente, a bordo delle navi in costruzione, dal 1974 fino al 2001, epoca del pensionamento. Esponeva altresì che, durante il lungo periodo lavorativo alle dipendenze di CP_1
, nello svolgimento delle proprie mansioni aveva svolto lavorazioni che comportavano
[...] il contatto diretto con l'amianto e/o con materiali composti con amianto e suoi derivati, nonché la manipolazione di materiali tossici quali: acciaio, ghisa, bronzo, ottone, metallo piombo, zinco, materiali plastici sintetici, tubi e coibentazioni di amianto, ragion per cui era stato costantemente esposto sia in maniera diretta che indiretta all'inalazione massiva di fibre di amianto. Precisava il ricorrente che mancavano all'interno dello stabilimento idonee misure di prevenzione e protezione dal rischio costituito dalla nocività dell'ambiente, per la diffusione delle polveri tossiche e fibre di amianto liberate. Inoltre, l'abbigliamento da lavoro fornito era del tutto inidoneo a salvaguardare il ricorrente e gli altri operai dall'esposizione all'amianto. Gli stessi lavoratori non venivano obbligati al termine del turno di lavoro ad effettuare cambio di indumenti e docce, per favorire la decontaminazione loro e delle loro famiglie. Il ricorrente deduceva inoltre che con provvedimento comunicato il 03.04.2023, l CP_3 rubricava il caso del Sig. al num. 518205941, presentato in data 06.07.2022 Parte_1 e provvedeva a riconoscere la malattia professionale contratta dal lavoratore dal momento che la patologia era correlata alla esposizione all'amianto e le altre sostanze nocive presenti nell'ambiente lavorativo, valutando il danno biologico permanente nella misura del 6%. Il ricorrente, quindi, ritenendo la malattia eziologicamente collegata all'attività lavorativa espletata per responsabile di non aver adottato idonee protezioni per i Controparte_1 dipendenti esposti ad agenti chimici patogeni, ha allegato di essere attualmente affetto da:
“asbestosi”, con relativa menomazione dell'integrità psico-fisica dovuta a “sindrome disventilatoria restrittiva di grado moderato” valutata nella misura del 6%. A seguito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, si costituiva in giudizio, depositando memora difensiva, la società convenuta, che contestava le avverse pretese, con varie argomentazioni. In via preliminare la eccepiva: l'inammissibilità della domanda direttamente Controparte_1 azionata nei confronti del datore di lavoro ai fini dell'automatico risarcimento del c.d. danno biologico differenziale, attesa l'insussistenza di un rapporto di lavoro intercorso con la società resistente. Ancora, chiedeva il rigetto per mancata assunzione dei mezzi istruttori in riferimento al rapporto di appalto intercorso tra la società e le società appaltatrici, CP_1 costituendo questo un onere della controparte allegare quali prerogative di direzione o controllo si fosse riservata la prima nei confronti delle seconde. Nel merito, poi, chiedeva il rigetto delle istanze avverse per carenza dei requisiti dettati dalla legge in materia, quale l'inosservanza dell'onere probatorio: non è sufficiente per il danneggiato provare la nocività dell'ambiente di lavoro, ma deve dimostrare in modo rigoroso anche il nesso di causalità tra l'attività lavorativa e la malattia. La inoltre, deduceva l'insussistenza della responsabilità penale del datore Controparte_1 di lavoro al fine di rivendicare il risarcimento dell'eventuale danno non patrimoniale
“differenziale”, in quanto, nella fattispecie, il ricorrente avrebbe dovuto allegare la norma violata deputata specificatamente ad evitare l'evento dannoso lamentato e che laddove fosse stata rispettata, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso. In riferimento al quantum debeatur, la eccepiva che, a fronte di un certificato Controparte_1
che ha accertato la sussistenza nella specie di una menomazione dell'integrità psico- CP_3 fisica nella misura del 6%, la richiesta di accertamento della menomazione dell'integrità psicofisica del ricorrente nella misura del 10% risultava palesemente disancorata da un corrispondente aggancio istruttorio e/o documentale. Con ordinanze succedutesi sulla base delle ordinarie dinamiche processuali, il Giudice, ritenutane la necessità, dava ingresso ad accertamento tecnico medico-legale onde verificare la fondatezza delle allegazioni attoree inerenti la natura, l'origine e le conseguenze dannose, anche in ottica percentile, della patologia denunciata dall'istante. La causa veniva, quindi, rinviata per discussione finale sulle conclusioni rassegnate dalle parti ed all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva assegnata a sentenza. Ciò detto, si osserva che la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata. Osserva preliminarmente il Giudicante che la documentazione in atti ha dimostrato lo svolgimento, da parte del sig. di mansioni astrattamente idonee a esporlo al rischio Pt_1 di contrarre l'asbestosi denunciata. Deve tuttavia rilevarsi che, alla stregua della consulenza medica espletata dal Dott.
, corredata da tutti gli ulteriori accertamenti ritenuti necessari, l'interessato Persona_1 è risultato affetto da “lieve interstiziopatia asbestosica”, dettagliatamente descritta nella relazione in atti. Il rilievo del predetto danno anatomico, tuttavia, realizza una menomazione dell'integrità psico-fisica valutabile nella misura del 5%, percentuale addirittura inferiore a quella già riconosciuta dall' e, pertanto, insufficiente ai fini del pagamento CP_3 dell'indennizzo per il solo danno cd. “differenziale”. Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni alle quali lo stesso è pervenuto e vanno, pertanto, pienamente condivise, in quanto esenti da vizi logici motivazionali ed esaustive in quanto basate su un approfondito esame della documentazione medica prodotta in atti, nonché su accreditati e condivisibili criteri medico
– legali. Pertanto, questo Giudice ritiene di condividere pienamente e fare proprie le conclusioni dell'ausiliare incaricato di espletare l'accertamento. Le peculiarità e l'obiettiva controvertibilità delle questioni di fatto e di diritto affrontate giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti, mentre vanno poste a carico di entrambe le parti, in solido, le spese di TU, liquidate come da separato decreto. Al riguardo si osserva che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., tra le altre, Cass. Civ. 13 ottobre 2023, n. 28572), la prestazione del TU è effettuata in funzione dell'interesse comune di entrambe le parti, al superiore fine di far conoscere al Giudice la verità processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 07/06/2023 nei Parte_1 confronti della in persona del legale rappresentante p.t., ogni diversa Controparte_1 istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese processuali;
3)pone a carico di entrambe le parti, in solido, le spese di TU , liquidate come da separato decreto. TORRE ANNUNZIATA, 9/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco